Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario Clausole campione

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario. Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti la seguente documentazione giustificativa: L’imputazione in base all’ammortamento dei beni sussiste anche per beneficiari per i quali non sia applicabile il procedimento tecnico contabile dell’ammortamento: in tal caso le aliquote di ammortamento da esporre quali costi ammissibili dovranno essere riferite alla vita utile del bene utilizzato. - preventivi, contratti di acquisto, ordini di acquisto, conferme d’ordine firmate per accettazione, con descrizione del bene e con indicazione del relativo costo unitario; - fattura del fornitore/venditore con la descrizione dei beni; - documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo previsto da contratto e indicato in fattura; - copia delle scritture contabili e libro cespiti; - verbale di collaudo e rilascio se previsto da contratto; - nel caso di beni usati, tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto dei seguenti requisiti: attestazione del venditore circa l'origine precisa del bene e che il bene non è stato acquistato con altri finanziamenti pubblici e che la quota imputata sul progetto ammesso non è stata finanziata con altri finanziamenti pubblici; che il prezzo del bene usato non ecceda il valore di mercato e sia inferiore al costo d'acquisto di attrezzatura di tipo analogo nuova; che le caratteristiche tecniche dei beni usati siano adeguate alle necessità del Progetto di R&S&I e conformi alle norme e agli standard applicabili, anche in materia di sicurezza.
Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario. Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:
Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario. Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa: - lettera di incarico o preventivi/contratto con riferimento specifico alle attività inerenti il Progetto di R&S&I, descrizione dell’oggetto della prestazione, durata dell’incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge; - documentazione attestante l’esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.); - fattura del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto di R&S&I; - documentazione attestante l’avvenuto pagamento; - attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (ritenuta d'acconto). Per quanto concerne i costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali (Voce G) relativi alle attività di progetto identificate dall’art. 28 del Reg. UE 651/2014 e riconoscibili solo per i partner PMI, tali costi possono essere relativi a servizi finalizzati all'ottenimento di brevetti nazionali/europei o internazionali e/o all'estensione di brevetti a livello europeo o internazionali. L'oggetto di tali brevetti è, di norma, relativo a settori applicativi innovativi e in particolare ad una delle 7 aree di specializzazione della S3 regionale o alla tematica trasversale dell'ICT connessa al progetto di R&S&I finanziato. Le attività di supporto alla brevettazione possono includere:  studi e consulenze inerenti all'analisi del contesto brevettuale;  preparazione, deposito, trattazione della domanda e concessione del brevetto;  traduzioni e altre consulenze per l'estensione di un brevetto nazionale a livello europeo o internazionale;  consulenze per difendere la validità del brevetto nella trattazione ufficiale e in eventuali procedimenti di opposizione. Sono ammissibili per questa tipologia di costo le spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale, sostenute direttamente dai partner PMI del partenariato che risultino titolari del brevetto.
Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario. Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa: - lettera di incarico o preventivi/contratto con riferimento specifico alle attività inerenti la connessione del brevetto con il Progetto di R&S&I, descrizione dell’oggetto della prestazione, durata dell’incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge; - copia degli atti relativi al deposito della domanda di brevetto/modello nazionale, europeo, europeo unitario e/o internazionale, oppure copia degli atti relativi alla concessione del brevetto/modello europeo/europeo unitario da parte dell’EPO/UAMI o di altri brevetti internazionali da parte dei competenti uffici di Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo, oppure copia degli atti relativi all’avvenuta nazionalizzazione del brevetto europeo, europeo unitario e/o internazionale concesso in uno o più Paesi aderenti o meno alla Convenzione del Brevetto Europeo; - documentazione attestante l’esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.); - fattura del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto e specifica relativa al brevetto connesso con il Progetto di R&S&I; - documentazione attestante l’avvenuto pagamento; - attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (es. ritenuta d'acconto).
Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario. Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti la seguente documentazione giustificativa: - preventivo/contratto/ordine di acquisto/conferma d’ordine sottoscritto o firmato per accettazione, con descrizione del bene e indicazione del relativo costo unitario; - fattura del fornitore con la descrizione dei beni; - documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo previsto da contratto e indicato in fattura; - copia delle scritture contabili e libro cespiti; - verbale di collaudo e rilascio se previsto da contratto; - nel caso di beni usati, tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto dei requisiti indicati al precedente paragrafo 5.5 lettera o (dichiarazione del venditore ed autocertificazione degli altri elementi).
Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario. Per tutte le spese rendicontate dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa: - lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività inerenti il Progetto, descrizione dell’oggetto della prestazione, durata dell’incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge; - documentazione attestante l’esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.); - fattura del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto; - documentazione attestante l’avvenuto pagamento; - attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (ritenuta d'acconto).
Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario. Per tutte le spese rendicontate dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del gestore e degli organi competenti la seguente documentazione giustificativa: - preventivo/contratto/ordine di acquisto/conferma d’ordine sottoscritto o firmato per accettazione, con descrizione delle opere/lavori e indicazione del relativo costo unitario; - fattura del fornitore con la descrizione delle opere/lavori; - documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo previsto da contratto e indicato in fattura; - copia delle scritture contabili e libro cespiti; - verbale di collaudo e rilascio se previsto da contratto / dichiarazione del direttore dei lavori che le opere oggetto del contributo sono state realizzate in conformità al progetto approvato; - contratto d’affitto nel caso l’intervento sia stato effettuato su un immobile non di proprietà del beneficiario che abbia l’autorizzazione da parte del proprietario all’esecuzione di lavori edili xxxxxxxxxxxx e che evidenzi in che modo le migliorie apportate con le opere murarie e gli adeguamenti non rimangano a beneficio del proprietario; - certificato d’agibilità; - planimetria degli interventi realizzati; - documentazione fotografica relativa all’immobile (con evidenza delle migliorie intervenute ex – ante e ex-post) a seguito dell’intervento realizzato.
Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario. Ai fini della rendicontazione delle spese di personale, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia o degli organi competenti, la documentazione giustificativa prevista dalle normative vigenti e in particolare: - Timesheet originali con firma autografa del lavoratore e del Legale rappresentante che riporta il dettaglio delle ore/mese lavorate e imputate al progetto, come da format fornito da Regione Lombardia, sottoscritto dal lavoratore e dal Legale Rappresentante. Si segnala l’importanza di acquisire le firme dei lavoratori sui timesheet a intervalli regolari, per evitare la non riconoscibilità della spesa in caso di mancata sottoscrizione di una o più mensilità a causa ad esempio di cessazione del rapporto di lavoro, irreperibilità del lavoratore, etc. Si ricorda infatti che, in caso di cessazione/sospensione del rapporto di lavoro di un addetto, si riconoscerà la spesa del personale limitatamente ai mesi di permanenza nell’impresa e solo in presenza di timesheet adeguatamente firmati dal lavoratore e sottoscritti dal Legale Rappresentante; - Cedolino delle mensilità imputate (anche con importi oscurati) e/o Libro Unico del Lavoro istituito con Decreto legge 26.6.2008 n.112 (convertito con legge 6 agosto 2008, n.133) ed entrato in vigore il 16 febbraio 2009 relativo agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del contratto (es. contratto di collaborazione) che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con indicazione dell’oggetto e della durata dell’incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione; - Per soci e amministratori, la delibera del CdA dalla quale risulti che l’incarico sia relativo ad attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e la prestazione non sia riconducibile all’attività svolta ordinariamente nell’Impresa e la documentazione attestante l’effettiva liquidazione del compenso; - Eventuali cartellini/fogli presenza o altra documentazione attestante le ore di presenza effettiva del personale.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: