INDICE DEI CONTENUTI
CONDIZIONI GENERALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN AMBITO INFORMATICO
INDICE DEI CONTENUTI
1. Premesse 3
2. Definizioni 3
3. Difformità tra documenti contrattuali 4
4. Osservanza di Leggi, regolamenti e norme 5
5. Modalità di esecuzione dei servizi in ambito IT 5
6. Modalità di esecuzione delle Prestazioni 5
7. Team di progetto 8
8. Attività di manutenzione correttiva ed evolutiva 8
9. Proprietà intellettuale 9
10. Proprietà industriale e commerciale - brevetti 10
11. Sub-contratti 13
12. Referenze 14
13. Cessione delle Condizioni Generali IT e dei Contratti 14
14. Attività di transizione 15
15. Obbligo di riservatezza 15
16. Protezione dati personali e Nomina del Responsabile al trattamento 16
17. Responsabilità 17
18. Sicurezza delle informazioni 17
19. Comunicazione Incidenti informatici 17
20. Misure tecniche ed organizzative per l’esecuzione di servizi cloud 18
21. Tolleranza 18
22. Foro competente 18
23. Modifica del contratto 18
24. Clausola Etica 18
25. Allegati 19
1. Premesse
Le “Condizioni Generali di Contratto” contengono l’insieme delle norme che regolano e disciplinano ogni tipologia di contratto concluso da Autostrade per l’Italia S.p.A. per l’approvvigionamento di beni e servizi IT. Le presenti Condizioni Generali, che il Contraente è tenuto a visionare con attenzione ed a conoscere, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1370 c.c., integrano in modo essenziale il Contratto cui sono allegate, fatte salve eventuali deroghe espressamente previste dal Contratto medesimo e limitatamente alle norme applicabili alla particolare fattispecie oggetto dello stesso, indipendentemente dal loro formale richiamo.
2. Definizioni
Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuito nell’ambito del Contratto e nei documenti ad esso allegati.
Nella seguente tabella, si riportano le definizioni e gli acronimi impiegati nel testo.
Committente | Autostrade per l’Italia S.p.A. (di seguito ASPI) / Direzioni di Tronco |
Contraente | Per “Contraente” si intende la persona fisica o giuridica che, con la firma del Contratto, si impegna ad eseguire il Contratto |
Condizioni Generali IT | Per “Condizioni Generali IT” si intendono le presenti condizioni generali di contratto. |
Contratto | Per “Contratto” si intende l’atto attraverso il quale il Committente si approvvigiona di beni e servizi IT. |
Informazioni Riservate | Per “Informazioni Riservate” si intendono, congiuntamente: (i) l’Informazione Tecnica e le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, diversa dall’Informazione Tecnica e dalle Specifiche Tecniche, relativa al Committente, ai suoi materiali, prodotti, processi servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto del Committente al Contraente e/o di cui il Contraente sia venuto a conoscenza in connessione con l’esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio o altro documento preparato dal Contraente che contenga o comunque rifletta l’Informazione Tecnica e/o le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati. Qualsiasi altra informazione definita “riservata” dalla Committente. |
Informazione Tecnica | Per “Informazione Tecnica” deve intendersi qualunque tipo di informazione tecnica, non di pubblico dominio, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, disegni, specifiche tecniche e/o funzionali, tabelle, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti di misura, banche dati, software, filmati, video digitali, fotografie fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto del Committente al Contraente e/o di cui il Contraente sia venuto a conoscenza. |
Parte o Parti | Per “Parte” o “Parti” si intendono singolarmente o congiuntamente il Contraente e il Committente. |
Prodotto | Per “Prodotto” si intende l’insieme di attributi tangibili e intangibili di un bene o un servizio volti a procurare un beneficio a un utilizzatore, ottenuto tipicamente attraverso un processo di produzione o creazione a partire da risorse iniziali e con valore aggiunto |
finale. | |
Referente Tecnico | Per “Referente Tecnico” indicato dal Contraente si intende il soggetto deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto e costituisce l’interfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi esigenza ad esso connesso. Il Responsabile Tecnico e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra parte in relazione all’esecuzione delle attività previste. |
Responsabile Tecnico | Per “Responsabile Tecnico” del contratto nominato dal Committente, si intende il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti del Contraente per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione. |
Servizio | Per “Servizio” devono intendersi le attività ed i servizi, anche di natura intellettuale, erogati dal Contraente al Committente. |
Soluzione Personalizzata | Per “Soluzione Personalizzata” si intendono tutti i software, risultato dell’attività di parametrizzazione e personalizzazione della Soluzione Standard (e/o di applicativi software di proprietà di terzi e concessi in licenza al Committente) svolta dal Contraente in favore del Committente in esecuzione del Contratto. |
Soluzione Standard | Per “Soluzione Standard” si intendono eventuali software standard di proprietà del Contraente ed eventualmente oggetto di licenza d’uso. |
Specifiche Tecniche | Per “Specifiche Tecniche” devono intendersi i disegni, gli schemi e altra documentazione che determina le caratteristiche tecniche e/o funzionali che il Prodotto o il Servizio dovranno soddisfare. |
Verbale di Collaudo | Per “Verbale di Collaudo” si intende il documento redatto in contradditorio con il Contraente al termine dell’attività relativa ad ogni singola offerta commerciale (o parte di essa) e sottoscritta dalle Parti, dal quale risulti che il Contraente ha effettivamente svolto l’attività oggetto dell’offerta commerciale in conformità alle specifiche tecnico- funzionali e ai requisiti previsti nella Proposta richiesti dal Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire, nelle singole offerte commerciali, la consegna di più Verbali di Xxxxxxxx al termine delle diverse fasi progettuali concordemente individuate o, in alternativa, la periodica consegna – da parte del Contraente – di una reportistica che meglio si adatti alle specifiche caratteristiche del servizio reso. |
3. Difformità tra documenti contrattuali
In ogni caso di difformità o incompatibilità tra la disciplina delle Condizioni Generali IT e quella dei singoli Contratti, relative offerte commerciali e allegati tecnici (o qualsivoglia altro documento contrattuale siglato tra le Parti), le Condizioni Generali IT avranno prevalenza.
Le Condizioni Generali IT sono redatte in lingua italiana, qualsiasi traduzione in un’altra lingua rappresenta soltanto una traduzione di cortesia.
Rimane inteso tra le Parti che in caso di conflitto prevarrà la versione in lingua italiana.
4. Osservanza di Leggi, regolamenti e norme
Il Contraente, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative, nonché osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare il Contratto di Fornitura. Il Contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso.
Per tutta la durata del Contratto, inoltre, il Contraente deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto. Il mancato rispetto, da parte del Contraente, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso ai sensi del presente Paragrafo, legittima il Committente alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
In caso di entrata in vigore di nuove normative in corso di esecuzione del Contratto sia di tipo prescrittivo (giuridico - amministrativo) sia di carattere tecnico, il Contraente sarà tenuto ad adeguarvisi immediatamente ove previsto dalla Legge.
5. Modalità di esecuzione dei servizi in ambito IT
5.1. Conformità Tecnico-Funzionali
Il Contraente si impegna a svolgere le attività di cui ai Contratti, in conformità alle specifiche tecnico- funzionali e di layout, concordate in dettaglio e per iscritto tra le Parti nelle singole offerte commerciali e nei relativi allegati tecnici.
Resta inteso tra le Parti che, in caso di fornitura di servizi e/o prodotti al di fuori del territorio italiano, il Contraente si impegna ad uniformarsi e rispettare le leggi e/o ogni e più ampia normativa, emanata nel Paese interessato, a disciplina dell’attività oggetto del relativo Contratto.
Resta inteso tra le Parti che, in caso di trasferimento di alcune tipologie di dati al di fuori del perimetro nazionale, deve essere richiesta una autorizzazione scritta e preventiva al Committente.
In aggiunta alle presenti disposizioni, sono previste clausole di dettaglio per lo svolgimento, da parte della Contraente, dei servizi IT a cui si rimanda all’Allegato A.
6. Modalità di esecuzione delle Prestazioni
Il luogo o i luoghi di esecuzione delle prestazioni sono quelli stabiliti nel contratto, e il Contraente è tenuto a adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte nei termini indicati dal contratto.
Il contratto può prevedere che l’esecuzione delle prestazioni da parte del Contraente avvenga in modo discontinuo ovvero possono essere previsti periodi di sospensione dell’esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, al fine di non intralciare le normali attività del Committente, il Contraente dovrà organizzare l’esecuzione delle prestazioni prevedendo la possibilità di interromperle e/o sospenderle e/o eseguirle anche fuori dal normale orario lavorativo su richiesta del Committente.
In tutti i suddetti casi i relativi oneri sopportati dal Contraente si intendono compresi nel corrispettivo del contratto.
In caso di servizi salvo che il contratto disponga diversamente, nel corrispettivo dovuto al Contraente sono compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo spese accessorie, ad esempio, i costi di trasferta del personale.
In caso di forniture cumulative potranno esser definite destinazioni distinte per le diverse voci della fornitura. La consegna frazionata o ripartita si intende perfezionata, ad ogni fine di legge e di contratto, ed anche per la decorrenza dei termini di pagamento e di garanzia, solo con il completamento dell’intero ordine contenuto nel contratto o nella relativa attivazione.
Salvo che il contratto disponga diversamente, nel corrispettivo dovuto al Contraente sono compresi i costi per la movimentazione, il trasporto e l’imballaggio dei beni oggetto del contratto.
I prodotti viaggiano a rischio del Contraente fino alla presa in consegna da parte del Committente, salvo diversa previsione contrattuale.
L’imballaggio deve essere realizzato in modo da evitare deterioramenti, avarie e perdite durante il trasporto, per il quale devono comunque essere adottate tutte le cautele atte ad evitare il deterioramento e/o danneggiamento dei prodotti.
Non verranno accettati e dovranno intendersi, quindi, ad ogni effetto rifiutati i colli che risultino aperti, lacerati o manomessi. Egualmente non verranno accettati i prodotti non ordinati ovvero i prodotti difformi – per tipo, modello, versione e/o quantità – rispetto a quelli ordinati, ferme restando comunque le garanzie dovute dal Contraente.
