EFFICACIA DELLA GARANZIA Clausole campione

EFFICACIA DELLA GARANZIA. Il Garante dà atto che, con la presente Garanzia, rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui all’Articolo 1945 cod. civ., da intendersi comunque (per quanto possa occorrere), espressamente e convenzionalmente derogato e che, pertanto, il Garante rinuncia espressamente ad opporre ogni eccezione basata sul Contratto o su altri rapporti esistenti tra il Beneficiario e la Società al fine di rifiutare il pagamento richiesto dal Beneficiario; a tal fine la scrivente Banca rinuncia espressamente, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1246 n. 4 cod. civ. (Casi in cui la compensazione non si verifica), ad avvalersi del diritto alla compensazione di propri eventuali crediti nei confronti del Beneficiario. La Banca rinuncia, altresì, ai diritti alla stessa spettanti ai sensi dell’Articolo 1247 cod. civ..
EFFICACIA DELLA GARANZIA. L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni es- senziali per l’efficacia della garanzia: • che l’immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena os- servanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del ca- pitolato allegato al preliminare di vendita; • che l’immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in polizza; • che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle norme di legge; • che il Contraente abbia presentato il collaudo, con esito positivo e senza riserve, o in alternativa, il cer- tificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Ammini- strazione (documenti che formano parte integrante della polizza e debbono essere allegati al contratto). Qualora non sia rispettata anche una sola delle con- dizioni suesposte, la garanzia o le eventuali estensioni della stessa non sono operanti.
EFFICACIA DELLA GARANZIA. L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia: - che l’immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita; - che l’immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica di polizza; - che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle norme di legge; - che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza e debbono essere allegati al contratto):
EFFICACIA DELLA GARANZIA. La garanzia deve essere efficace fino allo svincolo disposto da Arcea sulla base di una comunicazione di aggiornamento ed estinzione del debito, tramite apposita richiesta al Fideiussore ed al Contraente.
EFFICACIA DELLA GARANZIA. Il rilascio in concreto della garanzia è subordinato e strettamente connesso sia alla positiva conclusione, tra la banca/intermediario finanziario e l’impresa socia, del contratto di finanziamento, sia alla effettiva erogazione dell’importo richiesto. La garanzia di Neafidi, pertanto, acquisirà efficacia solo a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.
EFFICACIA DELLA GARANZIA. L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia: • che l’immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita; • che l’immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in polizza; • che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle norme di legge; • che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza e debbono essere allegati al contratto): 1) il collaudo, con esito positivo e senza riserve o, in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione; 2) i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore Tecnico, se espressamente richiamate le estensioni di garanzia. • che la quota-parte di proprietà sia già stata trasferita all’Assicurato con atto notarile di rogito. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.
EFFICACIA DELLA GARANZIA. L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia: Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia o le Condizioni Aggiuntive non sono operanti.
EFFICACIA DELLA GARANZIA. L’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia: - che l’Immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secon- do la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da orga- nismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita; - che l’Immobile stesso sia usato e destinato secondo il pro- getto e secondo quanto dichiarato nella Scheda tecnica di Xxxxxxx; - che siano state eseguite, con risultati favorevoli, tutte le prove richieste dalle norme di legge; - che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della Polizza e debbono essere allegati al Contratto di Assicurazione): 1. il Collaudo Statico, con esito positivo e senza riserve o, in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione; 2. i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore tecnico, se espressamente richiamate esten- sioni alla garanzia base come prevede l’art. 1 – punto a). Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia o le estensioni della stessa non sono
EFFICACIA DELLA GARANZIA. La garanzia prestata con la presente polizza nell’interesse del Contraente - il quale accetta solidalmente per sè e per i propri successori ed aventi causa - ha efficacia fino al completo recupero dell’anticipazione erogata dall’Assicurato. L'importo della garanzia deve intendersi gradualmente ed automaticamente ridotto in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione effettuato dall'Assicurato nel corso dell'esecuzione del contratto indicato nella scheda di polizza. La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.
EFFICACIA DELLA GARANZIA. La presente polizza opera per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, purché tali richieste siano conseguenza di eventi dannosi accaduti in data successiva al 31.12.2001. La copertura non comprende le richieste di risarcimento formalmente note all’Azienda Contraente alla data di effetto del contratto.