Contratto Italiano
Contratto Italiano
per Semi di Soia Tostati non Disoleati n. 135
( Interassociativo : Associazioni Granarie Bo, Ge, Mi, To e Vr )
(in vigore dal 1° settembre 1991) (Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo)
Redatto a ........................................................................ il ................................
a conferma del contratto gia' stipulato fra le parti.
Venditore: ...................................................................
Compratore: ..........................................................
Mediatore: .............................................................
a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza … e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.
Merce: ..................................................
Qualita':
a) secondo "campione reale" ........................ - a mani ...................
a) secondo "campione tipo" ......................... - a mani ...................
a) secondo "denominazione e/o base contenuto analitico" .....................
Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Caratteristiche - sul tal quale -:
- Umidita' %
- Semi danneggiati %
- Impurita' %
- Proteine %
- Grassi greggi %
- Cellulosa greggia %
- Attivita' ureasica %
Quantita':..............................................................
(se non diversamente pattuito, la quantita' s'intende sempre esatta).
Epoca di Consegna/Spedizione: ......................................
Epoca di Ritiro: .................................................................
Prezzo: ..............................................................................
Merce resa franco:.............................................................
Pagamento: .......................................................................
Mediazione: .......................................................................
Condizioni particolari: .........................................................
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CONDIZIONI GENERALI
Le Condizioni Generali del presente contratto sono state revisionate dal 1° settembre 2002 .
TOLLERANZE, ABBUONI E BONIFICI
Gli abbuoni a favore del compratore per deficienze qualitative, vanno regolati, proporzionalmente per ogni punto o frazione e vanno calcolati sul prezzo di contratto come segue:
a) Umidita' - Il contenuto di umidita' e' fissato al 14% massimo, salvo pattuizione contraria. Oltre il 14% il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto della merce.
b) Semi danneggiati - Sono considerati danneggiati i semi di colore marrone scuro, ammuffiti o attaccati da parassiti.
Tolleranza senza abbuono: massimo 3%. Oltre tale limite si procederà ai seguenti abbuoni:
- dal 3,01 al 5,00% = abbuono a favore del compratore dello 0,30%;
- dal 5,01 al 10,00% = abbuono a favore del compratore dello 0,50%; Oltre il 10%, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto della merce.
c) Impurita' - Sono Considerate impurita' nulle, i semi danneggiati la cui frattura si presenti di colore nero.
Tolleranza senza abbuono: massimo 2,00%.
- dal 2,01% al 4,00% = abbuono a favore del compratore dell'1%; Oltre il 4%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
d) Proteine - Nel caso in cui il contenuto di proteine risultasse inferiore al pattuito, sara' riconosciuto un abbuono dell'1,00% per ogni punto.
e) Grassi greggi - Nel caso in cui il contenuto di Grassi greggi risultasse inferiore al pattuito, sara' riconosciuto un abbuono dell'1,00% per ogni punto.
f)Cellulosa greggia - Il contenuto di cellulosa greggia e' tollerato senza abbuono fino al 5,50%. Gli abbuoni per le percentuali eccedenti, saranno regolati come segue:
- dal 5,51% al 6,50% = abbuono a favore del compratore dell'1%;
- dal 6,51% al 7,50% = abbuono a favore del compratore dell'2%.
Oltre tale limite, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto della merce.
g) Attivita' ureasica - L'attivita' ureasica, da determinarsi attraverso il Metodo ufficiale C.E.E., deve essere contenuta entro il limite massimo dello 0,23. In caso di eccedenza, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto della merce.
Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell'Associazione.
RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore. Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore e' tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale. Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantita' da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
ARBITRATO IRRITUALE
Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all'impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validita', esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., xxxx' obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalita' di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale della Associazione… che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare. A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell'Associazione sopra richiamato. La richiesta dell'arbitrato, con l'indicazione dell'Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell' Associazione….:
a) entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualita' e condizionamento della merce e/o all'attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b) entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l'arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facolta' di richiedere all' Associazione…. l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione stessa.
CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
Nessuna delle parti potra' adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni xxxxxxxxx.Xx presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
IL COMPRATORE IL MEDIATORE IL VENDITORE
espressamente accetta espressamente accetta
la clausola compromissoria la clausola compromissoria
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