Contract
Neafidi - Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi - Sede legale: Vicenza, Piazza del Castello, 30 - Tel 00000 0000000 xxxx@xxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxx.xx Codice Fiscale 80003250240 P.IVA 00770610244 Capitale Sociale al 31/12/2015 euro 19.164.300 i.v. Codice ABI n. 19537.0 Albo ex art. 106 T.U.B. n. 118 Albo Cooperative a mutualità prevalente n° A120798 -
CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI GARANZIA
Tra NEAFIDI S.C.P.A.
e
[ _AZIENDA ]
1. OGGETTO
Neafidi S.c.p.A. (di seguito “Neafidi”), una volta che la presente proposta sarà stata debitamente accettata, rilascerà a beneficio della banca/intermediario finanziario una garanzia, accessoria al finanziamento che l’impresa socia ha richiesto ed eventualmente otterrà dalla banca/intermediario finanziario.
La garanzia prestata da Neafidi a favore della banca/intermediario finanziario riveste le caratteristiche riepilogate nel sopra esteso documento di sintesi nel quale è indicato se la garanzia che verrà rilasciata, sulla base degli accordi convenzionali intervenuti con la banca/intermediario finanziario, sia “a prima richiesta” o “sussidiaria”, a Breve Termine (per tale intendendosi un finanziamento con scadenza inferiore ai 18 mesi) oppure a Medio - Lungo Termine (per tale intendendosi un finanziamento con scadenza superiore ai 18 mesi).
In particolare, la presente concessione di garanzia:
a) è resa possibile grazie alla controgaranzia rilasciata da COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito ai sensi del Piano Investimenti per l’Europa. Lo scopo di EFSI è quello di supportare il finanziamento e l’implementazione di investimenti produttivi nell’Unione Europea e assicurare un maggiore accesso al credito”.
b) beneficia del sostegno dell’Unione europea nell’ambito della Garanzia Europea per le Forme Tecniche di Finanziamento istituito con regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole Medie Imprese (COSME) (2014-2020).
In ogni caso la garanzia copre, nella percentuale concordata tra Neafidi e la banca/intermediario finanziario (di norma nella misura del 50%, ma non sono escluse percentuali inferiori o superiori, anche per effetto del “Rating di legalità delle Imprese“ di cui al successivo punto 2.1 e 2.2), le somme dovute dall’impresa socia alla banca/intermediario finanziario per capitale, interessi, anche di mora, penali di estinzione anticipata del finanziamento (con esclusione di qualsivoglia diversa penale) e spese sostenute dalla banca/intermediario finanziario, in relazione all’importo residuo del finanziamento risultante alla data di comunicazione della avvenuta decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 del codice civile, o della revoca, per qualsivoglia motivo, delle linee di credito garantite.
Si precisa che, qualora la banca/intermediario finanziario si faccia rilasciare altre garanzie da soggetti terzi, Neafidi, ferma la solidarietà con il debitore principale (l’Impresa socia) e suoi eventuali aventi causa, non assumerà la veste di confidejussore nei confronti degli eventuali terzi garanti, escludendosi nei confronti di questi, quindi, ogni solidarietà ed essendo espressamente previsto il beneficio della divisione ex art. 1947 cod. civ. La garanzia di Neafidi è pertanto prestata solamente in favore della banca/intermediario finanziario ed è escutibile solamente da questa/o (o da altro soggetto cessionario autorizzato), restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all’art. 1954 c.c.
L’impresa socia, pertanto, si impegna a comunicare agli eventuali terzi garanti quanto segue:
- che le garanzie da essi rilasciate non danno luogo a confideiussione con la garanzia rilasciata da Neafidi, trattandosi invece di plurime ed autonome obbligazioni fideiussiorie, correlate ad interessi e posizioni ben distinte;
- che la garanzia rilasciata da Neafidi, in particolare, oltre che differenziata rispetto a quella rilasciata dai terzi garanti, è anche subordinata a quella rilasciata dal terzo garante;
- che, pertanto, Neafidi, una volta escussa dalla banca/intermediario finanziario, potrà agire, ex art. 1203 cod. civ., in xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx garanti, per ottenere da ciascuno di essi il pagamento anche dell’intero importo versato da Neafidi, beninteso sempre nei limiti massimi della garanzia prestata dal terzo garante;
- che i terzi garanti, al contrario, nel caso in cui abbiano pagato, per primi, in luogo del debitore principale, prima che la banca/intermediario finanziario abbiano escusso Neafidi, non potranno in alcun caso agire in
via di regresso nei confronti di Neafidi.
Ai fini dell’accertamento dell’entità delle somme dovute da Neafidi alla banca/intermediario finanziario faranno stato - in qualsiasi momento e sede, fino a prova contraria - i libri e le scritture contabili della banca/intermediario finanziario.
In caso di escussione della garanzia, l’impresa socia - a decorrere dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di Neafidi - sarà tenuta a rimborsare tutti gli importi che Neafidi fosse chiamata a corrispondere alla banca/intermediario finanziario a titolo di capitale, interessi, anche di mora, penali di estinzione anticipata del/i finanziamento/i (con esclusione di qualsivoglia diversa penale), e spese sostenute dalla banca/intermediario finanziario, in relazione all’importo residuo del finanziamento.
2. COMMISSIONE DI GESTIONE GARANZIA E COMMISSIONE DI CONCESSIONE GARANZIA
Per il rilascio della garanzia, l’impresa socia dovrà corrispondere a Neafidi le seguenti commissioni, il cui importo è indicato nel sopra esteso documento di sintesi:
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CON RIENTRO RATEALE (FINANZIAMENTO IPOTECARIO, FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO, ECC…) | |
Commissione di Gestione Garanzia (dovuta, in parte, anche in caso in cui l’impresa socia, dopo che Neafidi abbia comunicato la positiva delibera in ordine alla richiesta di garanzia, rinunci al finanziamento) | min 0,75% - max 1,50% da calcolarsi sul valore nominale del finanziamento con un importo minimo di 300 euro |
Commissione di Concessione Garanzia | min 0,35% - max 1,60% da calcolarsi su base annua ed in relazione al valore nominale del finanziamento tenuto conto della durata e della percentuale di garanzia |
OPERAZIONI DI CREDITO DI ESERCIZIO (SCOPERTURA BANCARIA IN C/C, ANTICIPO FATTURE, ANTICIPO IMPORT EXPORT ECC…) E SU ALTRE OPERAZIONI (PRESTITO D’ORO IN USO ECC…) | |
Commissione di Gestione Garanzia (dovuta, in parte, anche in caso in cui l’impresa socia, dopo che Neafidi abbia comunicato la positiva delibera in ordine alla richiesta di garanzia, rinunci al finanziamento) | min 0,75% - max 1,50% da calcolarsi sul valore nominale del finanziamento con un importo minimo di 300 euro conteggiato in capo all’impresa socia richiedente il finanziamento |
Commissione di Concessione Garanzia | min 0,35% - max 1,60% da calcolarsi su base annua ed in relazione al valore nominale del finanziamento tenuto conto della durata e della percentuale di garanzia. |
Commissione di Concessione Garanzia correlate ad operazioni di finanziamento c.d. “volano” | min 0,20% - max 1,20% da calcolarsi su base annua ed in relazione al valore nominale del finanziamento, tenuto conto della durata e della percentuale di garanzia. Si precisa che per i finanziamenti c.d. “volano” inferiori alla durata di 12 mesi, la Commissione di Concessione di Garanzia è comunque pagata in relazione a 12 mesi e non per un tempo inferiore. |
Le parti si danno reciprocamente atto che la definizione delle condizioni economiche applicate in concreto ed indicate nel sopra esteso documento di sintesi sono state determinate, all’interno della forbice minima/massima sopra evidenziata, sulla scorta di quanto segue:
a) del c.d. scoring (giudizio di merito) assegnato all’impresa socia da Neafidi, ovvero - ove previsto eventualmente dalle convenzioni con le banche/intermediari finanziari - dallo scoring/rating assegnato dalla banca/intermediario finanziario;
b) delle modalità, di cui al successivo art. 2.1, in base alle quali Neafidi tiene conto, ove applicabile ed indipendentemente dall’intervento, o meno, di soggetti controgaranti, del “Rating delle Imprese” ex art. art. 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012.
