SCHEMA DI CONTRATTO DI MUTUO TRA
SCHEMA DI CONTRATTO DI MUTUO TRA
La Regione Molise, con sede legale in Campobasso, xxx Xxxxxx x. 00(X.X. 0016944078), rappresentata da
(di seguito l’ “Ente”) E
, con sede legale in , rappresentato da
(di seguito l’“Aggiudicatario”)
PREMESSO CHE
(a) con legge regionale 1 febbraio 2011, n. 3 pubblicata nel B.U. della Regione (n.3 allegato al B.U.R.M. – E.S. del 3 febbraio 2011, n. 3) è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno in corso;
(b) con la citata legge regionale, all’art. 15, è stato autorizzato il ricorso all’indebitamento pari a € 27.000.000,00 (euro ventisette millioni/00) con oneri a carico del Bilancio regionale, per far fronte alle spese di investimento di cui alla tabella n. 6 dell’articolo 6 comma 1 al netto di quelle finanziate con entrate a destinazione vincolata, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 36 della legge regionale n. 4/2002 (complessivamente di seguito definiti l’“Investimento”), in forza della quale l’Ente iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, Piano che si allega al presente Contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, le somme occorrenti per il pagamento dell’importo delle rate, di cui è debitore per il rimborso del Prestito;
(c) l’Ente dichiara che l’Investimento rientra nella tipologia di investimenti finanziabili ai sensi dell’articolo 3, commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 bis, 21 ter della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Articolo 1 Premesse e definizioni
1. Nel presente Contratto, qualsiasi riferimento ad un "Articolo", una "Premessa" e un "Allegato" si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del presente Contratto.
2. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. Nel presente Contratto i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:
"Contratto" indica il presente Contratto di Prestito;
"Data di Inizio Ammortamento" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 4;
"Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla Prima Data di Pagamento;
"Data di Stipula" indica la data di sottoscrizione del presente Contratto; "Data di Scadenza" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 3;
"Debito Residuo" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Prestata e la somma delle Quote Capitale già rimborsate;
"Erogazione" ha il significato specificato all'Articolo 3, comma 1;
"Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans- European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System);
"Interessi di Mora" ha il significato specificato all'Articolo 6, comma 1; "Investimento" ha il significato attribuito nella Premessa (b);
"Periodo di Interessi" indica con riferimento al calcolo degli interessi un periodo di sei mesi coincidente con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
"Prestito" indica l’operazione di prestito oggetto del Contratto;
"Prima Data di Pagamento" ha il significato specificato all'Articolo 5, comma 1; "Quota Capitale" ha il significato specificato all'Articolo 5, comma 3;
"Quota Interessi" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 3;
"Somma Prestata" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 1; "Spread" indica la maggiorazione indicata all'Articolo 4, comma 1; "Tasso di Interesse" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 1;
"Tasso Finanziariamente Equivalente" o "TFE" indica il tasso di mercato calcolato descritto nel disciplinare di gara relativo ad un’operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del Prestito in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi;
"Tesoriere" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76, specificato in epigrafe al presente Contratto.
4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.
Articolo 2 Oggetto, scopo e durata
1. L’Aggiudicatario……… concede all’Ente, che accetta, il Prestito per l’importo di € 27.000.000,00 (euro ventisette milioni /00) (la "Somma Prestata").
2. L’Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione dell’Investimento.
3. Il Prestito ha durata fino al 31/12/2036 (la "Data di Scadenza").
4. La decorrenza dell’ammortamento è fissata alla data di erogazione del prestito:
/ / ("Data di Inizio Ammortamento").
Articolo 3
Erogazioni e condizioni sospensive
1. La Somma Prestata sarà erogata in un’unica soluzione con valuta alla Data di Inizio Ammortamento ( l'"Erogazione"). L'Erogazione ha luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato all’Aggiudicatario.
2. L' obbligo delle Parti di effettuare le prestazioni previste dal presente contratto è sospensivamente condizionato alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 10 o comunque
l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalle parti ai sensi del Contratto;
Articolo 4 Interessi
1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sul Debito Residuo maturano interessi in misura del % nominale annuo (TFE), maggiorato dello Spread pari a
punti percentuali annui (il "Tasso di Interesse").
2. Il Tasso di Interesse sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni 30/360 e gli interessi saranno corrisposti dall’Ente a ciascuna Data di Pagamento secondo quanto previsto dall'Articolo 5.
3. L'importo da corrispondere a ciascuna Data di Pagamento a titolo di interessi sul Prestito (la "Quota Interessi") verrà determinato sulla base degli interessi maturati al Tasso di Interesse nel relativo Periodo di Interessi sul Debito Residuo, arrotondato al centesimo di Euro.
4. L'importo da corrispondere a titolo di interessi in occasione della Prima Data di Pagamento sarà calcolato con riferimento al numero di giorni, calcolati sulla base del criterio di cui al precedente comma 2, compresi tra la Data di Inizio Ammortamento (esclusa) e la Prima Data di Pagamento (inclusa).
5. Qualora il Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
Articolo 5
Rimborso del Prestito e pagamento degli interessi
1. Il rimborso alla della Somma Prestata avverrà mediante la corresponsione a ciascuna Data di Pagamento successiva alla Data di Inizio Ammortamento fino alla Data di Scadenza di 50 rate di importo arrotondato al centesimo di euro, comprensive di Quota Capitale (come di seguito definita) e Quota Interessi. La prima Data di Pagamento cadrà il 30/06/2012, (la "Prima Data di Pagamento").
2. La Quota Interessi relativa a ciascuna rata sarà determinata ai sensi dell'Articolo 4, comma 3 (fatta eccezione per la Quota Interessi relativa alla prima rata del Prestito, che verrà determinata ai sensi dell'Articolo 4, comma 4).
3. La quota in linea capitale relativa a ciascuna rata (la "Quota Capitale") è costante per tutto il periodo di ammortamento, fermo restando che la Quota Capitale relativa all'ultima rata del Prestito sarà in ogni caso pari all'importo risultante dalla differenza tra la Somma Prestata e tutte le Quote Capitale rimborsate alle precedenti Date di Pagamento.
4. L’Aggiudicatario, per ogni Data di Pagamento, e previa comunicazione da inviarsi almeno trenta giorni prima, comunica l'esatto importo della somma da pagare. Qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento, non esime l‘Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal presente Contratto.
Articolo 6 Interessi di mora
1. Nel caso di ritardo da parte dell’Ente nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli “Interessi di Mora”).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto per inadempimento dell‘Ente, come previsto dall'Articolo 11, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
4. Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
Articolo 7
Rimborso anticipato volontario del Prestito
1. E’ fatta salva la facoltà dell‘Ente di effettuare il rimborso totale della Somma Prestata in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda, previa comunicazione scritta da inviarsi, via fax, all’Aggiudicatario, almeno trenta giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso ai sensi dell'Articolo 12. Qualora il pagamento dell‘Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento). Non è invece possibile per l‘Ente effettuare il rimborso parziale della Somma Prestata.
2. In caso di rimborso anticipato l‘Ente dovrà corrispondere all’Aggiudicatario l’intera rata (comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e il Debito Residuo, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo, l‘Ente dovrà inoltre corrispondere all’Aggiudicatario un indennizzo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e il Debito Residuo dopo il pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue dopo il pagamento della rata in scadenza saranno calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito da rimborsare, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.
Articolo 8 Adempimenti in materia di rimborso
1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, l’Ente:
a) iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento dell’importo delle rate, di cui è debitore;
b) si impegna a conferire al Tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723, secondo comma cod. civ., affinché il lo stesso: corrisponda all’Aggiudicatario per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito un importo non inferiore, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, all'importo della relativa rata semestrale comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi risultante dal Piano di Ammortamento essendo, a tal fine, autorizzato dall’Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie riscosse dall'Ente, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. L’aggiudicatario, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l’esatto importo della rata. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento, non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal presente Contratto di Prestito.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare all’Aggiudicatario ai sensi dell'Articolo 14, senza indugio, l’identità del nuovo Tesoriere. L’Ente si obbliga altresì ad inserire nei contratti di Tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo.
Articolo 9 Pagamenti
1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso ai sensi del Contratto, dovranno essere effettuati in euro mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato all’Aggiudicatario. L’Ente si impegna a comunicare per iscritto all’Aggiudicatario, senza indugio, e comunque almeno venti giorni prima della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
A tal fine l’Ente impartisce al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente sopra indicato di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Aggiudicatario al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate dell’Aggiudicatario.
L’Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
(i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso del Prestito e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale;
(ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto dell’Aggiudicatario.
2. Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 10, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per l’Aggiudicatario di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall’Ente ai sensi del Contratto nei modi che riterrà più opportuni.
Articolo 10 Risoluzione
1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
(i) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
(ii) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della spesa per la realizzazione dell’Investimento;
(iii) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall‘Ente ai sensi del presente Contratto (incluse le dichiarazioni riportate nelle Premesse);
(iv) inadempimento da parte dell’Ente o del Tesoriere, ciascuno per quanto di propria competenza, di una delle obbligazioni di cui all’Articolo 8;
(v) inadempimento dell’obbligazione di cui all’Articolo 9, comma 1.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui L’Aggiudicatario comunicherà all‘Ente mediante lettera raccomandata a/r l’intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo, l‘Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta, rimborsare il Debito Residuo, gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori e il risarcimento del maggior danno
derivante dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all’Articolo 7, comma 3.
La Regione Molise potrà procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi imputabili all’aggiudicatario:
a) Grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali o normativi;
b) Cessazione dell’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
c) Intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in virtù di norme sopravvenute, per l’esecuzione dell’appalto;
d) Cessione del contratto senza la previa espressa autorizzazione dell’Ente e subappalto del servizio a terzi ;
e) Negli altri casi previsti dalla legge.
Nel caso di cui al precedente punto a), dopo la diffida formulata con apposita nota, qualora l’Aggiudicatario non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax, a sanare le irregolarità, l’Ente provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del codice civile.
Nel Caso di cui al precedente punto d) il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
Nel caso di raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Nei predetti casi l’Aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l’Ente di affidare a terzi il servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente, addebitando a quest’ultimo le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Articolo 11
Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti
1. Ciascuna parte, previo consenso scritto dell’altra, ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi ai sensi del Contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto.
Articolo 12 Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione tra le parti relativa al Contratto dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all’indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all’altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:
Aggiudicatario: |
Ente: |
2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio delle parti in relazione al Contratto.
Articolo 13
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”).
2. L’aggiudicatario deve comunicare all’Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove perone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L’Ente non esegue alcun pagamento all’Aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
4. L’Ente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
5. L’Aggiudicatario deve trasmettere all’Ente, entro quindici gioeni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare all’Ente i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti
Articolo 14 Oneri e spese
1. Ai sensi della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.2276 del 24 maggio 2010, l’Aggiudicatario si impegna a comunicare, al massimo entro dieci giorni dalla data odierna, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT ed alla banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento della presente operazione finanziaria, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla citata Circolare n.2276/2010, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata.
2. Le spese relative all’istruttoria e qualunque altra spesa inerente la gestione del contratto ivi comprese le spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell’operazione, sono a completo carico dell’Aggiudicatario.
3. Le spese di stipula del presente contratto, nonché quelle inerenti e conseguenti, comprese quelle delle copie conformi in forma esecutiva da consegnarsi all’Aggiudicatario nonché di altre copie autentiche, sono a carico di quest’ultimo, fermo restando la possibilità di avvalersi delle agevolazioni per il settore creditizio previste
dall’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, così come modificato dal comma 32
dell’art. 1, L.24 dicembre 2007, n. 24.
4. Il presente contratto, soggetto al regime fiscale stabilito dal d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601 e s.m.i., è redatto in carta libera e va registrato gratuitamente senza alcuna esazione di imposta o tassa; sempre gratuitamente va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente.
Articolo 15 Foro competente
1. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Campobasso.
Articolo 16 Rinvio
1. Per quanto non contemplato nel presente contratto, nel bando e nel disciplinare di gara e dalle disposizioni in tali atti richiamate, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
[FIRMA E TIMBRO ENTE]
[FIRMA Aggiudicatario] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[L’UFFICIALE ROGANTE]
PER ACCETTAZIONE
L’Aggiudicatario dichiara di approvare espressamente ex art. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole.
Art. 7 (Rimborso anticipato volontario del Prestito) Art.10 (Risoluzione)
Art. 13 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) Art. 14 (Oneri e spese)
Art. 15 (Foro competente)