Collaudo. Il collaudo si riferisce a tutte le attività comprese installazione, configurazione, avviamento e migrazione dati. Il collaudo viene eseguito dopo il completamento dei test ed è orientato all’accettazione formale; ha connotati di validazione e deve garantire la copertura completa dei requisiti. La fase di test è interna all’Aggiudicatario, che deve comunque consegnare all’ente l’elenco dei test eseguiti ed i relativi risultati. Qualora il DEC ritenga che la fase di test non sia stata sufficientemente esaustiva, lo stesso può chiedere una integrazione dei test effettuati. Le operazioni di collaudo consisteranno nella verifica delle funzionalità realizzate in contraddittorio con un rappresentante designato dall’Aggiudicatario. Le “Specifiche di collaudo” dovranno essere sottoposte preventivamente al DEC per accettazione entro il termine indicato nel Piano di attività e comunque entro 20 (venti) giorni solari precedenti la data prevista di rilascio della dichiarazione di pronti al collaudo. Tale documento, una volta accettato, rappresenterà una guida per il collaudo, che potrà includere, comunque, tutte le prove che ritenute necessarie dall’ente. Eventuali ulteriori prove che si deciderà di effettuare dovranno essere verbalizzate e costituiranno un addendum alle norme di collaudo sopra citate. Secondo i tempi indicati nel Piano di progetto approvato dall’amministrazione, l’Aggiudicatario comunicherà per iscritto il “Pronti al collaudo”. Qualora in sede di collaudo si riscontrino anomalie pregiudizievoli al servizio, il collaudo, così come attestato dalla sottoscrizione del relativo verbale, avrà valore negativo. In questa ipotesi l’Aggiudicatario sarà tenuto alla eliminazione dei difetti o delle carenze ad essa imputabili entro 20 (venti) giorni solari dal giorno di collaudo negativo dando comunicazione scritta all’amministrazione di essere disponibile al nuovo collaudo. Qualora trascorsi tali 20 (venti) giorni il servizio non sia disponibile per il collaudo, ovvero le nuove prove di collaudo risultino negative, l’amministrazione ha la facoltà di applicare le penali di cui al successivo Par. 28 - Penali. Il collaudo, in relazione agli interventi di manutenzione effettuati, deve comprendere anche i test di regressione.
Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esec...
Collaudo. Le spese relative al collaudo e alla messa in esercizio dell’intera fornitura si intendono a carico della Ditta fornitrice. Entro 150 (centocinquanta) giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto la Ditta deve procedere a tutte le installazioni che dovranno essere effettuate e attestate da appositi verbali di “messa in funzione” in presenza del personale installatore e utilizzatore; la firma del verbale da parte della Ditta certifica che l’attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento e che ne consente formalmente l’utilizzo. L’Azienda si riserva il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltreché richiedere modifiche all’installazione e alla configurazione affinché la fornitura sia rispondente a quanto offerto e ordinato ed alle normative vigenti. A completamento di tutte le installazioni la Ditta comunicherà il “pronti al collaudo” allegando la propria proposta per il piano delle prove che potrà essere integrato dalla commissione. Le operazioni di collaudo verranno effettuate nei 30 giorni successivi alla comunicazione. Le verifiche che saranno effettuate per il superamento del collaudo saranno volte a certificare il pieno funzionamento delle varie parti e della globalità dei Sistemi, il rispetto delle normative vigenti, la completezza e l’aderenza della fornitura in base a quanto ordinato e in generale agli elementi del contratto, dell’offerta e del presente capitolato speciale. I verbali di collaudo, con la certificazione del superamento positivo dello stesso dovranno essere redatti e firmati dal Legale Rappresentante della Ditta aggiudicataria, o suo delegato e controfirmati dai componenti della commissione di collaudo. La Commissione redigerà apposito verbale delle operazioni di collaudo e di superamento positivo dello stesso, che sarà trasmesso per i successivi adempimenti di competenza.
Collaudo. La condotta sarà sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con pressione pari ad 1.5 volte la pressione di esercizio, con durata e modalità stabilite in progetto o indicate dalla D.L. e comunque conforme alle previsioni dell'art. 3.10 del Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985. La prova eseguita a giunti scoperti verrà considerata positiva in base alle risultanze del grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e dalla contemporanea verifica di tenuta di ogni singolo giunto. La medesima prova verrà quindi ripetuta dopo il completo rinterro delle tubazioni sulla base delle risultanze del grafico del manometro. La prova a giunti scoperti avrà durata di 8 ore e la seconda, dopo rinterro, durerà 4 ore. La pressione di prova dovrà essere raggiunta gradualmente, in ragione di non più di una atmosfera al minuto primo. I verbali, i dischi con i grafici del manometro, eventuali disegni illustrativi inerenti le prove dovranno essere consegnati al Collaudatore, il quale avrà comunque facoltà di far ripetere le prove stesse. L’impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a fornire l’acqua occorrente, eventuali flange cieche di chiusura, pompe, manometri registratori con certificato ufficiale di taratura, collegamenti e quant’altro necessario. L’acqua da usarsi dovrà rispondere a requisiti di potabilità, di cui dovrà essere fornita opportuna documentazione, e la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà vietare all’Impresa l’uso di acqua che non ritenga idonea. Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sarà redatto apposito verbale qualunque ne sia stato l’esito. Dopo l’esito positivo delle prove, sia le condotte che le vasche o serbatoi, dovranno essere tenuti pieni a cura e spese dell’Impresa fino a collaudo.
Collaudo. Il collaudo si intende a carico del Fornitore e dovrà essere effettuato in presenza del Responsabile della Struttura competente di ogni azienda contraente (o da persona da questi delegato), del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) e di un referente del Servizio di Ingegneria Clinica di ciascuna Azienda Sanitaria contraente. La firma di uno specifico verbale di collaudo da parte della ditta fornitrice e dei soggetti Aziendali sopraelencati, certificherà che le attrezzature fornite sono utilizzabili in piena sicurezza, che hanno un completo e corretto funzionamento e che la fornitura è conforme a quanto offerto. Alle aziende contraenti è fatto salvo il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali. In particolare l’allacciamento delle apparecchiature all’alimentazione elettrica deve essere effettuata con cavi intercambiabili dotati di spine corrispondenti alle prese dei locali dove verranno utilizzate. Laddove nel manuale che accompagna l’apparecchiatura fosse consigliata la presenza di un sistema di filtraggio, condizionamento, continuità (rete di alimentazione elettrica) o di qualunque altro dispositivo o modalità installativa, si specifica che il relativo onere economico dovrà essere sopportato dall’aggiudicatario e, pertanto, dovrà intendersi compreso nel prezzo offerto. In generale qualunque operazione/accessorio “consigliato” nei manuali di installazione ed utilizzo deve intendersi obbligatorio con esecuzione/installazione a cura ed a spesa della ditta appaltatrice. Per il corretto svolgimento del collaudo, la ditta aggiudicataria dovrà fornire almeno 10 giorni prima della data fissata per il collaudo i seguenti dati e la sottoelencata documentazione: • nominativo, telefono, fax, e-mail, indirizzo postale della ditta fornitrice (dati anagrafici); • nominativo, telefono, fax, e-mail, indirizzo postale della ditta autorizzata all’effettuazione dell’assistenza tecnica; • data concordata col personale sanitario per la consegna e il luogo di installazione; • codice CIVAB dell’apparecchiatura da collaudare; • modello, matricola e numero di serie dell’apparecchiatura e dei suoi eventuali accessori; • tensione di alimentazione (V), Potenza elettrica assorbita (W), Frequenza di alimentazione (Hz); • classe e tipo con riferimento alla Direttiva CEE 93/42; • peso e dimensioni; • rapporto relativo alle verifiche di sicurezza elettrica effettuate con strumento omologato e con Certificato valido di taratura; •...
Collaudo. Il collaudo delle apparecchiature dovrà essere effettuato entro il termine di 15 giorni dalla data di consegna, salvo diversi accordi per esigenze dell’Azienda. Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del responsabile della struttura/servizio utilizzatore e dei funzionari della S.C. Ingegneria Clinica e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. Non saranno ritenuti validi collaudi privi di una delle firme richieste. Il verbale di collaudo positivo rappresenta il documento indispensabile alla liquidazione della fattura corrispondente. Il collaudo dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione così come indicato nella norma CEI n. 62353 ed eventuali successivi aggiornamenti in vigore alla data di collaudo. Ogni onere per detto collaudo si intende a totale ed esclusivo carico dell’Impresa. Ogni onere per detto collaudo (rimozione e smaltimento degli imballi inclusi) si intende a totale ed esclusivo carico dell’Impresa. Nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l’Impresa è responsabile dei vizi/difetti/anomalie riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.
Collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nel caso di lavori di importo superiore a 500.000 di euro, viene redatto il certificato di collaudo, ferma la facoltà della Stazione Appaltante per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, della di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risol...
Collaudo. 5.1 Per i Servizi e/o Prodotti Acquistati che richiedano una verifica da parte del Cliente, ETINET li sottoporrà al Cliente per il collaudo, consistente nella mera verifica della loro piena funzionalità (“Collaudo”). Il Cliente avrà a disposizione 3 (tre) giorni lavorativi per effettuare il Collaudo. Trascorso tale termine senza che il Cliente vi abbia provveduto, il Collaudo si avrà per positivamente concluso ed ETINET procederà alla fase di pubblicazione nonché all’emissione della fattura relativa al servizio e/o prodotto erogato. Qualora dal Collaudo emerga l’esigenza di modifiche correttive ETINET avrà a disposizione 10 (dieci) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Cliente per apportare le dovute correzioni. A seguito delle correzioni, ETINET procederà alla fase di pubblicazione nonché all’emissione della fattura relativa al servizio e/o prodotto erogato.
Collaudo. Le Stazioni Appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 554/99, nonché le disposizioni dell’art. 141 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Collaudo. Il Collaudo è finalizzato all’accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori mediante visite in corso d’Opera con la cadenza che il Concedente ritiene adeguata. In particolare, è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l’esecuzione dei lavori con riferimento alle caratteristiche strutturali delle opere e a quelle lavorazioni particolarmente significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione. Il Contratto richiama espressamente l’Articolo 102 del Codice. L’Amministrazione concedente, laddove sia previsto un contributo a carico della P.A., dovrebbe affiancare l’attività di collaudo con un’attività di contestuale verifica contabile degli investimenti (costo di costruzione), al fine di riuscire a determinare e liquidare l’effettivo credito dell’esecutore sulla base del raffronto tra dati di fatto, documenti contabili e dati di progetto. In tal modo, potrebbe verificare sia l’esecuzione a regola d’arte dell’Opera sia la corrispondenza del costo a consuntivo della stessa rispetto a quanto previsto nel PEF (e nei computi metrici estimativi). Peraltro, qualora la verifica contabile effettuata in fase di collaudo dovesse palesare risparmi di spesa, il relativo beneficio spetterebbe comunque al Concessionario che sostiene in pieno il rischio di costruzione. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di collaudo devono essere indicati nel quadro economico dell’Opera. Il collaudo finale, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 102, comma 3, del Codice, è effettuato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori; solo per le opere di particolare complessità, come definite nell’ambito del Regolamento di esecuzione del Codice, di cui all’articolo 216, comma 27-octies, il termine per l’effettuazione del collaudo finale può essere elevato fino a 12 mesi.