PENALITA’ Clausole campione

PENALITA’. L’appaltatore, senza esclusione di eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a penalità pari a € 200,00 ogni qualvolta: - si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio; - assicuri una presenza di operatori non adeguata allo svolgimento del servizio; - non fornisca tutte le prestazioni convenute impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione; - non esegua quanto contenuto nell’Offerta Qualitativa presentata in sede di gara. L’Amministrazione Comunale procederà alla contestazione dell’addebito entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto ovvero dal momento in cui ne è venuta a conoscenza e assegnerà un termine, non superiore a giorni 5 dalla contestazione, all’appaltatore del servizio per la presentazione delle proprie controdeduzioni, oltre che per adempiere alle prescrizioni segnalate nella contestazione di addebito. Trascorso il termine di cui al precedente comma, senza che il gestore abbia presentato controdeduzioni ovvero nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute accoglibili, il Responsabile del procedimento competente procederà, con proprio provvedimento, all’applicazione della penale. L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al canone mensile ovvero sulla cauzione. In tal caso l’appaltatore è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui l’Amministrazione si è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro 5 giorni dalla data di notificazione della richiesta. L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa all’appaltatore a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.
PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.
PENALITA’. L’aggiudicatario di ogni Lotto funzionale, nell’esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8.1 e 8.2 del presente documento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% ( dieci percento) di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigente.
PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’Azienda si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini indicati in offerta o rispetto ai termini concordati con il Servizio preposto all’emissione ordini. Potrà inoltre essere applicata una penale di € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA. Identica penale di € 1.000,00 verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’ Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
PENALITA’. Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’appaltatore, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’amministrazione, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità: • Omesso intervento su veicolo in uso all’Amministrazione: € 200,00; • Omessa esecuzione di una prestazione minima: € 200,00; • Omessa o irregolare fornitura di catalogo/listino/prezziario: € 200,00; • Irregolare fornitura del riepilogo periodico: € 400,00; • Irregolare esecuzione del servizio: € 200,00; • Violazione di ciascuna delle prescrizioni tecniche: € 200,00; • Violazione di ciascuna delle prescrizioni sulla fatturazione: € 200,00; • Violazione degli obblighi assunti con la dichiarazione “Altri elementi dell’offerta”: € 200,00; • Irregolare applicazione prezzo: € 300,00; • Disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali: € 400,00; • Grave disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali € 1.000,00 Ogni penalità si intende applicabile in relazione ad ogni singolo evento anche se simile o analogo ad altri, ovvero se ripetuto su uno stesso veicolo. In caso di ritardi rispetto ai termini previsti all’art. 4 del presente capitolato, la misura della penale sarà pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
PENALITA’. Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l’applicazione di penalità il cui importo sarà trattenuto dall’ammontare delle liquidazioni efferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate. A titolo esemplificativo si riportano le tipologie di alcuni eventi che comportano l’applicazione di penalità significando che per altre eventuali tipologie non esplicitamente previste in questa sede si procederà per via analogica: * comportamento scorretto o sconveniente dei confronti degli utenti in carico e/o loro familiari: € 250,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, porterà alla sostituzione del personale interessato; * mancato rispetto di quanto previsto nel P.A.I.: € 100,00 per ogni mancata o incompleta effettuazione delle attività previste e contestate; * mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico dell’appaltatore in ordine al possesso dei requisiti da parte del personale addetto: € 250,00 per evento; * mancata sostituzione del personale assente dal servizio: € 20,00 per ciascuna delle ore di assenza non sostituita; * gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio da cui ne consegua l’impossibilità di garantire il regolare e corretto svolgimento: € 500,00 ad evento. * turn over degli operatori superiore al 10% annuo del totale degli operatori attivi nei Servizi: € 500,00 per evento; * mancata presentazione della rendicontazione prevista all’articolo 11, entro la scadenza stabilita: € 100,00 per evento. Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi via e-mail PEC, al soggetto aggiudicatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l’Ente appaltante deciderà nel meri applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al presente articolo.
PENALITA’. Durante il periodo di vigenza del contratto, la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto i cui contenuti si evincono dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; dovrà, altresì, rispettare gli standard qualitativi del servizio ivi prescritti, nonché quelli indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento delle obbligazioni contrattuali, parziale o totale, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto da cui derivi, a sua volta, l’interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà a contestare l’inadempimento riscontrato e ad emettere, eventualmente, contestuale diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano, altresì, eliminate le disfunzioni ovvero fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancato riscontro entro i suddetti termini ovvero qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ed esaustive, l’Azienda committente procederà ad applicare le penali che seguono, unitamente agli eventuali addebiti per tutti i danni arrecati a cose, beni, e strutture dell’ASST /o tutti i danni arrecati a beni, farmaci, attrezzature e strumentario trasportati: • 500 € per ogni violazione alle norme di sicurezza o utilizzo improprio di attrezzature; • 200 € per ogni disservizio generato alla centrale di sterilizzazione, magazzino Economale, magazzino di Farmacia, Centro Stampa, servizio traslochi mobilio ed attrezzature; • 100 € per ogni collo o carrello tipo roller per il quali non viene garantita la tracciabilità; • 500 € per ogni veicolo e/o attrezzatura rilevate in situazione non conforme rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dai documenti di utilizzo e manutenzione; • decurtazione del canone in caso di attività non effettuate / attrezzature non fornite e/o non operative per il corrispettivo valore / importo. In ogni caso, l’Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata. L’Azienda, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali ...
PENALITA’. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla Cooperativa e da questa non giustificato per causa di forza maggiore, il servizio non venga espletato con le modalità stabilite dal presente contratto, l’Amministrazione Comunale applicherà alla stessa una penale pari ad un minimo di € 100,00 e un massimo di € 1.000,00 secondo la gravità, per ogni giorno di inadempimento. In caso di completo mancato espletamento del servizio, l’Amministrazione applicherà una penale pari ad un minimo di € 2.500,00 ed un massimo di € 10.000,00 (la penale andrà poi graduata in base alla gravità della violazione). Se la Cooperativa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto potrà essere rescisso e aggiudicato alla seconda in graduatoria ed in tal caso l’Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. Le contestazioni in merito a quanto sopra verranno formulate dall’ufficio co- munale competente per iscritto a mezzo raccomandata A.R. e, sempre per iscritto, la Cooperativa potrà produrre le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento delle contestazioni. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risul- tassero comprovate e sufficienti, si provvederà a determinare la relativa pena- le. Il Comune provvederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura emessa nel mese nel quale è assunto il provvedimento di infrazione. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile, alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati dovessero risultare su- periori. Nel caso in cui l’aggiudicataria richieda la risoluzione del contratto, sarà fa- col- tà del Comune incamerare l’intera cauzione prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l’ammontare eventualmen- te non coperto dalla cauzione definitiva prestata per la stipula del contratto d’appalto.
PENALITA’. Costituiscono gravi inadempimenti il ritardo (superiore a 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto o di atto equivalente) nell’avvio delle forniture secondo il calendario di cui all’art. 8 del presente capitolato, ovvero reiterati esiti sfavorevoli (superiori al 5% degli apparati consegnati) dei collaudi previsti. • Nei casi di mancato rispetto dei termini di garanzia, per riparazione o sostituzione oltre i 5 giorni, ovvero oltre i 10 giorni nel caso di utilizzo di apparato sostitutivo, ovvero mancata disponibilità delle parti di ricambio, verrà applicata, per ogni caso, una penale pari a € 15,00 per i telefoni entry-level e wi-fi, pari a € 25,00 per i telefoni avanzati e high-level, pari a € 50,00 per i telefoni top-level e conference station. • Per mancato rispetto dei termini di consegna dei vari lotti, ovvero per la mancata attivazione delle consegne entro i termini previsti, verrà applicata una penale pari allo 0,1 % del valore del lotto, o dei lotti, interessati, per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancato rispetto dei termini relativi alla ‘prima consegna’ così come prevista dall’Art. 7, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancata comunicazione nei termini previsti dall’Art. 7 del Responsabile della fornitura, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le penali verranno decurtate dai crediti della Ditta ovvero dalla cauzione. Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi suddetti, saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell’art. 13. Qualora la somma delle penali raggiunga il 10% del valore del contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto unilateralmente.
PENALITA’. L’Aggiudicatario, nell'esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’Aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’Aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora l’Aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizione contenute nel presente documento, la Stazione appaltante potrà applicare le seguenti penalità:  1% (uno per cento) dell’importo complessivo imponibile di contratto per ogni giorno solare di ritardo in caso di inadempienza relativamente all’erogazione dei servizi di cui all’art. 4 del presente documento.