CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VENDITA
SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VENDITA
1 PREMESSA
Jinni S.r.l., Società detentrice del servizio di Sincronizzazione e Condivisione File per aziende denominato Kamzan, Codice Fiscale/Partita IVA 09316480962, con sede legale in Xxx Xxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX), in persona del Legale Rappresentante d’Impresa, Sig. Xxxxxx Xxxx, di seguito denominato “Concedente”
CONFERISCE
a
nato/a a residente in
Codice Fiscale
il
In caso si operi come Libero Professionista o all’interno di un’Azienda, indicarne gli estremi qui
di seguito
Soggetto Partita IVA
Per consentire il pagamento delle Provvigioni, sia come Privato che come Azienda, compilare almeno uno dei due campi sottostanti
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di seguito denominato “Concessionario”, alle condizioni di seguito specificate, l’incarico di reperire clientela per la conclusione di contratti aventi ad oggetto il servizio di Sincronizzazione e Condivisione File per aziende denominato Kamzan, di cui Jinni S.r.l. ne detiene la proprietà.
2 COMPITI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
2.1 Il Concessionario svolgerà la sua attività con piena autonomia d’azione, di tempo e di organizzazione, senza vincoli di stabilità, subordinazione o coordinamento nei confronti del Concedente.
2.2 Le parti convengono sin da ora che il rapporto di collaborazione instaurato non potrà in alcun caso essere qualificato come rapporto di agenzia né come rapporto di lavoro
subordinato, in considerazione del carattere occasionale e precario delle prestazioni rese e dell’autonomia con la quale il Concessionario svolgerà la propria attività.
2.3 Il Concessionario svolgerà la propria attività in via del tutto occasionale, agendo sul territorio, senza vincolo di esclusiva e segnalerà al Concedente eventuali affari di cui dovesse venire a conoscenza.
2.4 L’esecuzione del presente incarico è di carattere strettamente personale e pertanto il Concessionario si impegna a tenere indenne il Concedente da ogni e qualsivoglia obbligazione riferibile a soggetti terzi che non siano il Concessionario medesimo.
2.5 Il Concessionario si impegna a non rendere dichiarazioni inesatte, ingannevoli, denigratorie durante la presentazione dei servizi del Concedente, obbligandosi altresì a fedelmente illustrare le caratteristiche intrinseche degli stessi.
2.6 Nel solo rispetto dei canoni di buona fede e correttezza nell’esecuzione dell’incarico, il Concessionario si impegna a non collaborare con altre società ed operatori del settore EFSS (Enterprise File Synchronization and Sharing), per tutta la durata del presente accordo, escludendo pertanto che tale pattuizione possa equipararsi al concetto di “riconoscimento di rapporto di esclusiva”.
3 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
3.1 Il Concedente fornirà al Concessionario le informazioni tecniche relative ai servizi e prodotti in listino, i supporti tecnici e la documentazione commerciale necessaria per lo svolgimento del presente incarico.
3.2 Il Concedente si impegna a dare comunicazione al Concessionario, di quelle variazioni che incidano sull’attività del medesimo in termini di promozione dei servizi oggetto del presente accordo.
4 RAPPRESENTANZA
4.1 Il Concessionario non ha alcun potere di concludere contratti in nome e per conto del Concedente né di impegnarlo in alcun modo nei confronti di terzi. Egli deve soltanto trasmettere le proposte contrattuali raccolte al Concedente, il quale potrà accettarle o rifiutarle a sua insindacabile discrezione. La mancata accettazione non comporta per il Concessionario alcun diritto verso il Concedente per provvigioni, indennizzi di sorta o risarcimenti.
4.2 Il Concessionario non potrà in nessun caso accettare denaro o pagamenti od altra utilità in nome e per conto del Concedente.
4.3 I prezzi e le condizioni di vendita applicate al cliente sono stabilite dal Concedente e pubblicate nel sito xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx all’interno dell’apposita sezione “Prezzi”. Salvo espressa autorizzazione da comunicarsi per iscritto, il Concessionario non potrà applicare prezzi e/o condizioni diversi da quelli indicati dal Concedente. Il Concessionario non potrà praticare sconti o applicare maggiorazioni di prezzo.
5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
5.1 Il Concessionario si impegna a mantenere riservata ogni notizia avente carattere di riservatezza della quale dovesse eventualmente venire in possesso, salvo l’ottemperanza a norme dell’ordinamento che ne autorizzino o ne impongano la rivelazione. Il Concessionario è a tutti gli effetti incaricato del trattamento dei dati personali dei clienti del Concedente e si impegna sin d’ora al pieno rispetto della normativa vigente.
5.2 Il Concessionario si impegna a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i documenti e le informazioni eventualmente ricevuti dal Concedente per il compimento dell’attività di cui all’oggetto, sia durante la vigenza del presente accordo che successivamente allo scioglimento dello stesso. L’eventuale violazione degli obblighi di cui ai punti 5.1 e 5.2 sarà causa di risoluzione di diritto del rapporto per fatto o colpa del Concessionario con ogni conseguenza, anche di carattere penale e salva ogni ragione di risarcimento del danno a favore del Concedente.
6 FORMA DELLA PROPOSTA
6.1 Il Concessionario avrà cura di trasmettere al Concedente le proposte contrattuali raccolte attraverso mezzi elettronici quali e–mail o come diversamente convenuto tra le parti di volta in volta in ragione di particolari esigenze.
7 DURATA DEL CONTRATTO
8 CESSAZIONE DEL CONTRATTO
8.1 In ogni caso di cessazione del rapporto il Concessionario dovrà, comunque, provvedere all’immediata restituzione al Concedente di tutto il materiale promozionale e contrattuale in suo possesso nonché di eventuali beni di proprietà del Concedente stesso. In difetto della restituzione dei beni di cui sopra, il Concedente, se dovuto, sospenderà il pagamento dell’eventuale provvigione spettante al Concessionario ove non ancora corrisposta, fino all’integrale restituzione di detti beni o al recupero del loro controvalore.
8.2 Il Concessionario si impegna a non contattare, anche per interposte persone, i collaboratori, i dipendenti, il personale del management, i fornitori, i clienti e gli eventuali agenti del Concedente, per un periodo non inferiore a due anni dalla data di cessazione del rapporto, comunque intervenuta. Tale previsione non potrà essere riferita alla clientela sviluppata e fidelizzata dal Concessionario e quindi il proseguimento del rapporto con tale tipologia di clientela non costituirà violazione al presente obbligo contrattuale.
9 PROVVIGIONE E SPESE
9.1 Sugli affari andati a buon fine e conclusi su indicazione del Concessionario, verrà riconosciuta a quest’ultimo una provvigione da calcolarsi sul valore netto di vendita, sulla base del seguente schema:
◦ 30% (trenta per cento) durante tutto il periodo di attività, a far fede dalla data di sottoscrizione della presente scrittura privata
◦ Il Concessionario avrà a disposizione un coupon sconto del 10%, da offrire ai propri clienti per l’acquisto di Kamzan. In tal caso il valore della provvigione spettante al Concessionario sarà calcolata con le stesse percentuali di cui sopra, tenendo conto della percentuale di sconto applicata ai clienti.
Esempio:
Il Concessionario decide di offrire il coupon sconto del 10% ad un suo cliente con il quale conclude un contratto del valore economico di 1000€.
Il cliente acquisterà Kamzan a 900€ usufruendo dello sconto del 10% ed il Concessionario riceverà una provvigione su quella vendita pari al 30% del valore economico meno il 10% da lui concesso al cliente sotto forma di sconto.
30% di provvigione su valore economico di 1000€ = 300€ 10% di sconto al cliente su valore economico di 1000€ = 100€
La provvigione finale spettante al Concessionario sarà quindi pari a: 300€ - 100€ = 200€
Per affari andati a buon fine si intendono esclusivamente quelli stipulati come “Piano Annuale”, con almeno 3 utenti attivati da parte del cliente e per i quali il Concedente abbia incassato il corrispettivo indicato in fattura. Verranno riconosciute le provvigioni andate a buon fine per gli ordinativi ricevuti durante la valenza del contratto del Concessionario.
Detta provvigione verrà pagata entro il giorno 15 del mese successivo a quello durante il quale si sono perfezionate le vendite.
9.2 Le percentuali corrispondenti alle provvigioni si intendono al lordo di ogni imposta e dei contributi che saranno ad esclusivo carico del Concessionario.
9.3 I compensi verranno corrisposti unicamente a mezzo versamento su account PayPal o Bonifico Bancario sul conto corrente indicato dal Concessionario. Le parti concordano di escludere ogni diversa forma di pagamento.
9.4 Il Concessionario svolgerà la propria attività autonomamente e ne sopporterà in via esclusiva ogni onere e spesa, null’altro avendo a pretendere dal Concedente se non il compenso pattuito.
9.5 Si precisa, in particolare, che saranno sopportate interamente dal Concessionario le spese, di qualsiasi genere esse siano, inerenti uffici, strumenti informatici, dipendenti, elaborazione dati, formazione professionale dei dipendenti, spese promozionali, telefonici, pubblicità, spese di acquisto e gestione degli autoveicoli e/o motocicli, etc.
10 FORO COMPETENTE
10.1 Per qualunque controversia derivante dal presente incarico e/o sulla interpretazione dello stesso, si pattuisce espressamente l’esclusiva competenza del Foro di Milano.
11 LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO
11.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, saranno applicabili le disposizioni generali del Codice Civile, contenute per i contratti nel titolo II, libro IV, dall’art. 1321 all’art. 1479 compreso.
Milano,
IL CONCEDENTE
Jinni S.r.l.
IL CONCESSIONARIO
il Legale Rappresentante Xxxxxx Xxxx
(se società: timbro e firma del Legale Rappresentante)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Concessionario dichiara di aver attentamente esaminato, di conoscere ed accettare espressamente i seguenti articoli, ivi compresi i singoli capitoli contraddistinti dalle lettere alfabetiche: art. 2 - Compiti ed obblighi; art. 4 - rappresentanza; art. 5 – obblighi di riservatezza; art. 7 – durata del contratto; art. 8-cessazione del contratto; art. 9 – provvigione e spese; art. 10 - foro competente.
IL CONCESSIONARIO
(se società: timbro e firma del Legale Rappresentante)
Il documento “Contratto di concessione di vendita” per essere considerato valido dal Concedente deve essere compilato e firmato in ogni sua parte dal Concessionario ed essere inoltrato mezzo PEC dallo stesso a xxxxx@xxx.xxx