Nozione. L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Nozione. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano il legislatore ha rinunciato al tentativo di fornire una nozione di factoring, ciò è dimostrabile volgendo lo sguardo alle scarne disposizioni della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, la quale non contiene alcuna definizione25, e lo stesso vale se si osservano le disposizioni del codice civile. A tal fine appare utile richiamare la qualificazione di tale modello contrattuale contenuta nella Raccolta degli usi di Milano in cui si afferma che: “si suole denominare factoring il contratto con il quale un imprenditore, detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire in esclusiva ed a titolo oneroso mediante cessioni di crediti ad altro soggetto, detto cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri derivanti dall’esercizio dell’impresa, verso propri clienti, detti debitori ceduti, ottenendone la controprestazione in servizio e/o denaro. Il factor suole anticipare in tutto o in parte l’importo dei crediti ceduti”26. Dello stesso tenore è la nozione, giuridicamente rilevante, contenuta all’art. 12, 2° comma, della Legge Regione Lombardia 30 aprile 1980, n. 48, recante interventi in materia di associazionismo artigiano, in cui si legge che: “per contratti di cessione globale, senza garanzia, di credito commerciali («factoring») si intendono quei contratti innominati, a titolo oneroso, con prestazioni corrispettive, in base ai quali i soggetti di cui al precedente art. 2 cedono globalmente i propri crediti commerciali o, per loro conto, quelli delle imprese artigiane consociate, ad una società finanziaria («factor»), la quale li contabilizza e li incassa, assumendosi a carico il rischio 25 In questo senso Cass. 2 febbraio 2001, n. 1510, in Giustizia civile, 2001, fasc. I, pp. 1856 ss. 26 Si veda il testo degli usi di factoring, approvato dalla Commissione Provinciale della Camera di Commercio di Milano, in data 6 Marzo 1985. Vedi anche X.XX XXXX, voce Factoring, in Dig. disc. priv. – sez. comm., vol. V, Torino, 1990, p. 351. dell’insolvenza da parte dei debitori ceduti ed anticipandone eventualmente il ricavo, mentre a loro volta, i medesimi si obbligano al pagamento alla società finanziaria di una commissione di incasso sull’ammontare dei crediti ceduti ed un interesse sulle anticipazioni ottenute”27. Conviene infine riportare la nozione di factoring prevista dalla Convenzione Unidroit di Ottawa del 28 marzo 1988 sul factoring internazionale, rilevante all’interno del nostro ordinamento graz...
Nozione. Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.
Nozione. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Nozione. (Art. 1803 del Codice Civile) Stima (Art. 1806 del Codice Civile)
Nozione. (Art. 1882 del Codice Civile)
Nozione. La somministrazione è il contratto (1321) con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Nozione. In più circostanze, anche ricorrendo al procedimento previsto dall'art. 17 del codice, è stato prospettato al garante l'utilizzo di dati biometrici sul luogo di lavoro, con particolare riferimento all'impiego di tali informazioni per accedere ad aree specifiche dell'impresa. Si tratta di dati ricavati dalle caratteristiche fisiche o comportamentali della persona a seguito di un apposito procedimento (in parte automatizzato) e poi risultanti in un modello di riferimento. Quest'ultimo consiste in un insieme di valori numerici ricavati, attraverso funzioni matematiche, dalle caratteristiche individuali sopra indicate, preordinati all'identificazione personale attraverso opportune operazioni di confronto tra il codice numerico ricavato ad ogni accesso e quello originariamente raccolto. L'uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali, non è lecito. Tali dati, per la loro peculiare natura, richiedono l'adozione di elevate cautele per prevenire possibili pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo a condotte illecite che determinino l'abusiva "ricostruzione" dell'impronta, partendo dal modello di riferimento, e la sua ulteriore "utilizzazione" a loro insaputa. L'utilizzo di dati biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, tenuto conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad "aree sensibili", considerata la natura delle attività ivi svolte: si pensi, ad esempio, a processi produttivi pericolosi o sottoposti a segreti di varia natura o al fatto che particolari locali siano destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati o oggetti di valore.
Nozione. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498).
Nozione. Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.