PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI
COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA
Articolo 36, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 6 settembre 2017
Pubblicato all’albo pretorio on line del Comune dal 18/09/2017 al 03/10/2017
INDICE
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione. Art. 2 - Principi comuni.
Art. 3 - Affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro.
Art. 4 - Affidamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000,00 euro.
Art. 5 - Procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’art. 36, co.2 lett.b) del Codice.
Art. 6 - Deroghe al principio di rotazione.
Art. 7 - Procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro.
Art. 8 - Procedura ordinaria.
Art. 9 - Modalità di iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti. Art. 10 - Modalità di svolgimento della procedura di affidamento. Art. 11 - Indagine di mercato.
Art. 12 - Il confronto competitivo.
Art. 13 - Criterio di valutazione delle offerte. Art. 14 - Stipula del contratto.
Art. 15 - Entrata in vigore.
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”), come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e alle indicazioni fornite dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di Misterbianco per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX;
c) nei settori speciali, in quanto compatibile.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell’esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
4. Resta comunque stabilito che, per effetto delle attuali norme di Legge e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 24/11/2016, il Comune di Misterbianco procede - all’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a
150.000 euro - ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Paternò (Capofila), Adrano, Biancavilla e Misterbianco.
5. Formano, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e del CODICE DI COMPORTAMENTO adottati dal Comune in osservanza della Legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia contabilità del Comune di Misterbianco, di autorizzazione della spesa e di programmazione di bilancio
Art. 2 - Principi comuni
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
2. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di
inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
3. Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice.
4. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
5. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
6. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).
7. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l’applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice degli appalti. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all’anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo annuale.
Art. 3. Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell’art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto.
2. L’individuazione dell’operatore economico viene disposta, da parte del Responsabile del Settore, su proposta del Responsabile del Procedimento, secondo le seguenti motivazioni:
tempestività nella individuazione dell’operatore economico;
tempestività dell’erogazione della prestazione;
continuità rispetto a una precedente prestazione;
miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post- esecuzione e/o post-vendita;
3. La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell’IVA.
4. Gli affidatari saranno individuati sulla base di indagini di mercato e nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti.
Art. 4. Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, compreso l’affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.
3. La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell’IVA.
4. Gli operatori economici affidatari sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sull’albo fornitori del Comune, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti.
5. Per l’acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l’operatore facendo ricorso alle seguenti modalità di selezione e comunque prioritariamente a:
- Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, procedendo all’individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma xxxxxxxxxxxxxxx.xx di CONSIP (M.E.P.A.) ovvero, in alternativa, mediante altra piattaforma di Mercato Elettronico eventualmente fornita dalla Centrale di Committenza regionale;
- Albo Fornitori e Professionisti gestito dal Comune di Misterbianco, attraverso sistema telematico di iscrizione e selezione delle Ditte procedendo all’individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3 del presente Regolamento;
- Manifestazione d’interesse preliminare, propedeutica all’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, procedendo all’individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3 del presente Regolamento.
6. L’individuazione dell’operatore economico viene disposta da parte del Responsabile del Settore, su proposta del Responsabile del Procedimento, secondo le seguenti motivazioni:
Adeguate referenze maturate per l’esecuzione di precedenti appalti;
Tempestività dell’erogazione della prestazione;
Continuità rispetto a una precedente prestazione;
Valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
Miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post- esecuzione e/o post-vendita.
7. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
8. La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
9. Nel caso di affidamento diretto si procede tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, l’affidatario, le ragioni della scelta dell’affidatario, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
10. Nel corso di uno stesso anno solare non è consentito l’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice) ad uno stesso operatore economico di lavori e/o servizi e/o forniture per un importo complessivo superiore a 100 mila euro.
11. Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
12. Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro non è previsto l’obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 che potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell’acquisizione.
Art. 5 - Procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’art. 36, co. 2 lett.b)
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie comunitarie può essere effettuato tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici.
2. L’affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.
3. I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento, fatta salva l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
4. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell’IVA.
5. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sull’albo fornitori del Comune, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
6. Per l’acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l’operatore facendo ricorso alle seguenti modalità di selezione e comunque prioritariamente a:
- Piattaforma xxxxxxxxxxxxxxx.xx (M.E.P.A) di CONSIP o eventualmente altra piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza regionale, nel rispetto dei principi di cui all’art.2, comma 2 del presente Regolamento;
- Manifestazione d’interesse preliminare propedeutica all’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti presente sull’Albo Fornitori del Comune, procedendo all’individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all’art.2, comma 4 del presente Regolamento.
7. La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
8. Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
9. Resta comunque stabilito che, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, per l’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro, il Comune di Misterbianco ricorre alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Paternò (Capofila), Adrano, Biancavilla e Misterbianco.
Art. 6 - Deroghe al principio di rotazione
L’Amministrazione può derogare all’applicazione del principio di rotazione a fronte di:
a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
b) esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l’impossibilità dell’applicazione del principio di rotazione, l’Amministrazione può invitare anche soggetti già risultati affidatari.
c) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, dell’attività del lavoro, possano recare grave pregiudizio all’Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
d) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall’inerzia dell’Amministrazione, che non permettano l’espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.
Art. 7 - Procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
1.000.000 di euro, può essere effettuato mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
2. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sull’albo fornitori del Comune, ovvero mediante richiesta di manifestazione d’interesse preliminare, propedeutica all’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, procedendo all’individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all’art.2, comma 4 del presente Regolamento.
4. La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 euro, la scelta della procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.
5. Ai sensi dell’art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l’ipotesi di cui all’art.32, comma 10, lett.a).
6. Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett.a), il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.
7. Resta comunque stabilito che, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, per l’acquisizione di lavori di importo superiore a 150.000 euro, il Comune di Misterbianco ricorre alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Paternò (Capofila), Adrano, Biancavilla e Misterbianco.
Art. 8. Procedure ordinarie
1. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e per l’affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria il Responsabile del Settore
procede mediante procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera a), del Codice.
2. Ai sensi del precedente art. 1, comma 3 del presente Regolamento, il Responsabile del Settore, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, può sempre fare ricorso alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
Art. 9. Modalità di iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti
1. L’Albo Fornitori e Professionisti telematico, da realizzare e gestire sul sito Web Comunale, è un albo aperto.
2. Il Comune di Misterbianco con Avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” invita con cadenza annuale gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto Xxxx Xxxxxxxxx e Professionisti telematico.
3. L’avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
4. Ciascun operatore economico può iscriversi all’Albo Fornitori e Professionisti, per una o più categoria di lavori o servizi o forniture di beni, presente nell’elenco predisposto dalla Stazione appaltante.
5. Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti)
b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un’apposita sezione dell’Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente
o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
6. Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori ai sensi dell’art. 6, le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovate dall’attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
7. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
8. Il Comune di Misterbianco procede periodicamente (annualmente o al verificarsi di determinati eventi) all’aggiornamento e/o revisione dell’elenco (cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
9. Sono esclusi, altresì, dall’Elenco generale ovvero dalla Sezione dell’Elenco dell’Ente, gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
10. L’elenco dei Fornitori è consultabile dal sito web dell’Ente in modalità “statica” ovvero mediante apposito link al sito Web del Comune xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Art. 10 - Modalità di svolgimento della procedura di affidamento
1. La procedura si articola in tre fasi:
a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
c) stipulazione del contratto.
2. Nella individuazione dell’aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Procedimento può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su
accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all’art. 83, comma 10, del Codice.
3. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile del Settore motiva adeguatamente, in merito alla scelta della procedura seguita e dell’aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
4. In caso di affidamento all’operatore economico uscente, il Responsabile del Settore dovrà motivare la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
Art. 11 - Indagine di mercato
1. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento procede all’indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, selezione per categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni, requisiti di idoneità professionale, scegliendo una delle seguenti modalità:
a) consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico fornito da xxxxxxxxxxxxxxx.xx (M.E.P.A.) di Consip;
b) consultazione dell’Albo Fornitori e Professionisti disponibile sulla piattaforma telematica dell’Ente;
c) invito a manifestare interesse tra operatori qualificati, anche se non profilati quali Fornitori dell’Ente;
4. L’esito dell’indagine di mercato viene inserita a supporto motivazionale della determina a contrarre.
Art. 12 - Il confronto competitivo
1. Nelle procedure negoziate di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, a seguito della consultazione dell’elenco degli operatori economici ovvero dell’espletamento dell’indagine di mercato, il Responsabile del Settore, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a dieci per lavori e a cinque per servizi e forniture (lett. b) ovvero a quindici (lett. c), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
2. Il Responsabile del Settore garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
3. Il Responsabile del Settore può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l’aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all’esecuzione a regola d’arte del contratto precedente.
4. Il criterio di rotazione non implica l’impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell’affidamento precedente.
5. Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico di cui all’art.10, comma 4 lett. d), non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile del Settore procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa.
6. Il Responsabile del Settore può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze – indicandolo nella determina a contrarre o nell’atto equivalente -, purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
7. La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall’art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP
j) l’eventuale volontà di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
8. Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.
9. Il Responsabile del Settoreo assume, di regola, le funzioni di Autorità di Gara.
10. Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del Qualità/Prezzo, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, la stessa è composta in numero dispari non superiore a 5 da dipendenti del Comune iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC, nel rispetto del principio di rotazione.
11. In mancanza di personale idoneo interno all’Ente, il Responsabile del Settore, su proposta del RUP, procede all’individuazione dei componenti attingendo al personale dipendente di altri Enti Pubblici, ovvero richiedendo all’ANAC i nominativi da nominare ai sensi dell’art.77 del Codice.
12. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
13. Le sedute di gara, siano esse svolte dal Responsabile del Settore che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche
nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all’art. 71 d.P.R. n. 445/2000.
Art. 13 - Criterio di valutazione delle offerte
1) Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile del Settore, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:
a) affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell’art. 96 del Codice;
b) affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell’art. 96 del Codice
c) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell’art. 96 del Codice.
d) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell’art. 96 del Codice.
e) affidamento di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice;
f) affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice;
g) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40.000,00 euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell’art. 96 del Codice;
h) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice;
Art. 14 - Stipula del contratto
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
2. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene con atto pubblico notarile informatico, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’Ente, ovvero con scrittura privata, con l’assistenza del Segretario generale, sottoscritta dalle parti.
3. Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato, comprensivo dell’elenco dei soggetti invitati.
Art. 15 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra con l’adozione della delibera in Consiglio Comunale e seguito della pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune di Misterbianco e resta permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune - sezione Regolamenti.
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall’Autorità anticorruzione (A.N.A.C.), prevalgono automaticamente sul presente regolamento.
3. E’ abrogato il precedente Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27/11/2014 ai sensi dell’ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006, in quanto abrogato dal nuovo D.Lgs. 50/2016.
4. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento