COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI Lotto 5 – Ambito 5.2
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
Lotto 5 – Ambito 5.2
DEFINIZIONI 2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4
Art. 1: Durata del contratto 4
Art. 2: Gestione del contratto 4
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente 4
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto 5
Art. 5: Facolta’ di recesso 5
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE 5
Art. 6: Beni assicurati 5
Art. 7: Oggetto dell’assicurazione 6
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE 6
Art. 8: Esclusioni 6
Art. 9: Denuncia dei sinistri 7
Art. 10: Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni - Franchigie 7
Art. 11 Procedure per la valutazione del danno - Controversie 8
Art. 12: Modalita’ per la liquidazione dell’indennizzo 8
Art. 13: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede 8
Art. 14: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso) 9
Art. 15: Trattamento dei dati 10
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA 10
IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI DELL’AMMINISTRAZIONE (Beni assicurati, lett. b) 10
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Amministrazione: Il Comune di Cinisello Balsamo, Contraente della polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e’ protetto dalla assicu- razione;
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione; Societa’: la Compagnia assicuratrice …;
Broker: Xxxxxx Italia S.p.A.;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sini- stro viene dedotto dal risarcimento;
Scoperto: il trasferimento all’Assicurato di una percentuale del sinistro indennizzabile; Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di inden- nizzo;
Annualita’ assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro suc- cessive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicura- zione;
Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1’ immatri- colazione dalle quotazioni “Eurotax” colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffu- sione e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro;
Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 65% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e’ parziale;
Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals;
Optionals: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo;
Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve, la grandine.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2006 fino alle ore 24,00 del 31.12.2009, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.
E’ facolta’ della Amministrazione contraente, come anche della Societa’ assicuratrice, rescinderlo in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per parte della presente polizza e/o solo per una o alcune delle garanzie da essa previste.
E’ altresi’ facolta’ della Amministrazione richiedere alla Societa’, entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del contratto, la prosecuzione dello stesso alle medesi- me condizioni normative ed economiche per i 90 (novanta) giorni immediatamente suc- cessivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio – qualora la Societa’ accolga tale richiesta - pari a 90/360 del premio annuale che verrà corrisposto dalla Ammini- strazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione del contratto e’ affidata a Xxxxxx Italia SpA, in qualita’ di broker di assicura- zione dell’Amministrazione.
L’Amministrazione e la Societa’ si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, com- preso il pagamento dei premi, avverrano per il tramite del broker; la Societa’ da’ atto che il pagamento dei premi e’ liberatorio per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giu- diziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
L’Amministrazione pagherà alla Società o all’ufficio all’uopo incaricato, per il tramite del broker:
a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, il premio di prima rata convenuto;
b. entro 90 giorni da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice, il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Societa’, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 5: Facolta’ di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 60’ giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90’ giorno antecedente la scadenza della annualita’ assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata R.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Societa’ rimborserà all’Amministrazione la parte di premio non consumato, al netto delle imposte.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 6: Beni assicurati
I beni assicurati sono i veicoli a motore:
a) utilizzati da Amministratori, dirigenti, dipendenti, Segretario C.le e Direttore G.le in occasione di missioni o per adempimenti di servizio / mandato, esclusi quelli di pro- prieta’ della Amministrazione o alla stessa in uso o locazione;
b) di proprieta’ della Amministrazione, o alla stessa in uso o locazione, se identificati mediante l’elenco in calce al presente contratto.
