Clausole finali Clausole campione
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Clausole finali. 20.1 Il Contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo - scritto e/o verbale - intervenuto fra CloudTel ed il Cliente in merito al contenuto dello stesso, e potrà essere modificato, rinnovato o prorogato unicamente tramite accordi scritti, debitamente firmati e scambiati tra le parti.
20.2 Ove una o più delle pattuizioni del Contratto risultasse contraria a disposizioni legislative e/o regolamentari, tale/i pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/e di efficacia fra le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero Contratto. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto sia, dal punto di vista sostanziale, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e.
20.3 Le rubriche contenute nel Contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso.
20.4 Nessun comportamento di tolleranza, anche se reiterato, di una parte nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti di un’altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni del Contratto o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere i diritti derivanti dal Contratto.
20.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o PEC e dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione dell’Offerta o a quelli eventualmente comunicati, per iscritto, in corso di rapporto dalle parti. Tali comunicazioni si intenderanno efficaci trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimento.
Clausole finali. 1. E’ confermata la disciplina legale, contrattuale ed amministrativa vigente in materia di malattia e infortunio sul lavoro non in contrasto con il presente accordo. Nell’ambito del prossimo rinnovo del CCNL, le Parti si impegnano a rivedere la disciplina vigente al fine di realizzare, tenuto conto del diverso status giuridico dei lavoratori, la perequazione al trattamento normativo già previsto con l’Accordo stipulato in pari data per i lavoratori soggetti al ▇.▇. ▇ gennaio 1931, n. 148.
Clausole finali. Le obbligazioni e gli impegni derivanti dal presente accordo, che per loro natura spieghino efficacia anche dopo la scadenza, la risoluzione o il recesso (consentito esclusivamente nei limiti di cui all’Art. 13 del presente contratto) dal contratto, rimarranno validi e operanti anche dopo tale data, fino alla loro soddisfazione. Dichiaro di accettare le condizioni di contratto
Clausole finali. 15.1 Il Contratto costituisce espressione integrale dell’accordo intervenuto tra le Parti in ordine alle materie che ne formano oggetto, e abroga e sostituisce ogni diverso accordo o intesa in merito, sia scritta che verbale.
15.2 Ogni modifica al Contratto dovrà risultare da atto scritto.
15.3 Qualsiasi clausola o disposizione del Contratto che venisse giudicata invalida o inefficace, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, qualora dal contesto non risulti essenziale, si reputerà scindibile dal Contratto stesso, e da ogni altra clausola o disposizione, la cui validità ed efficacia non saranno per ciò pregiudicate.
15.4 I titoli dei paragrafi sono stati apposti per mera convenienza e non hanno rilievo interpretativo.
15.5 I costi, le tasse, le imposte, le spese e gli altri oneri connessi alla stipulazione e all’esecuzione del Contratto sono così regolati:
I. le spese notarili, l’imposta di bollo, l’imposta di registro e ogni altra spesa inerente la stipulazione del Contratto sono ad esclusivo carico dell’Affittuaria;
II. ciascuna parte terrà a proprio carico i compensi e i rimborsi dovuti ai propri professionisti e consulenti.
Clausole finali. 14.1 Tutte le comunicazioni qui previste tra Piquadro, i Beneficiari e la Società Fiduciaria dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata per posta o a mano, entrambe con ricevuta di ritorno, ovvero mediante lettera trasmessa a mezzo di telefax.
(a) per Piquadro all’indirizzo o al numero di telefax comunicato per iscritto ai Beneficiari nella Scheda di Adesione;
(b) per la Società Fiduciaria, all’indirizzo o al numero di telefax indicato nel Mandato;
(c) per i Beneficiari (o loro successori mortis causa), ai rispettivi indirizzi o numeri di telefax dai medesimi comunicati per iscritto a Piquadro all’atto della loro rispettiva adesione al Piano di cui al presente Regolamento mediante consegna della Scheda di Adesione. In caso di modifica di detti indirizzi o numeri di telefax l’interessato ne dovrà dare comunicazione scritta a Piquadro con le modalità di cui sopra.
14.2 Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Piquadro e con il consenso di un numero di Beneficiari che - al momento in cui la o le modifiche sono deliberate - siano titolari di un numero di Opzioni superiore alla maggioranza di Opzioni in essere in quel momento ai sensi del Regolamento. Qualsiasi modifica così adottata sarà fatta constare per iscritto a cura di Piquadro da comunicarsi a tutti i Beneficiari.
14.3 E’ fatta espressamente salva la facoltà - esercitabile dal Consiglio di Amministrazione ovvero da uno o più Amministratori a ciò delegati - di convenire per iscritto con singoli Beneficiari (o con i loro successori mortis causa) specifiche modifiche o deroghe rispetto a quanto previsto in questo Regolamento o specifici adattamenti di quanto previsto in questo Regolamento alla particolare situazione.
14.4 Tutti i termini previsti nel presente Regolamento devono intendersi tassativi, fermo restando che qualora un termine corrisponda a un giorno non lavorativo in Italia, detto termine verrà automaticamente differito al giorno lavorativo immediatamente successivo.
14.5 Il Piano ed il presente Regolamento sono governati dalla legge Italiana.
14.6 Ogni controversia in qualsiasi modo connessa con il Regolamento e con quanto in esso previsto (comprese, non in via limitativa, quelle relative a questioni di validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione, pregiudiziali o di competenza) e con i patti ad esso accessori che dovesse insorgere tra il Beneficiario e Piquadro e non fosse possibile comporre in via amich...
Clausole finali. Ai sensi dell’Art. 28, 5° Comma, L. 1150/42 e successive modifiche e integrazioni, la presente convenzione sarà trascritta sui registri immobiliari affinchè le obbligazioni ivi assunte dalle parti siano conoscibili da ogni terzo interessato. In sede notarile il testo della presente convenzione sarà suscettibile di integrazioni e/o modifiche per eventuali adeguamenti e/o precisazioni di carattere anche catastale ovvero richiesti dal Notaio per ragioni di natura contrattuale. Il Notaio rogante resta fin d’ora facoltizzato dalle parti ad introdurre eventuali specificazioni e/o adeguamenti e/o modifiche per una miglior traduzione della volontà delle parti nell’atto notarile, anche per quanto possa concernere una miglior identificazione delle aree. Tutte le spese relative, conseguenti e derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle notarili, tecniche di frazionamento e di trascrizione sono a carico degli OPERATORI, che chiedano i benefici di legge anche per quanto attiene la rilocalizzazione e rassegnazione agli OPERATORI delle aree e delle volumetrie di rispettiva competenza e titolarità, trattandosi di atto di esecuzione di previsioni urbanistiche comunali.
Clausole finali. Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre,l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.
Clausole finali. 16.1 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.
16.2 Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata che mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.
16.3 L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
16.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che il Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
16.5 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera di invito ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile e al codice civile.
Clausole finali. 1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro, se posteriore alla data di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.
4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.
6. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
Clausole finali. 8.1 Per l'intera durata del Contratto e per un ulteriore anno dalla cessazione dello stesso, è fatto reciproco divieto tra le Parti di assumere, direttamente o per interposta persona, il personale dipendente dell’una o dell’altra, ovvero richiedere prestazioni extra al personale dipendente o che comunque presti attività per conto dell’una o dell’altra parte.
8.2 Il Contratto esaurisce la disciplina dei diritti e degli obblighi delle Parti per quanto riguarda l'oggetto del Contratto stesso.
8.3 Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del Contratto richiede forma scritta a pena di nullità.
8.4 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
8.5 In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, il Cliente dà atto che gli sono state rese note le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in Particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, lo stesso acconsente al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
