Collaudo Clausole campione

Collaudo. Il collaudo si svolgerà presso la sede di destinazione del singolo strumento ed avverrà dopo l’ultimazione della installazione di tutti i beni oggetto della fornitura. La Asl di Rieti accerterà la conformità della strumentazione, fornita ed installata, a quanto previsto negli allegati al presente capitolato, ed effettuerà le relative prove di funzionalità, in contradditorio con i tecnici dell’aggiudicatario. Delle prove di funzionalità e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal Responsabile della fornitura o delegato per l’aggiudicatario, dal DEC o suo delegato e dal Responsabile della struttura sanitaria interessata dalla fornitura o suo delegato, per l’amministrazione. Durante tali prove preliminari l’aggiudicatario, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione della ASL di Rieti tutte le strumentazioni atte a testare le apparecchiature oggetto della fornitura. Il collaudo non esonera l’aggiudicatario delle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge. Qualora le prove di collaudo pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, l’aggiudicatario si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo. La mancata eliminazione dei guasti o degli inconvenienti da parte dell’aggiudicatario, nel termine fissato dall’Amministrazione, sarà considerata quale “mancata consegna” e la Asl di Rieti avrà di-ritto ad agire secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15. L’Amministrazione provvederà alla sospensione delle operazioni di collaudo anche nel caso in cui rilevi la mancanza della documentazione relativa ai beni forniti, ovvero l’incompletezza della fornitura. In caso di rifiuto o ritardo nell’esecuzione degli interventi di completamento o sostituzione, la ASL di Rieti provvederà direttamente, addebitando conseguentemente ogni onere all’aggiudicatario. Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero rifiutarli o dichiararli rivedibili. La merce non accettata rimane a disposizione dell’aggiudicatario a rischio e pericolo dell’aggiudicatario stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico dell’aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti a...
Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esec...
Collaudo. Il collaudo si intende a carico del Fornitore e dovrà essere effettuato in presenza del Responsabile della Struttura competente di ogni azienda contraente (o da persona da questi delegato), del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) e di un referente del Servizio di Ingegneria Clinica di ciascuna Azienda Sanitaria contraente. La firma di uno specifico verbale di collaudo da parte della ditta fornitrice e dei soggetti Aziendali sopraelencati, certificherà che le attrezzature fornite sono utilizzabili in piena sicurezza, che hanno un completo e corretto funzionamento e che la fornitura è conforme a quanto offerto. Alle aziende contraenti è fatto salvo il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali. In particolare l’allacciamento delle apparecchiature all’alimentazione elettrica deve essere effettuata con cavi intercambiabili dotati di spine corrispondenti alle prese dei locali dove verranno utilizzate. Laddove nel manuale che accompagna l’apparecchiatura fosse consigliata la presenza di un sistema di filtraggio, condizionamento, continuità (rete di alimentazione elettrica) o di qualunque altro dispositivo o modalità installativa, si specifica che il relativo onere economico dovrà essere sopportato dall’aggiudicatario e, pertanto, dovrà intendersi compreso nel prezzo offerto. In generale qualunque operazione/accessorio “consigliato” nei manuali di installazione ed utilizzo deve intendersi obbligatorio con esecuzione/installazione a cura ed a spesa della ditta appaltatrice. Per il corretto svolgimento del collaudo, la ditta aggiudicataria dovrà fornire almeno 10 giorni prima della data fissata per il collaudo i seguenti dati e la sottoelencata documentazione: • nominativo, telefono, fax, e-mail, indirizzo postale della ditta fornitrice (dati anagrafici); • nominativo, telefono, fax, e-mail, indirizzo postale della ditta autorizzata all’effettuazione dell’assistenza tecnica; • data concordata col personale sanitario per la consegna e il luogo di installazione; • codice CIVAB dell’apparecchiatura da collaudare; • modello, matricola e numero di serie dell’apparecchiatura e dei suoi eventuali accessori; • tensione di alimentazione (V), Potenza elettrica assorbita (W), Frequenza di alimentazione (Hz); • classe e tipo con riferimento alla Direttiva CEE 93/42; • peso e dimensioni; • rapporto relativo alle verifiche di sicurezza elettrica effettuate con strumento omologato e con Certificato valido di taratura; •...
Collaudo. Le operazioni di collaudo e la trasmissione dei relativi documenti al CINECA saranno effettuate secondo il disposto dall'art. 141 del D.Lgs 163/2006, nonché secondo quanto stabilito dagli artt. 187 ss. - 192 ss., D.p.r. 554/99 e dovranno essere concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultima fase, mediante emissione del certificato di collaudo. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera, escluso unicamente l’onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto dal CINECA. La nomina del collaudatore avverrà a norma dell’art. 188, D.p.r. 554/99. Dalla data di ultimazione, e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio, l’Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire l’uso regolare dell’opera da parte del CINECA. Qualora l’Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, il CINECA ha diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese. Fino a collaudo avvenuto, l’Appaltatore è considerato l’unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia al CINECA sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il Responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno ai sensi e per gli effetti dell'art. 189, D.p.r. 554/99. Gli eventuali atti di reclamo dei crediti saranno comunicati dal CINECA all’Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo. L’Appaltatore si obbliga alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo.
Collaudo. Il collaudo, che dovrà avvenire secondo le tempistiche che saranno concordate con l’Azienda, verrà effettuato da parte degli incaricati dell’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” in contraddittorio con i tecnici della ditta. In sede di collaudo si dovrà verificare che tutte le apparecchiature consegnate risultino possedere tutti i requisiti e le caratteristiche tecnico-funzionali dichiarate in sede di gara e che siano regolarmente funzionanti (ivi comprese le prove delle varie fasi sistemistiche). L’esito positivo delle prove di collaudo dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti. Nel caso il collaudo non dia esito positivo, l’Azienda comunicherà per iscritto alla ditta mediante una specifica richiesta di adeguamento, le carenze, le difformità o gli inconvenienti riscontrati, assegnando alla ditta un termine pari a 15 (quindici) giorni solari per ripristinare quanto non idoneo. La ditta dovrà realizzare gli adeguamenti richiesti e, al termine, darà formale comunicazione della fine degli interventi adeguativi all’amministrazione e richiederà l’effettuazione di un nuovo collaudo. Tale procedura potrà essere ripetuta per due volte nel caso in cui il collaudo non dia esito positivo. In caso di collaudo negativo dei riscuotitori, la ditta ha l’obbligo di sostituire le apparecchiature non funzionanti o con caratteristiche difformi da quelle offerte. Qualora il ritardo si protragga oltre il termine che sarà definito verranno applicate le penali previste dall’art. 15 “Penalità” del presente capitolato speciale, riservando, altresì, la facoltà all’azienda di richiedere la sostituzione dell’apparecchiatura.
Collaudo. La condotta sarà sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con pressione pari ad 1.5 volte la pressione di esercizio, con durata e modalità stabilite in progetto o indicate dalla D.L. e comunque conforme alle previsioni dell'art. 3.10 del Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985. La prova eseguita a giunti scoperti verrà considerata positiva in base alle risultanze del grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e dalla contemporanea verifica di tenuta di ogni singolo giunto. La medesima prova verrà quindi ripetuta dopo il completo rinterro delle tubazioni sulla base delle risultanze del grafico del manometro. La prova a giunti scoperti avrà durata di 8 ore e la seconda, dopo rinterro, durerà 4 ore. La pressione di prova dovrà essere raggiunta gradualmente, in ragione di non più di una atmosfera al minuto primo. I verbali, i dischi con i grafici del manometro, eventuali disegni illustrativi inerenti le prove dovranno essere consegnati al Collaudatore, il quale avrà comunque facoltà di far ripetere le prove stesse. L’impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a fornire l’acqua occorrente, eventuali flange cieche di chiusura, pompe, manometri registratori con certificato ufficiale di taratura, collegamenti e quant’altro necessario. L’acqua da usarsi dovrà rispondere a requisiti di potabilità, di cui dovrà essere fornita opportuna documentazione, e la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà vietare all’Impresa l’uso di acqua che non ritenga idonea. Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sarà redatto apposito verbale qualunque ne sia stato l’esito. Dopo l’esito positivo delle prove, sia le condotte che le vasche o serbatoi, dovranno essere tenuti pieni a cura e spese dell’Impresa fino a collaudo.
Collaudo. Il collaudo delle apparecchiature dovrà essere effettuato entro il termine di 15 giorni dalla data di consegna, salvo diversi accordi per esigenze dell’Azienda. Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del responsabile della struttura/servizio utilizzatore e dei funzionari della S.C. Ingegneria Clinica e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. Non saranno ritenuti validi collaudi privi di una delle firme richieste. Il verbale di collaudo positivo rappresenta il documento indispensabile alla liquidazione della fattura corrispondente. Il collaudo dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione così come indicato nella norma CEI n. 62353 ed eventuali successivi aggiornamenti in vigore alla data di collaudo. Ogni onere per detto collaudo si intende a totale ed esclusivo carico dell’Impresa. Ogni onere per detto collaudo (rimozione e smaltimento degli imballi inclusi) si intende a totale ed esclusivo carico dell’Impresa. Nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l’Impresa è responsabile dei vizi/difetti/anomalie riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.
Collaudo. Le Stazioni Appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 554/99, nonché le disposizioni dell’art. 141 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Collaudo. Al rilascio del servizio verrà consegnato all’Amministrazione il “Verbale di Rilascio del Servizio” con il quale si certifica l’attivazione del servizio e la sua conformità a quanto previsto nella Convenzione stipulata.
Collaudo. Art. 179 Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico