COMUNE DI ASSEMINI
COMUNE DI ASSEMINI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
CAPITOLATO SPECIALE DELLA CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO A5 DI VIA OSLO
Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE Art. 3 CANONE DI GESTIONE
Art. 4 TARIFFE PER UTILIZZO STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI Art. 5 PROPRIETA’ DELL’IMPIANTO E RELATIVE STRUTTURE
Art. 6 CONSEGNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO Art. 7 ATTREZZATURE ED ARREDI
Art. 8 GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO Art. 9 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO
Art. 10 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
Art. 11 ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Art. 12 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Art. 13 ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE
Art. 14 RESPONSABILITA’ PER DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE Art. 15 RESPONSABILITA’ PER CUSTODIA VALORI
Art. 16 VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI Art. 17 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 18 RISOLUZIONE, RECESSO, CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Art. 19 CONTROLLI E VERIFICHE
Art. 20 RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE Art. 21 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
Art. 22 PENALITA’
Art. 23 CONTROVERSIE
Art. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La presente concessione ha per oggetto l’affidamento in gestione dell’Impianto Sportivo del Campo di Calcio A5 ubicato in Via Oslo, Assemini, distinto in Catasto al Foglio n. 25, Mappale n. 2521.
L’impianto sportivo, una volta ristrutturato dovrà essere adibito ad attività sportive attinenti al calcetto e attività ricreative e sociali.
L’affidamento si configura come una concessione di servizi che dovrà svolgersi secondo le modalità previste dal presente capitolato.
L’impianto sportivo Campo di via Oslo è un complesso sportivo ben identificato che si estende su una superficie di 4500 mq, completamente recintato, posto in via Oslo (nella lottizzazione Is Olias de Is Paras).
L’impianto sportivo, parzialmente da ristrutturare, è composto da un campo di calcetto con annessi spogliatoi e parcheggio esterno al lotto dell’impianto pari a circa mq 1800.
L’intero lotto è stato realizzato con progetto esecutivo approvato dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 268/99, i lavori furono terminati nel mese di dicembre del 2000 e poi collaudati nel mese di febbraio 2001.
L’impianto è costituito da:
- N. 1 campo di calcetto in erba sintetica, finito di realizzare nel luglio 2011, recintato lungo il perimetro con pannelli metallici elettrosaldati e con rete di contenimento palloni (h mt. 5,00)
- N. 1 fabbricato ad un piano costituito da n. 2 corpi di fabbrica collegati tra loro tramite una struttura con travi in acciaio (tipo pergolato – coperto con elementi in materiale policarbonato alveolare traslucido ad uso spogliatoi e servizi igienici, il tutto come planimetria e pianta allegata
- A. 1° corpo Vani 1: spogliatoi atleti in due distinti locali con accessi indipendenti, dotato ciascuno di n. 4 docce, n. 3 wc ed un disimpegno (vani 2);
- B) 2° corpo:
Vano 3 – servizi igienici spogliatoi pubblici uomini; Vano 4 – servizi igienici spogliatoi pubblici donne; Vano 5 – spogliatoi giudici di gara;
Vano 6 – servizi igienici giudici di gara;
Vano 7 – segreteria/pronto soccorso/ (con anti bagno dotato di lavabo, doccia e wc avente altezza minima interna di mt 2,60 e altezza massima di mt. 4,15 (nel corpo 1) e mt. 4.75 (nel corpo 2), delle dimensioni esterne di mt. 9,80 x mt 7,10 nel 1 corpo e di mt. 9.10 x mt. 10.70 nel 2 corpo e il corpo di collegamento centrale aperto ai lati risulta delle dimensioni di mt. 6,50 x mt. 7,70
- percorsi interni di collegamento in marmette di cemento;
- area cortilizia interna in prato verde con un centinaio di piante;
- N. 2 cancelli di accesso di cui 1 lungo la via Oslo e l’altro lungo il parcheggio antistante l’impianto sportivo;
- N. 1 cancelletto pedonale con accesso lungo la via Sicilia;
- Impianto di illuminazione;
- N. 1 cabina elettrica Enel/MF/BT con accesso esterno;
- N. 1 pozzo e n1 cisterna di accumulo;
- Impianti idrico – fognario – elettrico.
Si precisa che per gestione s’intende la gestione complessiva e funzionale dell’impianto sportivo per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l’apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e i disallestimento, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l’utilizzo per tutta la durata della Concessione, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi e da attività di gestione spazi pubblicitari.
ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è pari a 9 anni. La concessione potrà essere prolungata fino ad anni 15 (art. 17 del Regolamento affidamento e gestione impianti sportivi) qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio economico a carico del concessionario.
ART. 3 CANONE DI GESTIONE
Il canone previsto a base di gara è pari ad € 4.500,00 (Oltre l’Iva), per nove anni. In particolare, il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Assemini un canone annuale anticipato, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione, pari ad € 500,00, oltre l’Iva, per ogni anno di concessione. In caso di proroga della concessione il canone sarà determinato in rapporto alla durata della stessa.
Il concessionario è tenuto alla stipula, prima della sottoscrizione della convenzione, di adeguata polizza fidejussoria che garantisca il pagamento del canone per tutta la durata dell’affidamento in gestione.
Gli spazi e le attrezzature oggetto della gestione sono quelli individuati nella planimetria in allegato. Non sussiste la necessità di redazione del Documento Unico di Rischi da Interferenze (DUVRI), poiché l’Amministrazione Comunale ha valutato l’assenza di rischi da interferenza, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008, pertanto i costi interferenziali sono nulli.
Il concessionario, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che l’Amministrazione Comunale vorrà stabilire in favore di quegli utenti residenti che svolgano attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato che operano nel territorio del Comune di Assemini.
ART. 4 TARIFFE PER UTILIZZO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI
La società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale in vigore, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che l’Amministrazione Comunale stabilisce in favore di quegli utenti residenti che svolgano attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato che operano nel territorio del Comune di Assemini.
ART. 5 PROPRIETA’ DELL’IMPIANTO E DELLE RELATIVE STRUTTURE
L’impianto sportivo è interamente di proprietà Comunale comprensivo degli arredi e delle attrezzature in dotazione, consegnate con apposito verbale. Il tutto dovrà essere mantenuto, conservato e restituito al termine della Concessione.
E’ possibile effettuare all’impianto migliorie ed interventi di manutenzione straordinarie dandone comunicazione al Comune di Assemini, con un preavviso di 60 giorni, esonerando l’Ente da ogni responsabilità civile o penale per danni fatti a persone, cose o animali.
L’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria non dà titolo a richieste di rimborso da parte del concessionario.
ART. 6 CONSEGNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
La consegna dell’impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato
d’uso degli arredi e delle attrezzature. Alla scadenza della Concessione si procederà ad una ricognizione, in contradditorio fra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza della Concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale detenuta dal Concessionario. Di tutte le operazioni sarà dato atto in un verbale di riconsegna dell’impianto.
ART. 7 ATTREZZATURE ED ARREDI
Il Concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune. Detti arredi ed attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza. Nessuna attrezzatura di proprietà del Comune di Assemini potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta senza previa autorizzazione scritta dall’Amministrazione Comunale.
Alla data di scadenza della Concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d’uso dallo stesso collocati nell’impianto, fatti salvi accordi diversi con l’Amministrazione Comunale.
ART. 8 GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
La Concessione della gestione dell’impianto sportivo di proprietà del Comune comprende le seguenti prestazioni.
Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all’uso dei locali stessi e delle attrezzature, per tutte le utenze, con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con personale ausiliario e addetti anche volontari.
Il Concessionario è l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito della gestione e funzionamento dell’Impianto; deve , altresì, provvedere all’apertura, chiusura, vigilanza dell’impianto, nonché alla manutenzione del verde.
Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. A tal fine deve chiedere preventiva autorizzazione con lettera raccomandata A.R. da inviare, almeno 10 giorni prima, all’Amministrazione Comunale.
Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione, il Concessionario può provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocumenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi.
Il Comune di Assemini è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.
ART. 9 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO
Il Concessionario è tenuto a gestire l’impianto garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità, a favore dei cittadini del Comune di Assemini, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità dei praticanti e degli utenti, secondo i criteri propri dell’uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell’uso sportivo. L’attività sportiva può essere integrata con eventi/manifestazioni non sportive nel rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza vigenti. Il Concessionario deve mettere a disposizione del Comune gli impianti sportivi ogni qual volta venga richiesto per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di
programmi assunti d’intesa tra le parti con congruo anticipo, fatte salve le attività di campionato già programmate e non rinviabili;
il Concessionario deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa, a titolo gratuito, per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell’anno, secondo accordi e programmi assunti d’intesa tra le parti, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi, provvedendo a garantire i servizi di cui all’art.8 – 2° comma;
ART. 10 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
Il Concessionario non può sub-concedere, in tutto o in parte, a terzi l’impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione.
Non può altresì procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell’impianto e delle strutture senza il consenso scritto del Comune.
La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ed il risarcimento di danni e spese eventualmente causati all’Amministrazione.
ART. 11 ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è tenuto all’osservanza dei presenti obblighi:
1. Il Concessionario è obbligato ad osservare e a far osservare la massima diligenza nell’utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc, in modo da evitare qualsiasi danno all’impianto, ai suoi accessori ed a quant’altro di proprietà del Comune, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza e fruibilità. Sarà tenuta al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili e immobili.
Il Concessionario dovrà provvedere a proprio carico alla pulizia degli spogliatoi, degli spalti, dell’area interessata alla pratica sportiva, alle pertinenze e alla segnatura del campo di gioco;
2. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente e non oltre 5 giorni all’Ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell’uso o della gestione saranno presi accordi tra le parti volta per volta;
4. Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d’ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti;
5. Per quanto attiene alle manifestazioni non sportive, la Concessionaria è tenuta a richiedere se dovute tutte le autorizzazioni amministrative;
6. Il Concessionario deve presentare all’Ufficio Sport del Comune di Assemini entro il 31 Gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell’impianto e sull’attività sportiva svolta nell’anno precedente, con relativa rendicontazione;
7. Il Concessionario deve mettere a disposizione del Comune gli impianti sportivi ogni qual volta venga richiesto per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d’intesa tra le parti, fatte salve le attività di campionato già programmate e non rinviabili;
8. Ai sensi del Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, richiamato nella presente, la Concessionaria è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Regolamento;
9. Il Concessionario deve stipulare un’idonea polizza assicurativa (con i massimali previsti nel Bando) per la responsabilità civile che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono al suddetto impianto;
10. Il Concessionario deve consentire al Comune e alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l’uso gratuito dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare;
11. Il Concessionario deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa, a titolo gratuito, per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell’anno, secondo accordi e programmi assunti d’intesa tra le parti, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi, provvedendo a garantire i servizi di cui all’art.8 – 2° comma;
12. Il Concessionario dovrà concedere l’uso dell’impianto per attività organizzate da altri sodalizi sportivi secondo le tariffe non eccedenti quelle stabilite dal Comune, di cui al precedente art. 7;
13. Il Concessionario deve provvedere all’apertura, chiusura e conduzione dell’impianto mediante l’impiego di idoneo personale;
14. Il Concessionario che intenda avvalersi di figure professionali inquadrate come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse pari trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a ché il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge;
15. Il Concessionario deve assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro e alla tutela sanitaria di tutti i praticanti l’attività sportiva, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra la Concessionaria medesima e i propri collaboratori;
16. Il Concessionario deve adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza adottato.
17. Il Concessionario dovrà stipulare n. 2 polizze fideiussorie di cui, una a garanzia dell’esecuzione degli interventi iniziali di manutenzione dell’impianto sportivo e degli interventi di qualificazione per la somma e i termini indicati in sede di offerta dal concessionario, e una a garanzia del pagamento del canone novennale.