Nel caso di mancata accettazione della presente proposta, l’impresa socia non dovrà corrispondere alcuna commissione.
Nel caso in cui l’impresa socia risulti in “inadempienza probabile”, giusta la comunicazione, da parte di una banca/intermediario finanziario, della revoca del finanziamento, l’impresa socia non avrà diritto alla restituzione di alcuna commissione.
Nessun costo è addebitato da Neafidi all’Impresa socia per l’invio di comunicazioni cartacee od elettroniche di cui al successive punto 9.
2.1 RATING DI LEGALITA’ DELLE IMPRESE: MODALITA’ DI APPLICAZIONE
All’atto del rilascio della garanzia, Neafidi tiene conto, ove applicabile ed indipendentemente dall’intervento, o meno, di soggetti controgaranti, del “Rating di Legalità delle Imprese” (di cui alll’art. art. 5-ter d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, d.l. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 maggio 2012, n. 62) in base alle seguenti modalità:
a) aumento del 10%, in termini assoluti, della copertura della garanzia, rispetto a quella concessa da Neafidi all’Impresa socia, per effetto degli accordi convenzionali intervenuti tra Neafidi stessa e la banca/intermediario finanziario. Fermo ed inalterato, in ogni caso, tutto quanto espressamente previsto nel presente contratto;
b) diminuzione pari al 10%, in termini assoluti, nell’applicazione della “Commissione di Gestione Garanzia” e nell’irrilevanza dell’aumento percentuale della copertura di garanzia di cui alla precedente lettera a), ai fini del calcolo della “Commissione di Concessione Garanzia”. Ferma ed inalterata, in ogni caso, ogni altra condizione dell’applicazione delle Commissioni stesse e tutto quanto espressamente previsto nel presente contratto.
2.2 RATING DI LEGALITA’ DELLE IMPRESE: OBBLIGHI DELL’IMPRESA SOCIA
Le parti si danno reciprocamente atto che l’applicazione delle modalità di cui al precedente art. 2.1, da parte di Neafidi, è subordinata all’adempimento dei seguenti obblighi da parte dell’Impresa socia:
a) all’obbligo di dichiarare, all’atto della richiesta di concessione di garanzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 di essere iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolmento attautivo in materia di rating di legalità adottato con Xxxxxxxx n. 24075 del 14 novembre 2012 e successive modifche, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: “AGCM”);
b) all’obbligo di comunicare a Neafidi l’eventuale revoca o sospensione del rating, attribuito dall’AGCM, intervenuta tra la data di richiesta di concessione di garanzia e la data di acquisizione di efficacia della garanzia stessa di cui al successivo punto 3.
3. EFFICACIA DELLA GARANZIA
Il rilascio in concreto della garanzia è subordinato e strettamente connesso sia alla positiva conclusione, tra la banca/intermediario finanziario e l’impresa socia, del contratto di finanziamento, sia alla effettiva erogazione dell’importo richiesto.
La garanzia di Neafidi, pertanto, acquisirà efficacia solo a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.
4. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL FINANZIAMENTO E CONSEGUENTI VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA
Nel caso in cui, successivamente all’accettazione della proposta contrattuale da parte dell’impresa socia, l’importo oggetto del contratto di finanziamento fosse inferiore a quello indicato nella richiesta di garanzia, ovvero la durata del finanziamento fosse diversa, le condizioni economiche di cui al contratto di garanzia subiranno le modifiche di seguito descritte, fermo restando che tale modifica non potrà mai comportare un maggior onere per l’impresa socia.
EVENTO | COMMISSIONE DOVUTA |
Mancata concessione, da parte della banca/intermediario finanziario, del finanziamento richiesto | Commissione di Gestione Garanzia: € 300,00 Restituzione: - della Commissione di Gestione Garanzia eccedente la somma di € 300,00 suddetta già incassata; - della Commissione di Concessione Garanzia eventualmente già incassata. |
Rinuncia al finanziamento da parte dell’impresa socia | Commissione di Gestione Garanzia: € 300,00 Restituzione: - della Commissione di Gestione Garanzia eccedente la somma di € 300,00 suddetta già incassata; - della Commissione di Concessione Garanzia eventualmente già incassata. |
Richiesta da parte dell’impresa socia di un finanziamento di importo inferiore | Ricalcolo sulla base del nuovo importo erogato: - della Commissione di Gestione Garanzia (con il pagamento di una commissione minim - della Commissione di Concessione Garanzia. Restituzione: - della Commissione di Gestione Garanzia eccedente la somma di € 300,00 suddetta già incassata; - della Commissione di Concessione Garanzia eventualmente già incassata. |
Concessione, da parte della banca/intermediario finanziario, di un importo inferiore | Ricalcolo sulla base del nuovo importo erogato: - della Commissione di Gestione Garanzia (con il pagamento di una commissione minima di € 300,00); - della Commissione di Concessione Garanzia. Restituzione: - della Commissione di Gestione Garanzia eccedente la somma di € 300,00 suddetta già incassata; - della Commissione di Concessione Garanzia eventualmente già incassata. |
Riduzione, da parte della banca/intermediario finanziario, della durata del finanziamento | Finanziamento a Breve Termine: La Commissione di Gestione Garanzia e la Commissione di Concessione Garanzia non vengono né ricalcolate né restituite Finanziamenti a Medio - Lungo termine: Ricalcolo sulla base della nuova durata della Commissione di Concessione Garanzia Restituzione della Commissione di Concessione Garanzia eccedente eventualmente già incassata La Commissione di Gestione di Garanzia non viene ricalcolata né viene restituita. |
In ogni caso:
- all’impresa socia verrà restituita la somma risultante dalla differenza tra l’importo incassato e quanto effettivamente dovuto, solo qualora la stessa risulti superiore a € 100;
- l’eventuale restituzione degli importi relativi alle commissioni già pagate avverrà entro 90 giorni dal momento in cui Neafidi verrà a conoscenza della modifica alle condizioni del finanziamento;
- se la medesima garanzia verrà trasferita, senza effetti novativi, a seguito di variazioni societarie (fusioni, acquisizione, ecc.), verrà applicata una ulteriore Commissione di Gestione Garanzia di € 300,00.
Le nuove condizioni economiche saranno comunicate da Neafidi all’impresa socia nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza.
5. ALTRE VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA
Le condizioni economiche della garanzia potranno altresì subire le seguenti ulteriori variazioni:
EVENTO | COMMISSIONE DOVUTA |
Estinzione anticipata, da parte dell’impresa socia, del finanziamento a Medio - Lungo Termine | Restituzione del 50% di quella Commissione di Concessione Garanzia che sarebbe dovuta in relazione alla durata residua del finanziamento, solo se alla data di estinzione anticipata non risulti superata la prima metà del periodo di ammortamento originario. La Commissione di Gestione di Garanzia non viene ricalcolata né viene restituita. |
Le parti si danno reciprocamente atto che la definizione delle condizioni economiche applicate in concreto ed indicate nel sopra esteso documento di sintesi sono state determinate, all’interno della forbice minima/massima sopra evidenziata, sulla scorta del c.d. scoring (giudizio di merito) assegnato all’impresa socia da Neafidi, ovvero - ove previsto eventualmente dalle convenzioni con le banche/intermediari finanziari - dallo scoring/rating assegnato dalla banca/intermediario finanziario;
In ogni caso:
- all’impresa socia verrà restituita la somma risultante dalla differenza tra l’importo incassato e quanto effettivamente dovuto, solo qualora la stessa risulti superiore a € 100;
- l’eventuale restituzione degli importi relativi alle commissioni già pagate avverrà entro 90 giorni dal momento in cui Neafidi verrà a conoscenza della modifica alle condizioni del finanziamento;
- se la garanzia verrà trasferita a seguito di variazioni societarie (fusioni, acquisizione, ecc.), verrà applicata una ulteriore Commissione di Gestione Garanzia di € 300,00.
Le nuove condizioni economiche saranno comunicate da Neafidi all’impresa socia nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza.
Neafidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra l’impresa socia e la banca/intermediario finanziario, anche nel caso in cui vi siano delle linee di credito garantite da Neafidi.
Dette condizioni economiche sono accettate dall’impresa socia in fase di stipula dei relativi contratti.
6. MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI
In caso di finanziamento a Breve Termine, la Commissione di Gestione Garanzia e la Commissione di Concessione Garanzia devono essere corrisposte mediante bonifico bancario contestualmente alla accettazione della proposta contrattuale.
In caso di finanziamento a Medio Termine:
- la Commissione di Gestione Garanzia deve essere corrisposta mediante bonifico bancario contestualmente alla accettazione della proposta;
- la Commissione di Concessione Garanzia deve essere corrisposta mediante bonifico bancario che la banca/intermediario finanziario provvederà ad eseguire in favore di Neafidi per conto dell’impresa socia al momento dell’erogazione del finanziamento stesso.
Nel caso in cui l’impresa socia risulti in “inadempienza probabile”, giusta la comunicazione, da parte di una banca/intermediario finanziario, della revoca del finanziamento, l’impresa socia non avrà diritto alla restituzione di alcuna commissione.
Nel caso di mancata accettazione della proposta contrattuale, l’impresa socia non dovrà corrispondere alcuna commissione.
7. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA
In caso di inadempimento, da parte dell’impresa socia, degli obblighi di cui al contratto di finanziamento, la banca/intermediario finanziario, successivamente all’invio di una comunicazione all’impresa affidata, eventualmente anche ai fini della decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 del cod. civ., o di revoca, per qualsivoglia motivo, delle linee di credito garantite, potrà formalizzare a Neafidi la richiesta di escussione della garanzia.
I pagamenti da parte di Neafidi a favore della banca/intermediario finanziario avverranno secondo le modalità
concordate in apposite convenzioni.
Se l’impresa socia non adempirà immediatamente all’obbligo di rimborsare a Neafidi le somme che questa dovesse pagare alla banca/intermediario finanziario per effetto dell’escussione della garanzia - a titolo di capitale, interessi, anche di mora, penali di estinzione anticipata del/i finanziamento/i (con esclusione di qualsivoglia diversa penale), e spese sostenute dalla banca/intermediario finanziario, in relazione all’importo residuo del finanziamento-, Neafidi segnalerà il nominativo dell’impresa socia presso le centrali dei rischi finanziari e potrà provvedere, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto alla esclusione dell’impresa socia.
In tali ipotesi, l’impresa socia non potrà avanzare alcuna pretesa, di alcun tipo e ad alcun titolo, nei confronti di Neafidi.
L’impresa socia prende atto ed autorizza ora per allora che Neafidi conferisca mandato alla banca/intermediario finanziario, e/o a soggetti terzi, al fine di agire coattivamente per il recupero del credito e che richieda alla banca/intermediario finanziario informazioni riguardanti il finanziamento garantito da Neafidi. La stessa Impresa socia prende altresì atto che, quando Neafidi ha pagato la banca/intermediario finanziario che ha escusso Neafidi, il credito di firma nei confronti dell’Impresa Socia, si trasforma in credito per cassa, con obbligo del pagamento degli interessi di mora ai sensi e per gli effetti dell’art. 1224 c.c.
L’impresa socia si obbliga a informare tempestivamente Neafidi di tutti gli eventi che possono pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, ovvero che potrebbero creare le condizioni per l’escussione della garanzia prestata da Neafidi.
8. CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
Il presente contratto si considererà perfezionato non appena Neafidi avrà ricevuto l’accettazione, da parte dell’impresa socia, della presente proposta, fermo restando che l’efficacia del contratto resterà sospesa sino a quando Neafidi non avrà ricevuto copia - da trasmettere unitamente alla copia del contratto debitamente sottoscritto – della contabile attestante l’avvenuta esecuzione del bonifico:
- in caso di finanziamento a Breve Termine, dell’importo relativo alla Commissione di Gestione Garanzia e alla Commissione di Concessione Garanzia;
- in caso di finanziamento a Medio – Lungo Termine, dell’importo relativo alla sola Commissione di Gestione Garanzia
Nel caso in cui entro il termine meglio indicato nel sopra esteso documento di sintesi non sia pervenuta l’accettazione dell’impresa socia, o non sia stato comunque eseguito il suddetto pagamento, la presente proposta contrattuale decadrà automaticamente, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
La garanzia ha efficacia fino a quando il relativo finanziamento cui accede l’impresa socia garantita non sia stato da questa integralmente rimborsato. Il rapporto, in particolare, verrà chiuso:
- in caso di garanzia a Breve Termine, entro 30 giorni dalla data in cui Neafidi riceve dalla banca/ intermediario finanziario comunicazione scritta con la quale Neafidi viene integralmente liberata dagli impegni derivanti dal contratto di garanzia;
- in caso di garanzia a Medio/Lungo Termine, entro 30 giorni dalla data in cui Neafidi riceve dalla banca/ intermediario finanziario evidenza dell’integrale rimborso del finanziamento da parte dell’azienda socia.
9. COMUNICAZIONI
Qualora le condizioni economiche e contrattuali non subiscano alcuna modifica nel corso del rapporto e il corrispettivo spettante a Neafidi sia versato in occasione della stipula del contratto di garanzia, le parti convengono che Neafidi non è tenuta a fornire all’impresa socia alcuna comunicazione periodica di cui all’art. 119 del Decreto Legislativo n. 385/93 (Testo Unico Bancario) e punto 3, sezione IV, delle Disposizioni recanti “Trasparenza delle Operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle Relazioni tra intermediari e clienti”.
In ogni caso, ancorchè la condizioni economiche e contrattuali non abbiamo subito alcuna modifica nel corso del rapporto, il Socio può ottenere gratuitamente da Neafidi ed in qualsiasi momento del rapporto stesso, copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. L’invio o la consegna del documento di sintesi richiesto dal socio è effettuato tempestivamente da Neafidi.
In ogni caso Neafidi:
a) comunicherà tempestivamente all’impresa socia l’eventuale escussione, da parte della banca/intermediario finanziario, della garanzia prestata;
b) fornirà all’impresa socia, alla scadenza del presente contratto, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.
Le parti si danno reciprocamente atto che le modalità messe a disposizione da Neafidi al socio per le comunicazioni, includono la forma cartacea e quella elettronica.
Le parti, tuttavia, convengono che le comunicazioni tra di loro avverranno per iscritto all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata rilevato da Neafidi nella visura della C.C.I.A.A. presso cui il Socio è iscritto, oppure all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio stesso a Neafidi, all’atto della richiesta di concessione di garanzia. E’ fatta salva, per tale modalità di comunicazione, ogni causa di forza maggiore - come, ad esempio, l’eventuale mancato funzionamento tecnico/elettronico, che imporrebbe a Neafidi S.c.p.a. l’uso della modalità cartacea anzichè di quella elettronica.
In ogni momento del rapporto il socio ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio.
10. RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
I reclami vanno inviati per iscritto a Neafidi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (Ufficio Reclami - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx) ovvero a mezzo fax (0000.000000) ovvero a mezzo mail (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di Neafidi saranno indicati anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione.
Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), dovrà presentare ricorso, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, rivolgersi alle Filiali della Banca d’Italia o a Neafidi oppure consultando il sito xxx.xxxxxxx.xx dove è pubblicata la Guida Pratica all’ABF. Il ricorso all’ABF esonera dall’esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all’Autorità Giudiziaria;
Anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa al ricorso all’ABF, il cliente può esperire il procedimento di mediazione, con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Tale ricorso ad un Organismo di mediazione:
a) può essere svolto anche in assenza di un preventivo reclamo;
b) è regolato dal Decreto 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 coordinato con la legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013.
L’Organismo di mediazione ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. La controversia, in tal caso, viene affidata ad un terzo indipendente. L’Organismo di mediazione è scelto dal debitore garantito.
*********************************************************************************************************************
In caso di Xxxxxx accettazione, Xx preghiamo di voler cortesemente ritrascrivere letteralmente ed integralmente la seguente proposta e trasmettercela quanto prima possibile, a mezzo lettera raccomandata, debitamente sottoscritta dal Vostro rappresentante legale, al seguente indirizzo: Spett.le Neafidi S.c.p.a. Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx.
Cordiali Saluti.
Per Neafidi
Il Responsabile Area Crediti Xxxxx Xxxxxxx