CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SERVIZIO DI XXXX XXXXXXX, PRELIEVO, CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO FINALE PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE, PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CASSANO SPINOLA (AL), GESTITO DA GESTIONE ACQUA S.P.A.
LOTTO 1 CIG 9333043EB7 LOTTO 2 CIG 9333050481
Allegato 1
ART.2. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 3
ART.3. IMPIANTI OGGETTO DEL SERVIZIO 4
ART.4. RIFERIMENTO NORMATIVO 4
ART.5. QUANTITATIVO PRESUNTO 4
ART.6. DURATA, OPZIONI E RINNOVI 5
ART.10. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 9
ART.11. CASSONI DI STOCCAGGIO ED ALTRE ATTREZZATURE 10
ART.13. RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 12
ART.14. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 12
ART.15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 13
ART.16. RESPONSABILE DI COMMESSA DELL’APPALTATORE 14
ART.17. OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 14
ART.18. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE 15
ART.19. CAUZIONE DEFINITIVA 15
ART.21. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 16
ART.23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 18
ART.24. SOPRALLUOGO PRELIMINARE OBBLIGATORIO 19
ART.25. MODIFICHE CONTRATTUALI AMMISSIBILI 19
ART.27. CESSIONE DEL CONTRATTO 20
ART.28. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 20
ART.30. RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI 20
Art.1. PREMESSA
GESTIONE ACQUA S.p.A. (di seguito per brevità anche Appaltante) è uno dei soggetti gestori del servizio idrico integrato (SII) individuati dall’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale “Alessandrino” della Regione Piemonte, come previsto dalla Legge 5 gennaio 1994 n.36.
All’Appaltante è stata affidata l’erogazione del servizio idrico integrato su parte del territorio dell’EGATO6 Alessandrino.
L’Appaltante, a causa dell’estensione del territorio gestito e dei diversi impianti in esso ubicati, ha scelto di procedere all’affidamento dei servizi di cui trattasi attraverso la presente procedura.
L’appalto prevede l’affidamento delle attività nel seguito specificate, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 3, lett.iii) e dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016, stipulato con un solo operatore economico per ogni lotto.
La presente procedura ha pertanto l'obiettivo di individuare il contraente dell'Accordo Quadro di ogni singolo lotto, al quale affidare l’appalto dei servizi indicati al successivo art.2.
Art.2. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di nolo di attrezzature (cassoni scarrabili), prelievo, caricamento, trasporto della seguente categoria di rifiuti, individuata con il codice EER (Decisione della commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)
> Codice EER 190805 - fanghi prodotti dal trattamento acque reflue urbane
prodotti dall’impianto di depurazione di Cassano Spinola (AL), gestito da Gestione Acqua S.p.A. E’ compreso nel servizio anche il recupero finale dei rifiuti presso impianto/i autorizzato/i.
I fanghi presentano normalmente caratteristiche che consentono il recupero in agricoltura. Qualora tuttavia, nel corso di esecuzione del servizio, vengano variate le normative per consentire tale recupero o, più in generale, per qualsiasi altro motivo legato all’attività dell’Appaltante non sia più possibile operare in tale senso, l’Appaltatore dovrà procedere allo smaltimento economicamente più vantaggioso per l’Appaltante.
Per motivi tecnici e gestionali l’appalto viene suddiviso in due lotti funzionali all’interno del medesimo impianto di depurazione di Cassano Spinola (AL), come segue:
• Lotto 1 - linea produzione fanghi 1 CIG 9333043EB7;
• Lotto 2 - linea produzione fanghi 2 CIG 9333050481.
Ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o entrambi i Lotti, e allo stesso modo potrà aggiudicarsi anche tutti e due i lotti, secondo quanto previsto negli atti di gara.
Se non diversamente previsto in modo espresso, le norme contenute nel presente Capitolato verranno integralmente applicate e saranno vincolanti con riferimento ad ogni singolo Lotto.
Art.3. IMPIANTI OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto per il seguente impianto di depurazione:
Impianto di depurazione | Indirizzo | Comune | Provincia |
Cassano Spinola | Regione Scrivia | Cassano Spinola | AL |
Art.4. RIFERIMENTO NORMATIVO
Il servizio oggetto del presente appalto è soggetto al D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ed alla Legge 120 del 11 settembre 2020 che ha modificato il D.L 76 del 16 luglio 2020 in materia di contratti pubblici, alle disposizioni della Legislazione vigente relativa al trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto applicabile, al D.Lgs. n 152/2006 e s.m.i., D.Lgs. 99/92, DM 27/9/2010, nonché alle disposizioni delle ulteriori norme nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, di disciplina degli scarichi e di trattamento dei rifiuti.
Art.5. QUANTITATIVO PRESUNTO
Il quantitativo presunto complessivo di fanghi prodotti dall’impianto di Cassano Spinola (AL) e che dovrà essere recuperato (smaltito solo qualora le caratteristiche non ne consentano il recupero e, comunque previo consenso dell’Appaltante) nel rispetto della normativa vigente, viene stimato in circa 12.000 tonnellate in 12 mesi, come segue:
• Lotto 1 - linea produzione fanghi 1: 5.000 ton/anno
• Lotto 2 - linea produzione fanghi 2: 7.000 ton/anno. Nell’Allegato A sono indicate le specifiche richieste.
I quantitativi sono da intendersi indicativi e non impegnativi poiché potranno variare in funzione delle esigenze gestionali dell’Appaltante o delle stagionalità.
Ogni variazione a tali quantitativi presunti non darà titolo all’Appaltatore a richieste di indennizzi di qualsiasi
natura.
Art.6. DURATA, OPZIONI E RINNOVI
Il servizio in oggetto, fatto salvo eventuali opzioni, avrà una durata di 12 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e del conseguente avvio dell’esecuzione (previsto indicativamente per il mese di Novembre 2022), e comunque fino all’esaurimento dell’importo complessivo a base di gara.
Una volta raggiunto l’importo contrattuale, il contratto si intenderà estinto e privo di ogni effetto.
Ove il valore complessivo del Contratto applicativo dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo Quadro, come sotto indicato, prima della scadenza temporale, l’Accordo Quadro stesso sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l’una dall’altra.
L’Appaltante, qualora invece al termine della durata dell’Accordo quadro non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di chiedere all’Appaltatore la continuazione temporale del servizio fino al raggiungimento dell’importo dell’Accordo. Qualora l’Appaltante non si avvalesse di tale facoltà e l’Accordo dovesse estinguersi per trascorso termine di durata (12 mesi), senza aver raggiunto l’importo complessivo stimato dell'Accordo quadro, il contratto si intenderà comunque decaduto e privo di ogni effetto, senza che l’Appaltatore possa pretendere compenso alcuno.
L’Appaltante non garantisce all’appaltatore continuità delle prestazioni da eseguire, né quantità minime delle stesse e, pertanto, quest’ultimo non potrà avanzare alcuna pretesa in merito.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora alla scadenza contrattuale Gestione Acqua
S.p.A. non abbia concluso le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, l’Impresa sarà tenuta - per il tempo, comunque non superiore a tre mesi, strettamente necessario a concluderle (c.d. proroga tecnica) - all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
L’avvio dell’esecuzione del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione formale del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.8 della Legge 120 del 11 settembre 2020 che ha modificato il D.L.76 del 16 luglio 2020.
Art.7. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base di gara, per la durata di 12 mesi, ammonta ad €.1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00), così suddiviso per i due lotti:
• Lotto 1 CIG 9333043EB7- linea produzione fanghi 1: €.600.000,00 (seicentomila/00), escluso I.V.A. Gli oneri della sicurezza da rischi interferenti sono pari a € 0,00 (euro zero/00). Il costo della manodopera compreso nell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice, è stimato in € 25.800,00
(euro venticinquemilaottocento/00);
• Lotto 2 CIG 9333050481- linea produzione fanghi 2: €.700.000,00 (settecentomila/00), escluso I.V.A. Gli oneri della sicurezza da rischi interferenti sono pari a € 0,00 (euro zero/00). Il costo della manodopera compreso nell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice, è stimato in
€ 30.100,00 (euro trentamilacento/00).
Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, Gestione Acqua S.p.A. si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta inviata all’Appaltatore prima della scadenza contrattuale, di imporre modifiche non sostanziali delle quantità indicate. Resta inteso che tali modifiche non possono comunque comportare un incremento dell’importo del contratto superiore al 15% dell’importo di aggiudicazione.