Il Committente può esercitare il diritto di rifiutare i prodotti ai sensi di quanto sopra entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla consegna presso gli indirizzi indicati in contratto con comunicazione inviata al Contraente a mezzo PEC.
6.1. Verifica di Conformità e accettazione della Fornitura
Il Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte del Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.
Il Contraente si adopererà per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità di seguito descritte.
Detta verifica può avvenire, a discrezione del Committente, presso il Contraente, presso i locali del Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultima destinatarie della fornitura.
La verifica di conformità non esonera il Contraente da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte del Committente. Il Committente si impegna a comunicare per iscritto con almeno 5giorni di preavviso l’intenzione di porre in essere prestazioni di verifica ai sensi del presente atto.
6.2. Collaudo
Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto.
Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime.
In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva
da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1.
I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto.
Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente.
6.3. Verbale di Collaudo
Ciascun prodotto richiesto dal Committente e fornito dal Contraente si intenderà correttamente accettato a seguito del collaudo, laddove previsto, con esito positivo, fatto constare nel Verbale di Xxxxxxxx e della sua messa in opera e/o pubblicazione nonché della consegna al Committente di ogni e qualunque documentazione allo stesso correlata.
6.4. Testing & Sicurezza
Il Contraente di soluzioni standard e /o personalizzati garantisce, il collaudo (“testing”) e la sicurezza dei prodotti/servizi forniti al Committente, nonché il rispetto e l’aderenza degli stessi alle best practices rese disponibili da OWASP (Open Web Application Security Project) alla data di stipula del Contratto. Le best practices che il Contraente si impegna ad applicare riguardano lo sviluppo sicuro e le attività di testing del software periodiche al fine della individuazione ed eliminazione di eventuali vulnerabilità dei prodotti forniti.
Il Committente si riserva il diritto di richiedere al Contraente i dettagli circa le modalità di test e gli eventuali tool utilizzati a supporto delle attività di testing e reporting nonché evidenze dei test svolti.
Per quanto concerne la fornitura di prodotti software standard (di mercato e opensource) il Contraente si impegna a effettuare una configurazione secondo le linee guida di sicurezza rese disponibili dal produttore di software o dalla comunità opensource.
L’inadempimento, da parte del Contraente, alla clausola 6.4, comporterà per il Committente il diritto di risolvere il Contratto e chiedere l’eventuale risarcimento dei danni causati dal prodotto difettoso.
6.5. Livello di prodotti e/o servizi
Il Contraente si impegna a fornire al Committente i servizi e/o i prodotti oggetto dei Contratti ad un livello non inferiore rispetto a quelli che verranno individuati in buona fede tra le Parti.
L’esecuzione del contratto deve essere conforme alle disposizioni stabilite nello stesso, negli eventuali capitolati tecnici e/o nelle descrizioni nonché nelle norme e prescrizioni stabilite dal contratto o dallo stesso richiamate.
Tutti i prodotti/servizi devono essere della qualità richiesta e l’esecuzione deve essere effettuata a regola d’arte.
I servizi dovranno essere realizzati secondo le specifiche stabilite dal Committente.
Nel caso di incertezza circa l’estensione degli obblighi del Contraente o la qualità delle sue prestazioni, il contratto si interpreta sempre nel senso da assicurare l’esecuzione a perfetta regola d’arte della prestazione affidata ed il raggiungimento del miglior risultato in termini qualitativi.
7. Team di progetto
7.1. Individuazione team di progetto
Il Contraente, all’atto del perfezionamento di ogni Contratto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali IT, si impegna ad individuare il team di progetto, fornendo al Committente, qualora espressamente richiesto, il CV anonimizzato di ogni risorsa prevista limitatamente alle competenze tecniche e/o professionali. Tali risorse saranno oggetto di valutazione e gradimento finale da parte del Committente.
Il Contraente, per l’esecuzione dell’oggetto del Contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa vigente. Il Contraente è comunque ritenuto l’unico responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni
7.2. Variazioni team di progetto
Il team di progetto così individuato dovrà rimanere invariato per tutta la durata del Contratto. Eventuali variazioni al team di progetto saranno possibili solo in caso di forza maggiore e/o di preventivo accordo tra le Parti. La nuova risorsa dovrà comunque essere di analogo livello professionale e grado di esperienza, rispetto alla risorsa sostituita. Ove l’oggetto del Contratto lo richieda, il Contraente garantirà altresì un periodo di almeno tre settimane per il passaggio delle consegne. Ogni attività di formazione e/o allineamento per la risorsa subentrante sarà a carico del Contraente e non dovrà comportare oneri di alcun tipo per il Committente.
Il Committente si riserva la facoltà di chiedere al Contraente, con motivata comunicazione, la sostituzione del personale qualora quest’ultimo non consenta il corretto svolgimento delle attività oggetto del Contratto.
8. Attività di manutenzione correttiva ed evolutiva
8.1. Manutenzione
Il Contraente presterà a favore del Committente l’attività di manutenzione correttiva necessaria a garantire il corretto funzionamento di ciascun prodotto e servizio, fornito dal Contraente stesso in esecuzione dei Contratti sottoscritti, nonché l’attività di manutenzione evolutiva, ove prevista.
8.2. Assistenza
Su richiesta del Committente, il Contraente porrà a disposizione di quest’ultimo un servizio di assistenza presso i locali del Committente, telefonico e/o digitale, i cui termini e condizioni verranno meglio disciplinate all’interno dei singoli Contratti.
8.3. Assicurazione
Ove richiesta dalla Committente, prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente al Contratto, il Contraente è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una Garanzia rilasciata da Imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle Leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di Garanzie,
a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività.
Il Contraente si impegna a garantire l’adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti del Committente con il Contratto – in particolare gli obblighi di corretta esecuzione delle proprie attività/prestazione di servizi– nonché la refusione di ogni eventuale danno da esso causato al Committente e/o a terzi conseguentemente all’espletamento dell’oggetto del Contratto stesso, mediante costituzione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza eccezioni, avente i contenuti che saranno definiti di volta in volta nei contratti di acquisto di Beni e Servizi (“Garanzia”).
La suddetta Garanzia dovrà essere rilasciata da: i) primario istituto bancario o da istituto bancario controllato da altro istituto bancario o ii) da primaria società assicurativa, in entrambi i casi aventi giudizio di rating tale da non risultare inferiore al rating riconosciuto da una delle agenzie Standard & Poor’s, Moodys’s e Fitch al debito di lungo periodo dello stato italiano, diminuito di 2 notches, e sarà d’importo massimo garantito pari all’esposizione al rischio della suddetta attività (che verrà di volta in volta valutato dal Committente) e avrà una durata tale da assicurare la copertura per almeno 12 mesi decorrenti dall’approvazione del verbale di collaudo (termine delle attività oggetto del contratto).
Inoltre, qualora la prestazione oggetto del Contratto venga svolta presso le sedi del Committente, il Contraente deve dimostrare il possesso di una Polizza Assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa.
A tal fine, il Contraente si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiarazione della Garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di Assicurazione/Istituto di Credito nei confronti del Committente e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione della Fornitura.
Resta comunque inteso che qualora il Contraente non possieda una Garanzia in conformità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla comunque prima dell’esecuzione del Contratto.
In mancanza, sarà facoltà del Committente risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Resta inteso che la mancata costituzione di suddetta Garanzia prima del termine fissato per la stipula del Contratto comporterà, in ogni caso, la decadenza dell'affidamento.
Durante l’esecuzione del Contratto e allo scadere del termine di validità della Garanzia, sarà cura del Contraente inviare alla Responsabile tecnico la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di Assicurazione/Istituto di Credito, pena, in difetto, la risoluzione del Contratto.
Resta inteso che lo stesso Contraente dovrà comunicare al suddetto Responsabile tecnico del contratto, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condizioni afferenti alla Garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, mediante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della Polizza.
Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico del Contraente.
9. Proprietà intellettuale
9.1. Diritti di proprietà intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale relativi alle Soluzioni Standard, eventualmente fornite dal Contraente al Committente, resteranno nella titolarità del Contraente. I diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico relativi alle parametrizzazioni, e personalizzazioni sviluppate dal Contraente, in esecuzione dei Contratti, spetteranno in via esclusiva al Committente (Soluzioni Personalizzate).
9.2. Prodotti di Società terze
Resta chiaramente inteso tra le Parti che eventuali prodotti di proprietà di società terze, forniti dal Contraente al Committente sulla base di un contratto di licenza, resteranno di proprietà delle relative società titolari e
l’utilizzo degli stessi ad opera del Committente avverrà nell’ambito di quanto disciplinato nel contratto di licenza medesimo, di cui copia dovrà essere fornita dal Contraente al Committente.
9.3. Originalità
Il Contraente garantisce, fin dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali IT, l’assoluta originalità di tutte le ideazioni, soluzioni, prototipi, materiali personalizzati e personalizzanti, documenti, prodotti e, più in generale, tutto il materiale tecnico proposto e relativo alle attività di cui alle Condizioni Generali IT e/o ai Contratti. Il Contraente si impegna pertanto, fin dall’entrata in vigore delle presenti Condizioni Generali IT, a mantenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa che, in tal senso, dovesse eventualmente provenire da terzi.
10. Proprietà industriale e commerciale - brevetti
10.1. Uso di Licenze in caso di software esistenti
Qualora il contratto abbia ad oggetto l’utilizzo di licenze la Committente, salvo diversa disposizione contrattuale, acquisisce la licenza d’uso del software fornito dal Contraente, in modo non esclusivo, per la durata determinata dal contratto.
Il Contraente garantisce che i programmi software forniti sono originali e liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
Il Contraente si impegna a comunicare al Responsabile tecnico del contratto, per iscritto, le modalità del relativo utilizzo e ad utilizzarla secondo modalità tali da consentire l’esecuzione del contratto in forma equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in atto dalla licenziante.
Costituisce parte integrante della consegna del software, la fornitura dei manuali tecnici e operativi e tutta la documentazione idonea ad assicurare il miglior utilizzo e la razionale gestione dei prodotti.
Il Contraente, a sue spese, è altresì obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie all’esecuzione del Contratto e a darne prova per iscritto e fornire la relativa documentazione al Responsabile tecnico.
Il Contraente garantisce in ogni tempo il Committente, in nome proprio e dei propri subappaltatori, e si impegna a tenere quest’ultimo manlevato ed indenne, contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento della Fornitura nonché dall’uso materiali, dai procedimenti e dai mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto stesso.
Il Contraente si impegna altresì ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse promosso nei confronti del Committente, salvo sempre il diritto di quest’ultimo ad essere indennizzato dal Contraente dei danni e delle spese che fosse stato costretto per tali motivi a sostenere.
10.2. Proprietà industriale e commerciale
Il Contraente garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti i prodotti / servizi, e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e realizzato in esecuzione del contratto è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi.
Pertanto, sin d’ora il Contraente assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione
dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne il Committente da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.
Sono a carico del Contraente tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
Il Contraente si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi i componenti o i dispositivi forniti dal Contraente e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. Conseguentemente il Contraente si impegna a tenere sollevato ed indenne il Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.
Il Contraente assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d’autore.
Il Contraente, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne il Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
Il Committente assume l’obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, il Contraente del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, il Committente ha facoltà di richiedere al Contraente, che ne deve sostenere gli oneri:
- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell’uso, da parte del Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;
oppure
- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.
La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio del Committente, può essere anche esercitata non appena promossa l’azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentito il Contraente, possa trovare validi motivi per essere iniziata.
10.3. Proprietà, copyright in caso di sviluppo software
[Qualora il contratto abbia ad oggetto lo sviluppo e la manutenzione di software per conto della Committente]
Lo sviluppo e la manutenzione di software per conto della Committente devono avvenire secondo le specifiche stabilite da ASPI, rispettando gli standard di progettazione, sicurezza e di documentazione adottati internamente, come riportati in contratto e capitolato tecnico.
Il Contraente riconosce ed accetta che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi, sviluppati dal Contraente e/o dai suoi ausiliari per il Committente in esecuzione del Contratto e gli eventuali
sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprietà del Committente, senza bisogno di ulteriori formalità, e quest’ultimo ne potrà disporre liberamente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto del Contraente ad esserne riconosciuto autore.
Il diritto di proprietà del Committente sui prodotti software e/o informatici in genere si intende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque documento o informazione, su qualunque supporto riportati, predisposti e consegnati dal Contraente al Committente nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.
È fatto quindi divieto al Contraente di utilizzare, concedere l’uso a terzi, vendere o concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione del Contratto.
In particolare, al di fuori dell’utilizzo dei già menzionati prodotti software e/o informatici in genere nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il Contraente si impegna a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti software, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il preventivo consenso scritto dal Committente. Gli stessi non potranno quindi essere commercializzati né utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto del Committente, al quale spetterebbero in tal caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere determinato d’accordo con il Committente stesso.
In ogni caso il Contraente, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da parte di Terzi dei diritti del Committente sui prodotti software e/o informatici in genere, si impegna a darne tempestiva comunicazione al Committente e a collaborare con quest’ultima a tutela dei suoi diritti.
Nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione della Fornitura, il Contraente utilizzi prodotti software allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d’uso da parte di Xxxxx, il Contraente garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dal proprio Contraente con espressa autorizzazione del titolare alla cessione ovvero alla sublicenza, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Committente e si impegna a fornire adeguata informativa a quest’ultima in merito alle garanzie previste nei relativi contratti.
Il Contraente si impegna in ogni caso a tenere il Committente manlevato e indenne rispetto a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai prodotti software e/o informatici in genere oggetto del Contratto. A tal fine il Committente comunicherà per iscritto al Contraente ogni eventuale azione promossa o pretesa avanzata nei confronti dello stesso.
Ferma restando la paternità del prodotto sviluppato in capo al Contraente, il Committente acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dal Contraente in esecuzione del Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Contraente o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del Contratto.
Il Committente potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto non solo per le finalità specificate nel Contratto e nel presente documento o nel Capitolato Tecnico, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto che inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte del Committente.
I menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dal Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
Il Contraente si obbliga espressamente a fornire al Committente tutti i codici sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto, indicando esplicitamente quali software di proprietà di Terzi sono stati eventualmente utilizzati.
Tale consegna, che dovrà avvenire in occasione di tutte le emissioni di nuove versioni del software e, comunque, a seguito di esplicita richiesta del Committente, dovrà essere corredata dalla documentazione atta a rendere agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovrà essere completata con una lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i codici sorgenti del software sviluppato alla data.
Il Contraente si obbliga espressamente a fornire al Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Contraente in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà, quindi, disporne senza alcuna limitazione.
In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti paragrafi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.
10.4. Brevetti in caso di creazione software
Qualora il contratto preveda la creazione di un software e nel corso dell’esecuzione dello stesso, il Contraente sviluppi programmi e/o progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, il Committente potrà richiedere al Contraente, in alternativa:
i. che il Contraente stesso prontamente richieda, a propria cura e spesa, il rilascio di un brevetto e trasferisca alla Committente, a titolo gratuito ed in via esclusiva, il diritto di utilizzazione dello stesso;
ii. che il Contraente ceda al Committente, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documentazione e informazione necessaria affinché la Committente possa ottenere il relativo brevetto;
iii. che il Contraente ottenga, in nome e per conto del Committente e a spese dello stesso, il relativo brevetto.