Art. 7: Oggetto dell’assicurazione
Oggetto dell’assicurazione sono tutti i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati che si verifichino in occasione del loro uso per l’effettuazione di missioni o per adempi- menti di servizio / mandato e in conseguenza di:
a) collisione con altri veicoli
b) urto contro qualsiasi ostacolo
c) ribaltamento
d) uscita di strada
e) eventi socio politici ed xxxx xxxxxxxxx
f) incendio, esplosione, scoppio
g) furto (consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in ca- so di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all’interno dello stesso), rapina ed estorsione
h) eventi naturali
i) rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli oc- cupanti il veicolo, nonche’ i danni subiti dagli optionals e dalle parti accessorie, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città’ del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali e’ previsto il rilascio della Carta Verde.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 8: Esclusioni
L’assicurazione non e’ operante:
◊ se il veicolo e’ guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge
◊ se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti
◊ se il sinistro si verifica in conseguenza di attivita’ illecite o estranee agli scopi della missione o servizio.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni:
◊ cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati
◊ conseguenti a traino attivo o passivo, xxxxxxx a spinta od a mano, circolazione “fuo- ri strada”
◊ derivanti da uso improprio del veicolo
◊ determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo
◊ conseguenti allo stato di incuria o cattiva manutenzione del veicolo
◊ direttamente o indirettamente dovuti a o causati da colpi di stato civili e militari, guer- re, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezione, requisizione, legge marziale, na- zionalizzazione, distruzione o danneggiamento derivante da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorita’
◊ direttamente o indirettamente dovuti a o causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle ato- miche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 9: Denuncia dei sinistri
Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente con- tratto, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento dannoso dovra’ farne de- nuncia scritta all’Amministrazione che provvedera’ al suo inoltro alla Societa’, per il tra- mite del broker, entro i dieci giorni lavorativi successivi.
Xxxx’ inoltre trasmessa una esauriente descrizione del fatto nonche’ l’indicazione del luogo, data e ora in cui e’ accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali interve- xxxx, nonche’ di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione piu’ ampia del sinistro.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alle lett. e) e g) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, sara’ altresi’ fornito l’originale o copia autentica della denuncia pre- sentata all’Autorita’ Giudiziaria.
Art. 10: Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni - Fran-
chigie
L’ammontare del danno sara’ pari:
a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti dan- neggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, nel limite del valore com- merciale del veicolo al momento del sinistro;
b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.
Dall’indennizzo verra’ dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto.
Qualora la polizza preveda una franchigia o uno scoperto, la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo della franchigia/scoperto per sinistro.
L’Amministrazione corrispondera’ alla Societa’ il consuntivo dei suddetti importi di franchigia/scoperto entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di riepilogo che la Societa’ trasmettera’ nei 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, entro il limite della franchigia aggregata di cui sopra.
Qualora la polizza termini, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Societa’ contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e la Amministrazione provvedera’ al conseguente pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 11 Procedure per la valutazione del danno - Controversie
La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Societa’ e dal beneficiario dell’assicurazione.
Qualora il beneficiario non intenda accettare la proposta di indennizzo, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verra’, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Societa’ assicuratrice, uno dal beneficiario ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.
Gli arbitri, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sara’ impegnativa per le parti ed inappel- labile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell’arbitro dissenziente.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e meta’ di quelle del terzo.
Art. 12: Modalita’ per la liquidazione dell’indennizzo
La Societa’, ricevuta la documentazione richiesta, provvedera’ al pagamento delle in- dennita’ entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
Poiche’ la Amministrazione stipula il presente contratto anche in adempimento alla normativa vigente al riguardo, la Societa’ corrispondera’ l’indennizzo dovuto direttamen- te all’avente diritto.
Art. 13: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero dei kilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli assicurati, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti dall’Amministrazione al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
L’Amministrazione fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, il numero complessivo dei kilometri percorsi riferito a tale periodo.
Trascorso senza esito il termine sopra indicato, l’assicurazione resta sospesa e ripren- de la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati.
L’Amministrazione e’ esonerata dalla preventiva denuncia delle generalita’ degli assicu- rati e dei dati identificativi dei veicoli, per i quali si fara’ riferimento ai documenti ufficiali in possesso della Amministrazione stessa.
Si conviene che, ove l’Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 14: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)
L’assicurazione è ripartita tra le Societa’ assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine “Societa’” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”.
Ciascuna Societa’ è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclu- sa ogni responsabilità solidale. Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come va- lidi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delega- taria per conto comune, fatta eccezione per l’incasso dei premi di polizza la cui regola- zione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Societa’.
Compagnia … Quota … % - Delegataria Compagnia … Quota … %
Compagnia … Quota … %
Art. 15: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Societa’, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivi- no, per le finalita’ strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Kilometri annui percorsi dai veicoli assicurati | Premio unitario imp.le | ||
50.000,00 |
| ||
Totale premio imponibile Imposte Totale premio lordo annuo | euro euro euro | … … … |
IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI DELL’AMMINISTRAZIONE (Beni assicurati, lett. b)
Marca | Modello | Targa |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |