Procedimento di mediazione. Quando viene attivato un procedimento di mediazione, iI legale nominato anticipa le spe- se di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell’accordo conciliativo. Se l’assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa viene poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Xxxxxxxx non deve corrisponde- re onorari e spese legali per la fase di mediazione. Se la mediazione ha esito negativo e viene quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Resta valido che, se il giudice non ha indicato nella sentenza l’importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.
Procedimento di mediazione. 1. Il procedimento di Mediazione, si svolge presso la sede dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine o da questo individuata su richiesta o con il consenso delle parti, del mediatore e del Responsabile dell’Organismo. In tale ultimo caso, tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di trasferta del Mediatore e degli even- tuali ausiliari saranno a carico delle parti.
2. Su richiesta di parte istante e/o della parte invitata, il procedimento di Me- diazione potrà svolgersi in modalità on line (All. d). Il servizio di Mediazione on line è attuabile solo ed esclusivamente se entrambe le parti siano d’accordo e ma- nifestino esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E’, tuttavia, sempre ammessa nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l’altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell’Organismo.
3. Il Mediatore d’accordo con le parti, potrà fissare incontri successivi a breve intervallo di tempo.
4. Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il Media- tore per il buon esito della procedura.
5. In ogni momento ciascuna delle parti può interrompere la procedura in corso.
6. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al Mediatore, ec- cetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
7. In ogni caso l’accesso agli atti della procedura di mediazione, l’estra- zione di copia della documentazione depositata dalle parti (in entrambi casi limitatamente ai documenti non riservati al solo mediatore) e l’eventuale ri- chiesta di rinvio del primo incontro informativo, sono subordinati all’avve- nuta adesione alla procedura.
8. Il Mediatore se lo ritiene necessario, può nominare un consulente tecnico con spese a carico delle parti con le modalità di cui al presente regolamento.
9. Il procedimento di mediazione deve concludersi, in ogni caso, nel termine di 3 mesi a far data dal deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla sca- denza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1/bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.
Procedimento di mediazione. Per tutte le controversie nascenti, o comunque collegate a questo contratto, per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole, prima di promuovere un giudizio è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione6. L’Organismo di mediazione prescelto potrebbe prevedere la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line). In ogni caso la PARTE richiedente si impegna: • ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del SINISTRO, numero della POLIZZA), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla SOCIETÀ della relativa istanza: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; • a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà il regolamento di mediazione dell’Organismo. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
Procedimento di mediazione. 3.1 In seguito al ricevimento della richiesta di attivazione della procedura di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore, ritenuto idoneo a svolgere la funzione di terzo neutrale nella lite e fissa il primo incontro tra le parti.
3.2 Nel designare il/i mediatore/i, il responsabile “dell’Organismo” dell’A.N.P.A.R. tiene in considerazione la nazionalità delle parti, il luogo ove si svolge la procedura di mediazione, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche di settore che siano richieste o d’aiuto, la disponibilità mediatore e l’esistenza di manifesti conflitti d’interesse.
3.3 La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Tutte le comunicazioni ufficiali previste dal presente Regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.
3.4 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
3.5 Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o presso le sedi delle delegazioni provinciali, comunali o uffici di conciliazione, istituite dall’organismo su tutto il territorio nazionale o estero, o presso altre strutture ricettive. Le indicazioni sono rese pubbliche sul sito internet xxx.xxxxx.xx. Il luogo di svolgimento è comunque derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile “dell’Organismo”.
3.6 Nel presente Regolamento è previsto che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti.
3.7 Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Nell’ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome dell’organismo. Egli si impegna a garantire, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all’oggetto della controversia.
3.8 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti sono quelle previste l'art. 10 dell...
Procedimento di mediazione. Appendice normativa pag. 19
Procedimento di mediazione. Nel caso in cui venga attivato un procedimento di mediazione il Fiduciario nominato an- ticiperà le spese di mediazione e sarà suo onere recuperare le stesse, unitamente ai suoi onorari, in sede di accordo conciliativo. Nel caso in cui l’Assicurato e il Fiduciario nominato non accolgano la proposta presentata dal mediatore a conclusione del procedimento e la stessa venga poi confermata dal Xxxxxxx nominato nel successivo procedimento giudiziale, la Compagnia non è tenuta a corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione. Nel caso di esito negativo della mediazione e di successiva proposizione della causa, le spese e il compenso del Fiduciario relativi alla mediazione dovranno essere richiesti alla controparte, fermo restando che, nel caso di mancata liquidazione da parte del giudice la Compagnia risponde verso il Fiduciario solo delle spese e non degli onorari.
Procedimento di mediazione. ART. 3 -
Procedimento di mediazione. Per le controversie nascenti o collegate a questo contratto prima di agire in giudizio, è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione8. Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla PARTE richiedente. La PARTE che viene chiamata in mediazione (sia la SOCIETÀ, sia il CONTRAENTE) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivandone le ragioni per iscritto all’Organismo. Se è ammessa la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica o on-line, la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle PARTI.
Procedimento di mediazione. Nel caso in cui venga attivato un procedimento di mediazione iI Xxxxxxxxxx nominato an- ticiperà le spese di mediazione e sarà suo onere recuperare le stesse, unitamente ai suoi onorari, in sede di accordo conciliativo. Nel caso in cui l’Assicurato e il Fiduciario nominato non accolgano la proposta presentata dal mediatore a conclusione del procedimento e la stessa venga poi confermata dal Xxxxxxx nominato nel successivo procedimento giudiziale, la Compagnia non è tenuta a corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione. Nel caso di esito negativo della mediazione e di successiva proposizione della causa, le spese e il compenso del Fiduciario relativi alla mediazione dovranno essere richiesti alla controparte, fermo restando che, nel caso di mancata liquidazione da parte del giudice la Compagnia risponde verso il Fiduciario solo delle spese e non degli onorari. Invia immediatamente la denuncia via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. Scarica il modulo di richiesta dal sito xxx.xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l’art. 10.5. ❯ QUANDO NON SONO COPERTO? ❯ COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE
Procedimento di mediazione nel caso in cui venga attivato un procedimento di mediazione iI fiduciario nominato an- ticiperà le spese di mediazione e sarà suo onere recuperare le stesse, unitamente ai suoi onorari, in sede di accordo conciliativo. nel caso in cui l’Assicurato e il fiduciario nominato non accolgano la proposta presentata dal mediatore a conclusione del procedimento e la stessa venga poi confermata dal Xxxxxxx nominato nel successivo procedimento giudiziale, la Compagnia non è tenuta a corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione. nel caso di esito negativo della mediazione e di successiva proposizione della causa, le spese e il compenso del fiduciario relativi alla mediazione dovranno essere richiesti alla controparte, fermo restando che, nel caso di mancata liquidazione da parte del giudice la Compagnia risponde verso il fiduciario solo delle spese e non degli onorari. Invia immediatamente la denuncia via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. Scarica il modulo di richiesta dal sito xxx.xxxxxxxx.xx. per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l’art. 10.5. � QuAnDo non Sono CopERto?