Il valore stimato dell’appalto, compresa la proroga tecnica per il termine massimo di 3 (tre) mesi e le eventuali modifiche non sostanziali del contratto ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs.50/2016, comprensivo di tutti gli oneri ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.Lgs.50/2016, è pari ad € 1.820.000,00 (unmilioneottocentoventimila /00), come di seguito riportato in tabella:
Lotto | Prestazione | Prestazione Principale (P) Secondaria (S) | Importo Accordo Quadro (12 mesi) | Modifiche contrattuali, art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs.50/2016 | Importo stimato 3 mesi (proroga tecnica) | Importo totale |
Servizio di recupero dei | ||||||
fanghi derivanti | ||||||
dall’impianto di depurazione di Cassano | P | €.498.600,00 | €. 74.790,00 | €.124.650,00 | €.698.040,00 | |
Spinola (AL) – linea | ||||||
produzione fanghi 1 | ||||||
Servizio di nolo | ||||||
cassoni, prelievo, | ||||||
1 | caricamento e trasporto dei fanghi derivanti dall’impianto di | S | €.101.400,00 | €. 15.210,00 | €.25.350,00 | €.141.960,00 |
depurazione di Cassano | ||||||
Spinola (AL) – linea | ||||||
produzione fanghi 1 | ||||||
TOTALI LOTTO 1 | €.600.000,00 | €.90.000,00 | €.150.000,00 | €.840.000,00 |
Lotto | Prestazione | Prestazione Principale (P) Secondaria (S) | Importo Accordo Quadro (12 mesi) | Modifiche contrattuali, art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs.50/2016 | Importo stimato 3 mesi (proroga tecnica) | Importo totale |
2 | Servizio di recupero dei fanghi derivanti dall’impianto di depurazione di Cassano Spinola (AL) – linea produzione fanghi 2 | P | €.581.700,00 | €. 87.255,00 | €.145.425,00 | €.814.380,00 |
Servizio di nolo cassoni, prelievo, caricamento e trasporto dei fanghi derivanti dall’impianto di depurazione di Cassano Spinola (AL) – linea produzione fanghi 2 | S | €.118.300,00 | €. 17.745,00 | €.29.575,00 | €.165.620,00 | |
TOTALI LOTTO 2 | €.700.000,00 | €.105.000,00 | €.175.000,00 | €.980.000,00 | ||
TOTALI LOTTI 1 E 2 | €.1.300.000,00 | €.195.000,00 | €.325.000,00 | €.1.820.000,00 |
Art.8. PREZZI
Nei prezzi offerti si intendono compresi tutti gli oneri ed obblighi, tutte le spese inerenti e conseguenti all’espletamento del servizio secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto e della normativa vigente in materia.
Gli importi unitari esposti nell’offerta presentata saranno vincolanti per l’Impresa indipendentemente dalla destinazione finale del rifiuto.
E’ prevista la revisione dei prezzi contrattuali, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.106 del Codice e all’art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” c.d. “sostegni ter” (in vigore dal 28 gennaio 2022), ed è consentita solo dopo 6 mesi dalla data di avvio del servizio.
Per i contratti relativi a servizi o forniture a esecuzione periodica o continuativa, le variazioni dei prezzi sono
valutate qualora si siano verificati aumenti o diminuzioni dei costi dei servizi o dei materiali utilizzati o forniti, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo pattuito. La revisione dei prezzi è accordata nel limite delle risorse disponibili. La richiesta di revisione del prezzo deve essere presentata con le modalità previste dall’art. 29, commi da 2 a 6, del d.l. n. 4/2022.
Ai fini dell’evasione della richiesta, l’effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore dovrà essere provata dallo stesso con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i servizi o le forniture, del prezzo pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. L'esecuzione delle prestazioni avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e/o nei documenti contrattuali è condizione necessaria per il riconoscimento della compensazione. Si precisa che, nel caso in cui l’appaltatore presenti istanza di compensazione la medesima dovrà tenere conto anche di eventuali variazioni in diminuzione relative ad altre voci utilizzate nell’appalto presenti nelle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità.
Le singole voci in aumento o diminuzione, qualora non ricomprese nell’art. 29, comma 2, del d.l. 4/2022, dovranno trovare riferimento - anche tramite comparazione con voci analoghe o per interpolazione di più voci - nei listini regionali e/o nazionali.
Art.9. ANALISI DEI RIFIUTI
I rifiuti da recuperare/smaltire (Codice EER 190805) derivano dal processo della depurazione delle acque reflue, disidratati meccanicamente con l’aggiunta di polielettrolita cationico.
Gli oneri relativi allo svolgimento delle analisi chimico-fisiche e biologiche periodiche sui campioni di rifiuti oggetto dell’appalto, da effettuarsi al fine di individuare la destinazione del rifiuto, nonché quelle richieste dall’impianto di destinazione, per tutta la durata dell’appalto, sono a carico dell’Appaltatore.
Durante il periodo di validità del contratto l’Appaltatore dovrà effettuare almeno un monitoraggio di analisi, riportante i parametri di cui all’Allegato, presso un Laboratorio accreditato ACCREDIA.
I campioni da sottoporre ad analisi potranno essere prelevati direttamente presso gli impianti, durante l’esecuzione del servizio.
Tutti gli oneri derivanti da tale servizio sono da intendersi ricompresi negli importi unitari offerti dall’Appaltatore, riferiti al servizio di smaltimento dei rifiuti.
Il campione di rifiuto oggetto di analisi chimico-fisica-biologica, dovrà essere diviso in almeno in due parti, una da consegnare all’Appaltante per eventuali verifiche, l’altra da consegnare al Laboratorio Accreditato.
I certificati, in originale, dovranno essere inviati all’Appaltante entro 30 giorni dall’emissione degli stessi.
L’Appaltatore non avrà diritto a sospendere il servizio o ad azioni di rivalsa, nel caso in cui, durante l’esecuzione del contratto, potranno verificarsi variazioni delle caratteristiche analisi chimico-fisiche e biologiche dei rifiuti.
Art.10. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le caratteristiche dei rifiuti da recuperare/smaltire sono indicate nell’Allegato A. Per cio’ che concerne il valore del Residuo Secco a 105°, la media I semestre del 2022 per l’impianto di depurazione di Cassano Spinola (AL) è stata pari a:
• Lotto 1 26,61 %
• Lotto 2 25,83 %
Tali percentuali non sono da considerarsi impegnative per l’Appaltante, in quanto potranno variare a seconda del funzionamento dell’impianto e delle condizioni metereologiche.
1. Il servizio comprende, per ogni lotto, le seguenti attività in capo all’Appaltatore:
• Il nolo dei cassoni scarrabili nel numero minimo indicato nell’Allegato A, per consentire il carico dei rifiuti in ogni impianto oggetto dell’appalto, in modo continuativo e contemporaneo;
• Il prelievo dei rifiuti con idoneo automezzo di caricamento e lo spostamento sotto le bocche di carico dei sistemi di disidratazione durante il periodo di validità del contratto presso;
• Il trasporto dei rifiuti;
• Lo scarico degli stessi presso il centro di recupero/smaltimento autorizzato, dove dovranno avvenire tutte le operazioni di trattamento ai sensi di legge.
2. Il caricamento dei rifiuti presso l’impianto di depurazione di Cassano Spinola potrà avvenire:
• Mediante prelievo di cassone scarrabile fornito dall’Appaltatore/Appaltante, la cui capacità è specificata nell’Allegato A, di altezza idonea alla tipologia di sistema di raccolta presso l’impianto;
Se non diversamente richiesto il carico dei rifiuti dovrà avvenire mediante sostituzione dei cassoni scarrabili pieni, con altri vuoti forniti dall’Appaltatore/Appaltante. Dovrà essere prestata particolare attenzione a non far fuoriuscire il rifiuto inclinando eccessivamente i cassoni.
3. Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’Appaltatore dovrà essere compiuta con ogni cura, in modo da evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente; vengono richiamate a tal senso i dettami del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 99 del 27/01/1992;
4. L’Appaltatore dovrà garantire il servizio per 5 (cinque) giorni la settimana, escluse le domeniche e gli altri giorni festivi;
5. Il servizio dovrà essere effettuato dall’Appaltatore presso ciascun impianto nella fascia oraria indicata nell’Allegato A, salvo casi e situazioni che potranno essere preventivamente concordati tra le parti. Non sono
previsti oneri aggiuntivi nel caso di interventi effettuati fuori dall’orario indicato nell’Allegato A. fin qui
Art.11. CASSONI DI STOCCAGGIO ED ALTRE ATTREZZATURE
L’Appaltatore dovrà fornire presso l’impianto di depurazione di Cassano Spinola (AL) i cassoni scarrabili necessari a garantire la continuità del caricamento dei fanghi, in conformità con quanto contenuto al precedente articolo 9.
Tutti i cassoni forniti dall’Appaltatore dovranno essere aperti e a tenuta stagna per impedire la dispersione dei rifiuti e di eventuali percolazioni in ogni fase di utilizzo e movimentazione. L’appaltatore puo’, di sua iniziativa e compatibilmente con le condizioni logistiche dei vari impianti, mettere a disposizione cassoni anche dotati di idonei sistemi di copertura (manuali/automatici) amovibili, con sistema idoneo ad una frequente e rapida movimentazione della stessa, che consentano di coprire gli stessi non solo durante il trasporto ma anche durante il periodo di permanenza presso gli impianti di depurazione.
Il numero, le dimensioni e le caratteristiche dei cassoni e dei cassonetti sono indicati nell’Allegato A.
Gli ingombri dimensionali (altezza, lunghezza e larghezza) dei cassoni scarrabili, tuttavia, sono in funzione delle singole esigenze impiantistiche e quindi saranno individuati dalle ditte partecipanti, successivamente al sopralluogo di cui al successivo art.24.
I cassoni vuoti dovranno essere consegnati puliti, in buono stato d’uso e non dovranno contenere altri inquinanti che possano alterare la qualità chimico/fisica del rifiuto da smaltire. Ogniqualvolta, a insindacabile giudizio dell’Appaltante, non sussistano più tali condizioni di utilizzo, dovranno essere sostituiti dall’Appaltatore su semplice richiesta.
Le operazioni di cambio contenitore, essendo l’impianto dotato di sistema di disidratazione, dovranno essere effettuate garantendo continuità operativa alle macchine. A tale scopo si precisa che, a riempimento avvenuto, il contenitore carico dovrà essere rimosso quanto prima, a totali cura e spese dell’Appaltatore, ogni onere incluso, e sostituito con altro pronto a nuovo carico in condizioni di perfetta pulizia, e allontanato nel più breve tempo possibile dall'impianto evitando, in maniera assoluta, la permanenza all'interno dell'area impiantistica di più contenitori carichi.
La movimentazione dei cassoni dovrà essere effettuata da personale formato in tal senso ed in possesso di adeguata esperienza.
Art.12. TRASPORTO
Per ottimizzare il servizio di trasporto dei fanghi in oggetto, L’Appaltatore potrà eventualmente prevedere l’utilizzo di una motrice idonea e di un rimorchio, al fine di trasportare contemporaneamente due cassoni.
Il trasporto dovrà comunque essere effettuato dall’Appaltatore mediante l’utilizzo di mezzi idonei al trasporto di cassoni scarrabili (lunghezza esterna (mm) con gancio 5800, larghezza esterna (mm), 2360 + gallettone, altezza interna (mm) 2000). Ulteriori specifiche tecniche a tale riguardo verranno rilevate nel corso del sopralluogo obbligatorio.
L’Appaltatore è responsabile della regolarità degli automezzi impiegati per lo svolgimento del servizio.
Gli automezzi dovranno risultare di proprietà o nella disponibilità dell’Appaltatore o del subappaltatore o, in caso di R.T.I., delle ditte partecipanti al raggruppamento.
L’Appaltatore dovrà rispettare tutte le disposizioni del nuovo Codice della Strada.
Prima dell'inizio dell'appalto ed a seguito di ogni variazione, l’Appaltatore dovrà fornire all’Appaltante una copia dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto relativi a tutti i mezzi di trasporto utilizzati.
L'utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati in sede di offerta alla presente gara, devono essere comunicati, previo invio di una copia del provvedimento di autorizzazione, all’Appaltante;
I veicoli addetti al trasporto dei fanghi dovranno percorrere gli itinerari più brevi e veloci non oltre i tempi massimi di percorrenza, essendo fatto preciso obbligo, all'Appaltatore, di effettuare il trasporto senza soluzione di continuità.
Ogni autocarro non potrà trasportare una quantità di rifiuti superiore al peso utile ammesso al trasporto. Eventuali infrazioni e responsabilità conseguenti sono a totale carico dell’Appaltatore.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri conseguenti al servizio in oggetto (carburante, manutenzioni, assicurazioni, tasse, ecc….).
Ogni carico di rifiuti dovrà essere accompagnato dal formulario di Identificazione per il trasporto, il quale dovrà essere redatto dal personale dell’Appaltante o dallo stesso trasportatore in relazione alle situazioni particolari dell'impianto e del momento. La quarta copia del formulario dovrà essere ritornata all’Appaltante presso la zona operativa di competenza entro 30 giorni, anticipando la scansione entro 24 ore dalla fine del trasporto.
Il carico dovrà essere sempre pesato all'interno dell'impianto unitamente alla tara dell'automezzo.
Al fine di consentire la corretta tenuta dei registri, qualora sul formulario venga indicata l'opzione "peso da verificarsi a destino", l’Appaltatore entro 72 ore dall'ora di partenza del carico, è tenuto a far pervenire presso le zone operative dell’Appaltante, il cedolino di pesata o copia dello stesso a mezzo mail.
I veicoli che trasportano i rifiuti, dovranno sempre avere assicurata (a cura e spese dell'appaltatore) la regolare copertura del carico trasportato e ottemperare a tutte le prescrizioni del D.M. 406 del 25/11/1998.
Art.13. RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
L’Appaltatore in sede di gara deve specificare la destinazione dei rifiuti da destinare a recupero (smaltimento solo qualora le caratteristiche non ne consentano il recupero e, comunque previo consenso dell’Appaltante), rispettando quanto previsto dalla normativa vigente.
Le ultime analisi disponibili dall’Appaltante sono quelle allegate ai documenti di gara (Allegato B), riferite a campioni prelevati nei mesi di gennaio e maggio 2022.
Dalle ultime analisi risulta che il codice EER 19.08.05 è rifiuto speciale, non tossico e nocivo ed idoneo all’utilizzo in agricoltura, ai sensi del D.Lgs.99/92.
Le autorizzazioni necessarie a svolgere il servizio sono a totale carico dell’Appaltatore, senza alcun adempimento a carico dell’Appaltante. L’Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente nei luoghi in cui i rifiuti verranno conferiti (normativa Nazionale, Regionale, autorizzazioni, ecc…).
Il servizio di cui trattasi è considerato collegato ad un pubblico servizio e pertanto l’Appaltatore non potrà, per nessuna ragione, sospenderlo, pena la risoluzione del contratto e la richiesta di maggiori danni.
In caso di chiusura dell’impianto di recupero/smaltimento, l’Appaltatore dovrà sempre garantire la continuità del servizio, facendosi capo di rintracciare un nuovo impianto di recupero/smaltimento cui conferire i rifiuti.
Allo stesso modo, l’Appaltatore dovrà provvedere in accordo con l’Appaltante e a proprie spese, a smaltire i rifiuti presso altro sito autorizzato qualora l’impianto di smaltimento originario ne vieti l’accettazione.
In tutti gli altri casi non sarà consentito alcun conferimento al di fuori degli impianti autorizzati dichiarati in sede di gara.
Art.14. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’Appaltante provvederà settimanalmente a predisporre un programma settimanale dei ritiri, in base alle proprie esigenze operative, all’interno del quale verranno definiti i tempi e le quantità che l’Appaltatore è tenuto obbligatoriamente e giornalmente a ritirare.
Tale programma verrà inviato all’Appaltatore tramite e-mail. Eventuali variazioni al suddetto programma potranno essere richieste dall’Appaltante almeno 24 ore prima rispetto alla data precedentemente concordata.
Il programma settimanale, salvo cause di forza maggiore, dovrà essere rispettato dall’Appaltatore, pena l’applicazione delle penali previste al successivo art.22.
Eventuali interventi urgenti potranno essere richiesti all’Appaltatore, anche telefonicamente, entro 24 ore dalla data di esecuzione. Le condizioni economiche saranno, anche per gli interventi urgenti, le stesse dell’offerta.
Gli orari in cui sarà consentito accedere agli impianti di depurazione sono quelli indicati nell’Allegato A.
Per il rispetto delle condizioni igieniche potranno essere richieste asportazioni di contenitori anche scarsamente riempiti senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso in merito.
Art.15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Appaltatore, durante tutte le operazioni oggetto del presente appalto, dovrà provvedere all’osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, al fine di garantire l’incolumità di tutto il personale addetto ai lavori e dei terzi.
Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni stabilite dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore dovrà disporre di personale qualificato e formato secondo la normativa vigente in materia.
Egli dovrà inoltre addestrare i propri dipendenti sulle misure da assumere per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro.
Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure gli eventuali subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente alle disposizioni vigenti in cantiere e, in generale, osservino le norme di legge, nonché di contratto.
L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.
L’Appaltante avrà in ogni momento la facoltà di effettuare ispezioni ed accertamenti in cantiere relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro direttamente o mediante consulenti di propria fiducia.
Nell’affidamento del servizio oggetto dell’appalto, i datori di lavoro dell’Appaltante, dell’appaltatore, ivi compresi i subappaltatori, ai sensi dell’art 26 co 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
In tal senso viene allegato al Disciplinare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze per l’Appaltante e le Ditte partecipanti (DUVRI Allegato 7 al Disciplinare di gara) (art 26 co 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.), quale valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto, che, in caso di aggiudicazione, dovrà essere integrato dall’Impresa Affidataria.
L’Appaltatore, entro quindici giorni dall’aggiudicazione definitiva, dovrà:
• apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al DUVRI, restituendone copia firmata e modificata,
affinchè risultino definite le proprie scelte autonome e le relative responsabilità nell’organizzazione del servizio, nonché i rischi introdotti dal proprio operato;
• presentare l’elenco del personale e degli automezzi (con le relative targhe) che saranno impiegati nelle attività (tale obbligo è inteso anche in caso di subappalto).
L’Appaltatore dovrà comunicare ogni variazione, sia relativa agli automezzi, sia al personale impiegato.
Sarà fatto divieto assoluto di accesso agli impianti dell’Appaltante al personale ed agli automezzi non autorizzati e/o diversi da quelli precedentemente comunicati ed autorizzati.
L’importo degli oneri delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi sul lavoro derivati dalle interferenti lavorazioni è pari a 0,00 (zero).
Gestione Acqua S.p.A. ha adottato ampie misure in risposta alla pandemia di coronavirus. In particolare, sono state adottate ampie misure organizzative presso le varie sedi ed i vari impianti per garantire un elevato livello di igiene e per mantenere una distanza sufficiente tra le persone (dipendenti, fornitori, consulenti, ecc..).
All’atto del sopralluogo dovrà essere firmata dal fornitore l’Informativa Ditte Esterne che si allega per completezza.
Art.16. RESPONSABILE DI COMMESSA DELL’APPALTATORE
L'appaltatore, prima dell’inizio del servizio, dovrà comunicare per iscritto all’Appaltante il nominativo del proprio Responsabile tecnico (capo commessa), il quale avrà la responsabilità della gestione e del controllo del servizio in oggetto.
Il Responsabile tecnico dell’Appaltatore dovrà verificare la corretta esecuzione del servizio, nonché rispondere direttamente riguardo eventuali problemi che dovessero insorgere durante l’esecuzione del contratto.
Art.17. OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
1. L'appaltatore dovrà provvedere affinchè ogni dipendente sia sempre provvisto di documento di riconoscimento. Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già in impianto verrà allontanato.
2. L'appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.
3. Il personale che verrà messo a disposizione dalla società per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità.
4. L'Appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per
tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
5. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
6. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
7. L’Appaltante verificherà regolarmente, tramite gli sportelli preposti, l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell’appalto.
Art.18. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE
L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni che potrebbero subire terzi e/o l’Appaltante, durante l'esecuzione del servizio.
L’Appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico del committente.
L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale o da propri mezzi a persone o a cose, tanto dell’Appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delta prestazione.
A tal fine la ditta risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., dovrà essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa RCT ed RCO per tutta la durata dell’appalto, a copertura dei rischi derivanti, con minimo di copertura di €.1.000.000,00 per danni a persone e cose, con esplicita clausola relativa a danni ambientali per inquinamento accidentale con massimale non inferiore ad €.500.000,00 e con esclusione di qualsiasi franchigia.
L'Appaltatore, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
Art.19. CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto, l'Appaltatore dovrà costituire per ogni lotto, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo dell'appalto da costituire nei modi consentiti dalle vigenti norme di legge.
2. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria.
3. La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla
certificazione dell’Appaltante circa la regolarità del servizio.
Art.20. SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto secondo le modalità di cui all’art. 105 del codice. È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività di cui all’art. 105 c. 2 del D. Lgs. 50/2016.
E’ ammesso il subappalto purchè l’impresa lo indichi espressamente nella documentazione di gara, all’interno dell’Allegato DGUE. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.
Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Art.21. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere inviate con cadenza mensile in formato elettronico (codice destinatario SDI: B3VW3UR).
L’importo della fattura sarà determinato in base al prezzo unitario offerto per ogni specifico rifiuto, moltiplicando tale importo per l’effettiva quantità di rifiuti recuperati/smaltiti.
Xxxxxxx accettate soltanto le fatture riferite a quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti/recuperati, documentati o attraverso la consegna all’Appaltante della quarta copia del formulario, da cui è verificabile l’accettazione del rifiuto da parte del destinatario finale, o attraverso la consegna di una dichiarazione attestante l’avvenuto smaltimento (nel caso di conferimento a impianto di stoccaggio provvisorio).
Nella fattura dovrà essere indicato:
• la quantità del rifiuto smaltito
• il relativo costo unitario
Le fatture verranno pagate, dopo essere state debitamente approvate per la loro regolarità dal Responsabile del servizio e liquidate dall’Ufficio Amministrazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a partire dal giorno del loro ricevimento.
Art.22. PENALITA’
Nessuna difficoltà o inconveniente può pregiudicare la regolarità dello svolgimento del servizio. Inoltre, l’Appaltatore, si dovrà impegnare ad effettuare il servizio presso l’impianto, nei quantitativi e/o tempi di volta in volta richiesti e necessari, anche in caso di scioperi, festività, divieto di circolazione, fermate per guasti, o per chiusura dei siti di smaltimento, trattandosi di garantire sempre un servizio di pubblica utilità.
Il mancato adempimento totale o parziale degli obblighi di cui ai precedenti articoli del presente capitolato legittima l’Appaltante ad applicare nei confronti dell'Appaltatore le seguenti penalità (nel massimo al 10% dell'importo contrattuale):
Ritardo o svolgimento incompleto del servizio
1. In caso di mancata asportazione dei rifiuti che l’Appaltante, secondo il programma di cui al precedente art.12, per ogni impianto e giornalmente, è tenuta a smaltire: penale di €.500,00 (cinquecento/00) al giorno, oltre ad ogni onere che dovrà essere sopportato da quest’ultima per stoccaggio di emergenza, movimentazione e quant’altro del materiale non smaltito.
2. In caso di ritardo nell’inizio degli interventi urgenti, che superino 1 ora (un’ora) rispetto all'orario indicato nella richiesta di intervento: penale di €.50,00 (cinquanta/00), oltre ad ogni onere di risarcimento danni causati dal ritardo.
Abbandono o sospensione del servizio
In caso di abbandono o sospensione del servizio: penale di €.500,00 (cinquecento/00) al giorno
In tal caso ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l’Appaltante potrà procedere direttamente all'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese sull’Appaltatore, avvalendosi di qualsiasi impresa, all'uopo autorizzata.
Trascorsi 10 giorni solari dall'abbandono o sospensione del servizio senza aver ricevuto alcuna giustificazione, l’Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.
Utilizzo di cassoni e attrezzature non conformi
1. Per ogni cassone scarrabile / contenitore in meno rispetto alla quantità richiesta: penale di €.500,00 (cinquecento/00).
2. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all'immediata sostituzione dei cassoni non conformi alle norme di legge vigenti in materia ed alle autorizzazioni in possesso, decorse 24 ore solari dalla segnalazione, sarà applicata una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 7 giorni, oltre ai quali si provvedere alla risoluzione del contratto con l'addebito degli oneri derivanti.
Altre penali
1. Mancata consegna dei documenti di trasporto nei modi e nei termini previsti dal presente Capitolato e/o errata compilazione degli stessi: penale di €.100,00 (cento/00) per ogni documento.
Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il Responsabile Tecnico dell’Appaltante renderà tempestivamente informato il Servizio Qualità e l’Ufficio Approvvigionamenti, che provvederanno alla contestazione all'Appaltatore.
Le penalità a carico dell'Appaltatore potranno essere prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse o, in mancanza, verranno prelevate dalla cauzione. In quest’ultimo caso l’Appaltatore dovrà prontamente reintegrare la cauzione.
Qualora l’importo complessivo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, l’Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, addebitando all’Appaltatore gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa.
Art.23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l’Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso.
L’Appaltante in aggiunta a quanto sopra, può richiedere tale risoluzione nei seguenti casi:
• In caso si verifichino continui inconvenienti e/o “non conformità” causati dalla gestione operativa del servizio da parte dell’Appaltatore, opportunamente segnalati dall’Appaltante;
• In caso si siano verificate almeno quattro contestazioni formali per mancato, ritardato o non corretto svolgimento del servizio;
• Frode nell’esecuzione del contratto;
• Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
• Sospensione delle prestazioni richieste o mancata ripresa delle stesse da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
• Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
• Importo complessivo di penali comminate superiore al 10% dell’importo contrattuale;
• Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• Mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
• Sospensione, revoca o decadenza delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione del servizio;
• Cessione totale o parziale del contratto;
• Smaltimento dei fanghi in siti non autorizzati a tale fine;
• Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
• Ogni altra situazione per la quale, nel presente Capitolato, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per l’Appaltante.
La risoluzione opererà di pieno diritto ai sensi dell'Art. 1456 del C.C. con la semplice comunicazione dell’Appaltante all’Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni previste.
In tutti i casi di risoluzione sopra indicati, l’Appaltatore sarà tenuto a pagare gli eventuali danni diretti ed indiretti causati ed il maggior onere che l’Appaltante debba sostenere per l’affidamento del servizio ad altra ditta.
Art.24. SOPRALLUOGO PRELIMINARE OBBLIGATORIO
Agli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara è fatto obbligo di effettuare un opportuno sopralluogo presso l’impianto di depurazione di Cassano Spinola (AL), riferimento Xxx. X.Xxxxxxx, tel.0000000000 mail xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, allo scopo di prendere visione e coscienza di tutte le informazioni, requisiti operativi ed eventuali limitazioni.
Il sopralluogo deve essere eseguito entro il giorno 02/09/2022.
L’orario per svolgere il sopralluogo è il seguente:
- dal lunedì al venerdì: al mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.30
al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.30
Per l’esecuzione del sopralluogo obbligatorio si rimanda a quanto indicato nel Bando di gara.
All’atto del sopralluogo verrà rilasciata dall’Appaltante “attestazione di avvenuto sopralluogo – Allegato 5”, da allegare in originale alla documentazione di gara, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Art.25. MODIFICHE CONTRATTUALI AMMISSIBILI
Fermo restando l’importo massimo del presente accordo quadro di cui al precedente art. 6, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni del contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, nelle fattispecie previste all’art. 106 del D.lgs n. 50/2016.
Nessuna variazione può essere introdotta in relazione al contratto applicativo conseguente all'accordo quadro se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e approvata dalla stazione appaltante.
Qualora in corso di esecuzione l'importo delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, l’appaltatore esegue le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto.
Le modifiche e le variazioni del contratto in corso di esecuzione sono ammesse purchè non sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma 4 del D.lgs n. 50/2016.
Art.26. ELEZIONE DOMICILIO
A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio della ditta appaltatrice è quello indicato nella lettera di offerta, il domicilio di GESTIONE ACQUA è Xxxxxxx Xxxxxxx – 00000 XXXXXXX XXXXXXX.
Art.27. CESSIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto all’art.106 del D.Lgs.50/2016, è fatto divieto al fornitore di cessione del credito e del contratto, pena l’immediata sospensione dello stesso.
Art.28. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
• Le spese contrattuali;
• Le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le eventuali licenze occorrenti per l’esecuzione dei servizi;
• Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, che è registrato solo in caso d’uso.
A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori, servizi e forniture oggetto dell’appalto.
Art.29. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’applicazione del contratto e nell’esecuzione dei servizi sono di competenza del foro di Alessandria.
Art.30. RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla
partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto. Il trattamento avverrà attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti previsti dalla legge.
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all’esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati cosi raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. Titolare del trattamento è GESTIONE ACQUA S.p.A.
Art.31. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.