Clausola generale Clausole campione

Clausola generale. 24.1 Fermo restando quanto previsto dalle presenti condizioni generali di vendita, eventuali e/o ulteriori clausole contrattuali contenute in atti perfezionatisi tra il Fornitore e il Cliente e inerenti la somministrazione di gas e/o energia elettrica prevalgono sulle presenti condizioni generali di vendita.
Clausola generale. 1. E’ confermata la disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 6 luglio 1995, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi articoli.
Clausola generale. Il presente Xxxxxxxxx sostituisce, ad ogni effetto, ogni eventuale precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano. Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti. Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.
Clausola generale. 20.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano. 20.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti. 20.3 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.
Clausola generale. 25.1. Il presente contratto sostituisce ogni precedente intesa anche verbale tra le parti e costituisce l’unico contratto esistente tra il fornitore e l’utente in relazione alle materie in esso trattate, e comunque, in caso di contrasto fra pattuizioni contenute nel contratto e pattuizioni contenute in eventuali precedenti contratti o atti, accordi o impegni di qualsiasi natura, sono le pattuizioni contenute nel presente contratto a prevalere. 25.2. Qualsiasi modifica alle obbligazioni contenute nel presente contratto sarà valida e vincolante ove risulti da atto scritto firmato dal fornitore e dall’utente. 25.3. L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere, da una o tutte le parti, in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle obbligazioni ed il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel contratto stesso. 25.4. In caso di invalidità o/e inefficacia, in tutto o in parte, di qualsiasi disposizione o clausola del contratto che non abbia natura essenziale, l’utente e il fornitore convengono di negoziare e concordare, in buona fede, affinché tali disposizioni o clausole siano sostituite con altre, valide ed efficaci, che abbiano sostanzialmente lo stesso effetto con riguardo all’oggetto ed agli scopi del contratto DATA ACCETTAZIONE TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Clausola generale. Modifiche all’art. 23 (Doveri del dipendente) del CCNL 6/7/1995
Clausola generale. 1.1. Il Committente, al ricorrere delle circostanze illustrate nel presente articolo avrà facoltà di applicare le penali di seguito illustrate, ferma restando in ogni caso la facoltà del Committente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli del presente Schema di Contratto e 60 e 61 delle Condizioni Generali e di richiedere il risarcimento del maggior danno subito. Le Parti convengono che gli importi di seguito illustrati previsti a titolo di penale sono congrui rispetto ai loro rispettivi interessi e non sono riducibili dal giudice ai sensi dell’art. 1384 c.c.
Clausola generale. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione si fa esplicito richiamo alle norme di legge. Ai sensi della legge 28.02.1985 n. 47, art. 18 si allega a quest’atto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Saronno il ................. prot. .................. Le parti dichiarano che, dalla data del rilascio ad oggi, non sono intervenute modifiche negli strumenti urbanistici che qui interessano. Tutte le aree in cessione descritte sono cedute libere da persone o cose, da iscrizioni ipotecarie ed annotamenti pregiudizievoli, da affitti, occupazioni o concessioni, da servitù apparenti e non, da oneri reali, da imposte patrimoniali, da gravami e vincoli di ogni specie, ce possono essere pregiudizievoli per il Comune.
Clausola generale. Nella misura in cui non sia diversamente disposto dalle leggi federali degli Stati Uniti, il presente Contratto è disciplinato dalle leggi dello Stato di New York, Stati Uniti, senza riferimento alcuno alle disposizioni sul conflitto di legge e alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili e a qualsiasi sua modifica. Se una qualsiasi delle clausole contenute nel presente Xxxxxxxxx viene dichiarata invalida, tale invalidità non avrà alcun effetto sulle altre clausole. Il presente Contratto, unitamente alle Condizioni di Utilizzo del Software e all'Allegato dei Servizi di Supporto SAP, facenti parte integrante e sostanziale del presente per effetto di riferimento, andranno a rappresentare l'intero accordo tra di Voi e SAP, e sostituiranno qualunque altro accordo precedente, sia esso scritto o orale, relativo all'oggetto del presente Contratto. Il presente Xxxxxxxxx non può essere modificato se non tramite documento scritto, debitamente firmato da un rappresentante autorizzato di entrambe le parti. Se l'utente acquista il Software per conto di una società, egli dovrà dichiarare e garantire che dispone della capacità legale per vincolare tale entità ai termini e alle condizioni del presente Contratto. I termini di qualsiasi ordine di acquisto o di qualsiasi altro documento d'ordine trasmesso dall'utente sono sostituiti dal presente Contratto di Licenza. Nel caso in cui l'utente e SAP si siano accordati sull'adottare un contratto di licenza MSLA ("Master Software License Agreement") separato e il Software sia stato acquistato in conformità con tale contratto, i termini del contratto MSLA disciplineranno l'uso del Software e sostituiranno i termini del presente Contratto. Il nome del Software è un marchio o un marchio registrato di SAP. In caso di domande sul presente Contratto di Licenza, contattare l'ufficio vendite SAP locale o un rivenditore autorizzato oppure scrivere a: SAP, Att.: Contracts Department, 0000 Xxxxxxxx Xxx., Palo Alto, CA 94304, USA.
Clausola generale. 1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini della Repubblica di Serbia solo se questi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali. 2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il diniego del visto, il riconoscimento dei docu- menti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussi- stenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Repubblica di Serbia o degli Stati membri o dal diritto comunitario.