PENALITA’ Clausole campione
PENALITA’. Se durante lo svolgimento del contratto fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, dalle norme vigenti in materia di produzione e fornitura di alimenti, l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare le seguenti sanzioni:
1) €.50,00 per ogni ritardo in ciascuna consegna, mancato rispetto dei quantitativi ordinati, sostituzione senza autorizzazione, dei prodotti che non sarà ritenuto giustificato dall’Amministrazione Comunale e che comporti grave disservizio;
2) €.200,00 per ogni mancato rispetto delle norme previste dalla legge e dal presente capitolato per l’igiene nella conservazione, nel confezionamento e nel trasporto dei generi alimentari;
3) Da €.100,00 a €.300,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal presente Capitolato, in base alla gravità. Nel caso in cui si verificassero per più di tre volte in un anno scolastico una o più irregolarità sopra contemplate, l’Amministrazione Comunale potrà chiedere la risoluzione del contratto. L’importo relativo all’applicazione della penale verrà detratto al momento del pagamento della fattura mensile; la Ditta è tenuta a rimettere la nota di credito da allegare alla fattura stessa. L’Applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’Amministrazione Comunale per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. L’applicazione delle sanzioni, qualora il servizio di fornitura divenisse insoddisfacente, non impedisce l’applicazione delle norme di risoluzione contrattuale , anche prima della scadenza. L’Amministrazione Comunale può procedere nei confronti della Ditta alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione, nel caso in cui non venga eseguito il servizio di fornitura la Ditta sarà gravata di penalità pari al doppio dell’importo di tutte le derrate che avrebbe dovuto fornire in quel giorno oltre al rimborso della somma pagata all’Amministrazione Comunale per ovviare al disservizio. Dal secondo giorno di mancata esecuzione si considererà abbandono di servizio con possibilità di recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione Comunale. Per altri casi di inadempienze, non sopra compresi, la decisione spetterà ad un Collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, da un rappresentante della Ditta e da un esperto estraneo ad entrambi, nominato dal Presidente del Tribunale di Ascoli Xxxxxx.
PENALITA’. Le inadempienze rilevate attraverso l’applicazione dei parametri inerenti al risultato, saranno applicate con riferimento all’entità delle stesse, calcolate sul corrispettivo del periodo di controllo preso in esame. Il superamento delle soglie di non conformità nel campione darà luogo, ad insindacabile giudizio del Comune di Viterbo, alla applicazione delle penali indicate nella Tabella 1. Tali penali tengono conto, oltre che della percentuale di schede non conformi complessivamente raggiunto nel campione nel periodo esaminato, anche del livello di qualità raggiunto dalle stesse, calcolato come nella formula di seguito indicata: IQNC è sempre minore di 1 In caso di esecuzione del servizio in modo non conforme agli standard qualitativi prescritti il Comune di Viterbo si riserva di applicare le seguenti penali: dove per CANONE si intende l'importo fatturato nel trimestre oggetto di controllo L'Amministrazione Comunale potrà inoltre applicare alla ditta aggiudicataria le seguenti penalità qualora si determinino le condizioni qui di seguito indicate: • Euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni fornitura, ad un singolo plesso scolastico, di pasti le cui grammature risultino inferiori a quelle stabilite o incompleti nella loro composizione; • Euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni mancata consegna, ad un singolo plesso scolastico, delle stoviglie; • Euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giornata di fornitura dei pasti in cui vengano utilizzati uno o più prodotti non corrispondenti alle caratteristiche merceologiche richieste; • Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni pasto in meno, ovvero non consegnato, rispetto al numero dei pasti richiesto da ogni singolo plesso scolastico; • Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per il mancato rispetto delle norme igienico- sanitarie in ogni fase del processo produttivo e di somministrazione: stoccaggio, manipolazione, confezionamento, trasporto, consegna e porzionamento; • Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per ogni giornata di fornitura dei pasti i cui menù non corrispondano a quanto stabilito dal contratto e non siano stati preventivamente autorizzati dal Comune di Viterbo; • Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni fornitura, ad un singolo plesso scolastico, di pasti confezionati in modo tale da compromettere la loro appetibilità; • Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per il mancato rispetto dei tempi di fornitura da applicarsi per ogni singola scuola e ad ogni giornata in cui il fatto è avv...
PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.
PENALITA’. Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’affidatario, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’amministrazione, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità: - in caso di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge, verrà applicata una penale rapportata, in ragione delle loro gravità, all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperate mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero saranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto. La Stazione appaltante si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria. La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni. Si precisa che le possibili inosservanze alle norme del presente capitolato verranno contestate formalmente e daranno diritto all'Amministrazione ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito
PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’Azienda si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini indicati in offerta o rispetto ai termini concordati con il Servizio preposto all’emissione ordini. Potrà inoltre essere applicata una penale di € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA. Identica penale di € 1.000,00 verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’ Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
PENALITA’. La ditta appaltatrice, nell’esecuzione del servizio di ristorazione scolastica, avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge e del presente capitolato d’appalto. Il Comune, previa contestazione alla ditta appaltatrice per irregolarità ed inadempienze applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato e specificatamente riguardo a:
a. Qualità delle derrate non rispondenti per qualità merceologica ed organolettica e non rispondenti per stato fisico, batteriologico, bromatologico e parassitologico;
b. Grammature dei cibi e numero di razioni non corrispondente a quanto previsto dal capitolato;
c. Xxxx non rispondenti alla tabella dietetica approvata;
d. Xxxxxxx nella consegna dei pasti nei plessi rispetto agli orari concordati;
e. Mancato rispetto delle temperature di sicurezza;
f. Contenitori non conformi a quanto previsto dal capitolato;
g. La violazione delle norme d’igiene;
h. Ritrovamento di corpi estranei nei cibi. Per tali inadempienze che non costituiscono, a giudizio insindacabile dell’Ente appaltante, la grave inadempienza che risolve il contratto, l’Ente applicherà una penale da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.000,00 secondo la gravità del caso. Rifusione di eventuali spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sull’importo indicato in fattura.
PENALITA’. Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: - € 2.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; - € 500,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; - € 500,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del - € 1.000,0 per mancata sostituzione, entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’Amministrazione Comunale; - € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari o di sospensione del servizio in questione; - € 2.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene. Il Dirigente competente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario, potrà graduare l’entità delle penalità, e anche stabilire di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture, con emissione da parte dell’aggiudicatario di note di accredito sulle stesse, per un importo pari alle penalità irrogate. In caso di cessazione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 30 gg., sarà dovuto il compenso per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione.
PENALITA’. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso. Fatti salvi i casi di risoluzione del rapporto contrattuale previsti dal presente capitolato o dalla normativa vigente ove l’aggiudicatario non attenda agli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato è tenuto al pagamento di una penalità variante da € 150/00 a € 500/00 previa contestazione degli addebiti e della successiva deliberazione della Giunta Comunale. All’effettuata contestazione l’aggiudicatario avrà diritto a presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dall’avvenuta comunicazione della contestazione. Il pagamento della penalità determinata come sopra verrà applicato mediante ritenuta sulla rata di corrispettivo da corrispondere. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti. Inoltre ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 giugno 2013 n. 62 è fatto obbligo al personale preposto all’espletamento del servizio di rispettare gli obblighi di condotta fissati nel citato decreto. In caso di inerzia si provvederà alla contestazione formale con le modalità che sono fissate nel codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Alezio.
PENALITA’. L’aggiudicataria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente contratto, la Bergamo Mercati assume i seguenti procedimenti:
a) Formale contestazione del mancato adempimento da parte del Responsabile preposto alla verifica del servizio di guardiania (tale comunicazione scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data dell’inadempienza compiuta da parte dell’ aggiudicataria): la Bergamo Mercati inoltrerà le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito di eventuali controlli effettuati, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
b) Assegnazione di un termine temporale entro il quale l’aggiudicataria deve uniformare l’organizzazione del servizio al fine di ripristinare una situazione adeguata (cosiddetta diffida ad adempiere). Tale adeguamento non danno luogo ad alcun onere aggiuntivo per la Bergamo Mercati in quanto forniti a compensazione di servizio negligente di guardiania. Data la particolare natura del servizio, tale termine non potrà essere superiore a 24 (ventiquattro) ore. Entro tale termine, l’aggiudicataria sarà tenuta a presentare le proprie contro-deduzioni, pena l’applicazione delle sanzioni previste nei criteri di aggiudicazione. L’aggiudicataria non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto.
PENALITA’. Xxx l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida. Ove ad insindacabile giudizio dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie le controdeduzioni risultassero irrilevanti, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità: _ Euro 250,00 per ogni disagio e disservizio che possano portare a reclami motivati da parte dell’utenza; _ Euro 250,00 per ogni violazione del Piano di Trasporto; _ Euro 250,00 per ritardi non giustificati nell’arrivo degli studenti presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 10 (dieci) minuti, dopo la contestazione del terzo ritardo; _ Euro 500,00 per comportamento scorretto o sconveniente degli operatori nei confronti dell’utenza, rilevabile da reclami e/o segnalazioni scritte; _ Euro 500,00 per ogni singola corsa non effettuata per motivi imputabili alla ditta; in caso di reiterazione della fattispecie l’Istituzione diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, applicando una penale di €. 1.000,00 al giorno, con riserva di chiedere la risoluzione del contratto; _ Euro 500,00 per ogni giornata di utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati; _ Euro 1.500,00 per infrazioni gravi che si dovessero verificare o tali comunque da provocare un’inevitabile lesione dell’immagine e della capacità di organizzazione dell’Istituzione o situazioni di pericolo, anche potenziale, per gli utenti del servizio; _ da Euro 100,00 a Euro 2.000,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal contratto, a seconda della gravità. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto...