RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: • in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza; • in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società; • in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 108 D.LGS. 50/2016. La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario. In caso di recesso l’Aggiudicataria ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo le modalità e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del c.c. L’Appaltante si riserva, altresì di avvalersi della facoltà di recesso ai sensi dell’art.92 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite. Inoltre, l’Appaltante, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 c.c., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456, le seguenti ipotesi elencate a solo titolo esemplificativo: - in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni; - in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta; - nei casi di sub-appalto nelle forme non previste dal presente capitolato; - per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; - in caso di inosservanza...
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi:
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Azienda Ospedaliera può provvedere alla risoluzione o al recesso del contratto, provvedendo direttamente con l'ausilio di altra impresa alla fornitura in questione:
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento successivo alla concessione del prestito e prima dell’erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC. In tal caso il Cliente dovrà corrispondere l’indennizzo di abbandono pratica indicato nella tabella delle condizioni economiche. La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, la Provincia di Bologna e il Comune di Marzabotto si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 Codice Civile, alla scadenza annuale, previo preavviso al broker da formalizzare entro due mesi dalla scadenza stessa. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, le Amministrazioni provinciale e comunale provvederanno a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In particolare le Amministrazioni si riservano la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste all' articolo 5 punti 8 e 9 e all’articolo 6 del presente capitolato. Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 C. C., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs.209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private). In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali. In caso di risoluzione del contratto è in facoltà della Provincia e del Comune di Marzabotto affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 a 110 del D.Lgs 50/16. Qualora si verifichino le condizioni previste agli artt. 108, 109, 110 del D.Lgs 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di inadempimento contrattuale del Partecipante, senza considerare le conseguenze derivanti dall’applicazione della legislazione, l’Organismo è legalmente autorizzato a porre fine al contratto senza ulteriori formalità se il partecipante non pone in essere i necessari provvedimenti entro un mese dal ricevimento della lettera raccomandata.