FACOLTA’ DI RECESSO Clausole campione

FACOLTA’ DI RECESSO. Le parti convengono che il conduttore ha la facoltà di recedere dalla locazione qualora ricorrano gravi motivi, mediante preavviso di almeno sei mesi dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, ai sensi del comma 7, dell’art. 27 della Legge 392/78.
FACOLTA’ DI RECESSO. Ai sensi dell’art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.
FACOLTA’ DI RECESSO. Avvenuto un sinistro e sino al 60’ giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90’ giorno antecedente la scadenza della annualita’ assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata R.R. . In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Societa’ rimborserà all’Amministrazione la parte di premio non consumato, al netto delle imposte.
FACOLTA’ DI RECESSO. Ciascuna Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R., senza che l’Appaltatore possa avanzare pretesa alcuna. Tale facoltà può essere esercitata, oltre che in presenza di una giusta causa e/o di reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche in caso di annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione o per altri impedimenti sopravvenuti, ovvero in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione dell’appalto o sulla prestazione dei servizi o per altri gravi motivi: in tale ipotesi, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante interessata, delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. E’ da configurare come “giusta causa” ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. Entro un termine di preavviso più lungo, ma non inferiore a 60 (sessanta) giorni, ciascuna Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto per altre diverse ragioni.
FACOLTA’ DI RECESSO. L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671, del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R che dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data di recesso. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Impresa Appaltatrice un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite dall'Impresa al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso.
FACOLTA’ DI RECESSO. Le parti hanno facoltà di recedere dalla concessione in qualsiasi momento con preavviso di almeno sei mesi da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ------------------
FACOLTA’ DI RECESSO. 25 ART. 22 –
FACOLTA’ DI RECESSO. L’Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all’articolo 109 del D.Lgs 50/2016.
FACOLTA’ DI RECESSO. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. L’Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso. Tale facoltà può essere esercitata, oltre che in presenza di una giusta causa e/o di reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche in caso di annullamento giurisdizionale e/o ritiro dell'aggiudicazione o per altri impedimenti sopravvenuti, ovvero in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'amministrazione che abbiano incidenza sulla esecuzione dell'appalto o sulla prestazione del servizio per altri gravi motivi. Al verificarsi di una delle predette ipotesi, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Istituto, delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo alle condizioni previste nel contratto rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso. È da configurare come “giusta causa” ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. Entro il termine di preavviso più lungo, ma non inferiore a 30 giorni, l'Inps si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto in parte dal contratto per altre diverse ragioni.
FACOLTA’ DI RECESSO. Avvenuto un sinistro e sino al 60’ giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. . In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Amministrazione). Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Societa’ rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte. Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel pe- riodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Societa’ emettera’ una ap- pendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che la Amministrazione dovra’ cor- rispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura. La Societa’ assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti dai: