Cessazione del contratto Clausole campione

Cessazione del contratto. Resta inteso che qualora il Contratto cessi o si risolva per qualsiasi causa e comunque in ogni caso in cui il Ramo d'Azienda vada riconsegnato alla Concedente: (a) l'Affittuaria dovrà rilasciare il Ramo d'Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione e/o risoluzione del Contratto; (b) il Ramo d'Azienda dovrà essere restituito dall'Affittuaria nelle condizioni in cui questa lo ha ricevuto, fatti salvi il normale deterioramento ed il consumo risultanti dall'uso normale e gli interventi effettuati, a spese ed oneri dell'Affittuaria; (c) tutti i crediti e/o debiti sorti durante l'affitto (quale ne sia la natura e/o il genere) rimarranno rispettivamente ad esclusivo vantaggio e/o onere dell'Affittuaria; (d) le eventuali differenze in diminuzione ovvero in aumento emergenti dall'inventario che verrà appositamente redatto in contraddittorio tra le parti all'atto della riconsegna del Ramo d'Azienda (o dalla Concedente in caso di mancata collaborazione da parte dell'Affittuaria) rispetto a quanto risultante dagli inventari di cui agli Allegati del presente Contratto, saranno conguagliate in denaro a prezzi di mercato contestualmente alla formale restituzione del Ramo d'Azienda, fermo restando che la Concedente non sarà in alcun modo tenuta a corrispondere all'Affittuaria alcun indennizzo e/o compenso per eventuali migliorie e/o addizioni, ove non autorizzate per iscritto dalla Concedente.
Cessazione del contratto. 9.1 Ciascuna Parte potrà recedere anticipatamente in qualsiasi momento dal presente contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC. Detto recesso avrà effetto alla data di ricevimento della dichiarazione di recesso. In tali casi, il Cliente sarà tenuto a versare alla Società l’intero importo del corrispettivo indicato nell’Offerta, a prescindere dall’effettiva erogazione dei relativi Servizi; e la Società sospenderà l’erogazione di tutti i Servizi. Resta espressamente inteso tra le Parti che tutti i risultati dell’attività svolta dalla Società alla cessazione degli effetti del presente contratto, inclusi ogni e più ampio diritto di proprietà intellettuale ed industriale, resteranno di esclusiva titolarità di quest’ultima. Ogni rapporto contrattuale tra le Parti si intenderà privo di ogni effetto a far data dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale trova scadenza il periodo di preavviso. 9.2 La Società potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. dandone comunicazione al Cliente a mezzo Raccomandata A/R o PEC, qualora il Cliente (i) non provveda ai pagamenti nei termini e nelle modalità pattuite; (ii) violi le presenti Condizioni; (iii) risulti civilmente incapace; (iv) sia stato in precedenza o sia inadempiente ad ogni titolo nei confronti della Società; (v) risulti iscritto nell’elenco dei protesti; (vi) presenti istanza o sia soggetto ad una procedura di fallimento, di amministrazione controllata o altre procedure concorsuali o divenga in ogni caso insolvente.
Cessazione del contratto. Oltre agli altri casi previsti dalla Legge il contratto cessa: - in caso di decesso dell'Assicurato; - in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'attività professionale indicata in polizza.
Cessazione del contratto. (1) Alla scadenza del Contratto di Prestito d’Uso, FORNITORE avrà l’obbligo di rendere le Attrezzature a GESTIND SPA oppure a terzi da essa nominati, in ottime condizioni, senza ritardi, e garantendo ad GESTIND SPA l’effettivo possesso delle Attrezzature. I costi derivanti dalla restituzione delle Attrezzature, salvo diversi accordi, saranno a carico di FORNITORE . (2) FORNITORE non avrà alcun diritto di trattenere le Attrezzature, di rifiutare gli adempimenti o di effettuare qualsiasi rivendicazione legale relativamente alle Attrezzature oggetto del presente Contratto (che ritarderebbero o renderebbero vana la cessione del possesso delle Attrezzature), né durante la validità del Contratto né in occasione della cessazione dello stesso. BRUZOLO lì…………………………….
Cessazione del contratto. 12.1 Dopo la fine del presente Contratto per lo scadere del suo termine naturale, ai sensi dell'art. 3.1, o in caso di risoluzione anticipata dovuta ad un inadempimento essenziale del presente Contratto da parte della Licenziataria, la Licenziataria cesserà di usare il Marchio con effetto immediato. 12.2 Nel caso di risoluzione anticipata dovuta a causa imputabile alla Licenziante, la Licenziataria sarà libera di usare il Marchio su base non esclusiva per un periodo di mesi .
Cessazione del contratto. 18.1. In caso di cessazione del presente contratto per qualsiasi motivo:(a) il Cliente dovrà pagare i costi mensili, i contributi di disattivazione nonché il corrispettivo maturato e dovuto per il traffico telefonico generato, nonché qualsiasi altro corrispettivo maturato a quella data;
Cessazione del contratto. Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del trattamento s’impegna a rimandare tutti i dati personali al Titolare del trattamento oppure se richiesto a distruggere tutte le copie dei dati esistenti nei propri sistemi e documentarlo per iscritto.
Cessazione del contratto. Il contraente deve disinstallare il dispositivo Drive Box e restituirlo al partner tecnologico nelle modalità previste dal contratto di abbonamento ai servizi firmato al momento della sottoscrizione della polizza in caso di: AXA utilizza i dati di accelerazione, decelerazione, direzione ed intensità dell’urto, velocità e localizzazione registrati dal dispositivo Drive Box, per la valutazione e ricostruzione della dinamica dell’incidente. L’arco temporale di rilevazione si estende dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all’orario di rilevazione del crash o a quello riportato nella denuncia ad AXA, dell’evento stesso.
Cessazione del contratto. In caso di decesso dell’Assicurato, il contratto si estingue ed i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia. Nel caso in cui fosse già in corso il pagamento della rendita per la non-autosufficienza, se ne interrompe la corresponsione.
Cessazione del contratto. In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, il contratto sia dichiarato nullo, caducato o debbano cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, la Ditta aggiudicataria ha diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore della Stazione appaltan- te, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto inten- dersi rinunciati.