Obblighi di riservatezza Clausole campione

Obblighi di riservatezza. 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. 3. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. 5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Obblighi di riservatezza. Fermo quanto previsto dal CSA l’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali sub-contraenti/sub-fornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento della fornitura. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il software e il know-how che siano di proprietà della Stazione Appaltante o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente contratto e/o sviluppati o acquisiti successivamente in relazione all’erogazione delle prestazioni rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente contratto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno, eccezioni di sorta. L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella lo...
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante potrà avere l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’appaltatore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
Obblighi di riservatezza. 1. Il Fornitore ha l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso. 2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il Contratto.
Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta Aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espresse.
Obblighi di riservatezza. Tutti i dati e le informazioni, di qualsivoglia natura, acquisiti durante la prestazione del servizio devono considerarsi riservati a tutti gli effetti; devono inoltre considerarsi di proprietà esclusiva della Struttura Didattica Speciale Veterinaria e non sono utilizzabili al di fuori di detta sede, se non su esplicita autorizzazione del Direttore della Struttura. L’utilizzo di tali dati dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito dell’attività oggetto del servizio affidato. A tal proposito sarà disposta la cancellazione dall’elenco ammessi a fornire il servizio e la immediata risoluzione del contratto di affidamento nel caso di violazione dell’obbligo di garantire il riserbo sui dati e le informazioni acquisiti a qualunque titolo durante la prestazione del servizio, nonché nel caso di divulgazione a terzi o di utilizzo di dati e informazioni riservati al di fuori delle attività oggetto del servizio. Il prestatore del servizio, in qualità di autorizzato al trattamento dei dati personali dei quali entrerà in possesso, firmerà separatamente apposito atto di nomina secondo le previsioni del GDPR.
Obblighi di riservatezza l’Appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). VUS e l’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. La VUS e l’Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.
Obblighi di riservatezza. 1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, com- presa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'e- secuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato. 2. L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari al- l’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore sviluppa o realizza in esecu- zione delle prestazioni dedotte nel presente capitolato. 3. L’Appaltatore s’impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenza della Stazione Appaltan- te di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza ed impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. 4. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dell’’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle atti- vità poste ad oggetto del presente capitolato. 5. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi. 6. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. 7. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire ad essa tutti i danni che dovessero derivarne.
Obblighi di riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del contratto sono considerati riservati e coperti da segreto. Il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo o in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originale o predisposto in esecuzione del contratto. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che: a) siano, o divengano, di pubblico dominio; b) la committenza abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. Il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della committenza. 5. I predetti obblighi di riservatezza saranno rispettati dal Fornitore anche dopo la cessazione del rapporto con EUR TEL S.r.l. 6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la committenza ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad EUR TEL S.r.l. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice della privacy”) in materia di riservatezza.