FACOLTA' DI RECESSO. Le parti convengono che il conduttore ha la facoltà di recedere dalla locazione qualora ricorrano gravi motivi, mediante preavviso di almeno sei mesi dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, ai sensi del comma 7, dell’art. 27 della Legge 392/78.
FACOLTA' DI RECESSO. Ai sensi dell’art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.
FACOLTA' DI RECESSO. Avvenuto un sinistro e sino al 60’ giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90’ giorno antecedente la scadenza della annualita’ assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata R.R. . In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Societa’ rimborserà all’Amministrazione la parte di premio non consumato, al netto delle imposte.
FACOLTA' DI RECESSO. Ciascuna Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R., senza che l’Appaltatore possa avanzare pretesa alcuna. Tale facoltà può essere esercitata, oltre che in presenza di una giusta causa e/o di reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche in caso di annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione o per altri impedimenti sopravvenuti, ovvero in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione dell’appalto o sulla prestazione dei servizi o per altri gravi motivi: in tale ipotesi, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante interessata, delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. E’ da configurare come “giusta causa” ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. Entro un termine di preavviso più lungo, ma non inferiore a 60 (sessanta) giorni, ciascuna Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto per altre diverse ragioni.
FACOLTA' DI RECESSO. Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale nei casi di: - giusta causa, - reiterati inadempimenti dell’aggiudicatario, - mutamenti di carattere organizzativo, tali da pregiudicare inevitabilmente l’esecuzione delle prestazioni; - nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui all’articolo 8.1., nel caso di esito negativo delle verifiche inerenti la certificazione prefettizia antimafia richiesta dalla Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale con riferimento al cessionario o affittuario o soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione, scissione o dell’avvenuto mutamento di ragione – denominazione sociale, - nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui all’articolo 8.1., nel caso di esito negativo delle verifiche relative alla dichiarazione di cui all’art. 8.2, lettera b), ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata A/R. L’aggiudicatario dovrà, comunque, su richiesta della stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione o sospensione può a giudizio della stazione appaltante provocare danno alla stessa. In caso di recesso della stazione appaltante l’affidatario ha diritto al pagamento dei servizi eseguiti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora il titolare o il/i socio/i se si tratta di società, o taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla cd. “normativa antimafia”, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Anche in tale caso l’aggiudicatario dovrà, su richiesta della stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione o sospensione possa, a giudizio della Pegaso03 S.r.l. Unipersonale, provoca...
FACOLTA' DI RECESSO. L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671, del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R che dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data di recesso. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Impresa Appaltatrice un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite dall'Impresa al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso.
FACOLTA' DI RECESSO. 25 ART. 22 –
FACOLTA' DI RECESSO. Le parti hanno facoltà di recedere dalla concessione in qualsiasi momento con preavviso di almeno sei mesi da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ------------------
FACOLTA' DI RECESSO. L’Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all’articolo 109 del D.Lgs 50/2016.
FACOLTA' DI RECESSO. Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. . In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Amministrazione). Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Societa’ rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte. Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Societa’ emet- tera’ una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che la Ammini- strazione dovra’ corrispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che prece- de) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del pre- mio annuale per ogni giorno di copertura.