Recesso del contratto Clausole campione

Recesso del contratto. Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.
Recesso del contratto. Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Recesso del contratto. Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. medesimo, sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Recesso del contratto. Durante il periodo dell’affitto, la proprietà ha facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito nell’art. 2, in caso di esigenze di pubblica utilità qualora vi sia un giustificato motivo d’interesse generale. Il contratto viene inoltre sciolto di diritto e la proprietà, nella persona del rappresentante incaricato, può immettersi nel pieno possesso degli immobili, previo preavviso di dieci giorni notificato all’affittuario nelle forme di legge, nei seguenti casi: a) nel caso in cui l’affittuario incorra in una situazione di insolvenza, rilevabile dal bollettino ufficiale dei protesti, o da sentenza civile passata in giudicato; b) nel caso in cui l’affittuario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa o a spaccio di sostanze stupefacenti; c) qualora non venga rispettato il carico minimo stabilito nel capitolato d’affitto, salvo cause di forza maggiore comunicate con congruo anticipo alla proprietà; d) nel caso in cui l’affittuario venga colpito da provvedimenti dell’Autorità competente che comportino la chiusura dell’esercizio per un periodo superiore ad un mese. E' prevista la facoltà dell’affittuario di recedere anticipatamente dal contratto per: - gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari. All'uopo l’affittuario dovrà comunicare alla proprietà, tramite PEC, almeno tre mesi prima dell’inizio della stagione di monticazione, la propria intenzione, allegando ogni documento utile per comprovare il motivo di tale decisione. Nel caso di rescissione anticipata del contratto prevista da questo comma, l’affittuario, a prescindere dalla data di rescissione del contratto stesso, dovrà comunque pagare metà canone di locazione dell'anno in corso qualora non si riesca ad affittare la malga. - un qualsiasi motivo personale e/o societario, in tal caso, l’affittuario dovrà comunicare tale intenzione alla proprietà, tramite PEC, almeno tre mesi prima dell’inizio della stagione di monticazione. In questo caso, l’affittuario dovrà pagare l’intero canone di concessione dell’anno in corso a prescindere dalla data di rescissione del contratto stesso, oltre ad una penale pari al 20% del canone annuo. Per le ATI/ATS, in caso di recesso dell’azienda mandante, l’azienda capofila è tenuta a continuare l’esecuzione del contratto, da sola o previa sostituzione dell’impresa receduta con altro soggetto di gradimento della pr...
Recesso del contratto. Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
Recesso del contratto. Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. (clausola vessatoria) Nei casi di recesso, anche per cause diverse da quelle sopra indicate e richiamate negli atti di gara, si provvederà all’incameramento della cauzione definitiva.
Recesso del contratto. La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità ed i termini di cui agli artt. 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016 .
Recesso del contratto. 1. Il recesso da parte dell’Ente è disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. 2. L’Ente si riserva inoltre la facoltà, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, in tutto o in parte, con preavviso di almeno 30 giorni solari, inviato a mezzo PEC. 3. Per giusta causa si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il verificarsi di uno dei sottoindicati eventi: a) qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato coni creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale rientri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesoriere; b) qualora il Tesoriere perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento del servizio e comunque quelli previsti dagli atti di gara; c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato del Tesoriere siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia; d) qualora nel corso della convenzione venga a cessare per l’Ente l’obbligo giuridico di provvedere al servizio di tesoreria; in tale caso, al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio; e) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Ente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della presente convenzione; in tale caso, il Tesoriere ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.; f) per motivi diversi da quelli sopra elencati, purché tenga indenne il Tesoriere delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 4. Il Tesoriere dovrà comunque garantire un’attiva collaborazione in funzione della fase di transizione del servizio di tesoreria ad altro sogg...
Recesso del contratto. 1. Il Committente può recedere dal presente contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. 2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Affidatario da parte del Committente da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi già eseguiti.
Recesso del contratto. La Committente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di Servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell’importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali. Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse. Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dall’art. 26 del presente Capitolato.