CONDIZIONI GENERALI DI COMMERCIO E DI CONSEGNA DELLA
CONDIZIONI GENERALI DI COMMERCIO E DI CONSEGNA DELLA
valide dal 01.01.2018
A. Stipula del contratto
A.1. L´acquirente invia un ordine al venditore, che non è un ordine impegnativo, nel quale specifica innanzitutto la merce richiesta secondo l´offerta del venditore, ed indica il termine di consegna richiesto. Il venditore secondo le sue possibilità, ed in conformità all´ordine dell´acquirente, gli invierà altresí una proposta non impegnativa, nella quale specifica, entro quale termine ed a quale prezzo è capace di fornire la rispettiva mercve all´acquirente. La proposta è valida per il periodo indicato nella stessa.
A.2. L´acquirente, in base alla proposta del venditore, di cui al punto A 1, invierà al venditore un ordine di merce. Nell´ordine di merce si deve riportare innanzitutto:
a) specificazione relativa alla merce ordinata (quantità e dati tecnici)
b) prezzo
c) termine di consegna
d) destinazione
e) codice di identificazione e PIVA dell´acquirente valida nel paese di destinazione Gli ordini possono essere anche verbali.
A.3. Il venditore, in base all´ordine ricevuto dall´acquiretente (scritto o verbale), gli invierà immediatamente un contratto di compravendita, che dopo la sua stipula da entrambe le parti contraenti diventerà impegnativo, e non si può più rescindere o annullare unilateralmente senza il consenso scritto del venditore, oppure si intende stipulato il contratto di compravendita tramite la conferma scritta dell´ordine entro 3 giorni lavorativi dal suo inoltro al venditore. Il contratto di compravendita per conto di entrambe le parti contraenti può firmare persona autorizzata a farlo.
A.4. Il contratto si intende stipulato quanto segue:
a) fornitura di merce in base al contratto di compravendita stipulato dal venditore e dall´ acquirente,
b) fornitura di merce in base all´ordine dell´acquirente e confermato dal venditore,
c) fornitura di merce accettata dall´ acquirente,
A.5. Il venditore non è obbligato a fornire la merce all´acquirente, qualora lo stesso non garantisca l´apertura della garanzia bancaria o credito documentario irrevocabile, oppure l´emissione e consegna della cambiale propria (senza protesto), avvallata da persona fisica (approvata dal venditore), oppure non effettui il pagamento dell´ acconto sul conto del venditore per garantire il pagamento del prezzo di acquisto prima della stessa fornitura di merce, se non accordato diversamente.
A.6. Qualora le parti contraenti durante la stipula del contratto applichino l´interpretazione delle norme internazionali, tali norme verranno disciplinate dalle norme internazionali relative all´interpretazione delle condizioni di fornitura rilasciate dalla Camera di Commercio internazionale a Parigi – INCOTERMS 2010.
A.7. La ricezione della merce da parte dell´acquirente si intende l´accettazione di tutte le condizioni commerciali del venditore valide alla data della stipula del contratto di compravendita o della ricezione di merce.
A.8. Con il contratto di compravendita si sostituiscono e annullano tutti gli accordi e intese precedenti.
A.9. Tutte le forniture vengono effettuate in base alle soprariportate Condizioni generali di commercio e di fornitura, che fanno parte integrante del contratto di compravendita, rispettivamente, del contratto generico stipulato tra le parti contraenti.
B. Prezzo e modalità di pagamento, termine di adempimento
B.1. Il prezzo di acquisto totale indicato nel contratto di compravendita è stabilito in base alle Condizioni generali commerciali e di fornitura, in conformità a INCOTERMS 2010, se non indicato diversamente.
B.2. Allo scopo di confermare la consegna e ricezione della merce dal venditore all´acquirente viene rilasciata la bolla di consegna o altro documento simile, tramite quale, il venditore o eventualmente il trasportatore conferma la ricezione della merce dal venditore.
