FACOLTA’ DI RECESSO Clausole campione

FACOLTA’ DI RECESSO. Ai sensi dell’art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.
FACOLTA’ DI RECESSO. Le parti convengono che il conduttore ha la facoltà di recedere dalla locazione qualora ricorrano gravi motivi, mediante preavviso di almeno sei mesi dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, ai sensi del comma 7, dell’art. 27 della Legge 392/78.
FACOLTA’ DI RECESSO. Avvenuto un sinistro e sino al 60’ giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90’ giorno antecedente la scadenza della annualita’ assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata R.R. . In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Societa’ rimborserà all’Amministrazione la parte di premio non consumato, al netto delle imposte.
FACOLTA’ DI RECESSO. Ciascuna Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R., senza che l’Appaltatore possa avanzare pretesa alcuna. Tale facoltà può essere esercitata, oltre che in presenza di una giusta causa e/o di reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche in caso di annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione o per altri impedimenti sopravvenuti, ovvero in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione dell’appalto o sulla prestazione dei servizi o per altri gravi motivi: in tale ipotesi, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante interessata, delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. E’ da configurare come “giusta causa” ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. Entro un termine di preavviso più lungo, ma non inferiore a 60 (sessanta) giorni, ciascuna Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto per altre diverse ragioni.
FACOLTA’ DI RECESSO. 1. È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno. 2. In caso di eventuali variazioni oltre il limite delle prestazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la facoltà, esercitabile da parte di entrambe le parti contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto. 3. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicare all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R., oppure con posta elettronica certificata. In tal caso, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento: a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Fondazione; b. delle spese sostenute dall’Appaltatore; c. di un decimo dell’importo della prestazione non eseguita, calcolata sulla differenza tra l’importo dei 4/5 dell’importo contrattuale e l’ammontare dell’importo maturato per le prestazioni eseguite.
FACOLTA’ DI RECESSO. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. L’Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso. Tale facoltà può essere esercitata, oltre che in presenza di una giusta causa e/o di reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche in caso di annullamento giurisdizionale e/o ritiro dell'aggiudicazione o per altri impedimenti sopravvenuti, ovvero in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'amministrazione che abbiano incidenza sulla esecuzione dell'appalto o sulla prestazione del servizio per altri gravi motivi. Al verificarsi di una delle predette ipotesi, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Istituto, delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo alle condizioni previste nel contratto rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso. È da configurare come “giusta causa” ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. Entro il termine di preavviso più lungo, ma non inferiore a 30 giorni, l'Inps si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto in parte dal contratto per altre diverse ragioni.
FACOLTA’ DI RECESSO. L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671, del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R che dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data di recesso. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Impresa Appaltatrice un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite dall'Impresa al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso.
FACOLTA’ DI RECESSO. Le parti hanno facoltà di recedere dalla concessione in qualsiasi momento con preavviso di almeno sei mesi da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ------------------
FACOLTA’ DI RECESSO. Il Corriere ha la facoltà di recedere dal contratto già concluso, qualora si avveda che la merce consegnatagli ed eventualmente già accettata: a) non sia fornita delle indicazioni, dell’etichettatura dell’imballaggio, dei documenti conformemente a leggi, regolamenti, atti amministrativi e convenzioni, anche internazionali, vigenti; b) per sua natura non consenta un normale svolgimento dell’incarico; c) possa arrecare pregiudizio a persone, animali , cose; d) sia soggetta a rapido deterioramento o decomposizione. In tal caso il Corriere ha facoltà di ritornare la merce al mittente o anche, in caso di pericolo imminente, di procedere alla sua distruzione. Il mittente risponderà per le conseguenze dannose e le spese che possano derivarne.
FACOLTA’ DI RECESSO. 25 ART. 22 –