REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE GESTITE DALL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA
ART. 1 - PRINCIPI GENERALI
1. La Mediazione è l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
2. La Conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgi- mento della mediazione.
La procedura di Mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità ed ora- lità.
3. Possono essere sottoposte all’Organismo di Conciliazione dell’Ordine tutte le controversie afferenti diritti disponibili comprese quelle individuate ex Lege.
4. Nelle materie individuate dalle norme di Xxxxx le parti possono ricorrere alla giurisdizione ordinaria solo dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, tuttavia lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei prov- vedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
5. L’Organismo di Conciliazione dell’Ordine non fornisce consulenza legale.
6. Il presente regolamento è applicabile alle controversie di qualsiasi natura e re- lative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria ovvero di una previsione di legge. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
7. In qualunque momento le parti possono decidere di rinunciare alla procedura e ritirarsi, fatte salve diverse previsioni legislative.
8. Le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D. Lgs. 28/2010 e s.m. al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato.
ART. 2 - ACCESSO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
1. La parte o le parti che intendono promuovere la procedura di mediazione presso l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara devono depositare presso la sua Segreteria la domanda compilata sul modello pre- disposto (allegato c) che deve contenere:
• L’organismo adito;
• I propri dati, quelli delle altre parti e degli eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comuni- cazioni.
• L’oggetto;
• Le ragioni della pretesa attraverso una sommaria esposizione dei fatti e i documenti che intendono esibire avendo cura di precisare quali comunicazioni de- vono intendersi dirette, in via riservata, al solo Mediatore.
La domanda potrà essere presentata anche in forma libera, purché contenente tutti i dati richiesti.
Inoltre, qualora esistente, alla domanda bisognerà allegare:
• Copia della clausola di mediazione contenuta nel contratto, statuto o altro documento;
• Provvedimento del giudice nel caso di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 28/10 o in qualsiasi altro caso vi sia stato un provvedimento giudiziale
2. Al momento della presentazione della domanda, ciascuna parte istante do- vrà versare presso la Segreteria dell’Organismo le spese di avvio della procedura nella misura indicata dal tariffario vigente al momento della richiesta, oltre alle spese di notifica, così come specificate nel tariffario allegato al presente regola- mento.
3. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa co- stituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata (allegato a), commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell’Organismo di Conciliazione.
ART. 3 - ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA
1. L'organizzazione della procedura avviene a cura della Segreteria dell’Orga- nismo di Conciliazione dell’Ordine.
2. La parte che intende richiedere la mediazione (parte istante) deposita presso la Segreteria dell’Organismo di Conciliazione, domanda di mediazione secondo il modello previsto (allegato c) o in forma libera, corredata degli eventuali allegati, precisando quali documenti devono intendersi diretti, in via riservata, al solo me- diatore.
3. La parte che intende richiedere che il procedimento di mediazione si svolga in modalità on line deve farne esplicita richiesta (allegato d).
4. Contestualmente al deposito della domanda, deve essere corrisposta, a pena di irricevibilità, la somma per spese di avvio del procedimento (oltre IVA di legge), oltre alle spese di notifica del provvedimento di avvio alla/e parte/i invitata/e.
5. Accettata la domanda, la Segreteria provvede a formare il fascicolo del pro- cedimento debitamente registrato e numerato, nel quale vengono man mano inse- riti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle parti.
6. I dati raccolti vengono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Rego- lamento UE 679/2016 e sue eventuali modificazioni e, fatto salvo per quelli espres- samente indicati come riservati al Mediatore, sono accessibili alle parti.
7. Il Responsabile dell’Organismo, provvede a designare un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, dan- done comunicazione alla parte istante.
La domanda di mediazione depositata ed il provvedimento dell’Organismo di Con- ciliazione, così come gli eventuali ulteriori provvedimenti assunti nel corso della
procedura, sono comunicati all’altra parte mediante raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente (pec), a cura della segreteria dell’Organismo, con rimborso spese vive documentate a carico della stessa parte istante.
L’istante, in aggiunta all’Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alle controparti.
8. Le parti che hanno ricevuto la domanda di mediazione, dovranno comuni- care la loro adesione, depositando una sommaria esposizione dei fatti e i documenti che intendono esibire, precisando quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo mediatore. Al momento del deposito dell’adesione, a pena di irricevibilità, devono essere versate le spese di avvio di cui al tariffario.
9. La parte invitata che intende richiedere che il procedimento di mediazione si svolga in modalità on line deve farne esplicita richiesta (allegato d).
10. La mediazione on line è attuabile solo ed esclusivamente se entrambe le parti siano d’accordo e manifestino esplicitamente il loro consenso. E’, tuttavia, sempre ammessa nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l’altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell’Organismo.
11. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro di informativo, nessun compenso è dovuto per l’Organismo di Conciliazione.
12. Se le parti dichiarano di voler proseguire nel tentativo di conciliazione suc- cessivamente all'incontro informativo, le parti istante e invitata sono tenute al ver- samento integrale dell’indennità di mediazione di cui all’art.12 del presente rego- lamento (oltre IVA di legge) stabilita secondo lo scaglione di riferimento della ta- bella di cui all’allegato “a”.
13. Le spese di mediazione devono comunque essere corrisposte in misura non inferiore alla metà prima dell’inizio del primo incontro della procedura di media- zione. In ogni caso, nell’ipotesi di cui all’art.5, comma 1-bis del citato D. Lgs., l’Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
14. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del ver- bale di accordo di cui all’art.11 del D. Lgs. 28/2010.
15. Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e dallo Statuto dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, è designato dalla Commissione dell’O.d.C. e/o il responsabile del suddetto organismo, scegliendolo tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco - secondo criteri inderogabili di turnazione (cd. qualificata) predeterminati tenendo conto dell’oggetto, del valore della controversia e anche della specifica competenza pro- fessionale, quest’ultima come indicata dai mediatori nella domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione (ai sensi del D.M. 145/11). A tal fine il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell’elenco dei mediatori, deposita il proprio curriculum con l’attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell’esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. Al momento della nomina, i mediatori dovranno essere in regola con gli aggiornamenti formativi e con i tirocini previsti dalla Legge e di quanto previsto nello Statuto.
16. Nell’ambito della medesima competenza professionale, la designazione av- verrà mediante criteri oggettivi di turnazione. E’ facoltà dell’Organismo nominare
più di un mediatore o in forma eccezionale di individuare discrezionalmente il me- diatore nelle procedure ritenute di elevata o particolare complessità. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'OdC.
17. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Orga- nismo può nominare uno o più consulenti tecnici che saranno scelti nell'elenco di consulenti accreditati presso il Tribunale di Massa, salvo diversa indicazione delle parti, e, in ogni caso, remunerati dalle parti solidalmente entro la chiusura del pro- cedimento di mediazione.
18. Il compenso dei consulenti tecnici viene determinato secondo le tariffe pro- fessionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
19. La determinazione dell'indennità che dovrà essere corrisposta per la media- zione verrà determinata in base alla Tabella delle indennità (allegato A del D.M. n.180/2010 attuativo del D. Lgs. n.28 del 2010), nonché ai criteri di determina- zione previsti dall'art.16 del D.M.180/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.258 del 4.11.2010 e dal D.M. 145/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 25.06.2011.
Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
Spetta all'organismo di mediazione la decisione se più parti possano essere consi- derate un unico centro di interessi.
L'unicità del centro di interessi deve essere richiesta dalle parti prima dell'inoltro dell'istanza e deve essere autorizzata dall'Organismo.
Si considerano unico centro di interessi i soggetti che agiscono collegialmente per la rivendicazione di un diritto comune non divisibile. Non possono essere consi- derate unico centro di interessi le parti presenti in una mediazione avente oggetto un'obbligazione divisibile tra loro o ove vi sia comunque la possibilità di un con- flitto di interessi, oppure la possibilità di addivenire ad una decisione differente tra le stesse parti.
Qualora a uno degli incontri fissati in prosecuzione della procedura una o più delle parti interessate non si dovessero presentare senza giustificazione, il versamento dell'indennità di mediazione effettuato dalle stesse verrà interamente trattenuto dall’Organismo di Conciliazione dell’Ordine a titolo di rimborso di tutte le spese sostenute, compreso l'onorario del mediatore.
Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento verrà consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio.
ART. 4 - IL MEDIATORE. IMPARZIALITÀ E DOVERI
1. Presso la Segreteria dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine è deposi- tato l'elenco dei Mediatori accreditati, avvocati regolarmente iscritti all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Massa Carrara adeguatamente formati in materia di me- diazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I Mediatori accreditati presso l’Organismo di Conciliazione dell’Or- dine degli Avvocati di Massa Carrara devono prestare la loro opera in via esclusiva, con riferimento all'ambito del Circondario del Tribunale di Massa.
3. L’elenco è gestito e tenuto aggiornato dall’Organismo di Conciliazione dell’Ordine.
4. Il Mediatore potrà essere scelto dalle parti congiuntamente, o in difetto, in- dicato dall’Organismo di Conciliazione dell’Ordine secondo criteri di rotazione, indicati all’art 3.8 del presente regolamento, tra i mediatori regolarmente iscritti nell’elenco depositato presso l’Organismo di Conciliazione. Il Mediatore deve co- municare via pec o via fax alla Segreteria, entro due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l’accettazione dell’incarico.
5. In caso di mancata comunicazione dell'accettazione entro il termine indicato l'Organismo provvederà a sostituire il mediatore.
6. In relazione alla particolare natura e/o complessità dell'oggetto della media- zione, l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine, previo accordo con le parti, potrà nominare un “collegio di Mediazione” composto da un massimo di tre membri.
7. Il Mediatore deve essere imparziale e indipendente dalle parti, privo di qual- siasi interesse in ordine alla procedura di mediazione per la quale è stato nominato e deve comunicare immediatamente alle parti e alla Segreteria dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine ogni eventuale motivo di incompatibilità.
8. A tal fine, prima dell’inizio del procedimento di mediazione, lo stesso sarà tenuto a sottoscrivere dichiarazione di assoluta imparzialità, neutralità, indiffe- renza ed assenza di qualunque interesse anche indiretto e mediato.
9. Qualora l’incompatibilità dovesse insorgere nel corso della procedura di mediazione, il Mediatore dovrà informare immediatamente le parti e la Segreteria; l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine provvederà a sostituirlo.
10. Il Mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto apprenderà nel corso del procedimento di mediazione; a non divulgare il contenuto dei documenti di cui verrà a conoscenza; a non assumere in futuro alcun incarico con riguardo all’oggetto della controversia.
11. Allo stesso è fatto divieto, altresì, di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati ad eccezione di quelli stretta- mente inerenti alla prestazione dell’opera e/o del servizio nonché di percepire com- pensi direttamente dalle parti.
12. Alle procedure di mediazione potrà assistere un mediatore tirocinante od un ausiliario che coadiuva il Mediatore. Come previsto dal D.M. 145/11, l’Organismo di Conciliazione potrà autorizzare la partecipazione dei mediatori, dando la prece- denza a quelli iscritti nel proprio Elenco, in forma di tirocinio assistito, agli incontri di mediazione che verranno svolti presso l’Organismo.
13. Entrambi dovranno rispettare i medesimi obblighi a cui è tenuto il Media- tore professionista e sottoscrivere, altresì, identica dichiarazione di impegno ove prevista.
14. I mediatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice di Com- portamento (codice etico) (allegato b) approvato dall’Organismo di Conciliazione dell’Ordine, depositato presso la Segreteria per l’eventuale consultazione; essi, inoltre, devono mantenere gli standard qualitativi richiesti dall’Organismo di Con- ciliazione frequentando i corsi di formazione e svolgendo il tirocinio in conformità delle disposizioni ministeriali e secondo le modalità stabilite dal Consiglio dell’Or- dine, nonché partecipando ai corsi e/o seminari di aggiornamento indetti dallo
stesso o da altre associazioni o enti debitamente certificati, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore
Oltre ai corsi di aggiornamento previsti dalla vigente normativa, i Mediatori de- vono sottoporsi periodicamente ad un test di valutazione finalizzato alla revisione delle competenze teorico-pratiche nella gestione delle procedure di mediazione. Il mancato superamento del test di valutazione comporta l’immediata sospensione dell’affidamento degli incarichi. Il Mediatore sarà nuovamente inserito nell’Elenco dei Mediatori trascorsi sei mesi dalla sospensione dell’affidamento de- gli incarichi, previo superamento di ulteriore test teorico-pratico, il mancato supe- ramento del quale comporterà la cancellazione dall’Elenco dei Mediatori dell’Or- ganismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara.
L’Organismo si riserva la facoltà, nel rispetto degli standard minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del presente regolamento. Nel caso di aggiornamento presso altre asso- ciazioni o enti è facoltà dell’Organismo di Conciliazione valutarne insindacabil- mente l’idoneità.
La mancata certificazione di quanto previsto al precedente capoverso comporta la sospensione dell’affidamento degli incarichi.
15. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di media- tore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del pro- cedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che eserci- tano negli stessi locali.
ART. 5 - COMPITI DEL MEDIATORE
1. Il Mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare una solu- zione negoziata della stessa nel rispetto dei principi di legalità e degli interessi di ciascuna di esse.
2. Egli gestisce la procedura di mediazione guidando il dialogo nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni, per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutte le parti interessate.
3. Quando l'accordo non è raggiunto o in qualunque momento del procedi- mento il Mediatore formula una proposta di conciliazione solo se le parti gliene fanno concorde richiesta.
Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possi- bili conseguenze di cui all'art. 13 D. Lgs. 04/03/2010 n. 28 e successive modifiche. La proposta del Mediatore è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno per- venire al Mediatore, per iscritto ed entro 7 giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo
diverso accordo delle parti la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
ART. 6 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
1. Il procedimento di Mediazione, si svolge presso la sede dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine o da questo individuata su richiesta o con il consenso delle parti, del mediatore e del Responsabile dell’Organismo. In tale ultimo caso, tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di trasferta del Mediatore e degli even- tuali ausiliari saranno a carico delle parti.
2. Su richiesta di parte istante e/o della parte invitata, il procedimento di Me- diazione potrà svolgersi in modalità on line (All. d). Il servizio di Mediazione on line è attuabile solo ed esclusivamente se entrambe le parti siano d’accordo e ma- nifestino esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E’, tuttavia, sempre ammessa nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l’altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell’Organismo.
3. Il Mediatore d’accordo con le parti, potrà fissare incontri successivi a breve intervallo di tempo.
4. Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il Media- tore per il buon esito della procedura.
5. In ogni momento ciascuna delle parti può interrompere la procedura in corso.
6. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al Mediatore, ec- cetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
7. In ogni caso l’accesso agli atti della procedura di mediazione, l’estra- zione di copia della documentazione depositata dalle parti (in entrambi casi limitatamente ai documenti non riservati al solo mediatore) e l’eventuale ri- chiesta di rinvio del primo incontro informativo, sono subordinati all’avve- nuta adesione alla procedura.
8. Il Mediatore se lo ritiene necessario, può nominare un consulente tecnico con spese a carico delle parti con le modalità di cui al presente regolamento.
9. Il procedimento di mediazione deve concludersi, in ogni caso, nel termine di 3 mesi a far data dal deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla sca- denza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1/bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.
ART. 7 - RISERVATEZZA DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
1. La procedura di mediazione è riservata. Il Mediatore, le parti ed ogni per- sona presente sono tenuti al più stretto riserbo in ordine a tutto ciò che riguarda la procedura e, pertanto, quanto viene detto nel corso degli incontri non può essere registrato né verbalizzato.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo è te- nuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni acquisite durante il pro- cedimento di mediazione. Le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso di
eventuali sessioni separate, salvo consenso della parte dalla quale provengono, sono ugualmente riservate.
3. Le informazioni e i documenti che l’Organismo di Conciliazione dell’Or- dine ed il Mediatore hanno ricevuto dalle parti come confidenziali non potranno essere portati a conoscenza dell'altra parte, salvo espresso consenso.
4. In relazione a quanto precede:
• l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine e il Mediatore saranno tenuti, in ogni caso, a restituire a ciascuna delle parti i documenti prodotti nel corso della procedura senza trattenerne copia alcuna;
• le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo og- getto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della me- diazione, salvo il consenso della parte dichiarante o della parte dalla quale proven- gono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa la prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
• il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiara- zioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né da- vanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili.
• Per gli avvocati che assistono le parti nella procedura di mediazione si ri- chiama la normativa deontologica in tema di riservatezza delle trattative.
ART. 8 - SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
Nell’ipotesi in cui il Mediatore, per qualsiasi motivo, ritenga di non poter adem- piere all’incarico ricevuto, sospende la procedura dandone comunicazione alla Se- greteria dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine per essere sostituito secondo le modalità di cui al presente regolamento.
La mancata presentazione del mediatore all’incontro fissato e il suo ritardo ingiu- stificato, comporterà la sostituzione immediata del medesimo nella procedura in corso. Qualora tale circostanza si verifichi per 2 volte, ciò comporterà la sospen- sione dell’affidamento degli incarichi per mesi sei.
Allo stesso modo, le parti potranno richiedere alla Segreteria, per giustificati mo- tivi, la sostituzione del Mediatore incaricato del procedimento.
ART. 9 - PATROCINIO A SPESE DELLE STATO
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda sensi dell'art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’art.5 comma 2 dello stesso decreto, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del testo unico delle di- sposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al de- creto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’Organismo di Conciliazione apposita dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal me- desimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo
richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto di- chiarato.
Nei casi di soggetti aventi i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'indennità dovuta al mediatore sarà liquidata dall’Organismo di Concilia- zione subordinatamente alla liquidazione da parte dello Stato della medesima in- dennità come previsto dall'art.17 comma 6 D. Lgs. n.28/2010.
Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il Media- tore riceverà un’indennità ridotta in misura corrispondente al numero delle parti che non risultino ammesse al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 115/2002.
Nel caso in cui tutte le parti si trovino nelle condizioni di cui sopra, il Mediatore dovrà svolgere la sua prestazione gratuitamente.
ART. 10 - DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA
1. Il procedimento di mediazione si conclude:
a. con il conseguimento dell'accordo;
b. per rinuncia di una o di entrambe le parti al tentativo di conciliazione;
c. con la proposta del Mediatore, se richiesta da entrambe le parti.
2. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del Mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autoriz- zato.
3. L’accordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il paga- mento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale, con l'indicazione della eventuale proposta formulata nel caso che le parti gliene ab- biano fatto concorde richiesta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Conciliatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale il Conciliatore dà atto della mancata parteci- pazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
6. Il rilascio della copia del verbale conclusivo è subordinato all’avvenuto ed integrale pagamento delle indennità di mediazione all’Organismo di Conciliazione sulla base del tariffario di cui alla Tabella delle indennità (allegato a), fermo re- stando quanto previsto dall’art. 17 c. 5/ter del D. Lgs. 28/2010 e successive modi- fiche.
7. Al termine del procedimento a ciascuna parte verrà consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio. (allegato e)
ART. 11 – EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE
1. L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione de- gli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
3. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
ART. 12 - INDENNITA' PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
L'indennità spettante all’Organismo di Conciliazione comprende le spese di avvio della procedura e le spese di mediazione ed è stabilita secondo il tariffario in vigore al momento della proposizione della domanda all’Organismo di Conciliazione dell’Ordine.
Le spese di mediazione comprendono i costi di amministrazione dell’Organismo di Conciliazione e l'onorario del mediatore, nella misura rispettivamente del 40% e del 60%.
Tali spese sono dovute per l'intero procedimento di mediazione indipendentemente dal numero degli incontri svolti - salvo il superamento del termine di 120 giorni relativo alla modalità online (cfr. all. D) - e rimangono fissate nella stessa misura anche nel caso in cui il procedimento si svolga a cura di un collegio di mediatori. Le indennità dovute a seguito di prosecuzione del procedimento di mediazione dovranno essere corrisposte entro 5 giorni dalla data della prosecuzione.
ART. 13 - RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA
Alla procedura di mediazione la parte dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e in entrambi i casi assistita da un avvocato nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D. Lgs. 28/2010 e s.m. al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato.
ART. 14 – RESPONSABILITA’
1. L'Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda, della competenza territoriale e del diritto tutelato ad opera dell'istante. Ai fini interruttivi e/o impeditivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà
di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010
2. L’applicazione e l’interpretazione del presente regolamento sono di compe- tenza esclusiva dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara.
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
1. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dall’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara.
2. Gli allegati al presente regolamento formano parte integrante del regola- mento stesso.
ART. 16 – NORMATIVA
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche nonché al D.M. di attuazione, n.180 del 18/10/2010, al D.M. n.145 del 6/7/2011 e al D.M. 4/8/2014 n.139.
Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara con delibera del 25/02/2021 – P.D.G. Ministero della Giustizia del 15/3/2021
Allegato D
REGOLAMENTO DELLA MEDIAZIONE ON-LINE (mediazione
telematica a distanza)
Il servizio di Mediazione On-Line (mediazione telematica a distanza) integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara e rappresenta una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione del procedimento.
Nel presente Regolamento, per “parte” si intende l’utente del servizio di mediazione e l’avvocato che l’assiste.
Il servizio di Mediazione On-Line, previsto dall’articolo 3 n. 4 del D. Lgs. 28/2010 e nel rispetto degli artt. 9 e 16 n. 3 del citato D. Lgs. e dell’art. 7 n. 4 del D.M. 180/2010, è attuabile solo ed esclusivamente se entrambe le parti siano d’accordo e manifestino esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E’, tuttavia, sempre ammessa nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l’altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell’Organismo.
L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.
L’Organismo si impegna, mediante apposita piattaforma telematica predisposta al fine di garantire la sicurezza, a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.
Le mere spese vive dell’attivazione della Stanza di Mediazione On-Line, se esistenti e come documentabili, sono a carico dell’utente che richieda il servizio di Mediazione On-Line e devono essere corrisposte alla Segreteria Amministrativa contestualmente al pagamento delle spese di avvio del procedimento e con le stesse modalità; salvo il caso di proroga del termine di utilizzo della stanza virtuale (rispetto agli iniziali 120 gg), le cui spese vive dovranno essere corrisposte all’esito del procedimento.
L’utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web dell’organismo, attraverso cui – previa registrazione - ci si può collegare alle stanze virtuali riservate a ciascun procedimento, garantendo:
La sicurezza del collegamento web: es. crittografia dei dati del traffico internet attraverso certificati digitali SSL;
La possibilità del mediatore di eseguire sessioni separate con ciascuna parte; La possibilità di condividere documenti, gestendone la riservatezza.
La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
Il sistema garantisce la riservatezza, integrità e conservazione dei dati. Il soggetto responsabile della tenuta dei dati è il DPO dell'Ordine degli Avvocati di Massa.
L’iscrizione in piattaforma, conseguente all’istanza di mediazione, potrà avvenire direttamente dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nell’apposita pagina riservata all’Organismo, compilando l’apposito form, o attraverso la segreteria
dell’Organismo e consentirà l’accesso con le credenziali https a disposizione dell’Organismo.
In entrambi i casi l’utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di registrazione on line, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione ed impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile nel sito.
La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da enti riconosciuti a livello internazionale.
L’accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato.
Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l’accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato a ulteriore garanzia di riservatezza.
Tuttavia l’Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali. L’utente e l’avvocato che lo assiste devono in ogni caso confermare esplicitamente l’adesione al presente Regolamento di mediazione telematica, disponibile nel sito internet dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx.xxxx).
Preliminarmente all’incontro di mediazione, è possibile eseguire un test automatico (cosiddetto wizard) finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante l’incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti, avvocati, rappresentanti e mediatore). E’ garantita l’assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.
Caratteristiche di funzionamento
Ricevuta la disponibilità ad eseguire l’incontro di mediazione on-line di almeno una parte, nonché l’adesione al presente Regolamento di mediazione telematica:
1) l’Organismo seleziona l’opzione “Mediazione on-line” nella scheda del procedimento del programma gestionale;
2) l’applicativo crea una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale) e permette l’invio di una e-mail a tutti i soggetti interessati (parti, rappresentanti, mediatore), con la quale essi sono inviatati ad accedere alla piattaforma on-line nel giorno stabilito per l’incontro di mediazione attraverso il link presente nella e-mail stessa.
3) da quel momento e per i 120 giorni successivi le parti, i rappresentanti e il mediatore dello specifico procedimento di mediazione possono collegarsi alla Stanza Virtuale per partecipare agli incontri di mediazione e anche per condividere file. Il prolungamento oltre tale termine, potrà comportare l’addebito dell’ulteriore spesa viva per l’attivazione di una nuova stanza
4) Utilizzando la Stanza Virtuale, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in video-conferenza audio/video fino a ulteriori quattro utenti concorrenti (parti e
relativi avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la possibilità di trovare una soluzione alla controversia.
5) Preliminarmente il mediatore, dopo aver identificato le parti, i difensori, e gli eventuali altri soggetti presenti all’incontro, condividerà con le stesse il documento relativo alla privacy del procedimento per la sottoscrizione, facendo presente che è assolutamente vietata ogni forma di registrazione audio e video di ogni fase del procedimento, e che la eventuale violazione di tale norma costituirà condotta avente rilevanza penale, essendo lo stesso sottoposto all’obbligo di riservatezza, come previsto dal D. Lgs. 28/2010.
6) Durante l’incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni “separate”, totalmente indipendenti, alternativamente con l’una o con l’altra parte e di riprendere la sessione “comune” in qualunque momento.
7) Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di file sharing con la quale è possibile condividere documenti e immagini a supporto dell’incontro di mediazione.
8) Al termine della mediazione può essere sottoscritto sia il verbale dell’incontro, sia l’eventuale accordo di mediazione, condiviso on-line tramite la funzione di file sharing/viewer.
9) Le parti possono visualizzare il verbale e l’eventuale accordo e firmarli digitalmente, attraverso i software di firma, oppure firmarli tradizionalmente.
10) In caso di indisponibilità della firma digitale della parte, l'avvocato che sottoscrive digitalmente può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione, qualora la parte in mediazione disponga di idonei strumenti informatici per la stampa e la scansione del verbale e dell'accordo di conciliazione. Per quanto non specificatamente indicato, al servizio telematico si applicano le condizioni del Regolamento di procedura dell’Organismo, del quale il presente Regolamento fa parte integrante sub Allegato D.
Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara con delibera del 25/02/2021 – P.D.G. Ministero della Giustizia del 15/3/2021