ACCORDO
ACCORDO
di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità», e
LA REPUBBLICA DI SERBIA in appresso le «parti»,
TENENDO CONTO dell’ottica europea in cui si pone la Repubblica di Serbia, dell’apertura dei negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra la Comunità europea/gli Stati membri dell’UE e la Repubblica di Serbia, e del par- tenariato europeo adottato dal Consiglio nel gennaio 2006;
RIBADENDO l’intenzione di collaborare strettamente nel quadro delle future strutture ASA per la liberalizzazione del sistema dei visti tra la Repubblica di Serbia e l’Unione europea, conformemente alle conclusioni del vertice UE-Balcani occidentali di Salonicco del 21 giugno 2003;
DESIDERANDO, come primo passo concreto verso l’abolizione del visto, agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplifi- cando il rilascio dei visti ai cittadini serbi;
TENENDO PRESENTE che tutti i cittadini dell’UE sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano nella Repubblica di Ser- bia per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano per il suo territorio;
RICONOSCENDO che, se la Repubblica di Serbia reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica di Serbia, per reciprocità;
RICONOSCENDO che tale facilitazione non deve agevolare l’immigrazione clandestina e PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE alla sicurezza e alla riammissione;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’ac- quis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comu- nità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Scopo e campo d’applicazione
1. Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio del visto ai cittadini della Repubblica di Serbia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.
2. Se la Repubblica di Serbia reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE o per alcune categorie di cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni con- cesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica di Serbia, per reciprocità.
Articolo 2
Clausola generale
1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini della Repubblica di Serbia solo se questi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.
2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il diniego del visto, il riconoscimento dei docu- menti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussi- stenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Repubblica di Serbia o degli Stati membri o dal diritto comunitario.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione euro- pea, tranne il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito;
b) «cittadino dell’Unione europea»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);
c) «cittadino della Repubblica di Serbia»: chiunque abbia la cit- tadinanza della Repubblica di Serbia conformemente alla di questa normativa nazionale;
d) «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire:
— l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri,
— l’ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;
e) «persona regolarmente soggiornante»: qualsiasi cittadino della Repubblica di Serbia autorizzato o avente titolo a soggior- nare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.
Articolo 4
Documenti giustificativi della finalità del viaggio
1. Per le seguenti categorie di cittadini della Repubblica di Ser- bia, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustifi- care la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:
a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Serbia, partecipano a riunioni, consulta- zioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organiz- zati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:
— una lettera emessa da un’autorità serba attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio dell’altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;
b) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria:
— una richiesta scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali degli Stati mem- bri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e con- vegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri, vistata dalla Camera di commercio della Repub- blica di Serbia;
c) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto interna- zionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica di Serbia:
— una richiesta scritta di una società o associazione nazio- nale di trasportatori della Repubblica di Serbia relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la fina- lità, la durata e la frequenza dei viaggi;
d) personale di xxxxxxxx, di locomotiva o addetto ai vagoni fri- goriferi di treni che viaggiano nei territori degli Stati membri:
— una richiesta scritta della società ferroviaria competente della Repubblica di Serbia, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
e) giornalisti:
— un certificato o altro documento rilasciato da un’asso- ciazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro;
f) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:
— una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rila- sciata dall’organizzazione ospitante;
g) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effet- tuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:
— una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’uni- versità, collegio o scuola ospitante, o una carta dello stu- dente o un certificato attestante i corsi da frequentare;
h) partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:
— una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: auto- xxxx competenti, federazioni sportive nazionali o comi- tati olimpici nazionali degli Stati membri;
i) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:
— una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/ sindaco di tali città;
j) parenti xxxxxxx — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini serbi regolar- mente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:
— una richiesta scritta della persona ospitante;
k) coloro che visitano cimiteri militari o civili:
— un documento ufficiale attestante la sussistenza e la con- servazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;
l) persone che si recano ad una cerimonia funebre:
— un documento ufficiale attestante il decesso e il sussistere di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;
m) persone in visita per ragioni mediche e accompagnatori indispensabili:
— un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la neces- sità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;
n) rappresentanti di organizzazioni della società civile in viag- gio per partecipare ad attività di formazione, seminari, con- ferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:
— una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e il certificato con il quale un’autorità sta- tale conferma l’esistenza di tale organizzazione confor- memente alla normativa nazionale;
o) rappresentanti delle comunità religiose della Repubblica di Serbia:
— una richiesta scritta di una comunità religiosa registrata nella Repubblica di Serbia, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
p) liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, con- vegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio degli Stati membri:
— una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione della persona interessata all’evento;
q) turisti:
— un certificato o ricevuta di un’agenzia di viaggio o di un operatore turistico accreditati dagli Stati membri nel quadro della cooperazione consolare locale che con- fermi la prenotazione di un viaggio organizzato.
2. La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 deve indicare:
a) per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e eventualmente il nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;
b) per la persona che invita: nome, cognome e xxxxxxxxx; o
c) per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché
— se la richiesta è emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta;
— se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel ter- ritorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.
3. Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa degli Stati membri.
Articolo 5
Rilascio di visti per più ingressi
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati mem- bri rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:
a) membri di governi e parlamenti nazionali e regionali/provinciali e membri di corti costituzionali o di tri- bunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se infe- riore a cinque anni;
b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito uffi- ciale rivolto alla Repubblica di Serbia, partecipano periodica- mente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati mem- bri da organizzazioni intergovernative;
c) coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, e genitori in visita a cittadini serbi regolarmente sog- giornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limi- tata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini;
2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati mem- bri rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno prece- dente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:
a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Serbia, partecipano periodicamente a riu- nioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da orga- nizzazioni intergovernative;
b) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di catego- ria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;
c) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto interna- zionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica di Serbia;
d) personale di xxxxxxxx, di locomotiva o addetto ai vagoni fri- goriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;
e) giornalisti;
f) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed arti- stiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;
g) studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad atti- vità di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;
h) partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;
i) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate;
j) persone bisognose di cure mediche periodiche e accompa- gnatori indispensabili;
k) rappresentanti di organizzazioni della società civile periodi- camente in viaggio negli Stati membri per partecipare ad atti- vità di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;
l) rappresentanti delle comunità religiose registrate nella Repubblica di Serbia, che si recano periodicamente negli Stati membri;
m) liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si recano periodicamente negli Stati membri.
3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati mem- bri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al para- grafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla norma- tiva sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.
4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati mem- bri delle persone di cui ai paragrafi da1a3 non può essere supe- riore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Articolo 6
Diritti per il trattamento delle domande di visto
1. I diritti per il trattamento delle domande di visto dei citta- dini della Repubblica di Serbia ammontano a 35 EUR.
Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.
Se la Repubblica di Serbia reintrodurrà l’obbligo del visto per i cit- tadini UE, i diritti che potrà esigere non dovranno essere superiori a 35 EUR ovvero all’importo convenuto se i diritti sono rivisti in conformità della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.
2. Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:
a) i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Serbia, partecipano a riunioni, consulta- zioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organiz- zati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;
b) i membri di governi e parlamenti nazionali e regionali/ provinciali e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo;
c) i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;
d) gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’am- bito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;
e) i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;
f) i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate;
g) i disabili ed eventuali accompagnatori;
h) i rappresentanti di organizzazioni della società civile che par- tecipano a riunioni, seminari, programmi di scambio o corsi di formazione;
i) le persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere tratta- menti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;
j) i giornalisti;
k) gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto inter- nazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati mem- bri con veicoli immatricolati nella Repubblica di Serbia;
l) il personale di xxxxxxxx, di locomotiva o addetto ai vagoni fri- goriferi di treni che viaggiano nei territori degli Stati membri;
m) i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini serbi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;
n) i rappresentanti delle comunità religiose registrate nella Repubblica di Serbia, che si recano periodicamente negli Stati membri;
o) i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, con- vegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio degli Stati membri;
p) i pensionati;
q) i bambini di età inferiore a sei anni.
3. In deroga al paragrafo 1, la Bulgaria e la Romania, che sono vincolate dall’acquis di Schengen ma non rilasciano ancora visti Schengen, possono esentare i cittadini della Repubblica di Serbia dai diritti per il trattamento delle domande di visto nazionale per soggiorni di breve durata, fino a data da determinarsi dal Consi- glio, a decorrere dalla quale applicheranno integralmente l’acquis di Schengen sulla politica dei visti.
Articolo 7
Termini per il trattamento delle domande di visto
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati mem- bri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della docu- mentazione necessaria per il rilascio del visto.
2. In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere proro- gato fino a 30 giorni di calendario.
3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a tre giorni lavorativioa un periodo inferiore.
Articolo 8
Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti
I cittadini dell’Unione europea e della Repubblica di Serbia che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Repubblica di Serbia o degli Stati membri possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica di Serbia, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza necessità di visto o altre autorizzazioni.
Articolo 9
Casi eccezionali di proroga del visto
Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini serbi non pos- sano uscire dal territorio degli Stati membri entro il termine sta- bilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.
Articolo 10
Passaporti diplomatici
1. I cittadini serbi titolari di passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transi- tarvi senza visto.
2. Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Articolo 11
Validità territoriale dei visti
Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale degli Stati membri, e delle disposizioni dell’UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini serbi possono spostarsi all’interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei citta- dini dell’Unione europea.
Articolo 12
Comitato misto di gestione dell’accordo
1. Le parti istituiscono un comitato misto di esperti (in appresso «comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e della Repubblica di Serbia. La Comunità è rappresen- tata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.
2. Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) controlla l’applicazione del presente accordo,
b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo,
c) dirime eventuali controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.
3. Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqual- volta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 13
Relazione del presente accordo con gli accordi bilaterali vigenti fra gli Stati membri e la Repubblica di Serbia
1. Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposi- zioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Repubblica di Serbia nella misura in cui abbiano il medesimo oggetto dell’accordo.
2. Le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali sul- l’esenzione dei titolari di passaporti di servizio dall’obbligo di visto tra singoli Stati membri e la Repubblica di Serbia antecedenti al 1o gennaio 2007 si applicano per altri cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto degli Stati membri interessati o della Repubblica di Serbia di denunciare o sospendere gli accordi bilaterali durante tale periodo.
Articolo 14
Clausole finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si noti- ficano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia, se posteriore alla data di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo indetermi- nato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.
4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.
6. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con noti- fica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
Fatto a Bruxelles il diciotto settembre dell’anno duemilasette, in duplice esemplare in ciascuna delle lingue uffi- ciali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community
Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről Għall-Komunitá Ewropea Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen За Европску зајелницу
За Република Сърбия Por la República de Serbia Za Republiku Srbsko For Republikken Serbien Für die Republik Serbien Serbia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Σερβίας For the Republic of Serbia Pour la République de Serbie Per la Repubblica di Serbia Serbijas Republikas vārdā Serbijos Respublikos vardu A Szerb Köztársaság részéről Għar-Repubblika tas-Serbja Voor de Republiek Servië W imieniu Republiki Serbii Pela República da Sérvia Pentru Republica Serbia
Za Srbskú republiku Xx Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xx Република Србиjу
ALLEGATO
PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN
Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.
Questi Stati membri possono riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen rilasciati ai fini del transito nel loro territorio, a norma della decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.
Dato che la richiamata decisione non si applica alla Romania e alla Bulgaria, la Commissione europea proporrà disposizioni analoghe per consentire a questi paesi di riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen e altri docu- menti analoghi rilasciati da altri Stati membri non ancora pienamente integrati nello spazio Schengen ai fini del transito nel loro territorio.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA
Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti vigenti per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari del Regno di Danimarca.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Repubblica di Serbia concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condi- zioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL’IRLANDA
Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell’Irlanda.
È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e della Repubblica di Serbia conclu- dano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA
Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea all’Islanda e alla Norvegia, segna- tamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applica- zione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda e della Repubblica di Serbia conclu- dano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
(se necessaria)
Se l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associa- zione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i protocolli dell’accordo riguardanti il Liechtenstein saranno in vigore al momento della conclusione dei nego- ziati con la Repubblica di Serbia, si effettuerà una dichiarazione analoga anche in relazione alla Svizzera e al Liechtenstein.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL RIESAME DEI REQUISITI PER I VISTI RILASCIATI AI TITOLARI DI PASSAPORTI DI SERVIZIO
Poiché le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali sull’esenzione dei titolari di passaporti di servizio dall’obbligo di visto tra singoli Stati membri e la Repubblica di Serbia antecedenti al 1o gennaio 2007 si appli- xxxx soltanto per cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto degli Stati membri interessati o della Repubblica di Serbia di denunciare o sospendere gli accordi bilaterali durante tale periodo, la Comunità europea riesaminerà la situazione dei titolari di passaporti di servizio al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, in vista di una sua eventuale modifica in tal senso confor- memente alla procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL’ACCESSO DEI RICHIEDENTI IL VISTO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E RELATIVA ARMONIZZAZIONE, E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA
Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, la Comunità europea ricorda che il 19 luglio 2006 la Commissione europea ha adottato la proposta legislativa di rifusione dell’Istruzione conso- lare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria, attualmente in fase di discussione al Parlamento europeo e al Consiglio, che tratta delle condizioni di accesso dei richiedenti il visto alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri.
Riguardo alle informazioni da fornire ai richiedenti il visto, la Comunità europea ritiene opportuno adottare misure appropriate per:
in generale, redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni per presentare domanda di visto e sulla loro validità;
stabilire i requisiti minimi affinché i richiedenti serbi ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.
Le suddette informazioni, compreso l’elenco delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici accreditati nel quadro della cooperazione consolare locale, devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei conso- lati, tramite opuscoli, su internet, ecc.).
Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri forniscono informazioni, caso per caso, sulle possibilità contemplate dall’acquis di Schengen per agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve periodo.
La Comunità europea prende atto della disponibilità espressa dalle autorità serbe a contribuire alla diffusione di tali informazioni.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI E I RICHIEDENTI IN BUONA FEDE
La Comunità europea prende atto del suggerimento della Repubblica di Serbia di intendere in un senso più ampio il concetto di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio del visto, nonché dell’importanza attribuita dalla Repubblica di Serbia alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.
Per favorire la mobilità di un numero maggiore di persone che hanno legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e figli rispettivi) con cittadini serbi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, la Comu- nità europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste nell’acquis comunitario per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplifi- cando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni da diritti di trattamento ed eventualmente rila- sciando visti d’ingresso multipli.
Inoltre, la Comunità europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le pos- sibilità previste nell’acquis comunitario anche per facilitare il rilascio dei visti ai richiedenti in buona fede.
DICHIARAZIONE POLITICA DELLA BULGARIA, DELL’UNGHERIA E DELLA ROMANIA SUL TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE
La Bulgaria, l’Ungheria e la Romania dichiarano l’intenzione di avviare negoziati per accordi bilaterali con la Repubblica di Serbia diretti ad attuare il regime di traffico frontaliero locale istituito con regolamento (CE)
n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della conven- zione Schengen.