Nozione Clausole campione
Nozione. L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Nozione. Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.
Nozione in via di prima approssimazione la nozione di “contratto pubblico” indica generi- camente le stipulazioni negoziali della P.a. a tale ambito sono tuttavia riconducibili fenomeni diversificati che, pertanto, meritano e necessitano separata considerazione. in quest’ottica, è possibile distinguere tra contratti di diritto comune, contratti di diritto speciale e contratti ad oggetto pubblico. i contratti di diritto comune stipulati dalla P.a. in nulla differiscono rispetto ai contratti ordinari stipulati da qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento giuridico. in tali ipotesi il soggetto pubblico soddisfa i propri bisogni e deve porsi su di un piano di parità rispetto alla controparte privata; per tale ragione, l’ordinamento non giustifica alcuna deroga alla disciplina civilistica normalmente applicabile al corrispondente tipo contrattuale. si pensi, a titolo esemplificativo, all’ipotesi in cui la P.a. stipuli un contratto di locazione per scopi non direttamente finalizzati all’attuazione dell’interesse pubblico cui la predetta amministrazione è deputata. i contratti di diritto speciale, invece, sono fattispecie contrattuali che, in virtù della qualità pubblica di uno dei contraenti, vengono assoggettati ad una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinariamente applicabile. in tali casi la P.a., esercitando poteri autoritativi, seppur non nella forma tradizionale dei provvedimenti amministrativi ma facendo ricorso all’alternativo strumento negoziale, si colloca su di un piano di parità solo tendenziale con la controparte privata, che giustifica l’appli- cazione, accanto alle ordinarie norme privatistiche, di ulteriori norme pubblicistiche. esempi di tale tipologia di contratti sono gli appalti di lavori, servizi e forniture, oggi organicamente disciplinati dal codice dei contratti pubblici (D.lGs. n. 163/2006). infine, i contratti ad oggetto pubblico (talvolta identificati come “contratti di di- ritto pubblico”) si sostanziano in quelle stipulazioni negoziali aventi ad oggetto beni di cui solo la P.a., nella sua veste autoritativa, può disporre. normalmente queste ipotesi negoziali si caratterizzano per la stretta correlazione che presentano rispetto ad un provvedimento amministrativo. in tale ambito è, pertanto, possibile operare un’ulteriore classificazione tra contratti sostitutivi, ausi- liari ed accessivi rispetto a provvedimenti amministrativi. i contratti sostitutivi di provvedimenti costituiscono oggi (a seguito delle modifiche che la ...
Nozione. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Nozione. 1. L’appalto è il contratto con il quale l’appaltatore (cooperante) si impegna a proprio rischio a costruire, o completare o modificare, e consegnare al committente un bene nuovo o diverso di natura materiale, mobile o immobile, verso corrispettivo in danaro. Il contratto è regolato dalle norme del Libro Primo, del Capo Primo del presente Titolo Secondo, integrate dalle disposizioni pertinenti di questo Capo Sesto.
2. Se con un medesimo contratto è convenuta anche l’esecuzione di attività consistenti in prestazioni di lavoro autonomo di carattere manuale, che non abbiano una funzione né strumentale né connessa con la costruzione o la modificazione di un bene quale indicato nel comma 1 che precede, trovano applicazione per le predette attività le norme relative al contratto di servizio di cui al Capo Settimo del presente Titolo. Tale criterio sull’applicabilità di norme relative a un contratto diverso vale per ogni altro contratto disciplinato da questo codice che abbia un contenuto misto.
3. Se il contratto di appalto ha per oggetto la costruzione, il completamento o la modificazione di opere immobiliari consistenti in edifici o impianti industriali o strutture simili il cui preventivo sia di importo superiore alla somma indicata annualmente con provvedimento degli Uffici amministrativi competenti della zona in cui le opere devono essere eseguite, l’appaltatore deve, a pena di nullità del rapporto, essere congruamente assicurato per l’attività di impresa che esercita.
4. La norma di cui al comma 3 di questo articolo si applica anche ai contratti di appalto che hanno per oggetto la costruzione, il completamento o la modificazione di cose mobili il cui preventivo sia di importo superiore alla somma indicata annualmente con provvedimento degli Uffici amministrativi competenti della zona in cui le opere devono essere eseguite.
5. Il contratto di appalto è a prestazioni corrispettive come previsto dall’art. 248. Agli obblighi assunti dalle parti principali e complementari si applica l’art. 162 comma 150.
1. Nei rapporti che hanno per oggetto la costruzione, il completamento o la modi2icazione di opere immobiliari consistenti in edi2ici o impianti industriali o strutture simili, per il testo contrattuale, per il progetto e il preventivo ad esso allegati, è necessaria a pena di nullità la 2orma scritta ai sensi dell’art. 34 comma 151; e per i rapporti indicati nell’art. 273 comma 3, la 2orma scritta deve essere idonea per l’iscrizione ipotecaria a 2avore dell’app...
Nozione. (Art. 1803 del Codice Civile) Stima (Art. 1806 del Codice Civile)
Nozione. (Art. 1882 del Codice Civile)
Nozione. La somministrazione è il contratto (1321) con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Nozione. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498).
Nozione. In più circostanze, anche ricorrendo al procedimento previsto dall'art. 17 del codice, è stato prospettato al garante l'utilizzo di dati biometrici sul luogo di lavoro, con particolare riferimento all'impiego di tali informazioni per accedere ad aree specifiche dell'impresa. Si tratta di dati ricavati dalle caratteristiche fisiche o comportamentali della persona a seguito di un apposito procedimento (in parte automatizzato) e poi risultanti in un modello di riferimento. Quest'ultimo consiste in un insieme di valori numerici ricavati, attraverso funzioni matematiche, dalle caratteristiche individuali sopra indicate, preordinati all'identificazione personale attraverso opportune operazioni di confronto tra il codice numerico ricavato ad ogni accesso e quello originariamente raccolto. L'uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali, non è lecito. Tali dati, per la loro peculiare natura, richiedono l'adozione di elevate cautele per prevenire possibili pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo a condotte illecite che determinino l'abusiva "ricostruzione" dell'impronta, partendo dal modello di riferimento, e la sua ulteriore "utilizzazione" a loro insaputa. L'utilizzo di dati biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, tenuto conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad "aree sensibili", considerata la natura delle attività ivi svolte: si pensi, ad esempio, a processi produttivi pericolosi o sottoposti a segreti di varia natura o al fatto che particolari locali siano destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati o oggetti di valore.