RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione nei seguenti casi: • esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso di aggiudicazione da parte di Xx.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 108 D.LGS. 50/2016. La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione può recedere dal contratto: -in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne il R.T.I. delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; -per motivi di pubblico interesse; -per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; -in caso di fallimento anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I. o in caso di interdizione o inabilitazione del legale rappresentante; -in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I.; -in caso di morte del legale rappresentante, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato d'oneri, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura di gara di cui alle premesse e della documentazione prodotta ai fini della stipula del presente atto; -violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; -mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 14 “Cauzione definitiva”; -applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo relativo alle penali del capitolato d'oneri; -nei casi di cui all’articolo 10 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; -nei casi di cui al successivo articolo 16 “Trasparenza”; -nei casi di cui al successivo articolo 17 “Riservatezza”. L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto: -in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell...
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi:
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Azienda Ospedaliera può provvedere al recesso o alla risoluzione del contratto, provvedendo direttamente con l'ausilio di altra impresa alla fornitura in questione:
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento successivo alla conclusione del contratto e prima dell’erogazione del prestito, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC o con comunicazione a mano presso la filiale della Banca dove è intrattenuto il rapporto. In tal caso, il Cliente deve corrispondere l’indennizzo di abbandono pratica indicato nella tabella delle condizioni economiche. La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 C.C., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: - Carenza di requisiti igienico sanitari, così come previsti dalla vigente normativa; - Insolvenza o fallimento del concessionario; - Cessione del contratto; - Effettuazione di modifiche strutturali all’impianto natatorio senza la preventiva autorizzazione del Comune; - Mancata osservanza e/o attuazione degli elementi essenziali presentati dal concessionario in sede di gara e oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio; - Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale; - Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio; - Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria; - per abbandono ingiustificato della gestione; In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale. Il Comune di Castiglione del Lago può inoltre recedere dal contratto per inderogabili motivi di interesse pubblico, senza che il concessionario possa pretendere somme a titolo di risarcimento e/o equivalenti.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 a 110 del D.Lgs 50/16. Qualora si verifichino le condizioni previste agli artt. 108, 109, 110 del D.Lgs 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 13.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui all’art. 3, il CLIENTE finale può recedere dal CONTRATTO senza oneri in qualsiasi momento.