18. Il concessionario è altresì tenuto ad osservare e a far osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al codice di comportamento della s.a. adottato con deliberazione giunta comunale del n. 205 del 22.12.2014, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del d. lgs. n. 165/2001. il predetto codice è pubblicato sul sito istituzionale del comune di Assemini.
ART. 12 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per gli interventi di cui all’art. 11;
Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell’impianto e strutture concesse. A tal fine deve trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al Comune il programma delle opere di manutenzione ordinaria da svolgersi nel corso dell’anno.
Il Comune di Assemini è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.
Rientrano nell’ordinaria manutenzione dell’impianto e sue pertinenze a cura e spese della Concessionaria:
⮚ manutenzione delle aree limitrofe al terreno di gioco e pertinenze;
⮚ cura costante del tappeto di gioco e interventi necessari da parte di personale specializzato;
⮚ tinteggiature e riparazione di rivestimenti parti interne ed esterne;
⮚ riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
⮚ riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
⮚ riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento;
⮚ verifica periodica annuale degli impianti elettrici, così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S. quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria;
⮚ riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, di lampade e fari comprese quelle del campo da interruttori, punti, prese e valvole, nel rispetto della normativa tecnica di settore;
⮚ verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti;
⮚ riparazione e sostituzione della rete di recinzione e reti interne all’impianto comprese le recinzioni aeree;
⮚ fornitura di energia elettrica, acqua potabile e per irrigazione, combustibile per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda;
⮚ riparazione impianto di illuminazione campo di gioco, nel rispetto della normativa tecnica di settore;
⮚ verifica biennale degli impianti di messa a terra a cura della Azienda A.S.L. competente, con pagamento a carico dei relativi oneri;
⮚ verifica periodica degli idranti ed estintori;
⮚ riparazione e sostituzione di tutte le attrezzature dell’area di attività sportiva quali: tribune, panchine, porte da gioco, reti, ecc.
⮚ manutenzione del verde e dell’alberatura dell’impianto sportivo;
⮚ riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree esterne al campo di gioco, siano esse pavimentate che a verde.
Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione, il Concessionario provvede immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria, anche non compresi nella programmazione annuale, assumendo la responsabilità per danni, nocumenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi.
Il Concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari ed incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare.
Il Concessionario dovrà presentare all’Amministrazione Comunale, ogni anno, una relazione sulla gestione dell’impianto e sull’attività sportiva e quant’altro svolto nell’impianto.
ART. 13 ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE
Il Comune di Assemini, ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 02.08.2016, assicura la regolare funzionalità dell’impianto e può provvedere a sue spese con preavviso di almeno 60 giorni, da notificarsi al Concessionaria a mezzo PEC, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.
ART. 14 RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE
Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo IV del vigente Regolamento.
Il Concessionario è pertanto è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto della Concessione nonché all’esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell’ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Il Concessionario deve stipulare un’idonea polizza assicurativa al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa verificarsi dall’esercizio dell’attività autorizzata a persone (partecipanti e/o a terzi), con il massimale minimo di € 1.500.000,00.
Per tutti i danni di qualunque genere che possano verificarsi alla struttura oggetto della presente convenzione, il Concessionario deve stipulare, altresì, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi, a partire dai seguenti massimali minimi:
- danni all’impianto, agli accessori e alle pertinenze € 500.000,00
- incendio € 200.000,00
Il Comune è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o cose dall’uso degli impianti concessi e non risponde, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.
L’Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d’uso degli oggetti di proprietà e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.
ART. 15. RESPONSABILITA’ PER CUSTODIA VALORI
L’Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d’uso degli oggetti di proprietà e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.
ART. 16 – VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI
Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, la Concessionaria provvederà al personale di vigilanza ed assumerà ogni responsabilità verso il Comune per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere, eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, la Concessionaria dovrà richiedere agli Organi competenti l’impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.
Art. 17 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
Il Comune può disporre la sospensione temporanea della presente concessione qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione alla Concessionaria con un anticipo di almeno 30 giorni.
La sospensione è prevista, inoltre, quando si verifichino condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.
Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune alla Concessionaria, se non la restituzione dei canoni anticipatamente versati per l’utilizzo dell’impianto.
ART. 18 RISOLUZIONE, RECESSO, CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO
Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l’articolo 1453 del codice civile.
Oltre a quanto previsto dagli artt, 1453 e 1455 cod. civ. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., e non può concorrere all’assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva le seguenti fattispecie:
- morosità nei pagamenti del canone d’uso stabilito
- Mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito;
- Interruzione o abbandono non motivati del servizio;
- Utilizzo delle strutture per finalità divergenti dall’oggetto della concessione;
- uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento vigente e dal presente disciplinare;
- ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento vigente e dal presente disciplinare;
- non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli Organi competenti;
- verifica di responsabilità, con dolo o colpa a carico del personale degli incaricati del concessionario, per danni alla struttura, agli impianti, ai beni di proprietà comunale e di terzi;
- inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi, della dignità personale e della riservatezza;
- perdita dei requisiti richiesti per l’affidamento in concessione;
- interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio;
- altre gravi violazione o inosservanze delle disposizioni legislative o regolamentari o gravi violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi previsti nel capitolato;
- sopravvenute cause artt. 80 del D.lgs n. 50/2016.
Nelle ipotesi citate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al Concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati. Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell’impianto. In caso di rinuncia di spazi assegnati il Concessionario, darà comunicazione scritta all’Ufficio Sport del Comune almeno due mesi prima il quale adotterà la procedura sopra citata.
In mancanza di comunicazione, al Concessionario continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l’uso dell’impianto.
ART. 19 CONTROLLI E VERIFICHE
Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l’erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo
dell'Amministrazione Comunale. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell’attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso, l’osservanza delle clausole contenute nel presente contratto e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite. In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato. Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno ed a spese del Concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia del contratto.
ART. 20 RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall’Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta ed il risarcimento di danni e spese eventualmente causati all’Amministrazione.
ART. 21 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata. Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico della concessionaria.
ART. 22 PENALITA’
Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, il Comune di Assemini provvederà ad irrogare le seguenti penalità:
- Pari a € 5.000, in caso di mancata esecuzione degli interventi iniziali di manutenzione entro il termine proposto in sede di offerta dal concessionario;
- Pari all’importo della somma offerta in caso di mancata esecuzione degli interventi di riqualificazione con particolare riguardo a quelli finalizzati alla messa a norma dell’impianto ed all’acquisizione del certificato di agibilità entro il termine proposto in sede di offerta dal concessionario;
ART. 23 CONTROVERSIE
Ogni controversia in relazione la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, il foro territorialmente competente in via esclusiva è quello del tribunale di Cagliari.
ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Relativamente ai dati personali e alle informazioni necessarie allo svolgimento del servizio, il concessionario è responsabile del trattamento, secondo quando disposto dal regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs . n. 101/2018. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure e gli accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando il Comune da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.
Il concessionario non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso e non potrà conservarli successivamente alla scadenza del contratto; tutti i documenti e gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Comune entro il termine perentorio di 10 giorni dalla scadenza contrattuale.
Il Comune non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui sopra.
Il concessionario comunicherà il nominativo del responsabile del trattamento dei dati, che risponde nei confronti del comune e degli utenti ed a cui viene demandato il compito di richiedere dati sensibili qualora strettamente necessari per l’espletamento dei servizi.