REGIONE LOMBARDIA
XXXXXXXX 0 XX XXXXXXX X. XXX ……………
XXXXXXX XXXXXXXXX
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
(cofinanziato con il FESR)
ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE
Azione Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi
LINEA “ACCORDI PER LA RICERCA” CALL
(linea istituita con DGR N°X/5245 del 31 maggio 2016 con ulteriori determinazioni approvate con DGR N° X/5371 del 05 luglio 2016)
LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI
ALLEGATO 1 AL DECRETO N. DEL ……………
INDICE
1. PREMESSA 3
2. DEFINIZIONI 3
3. CRITERI GENERALI DI RENDICONTAZIONE 5
3.1. Normativa di riferimento 5
3.2. Obblighi dei Beneficiari 7
3.3. Disposizioni generali per la rendicontazione delle spese 8
3.3.1. Spese ammissibili 8
3.4. Variazioni 12
3.4.1 Variazioni di Partenariato 12
3.4.2 Variazione di Progetto di R&S&I e Proroga 12
3.5. Modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo 13
3.5.1 Modalità di erogazione del contributo 13
3.5.1.1 Tranche di erogazione intermedia 13
3.5.1.2 Tranche di erogazione a Saldo 14
3.5.2 Modalità di rendicontazione 15
3.6. Criteri di rendicontazione specifici delle singole voci di spesa 16
3.6.1.A Spese di Personale (voce di costo A) 16
Determinazione del costo 16
3.6.1.B Costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato (voce di costo B) 17
3.6.1.2 Documentazione giustificativa di spesa 18
3.6.2 Costi Relativi a strumentazione e attrezzature (voce di costo C) e Costi relativi agli immobili (voce di costo D) 20
3.6.2.1 Determinazione del costo 21
3.6.2.2 Giustificativi di spesa 22
3.6.3 Ricerca contrattuale, le conoscenze, brevetti, servizi di consulenza (voce di costo E, F, H) e spese per l'ottenimento, convalida e difesa dei brevetti (Voce G) 23
3.6.3.1 Costi per la Ricerca contrattuale, competenze tecniche, le conoscenze e i brevetti (voce di costo E-F) . 23 3.6.3.2 Spese per servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione o servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (voce di costo E e H) 25
3.6.4. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio direttamente imputabili al Progetto (voce di costo I) inclusi: i costi per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio direttamente imputabili all’attività di Progetto di R&S&I. 27
4. GARANZIE 28
5. MONITORAGGIO 28
6. DISPOSIZIONI GENERALI 29
1. Premessa
La Giunta della Regione Lombardia, con DGR 5245 del 31/05/2016 e s.m.i., ha approvato la CALL linea “Accordi per la ricerca e l’innovazione”, per la l’attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione.
Il presente documento definisce i criteri e le modalità a cui devono attenersi i Soggetti beneficiari di Intervento Finanziario a valere sulla CALL “Accordi per la ricerca e l’innovazione” per la rendicontazione delle spese relative ai Progetti di R&S&I ed alle attività ammissibili di cui all’art. 7 dell’allegato alla DGR 5245 del 31/05/2016 e s.m.i., ai fini della richiesta di erogazione dell’Intervento Finanziario concesso (contributo a fondo perduto).
2. Definizioni
Ai fini del presente documento i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi attribuito:
a) “Avvio del Progetto di R&S&I”: la data di avvio delle attività di progetto comunicata dal partenariato e riportata nell’Accordo per la ricerca e l’innovazione sottoscritto dallo stesso partenariato;
b) “CALL”: l’avviso pubblico con i relativi allegati, denominato "Call per l’attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione “Accordi per la ricerca e l’innovazione” di cui alla DGR n. X/5245 del 31/05/2016 (così come successivamente modificata con DGR n. X/5371 del 5 luglio 2016), per la presentazione delle domande di progetti che dovranno sviluppare sia la parte di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale sia la parte di Innovazione, declinando l’integrazione degli obiettivi per il trasferimento dei risultati tecnico-scientifici e la loro valorizzazione in termini di mercato ed impatto sulla competitività del territorio lombardo. La call prevede il sostegno a progetti che devono necessariamente riguardare le aree di specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)” approvata con DGR n. 1051/2013 e integrata con DGR n. 2146/2014 e DGR 3486/2015 declinate in macrotematiche e temi di sviluppo dettagliati nei rispettivi programmi di lavoro “Ricerca e innovazione” (DGR n. 2472/2014) e nelle 8 macrotematiche di sviluppo dell’area trasversale dello Smart Cities and Communities di cui alla DGR n. 3336 del 27/03/2015, come indicato all’art. 3 dell’allegato alla DGR n. 5245 del 31/05/2016;
c) “Intervento Finanziario”: il contributo a fondo perduto concedibile in attuazione della CALL “Accordi per la ricerca e l’innovazione” che può essere massimo pari ad euro 4,5 Meuro;
d) “Firma telematica”: la firma digitale (“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” ai sensi di quanto previsto all’art. 1 lett. s) del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS). La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;
e) “Garanzia fidejussoria”: la CALL “Accordi per la ricerca e l’innovazione” ha rinviato alla fase di negoziazione la possibilità di prevedere l'erogazione di tranche a titolo di anticipazione (art. 17 “Modalità di erogazione del contributo regionale” dell’allegato alla DGR 5245 del 31/05/2016. Nel caso in cui si prevederà la concessione di erogazione a titolo di anticipazione, questa tranche deve essere coperta da fidejussione bancaria, assicurativa ovvero emessa dagli
intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di pari importo all’anticipazione richiesta nella fattispecie in cui il partner beneficiario sia impresa o Organismo di ricerca privato, coerentemente con quanto previsto dalla la LR n. 37 del 28/12/2017;
f) “Linea”: la Call relativa agli “Accordi per la ricerca e l’innovazione”;
g) “Linee Guida”: le presenti Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili alla Call;
h) “Personale altamente qualificato” secondo la definizione di cui al Reg. 651/2014 (punto 93 dell’Art. 2)
i) “Responsabile del Procedimento amministrativo” della Call: in base alla Legge 241/90, è il Responsabile che opera all'interno della pubblica amministrazione (Regione) cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo relativo alla Call;
j) “Ricaduta positiva a favore del territorio lombardo di un Progetto di R&S&I presentato da un Partenariato con Organismo di ricerca non lombardo ai sensi dell’art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”: il Progetto di R&S&I, presentato da un Partenariato composto anche da Organismo di ricerca non lombardo ma localizzato nel territorio italiano (per un massimo del 15% del totale delle spese ammissibili del Progetto medesimo relativamente alle attività di cui all'art. 25 del Reg. UE 651/2014), in relazione al quale venga garantito che i risultati delle attività del Progetto di R&S&I (come per es. un prototipo) siano, a titolo esemplificativo, in comproprietà con i Partner xxxxxxxx o messi a disposizione dei Partner lombardi;
k) “Sede operativa”: A) l’unità locale sita sul territorio di Regione Lombardia e risultante operativa e attiva al momento (data) dell'erogazione (ai sensi dell’articolo 5 della CALL), in cui il Partner impresa svolga un’attività produttiva o un’offerta di servizi B) la sede operativa dell'Organismo di Ricerca attiva in Lombardia o in Italia (ai sensi di quanto previsto all’art. 5 della CALL), al momento dell'erogazione e nella quale verrà realizzato il Progetto di R&S di cui all’articolo 5 della CALL;
l) “SiAge o Sistema Informativo”: il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa della Call, accessibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx;
m) “Soggetto beneficiario”: i singoli Partner, soggetti destinatari finali delle agevolazioni concesse a valere della presente Call, ossia le PMI, Grandi Imprese, Organismi di Ricerca (ivi inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e le università, che, a seguito della presentazione di un Progetto di ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I), vengono ammessi all’Intervento Finanziario (contributo a fondo perduto) in risposta alla presente CALL;
n) “Soggetto richiedente”: ogni Partner che sia PMI, Grande Impresa, Organismo di Ricerca che abbia presentato domanda di partecipazione alla presente CALL in Partenariato con altri soggetti;
o) “Spesa effettivamente sostenuta”: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzata a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario con strumento tracciabile (a titolo esemplificativo a mezzo bonifico bancario o postale, assegno, carta aziendale) e riscontrabile tramite estratto conto; per essere ammissibile, la spesa deve essere effettivamente sostenuta e quietanzata a partire dalla data di avvio del progetto riportata nell’Accordo approvato con delibera di Giunta e sottoscritto dalle parti e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto di R&S&I come previsto all’interno dell’Accordo sottoscritto tra le parti;
p) “Termine di realizzazione del Progetto di R&S&I”: la data di conclusione del Progetto di R&S&I entro la quale devono risultare quietanzati tutti i documenti di spesa del Progetto portati a rendiconto dai Soggetti beneficiari.
3. Criteri generali di rendicontazione
Ai fini delle presenti Linee Guida, la rendicontazione può essere definita come il processo attraverso cui il Soggetto beneficiario attesta le spese sostenute per la realizzazione del Progetto di R&S&I ammesso a Intervento Finanziario ai fini della determinazione degli importi erogabili rispetto a quelli previsti in fase di concessione dell’Intervento Finanziario (contributo a fondo perduto) nonché il raggiungimento degli obiettivi progettuali.
3.1. Normativa di riferimento
Normativa comunitaria in materia di fondi strutturali:
il Regolamento (UE) n.1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 Consiglio e ss.mm.ii;
il Regolamento (UE) n.1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
il Regolamento delegato (UE) n.480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca Consiglio e ss.mm.ii;
il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final e revisionato in data 20 giugno 2017 con Decisione di Esecuzione C(2017) 4222 del 20 giugno 2017.
Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:
Regolamento (UE) n.651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché con riferimento alle categorie esentate gli artt. 25, 28 e 29) e ss.mm.ii;
Normativa nazionale:
l’Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 CCI 2014IT16M8PA001, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (“Fondi SIE”) e rappresenta il
vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi.
la Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;
Normativa regionale:
la DGR n. X/1051 del 05 dicembre 2013 sulla “Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia” (S3), (successivamente aggiornata con DGR n. X/2146 dell’11 luglio 2014 e DGR
n. X/3486 del 24 maggio 2015), con cui sono state individuate per la Lombardia 7 aree di specializzazione prioritarie e l’area di specializzazione trasversale “Smart cities and communities” così come dettagliata nella DGR n. X/3336 27 marzo 2015, quali priorità concrete e perseguibili, legate ad ambiti applicativi particolarmente promettenti e sfidanti, intorno alle quali concentrare le risorse disponibili allo scopo di rispondere ai bisogni delle imprese e della società nel suo complesso;
la DGR n. X/2472 del 7 Ottobre 2014 “Presa d’atto della Comunicazione avente oggetto: “Programmi di lavoro Ricerca e Innovazione” delle aree di specializzazione declinate nella strategia di specializzazione intelligente – S3 di Regione Lombardia” una prima attuazione alla Strategia regionale di Specializzazione Intelligente approvata con DGR n. X/1051 del 5 dicembre 2013;
la DGR n. X/3251 06 marzo 2015 e ss.mm.ii. di approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia” e la successiva DGR n. X/6983 del 31/07/2017 di approvazione della riprogrammazione del POR;
la DGR n. X/4664 del 23 dicembre 2015 di semplificazione in materia di costi POR-FESR 2014- 2020 che ha approvato le tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione”;
la DGR n. X/5245 del 31 maggio 2016 di approvazione della CALL per l’attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione;
la comunicazione, numero SA.45760, trasmessa nel formato standardizzato da Regione Lombardia alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica, delle informazioni sintetiche relative alla misura di aiuto (Call), esentata a norma del regolamento 651/2014;
la DGR n. X/5371 del 05 luglio 2016 relativa ad ulteriori determinazioni in ordine alla DGR. n. X/5245/2016 "POR FESR 2014-2020 Asse I – azione I.1.b.1.3." approvazione della call per l’attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione";
la DGR n. 6416 del 27 marzo 2017, che ha approvato lo schema di “Accordo per la ricerca e l'innovazione”;
la L.R. n. 37 del 28 dicembre 2017 recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018”;
Accordo sottoscritto tra le parti (cfr. art. 6 dell’all. 1 della DGR X/6416/2017).
3.2. Obblighi dei Beneficiari
Ai fini della concessione ed erogazione dell’Intervento Finanziario (contributo a fondo perduto), il Soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli specifici obblighi di seguito riportati a pena di decadenza dell’agevolazione concessa, previsti nell'art. 18 della Call nonché da ulteriori obblighi previsti dalla normativa che regola i fondi SIE ed in particolare:
a) al rispetto di tutte le condizioni previste nella Call e degli impegni che saranno formalizzati nell’Accordo;
b) ad assicurare che gli interventi realizzati siano conformi con quelli individuati nel progetto presentato;
c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalla CALL e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dalla Call cosi come specificati nell'Accordo per la ricerca;
e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia;
f) al riparto del contributo tra i diversi componenti dell’aggregazione sulla base degli apporti e dei costi sostenuti da ciascun componente come indicati nella domanda di contributo;
g) a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del saldo finale la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
h) a mantenere invariate fino alla conclusione del progetto le condizioni che hanno garantito l’attribuzione del punteggio di premialità di cui al punto 14 della CALL;
i) a comunicare preventivamente al Responsabile del procedimento, successivamente al provvedimento di concessione, eventuali successive modifiche apportate in fase di realizzazione al Progetto di R&S&I sia per quanto concerne il contenuto, sia per quanto concerne le spese specificate nella domanda di partecipazione ammessa a Intervento Finanziario, in relazione alle quali il Responsabile del procedimento procederà a trasmettere relativa autorizzazione o diniego;
j) a fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite da Regione Lombardia;
k) a fornire una scheda di sintesi intermedia e finale del Progetto di R&S&I da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo;
l) a collaborare in attività volte all’analisi dell’impatto della Linea nel suo insieme e dei risultati conseguiti dai singoli Progetti di R&S&I finanziati, oltre che in attività orientate alla valorizzazione dei risultati della ricerca; tali analisi si baseranno su informazioni raccolte attraverso l’attività di monitoraggio dei Progetti di R&S&I, l’analisi delle relazioni di Progetto di R&S&I ed interviste predisposte ad hoc, utili allo svolgimento delle suddette attività;
m) ad impegnarsi a non cumulare gli Interventi Finanziari previsti dal Bando con altre agevolazioni qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, ottenute per le medesime spese, qualora il cumulo comporti il superamento delle intensità di aiuto o degli importi di aiuto più elevati applicabili;
n) ad impegnarsi al rispetto dell’art. 8 del Reg. UE 651/2014 in caso di cumulo degli interventi finanziari previsti dal bando con altri aiuti di Stato non riguardanti le medesime spese;
o) a collaborare e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto di R&S&I;
p) a rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs.vo 231/2007 e delle successive disposizioni attuative nazionali;
q) a mantenere attiva, in coerenza con quanto previsto dall’ art. 71 Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Sede operativa (ad eccezione dei Partner Organismi di ricerca non lombardi partecipanti al Progetto di R&S ai sensi dell’art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) sul territorio lombardo per una durata non inferiore a cinque anni dall’erogazione della tranche a saldo;
r) a fare figurare nell’attivo del Soggetto beneficiario, per almeno 3 anni, Xx spese relative all’acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento, acquisizione di marchi, know-how e conoscenze tecniche non brevettate di cui al successivo paragrafo delle presenti Linee Guida.
Inoltre, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di dare evidenza, in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, in applicazione dell’articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione, prevedendo in qualsiasi documento riguardante il Progetto finanziato l’indicazione che “il progetto è stato cofinanziato a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020”.
3.3. Disposizioni generali per la rendicontazione delle spese
3.3.1. SPESE AMMISSIBILI
Relativamente alle attività del Progetto, ai sensi dell’art. 7 (“Spese ammissibili”) della Call (Allegato alla DGR 5245 del 31/05/2016), i costi ammissibili devono essere ricondotti agli obiettivi (Ricerca e Sviluppo e Innovazione), in funzione delle tipologie di intervento previste dal Reg. UE 651/2014 come dettagliato nella seguente tabella:
Spese ammissibili | Art. 25 Ricerca industriale Sviluppo sperimentale | Art. 28 innovazione a favore di PMI | Art. 29 Innovazione dei processi e dell’organizzazione |
A) spese di personale: Rendicontabili, in base alla DGR 4664/2015, con costi standard orari pari a 30,58 euro per le imprese ed a 35,47 euro per gli organismi di ricerca | X ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto | X ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto | |
B) costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito | X (il personale non deve essere dipendente del partner) |
Spese ammissibili | Art. 25 Ricerca industriale Sviluppo sperimentale | Art. 28 innovazione a favore di PMI | Art. 29 Innovazione dei processi e dell’organizzazione |
dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale | |||
C) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto | X Max. 50% dei costi totali ammissibili. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati | X Minimo 50% dei costi totali ammissibili. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati | |
D) costi relativi a immobili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto | X Max. 10% dei costi totali ammissibili. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati | X Xxxxxxx 10% dei costi totali ammissibili. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati | |
E) costi per la ricerca contrattuale, le | X | ||
conoscenze, costi per brevetti | |||
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti | |||
esterne alle normali condizioni di | |||
mercato, costi per servizi di | |||
consulenza utilizzati esclusivamente | |||
ai fini del progetto | |||
F) costi della ricerca contrattuale, le competenze, costi per brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato | X | ||
G) Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali | X | ||
H) Costi per i servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione | X | ||
I) Spese generali supplementari e altri costi di esercizio direttamente imputabili al Progetto, inclusi: i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio; | X rendicontate forfettariamente, di un valore massimo del 15% delle spese di personale di competenza di ciascun Partner | X rendicontate forfettariamente per di un valore massimo del 15% delle spese di personale di competenza di ciascun Partner |
Non sono in ogni caso ammissibili costi relativi ad attività orientate alla commercializzazione, adeguamenti ad obblighi di legge, manutenzione di impianti e macchinari, servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti beneficiari partecipanti al partenariato.
3.3.2. Criteri generali di ammissibilità delle spese
Ai fini della rendicontazione e dell’erogazione dell’Intervento Finanziario (contributo a fondo perduto), tutte le spese devono:
a) rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili indicate all’articolo 7 (“Spese ammissibili”) della Call nonché riguardare spese relative alle tipologie progettuali indicate all’art. 3 della Call e più precisamente prevedere la realizzazione di attività di ricerca relative all’art. 25 del Reg. UE 651/2014 oltre all’art. 28 del Reg. UE 651/2014 e/o in alternativa all’art. 29 dello stesso regolamento;
b) essere sostenute e quietanziate a partire dalla data di avvio ed entro la data di conclusione del Progetto di R&S&I previste dagli Accordi approvati dalla Giunta e sottoscritti , salvo proroga fino a 6 mesi aggiuntivi, che potrà essere disposta dal Responsabile del procedimento su richiesta motivata del capofila del Partenariato accompagnata da una relazione che, dettagliando le circostanze sopravvenute, ne comprovi la necessità;
c) essere chiaramente imputate e sostenute esclusivamente dai singoli Soggetti beneficiari, ed essere direttamente imputabili, pertinenti e connesse alle attività previste nel Progetto di R&S&I approvato e ammesso a Intervento Finanziario nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata all’articolo 16 (“Regime di aiuto” Reg. UE 651/2014) della Call;
d) essere relative a beni consegnati, installati e messi in funzione entro la conclusione del progetto ovvero relative a servizi realizzati pertinenti e in coerenza con le attività e gli obiettivi di Progetto di R&S&I;
e) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all’intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
f) essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente che il Soggetto beneficiario provvederà a conservare ai fini di potenziali controlli; tali fatture o documenti probatori equivalenti devono essere “quietanzati”, ovvero essere accompagnati da un documento attestante l’avvenuto pagamento; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio;
g) in tutti i casi, le fatture/documenti giustificativi originali (incluse le quietanze di pagamento) conservati dai Soggetti beneficiari devono presentare:
la dicitura “Spesa sostenuta a valere sulla Call Accordi per la Ricerca e l’Innovazione cofinanziata dal POR FESR 2014-2020”; in caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere riportata nello spazio riservato all’oggetto della fattura stessa;
il numero di Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Regione Lombardia, per il tramite del soggetto capofila, a ogni beneficiario del progetto. In caso di fatturazione elettronica il CUP deve essere riportato nello spazio riservato all’oggetto della fattura stessa.
Le spese sostenute prima della comunicazione del CUP da parte di Regione Lombardia andranno validate, prima della rendicontazione delle stesse, con un timbro riportante il CUP nonché la dicitura “Spesa sostenuta a valere sulla Call Accordi per la Ricerca e l’Innovazione cofinanziata dal POR FESR 2014-2020. In caso di fatture originariamente
digitali (immodificabili dopo l’emissione) che non riportano l’annullamento, è necessario tenere a disposizione copia di tale fattura cui apporre l’annullamento, compilando e conservando nel medesimo fascicolo dichiarazione sostitutiva nella quale attestare che:
- non è possibile apporre l’annullamento alla fattura originale;
- la fattura viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni.
h) essere conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti;
i) essere in regola sotto il profilo della normativa civilistica, fiscale e contributiva;
j) al netto di XXX o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata). Il beneficiario, che non può in alcun modo recuperare l’IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un’autodichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante nella quale si comunica il regime fiscale al quale si è soggetti e, quindi, la non deducibilità dell’IVA.
k) aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:
le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Xx.Xx/Xxx, oppure tramite assegno, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall’evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra beneficiario e i fornitori);
il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito, bancomat, etc.) devono essere intestati al beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario);
ai fini della prova del pagamento il Soggetto beneficiario deve conservare l’estratto conto da cui risulti l’addebito (con l’indicazione specifica dell’importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute tramite:
- compensazione di crediti e debiti;
- pagamento in contanti;
- pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti del Soggetto beneficiario;
nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
l) i Soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto di R&S&I: le spese devono essere, infatti, registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del Soggetto beneficiario; le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto di R&S&I in base ad apposita documentazione che ne attesti l’imputazione percentuale alle attività finanziate.
m) Con riferimento alle “Spese di personale” e alle “Spese generali”, dette spese dovranno essere rendicontate coerentemente con quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettere b) e d), dall’articolo 68, comma 1, dall’art. 131, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e a quanto previsto dalla DGR n. 4664/2015 di semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020
che ha approvato le tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
Inoltre, ai fini dell’ammissibilità delle spese e dei relativi contributi le spese totali di Progetto di R&S&I, effettivamente sostenute e quietanzate, ammesse a seguito della verifica della rendicontazione finale non possono essere inferiori al 60% dell'investimento complessivo (disciplinato all'art. 19 della Call), ossia l’investimento complessivo approvato e riportato nell’Accordo sottoscritto dal partenariato. Qualora l’investimento realizzato fosse minore a quello ammesso, il beneficiario è tenuto comunque a dimostrare il conseguimento degli obiettivi progettuali e a motivare gli eventuali scostamenti.
Non sono ammissibili le seguenti spese:
le spese relative ad autofatturazioni;
le spese relative a fatturazioni tra i partner appartenenti al medesimo Partenariato;
non sono ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al Partner da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela). In via d’eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il Partner documenti, tramite benchmark di mercato, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore, anche a livello internazionale, di tale strumentazione/servizio nel mercato.
3.4. Variazioni
3.4.1 VARIAZIONI DI PARTENARIATO
Le eventuali richieste di variazioni di partenariato devono essere preventivamente autorizzate sulla base di adeguata motivazione e documentazione per la necessaria verifica del mantenimento dei requisiti formali e di merito.
3.4.2 VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA
Come richiamato nel precedente paragrafo “Obblighi dei Beneficiari”, i Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila, sono tenuti a comunicare preventivamente al Responsabile del procedimento, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, eventuali necessità di modifiche da apportare in fase di realizzazione al Progetto di R&S&I sia per quanto concerne il contenuto, sia per quanto concerne le spese specificate nell’Accordo approvato dalla Giunta e sottoscritto .
In particolare, nel caso di variazione delle spese di Progetto di R&S&I:
a) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento massimo del + o -20% nel rispetto comunque dell’eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa; tali variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia;
b) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento superiore al + o - 20%, previa richiesta formale e motivata da parte del Soggetto beneficiario, da effettuarsi al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione, al Responsabile del procedimento che attiverà le opportune valutazioni.
Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S&I (comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di proroga), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui all’art. 8 (“Durata degli interventi”) della CALL. Le richieste di variazione del Progetto di R&S&I dovranno essere presentate preventivamente (al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione) ed essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema SiAge fino a quando il Responsabile del procedimento non avrà comunicato l’esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione.
3.5. Modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo
La rendicontazione delle spese è riferita a titoli di spesa datati a decorrere dalla data di Avvio del progetto di R&S&I fino all’ultimo titolo di spesa emesso e quietanzato entro la data di conclusione del progetto previste dagli Accordi approvati dalla Giunta e sottoscritti, salvo proroghe debitamente autorizzate fino ad un massimo di 6 mesi.
Il Beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione finale delle spese entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto.
3.5.1 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato sulla base delle tranche concordate e al raggiungimento di specifici risultati definiti nella fase di negoziazione tra le Parti (soggetti beneficiari e Regione Lombardia) coinvolte e indicati nell'accordo di ricerca sottoscritto dopo la fase di negoziazione tra Regione Lombardia e il partenariato coinvolto.
Sono previste al massimo tre tranche di erogazione che saranno oggetto di negoziazione in base agli stati di avanzamento concordati e indicati nell'accordo di ricerca sottoscritto e alla specificità del progetto.
Potrà essere valutata in fase negoziale la possibilità di concedere un’erogazione a titolo di anticipazione che potrà essere erogata solamente a seguito della presentazione (in caso di soggetti privati) di idonea garanzia fideiussoria di pari importo. In caso di richiesta di anticipo, l’importo massimo erogabile a titolo di anticipazione e le relative modalità di erogazione verranno definite nella fase negoziale. La garanzia fideiussoria sarà svincolata a seguito della verifica della rendicontazione delle spese, pari all’importo erogato a titolo di anticipazione.
L’erogazione del saldo finale è successiva alla valutazione dei risultati di progetto da parte del Nucleo di cui all'art. 14 della Call. Il Nucleo sarà integrato da un esperto diverso da quello che ha valutato l’ammissione al finanziamento del progetto.
L’erogazione dell’intervento finanziario è subordinata alla dichiarazione del beneficiario/soggetti dell’aggregazione di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf) nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale.
3.5.1.1 Tranche di erogazione intermedia
Ai fini dell’erogazione della tranche di erogazione intermedia, riconosciuta sulla rendicontazione sulla base dello stato di avanzamento, la domanda di erogazione deve essere presentata dal Capofila tramite Siage xxx.xxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx dove sarà disponibile tutta la modulistica informatica richiesta.
Ai fini dell’erogazione delle tranche ai Partners, a seguito di rendicontazione intermedia al raggiungimento dei SAL, il Capofila è tenuto a trasmettere tramite il sistema informativo la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma telematica dal legale rappresentante:
a) relazione intermedia sullo stato di avanzamento del Progetto di R&S&I;
b) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate allegando i documenti giustificativi relative alle tipologie di spese ammissibili di cui all’articolo 7 (“Spese ammissibili”) della CALL, ad eccezione della tipologia “spese generali” e delle “spese di personale” che verranno rendicontate nella modalità indicata dalla DGR n. 4664/2015;
c) le informazioni necessarie per procedere con la verifica Antimafia ai sensi della relativa normativa vigente;
d) dichiarazione attestante che il Partner “non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea”, ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007.
Le tranche relative alla rendicontazione intermedia vengono erogate previa verifica:
a) dell’avanzamento del Progetto di R&S&I sulla base della relazione intermedia di Progetto di R&S&I;
b) della rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate a supporto della relazione intermedia di Progetto di R&S;
c) della regolarità della dichiarazione attestante l’assenza di aiuti illegali non rimborsati;
d) della regolarità dei versamenti contributivi, valido al momento dell’erogazione;
e) dell’esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia.
Regione Lombardia si riserva la facoltà di domandare ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari alle verifiche sulla rendicontazione, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3.5.1.2 Tranche di erogazione a Saldo
La domanda di erogazione della tranche a Saldo deve essere presentata dal Capofila tramite Siage xxx.xxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx dove sarà disponibile tutta la modulistica informatica richiesta. Per ottenere l’erogazione del saldo dell’Intervento Finanziario, il Capofila è tenuto a trasmettere, tramite il Sistema Informativo, la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma telematica dal legale rappresentante:
a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto di R&S&I, comprensiva della quantificazione degli indicatori relativi ai risultati di progetto;
b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate da ciascun Partner allegando i documenti giustificativi relativi alle tipologie di spese ammissibili di cui all’ art.7 (“Spese ammissibili”) della CALL ad eccezione della tipologia “spese generali” e delle “spese di personale” che verranno rendicontate nella modalità indicata dalla DGR n. 4664/2015;
c) una scheda di sintesi finale del Progetto di R&S&I da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo;
d) le informazioni necessarie per procedere con la verifica Antimafia ai sensi della relativa normativa vigente;
e) dichiarazione attestante che i Partner “non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea”, ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007.
Regione Lombardia effettua l’erogazione previa verifica:
a) dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal Progetto di R&S&I sulla base della relazione finale;
b) della rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di Progetto di R&S&I;
c) della regolarità dei versamenti contributivi, valida al momento dell’erogazione;
d) della regolarità della posizione del beneficiario rispetto alla normativa in materia di Antimafia;
e) della regolarità della dichiarazione relativa ad eventuali aiuti illegali non rimborsati;
f) Regione Lombardia si riserva la facoltà di domandare ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 gg dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto beneficiario.
Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso incrementi dell’ammontare dell’Intervento Finanziario concesso.
In sede di erogazione del saldo dell’Intervento Finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione dell’Intervento Finanziario medesimo, in relazione a diminuzioni dell’ammontare delle spese rendicontate verificate e ammesse; ogni eventuale rideterminazione dell’Intervento Finanziario verrà approvata tramite provvedimento del Responsabile del procedimento.
La Regione si riserva, anche attraverso i funzionari regionali, nazionali o della Commissione Europea, la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare in qualsiasi momento il mantenimento delle condizioni per la concessione dell’agevolazione.
3.5.2 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
I Soggetti beneficiari devono conservare gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione cartacea, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del saldo, rendendoli consultabili per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta della Regione o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.
Il beneficiario deve conservare - in originale - i documenti probatori delle spese sostenute secondo le seguenti modalità:
su supporto cartaceo; oppure
in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili.
Su tutti i documenti giustificativi di spesa originali (fatture o documenti di equivalente valore probatorio), i Soggetti Beneficiari, devono apporre la dicitura:
“Spesa sostenuta a valere sulla Call Accordi per la Ricerca e l’Innovazione cofinanziata dal POR FESR 2014-2020” e numero di Codice Unico di Progetto (CUP)
attestante l’imputabilità della spesa, come disposto nel precedente paragrafo “Criteri generali di ammissibilità delle spese”.
La citata dicitura – in caso di fatturazione elettronica – deve essere apposta nello spazio riservato all’oggetto della fattura stessa.
Tutte le richieste di erogazione trasmesse tramite il Sistema Informativo, sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).
3.6. Criteri di rendicontazione specifici delle singole voci di spesa
3.6.1.A SPESE DI PERSONALE (VOCE DI COSTO A)
La rendicontazione delle spese relative al personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) applicabile ai progetti ricadenti negli articoli 25 (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) e 29 (innovazione dei processi e dell’innovazione) del Regolamento 651/2014 deve essere effettuata in base al numero degli addetti effettivamente impiegati nel Progetto di R&S&I ammesso a Intervento Finanziario o nel coordinamento scientifico dello stesso, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard per tipologia di beneficiario di cui alla DGR n. X/4664 del 23 dicembre 2015, ossia pari a 30,58 euro per i Partner imprese ed a 35,47 per i Partner Organismi di Ricerca..
Si precisa che sono ammissibili anche le spese di personale relative a rapporti di lavoro già in essere al momento della data di Avvio del Progetto di R&S&I.
Nella voce di spesa “personale” sono ricomprese le successive specificazioni:
- personale in organico e con contratto a tempo determinato o indeterminato direttamente impegnato nelle attività del Progetto di R&S&I,
- apprendisti, contratti temporanei per collaborazioni, xxxxxxxxxx, assegni di ricerca, borse di studio per attività inerenti il Progetto di R&S&I;
- forme di collaborazione introdotte con i decreti attuativi del Jobs Act di cui alla legge 183/2014 o altre forme previste dalla normativa vigente.
Per quanto concerne l'imputazione dei costi di soci e amministratori, si precisa che rientrano nella voce di spesa del personale a condizione che:
vengano rispettati tutti i requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di xxxxx;
l'incarico sia direttamente connesso allo svolgimento dell'attività progettuale e la prestazione non sia riconducibile all’attività svolta ordinariamente nell’Impresa/Organismo di Ricerca;
l'incarico sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione o altro organo equiparato e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne;
l'incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale e tecnico-scientifica rispetto all'attività progettuale richiesta di svolgere nell’ambito del Progetto di R&S&I;
sia precisata la durata dell'incarico, il tempo dedicato al Progetto di R&S&I e il relativo compenso.
Si precisa che tali costi non possono essere imputati come costi per servizi di consulenza o costi della ricerca contrattuale o delle competenze tecniche.
Determinazione del costo
La determinazione del costo del personale (per la sola voce di costo A) si ha applicando, per ogni addetto impiegato nelle attività di R&S&I, la seguente formula:
Ca = Cus x Noc
dove:
Ca = costo singolo addetto impegnato nelle attività inerenti il Progetto di R&S$I ammesso a Intervento Finanziario;
Cus = costo unitario standard per singolo addetto impegnato nelle attività inerenti il Progetto di R&S&I ammesso a Intervento Finanziario (30,58 euro per le Imprese e 35,47 euro per gli Organismi di Ricerca);
Noc = numero di ore lavorate dedicate al Progetto di R&S&I ammesso a Intervento Finanziario (30,58 euro per i Partner imprese ed a 35,47 per i Partner Organismi di Ricerca).
3.6.1.B COSTI DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO (VOCE DI COSTO B)
Per le attività del Progetto di Innovazione riconducibili all’art. 28 (Innovazione a favore di PMI), prevista dal Reg. UE 651/2014, è ammissibile per il partner PMI il costo di messa a disposizione di personale (con la precisazione che il personale non deve essere dipendente di uno dei partner beneficiari dell'aggregazione) altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa PMI beneficiaria e non sostituisca altro personale, presso il Soggetto beneficiario per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del Progetto di R&S&I), alle seguenti condizioni:
- il costo del personale messo a disposizione riconoscibile sia quello sostenuto dal Partner beneficiario PMI e non dal soggetto di provenienza (organismo di ricerca o grande impresa non facenti parte del partenariato) del personale messo a disposizione;
- il Partner beneficiario presso il quale sia stato messo/i a disposizione il/i dipendente/i rendiconti la spesa sostenuta;
- il Partner beneficiario conservi tutta la documentazione relativa alla messa a disposizione del personale qualificato, compreso l’ordine di servizio, nonché le specifiche relative alle attività di Progetto svolte ed alle mansioni tecnico/professionali del dipendente messo a disposizione.
La definizione di personale altamente qualificato è contenuta nel punto 93 dell’art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014 (personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato).
Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria.
Tale personale deve occuparsi delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito della PMI che riceve il contributo. I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale sostenuti per l’inserimento di tale figura professionale nella PMI, e non possono essere superiori al costo effettivamente sostenuto per la retribuzione del lavoratore da parte del datore di lavoro distaccante.
Determinazione del costo
La determinazione del costo per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (voce di costo B) è effettuata in base al costo reale sostenuto dal beneficiario e riconosciuto al distaccante.
In ogni caso il beneficiario non può rendicontare il costo per la messa a disposizione del personale altamente qualificato con un costo superiore a quello effettivamente sostenuto.
Ai fini della quantificazione del costo imputabile, sono da considerare i costi sostenuti dal beneficiario a titolo di rimborso al distaccante delle spese da quest’ultimo sostenute per la retribuzione del personale messo a disposizione nel periodo di riferimento (escludendo quindi costi indiretti).
Il distaccante quantifica il costo per la retribuzione del personale distaccato mediante l’adozione di un metodo di calcolo basato sulla determinazione preventiva di un costo medio orario. Il costo medio orario si applica poi alle ore effettivamente impiegate dal soggetto distaccato per le attività di progetto, attestate con il timesheet individuale di cui al successivo punto A, ai fini della quantificazione del rimborso riconosciuto dal beneficiario al soggetto distaccante (spesa ammissibile).
L’importo ed il metodo di calcolo del costo medio orario va descritto nell’ambito dell’accordo di messa a disposizione del personale di cui al successivo punto A.
Tale rimborso non può superare la spesa effettivamente sostenuta dal distaccante per la retribuzione del personale messo a disposizione del beneficiario.
3.6.1.2 Documentazione giustificativa di spesa
La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base di una documentazione rendicontativa e giustificativa, da conservare integralmente in originale presso la sede del Soggetto beneficiario. Informazioni di dettaglio sulla rendicontazione dovranno inoltre essere caricate sul sistema SiAge come di seguito dettagliato.
Informazioni preliminari
Il beneficiario deve inviare un elenco del personale coinvolto nell’attuazione del progetto.
L’elenco deve riportare i nominativi dei lavoratori che si intenderà rendicontare sul progetto, indicando la tipologia di rapporto di lavoro che lo lega all’impresa/organismo di ricerca (per i Soci o Amministratori, indicare la delibera del CdA con cui è stato assegnato l’incarico).
Deve essere inoltre trasmesso, per ciascun soggetto incluso nell’elenco, l’ultimo cedolino disponibile al momento della comunicazione o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra il beneficiario ed il soggetto che si intende rendicontare (contratto, delibera CdA).
Tale elenco può essere soggetto a modifiche e/o integrazioni nel corso dell’intervento, per tenere conto degli avvicendamenti del personale coinvolto nel progetto.
Le modifiche all’elenco devono essere comunicate mediante apposita comunicazione da effettuarsi
prima della prima rendicontazione di uno o più soggetti non inclusi nell’elenco iniziale.
Alla comunicazione di variazione deve essere allegato l’ultimo cedolino disponibile (o la documentazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro) del soggetto non incluso nell’elenco iniziale, indicando la motivazione che ha richiesto l’avvicendamento o l’integrazione.
Le spese di personale per i soggetti non inclusi nell’elenco iniziale saranno ritenute ammissibili a partire dalla data di inizio del coinvolgimento del soggetto nel Progetto indicata in fase di comunicazione della variazione.
Nel caso del personale messo a disposizione, all’elenco dovrà essere allegato, in sostituzione del cedolino, una dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante dell’impresa/organismo di ricerca che mette a disposizione la figura professionale, dal lavoratore messo a disposizione e dal Legale rappresentante del soggetto Beneficiario. Nella dichiarazione devono essere espressamente indicati i termini dell’incarico, quali: durata del rapporto, modalità di pagamento del compenso riconosciuto dal Beneficiario al soggetto che mette a disposizione il personale, specifiche relative alle attività di Progetto svolte, mansioni tecnico/professionali del dipendente messo a disposizione, metodo di quantificazione del costo sostenuto dal distaccante per la retribuzione del personale distaccato (costo medio orario e relativo metodo). Il soggetto distaccante dovrà inoltre produrre una autodichiarazione circa i requisiti soggettivi richiesti (essere Organismo di ricerca o grande impresa).
A). Documentazione elettronica da caricare e imputare direttamente su SiAge
In fase di rendicontazione, le spese di personale e quelle del personale altamente qualificato messo a disposizione dovranno essere imputate al Sistema Informativo fornendo le seguenti informazioni:
- Nominativo
- Codice Fiscale
- Qualifica
- Periodo di riferimento
- Ore imputate per il periodo di rifermento.
Per ciascun soggetto dovrà essere caricato in allegato un timesheet individuale, che riporta il dettaglio delle ore/mese lavorate e imputate al progetto, come da format fornito da Regione Lombardia, sottoscritto dal dipendente e dal Legale Rappresentante.
Si segnala l’importanza di acquisire le firme dei lavoratori sui timesheet a intervalli regolari, per evitare la non riconoscibilità della spesa in caso di mancata sottoscrizione di una o più mensilità a causa ad esempio di cessazione del rapporto di lavoro, irreperibilità del lavoratore, etc.
Si ricorda infatti che, in caso di cessazione/sospensione del rapporto di lavoro di un addetto, si riconoscerà la spesa del personale limitatamente ai mesi di permanenza nell’impresa/Organismo di Ricerca e solo in presenza di timesheet adeguatamente firmati e sottoscritti dal Legale Rappresentante
Nel caso del personale altamente qualificato messo a disposizione (voce di costo B) il Beneficiario dovrà imputare sul Sistema Informativo i dati e le informazioni inerenti ai costi della messa a disposizione del personale altamente qualificato, comprensivi dei riferimenti attestanti l’avvenuto pagamento e relative quietanze.
Inoltre – per la messa a disposizione del personale altamente qualificato - dovranno essere caricati in SiAge i seguenti documenti:
- accordo scritto tra distaccatario e distaccante nel quale siano chiaramente specificati i nominativi delle unità di personale che si intendono distaccare (legato al soggetto distaccante da un rapporto di lavoro dipendente), il dettaglio delle attività per cui sarà impiegata ciascuna unità di personale oggetto di distacco, il cronoprogramma delle attività da svolgere e il costo totale per le prestazioni che saranno rese da tale personale. Nell’Accordo deve inoltre essere indicato il metodo di quantificazione del costo sostenuto dal distaccante per la retribuzione del personale distaccato, oggetto di rimborso da parte del beneficiario (costo medio orario e relativo metodo);
- copia del giustificativo di spesa rilasciato dal distaccante e copia del giustificativo di pagamento del beneficiario (file in formato elettronico con estensione pdf).
B). Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario
Ai fini della rendicontazione delle spese di personale, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia o degli organi competenti, la documentazione giustificativa prevista dalle normative vigenti e in particolare:
Cedolino delle mensilità imputate (anche con importi oscurati) e/o Libro Unico del Lavoro istituito con Decreto legge 26.6.2008 n.112 (convertito con legge 6 agosto 2008, n.133) ed entrato in vigore il 16 febbraio 2009 relativo agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del contratto (es. contratto di collaborazione) che
attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con indicazione dell’oggetto e della durata dell’incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione;
Per soci e amministratori, la delibera del CdA dalla quale risulti che l’incarico sia relativo ad attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e la prestazione non sia riconducibile all’attività svolta ordinariamente nell’Impresa/Organismo di Ricerca;
Ulteriori cartellini/fogli presenza/diario di laboratorio o altra documentazione attestante le ore di presenza effettiva del personale.
In caso di messa a disposizione di personale altamente qualificato (voce di costo B), inoltre:
il provvedimento di messa a disposizione (accordo sottoscritto tra il distaccatario e il distaccante), da parte di soggetti esterni al Partenariato, di personale qualificato che contenga la specifica dei nominativi delle unità di personale messe a disposizione, del periodo della messa a disposizione del personale presso il Soggetto beneficiario, la definizione delle attività specifiche e funzionali a cui tale personale è adibito, il cronoprogramma delle attività da svolgere, il costo totale per le prestazioni che saranno rese da tale personale;
la documentazione atta a dimostrare il costo sostenuto dal soggetto distaccante per la retribuzione del personale distaccato;
i giustificativi di spesa e la documentazione attestante l’avvenuto pagamento da parte del beneficiario al distaccante.
3.6.2 COSTI RELATIVI A STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE (VOCE DI COSTO C) E COSTI RELATIVI AGLI IMMOBILI
(VOCE DI COSTO D)
Le voci di costo relative a strumentazione e attrezzature e relative agli immobili, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, sono ammissibili solo per progetti che prevedono attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale (di cui all'art.25 Reg. UE 651/2014) e attività di Innovazione dei processi e dell'organizzazione (di cui all'art.29 Reg. UE 651/2014) nella modalità di seguito riportata:
3.6.2.A) Ricerca industriale Sviluppo sperimentale.
Per attività di progetto riconducibili all'Art. 25 del Reg. UE 651/2014, con riferimento ai costi relativi alla strumentazione e attrezzature e agli immobili, le spese sono ammissibili, rispettivamente nella percentuale massima del 50% (attrezzature) e del 10% (immobili) dei costi totali ammissibili del progetto per questo articolo (come previsto nella DGR n.° X/5371 del 05/07/2016 di integrazione della DGR n. X/5245/2016). Le spese ammissibili sono relative ai costi di ammortamento nelle modalità e secondo le specifiche di seguito indicate. In particolare si specifica che le spese per i canoni di affitto e il leasing non rientrano tra le spese ammissibili.
3.6.2.B) Innovazione di processo e dell'organizzazione.
Per attività di progetto riconducibili all'Art. 29 della Reg. UE 651/2014, con riferimento a:
- costi relativi alla strumentazione e attrezzature, nella percentuale minima del 50% (attrezzature);
- costi relativi agli immobili fino ad un massimo del 10% dei costi totali ammissibili del progetto (come previsto nella DGR n.° X/5371 del 05/07/2016 di integrazione della DGR n. X/5245/2016). Le spese ammissibili sono relative ai costi di ammortamento nelle modalità e
secondo le specifiche di seguito indicate. In particolare si specifica che le spese per i canoni di affitto e il leasing non rientrano tra le spese ammissibili.
In entrambi i casi, la spesa ammissibile sarà rappresentata dalla totalità del costo di ammortamento del cespite nella misura in cui tali cespiti vengano utilizzati interamente per il Progetto. Viceversa, qualora tali cespiti siano utilizzati in quota parte in relazione al Progetto, la spesa ammissibile sarà rappresentata dalla corrispondente percentuale di costo di ammortamento.
A tal fine ciascun Soggetto Richiedente, dovrà indicare in sede di negoziazione, se la strumentazione, le attrezzature o gli immobili verranno utilizzati in maniera esclusiva per il Progetto oppure solo in quota parte.
Più in generale, per attività riconducibili sia all' art. 25 sia all’art. 29, l’acquisto di strumentazione e attrezzature e immobili è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati:
- nel caso delle attrezzature, consegnate, installate, utilizzate e messe a disposizione,
- nel caso degli immobili utilizzati e messi a disposizione,
presso la Sede operativa in cui viene realizzato il Progetto di R&S&I e per la quale è stato richiesto l’Intervento Finanziario.
Sono considerati ammissibili gli strumentazione e attrezzature e immobili acquistati (nuovi o usati) anche in data precedente all’avvio del Progetto di R&S&I purché regolarmente registrati a libro cespiti.
Il criterio di scelta per le modalità di acquisizione deve tener conto del principio di economicità e deve avvenire ai prezzi di mercato.
Per i progetti di R&S le singole postazioni di lavoro (PC, portatili, palmari, video, modem, ecc.) non rientrano tra le spese ammissibili.
Rendicontazione dei costi di ammortamento degli impianti, macchinari, attrezzature e immobili
Sono ammissibili i costi di ammortamento – calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia – relativi a macchinari e attrezzature e immobili, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto di R&S&I (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l’intera quota di impianti, macchinari e attrezzature e immobili utilizzati per il progetto quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso).
Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del Progetto di R&S&I.
3.6.2.1 Determinazione del costo
La rendicontazione dei costi di ammortamento relativi a beni materiali fissi (impianti, macchinari e attrezzature e immobili) deve avvenire sulla base di un metodo di calcolo rispondente ai principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia vigenti nonché in relazione alla misura e al periodo in cui i beni sono utilizzati per il Progetto di R&S&I. Nel caso in cui il ciclo di vita dei beni corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto di R&S&I, l’importo rendicontabile corrisponde al costo sostenuto per l'acquisto del bene, indicato nella relativa fattura.
Il costo dell’ammortamento di beni ammortizzabili strumentali al Progetto di R&S&I è considerato spesa ammissibile a condizione che:
a) il costo dell’ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa vigente1;
1 I costi concernenti l’ammortamento vengono calcolati conformemente alle aliquote fissate dalla normativa vigente oppure i costi concernenti l’ammortamento vengono calcolati convenzionalmente prendendo esclusivamente in considerazione le percentuali di ammortamento previste dal DM del 31/12/88 GU n. 27 del 2 febbraio 1989 (si precisa pertanto che sono escluse le forme di ammortamento accelerato ed anticipato e che non si dovrà dimezzare la quota di ammortamento per il primo anno).
b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di durata del Progetto di R&S prevista dalla Call oltre a un’eventuale proroga concessa.
Ciascun Soggetto Richiedente, dovrà indicare per ciascuna delle tranche di erogazione concordate se la strumentazione, le attrezzature o gli immobili verranno utilizzati in maniera esclusiva per il Progetto oppure solo in quota parte.
Se la strumentazione, le attrezzature o gli immobili vengono utilizzati interamente per il Progetto, la spesa ammissibile sarà rappresentata dalla totalità del costo; viceversa, qualora siano utilizzati in quota parte in relazione al Progetto, la spesa ammissibile sarà rappresentata dalla corrispondente percentuale di costo. Si precisa infatti che le spese ammissibili, relative a beni di proprietà utilizzati per la realizzazione di un progetto finanziato, sono riconosciute esclusivamente per il periodo di realizzazione del progetto stesso e nella misura del costo dell'ammortamento (in totale o pro quota), calcolato conformemente alla normativa vigente, purché i beni non siano stati dichiarati come spese rimborsabili. Il costo per gli ammortamenti di beni che solo indirettamente rientrano nell’ambito delle attività previste dal progetto di norma non è ammesso, salvo che si tratti di materiali nuovi complementari a quelli direttamente utilizzati nel progetto agevolato. La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute potrà riguardare: la predisposizione del prospetto di calcolo dell’ammortamento imputabile al progetto finanziato accompagnato (nel caso di utilizzo parziale) da una dichiarazione del responsabile del progetto che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata.
3.6.2.2 Giustificativi di spesa
A). Documentazione elettronica da imputare e allegare direttamente su SiAge
Sia nelle rendicontazioni intermedie, sia nella rendicontazione della tranche a Saldo, il Soggetto beneficiario dovrà:
- imputare sul Sistema Informativo i dati e le informazioni inerenti le quote di ammortamento, macchinari e attrezzature; in particolare, con riferimento alle quote di ammortamento i dati e le informazioni principali richiesti sono le seguenti:
- codice cespite, data iscrizione cespite, descrizione tipologia di bene;
- durata ammortamento, quota di ammortamento annuale; percentuale di ammortamento;
- percentuale di utilizzo; importo imputato.
- allegare:
- la fattura di acquisto di ciascuno dei beni rendicontati e la documentazione attestante l’avvenuto pagamento (file in formato elettronico con estensione pdf);
- il prospetto di calcolo dell’ammortamento imputabile del cespite (estratto libro cespiti);
- la dichiarazione del responsabile del progetto che descriva/giustifichi la percentuale di utilizzo applicata e indichi la localizzazione del cespite.
B). Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario
Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti la seguente documentazione giustificativa:
L’imputazione in base all’ammortamento dei beni sussiste anche per beneficiari per i quali non sia applicabile il procedimento tecnico contabile dell’ammortamento: in tal caso le aliquote di ammortamento da esporre quali costi ammissibili dovranno essere riferite alla vita utile del bene utilizzato.
- preventivi, contratti di acquisto, ordini di acquisto, conferme d’ordine firmate per accettazione, con descrizione del bene e con indicazione del relativo costo unitario;
- fattura del fornitore/venditore con la descrizione dei beni;
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo previsto da contratto e indicato in fattura;
- copia delle scritture contabili e libro cespiti;
- verbale di collaudo e rilascio se previsto da contratto;
- nel caso di beni usati, tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto dei seguenti requisiti: attestazione del venditore circa l'origine precisa del bene e che il bene non è stato acquistato con altri finanziamenti pubblici e che la quota imputata sul progetto ammesso non è stata finanziata con altri finanziamenti pubblici; che il prezzo del bene usato non ecceda il valore di mercato e sia inferiore al costo d'acquisto di attrezzatura di tipo analogo nuova; che le caratteristiche tecniche dei beni usati siano adeguate alle necessità del Progetto di R&S&I e conformi alle norme e agli standard applicabili, anche in materia di sicurezza.
3.6.3 RICERCA CONTRATTUALE, LE CONOSCENZE, BREVETTI, SERVIZI DI CONSULENZA (VOCE DI COSTO E, F, H)
E SPESE PER L'OTTENIMENTO, CONVALIDA E DIFESA DEI BREVETTI (VOCE G)
In questa voce ricadono le voci seguenti che trovano la loro ammissibilità in base alle attività di progetto identificate dagli art. 25-28-29 del Reg. UE 651/2014:
1. ricerca contrattuale, competenze tecniche, conoscenze e acquisizione di brevetti di cui all'art. 25 (per tutte le tipologie di partner) e all'art. 29 (per i partner imprese);
2. servizi di consulenza (art. 25 per tutte le tipologie di partner e art. 28 per il partner PMI) e di sostegno all'innovazione o servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (art. 28 per i partner PMI);
3. spese per l'ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti e altri attivi immateriali (voce di costo G - art. 28 - esclusivamente per i partner PMI).
Per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui all'art. 25 del Reg. UE 651/2014 sono ammissibili i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca.
Per le attività di Innovazione a favore di PMI di cui all'art. 28 del Reg. UE 651/2014 sono ammissibili i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione e le spese per l'ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti e altri attivi immateriali.
Per le attività di Innovazione dei processi e dell'organizzazione di cui all'art. 29 del Reg. UE 651/2014 sono ammissibili i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato.
3.6.3.1 Costi per la Ricerca contrattuale, competenze tecniche, le conoscenze e i brevetti (voce di costo E-F)
Per ricerca contrattuale, si intende la realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, comprensiva anche di eventuale attività di supporto al management scientifico del Progetto di R&S (nel caso di attività di cui all'art. 25 e 29 del Reg. UE 651/2014) da parte di un soggetto terzo pubblico o privato (Università, Enti di Ricerca, ecc. ) consistente nella fornitura di una prestazione di carattere esecutivo di cui il soggetto terzo, inoltre, ne gestisce le attività (task) e ne garantisce il risultato
tecnico/scientifico. La natura di tali attività deve essere di natura non continuativa. I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e dai relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture al netto di IVA. Tali attività devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto al Partner beneficiario tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Il contratto dovrà essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando. Le spese relative all’acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento, acquisizione di marchi, know-how e conoscenze/competenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo se relative a beni immateriali ammortizzabili secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, sostenute per finalità strettamente connesse al Progetto di R&S, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, e dovranno figurare nell’attivo dell’impresa per almeno 3 anni.
Nella voce di spesa non sono ammissibili i costi di deposito di nuovi brevetti (questi costi sono ammissibili esclusivamente per i partner PMI nella voce di costo G) e i software a carattere generale. L’acquisto di software e di programmi informatici è, infatti, ammesso solo alle seguenti condizioni:
- se strettamente connesso al progetto di R&S&I;
- il software deve essere “specifico” e necessario esclusivamente alla realizzazione del Progetto di R&S;
- il software deve essere nuovo di fabbrica.
Infine, risultano ammissibili nell’ambito della presente voce di spesa le attività immateriali funzionali alla realizzazione di forniture o di altri beni materiali.
3.6.3.1.1 Giustificativi di spesa
A). Documentazione elettronica da imputare e allegare direttamente su SiAge (voce di costo E e F)
Sia nella rendicontazione delle tranches intermedie sia nella rendicontazione della tranche a Saldo, il Soggetto beneficiario dovrà:
- imputare i dati e le informazioni inerenti ai costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche, conoscenze e dei brevetti, comprensivi dei riferimenti attestanti l’avvenuto pagamento e relative quietanze;
- allegare le copie dei giustificativi di spesa e della documentazione attestante l’avvenuto pagamento e relative quietanze portate in rendicontazione (file in formato elettronico con estensione pdf).
B). Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario
Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:
1. documentazione da conservare per ricerca contrattuale:
- copia del contratto controfirmato;
- fattura del fornitore con l’indicazione del riferimento al contratto;
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo previsto da contratto e indicato in fattura;
2. documentazione da conservare per competenze tecniche, brevetti, licenze di sfruttamento, know-how e conoscenze tecniche non brevettate:
- copia del contratto controfirmato per accettazione per l’acquisto delle competenze tecniche e per la cessione di brevetti, licenze d'uso, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale;
- fatture, note, o altri documenti attestanti le spese di acquisto di competenze tecniche, brevetti, licenze d'uso, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale;
- documenti attestanti l’avvenuto pagamento.
3.6.3.2 Spese per servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione o servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (voce di costo E e H)
Sempre in funzione delle tipologie di intervento previste dal Reg. UE 651/2014 come dettagliato nella tabella di cui all’art. 7 “Spese ammissibili” della Call, rientrano in questa categoria le consulenze e i servizi per prestazioni specialistiche, destinate al Progetto di R&S&I (per la realizzazione di attività tecnico-scientifiche comprensive anche di eventuale attività di supporto al management del Progetto di R&S o consulenze per il progetto di innovazione) e commissionate a imprese specializzate. Per prestazioni specialistiche si intendono le attività con contenuto tecnico o innovativo commissionate a soggetti che, in virtù delle proprie competenze professionali, sono qualificati a prestare specifiche consulenze disciplinari. La natura di tali consulenze e servizi deve essere non continuativa ed esulare dai normali costi di gestione dell’impresa beneficiaria connessi ad attività ordinarie (come le consulenze di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, di marketing e simili).
In particolare relativamente alle spese di consulenza per il sostegno all'innovazione (art. 28 reg. UE 651/2014) si precisa che sono ammissibili i seguenti costi:
a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;
b) per quanto riguarda i servizi di sostegno all'innovazione i costi relativi a: fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti.
Come già indicato nel precedente paragrafo 3.3.2 lett. p), q) e r), non sono ammissibili:
autofatturazioni da parte dei Partner;
fatturazioni tra i Partner appartenenti al medesimo Partenariato;
non sono ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al Partner da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela). In via d’eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il Partner documenti, tramite benchmark di mercato, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore, anche a livello internazionale, di tale strumentazione/servizio nel mercato.
I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e dai relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture al netto di IVA.
Tali attività devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto al Partner beneficiario tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di vincolo o collusione. Il contratto dovrà essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando.
Si ricorda che oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali delle presenti Linee Guida non viene riconosciuta, quale spesa ammissibile, la consulenza specialistica rilasciata da:
a) amministratori, soci e dipendenti dell’impresa richiedente il contributo o loro coniugi e parenti entro il secondo grado;
b) società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi e parenti entro il secondo grado;
c) eventuali partner sia nazionali che esteri.
Sono infatti in ogni caso escluse dal contributo le spese fatturate tra Partner del medesimo Progetto.
3.6.3.2.1 Giustificativi di spesa
A). Documentazione elettronica da imputare e allegare direttamente su SiAge
Sia nella rendicontazione delle tranches intermedie sia nella rendicontazione della tranche a Saldo, il Soggetto beneficiario dovrà:
- imputare i dati e le informazioni inerenti le spese per consulenze o servizi equivalenti, comprensivi dei riferimenti attestanti l’avvenuto pagamento e relative quietanze;
- allegare le copie dei giustificativi di spesa e della documentazione attestante l’avvenuto pagamento e relative quietanze portate in rendicontazione (file in formato elettronico con estensione pdf).
B). Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario
Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:
- lettera di incarico o preventivi/contratto con riferimento specifico alle attività inerenti il Progetto di R&S&I, descrizione dell’oggetto della prestazione, durata dell’incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- documentazione attestante l’esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.);
- fattura del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto di R&S&I;
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento;
- attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (ritenuta d'acconto).
3.6.3.3 Spese per l'ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti e altri attivi immateriali
Per quanto concerne i costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali (Voce G) relativi alle attività di progetto identificate dall’art. 28 del Reg. UE 651/2014 e riconoscibili solo per i partner PMI, tali costi possono essere relativi a servizi finalizzati all'ottenimento di brevetti nazionali/europei o internazionali e/o all'estensione di brevetti a livello europeo o internazionali.
L'oggetto di tali brevetti è, di norma, relativo a settori applicativi innovativi e in particolare ad una delle 7 aree di specializzazione della S3 regionale o alla tematica trasversale dell'ICT connessa al progetto di R&S&I finanziato. Le attività di supporto alla brevettazione possono includere:
studi e consulenze inerenti all'analisi del contesto brevettuale;
preparazione, deposito, trattazione della domanda e concessione del brevetto;
traduzioni e altre consulenze per l'estensione di un brevetto nazionale a livello europeo o internazionale;
consulenze per difendere la validità del brevetto nella trattazione ufficiale e in eventuali procedimenti di opposizione.
Sono ammissibili per questa tipologia di costo le spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale, sostenute direttamente dai partner PMI del partenariato che risultino titolari del brevetto.
3.6.3.3.1 Giustificativi di spesa
A). Documentazione elettronica da imputare e allegare direttamente su SiAge
Sia nella rendicontazione delle tranche intermedie sia nella rendicontazione della tranche a Saldo, il Soggetto beneficiario PMI dovrà:
- imputare i dati e le informazioni inerenti le spese per consulenze o servizi equivalenti, comprensivi dei riferimenti attestanti l’avvenuto pagamento e relative quietanze;
- allegare le copie dei giustificativi di spesa e della documentazione attestante l’avvenuto pagamento e relative quietanze portate in rendicontazione (file in formato elettronico con estensione pdf).
B). Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario
Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:
- lettera di incarico o preventivi/contratto con riferimento specifico alle attività inerenti la connessione del brevetto con il Progetto di R&S&I, descrizione dell’oggetto della prestazione, durata dell’incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- copia degli atti relativi al deposito della domanda di brevetto/modello nazionale, europeo, europeo unitario e/o internazionale, oppure copia degli atti relativi alla concessione del brevetto/modello europeo/europeo unitario da parte dell’EPO/UAMI o di altri brevetti internazionali da parte dei competenti uffici di Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo, oppure copia degli atti relativi all’avvenuta nazionalizzazione del brevetto europeo, europeo unitario e/o internazionale concesso in uno o più Paesi aderenti o meno alla Convenzione del Brevetto Europeo;
- documentazione attestante l’esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.);
- fattura del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto e specifica relativa al brevetto connesso con il Progetto di R&S&I;
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento;
- attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (es. ritenuta d'acconto).
3.6.4. SPESE GENERALI SUPPLEMENTARI E ALTRI COSTI DI ESERCIZIO DIRETTAMENTE IMPUTABILI AL PROGETTO (VOCE DI COSTO I) INCLUSI: I COSTI PER L’ACQUISTO DI MATERIALI, FORNITURE E PRODOTTI ANALOGHI, LE SPESE DI CERTIFICAZIONE DI LABORATORIO DIRETTAMENTE IMPUTABILI ALL’ATTIVITÀ DI PROGETTO DI R&S&I.
Prevista esclusivamente per le tipologie di intervento previste all’art. 25 e art. 29 del Reg. UE 651/2014 come indicato all’art. 7 “Spese ammissibili” della Call, in questa voce potrà essere imputato un importo a titolo di rimborso forfettario di tutte le spese non ricomprese nelle spese dirette sostenute dal beneficiario per la realizzazione del Progetto di R&S&I, quali le spese generali supplementari rispetto all’attività ordinaria del Soggetto beneficiario e i costi per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio direttamente imputabili all’attività di Progetto di R&S&I.
Tale voce di spesa dovrà essere imputata forfettariamente, per un valore massimo del 15% delle spese di personale rendicontate da ciascun Partner. L’importo delle spese generali verrà rideterminato in funzione delle spese di personale effettivamente validate.
Informazioni da imputare direttamente su SiAge per le spese generali
In attuazione del principio di semplificazione amministrativa ed in considerazione del riconoscimento della spesa in forma forfettaria, l’importo relativo alle spese generali addizionali supplementari dovrà essere imputato in misura massima del 15% delle spese di personale (Voce di costo A) rendicontate da ciascun partner per le attività di cui all'art. 25 e 29 del Reg. UE 651/2014, in ciascuna delle diverse fasi di rendicontazione delle spese. Nessun giustificativo deve essere caricato a Sistema.
4. Garanzie
La CALL “Accordi per la ricerca e l’innovazione” ha rinviato alla fase di negoziazione la possibilità di prevedere l'erogazione di tranche a titolo di anticipazione (art. 17 “Modalità di erogazione del contributo regionale” dell’allegato alla DGR 5245 del 31/05/2016). Nel caso in cui si preveda la concessione di erogazione a titolo di anticipazione, questa tranche deve essere coperta da fidejussione bancaria o assicurativa ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di pari importo all’anticipazione richiesta nella fattispecie in cui il partner beneficiario sia impresa o Organismo di ricerca privato, nel rispetto di quanto previsto dalla LR n. 37 del 28/12/2017 in tema di fidejussioni.
Gli Organismi di Ricerca pubblici non sono tenuti all’obbligo di presentazione di una garanzia fidejussoria.
Per il rilascio delle garanzie fidejussorie, è reso disponibile uno schema sul sito del Sistema Informativo (SiAge).
L’originale della garanzia, dovrà essere altresì trasmesso a Regione Lombardia, quale documento a corredo della presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione della prima tranche a titolo di anticipo, da consegnare direttamente o da trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Struttura Regionale competente.
5. Monitoraggio
Secondo quanto espressamente prescritto nella Call all'art. 18, i Soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, a fornire dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, Commissione Europea in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.
I funzionari comunitari e di altri organi dell’Unione Europea, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti di R&S&I al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei Progetti di R&S&I ed oggetto di istruttoria.
I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite SiAge, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l’avanzamento realizzativo del Progetto di R&S&I.
In particolare si chiede di fornire un’indicazione circa le imprese che richiedono un Intervento Finanziario per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato e una quantificazione in merito agli incrementi attesi dal Progetto in termini di occupazione e di brevetti.
I Soggetti beneficiari sono tenuti, infine, a collaborare in attività volte all’analisi dell’impatto della Linea nel suo insieme e dei risultati conseguiti dai singoli Progetti di R&S&I finanziati, oltre che in attività orientate alla valorizzazione dei risultati della ricerca; tali analisi si baseranno su informazioni raccolte attraverso l’attività di monitoraggio dei Progetti di R&S&I, l’analisi delle relazioni di Progetto di R&S&I ed interviste predisposte ad hoc, utili allo svolgimento delle suddette attività.
In ogni caso ciascun Soggetto beneficiario è tenuto, per il tramite del capofila del Partenariato, a presentare a Regione Lombardia tramite SiAge, entro i 2 (due) anni successivi all’erogazione del saldo, una relazione in merito all’impatto del Progetto di R&S&I medesimo evidenziando in particolare le ricadute sui settori economici e sui livelli occupazionali.
6. Disposizioni generali
Per tutto quanto non previsto dalle presenti Linee Guida si fa riferimento alle disposizioni dei Regolamenti comunitari, Reg (UE) 1303/2013, Reg (UE) 651/2014, della normativa nazionale e regionale in materia nonché alle vigenti Disposizioni generali in materia di ammissibilità delle spese del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e successivi aggiornamenti (D.P.R.).