Modalità di fruizione Clausole campione

Modalità di fruizione. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuerà il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all'anno precedente. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca con i relativi movimenti. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che dì diminuzione dell'orario contrattuale. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall'azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell'orario contrattuale. Qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.
Modalità di fruizione. Per poter usufruire dell’agevolazione lo studente iscritto ed in regola con le tasse universitarie dovrà presentare alla biglietteria de I TEATRI la tessera universitaria “student card” in corso. La biglietteria de I TEATRI registrerà per ogni agevolazione concessa, il numero di matricola dello studente.
Modalità di fruizione. 1. Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato.
Modalità di fruizione. 1) Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione.
Modalità di fruizione. L’accesso in consultazione online ai dati previsti dalla Convenzione avviene attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS. l servizi cui saranno abilitati gli utenti, previa sottoscrizione dell’apposita modulistica, sono denominati Hydraweb ed Anagrafica Unica Contribuenti (AUC). Potranno essere abilitate fino ad un massimo di 5 persone, incaricate da SISPI. A tale fine dovrà essere utilizzato il modulo MV36, reperibile sul sito internet xxx.xxxx.xx, da inviare via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx debitamente compilato e sottoscritto, allegando copia dei documenti di identità dei sottoscrittori. Si conferma altresì l’abilitazione delle n. 2 utenze ad oggi attive per l’applicativo GAPE.
Modalità di fruizione. L’accesso ai servizi di consultazione online previsti dalla Convenzione sono fruibili attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS. Per ogni consultazione dovrà essere comunicato un riferimento univoco (n. pratica, protocollo, ecc.) della pratica o provvedimento che ha richiesto l’accesso.
Modalità di fruizione. Il congedo parentale può essere fruito ad ore sia in caso di congedo parentale retribuito al 100%, sia in caso di congedo parentale fruito al 30%, sia in caso di congedo non retribuito. La fruizione del congedo ad ore è possibile una sola volta al giorno, in entrata o in uscita con un minimo di un’ora al giorno e fino ad un massimo pari alla metà dell’orario di lavoro previsto per il giorno in cui avviene la fruizione, in base al profilo orario del dipendente. Il congedo va timbrato ai tornelli, tramite la digitazione degli appositi codici già in uso: cod. 520h (retribuito al 100%), cod. 518h (retribuito al 30%) e cod. 526 (non retribuito).
Modalità di fruizione. E’ il datore di lavoro a stabilire il periodo feriale, definendone l'anno di riferimento e le modalità di fruizione, potendo le ferie essere in tutto o in parte anticipate, differite o parallele alla maturazione del relativo diritto (Cass. 6/6/1991 n. 6431, Sent. Cass. 5/10/2000, n. 13258). Per quanto riguarda l’anticipazione delle ferie spettanti al lavoratore per l'anno successivo, il datore non può unilateralmente prevederne la disposizione, in quanto il suo potere non è assoluto, ma condizionato dalla necessità di contemperare le esigenze aziendali con quelle del lavoratore stesso, il quale ha diritto ad un periodo di ferie continuativo o comunque, se frazionato, di durata idonea ad assicurargli il ritempramento fisico e morale (Massima Cass. 15/7/1987 n. 6205). E’ consentita, inoltre, anche la modifica successiva del periodo di godimento delle ferie, inizialmente stabilito, nel caso in cui il datore abbia ritenuto opportuno riconsiderare le esigenze aziendali. In ogni caso, comunque, onde consentire al prestatore, la conoscenza del periodo in cui può fruire delle ferie o la possibilità di sollevare eventuali obiezioni, circa la fruizione dello stesso, sarà necessario che il datore di lavoro ne dia preventiva comunicazione (art.2109 del Codice Civile), in forma scritta o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo (Xxxxxxx Xxxx. 11/02/2000, n.1557).
Modalità di fruizione. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi supplementari, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente, entro un periodo massimo di 52 settimane. qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. I riposi compensativi di cui all’ art.14 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale.
Modalità di fruizione. La nuova disciplina sul lavoro occasionale ha introdotto l’obbligo della comunicazione preventiva: l’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o dei servizi del contact center, una dichiarazione contenente, oltre ai dati anagrafici e identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento, l’oggetto, data e ora di inizio e di termine della prestazione, il compenso pattuito.