RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancan...
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Scuola, previo avviso scritto, può recedere dal contratto: in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il t...
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di proce...
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Ente si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione qualora nel corso della concessione venga a cessare per l’Ente l’obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto. Nel caso di cui sopra al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio. Il Comune di Selargius ha facoltà di risolvere la convenzione, previa diffida ad adempiere si sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile ed all’esecuzione d’ufficio, a spese dell’Istituto assegnatario, in particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie: a) Sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; b) Xxxxx, grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; c) Falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; d) Qualora l’Istituto tesoriere contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalla presente convenzione ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Banca stessa nell’espletamento dei servizi in parola. Inoltre si procederà alla risoluzione del contratto dopo tre contestazioni, effettuata, ciascuna, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed in assenza di giustificazioni ritenute valide per l’Ente; la risoluzione contrattuale sarà comunicata alla Banca assegnataria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che produrrà effetto dalla data di notificazione o di ricevimento. In tutti i casi di anticipato termine del contratto, in considerazione del fatto che il servizio deve essere svolto senza soluzione di continuità, la gestione dello stesso verrà effettuata in via provvisoria ed alle medesime condizioni da parte della Banca Tesoriere, fino all’adozione degli atti e provvedimenti necessari da parte dell’Amministrazione. Il contratto verrà altresì risolto di diritto: a) In caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga l’impiego di manodopera con modalità irregol...
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 108 D.LGS. 50/2016. La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante può esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell’esecuzione ex art. 1671 c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’affidatario dalle spese sostenute per i servizi eseguiti. Al recesso si applica l’art. 109 D. Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante può chiedere, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. nei seguenti casi: - dolo, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - subappalto o cessione del contratto; - perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio; - ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell’aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore. La risoluzione del contratto verrà comunicata all’affidatario a mezzo pec. L’affidatario non avrà diritto di richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti all’Amministrazione per l’anticipata risoluzione del rapporto. Alla risoluzione si applica l’art. 108 D. Lgs. 50/2016.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento successivo alla concessione del prestito e prima dell’erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC. In tal caso il Cliente dovrà corrispondere l’indennizzo di abbandono pratica indicato nella tabella delle condizioni economiche. La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 a 110 del D.Lgs 50/16. Qualora si verifichino le condizioni previste agli artt. 108, 109, 110 del D.Lgs 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di inadempimento contrattuale del Partecipante, senza considerare le conseguenze derivanti dall’applicazione della legislazione, l’Organismo è legalmente autorizzato a porre fine al contratto senza ulteriori formalità se il partecipante non pone in essere i necessari provvedimenti entro un mese dal ricevimento della lettera raccomandata.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Azienda Ospedaliera può provvedere al recesso o alla risoluzione del contratto, provvedendo direttamente con l'ausilio di altra impresa alla fornitura in questione: 1) senza che ciò comporti oneri per il privato contraente nei seguenti casi: a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del codice civile;