Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario Clausole campione

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario. Ai fini della rendicontazione delle spese di personale, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia o degli organi competenti, la documentazione giustificativa prevista dalle normative vigenti e in particolare:  Cedolino delle mensilità imputate (anche con importi oscurati) e/o Libro Unico del Lavoro istituito con Decreto legge 26.6.2008 n.112 (convertito con legge 6 agosto 2008, n.133) ed entrato in vigore il 16 febbraio 2009 relativo agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del contratto (es. contratto di collaborazione) che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con indicazione dell’oggetto e della durata dell’incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione;  Per soci e amministratori, la delibera del CdA dalla quale risulti che l’incarico sia relativo ad attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e la prestazione non sia riconducibile all’attività svolta ordinariamente nell’Impresa/Organismo di Ricerca;  Ulteriori cartellini/fogli presenza/diario di laboratorio o altra documentazione attestante le ore di presenza effettiva del personale. In caso di messa a disposizione di personale altamente qualificato (voce di costo B), inoltre:  il provvedimento di messa a disposizione (accordo sottoscritto tra il distaccatario e il distaccante), da parte di soggetti esterni al Partenariato, di personale qualificato che contenga la specifica dei nominativi delle unità di personale messe a disposizione, del periodo della messa a disposizione del personale presso il Soggetto beneficiario, la definizione delle attività specifiche e funzionali a cui tale personale è adibito, il cronoprogramma delle attività da svolgere, il costo totale per le prestazioni che saranno rese da tale personale;  la documentazione atta a dimostrare il costo sostenuto dal soggetto distaccante per la retribuzione del personale distaccato;  i giustificativi di spesa e la documentazione attestante l’avvenuto pagamento da parte del beneficiario al distaccante.
Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario. Per tutte le spese rendicontate dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del gestore e degli organi competenti la seguente documentazione giustificativa: - preventivo/contratto/ordine di acquisto/conferma d’ordine sottoscritto o firmato per accettazione, con descrizione delle opere/lavori e indicazione del relativo costo unitario; - fattura del fornitore con la descrizione delle opere/lavori; - documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo previsto da contratto e indicato in fattura; - copia delle scritture contabili e libro cespiti; - verbale di collaudo e rilascio se previsto da contratto / dichiarazione del direttore dei lavori che le opere oggetto del contributo sono state realizzate in conformità al progetto approvato; - contratto d’affitto nel caso l’intervento sia stato effettuato su un immobile non di proprietà del beneficiario che abbia l’autorizzazione da parte del proprietario all’esecuzione di lavori edili xxxxxxxxxxxx e che evidenzi in che modo le migliorie apportate con le opere murarie e gli adeguamenti non rimangano a beneficio del proprietario; - certificato d’agibilità; - planimetria degli interventi realizzati; - documentazione fotografica relativa all’immobile (con evidenza delle migliorie intervenute ex – ante e ex-post) a seguito dell’intervento realizzato.
Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario. Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti la seguente documentazione giustificativa: - preventivo/contratto/ordine di acquisto/conferma d’ordine sottoscritto o firmato per accettazione, con descrizione del bene e indicazione del relativo costo unitario; - fattura del fornitore con la descrizione dei beni; - documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo previsto da contratto e indicato in fattura; - copia delle scritture contabili e libro cespiti; - verbale di collaudo e rilascio se previsto da contratto; - nel caso di beni usati, tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto dei requisiti indicati al precedente paragrafo 5.5 lettera o (dichiarazione del venditore ed autocertificazione degli altri elementi).
Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario. Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:
Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario. Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa: - lettera di incarico o preventivi/contratto con riferimento specifico alle attività inerenti la connessione del brevetto con il Progetto di R&S&I, descrizione dell’oggetto della prestazione, durata dell’incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge; - copia degli atti relativi al deposito della domanda di brevetto/modello nazionale, europeo, europeo unitario e/o internazionale, oppure copia degli atti relativi alla concessione del brevetto/modello europeo/europeo unitario da parte dell’EPO/UAMI o di altri brevetti internazionali da parte dei competenti uffici di Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo, oppure copia degli atti relativi all’avvenuta nazionalizzazione del brevetto europeo, europeo unitario e/o internazionale concesso in uno o più Paesi aderenti o meno alla Convenzione del Brevetto Europeo; - documentazione attestante l’esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.); - fattura del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto e specifica relativa al brevetto connesso con il Progetto di R&S&I; - documentazione attestante l’avvenuto pagamento; - attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (es. ritenuta d'acconto).
Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario. Peer tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa: - documentazione da conservare per ricerca contrattuale:  copia del contratto controfirmato;  fattura del fornitore con eseguita indicazione del riferimento al contratto;  documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo previsto da contratto e indicato in fattura; - documentazione da conservare per competenze tecniche, brevetti, licenze di sfruttamento, know-how e conoscenze tecniche non brevettate:  copia del contratto controfirmato per accettazione per l’acquisto delle competenze tecniche e per la cessione di brevetti, licenze d'uso, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale;  fatture, note, o altri documenti attestanti le spese di acquisto di competenze tecniche, brevetti, licenze d'uso, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale;  documenti attestanti l’avvenuto pagamento.
Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario. Ai fini della rendicontazione delle spese di personale, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia o degli organi competenti, la documentazione giustificativa prevista dalle normative vigenti e in particolare: - Timesheet originali con firma autografa del lavoratore e del Legale rappresentante che riporta il dettaglio delle ore/mese lavorate e imputate al progetto, come da format fornito da Regione Lombardia, sottoscritto dal lavoratore e dal Legale Rappresentante. Si segnala l’importanza di acquisire le firme dei lavoratori sui timesheet a intervalli regolari, per evitare la non riconoscibilità della spesa in caso di mancata sottoscrizione di una o più mensilità a causa ad esempio di cessazione del rapporto di lavoro, irreperibilità del lavoratore, etc. Si ricorda infatti che, in caso di cessazione/sospensione del rapporto di lavoro di un addetto, si riconoscerà la spesa del personale limitatamente ai mesi di permanenza nell’impresa e solo in presenza di timesheet adeguatamente firmati dal lavoratore e sottoscritti dal Legale Rappresentante; - Cedolino delle mensilità imputate (anche con importi oscurati) e/o Libro Unico del Lavoro istituito con Decreto legge 26.6.2008 n.112 (convertito con legge 6 agosto 2008, n.133) ed entrato in vigore il 16 febbraio 2009 relativo agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del contratto (es. contratto di collaborazione) che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con indicazione dell’oggetto e della durata dell’incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione; - Per soci e amministratori, la delibera del CdA dalla quale risulti che l’incarico sia relativo ad attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e la prestazione non sia riconducibile all’attività svolta ordinariamente nell’Impresa e la documentazione attestante l’effettiva liquidazione del compenso; - Eventuali cartellini/fogli presenza o altra documentazione attestante le ore di presenza effettiva del personale.

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  • PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Periodo di conservazione dei dati Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Conservazione dei dati Il Titolare tratta i Dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 11 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio; per il tempo del suo consenso e in ogni caso per non più di 6 mesi dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Marketing; per il tempo del suo consenso e in ogni caso per non più di 1 anno dalla raccolta o in accordo con le maggiori o minori tempistiche che verranno definite dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali per le Finalità di Profilazione.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx