IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA
IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA
Visto l’art. 32 del D.Lgs n. 151/2001, recante disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che detta la disciplina del congedo parentale;
Visto l’art. 32, comma 1 bis del medesimo decreto legislativo, che introduce la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, demandando alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;
Visto, altresì, l’art. 32, comma 1 ter del medesimo decreto legislativo, che prevede l’esclusione della cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi ivi indicati;
Visto il Comunicato n. 17/2016 che disciplina le modalità di fruizione del congedo parentale in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale; Considerata l’esigenza di ottemperare il diritto alla cura degli interessi familiari inerenti al soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino con l’esigenza
dell’Istituto di assicurare un’efficiente organizzazione lavorativa;
Il giorno ….… del mese di ….… dell’anno 2019, presso i locali dell’ISTAT, Istituto nazionale di statistica, la delegazione di parte pubblica, composta da Xxxxxxxx XXXXXXX, in qualità di delegato del Presidente e da Xxxxx XXXXX, in qualità di delegato del Direttore Generale, e le sottoscritte Organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL, convengono e sottoscrivono quanto segue.
Il presente Accordo disciplina le modalità di fruizione su base oraria del congedo parentale in attuazione dell’art. 32 del D.Lgs n. 151/2001.
Il congedo parentale può essere fruito ad ore sia in caso di congedo parentale retribuito al 100%, sia in caso di congedo parentale fruito al 30%, sia in caso di congedo non retribuito.
La fruizione del congedo ad ore è possibile una sola volta al giorno, in entrata o in uscita con un minimo di un’ora al giorno e fino ad un massimo pari alla metà dell’orario di lavoro previsto per il giorno in cui avviene la fruizione, in base al profilo orario del dipendente.
Il congedo va timbrato ai tornelli, tramite la digitazione degli appositi codici già in uso: cod. 520h (retribuito al 100%), cod. 518h (retribuito al 30%) e cod. 526 (non retribuito).
Ai fini della fruizione del congedo parentale ad ore, il dipendente è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare tramite una comunicazione via mail al proprio dirigente con un termine di preavviso di 2 giorni.
Art. 4
Regolarizzazione del congedo su base oraria
La regolarizzazione del congedo dovrà essere effettuata dal dipendente mediante Bacheca on line, il quale indicherà l’orario di inizio e fine del congedo fruito, decorrendo in entrata o in uscita dall’orario di timbratura effettuata.
Art. 5
Criteri di calcolo della base oraria
Ai fini della quantificazione in giornate dei congedi parentali fruiti in forma oraria, la durata della giornata lavorativa è convenzionalmente definita in 7 ore e 12 minuti.
Il congedo parentale ad ore concorre al completamento dell’orario lavorativo giornaliero. In caso di prestazione lavorativa effettiva superiore alle 7 ore e 12 minuti,
il congedo parentale viene comunque detratto dal totale spettante, ma non si cumula con la prestazione effettiva.
In caso di fruzione di congedo che non completi l’intera giornata, a fine mese si procederà ugualmente alla valorizzazione della giornata stessa oppure della mezza giornata, qualora la fruizione sia pari o inferiore alle 3 ore e 36 minuti.
La trattenuta economica in caso di fruizione del congedo parentale al 30% o non retribuito avviene a fine mese al raggiungimento dell’intera giornata o della mezza giornata.
Art. 6
Personale con contratto a tempo parziale
Il beneficio si applica anche al personale con contratto a tempo parziale.
Le norme del presente Accordo integrativo si applicano a partire dal primo giorno dei due mesi successivi alla sottoscrizione.
Resta in vigore la disciplina contenuta nel Comunicato n. 17/2016.