Clausola generale. 24.1 Fermo restando quanto previsto dalle presenti condizioni generali di vendita, eventuali e/o ulteriori clausole contrattuali contenute in atti perfezionatisi tra il Fornitore e il Cliente e inerenti la somministrazione di gas e/o energia elettrica prevalgono sulle presenti condizioni generali di vendita.
Clausola generale. 1. E’ confermata la disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 6 luglio 1995, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi articoli.
Clausola generale. Il presente Xxxxxxxxx sostituisce, ad ogni effetto, ogni eventuale precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano. Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti. Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.
Clausola generale. 20.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.
Clausola generale. 25.1. Il presente contratto sostituisce ogni precedente intesa anche verbale tra le parti e costituisce l’unico contratto esistente tra il fornitore e l’utente in relazione alle materie in esso trattate, e comunque, in caso di contrasto fra pattuizioni contenute nel contratto e pattuizioni contenute in eventuali precedenti contratti o atti, accordi o impegni di qualsiasi natura, sono le pattuizioni contenute nel presente contratto a prevalere.
Clausola generale. Art. 23 Modifiche all’art. 23 (Doveri del dipendente) del CCNL 6/7/1995
Clausola generale. 1.1. Il Committente, al ricorrere delle circostanze illustrate nel presente articolo avrà facoltà di applicare le penali di seguito illustrate, ferma restando in ogni caso la facoltà del Committente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli del presente Schema di Contratto e 60 e 61 delle Condizioni Generali e di richiedere il risarcimento del maggior danno subito. Le Parti convengono che gli importi di seguito illustrati previsti a titolo di penale sono congrui rispetto ai loro rispettivi interessi e non sono riducibili dal giudice ai sensi dell’art. 1384 c.c.
Clausola generale. 1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini della Repubblica del Montenegro solo se questi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regola- menti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.
Clausola generale. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione si fa esplicito richiamo alle norme di legge. Ai sensi della legge 28.02.1985 n. 47, art. 18 si allega a quest’atto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Saronno il ................. prot. .................. Le parti dichiarano che, dalla data del rilascio ad oggi, non sono intervenute modifiche negli strumenti urbanistici che qui interessano. Tutte le aree in cessione descritte sono cedute libere da persone o cose, da iscrizioni ipotecarie ed annotamenti pregiudizievoli, da affitti, occupazioni o concessioni, da servitù apparenti e non, da oneri reali, da imposte patrimoniali, da gravami e vincoli di ogni specie, che possono essere pregiudizievoli per il Comune.
Clausola generale. 1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini della Repubblica di Serbia solo se questi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.