11. Sub-contratti
Resta convenuto che eventuali subcontratti stipulati dal Contraente al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente Contratto dovranno essere soggetti ad autorizzazione scritta da parte del Committente. Nel subcontratto dovranno espressamente essere indicati le attività da svolgere, la sede di esecuzione delle stesse ed il corrispettivo riconosciuto.
Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire all’Ufficio Acquisti di Autostrade per l’Italia S.p.A.
Tale autorizzazione, laddove concessa, non ridurrà la piena e complessiva responsabilità del Contraente per le obbligazioni assunte con l'accettazione del presente Contratto, rimanendo quest'ultima unica e sola responsabile nei confronti del Committente che è esonerata da qualsiasi pretesa del subcontraente o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione delle attività del subcontraente.
Se durante l'esecuzione delle attività dovessero venire meno i presupposti che hanno portato al rilascio
dell'autorizzazione e comunque il Committente accertasse l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subcontraente, al ricevimento della relativa comunicazione scritta il Contraente dovrà prendere immediate misure per la sospensione del subcontraente dalle attività.
Il venir meno di tale subcontratto non darà alcun diritto al Contraente di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite ovvero la proroga della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.
La richiesta di autorizzazione per il subcontratto dovrà essere inoltrata al Responsabile Tecnico del Contratto con sufficiente anticipo (almeno una settimana) e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- CCIAA della subcontraente;
- Subcontratto;
- DURC della subcontraente;
Il Committente si riserva di condurre verifiche in merito alla documentazione inviata riservandosi di richiedere eventuali modifiche ed integrazioni qualora risultassero irregolarità e/o non conformità rispetto a quanto previsto per legge e/o dal presente contratto, ovvero di rifiutare la richiesta qualora, nonostante le integrazioni inviate, permanessero le predette irregolarità e/o non conformità.
11.1. Manleva
Il Contraente espressamente manleva il Committente da ogni e qualunque pretesa che, ad alcun titolo o ragione, potesse essere avanzata nei confronti del Committente medesimo, dai propri dipendenti e/o soci e/o consulenti e/o collaboratori e/o utenti in relazione all’esecuzione dell’attività oggetto dei Contratti.
12. Referenze
Il Committente potrà riconoscere a seguito di espressa richiesta al Contraente la facoltà di citare il nome del Committente medesimo previa approvazione scritta da parte del Committente del testo di referenza. Resta inteso che il Contraente non potrà in alcun modo utilizzare i marchi e/o i loghi del Committente in relazione alla referenza di cui sopra se non ai termini ed alle condizioni preventivamente comunicate per iscritto dal Committente.
13. Cessione delle Condizioni Generali IT e dei Contratti
13.1. Divieto di cessione
Le Parti non potranno cedere in tutto o in parte le presenti Condizioni Generali IT e/o gli eventuali Contratti a soggetti terzi, salvo accordo scritto.
13.2. Diritto di cessione
Il Contraente riconosce tuttavia al Committente il diritto di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto a società collegate e/o sottoposte a comune controllo della Committente, senza che sia necessaria un’apposita autorizzazione scritta.
13.3. Risoluzione del Contratto
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 cod. civ., previa diffida ad adempiere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Proprietà intellettuale ed industriale, Codice etico, modello di organizzazione, gestione e controllo e policy anticorruzione.
Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., sempre previa diffida ad adempiere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Contratto, il Contraente comprometta l’esecuzione a regola d’arte di quanto oggetto del presente Contratto;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni richieste;
c) quando il Contraente non rispetti tutte le normative in materia di tutela dei lavoratori e di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le attività disciplinate dal presente Contratto, nonché le previsioni del presente contratto sub “Prescrizioni a tutela dei lavoratori” (opzionale in caso di attivazione dell’Art. “Clausola Sociale”);
d) quando il Contraente risulti inadempiente agli obblighi di cui alla “Clausola Sociale”;
e) quando in particolare risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza.
In caso di risoluzione del contratto per colpa del Contraente, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno.
14. Attività di transizione
Dalla data di cessazione di ogni singolo Contratto, per qualsivoglia motivo determinata, il Contraente collaborerà, in buona fede e con la diligenza ex art. 1176, secondo comma, Codice civile, con il Committente al fine di consentire la successione dell’eventuale nuovo Contraente dei servizi di manutenzione ed assistenza, fornendo al Committente e/o a quest’ultimo ogni necessario supporto e/o informazione. In tal caso per quanto applicabili varranno le disposizioni previste nelle presenti condizioni e nel contratto e le Parti concorderanno eventuali proroghe delle prestazioni ivi sancite.
