EFFICACIA DELLA GARANZIA. Il Garante dà atto che, con la presente Garanzia, rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui all’Articolo 1945 cod. civ., da intendersi comunque (per quanto possa occorrere), espressamente e convenzionalmente derogato e che, pertanto, il Garante rinuncia espressamente ad opporre ogni eccezione basata sul Contratto o su altri rapporti esistenti tra il Beneficiario e la Società al fine di rifiutare il pagamento richiesto dal Beneficiario; a tal fine la scrivente Banca rinuncia espressamente, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1246 n. 4 cod. civ. (Casi in cui la compensazione non si verifica), ad avvalersi del diritto alla compensazione di propri eventuali crediti nei confronti del Beneficiario. La Banca rinuncia, altresì, ai diritti alla stessa spettanti ai sensi dell’Articolo 1247 cod. civ..
EFFICACIA DELLA GARANZIA. L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia: • che l’immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita; • che l’immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica di • che siano state eseguite, con risultati favorevoli, tutte le prove richieste dalle norme di legge; • che il Contraente abbia ottenuto i seguenti documenti, che formano parte integrante della polizza:
1. il collaudo, con esito positivo e senza riserve o, in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
2. i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati dal Controllore Tecnico, ove richiesto. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia o le estensioni della stessa non sono operanti.
EFFICACIA DELLA GARANZIA. La garanzia deve essere efficace fino allo svincolo disposto da Arcea sulla base di una comunicazione di aggiornamento ed estinzione del debito, tramite apposita richiesta al Fideiussore ed al Contraente.
EFFICACIA DELLA GARANZIA. L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia: - che l’immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita; - che l’immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica di polizza; - che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle norme di legge; - che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza e debbono essere allegati al contratto):
EFFICACIA DELLA GARANZIA. Il rilascio in concreto della garanzia è subordinato e strettamente connesso sia alla positiva conclusione, tra la banca/intermediario finanziario e l’impresa socia, del contratto di finanziamento, sia alla effettiva erogazione dell’importo richiesto. La garanzia di Neafidi, pertanto, acquisirà efficacia solo a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.
EFFICACIA DELLA GARANZIA. La garanzia assicurativa è efficace per le richieste scritte relative ad atti, fatti e/o omissioni accaduti nel periodo corrente dalla data indicata nell’ALLEGATO alla presente, fino alla data di scadenza del presente contratto, pervenute all’Ente, alla Azienda e/o agli altri assicurati per la prima volta durante il periodo di durata del presente contratto. Qualora vi siano contratti assicurativi stipulati precedentemente che prevedano l'efficacia delle coperture oltre la loro durata, purché riferite a sinistri conseguenti a fatti accaduti nel periodo di durata dei contratti stessi e che siano venuti a conoscenza dell'Azienda e da questa denunciati dopo le suddette scadenze, si conviene che in caso di sinistro e qualora vi sia operatività delle garanzie prestate da tali polizze, ma insufficienza del massimale convenuto, il presente contratto ha funzione integrativa della suddetta insufficienza, fino a concorrenza dei massimali previsti dal presente contratto, restando in ogni caso esclusa ogni obbligazione solidale della Società aggiudicataria con i precedenti assicuratori.
EFFICACIA DELLA GARANZIA. La garanzia prestata con il presente atto di fideiussione è valida ed efficace solo dopo l'incasso del Premio da parte degli Assicuratori. La garanzia si riferisce esclusivamente alle obbligazioni finanziarie, assunte dal Contraente nell’anno in corso di validità del presente atto, nei confronti di terzi creditori connesse allo svolgimento dell'attività di autotrasporto c/terzi accertate nell'ambito di procedure concorsuali o di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria resisi definitivi, con esclusione dei crediti vantati da Banche, Intermediari Finanziari e Pubblica Amministrazione. La presente fideiussione pertanto non garantisce le obbligazioni assunte dal Contraente precedentemente alla data di inizio garanzia ed è limitata alle obbligazioni contrattuali, con espressa esclusione dei debiti di valuta e delle penalità contrattuali, e comunque limitata al periodo di durata fissato nel presente atto, così come previsto dall'Art.1957 comma 2 e 3 del C.C. La Garanzia ha efficacia annuale. La scadenza del termine di sua efficacia annuale comporta, anche in caso di rinnovo, la esclusione della possibilità di attivare la Garanzia per obbligazioni sorte nello stesso termine, nel caso in cui il Contraente e/o i suoi creditori non si siano attivati nelle forme indicate di seguito ed il credito da garantire non sia documentato nelle forme indicate di seguito. Gli Assicuratori potranno opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale come previsto dall’Art. 1945 del C.C.
EFFICACIA DELLA GARANZIA. L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia: Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia o le Condizioni Aggiuntive non sono operanti.
EFFICACIA DELLA GARANZIA. Il Pegno verrà ridotto proporzionalmente secondo la percentuale di rimborso del capitale del Prestito. I Creditori Pignoratizi si impegnano ad adempiere alle formalità necessarie per rendere opponibile la relativa riduzione del Pegno su richiesta dell’Emittente, che non potrà essere effettuata più di 1 (una) volta per ciascun anno solare.
EFFICACIA DELLA GARANZIA. L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia: • che l’immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita; • che l’immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in polizza; • che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle norme di legge; • che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza e debbono essere allegati al contratto):
1) il collaudo, con esito positivo e senza riserve o, in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
2) i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore Tecnico, se espressamente richiamate le estensioni di garanzia. • che la quota-parte di proprietà sia già stata trasferita all’Assicurato con atto notarile di rogito. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.