B.3. Il prezzo di acquisto è pagabile entro 30 giorni dal rilascio della fattura, che corripsonderà alla data di consegna della merce all´acquirente o per il trasporto, se non indicato diversamente nel contratto di compravendita singolo. Nel caso di dubbi rispetto alla data di notifica, si intende che la fattura è stata notificata il terzo giorno dopo il suo inoltro. Il pagamento deve essere effettuato sul conto bancario del venditore o alla cassa presso la sua sede durante l´orario di lavoro.
B.4. La fattura deve avere tutti i requisiti previsti dalle rispetive norme legali. L´acquirente può contestare i dati inesatti o mancanti indicati nella fattura tramite la sua restituzione il più tardi e non oltre 5 giorni dalla ricezione, motivando tale restituzione.
B.5. Le parti contraenti possono convenire altre modalità di pagamento, event. gli acconti. La mora nel pagamento dell´acconto si intende una violazione sostanziale del contratto. Se accordato il pagamento rateale del prezzo di acquisto, con la mora nel pagamento di una delle rate diventa pagabile l´intero prezzo di acquisto.
B.6. Il venditore, in caso di mora nel pagamento del prezzo di acquisto, event. l´acconto pagabile da parte dell´acquirente, non è obbligato ad adempire il contratto di compravendita convenuto, ed innanzitutto, a fornire la merce all´acquirente, essendo autorizzato inoltre, a far valere a carico dello stesso, il diritto di risarcimento del danno fino all´ammontare di tutti i costi che si sono verificati a suo scapito in relazione alla
fornitura ed all´intermediazione relativa alla produzione di merci, ed inoltre tutti i rispettivi costi, nonché anche il mancato guadagno. Il venditore però, si impegna a fornire all´acquirente la merce per gli importi già pagati. Lo storno dell´ordine confermato da parte dell´acquirente autorizza il venditore a fatturare all´acquirente una penale del 15% del prezzo della merce, che si dovrà produrre, e del 30% del prezzo della merce già prodotta (anche semilavorata) riguardante il recesso del contratto.
B.7. Il termine di adempimento senza qualsiasi diritto da parte dell´acquirente, può essere adeguatamente prorogato dal venditore, qualora l´acquirente sia in mora nel pagamento rispetto alle fatture del fornitore ed alle proforma fatture emesse dal venditore, derivanti dai contratti di compravendita, nonostante il fatto, che la mora si verifica parzialmente o tali fatture non vengono pagate affatto.
B.8. Il pagamento anticipato da parte dell´acquirente può essere utilizzato dal venditore per il pagamento dei crediti alla scadenza vantati dello stesso verso l´acquirente.
B.9. Il giorno di pagamento effettuato si intende la data, in cui viene accreditato l´intero importo sul conto del venditore indicato nelle singole fatture, oppure lo stesso riceve l´intero ammontare degli importi dovuti in contanti.
B.10. Nel prezzo di acquisto convenuto non viene incluso l´imballo, imballo a rendere, sistemi di fissaggio della merce durante il trasporto, ed i costi relativi al trasporto, se non accordato diversamente.
B.11. Le spese bancarie relative al pagamento del prezzo di acquisto sono a carico dell´acquirente. I costi dei servizi bancari, compreso quelli internazionali, sono a carico di entrambe le parti contraenti, se non accordato per iscritto diversamente.
B.12. L´acquirente non è autorizzato ad effettuare le compensazioni senza il consenso scritto del venditore. Nel caso, che venga effettuata la compensazione senza il consenso del venditore, lo stesso ha diritto al pagamento della penale dall´ammontare pari a 250.000,- corone ceche. Con il pagamento della penale rimane valido il diritto del venditore al risarcimento del danno.
B.13. Nel caso di reclamo, non è autorizzato il blocco dei pagamenti o la riduzione del prezzo di acquisto da parte dell´acquirente.
B.14. Nel caso di ricezione del pagamento senza, che l´acquirente indicasse il simbolo variabile, il venditore decide sull´utilizzo di tale pagamento.
B.15. Per la liquidazione dei conti è obbligatoria la quantità, dimensione o peso indicato dal venditore.
B.16. Qualora l´acquirente sia in mora nel pagamento del prezzo di acquisto, il venditore è autorizzato a fatturare gli interessi di mora del 0,03% dell´importo dovuto per ogni giorno di ritardo successivo. Il venditore, in tal caso è autorizzato inoltre a fatturare all´acquirente il risarcimento del danno, a causa delle perdite di cambio subite.
B.17. A prescindere le date di scadenza convenute, tutte le fatture diventano immediatamente pagabili, qualora la fornitura precedente o una parte della fornitura relativa al contratto di compravendita singolo, oppure anche altri adempimenti da parte dell´acquirente nei confronti del venditore, non vengano pagati nei termini previsti, oppure il venditore venga a conoscenza delle circostanze, che riducono o possono ridurre la credibilità dell´acquirente. Il venditore, in tal caso è autorizzato a richiedere un pagamento anticipato rispetto alle forniture esistenti, ed anche rispetto a quelle nuove, oppure recedere dal contratto, con facoltà di richiedere un risarcimento del danno nei confronti dell´acquirente, a causa del presente contratto saltato. Il venditore è altresì autorizzato a vietare all´acquirente la disponibilità del materiale, a cui si applica il diritto di proprietà, e l´acquirente accettando tali Condizioni generali di commercio e di consegna, autorizza il venditore ad accedere ai propri locali al fine, di ritirare la merce. La merce viene ritirata a carico e rischio dell´acquirente, fermo restando, che il venditore è autorizzato a fatturare i relativi costi amministrativi all´acquirente tramite una somma forfettaria del 10% del valore della merce ritirata, in base alle fatture emesse dal venditore. Il diritto al risarcimento del danno non ne viene toccato.
B.18. Nel caso, che l´acquirente si impegni a provvedere con i propri mezzi per il trasporto della merce, deve eseguirlo entro 5 giorni dalla ricezione dell´avviso da parte del venditore. Nel caso, che l´acquirente non effettui la spedizione di merce entro 5 giorni, il venditore ha i seguenti diritti:
a) spedire la merce a carico e rischio dell´acquirente,
b) immagazzinare la merce a carico e rischio dell´ acquirente presso il suo magazzino o magazzino di qualsiasi altra persona. Nel caso, in cui venga immagazzinata la merce, il venditore è autorizzato a fatturare i costi di immagazzinamento all´acquirente dall´ammontare pari a 3,- corone ceche/m² al giorno del materiale immagazzinato.
B.19. Le eventuali ulteriori richieste da parte dell´acquirente rispetto alla modifica della merce accettata dal venditore fanno prorogare adeguatamente il temine di consegna convenuto. Il venditore ha diritto al rimborso dei costi relativi a tale modifica.
B.20. Il venditore in caso di fornitura ritardata, non risponde per danno, se il ritardo o mancata fornitura è dovuta alle circostanze escludenti la responsabilitá.
B.21. Il venditore, in nessun caso risponde per danno discutibile, quale per es. il mancato guadagno futuro, perdita di contratto, perdita di affare, perdita di affare futuro, perdita di
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collaborazione, perdita o danno alla reputazione, mancato guadagno, perdita di utili, costi del capitale, costi relativi all´interruzione della produzione o dell´esercizio, ovvero simili.
B.22. Il venditore non risponde per merce scelta dall´acquirente per il suo utilizzo finale. A tale proposito, il venditore non risponde all´acquirente per danno causato da utilizzo improprio della merce.
C. Consegna, passaggio e riserva del diritto di proprità, rischio di danno alla merce
C.1. La merce passa di proprietà dall´acquirente solo al momento di pagamento totale del prezzo di acquisto.
C.2. Nel caso di pagamento ritardato del prezzo di acquisto, il venditore è autorizzato a vietare immediatamente all´acquirente qualsiasi manipolazione con la merce non pagata o una parte della stessa, ed innanzitutto trattarla, alienarla, gravarla da diritti terzi fino al totale pagamento del prezzo di acquisto con interessi, più costi sostenuti rispetto al ritardato pagamento del prezzo di acquisto da parte dell´acquirente.
C.3. L´acquirente risponde al venditore per qualsiasi danno alla merce, di cui all´art. 2120 Codice civile.
C.4. Nel caso, che la merce non pagata venga venduta a terzi, l´acqiurente è obbligato a consegnare l´utile ricavato dalla vendita al venditore, fino all´ammontare del prezzo di acquisto non pagato con interessi, più i costi sostenuti rispetto al ritardato pagamento del prezzo di acquisto da parte dell´acquirente.
C.5. Nel caso, che la merce non pagata sia stata lavorata, però non sia stata venduta, l´acquirente con il consenso scritto da parte del venditore è autorizzato a rivendere tale merce lavorata, e consegnare l´utile ricavato dalla sua vendita al venditore, fino all´ammontare del prezzo di acquisto non pagato con interessi, più i costi sostenuti rispetto al ritardato pagamento del prezzo di acquisto da parte dell´acquirente.
C.6. L´acquirente, fino alla consegna dell´utile ricavato dalla vendita della merce non venduta, è obbligato a cedere al venditore il credito, o una parte di esso verso il proprio compratore, fino all´ammontare del prezzo di acquisto non pagato con interessi, più i costi sostenuti rispetto al ritardato pagamento del prezzo di acquisto da parte dell´acquirente, di cui all´art. 1879 Codice civile.
C.7. L´acquirente, su richiesta del venditore, è obbligato a rilasciare allo stesso in qualsiasi momento la merce non pagata.
C.8. Il rischio di danno alla merce passa all´acquirente, secondo le modalità di consegna convenute mediante il contratto di compravendita, ed in conformitá a INCOTERMS 2010.
C.9. La merce si intende consegnata mediante l´adempimento della condizione di consegna convenuta, in conformità a INCOTERMS 2010.
D.I. Difetti della merce e reclamo generalmente
D.I.1. Il venditore produce la merce secondo le condizioni tecniche internazionali, nazionali o altre convenute per le caratteristiche dimensionali, meccaniche, fisiche, superficiali o altre convenute. Tali condizioni tecniche, eventualmente, ulteriori richieste da parte dell´acquirente, devono essere chiaramente indicate nel contratto di compravendita.
D.I.2. L´acquirente è obbligato a controllare accuratamente la merce il più presto possibile dopo il passaggio del rischio di danno alla merce, al più tardi e non oltre la sua lavorazione meccanica, dimensionale e per quanto concerne la sua forma.
D.I.3. Il reclamo per difetti visibili (come per es. danneggiamento della banda o della pila, a causa della manipolazioni improprie, grinze, frastagliature, ondulazioni ottiche, righe, striscie, ammaccature, dimensioni fuori tolleranza, gocce fredde, impurità laminata, oppure per quanto concerne leghe da fusione o leghe – madre, per es. inclusioni, sedimenti, giunti freddi, corrosioni locali) e gocce fredde, impurità laminate ed altri difetti visibili ad occhio o rilevabili mediante un misuratore o pesa, non sarà accettato, qualora vengano reclamati dopo 30 giorni dalla consegna della merce al luogo di destinazione indicato nel contratto di compravendita. Il reclamo per altri difetti deve essere presentato al più tardi e non oltre 6 mesi dalla data di consegna della merce nel luogo di consegna indicato nel contratto di compravendita.
D.I.4. Il reclamo non si può presentare nel caso, in cui il difetto della merce non superi il 3% della quantità totale consegnata.
D.I.5. L´acquirente, accertando il difetto, è obbligato a notificare immediatamente il reclamo in forma scritta al venditore. Nel reclamo scritto si deve indicare quanto segue:
1. Sigla di identificazione del prodotto quanto segue:
nome prodotto
dimensioni
peso fornito
numero contratto di compravendita
numero e data di emissione della bolla di consegna, risp. fattura o copia della fattura
2. descrizione del difetto, compreso la fotodocumentazione
3. campione allegato con difetto reclamato, se possibile
4. proposta di soluzione del reclamo – stima dell´ammontare del danno
5. richiesta di adempimento sostitutivo
6. data, in cui sarebbe più opportuno visitare l´acquirente per effettuare l´ispezione prodotto reclamato
Qualora la merce fosse danneggiata durante il trasporto effettuato a carico del venditore, l´acquirente è obbligato a produrre seguenti documenti:
1. verbale di accertamento danni con stima preventiva del suo ammontare
2. verbale commerciale confermato dal vettore
3. lettera di vettura (CIM, CMR, B/L)
D.I.6. La merce reclamata deve essere immagazzinata nel suo stato orginale inalterato separatamente da altra merce e deve essere protetta dai rischi di deprezzamento. La merce fino all´evasione del reclamo da parte del venditore, non deve essere utilizzata, venduta, modificata o diversamente ritoccata. Qualora la merce reclamata o una parte di essa venga ceduta a terzi al momento della notifica al venditore del reclamo relativo ai difetti della merce, i diritti dell´acquirente derivanti dalla responsabilità per difetti vengono automaticamente estinti.
D.I.7. L´acquirente à obbligato a permettere al venditore di controllare la merce difettosa, al fine di evadere il reclamo.
D.I.8. Il reclamo non sarà accettato, qualora la merce difettosa non venga regolarmente immagazzinata, ed in seguito alla manipolazione dell´immagazzinaggio o alla manipolazione impropria venga danneggiata.
D.I.9. L´acquirente, in merito alla merce difettosa, è obbligato a prendere ogni provvedimento necessario per evitare o ridurre il danno.
D.I.10. Il venditore non risponde per difetti coperti da garanzia di qualità, qualora tali vizi siano stati causati da eventi esterni dopo il passaggio del rischio di danno alla merce, e non dallo stesso.
D.I.11. L´acquirente, nell´ambito del reclamo per difetti della merce, è autorizzato a quanto segue:
a) richiedere l´eliminazione dei difetti tramite consegna della merce sostitutiva al posto di quella difettosa, oppure tramite consegna della merce mancante, oppure
b) richiedere l´eliminazione dei difetti tramite riparazione della merce, se tali difetti sono riparabili, oppure
c) richedere un adeguato sconto sul prezzo di acquisto.
D.I.12. La scelta dei diritti indicati nella disposizione precedente spetta all´acquirente solo nel caso, in cui la comunichi al venditore tramite reclamo per difetti inoltrato in tempo. L´acquirente non può modificare il reclamo presentato senza il consenso del venditore. Qualora si verifichi, che il difetto della merce è irreparabile, oppure la rispettiva riparazione comporti costi inadeguati, l´acquirente può richiedere la fornitura della merce sostitutiva, se richiesta immediatamente al venditore, successivamente alla sua comunicazione di tale fatto. Qualora il venditore non elimini i difetti della merce nei termini ragionevoli supplementari, oppure comunichi, prima della loro scadenza, che non li elimina, l´acquirente può richiedere la sostituzione della merce difettosa al posto della merce perfetta, oppure richiedere uno sconto sul prezzo di acquisto. Il venditore è responsabile di un danno dimostrabile derivante dalla violazione dei propri obblighi, soltanto fino a un importo massimo pari a quello del costo di acquisto del materiale reclamato.
D.I.13. Nel caso, che il venditore fornisca all´ acquirente la merce diversa da quella di prima scelta, il reclamo per difetti non è ammissibile.
X.XX Difetti della merce e reclamo relativo ai nastri verniciati ed alle lamiere
D.II.1. Sulle superfici delle bande e delle lamiere si tollera la presenza di difetti derivanti dal materiale di base, come per es. piccole marcature, pieghe, pori, graffi, leggere cavità, ed altre imperfezioni della superficie, come vengono definiti per il materiale metallico di base tramite le rispettive norme.
D.II.2 Sulla superficie si tollera inoltre la presenza di tracce dei cilindri di rivestimento a forma di scanalature sottili nella direzione di applicazione. Tale tolleranza però, non può compromettere una perfetta copertura del rivestimento superiore. La traccia parallela breve non si può considerare un difetto di superficie sul bordo della banda mediante il misuratore di spessore Erichsen, che viene utilizzato per il controllo dello spessore del rivestimento umido della vernice.
D.II.3 Nelle bande e sui nastri inoltre, sono ammissibili singole interruzioni del rivestimento continuo dovuto alla rimozione del gruppo di rivestimento durante il controllo relativo alla misurazione della temperatura dei nastri, oppure alla presenza di punti danneggiati del materiale di base. La lunghezza totale del nastro con il rivestimento interrotto non deve superare 5 m del diametro della banda dal peso di 1.500 kg con materiale di alluminio, rispettivamente 3.000 kg con materiale ferroso.
D.II.4 Durante l´applicazione del rivestimento dei nastri non si può garantire la sua compatezza della superficie verniciata sul lato inferiore, se si tratta di verniciatura effettuata in una sola passata attraverso la linea di verniciatura, e della superficie nuovamente verniciata- riparata.
D.II.5. Non si accettano difetti della merce causati da immagazzinaggio improprio. Il venditore stabilisce le sottoindicate raccomandazioni riguardanti l´ immagazinaggio del materiale: Le bande messe sui pallets con asse orizzontale ed anche verticale non si possono stratificarsi una sopra l´altra. La merce deve essere immagazzinata nei locali coperti e
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ben ventilati a condizioni, che evitano la condensazione dei vapori acquei dovuti all´oscillazione della temperatura. Durante il magazzinaggio e trasporto è necessario rispettare il principio, che la temperatura dell´ambiente non superi 50°C. Le vernici sono termoplastiche e grazie alle temperature alte potrebbe verificarsi l´incollaggio delle singole lamiere della pila, rispetivamente delle singole spirali della banda. La mancata osservazione di tali raccomandazioni comporta il rischio per la qualitá del prodotto e vengono peggiorate le sue caratteristiche garantite precedentemente.
D.II.6. Le saldature su bande sono ammesse e non saranno reclamate come difetti da parte dell´acquirente, se non accordato diversamente da entrambi le parti contraenti.
D.II.7 La resistenza del rivestimento in pieagatura del materiale metallico di base con estensibilità A50 (A80) >4%=2T per PLASTISOL, PVDF e PUR PA, per altri materiali 3T. I valori sono validi per tutti e due i lati del materiale base dotati del rivestimento con materiale verniciante.
A50 per campione larghezza 12,5mm Al
A80 per campione larghezza 20mm Fe e FeZn
D.II.8 Si consiglia per l´utilizzo della banda verniciata di applicare solo un unico lotto di banda verniciata per tutta la superficie (parete, tetto, etcc) ed anche per le superfici connesse.
Soprattutto alle sfumature metalliche e perlacee di vernici si raccomanda vivamente di ordinare il valore ∆Eab dei singoli rotoli entranti nella produzione in ordine crescente o decrescente.
In relazione all'altra produzione e anzitutto all'assemblaggio dei singoli prodotti (pannelli, tegole, pareti, ecc.) è pure necessario seguire questa procedura, p. es. tramite il montaggio progressivo in funzione dell'ordine stabilito dalla precedente produzione.
La deviazione di sfumature di colore viene valutata secondo la norma ČSN EN 13523-3
– rilevamento con misuratore o secondo la norma ČSN EN 13523-22 – valutazione visuale. La deviazione di sfumature di colore relativa al rivestimento superiore, nell´ambito di un unico lotto, può essere ^Eab< 1 tra i lotti con lo stesso colore e sfumatura ^Eab< 2. La deviazione rispetto al materiale di riferimento ^Eab< 2.
D.II.9. La temperatura del materiale raccomandata durante la rimozione della pellicola protettiva: 10-30°C.
D.II.10 La brillantezza della superficie verniciata viene misurata secondo la norma ČSN EN 13523-2, su richiesta dell´acquirente. Se non accordato diversamente, oppure la brillantezza non è limitata dal tipo di vernice, sono seguenti i diversi gradi di brillantezza: (misurato - misuratore di brillantezza 60°)
Superfici opache 10-15 gradi di brillantezza Superfici semi opache23-40 gradi di brillantezza Superfici brillanti 70-85 gradi di brillantezza
D.II.11. La gamma di sfumature PES (poliesteri) e di altri basi (PUR, PVDF..), sono tratte dalla scala internazionale RAL, corretta in base all´assortimento del produttore, in versione brillante, semi opaca e opaca. Le altre sfumature secondo la orma NCS, RAL, Design, oppure rilevatore fornito, sono disponibili su richiesta.
D.II.12 L’acquirente accetta il rischio di presenza di cera sulla superficie del nastro metallico verniciato, questo difetto temporaneo non può essere oggetto di reclamo.
E. Forza maggiore
Qualora la fornitura di merce sia ritardata direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore, sulla quale il venditore non può influire, come per es. guerre, pericolo di guerre, insurrezioni, sabotaggi, incendi, tempeste, alluvioni, esplosioni, catastrofi naturali, decreti governativi o limitazioni da parte della Comunità europea, distruzione completa o parziale degli stabilimenti di produzione o delle linee di produzione del venditore, o quelle dei suoi fornitori, forniture da parte dei fornitori, modifiche delle prescrizioni doganali, modifiche delle quote di esportazione e di importazione, divieto di esportazione e di importazione, o qualsiasi altre cause, sulle quali il venditore non può influire, e che sono in grado di impedirgli l´adempimento in merito, il termine di consegna verrà adeguatamente prorogato. Qualora la consegna venga ritardata o non venga effettuta affatto, a causa di soprariportata forza maggiore, neanche una delle parti contraenti è obbligata a risarcire il danno avvenuto all´altra parte contraente compreso il mancato guadagno.
F. Recesso del contratto
F.1. Ogni parte contraente è autorizzata, in base alla comunicazione scritta, a recedere dal contratto in qualsiasi momento, nei seguenti casi:
a) altra parte contraente viola ripetutamente le disposizioni contrattuali, oppure,
b) altra parte contraente viola sostanzialmente il contratto,
La violazione sostanziale del contratto da parte del venditore si intende la violazione delle modalità di pagamento oltre 10 giorni civili.,
c) mancato ritiro della quantità di merce convenuta nei termini previsti, in tal caso, l´acquirente è obbligato a pagare al venditore tutti i costi sostenuti dallo stesso riguardanti la produzione di merce,
d) questo è indicato nel contratto di compravendita o nel contratto generico.
F.2. Il recesso del contratto è valido ed effettivo dalla data della sua notifica per iscritto all´altra parte contraente.
G. Disposizioni finali
G.1. Le forniture parziali sono ammesse. La tolleranza relativa alla quantità del materiale verniciato fornito rispetto alla quantità sotto le 10 t +/- 20%, e rispetto alla quantità oltre le 10 t +/- 10%. L´acquirente paga la quantità effettivamente fornita.
G.2. L´acquirente, su richiesta del venditore, è obbligato a concedere al venditore tutta la documentazione relativa alla fornitura di merce (per es. documento di trasporto contenente luogo di destinazione merce, con nome e firma del vettore, documento dell´acquirente comprovante il trasporto di merce nel luogo di destinazione da parte dello stesso), compreso il documento di ricezione della merce rilasciato da persona, che riceve la merce per conto dell´acquirente. Qualora l´acquirente violi tale obbligo, è obbligato a risarcire il venditore, a titolo di sanzioni richieste dalle agenzie delle entrate a carico del venditore, in seguito alla violazione degli obblighi da parte dell´acquirente, previsti nel presente articolo.
G.3. Qualora si verifichino gli eventi, che al momento della stipula non si possono prevedere, e che impediscono al venditore di adempire i propri obblighi contrattuali, lo stesso è autorizzato a prorogare il termine di adempimento per un periodo di tempo, durante il quale tale impedimento durava.
G.4. Il venditore, in tutte le circostanze escludenti la responsabilità, è autorizzato a recedere dal contratto, senza che l´acquirente abbia diritto al risarcimento del danno.
G.5. I pallets da rendere vengono ritirati dal venditore solo in stato integro. Per i pallets non integri, che non verranno ritirati, si applicherà l´art. 13 cap. 1 lettera b) legge n. 477/2001 Rac., sugli imballi. L´acquirente provvede allo smaltimento degli imballi, di cui alla legge num. 185/2001 Racc., sui rifiuti, ai sensi di ulteriori regolamenti.
G.6. Il venditore rilascia una nota di credito riguardo al numero di imballi integri resi.
G.7. Qualora una delle disposizioni di tali Condizioni generali di commercio e di consegna sia invalida o diventi invalida, rimangono valide tutte le altre disposizioni. Le parti contraenti si impegnao a sostituire la disposizione invalida con quella valida, che più possibilmente si avvicina alla finalità economica della disposizione invalida. Qualora le Condizioni generali di commercio e di consegna presentino lacune, che necessitano una modifica, le parti contraenti eliminano tali lacune mediante una disposizione integrativa, che si avvicina alla finalità economica del contratto.
G.8. I diritti ed obblighi dell´acquirente senza il consenso scritto del venditore non sono cedibili a terzi.
G.9. Il venditore ritiene confidenziali qualsiasi dati ed informazioni o documenti indicati nel contratto di compravendita che sono stati acquisiti in relazione al contratto di compravendita.
G.10. Il contratto, a cui si riferiscono tali Condizioni generali di commercio e di consegna, si attiene alla legge ceca, ed innanzitutto, alle disposizioni delle legge num. 89/2012 Racc., ai sensi di ulteriori regolamenti.
G.11. Le parti contraenti, per quanto concerne la modifica dei rapporti contrattuali o realizzazione degli adempimenti reciproci, devono fare in modo tale, da eliminare tutto ciò, che potrebbe causare controversie.
G.12. Ogni parte contraente comunica immediatamente per iscritto all´altra parte qualsiasi modifica relativa ai dati indicati nella licenza d´esercizio, registro delle ditte, o altra evidenza, oppure il fatto mediante quale si notifica l´avvenuta presentazione dell´istanza di fallimento o dichirazione di fallimento, respingimento della proposta per mancanza di beni, oppure proposta di accomodamento.
G.13. Le parti contraenti hanno deciso che eventuali divergenze tra le parti derivanti a o relative al presente accordo sono trattate secondo la scelta dell'accusatore o davanti al tribunale del convenuto o attraverso procedure arbitrali (alla Corte arbitrale presso la Camera di commercio della Repubblica Ceca e la Camera dell'agricoltura della Repubblica Ceca di Praga) ai sensi della legge n. 216/1994 Racc., sulle procedure arbitrali e sull'esecuzione dei lodi arbitrali, e successive modifiche.
G.14. Tali Condizioni generali di commercio e di consegna si applicano sempre, se non accordato diversamente da entrambe le parti contraenti. L'azienda METAL TRADE COMAX, a.s. è autorizzata, ai sensi della disposizione § 1752 della legge n° 89/2012 Sb., e successive modifiche, a modificare le presenti condizioni generali di fornitura in misura adeguata qualora ragionevolmente necessario.
La modifica deve venir comunicata all’altra parte contraente per iscritto almeno 14 giorni prima dell’entrata in vigore della modifica. L’altra parte contraente è autorizzata a rifiutare la modifica delle condizioni generali di fornitura entro 7 giorni, nel qual caso restano valide le condizioni generali di fornitura originarie.
G.15. Tutta la corrispondenza tra le parti contraenti sarà tenuta in ceco o in inglese.
G.16 Le copie fax confermate da parte del mittente sono conformi all´orginale. L´acquirente è obbligato a rispedire la copia fax confermata al numero fax del venditore indicato nel contratto di compravendita.
Iscrizione nel registro delle ditte presso il Tribunale comunale di Praga, parte B, scheda 11701