15. Obbligo di riservatezza
15.1. Segretezza delle informazioni
Ciascuna Parte si impegna, per tutta la durata contrattuale e per l’eventuale ulteriore periodo stabilito nel contratto a mantenere segrete, non divulgare, né direttamente né indirettamente, a soggetti terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, qualsiasi informazione, notizia o dato relativi alle presenti Condizioni Generali IT ed agli eventuali Contratti, ivi inclusi quelli di carattere tecnico, commerciale o industriale, i brevetti, il know-how, relativi all’attività imprenditoriale svolta dall'altra Parte, ovvero dalle società con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. (d’ora in avanti, “Informazioni Riservate”), di cui siano venute a conoscenza in relazione alla conclusione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali IT e degli eventuali Contratti. Il Committente può richiedere la stipula di accordi di Non Disclosure Agreement nel caso in cui l’oggetto della fornitura preveda che il Contraente venga a conoscenza e/o tratti informazioni classificate come ad uso interno, confidenziale o ristretto e, più genericamente, per tutte le informazioni, notizie e/o dati del Committente che, se divulgate a Terzi, potrebbero arrecare un danno economico, competitivo, di sicurezza, o di altra natura al Committente stesso.
15.2. Predisposizione mezzi idonei alla segretezza
Il Contraente si obbliga a predisporre tutti i mezzi idonei e necessari affinché i propri collaboratori e/o dipendenti e/o eventuali subappaltatori, mantengano riservati e segreti e non diffondano le Informazioni Riservate.
15.3. Restituzione documenti
In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla cessazione del rapporto, il Contraente sarà tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in possesso (a titolo esemplificativo su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico e/o su supporto elettronico), di proprietà del Committente, ovvero, elaborato dal Contraente in esecuzione dell’attività ed effettuare la cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propri server. Il Contraente ne dovrà dare conferma per iscritto al Titolare dell’avvenuta cancellazione. È fatta salva l’applicazione di disposizioni normative imperative che prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo al Contraente.
Il Contraente assicura l’attuazione di idonee procedure di cancellazione sicura dei dati e dei file temporanei prima che l’area di memorizzazione sia messa a disposizione dei clienti e al termine del servizio.
15.4. Divulgazione di informazioni del Committente
Il Contraente si obbliga, altresì, ad informare i suoi dipendenti, collaboratori ed eventuali subappaltatori, della natura strettamente riservata di tutte le informazioni relative alle attività del Committente delle quali essi sono venuti a conoscenza e dell’obbligo di non divulgarle.
16. Protezione dati personali e Nomina del Responsabile al trattamento
Il Contraente espressamente riconosce e garantisce che tratterà i dati personali, di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione delle attività di cui ai Contratti, in conformità alle disposizioni della Legge in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle norme in vigore applicabili al trattamento dei dati personali, previste dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice Privacy”) e come da ultimo novellato con D.lgs. 101/2018, e dal Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018, e delle eventuali ulteriori disposizioni normative applicabili al/ai trattamento/i in oggetto.
Nel caso in cui l’oggetto del Contratto preveda il trattamento di dati personali di cui il Committente è Titolare, lo stesso nomina - con separato atto, il cui fac-simile è allegato al Contratto - il Contraente quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “GDPR”). Con la sottoscrizione del menzionato atto di nomina, il Contraente accetta la nomina a Responsabile del trattamento e dichiara e garantisce – per esperienza, capacità ed affidabilità – il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, come previsto nell’atto medesimo. Tale nomina del Contraente, quale Responsabile del trattamento di dati personali, ha vigenza per l’esecuzione e per tutta la durata del Contratto ovvero per la durata del trattamento anzidetto, come indicato nell’atto di nomina.
Del pari, il Contraente si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o sub-contraenti autorizzati dal Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest’ultimo, su specifica richiesta, l’elenco aggiornato degli Incaricati nominati.
Il template di lettera di nomina a Responsabile del trattamento di dati personali, fornito dal Committente, non sarà soggetto a modifica da parte del Contraente che dovrà accettarne integralmente tutti i contenuti.
Qualora, il Contraente non sottoscriva il documento del Committente per la nomina a Responsabile del trattamento di dati personali, il Committente avrà il diritto di risolvere il/i Contratto/i per inadempimento, anche in corso di esecuzione, mediante invio di raccomandata a.r. ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.
17. Responsabilità
Il Contraente si obbliga ad eseguire l’oggetto dei Contratti, di cui all’art. 3, a perfetta regola d’arte. Il mancato rispetto dei livelli anche minimi di servizio comporterà l’obbligo del Contraente di provvedere a sua completa cura e spese e nel più breve tempo possibile, al rifacimento a perfetta regola d’arte ed in conformità alle specifiche concordate di quanto non correttamente realizzato.
Il Contraente si impegna altresì, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare gli standard previsti dal Committente, nonché ad adottare e/o implementare misure di sicurezza affini, per l’intera durata del/i Contratto/i, un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni e comportamenti conformi e coerenti con gli standard internazionali ISO/IEC 27001:2013 e sue successive modificazioni e integrazioni. Il presente impegno è parte essenziale dei Contratti e il Committente potrà rendere noto il contenuto di tale impegno anche a terze parti, al fine di dimostrare la propria conformità alla normativa.
Eventuali comportamenti non conformi costituiranno grave inadempimento dei Contratti. Conseguentemente, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, anche in corso di esecuzione, mediante invio di raccomandata a.r. ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.
Il Contraente si obbliga a difendere, manlevare e tenere indenne il Committente, oltre che i partner, i membri, i dirigenti, i funzionari, gli impiegati, gli agenti, da e contro qualsiasi reclamo procedimento, azione legale, sentenza, responsabilità, danno, costo, tassa, ammenda, contributo e spesa, in cui dovessero incorrere o di cui dovessero farsi carico a causa di inadempimenti o violazioni da parte del Contraente.
Il Contraente garantisce la possibilità al Committente di richiedere verifiche di audit, mediante un preavviso da inviare tramite PEC entro 5 giorni dalla data di esecuzione della verifica.
18. Sicurezza delle informazioni
Il Contraente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare i rischi di alterazione, perdita, distruzione, diffusione o uso non consentiti, delle Informazioni Riservate, così come definite all’interno della tabella al Paragrafo 2. Il Committente avrà facoltà di comunicare al Contraente, che si impegna fin d’ora ad adottare, le condizioni o le misure di sicurezza da essa ritenute necessarie e in ogni caso in linea con l’Allegato A - Misure tecniche ed organizzative per l’esecuzione di servizi IT del presente documento. Il Committente ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, la corretta esecuzione da parte del Contraente di tutti gli obblighi assunti con la presente clausola, secondo le modalità che verranno concertate. A questo proposito, il Contraente riconosce al Committente il diritto di accedere direttamente, o tramite terzi, presso le proprie sedi, al fine di verificare gli adempimenti di quest’ultimo a quanto indicato al presente articolo.
19. Comunicazione Incidenti informatici
Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente qualsiasi tipo di incidente informatico avvenuto o in corso, che abbia determinato, o rischi di determinare, un furto, una perdita, un’alterazione, un accesso non consentito o non autorizzato alle Informazioni Riservate attinenti al contratto sottoscritto con il Committente che possa, anche in minima parte, riguardare i sistemi o le informazioni della stessa.
Il Contraente segnalerà incidenti di sicurezza rilevati al Committente tramite l’utilizzo del contatto principale fornito da quest’ultima e nelle modalità indicate nell’atto di nomina a Responsabile del trattamento, ove formalizzato.
Il Contraente deve garantire la definizione di un piano di gestione degli incidenti di sicurezza informatica a cui attenersi, per assicurare il corretto e rapido ripristino operativo e le necessarie comunicazioni verso le autorità vigenti.
Il Contraente, nell’utilizzo di sub-fornitori nella fornitura parziale o totale del servizio, notificherà al Committente eventuali incidenti di sicurezza avvenuti presso il Contraente tramite l’utilizzo del contatto principale fornito dal Committente e nelle modalità indicate nell’atto di nomina a Responsabile del trattamento, ove formalizzato.
Il Contraente deve garantire il supporto alle attività di analisi post-incidente al fine di identificarne eventuali cause e di definire potenziali azioni mitigative atte a ridurre possibili scenari simili in futuro.
20. Misure tecniche ed organizzative per l’esecuzione di servizi cloud
È intenzione del Committente consolidare l’evoluzione in ottica cloud computing delle proprie soluzioni IT avviando un’iniziativa di acquisizione di tecnologie e di servizi Cloud.
L’affidamento dei dati in cloud ai sensi della ISO 27017:2015 e della ISO 27018:2019 prevede la verifica di determinati requisiti sia per il Contraente che per il Committente.
Il Committente, in completa trasparenza per la gestione dei servizi offerti, fornisce all’interno dell’Allegato A un riepilogo dei reciprochi adempimenti riferiti a quelli che il Committente adotta come “Cliente” (Cloud Service Customer), in ottemperanza alla ISO 27017: 2015 e alla ISO 27018:2019.
Le clausole contenute nell’Allegato A - Misure tecniche ed organizzative per l’esecuzione di servizi IT sono parte integrante delle condizioni di contratto e definiscono le caratteristiche e i requisiti richiesti per l’acquisizione di servizi IT e Cloud da parte della Committente. Le condizioni, gli atti, le appendici e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
21. Tolleranza
L’eventuale tolleranza del Committente, nel caso di inadempimenti da parte del Contraente, non potrà mai comportare il superamento o la modifica della pattuizione violata, che resterà comunque valida ed efficace e potrà in ogni tempo essere fatta valere dal Committente.
Il mancato esercizio, da parte del Committente, delle facoltà alla stessa riconosciute, non potrà mai essere considerato rinunzia alle facoltà medesime, sino a che permanga qualsivoglia inadempimento da parte del Contraente, ovvero, una delle ipotesi previste dal Contratto.
22. Foro competente
Tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generale o dagli eventuali Contratti, comprese quelle relative alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
23. Modifica del contratto
Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni Generali IT ed agli eventuali Contratti dovrà essere predisposta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
24. Clausola Etica
La Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per l’Italia S.p.A.:
i) Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l’Italia.
Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.
L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrà comportare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Committente.
L’accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l’Italia, potrà avvenire attraverso la consultazione del sito internet di Autostrade per l’Italia S.p.A., o del Portale fornitori (HWTP) mediante l’inquadramento del seguente QR Code:
25. Allegati
Allegato A - Misure tecniche ed organizzative per l’esecuzione di servizi IT