Foglio Informativo
Foglio Informativo
PRESTITO GARANZIA SACE SUPPORTITALIA
Requisiti
Per la concessione del prestito, il Cliente deve possedere e/o rispettare i requisiti stabiliti da SACE per il rilascio della Garanzia SupportItalia, meglio specificati nel presente Foglio Informativo. Il Cliente deve essere intestatario di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Banca Valsabbina SCpA oppure altra banca.
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Valsabbina SCpA
Sede Legale: Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) Direzione Generale: Xxx XXX Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430
Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187 Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx Iscrizione Albo Banca d’Italia: 2875 - Codice ABI: 05116
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d’Xxxxxx (Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx)
OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE
Nome e cognome / Xxxxxxx sociale: _ _ _
Sede: _
Telefono e e-mail:
Iscrizione ad albi o elenchi:
Numero delibera iscrizione all’albo/elenco:
Qualifica:
CHE COS’E’ IL PRESTITO
Requisiti
Il prestito con Garanzia Supportitalia rilasciata dalla Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A. (“SACE”) è riservato alle imprese, diverse da banche ed altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività1 e dalla forma giuridica che rispettino tutti i seguenti requisiti (di seguito “Impresa Beneficiaria” o “Cliente”):
i) abbiano sede legale in Italia;
ii) abbiano esigenze di liquidità, connesse ai finanziamenti richiesti, riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi russo – ucraina:
- dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime, inclusi quelli delle spese energetiche, e/o dei semilavorati, e/o a cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione Russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica Ucraina, e/o
- conseguenti alla limitazione o interruzione della propria attività d’impresa quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto;
1 Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
iii) nel caso di imprese che svolgano l’attività di stoccaggio di gas naturale, abbiano esigenze di liquidità, connesse ai finanziamenti richiesti, riconducibili alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto in termini di rincari del prezzo delle materie prime e/o dei fattori di produzione, e/o interruzione delle catene di approvvigionamento;
iv) non siano identificate come aziende in difficoltà al 31 gennaio 2022 ai sensi dei regolamenti Europei2;
v) alla data della richiesta di garanzia, non presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale come da ultimo flusso di ritorno disponibile alla data della richiesta stessa;
vi) non siano soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, non siano possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni, e ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, la concessione del finanziamento e il rilascio della garanzia, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione;
vii) non controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea.
Le motivazioni della richiesta (perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, limitazione o interruzione dell’attività d’impresa, ecc.) devono essere autocertificate nella richiesta di ammissione alla garanzia. L’Impresa Beneficiaria deve in ogni caso fornire, in fase di istruttoria, una relazione dettagliata che illustri gli impatti della crisi sulla propria filiera produttiva, attestando la coerenza tra quanto autocertificato nella richiesta di ammissione e l’effettiva situazione aziendale, supportando la relazione con documentazione integrativa.
Nel caso in cui un’Impresa Beneficiaria controllante richieda il finanziamento assistito dalla Garanzia SupportItalia, per destinarne i proventi, in tutto o in parte, a favore di una o più imprese italiane controllate, sarà tenuta ad utilizzare la specifica modulistica corrispondente relativa alla richiesta di finanziamento. Il contratto di finanziamento dovrà essere inoltre sottoscritto sia dall’impresa beneficiaria controllante che dalle imprese beneficiarie indirette controllate.
CHE COS’E’ IL PRESTITO GARANZIA SACE SUPPORTITALIA
Caratteristiche:
Il prestito Garanzia SupportItalia è un finanziamento a medio/lungo termine, assistito da Garanzia SupportItalia rilasciata da SACE ed è concesso per sopperire ad esigenze di liquidità delle imprese (che rispettano i criteri sopra indicati) colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.
Sono ammessi alla Garanzia SupportItalia i nuovi finanziamenti che siano:
concessi nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (il “Decreto Aiuti” o il “DL Aiuti”), come convertito in Legge e modificato dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed indicato nel Manuale Operativo SACE “Garanzia SupportItalia su finanziamenti concessi dalle banche” e nelle Condizioni Generali - Garanzia SupportItalia” e relativi allegati, tempo per tempo vigenti;
2 Sono incluse anche le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, a condizione che (A) siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e a condizione che (B) alla data della richiesta di Garanzia: (i) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate, (ii) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (iii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell’'analisi della situazione finanziaria dell’impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 00-xxx, xxxxxxxxx 0, xxxxxxx x) x x), xxx Xxxxxxxxxxx (XX) n. 575/2013.
erogati entro i termini massimi previsti in seguito al rilascio della Garanzia SupportItalia che potrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
destinati agli scopi ammessi come descritti nel paragrafo “Scopo dei finanziamenti”.
Il debitore rimborserà il prestito mediante pagamento periodico di rate trimestrali (fine trimestre solare) con piano di ammortamento Italiano con quota capitale costante o Francese con rata costante, quest’ultima unicamente in caso di tasso fisso.
L’erogazione del finanziamento avviene in un’unica soluzione su un conto corrente dedicato intestato al Cliente, aperto in Italia, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento.
Sull’intero finanziamento, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste ulteriori garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele. Tali garanzie, ove prestate, saranno estese anche a beneficio di SACE, in relazione alla porzione di credito garantita da quest’ultima.
Scopo dei Finanziamenti
Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti che siano destinati a sostenere:
(i) esigenze di liquidità per costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie), capitale circolante;
(ii) esigenze di liquidità delle imprese che svolgono attività di produzione, distribuzione o vendita di energia elettrica e/o gas, per gli obblighi di fornire collaterali – “margin call” – per le attività di commercio sul mercato dell'energia;
(iii) esigenze di liquidità delle società che svolgono l’attività di stoccaggio di gas naturale, per costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie), capitale circolante;
(iv) esigenze di liquidità delle società ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie), capitale circolante;
(v) esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono alle imprese clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi di energia elettrica e gas naturale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 commi 5 e 6 del DL Aiuti Quater,
esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l’impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.
Sono inoltre ammessi alla garanzia nuovi finanziamenti destinati all’allungamento della durata fino a 8 anni, nell’ambito di operazioni di estensione, di finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni e già garantiti da Garanzia SupportItalia, e per i quali viene richiesta la pari estensione della garanzia stessa.
Il Decreto Aiuti Quater ha esteso alle imprese del settore edilizio, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano gli interventi cd. “Superbonus 110%”, l’accesso alla misura cd. “Garanzia SupportItalia”, alle condizioni indicate nel presente Foglio Informativo.
Nel caso in cui il Finanziamento sia richiesto dall’Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore delle Imprese Beneficiarie Controllate, tali proventi dovranno essere trasferiti alle Imprese Beneficiarie Controllate tramite finanziamento soci su un conto corrente dedicato della relativa Impresa Beneficiaria Controllata, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento, ed utilizzati da queste ultime in conformità agli scopi sopra indicati.
Importo dei Finanziamenti
L’importo del Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE non potrà essere superiore al maggiore tra:
(a) il 15% del fatturato annuo totale medio dell’Impresa Beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l’ultimo bilancio; qualora l’Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l’ultimo bilancio;
(b) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente.
Ai fini dell’individuazione del limite massimo di importo agevolabile, concorrono (secondo un concetto di cumulo) gli eventuali ulteriori finanziamenti assistiti da Garanzia SupportItalia, nonché quelli concessi nell’ambito della sezione 2.2 (“Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie”) della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (come successivamente modificata e integrata). I valori di fatturato e numero di dipendenti si intendono verificati al momento della richiesta del Finanziamento.
Ai fini della percentuale di Garanzia SACE Supportitalia, per le Imprese Beneficiarie, ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è applicabile sempre il 90%.
GARANZIA SUPPORTITALIA
La Garanzia SupportItalia, in concorso paritetico e proporzionale tra SACE e la Banca, copre il:
a) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro alla data della richiesta di finanziamento e, in ogni caso, per imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale3;
b) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi ed inferiore 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia alla data di richiesta del finanziamento;
c) 70 per cento dell’importo del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro alla data di richiesta del finanziamento.
Qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini dell’individuazione della percentuale di garanzia si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e del numero dei dipendenti del gruppo.
Le commissioni annue dovute dalle Imprese Beneficiarie a SACE per il rilascio della garanzia, attraverso la Banca e in rapporto all’importo garantito, sono le seguenti:
(i) per i Finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
(ii) per i Finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
(iii) per i Finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento:
3 Come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51
a) 75 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 250 punti base per il settimo e ottavo anno;
(iv) per i Finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno.
Alla data di pagamento di SACE delle somme dovute da quest’ultima ai sensi della Garanzia SupportItalia, SACE sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti della Banca derivanti dal contratto di Finanziamento, dalle eventuali garanzie reali e personali, nei confronti dell’impresa beneficiaria e/o di terzi, nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l’autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell’Impresa Beneficiaria.
Dopo l’escussione della Garanzia Supportitalia, la Banca e SACE gestiranno le azioni intraprese e intraprenderanno tutte le ulteriori azioni, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito.
Per maggiori dettagli si rimanda alla seguente pagina internet: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx
Principali rischi dei Finanziamenti
Prestito a tasso variabile
Nel prestito a tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste
possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza
impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora l’operazione sia a tasso fisso.
Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla banca”).
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) 16,11%
(Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione)
Tipologia Cliente: PMI Garanzia SACE: 80%
Importo finanziato: € 500.000,00
Durata: 60 mesi oltre un periodo di preammortamento di 1 mese Data erogazione: 01/03 - Decorrenza ammortamento: 01/04
Tasso di interesse nominale annuo: 11,70%
Parametro di indicizzazione: Media Euribor 3 mesi (360 gg), arrotondata allo 0,10 superiore – Base zero Spread: 9,00%
Tasso di interesse di preammortamento: 11,70%
Costo della garanzia: € 5.456,58 Spese di istruttoria: € 5.000,00 Commissione di incasso rata: € 2,50
Spese invio comunicazioni periodiche: € 1,00 Imposta sostitutiva: € 1.250,00
Spese di consulenza: € 25.000,00
Importo rata trimestrale: € 39.627,50
Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: rata trimestrale € 35.068,48 Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni: rata trimestrale € 33.949,03
PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE | |
VOCI | COSTI |
Importo finanziabile | Minimo: Euro 250.000,00 Massimo: Euro 5.500.000,00 In ogni caso, l’importo del Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE non può essere superiore al maggiore tra: (a) il 15% del fatturato annuo totale medio dell’impresa beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria se questa non ha ancora approvato l’ultimo bilancio; qualora l’impresa beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria se questa non ha ancora approvato l’ultimo bilancio; (b) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente. Ai fini dell’individuazione del suddetto limite, troveranno applicazione i seguenti criteri: • qualora l’impresa beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altre misure di aiuto concesse ai sensi della normativa nazionale emanata nel “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” europeo, gli importi di detti finanziamenti si cumulano; • qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano; • si avrà riguardo al valore del fatturato in Italia e dei costi sostenuti per fonti energetiche in Italia da parte dell’impresa beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l’impresa beneficiaria appartenga ad un gruppo; • il medesimo Finanziamento non potrà beneficiare contestualmente della Garanzia SACE e delle altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato ai sensi della normativa nazionale emanata nel “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” europeo né delle misure di supporto alla liquidità concesse nel “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'emergenza del COVID-19” europeo; • l’Impresa Beneficiaria potrà altresì beneficiare delle misure previste ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, del Regolamento (UE) n. 702/2014 e del Regolamento (UE) n. 717/2014, ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014, nonché del Regolamento (UE) n. 1408/2013, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative ai cumuli in essi previste. |
Durata | Minimo 19 mesi Massimo 96 mesi – compreso l’eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 36 mesi |
(comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento). In ogni caso la durata non dovrà eccedere il termine del 31 dicembre 2030. Resta inteso che i Finanziamenti per i quali sia stata già rilasciata una Garanzia SACE possono essere estesi fino ad una durata massima di 8 anni conformemente a quanto previsto dalle Condizioni Generali di garanzia emesse da SACE. | |||
Decorrenza ammortamento | L’erogazione avviene in un’unica soluzione su un conto corrente dedicato intestato all’impresa beneficiaria, aperto in Italia, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento. | ||
TASSI | Tipologia tasso (1) | Variabile | |
Tasso di interesse nominale annuo | 11,70% | ||
Parametro di indicizzazione (2) | Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore – Base zero | ||
Spread | 9,00% (Spread più favorevole rispetto all’applicato in assenza di garanzia pubblica) | ||
Tasso di interesse di preammortamento (3) | 11,70% | ||
Tasso di mora | Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96) | ||
SPESE | Spese per la stipula del contratto | Istruttoria | 1,00% dell’importo finanziato (minimo Euro 150,00) |
Perizia Tecnica | Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento. | ||
Altro | Costo della Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.: le commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia, attraverso il soggetto finanziatore (Banca) e in rapporto all’importo garantito, sono le seguenti: (i) per i Finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno; (ii) per i Finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno; (iii) per i Finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 75 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 250 punti base per il settimo e ottavo anno; (iv) per i Finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il |
quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno. La commissione sarà corrisposta con le seguenti modalità: (i) quella relativa alla prima annualità sarà dovuta dalla Banca a SACE entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del Finanziamento; (ii) quella relativa alle annualità successive alla prima sarà di volta in volta corrisposto dalla Banca a SACE entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del Finanziamento A tal fine, l’Impresa Beneficiaria (o l’Impresa Beneficiaria Controllante, a seconda del caso) è tenuta a corrispondere alla Banca l’importo volta per volta dovuto a SACE coerentemente con le scadenze sopra indicate. Su ciascuna somma corrisposta a SACE in ritardo matureranno interessi moratori al tasso annuo dello 0,50%. Laddove la durata residua del finanziamento fosse inferiore ad un anno, il calcolo delle commissioni sarà effettuato in proporzione a tale durata residua. | ||||
Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (4): 5,00% dell’importo deliberato (percentuale massima). | ||||
Beni strumentali – Contributo “Nuova Xxxxxxxx” (5): onere eventuale dovuto all’intermediario finanziario convenzionato con la Banca, a carico del Cliente, finalizzato all’ottenimento del contributo, ove richiesto: - Euro 500 per protocollazione della domanda di ammissione al contributo; - Euro 1.500 per protocollazione e rendicontazione di spesa e richiesta del contributo. | ||||
Indennizzo per abbandono pratica / recesso prima di erogazione | 1,00% dell’importo richiesto (minimo Euro 150,00) | |||
Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto “a distanza” | Contratti sottoscritti in modalità telematica | Euro 0,00 | ||
Contratti sottoscritti in filiale | NON PREVISTI | |||
Spese per la gestione del rapporto | Gestione pratica | Euro 0,00 | ||
Incasso Rata | Addebito in conto corrente: Euro 2,50 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00 | |||
Invio comunicazioni | Invio cartaceo posta ordinaria (a documento) | Euro 1,00 | ||
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento) | Euro 0,00 | |||
Domiciliazione in filiale (a documento) | Euro 0,40 | |||
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce) | Euro 0,00 | |||
Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli |
Informativi “Servizi Diversi” disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca. | ||||
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente): | ||||
Raccomandata | Euro 6,50 | |||
Raccomandata A.R. | Euro 8,00 | |||
Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito. | ||||
Sospensione pagamento rate | Euro 0,00 | |||
Altro | Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00 | |||
Indennizzo di estinzione anticipata: 2,00% del capitale dell’importo rimborsato anticipatamente |
Piano di ammortamento | |
Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi (6) | Italiano – tasso frazionato |
Tipologia di rata | Quota di capitale costante |
Periodicità delle rate | Trimestrale (fine trimestre solare) |
(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread, fermo restando il valore di 0% del parametro di riferimento, qualora sia prevista una “base zero”, in caso di valore negativo del parametro di indicizzazione. Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.
(2) Il parametro di riferimento sopraindicato sarà oggetto di revisione all’inizio di ogni trimestre solare; è rappresentato dalla media aritmetica dei dati giornalieri relativi al tasso Euro Interbank Offered Rate (tasso lettera prevalente sul mercato dei depositi monetari in euro) (EURIBOR) “3 mesi lettera” arrotondata allo 0,10 superiore, relativa al mese che precede il trimestre solare di variazione:
- per la variazione al primo di gennaio verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di dicembre
- per la variazione al primo di aprile verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di marzo
- per la variazione al primo di luglio verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di giugno
- per la variazione al primo di ottobre verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di settembre
(3) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al rapporto, il tasso di interesse di preammortamento segue le regole di composizione e di applicazione del tasso nominale annuo, indicate alla nota (1). Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di preammortamento indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.
La modalità di calcolo degli interessi nel periodo di preammortamento è la stessa utilizzata nel periodo di ammortamento, riportata alla voce “Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi”.
(4) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.
Il compenso viene incluso nel calcolo del TAEG dell’operazione di finanziamento.
(5) Il mutuo chirografario per plafond “BENI STRUMENTALI”, c.d. “NUOVA XXXXXXXX”, è un finanziamento accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). È destinato alle PMI, operanti in Italia, ed è finalizzato a finanziare investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di Impresa e attrezzature nuovi di fabbrica e ad uso produttivo nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologia e digitali.
(6) TASSO FRAZIONATO - Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo “tasso frazionato”, è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono capitalizzati gli interessi durante l’anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l’importo dell’esposizione in linea capitale diviso 100.
ANNO CIVILE -Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento secondo il metodo “anno civile” è effettuato mediante la seguente operazione: importo esposizione moltiplicato per il valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni che compongono la rata del finanziamento diviso 36500/36600 (totale giorni dell’anno civile moltiplicato per 100).
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Data | Valore |
01/03/2023 | 2,70 % |
01/02/2023 | 2,40 % |
01/01/2023 | 2,10 % |
01/12/2022 | 1,80 % |
01/11/2022 | 1,40 % |
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla banca”)
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
(Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi)
Imposte
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 nr. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il Cliente deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):
- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
- per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
SERVIZI ACCESSORI
Polizza “Credit Life Aziende”
Limitatamente ai Clienti “NON CONSUMATORI”, è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata “Credit Life Aziende”, con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede il pagamento del debito residuo ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa dell’assicurato. L’età dell’Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 70 anni ed alla scadenza del contratto non deve superare i 75 anni.
Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.
TEMPI DI EROGAZIONE (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca) Durata dell’istruttoria: massimo 90 giorni
Disponibilità dell’importo: la Banca si impegna a mettere a disposizione dell’Impresa Beneficiata la somma oggetto del Prestito entro 30 giorni dall’avvenuto rilascio delle garanzie richieste dalla Banca e, alternativamente:
- dall’avvenuto rilascio della Garanzia SACE Supportitalia, con riferimento a Finanziamenti richiesti da Imprese Beneficiarie, ovvero da Imprese Beneficiarie controllanti e destinati in tutto o in parte ad imprese beneficiarie controllate, ciascuna con non più di 5.000 dipendenti in Italia o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati dal legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto (come in seguito definito) se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio, o, comunque, nel caso di Finanziamenti il cui importo massimo garantito, anche su base cumulata, non ecceda 375 milioni di euro;
- dall’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento a Finanziamenti richiesti da Imprese Beneficiarie, ovvero da Imprese Beneficiarie controllanti e destinati in tutto o in parte ad Imprese Beneficiarie controllate, una o più delle quali con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, ovvero dei dati certificati dal legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto (come in seguito definito) se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio, o nel caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito, anche su base cumulata, sia superiore a 375 milioni di euro.
L’intero importo del Finanziamento è erogato per cassa, ad eccezione che nell’ipotesi di sostituzione del Finanziamento e dell’eventuale quota del Finanziamento destinata al rimborso di finanziamenti erogati dalla Banca su un conto corrente dedicato dell’Impresa Beneficiaria, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento.
ESTINZIONE ANTICIPATA
Il Cliente può rimborsare il prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente in qualsiasi momento. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca l’indennizzo indicato nel sopra riportato “PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE”.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO
In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all’estinzione del rapporto.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento successivo alla concessione del prestito e prima dell’erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata
a.r. o a mezzo PEC o con comunicazione a mano presso la filiale della Banca dove è intrattenuto il rapporto. In tal caso, il Cliente dovrà corrispondere l’indennizzo di abbandono pratica indicato nel sopra riportato “PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE”.
La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:
a) mancato perfezionamento, entro 60 giorni dalla data di prima erogazione conclusione del Contratto, della garanzia SACE e delle ulteriori garanzie eventualmente richieste;
b) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.
La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica o se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.
La Banca ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di perdita dei requisiti necessari alla concessione delle garanzie richieste o se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di utilizzo della somma ricevuta secondo le finalità indicate in contratto o non abbia fornito le certificazioni richieste per il rilascio o la validità della garanzia o si sia reso inadempiente all’obbligazione di rimborso anche per il mancato o parziale pagamento di una sola rata; in tal caso la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca.
RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:
i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Xxx XXX Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.
Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:
1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:
A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)
A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca.
A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.
A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.
A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.
B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca.
B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a
propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.
B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.
B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.
C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA
C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito xxx.xxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.
C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.
C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.
C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE
Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.
Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.
Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.
INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL’OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
INFORMAZIONI GENERALI
La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.
Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.
A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla banca”).
Il Cliente, per l’esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE
Il contratto concluso mediante “Tecniche di comunicazione a distanza” viene sottoscritto mediante firma digitale.
La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta “di pugno” dal Cliente.
Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.
Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all’attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l’apposita procedura indicata all’atto della sottoscrizione.
Le condizioni economiche relative ai “Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza” riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.
Ai fini dell’utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:
personal computer con collegamento ad Internet e casella di posta elettronica;
telefono cellulare in grado di ricevere SMS.
GLOSSARIO
Imposta sostitutiva | Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell’art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all’applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell’atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L’addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell’erogazione. |
Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all’ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento. |
Mediatore Creditizio | È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128- sexies, comma 1, del TUB). |
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
Piano di ammortamento | Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
Piano di ammortamento “italiano” | La rata prevede una quota capitale costante nel tempo e una quota interessi decrescente. |
Preammortamento | Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. |
Quota capitale | Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. |
Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
Rata | Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi. |
Rata costante | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. |
Rata crescente | La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. |
Rata decrescente | La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. |
Rimborso in un’unica soluzione | L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. |
Spread | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. |
Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |