Collaudo Clausole campione

Collaudo. Il collaudo si svolgerà presso la sede di destinazione del singolo strumento ed avverrà dopo l’ultimazione della installazione di tutti i beni oggetto della fornitura. La Asl di Rieti accerterà la conformità della strumentazione, fornita ed installata, a quanto previsto negli allegati al presente capitolato, ed effettuerà le relative prove di funzionalità, in contradditorio con i tecnici dell’aggiudicatario. Delle prove di funzionalità e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal Responsabile della fornitura o delegato per l’aggiudicatario, dal DEC o suo delegato e dal Responsabile della struttura sanitaria interessata dalla fornitura o suo delegato, per l’amministrazione. Durante tali prove preliminari l’aggiudicatario, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione della ASL di Rieti tutte le strumentazioni atte a testare le apparecchiature oggetto della fornitura. Il collaudo non esonera l’aggiudicatario delle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge. Qualora le prove di collaudo pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, l’aggiudicatario si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo. La mancata eliminazione dei guasti o degli inconvenienti da parte dell’aggiudicatario, nel termine fissato dall’Amministrazione, sarà considerata quale “mancata consegna” e la Asl di Rieti avrà di-ritto ad agire secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15. L’Amministrazione provvederà alla sospensione delle operazioni di collaudo anche nel caso in cui rilevi la mancanza della documentazione relativa ai beni forniti, ovvero l’incompletezza della fornitura. In caso di rifiuto o ritardo nell’esecuzione degli interventi di completamento o sostituzione, la ASL di Rieti provvederà direttamente, addebitando conseguentemente ogni onere all’aggiudicatario. Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero rifiutarli o dichiararli rivedibili. La merce non accettata rimane a disposizione dell’aggiudicatario a rischio e pericolo dell’aggiudicatario stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico dell’aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti a...
Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esec...
Collaudo. Il collaudo è compiuto dall’Aggiudicatario in contraddittorio con l’ASL2. Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle vigenti normative di settore. Il collaudo sarà effettuato in unica soluzione per quanto ordinato e non per stati di avanzamento, consisterà: 1) Nella verifica di rispondenza di quanto fornito con quanto offerto agli atti dall’aggiudicatario ed ordinato da ASL2. 2) Nella verifica del perfetto funzionamento del sistema, nulla escluso o riservato. 3) Nella verifica della rispondenza dell’installato a tutte le normative e leggi vigenti ed applicabili. 4) Nella produzione, a cura dell’Aggiudicatario alla S.S. Ingegneria Clinica dell’ASL2, della seguente documentazione riguardante ogni singolo apparato , chiaramente identificato. a) Verifiche elettriche di sicurezza eseguite sull’apparato fornito, univocamente individuato con: tipologia, produttore, modello, type number e serial number. b) Manuale d’uso tassativamente in lingua italiana: da rilasciare sia al servizio utilizzatore che alla S.S. Ingegneria Clinica di ASL2, in formato digitale (PDF). c) Copia, in formato digitale (PDF) della Dichiarazioni di Conformità alla norma CE di ogni componete la strumentazione d) Riferimenti del servizio di assistenza e manutenzione. 5) Nella consegna di un calendario, con cadenze previste per tutta la durata del contratto, relativo all’effettuazione delle visite di verifica funzionale, eventuali tarature e manutenzione preventiva, effettuata a cura dell’Aggiudicatario. 6) Nella consegna di un calendario, con cadenze previste per tutta la durata del contratto, relativo all’effettuazione delle verifiche elettriche di sicurezza, effettuate a cura dell’Aggiudicatario, con cadenza biennale, ferme quelle in sede di collaudo Le condizioni e la produzione documentale di cui sopra sono vincolanti per il rilascio di documento attestante l’avvenuto “collaudo positivo” dell’intera fornitura ordinata. La conclusione con esito positivo della procedura di collaudo, sarà attestata da un unico “Verbale di Collaudo”, firmato congiuntamente da rappresentanti di ASL2 e dall’aggiudicatario. Dalla data indicata in detto “Verbale di Collaudo” avrà inizio il calcolo del periodo temporale di durata del contratto, come previsto al presente documento. Dalla data indicata in detto unico “Verbale di Collaudo”, l’Aggiudicatario potrà pretendere il compenso economico spettante, con modalità di pagamento e fatturazione meglio specificate in altri atti di gara.
Collaudo. La condotta sarà sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con pressione pari ad 1.5 volte la pressione di esercizio, con durata e modalità stabilite in progetto o indicate dalla D.L. e comunque conforme alle previsioni dell'art. 3.10 del Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985. La prova eseguita a giunti scoperti verrà considerata positiva in base alle risultanze del grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e dalla contemporanea verifica di tenuta di ogni singolo giunto. La medesima prova verrà quindi ripetuta dopo il completo rinterro delle tubazioni sulla base delle risultanze del grafico del manometro. La prova a giunti scoperti avrà durata di 8 ore e la seconda, dopo rinterro, durerà 4 ore. La pressione di prova dovrà essere raggiunta gradualmente, in ragione di non più di una atmosfera al minuto primo. I verbali, i dischi con i grafici del manometro, eventuali disegni illustrativi inerenti le prove dovranno essere consegnati al Collaudatore, il quale avrà comunque facoltà di far ripetere le prove stesse. L’impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a fornire l’acqua occorrente, eventuali flange cieche di chiusura, pompe, manometri registratori con certificato ufficiale di taratura, collegamenti e quant’altro necessario. L’acqua da usarsi dovrà rispondere a requisiti di potabilità, di cui dovrà essere fornita opportuna documentazione, e la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà vietare all’Impresa l’uso di acqua che non ritenga idonea. Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sarà redatto apposito verbale qualunque ne sia stato l’esito. Dopo l’esito positivo delle prove, sia le condotte che le vasche o serbatoi, dovranno essere tenuti pieni a cura e spese dell’Impresa fino a collaudo.
Collaudo. Il collaudo delle apparecchiature dovrà essere effettuato entro il termine di 15 giorni dalla data di consegna, salvo diversi accordi per esigenze dell’Azienda. Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del responsabile della struttura/servizio utilizzatore e dei funzionari della S.C. Ingegneria Clinica e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. Non saranno ritenuti validi collaudi privi di una delle firme richieste. Il verbale di collaudo positivo rappresenta il documento indispensabile alla liquidazione della fattura corrispondente. Il collaudo dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione così come indicato nella norma CEI n. 62353 ed eventuali successivi aggiornamenti in vigore alla data di collaudo. Ogni onere per detto collaudo si intende a totale ed esclusivo carico dell’Impresa. Ogni onere per detto collaudo (rimozione e smaltimento degli imballi inclusi) si intende a totale ed esclusivo carico dell’Impresa. Nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l’Impresa è responsabile dei vizi/difetti/anomalie riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.
Collaudo. Roma Metropolitane assicurerà tutte le funzioni ed i compiti relativi al collaudo rimessi, per legge, alla Stazione Appaltante. Nello spe- cifico, Xxxx dovrà adempiere a tutti i compiti previsti dalla norma- tiva oltre dalla eventuale documentazione di gara. A titolo esemplificativo e non esaustivo tali attività consisteranno nel: * procedere alla nomina dei componenti l'Organo di collaudo garanten- do, per gli stessi, l'inesistenza di cause ostative alla suddetta no- mina. Questi ultimi dovranno essere tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento alla tipologia delle opere da appalta- re; * richiedere all'Organo di collaudo in corso d'opera, ove ritenuto opportuno, la redazione di pareri su richieste di proroga e situazio- ni particolari determinatesi nel corso dell'appalto; * adottare tutti i provvedimenti conseguenti ad eventuali sospensioni decise dall'Organo di collaudo in seguito a lavorazioni previamente non autorizzate; * disporre l'eventuale presa in consegna dell'opera prima che inter- venga il collaudo provvisorio solo ove sussistano le condizioni ri- chieste dalla normativa vigente; * adottare tutti i provvedimenti conseguenti ad eventuali dichiara- zioni di non collaudabilità dell'opera; * effettuare la revisione contabile degli atti e deliberare sull'am- missibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appalta- tore e sui risultati degli avvisi ai creditori; * comunicare all'Appaltatore le deliberazioni adottate ai sensi del precedente punto; * procedere, alla data di emissione del certificato di collaudo prov- visorio o del certificato di regolare esecuzione, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Collaudo. 48.1 Salva diversa previsione contrattuale, il collaudo è effettuato entro il termine di un anno dalla data di ultimazione dei lavori. E’ facoltà del Committente, per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000 (unmilione) di Euro, in luogo del collaudo, prevedere nel Contratto, la sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, da emettersi, salva diversa previsione contrattuale, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. E’, inoltre, facoltà del Committente prevedere nel Contratto che il collaudo sia effettuato tenendo conto, altresì, della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5% (cinque per cento). Per i lavori di cui al comma 2 del precedente art. 40, affidati mediante cottimo fiduciario e di importo inferiore a 100.000 (centomila) Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto da parte del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa.Qualora l’importo di lavori oggetto delle operazioni di collaudo sia superiore a 25.000.000 (venticinquemilioni) di Euro ovvero si tratti di opere ed impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, il collaudo è effettuato tenendo conto, altresì, della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5% (cinque per cento). 48.2 Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l’approvazione da parte del Committente ed in ogni caso decorsi due anni e due mesi dalla emissione del certificato stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato. Qualora l’emissione del certificato di collaudo abbia luogo successivamente ai termini di cui al comma 1 e al primo periodo del presente comma, detto certificato assume carattere definitivo una volta decorsi due anni e due mesi dalla scadenza di tali termini senza che sia intervenuta l’approvazione del certificato medesimo da parte del Committente. Nelle more dell’approvazione del certificato di collaudo, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo. Analoga disciplina si applica nell’ipotesi in cui sia stato emesso un certificato di regolare esecuzione. 48.3 L’organo di collaudo ovvero il Direttore dei lavori qualora si ...
Collaudo. Il Comune, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle opere da cedere, accertata nei modi previsti dal precedente art. 5, nomina il collaudatore delle opere, con onorari e spese a carico del Proponente che fin d'ora accetta. Le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie alla collaudazione delle opere dovranno essere avviate in tempo utile al fine di consentire l'emissione del certificato di collaudo entro il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Il Proponente si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal collaudatore. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza del Proponente, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico della Parte medesima, mediante prelievi dal deposito cauzionale. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita ad un collegio in arbitrato rituale, composto da tre arbitri nominati il primo dal Proponente, il secondo dal Comune, il terzo di comune accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, dal presidente del Tribunale di Venezia.
Collaudo. I collaudi devono accertare che la fornitura presenti tutti i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto ed indicati nell’offerta. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal completamento della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” da personale indicato dall’Amministrazione in possesso di idonea qualificazione professionale, alla presenza di un rappresentante incaricato da parte della ditta aggiudicataria. Ove i collaudi pongano in evidenza vizi, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle caratteristiche richieste, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di accertamento. Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le cause di non conformità, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto o di fissare un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause di non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine si darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., all’incameramento della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Nel caso di risoluzione del contratto i beni rifiutati saranno posti a disposizione della Ditta, che provvederà al loro ritiro a sua cura e spese. Le operazioni relative al collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione e dal rappresentante della ditta aggiudicataria.
Collaudo. 5.1 Per i Servizi e/o Prodotti Acquistati che richiedano una verifica da parte del Cliente, ETINET li sottoporrà al Cliente per il collaudo, consistente nella mera verifica della loro piena funzionalità (“Collaudo”). Il Cliente avrà a disposizione 3 (tre) giorni lavorativi per effettuare il Collaudo. Trascorso tale termine senza che il Cliente vi abbia provveduto, il Collaudo si avrà per positivamente concluso ed ETINET procederà alla fase di pubblicazione nonché all’emissione della fattura relativa al servizio e/o prodotto erogato. Qualora dal Collaudo emerga l’esigenza di modifiche correttive ETINET avrà a disposizione 10 (dieci) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Cliente per apportare le dovute correzioni. A seguito delle correzioni, ETINET procederà alla fase di pubblicazione nonché all’emissione della fattura relativa al servizio e/o prodotto erogato.