Contratto quadro
Contratto quadro
(approvato il 21.12.2011 dalla SECO e 04.11.2013)
tra la: Esempio SA (nome, indirizzo)
e: Xxxxxx Xxxxxxxxxx (nome, indirizzo)
1. Campo d’applicazione
Il presente è un contratto quadro volto a regolare un numero indeterminato di missioni temporanee del lavoratore in ditte terze (ditta acquisitrice) durante un determinato periodo. Esso non costituisce né un obbligo per il datore di lavoro di offrire una missione, né un obbligo per il lavoratore di accettare una missione offerta.
Il contratto quadro entra in vigore al momento dell’assunzione di una missione con la stipulazione di un contratto di missione scritto, da redigere per ogni missione. Essa deve regolare almeno i punti seguenti:
■ tipo di lavoro da svolgere;
■ luogo di lavoro;
■ inizio della missione;
■ durata di una missione a tempo determinato e/o termine di disdetta;
■ orari di lavoro effettivi;
■ determinazione del salario effettivo;
■ determinazione di una tredicesima mensilità pro rata temporis, indennità, spese;
■ deduzioni percentuali, segnatamente:
■ AVS/AI/IPG1
■ assicurazione disoccupazione
■ previdenza professionale2
■ contributo all’esecuzione del contratto collettivo di lavoro
■ assicurazione contro gli infortuni professionali3
■ assicurazione contro gli infortuni non professionali
■ assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia4
■ assicurazione maternità Ginevra (se obbligatoria)
■ assegni familiari Vallese e Vaud (se obbligatori)
■ contributi a soluzioni di pensionamento flessibili dichiarate di obbligatorietà generale
■ imposte alla fonte
■ pignoramento del salario.
1 Stesse quote datore di lavoro/lavoratore
2 Stesse quote datore di lavoro/lavoratore
3 Nessuna partecipazione del lavoratore
4 Stesse quote datore di lavoro/lavoratore
Un contratto collettivo di lavoro valido e dichiarato di obbligatorietà generale è parte integrante del presente contratto quadro.
La panoramica seguente presenta le disposizioni del contratto collettivo di lavoro da applicare al rapporto di lavoro.
Ditta acquisitrice con CCL dichiarato d’obbligatorietà generale | Xxxxx acquisitrice con CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale secondo l’appendice 1 | Ditta acquisitrice dei settori: industria chimico- farmaceutica, industria meccanica, industria grafica, industria orologiera, industria alimentare e dei generi voluttuari, trasporti pubblici | Ditta acquisitrice senza CCL (risp. con CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, ma non riportato nell’appendice 1) | ||
Salario minimo | Secondo CCL dichiarato di OG | Secondo CCL non dichiarato di OG nell’appendice 1 | Nessuna disposizione sul salario minimo | Salario minimo secondo CCL Personale a prestito | |
Raccomandazione: | |||||
rispetto dei salari consueti per il luogo e il settore | |||||
Orario di lavoro | Orario di lavoro secondo CCL Personale a prestito | ||||
Vacanze | 10,6% (25 giorni di lavoro) | Il collaboratore temp. ha meno di 20 anni o più di 50 | |||
8,33% (20 giorni di lavoro) | Tutti gli altri collaboratori temporanei | ||||
Giorni festivi | Nessun indennizzo | Nelle prime 13 settimane di una missione | |||
3,2% | In seguito | ||||
Contributo formazione continua ed esecuzione | 1%, di cui 0,3% contributo del datore di lavoro e 0,7% contributo del dipendente | ||||
Previdenza professionale (LPP) | Nessun obbligo LPP | Missione a a tempo determinato di al massimo 13 settimane | |||
Ripartizione premi: 50% datore di lavoro 50% dipendente | Il collaboratore temporaneo ha diritto alla previdenza professionale | - Missione a tempo indeterminato o - Missione a tempo determinato superiore alle 13 settimane o - Collaboratore temporaneo con figli | |||
Indennità giornaliera di malattia | 720 giorni | 60 giorni | Missione a tempo determinato di al massimo 13 settimane | ||
Ripartizione premi: | 720 giorni | - Missione a tempo indeterminato o - Missione a tempo determinato superiore alle 13 settimane o - Collaboratore temporaneo con figli | |||
50% datore di lavoro | |||||
50% dipendente |
2. Durata dell’impiego
Per tutte le prestazioni definite dalla durata dell’impiego del collaboratore temporaneo presso la Esempio SA, le missioni compiute nell’arco di dodici mesi vengono conteggiate insieme. Questa somma delle missioni non vale in riferimento al periodo di prova e alla durata dei termini di disdetta, dato che il periodo di prova e la durata dell’impiego determinante per la definizione dei termini di disdetta ricominciano con ogni nuova missione (la prassi giudiziaria in merito ai contratti di lavoro a catena è da tenere in conto).
3. Periodo di prova
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la cui assunzione determina l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro, i primi tre mesi d’impiego sono considerati periodo di prova.
Il tempo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, sono considerati periodo di prova i primi due terzi di tale durata, al massimo comunque tre mesi.
Durante il periodo di prova il contratto può essere disdetto in ogni momento, rispettando un termine di preavviso di due giorni lavorativi.
4. Disdetta del rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si conclude fondamentalmente alla fine della durata convenuta, ma può essere disdetto rispettando gli stessi termini del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La disdetta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato deve avvenire con un preavviso di:
■ due giorni lavorativi, durante i primi tre mesi
■ sette giorni, dal quarto al sesto mese di lavoro (compreso)
■ un mese, ovvero per lo stesso giorno del mese successivo, a partire dal settimo mese di lavoro.
Per i collaboratori temporanei con un rapporto di lavoro fisso con salario mensile (lavoro a prestito), il termine di disdetta è di un mese per lo stesso giorno del mese successivo.
Resta riservata la disdetta immediata per cause gravi (art. 337 CO).
5. Orario di lavoro, ore supplementari, lavoro straordinario
L’orario di lavoro fa riferimento all’art. 12 del CCL Personale a prestito. Sono fatte salve le regolamentazioni legali, del CCL e aziendali nelle ditte con lavoro a turni e lavoro domenicale istituzionalizzato. Queste disposizioni vanno applicate anche per il personale preso a prestito.
6. Vacanze
Fino al compimento del 20° anno di età e a partire dal 50° anno di età il lavoratore ha diritto a 25 giorni lavorativi di vacanza (10,6%). Tutti gli altri lavoratori hanno diritto a 20 giorni lavorativi (8,33%) di vacanza.
Per rapporti di lavoro di durata massima di 3 mesi, il salario per le vacanze può essere versato direttamente con il salario, ma deve essere indicato separatamente nel conteggio salariale. Per tutti gli altri rapporti di lavoro, il salario per le vacanze può essere versato soltanto al momento delle vacanze o in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, ammesso che fruire delle vacanze durante il periodo di disdetta non sia possibile o sia
vietato dalla legge. I conteggi salariali devono regolarmente riportare il saldo aggiornato dei giorni di vacanza.
7. Giorni festivi
Trascorse 13 settimane, il lavoratore ha diritto all’indennità per la perdita di guadagno per tutti i giorni festivi ufficiali equiparabili alla domenica che cadono su un giorno lavorativo. Il datore di lavoro è libero di indennizzare il giorno festivo con un supplemento forfettario pari al 3,2% del salario soggetto all’AVS. Il lavoratore ha diritto sin dal primo giorno di lavoro all’indennità per la perdita di guadagno il 1° agosto, ammesso che esso cada su un giorno lavorativo.
Le missioni di lavoro compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate. Quale base di calcolo viene considerato l’orario di lavoro normale stipulato per contratto.
8. Assenze di breve durata
Dopo il periodo di prova i lavoratori hanno diritto a un’indennità per la perdita di guadagno dovuta alle loro assenze inevitabili nei casi seguenti.
■ Matrimonio del lavoratore, decesso di un membro del nucleo familiare o del partner convivente 3 giorni
■ Decesso di fratelli/sorelle, genitori, nonni e suoceri 1 giorno
■ Nascita o matrimonio di un/a figlio/a 1 giorno
■ Proprio trasloco 1 giorno
■ Ispezione militare ½ giornata
■ Cura dei figli malati: per ogni caso di malattia fino a 3 giorni
■ Adempimento di obblighi legali le ore necessarie
L’indennità è calcolata in base all’orario di lavoro normale stabilito dal contratto.
9. Servizi obbligatori
Dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o di oltre tre mesi, i lavoratori hanno diritto a percepire un’indennità per la perdita di guadagno durante il servizio militare o civile obbligatorio prestato in Svizzera:
■ l’80% del salario per una durata di quattro settimane l’anno al massimo e
■ dopo due anni di impiego senza interruzione l’80% del salario secondo la scala bernese.
L’indennità è calcolata in base all’orario di lavoro normale stabilito dal contratto.
Se le prestazioni dell’indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
Se, per ragioni d’ordine amministrativo, vengono trattenuti dalle prestazioni dell’IPG (indennità di perdita di guadagno) contributi alla Suva, al fondo di applicazione e formazione, tali contributi non vengono rimborsati ai lavoratori. L’indennità per perdita di guadagno secondo l’articolo 16 cpv. 1 del CCL Personale a prestito, in tal caso, viene considerata ridotta dell’importo di tali deduzioni.
Le prestazioni summenzionate sono considerate una prosecuzione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro ai sensi degli articoli 324a e324b CO.
10. Maternità
Secondo gli articoli 16b segg. della Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità se durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), se durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi e se al momento del parto è ancora salariata.
Il diritto all’indennità inizia il giorno del parto. Durante il congedo maternità di al massimo 14 settimane (a Ginevra 16 settimane), la donna riceve l’80% del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità.
L’indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera, max. 98 indennità giornaliere (a Ginevra max. 112 indennità giornaliere). Il diritto si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa.
L’assicurazione per perdita di guadagno non versa indennità in caso di assenze dovute alla gravidanza.
Le indennità per perdita di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del CCL Personale a prestito.
11. Salario
Il collaboratore temporaneo ha diritto al salario convenuto nel contratto di missione ai sensi dell’accordo sull’orario di lavoro. Il collaboratore deve redigere un rapporto delle ore settimanali firmato dalla ditta acquisitrice e inoltrarlo immediatamente alla Esempio SA. Se il numero di ore effettive diverge dalle ore lavorative convenute, viene rimunerato solo l’orario di lavoro comprovato, a meno che il lavoratore non sia in grado di dimostrare che la sua prestazione lavorativa sia stata rifiutata dalla ditta acquisitrice. Questi casi vanno comunicati senza indugio alla Esempio SA.
Sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d’impiego.
Il collaboratore temporaneo riceve dalla Esempio SA un conteggio salariale dettagliato con le deduzioni legali, del CCL e/o contrattuali ai sensi del contratto di missione.
Il conteggio salariale riporta il saldo vacanze pro rata temporis e l’importo della tredicesima mensilità. Il versamento della tredicesima mensilità avviene di solito con il salario di novembre, il salario delle vacanze in caso di vacanze. Alla fine di una missione, entrambi gli importi vengono corrisposti pro rata temporis.
12. Supplementi salariali
I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale sono corrisposti secondo gli artt. 24 e 25 del CCL Personale a prestito. Sono fatte salve le regolamentazioni legali, dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato. Questi supplementi sono applicabili anche per il personale preso a prestito.
13. Assegni familiari e per i figli
Gli assegni familiari e per i figli sono concessi secondo le regolamentazioni cantonali del luogo della missione e ai sensi della Legge federale sugli assegni familiari. Per lo stesso figlio viene versato un solo assegno.
La comprova giuridica (libretto di famiglia/formulario E411) per il diritto agli assegni familiari e per i figli va presentata all’inizio del rapporto di lavoro.
14. Spese
Il rimborso di eventuali spese va convenuto prima di ogni missione e definito nel contratto di missione.
15. Malattia
Il collaboratore temporaneo è assicurato ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCL Personale a prestito. Per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione, occorre presentare un certificato medico entro tre giorni. Le condizioni generali di assicurazione dell’assicuratore dell’indennità giornaliera di malattia sono parte integrante del contratto di lavoro e sono allegate al presente.
16. Infortunio
Durante la missione in una ditta acquisitrice, il collaboratore è assicurato alla Suva contro gli infortuni professionali e, se lavora almeno otto ore la settimana, anche contro quelli non professionali. Le prestazioni della Suva sostituiscono gli obblighi di pagamento del salario secondo gli artt. 324a e 324b CO. A partire dal momento del riconoscimento dell’infortunio da parte
della Suva, la Esempio SA paga il salario del collaboratore durante il periodo di attesa.
17. Previdenza professionale
Ai sensi dell’art. 31 del CCL Personale a prestito. La nota informativa “Previdenza professionale Esempio SA” deve essere allegata al presente contratto quadro.
18. Imposte alla fonte
Se il collaboratore sottostà alle imposte alla fonte e non è d’accordo con la deduzione, entro la fine di marzo dell’anno successivo alla scadenza della prestazione può chiedere all’autorità di tassazione una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento. Se la Esempio SA non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione la obbliga a versare l’imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso della Esempio SA nei confronti del collaboratore.
19. Obblighi del collaboratore temporaneo
Adempimento dei doveri Il collaboratore temporaneo si impegna a svolgere ogni missione con la massima efficienza e coscienziosità professionale, e a effettuare il lavoro secondo la conduzione e le direttive della ditta acquisitrice.
Obbligo di diligenza Il collaboratore temporaneo tratta con estrema cura il materiale, i dispositivi, le macchine e gli attrezzi che gli vengono messi a disposizione per lo svolgimento delle sue mansioni.
Sicurezza sul lavoro Il collaboratore temporaneo osserva tutte le misure di sicurezza e di prevenzione previste nel suo settore di attività. Egli fa un uso scrupoloso dei mezzi messigli a disposizione, tutela la salute e la vita del personale della ditta acquisitrice e rispetta le direttive definite a tale scopo.
Responsabilità Il collaboratore temporaneo è responsabile personalmente nei limiti dell’art. 321e, cpv. 2 CO nei confronti della Esempio SA e della ditta acquisitrice/il cliente per tutti i danni cagionati intenzionalmente o per grave negligenza. Lo stesso vale per le conseguenze della mancata osservanza del contratto di missione, del contratto quadro e/o del CCL Personale a prestito.
Segreto professionale Il collaboratore temporaneo si impegna a mantenere il segreto professionale sugli affari della Esempio SA nei confronti delle ditte acquisitrici e di terze persone. Viceversa, si impegna a mantenere il segreto professionale sugli affari delle ditte acquisitrici/dei clienti nei confronti della Esempio SA e di terze persone. Tale obbligo sussiste anche dopo la conclusione della missione, nella misura in cui la tutela degli interessi del datore di lavoro lo esiga (art. 321a, cpv. 4 CO).
Obbligo di notifica Il collaboratore temporaneo che deve interrompere o che non può svolgere la missione è tenuto a comunicarlo immediatamente per telefono o posta elettronica alla Esempio SA e alla ditta acquisitrice. Per qualsiasi modifica della durata, dell'orario, del luogo o del tipo di lavoro oppure dell'indirizzo di domicilio, occorre redigere un’appendice al contratto di missione, che la Esempio SA e il collaboratore temporaneo dovranno firmare. Il collaboratore temporaneo informa la Esempio SA su ogni fine di missione.
Violazione dell’obbligo di lavoro Se il lavoratore senza una causa grave non inizia o abbandona senza preavviso l’impiego, il datore di lavoro ha diritto a un’indennità corrispondente a un quarto del salario mensile, egli ha inoltre diritto al risarcimento el danno suppletivo (art. 337d CO). Tale indennità può essere dedotta dal salario del collaboratore temporaneo.
Regola di passaggio Alla conclusione del contratto di lavoro, il collaboratore temporaneo può passare alla ditta acquisitrice. Un’eventuale indennità è dovuta dalla ditta acquisitrice. L’indennità non può essere addebitata al collaboratore temporaneo.
20. Formazione continua
Se nell’arco di un anno il collaboratore ha prestato almeno 22 giorni di lavoro per uno o più prestatori di personale (certificato di salario), durante i dodici mesi successivi all'ultima missione ha il diritto di seguire un corso di formazione continua.
La nota informativa “Formazione continua nel settore del personale a prestito" deve essere allegata al presente contratto quadro.
21. Protezione dei dati
Il collaboratore temporaneo autorizza la Esempio SA a conservare la sua candidatura e a elaborare i suoi dati nei dispositivi informatici della Esempio SA. La autorizza inoltre a chiedere informazioni sulla sua persona presso i datori di lavoro precedenti. L’autorizzazione può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.
22. Riserva legale
Per tutti i punti non regolati nel presente contratto quadro, fanno stato le disposizioni della Legge sul collocamento (LC), della Legge sul lavoro con le rispettive ordinanze (LL), del diritto del contratto di lavoro (art. 319 segg. CO) e del contratto collettivo di lavoro Personale a prestito valido e dichiarato di obbligatorietà generale.
23. Foro
Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro (art. 34, cpv. 1 CPC). Per i lavoratori prestati è
competente anche il giudice del luogo del domicilio d’affari del prestatore con cui è stato concluso il contratto (art. 34, cpv. 2 CPC). Il lavoratore non può rinunciare a priori a questi fori (art. 35, cpv. 1, lett. d CPC).
Firmando il presente contratto quadro, il lavoratore temporaneo conferma di aver ricevuto una copia del contratto collettivo di lavoro Personale a prestito dichiarato di obbligatorietà generale.
Il contratto collettivo di lavoro può essere letto in ogni momento sul sito internet della Esempio SA all’indirizzo …………………………..……...
Il presente contratto quadro è redatto in duplice esemplare. Il collaboratore temporaneo conferma di averlo letto attentamente e di averlo capito. Egli conferma inoltre di aver ricevuto un esemplare firmato del presente contratto e delle note informative summenzionate.
Luogo, data:
Esempio SA Firma lavoratore