DISPOSIZIONE DI GRUPPO n. 151/AD del 27 Marzo 2012
l’Amministratore Delegato
DISPOSIZIONE DI GRUPPO n. 151/AD del 27 Marzo 2012
“Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (AD- 98) (LE- 21) (AF- 30)
Si provvede ad emanare le nuove “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5424, Serie 3, in data 2 marzo 2012.
In allegato sono riportati:
- una nota del Responsabile della Direzione Centrale Legale, che illustra le motivazioni che hanno determinato la revisione delle precedenti “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato” e ne riassume le principali novità (allegato 1);
- il testo completo delle nuove “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (allegato 2).
I suddetti allegati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante della presente Disposizione di Gruppo.
La presente disposizione annulla e sostituisce la DdG n. 125/AD del 15 aprile 2009.
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Allegato 1 alla DdG 151/AD del 27 Marzo 2012
Nota
Oggetto: Nuove Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
L’adozione di un nuovo testo delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (di seguito per brevità “CGC”) si è resa necessaria allo scopo di adeguarne il contenuto alla disciplina sopravvenuta ed in particolare: al D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 (di recepimento della cd. direttiva ricorsi); alle norme in tema di “tracciabilità dei flussi finanziari” (legge 7 settembre 2010, n. 136); al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (cd. decreto sviluppo) convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2011, n. 106; alle prescrizioni delle vigenti Disposizioni di Gruppo concernenti le garanzie fideiussorie bancarie e assicurative e le polizze assicurative relative agli appalti.
Il nuovo testo della CGC, inoltre, è stato adeguato alla evoluzione giurisprudenziale intervenuta su aspetti piuttosto significativi per le Società del Gruppo (vedasi Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 1 agosto 2011, n. 16, che ha introdotto a livello giurisprudenziale la definizione di contratti del tutto estranei al Codice dei contratti pubblici).
Si procede, di seguito, ad una sintetica ricognizione delle principali novità introdotte:
a) per quanto concerne l’ambito di applicazione delle CGC (art. 2), è stato precisato che le stesse regolano, non solo gli appalti nei settori speciali, ma anche i contratti del tutto estranei all’ambito di applicazione della disciplina pubblicistica (cfr. sopra);
b) in tema di stipula del contratto (art. 9) sono stati previsti, ove prescritto dalla disciplina vigente, i due periodi di stand still (sostanziale e processuale) nel corso dei quali è preclusa la possibilità di procedere alla stipula del contratto; inoltre, è stato previsto che l’ipotesi di mancata stipula del contratto per fatto dell’appaltatore (art. 9.4) possa integrare una situazione di grave negligenza rilevante ai fini della partecipazione alla successiva gara ovvero alle autorizzazioni per eventuali subappalti;
Allegato 1 alla DdG 151/AD del 27 Marzo 2012
c) in tema di garanzie e coperture assicurative (art. 11) oltre ad adeguamenti che tengono conto della normativa sopravvenuta (ad es. garanzia globale di esecuzione) è stato inserito il rinvio alle prescrizioni e ai modelli di garanzia adottati con le vigenti Disposizioni di Gruppo;
d) è stato introdotto un regime di maggiore flessibilità ai fini dell’eventuale erogazione dell’anticipazione (in precedenza limitata ai soli appalti cofinanziati dalla UE), ove ciò sia previsto contrattualmente e giustificato dalle dimensioni, caratteristiche e complessità dell’oggetto contrattuale (art. 12);
e) è stata modificata la disciplina in tema di sospensioni ammettendo che il committente possa disporre legittimamente interruzioni alle attività esecutive, indipendentemente dalla ricorrenza di cause predeterminate, purché le stesse sospensioni siano contenute entro limiti predefiniti (art. 28.3);
f) in tema di riserve è stata introdotta la limitazione al valore del 20% dell’importo contrattuale, in linea con le più recenti novità normative (art. 35);
g) la disciplina in tema di subappalto e cottimo è stata modificata, prevedendo, tra l’altro, che il mancato pagamento del subappaltatore da parte dell’appaltatore, motivato in base alla contestazione di irregolarità esecutive, consente al committente di sospendere a sua volta i pagamenti limitatamente alla quota corrispondente alle prestazioni oggetto di contestazione (art. 39.3);
h) in tema di pagamenti si è tenuto conto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 39.1, 39.10, 44.2, 60.1); inoltre, è stato previsto il potere sostitutivo del committente in caso di violazione da parte dell’appaltatore e del subappaltatore degli obblighi contributivi e retributivi (art. 44.9);
i) sono state introdotte ulteriori ipotesi che consentono al committente di procedere alla risoluzione del contratto (art. 60).
Si evidenzia, infine, che le modifiche segnalate sono quelle di maggior rilievo, ma non esauriscono le novità introdotte rispetto al precedente testo, cui si rinvia per un’attenta lettura.
Firmato Xxxxxx Xxxxxxxx
Allegato 2 alla DdG 151/AD del 27 Marzo 2012
Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di lavori
delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
(Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. seduta del 31 gennaio 2012)
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni 6
Articolo 2 Ambito di applicazione, difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione 9
Articolo 3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme 10
Articolo 4 Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore 10
Articolo 5 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti 11
Articolo 6 Impegno di riservatezza 12
Articolo 7 Pubblicità 13
Articolo 8 Incedibilità dei crediti 13
CAPO II
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Articolo 9 Stipula del Contratto 13
Articolo 10 Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico dell’Appaltatore 17
Articolo 11 Garanzie e coperture assicurative 17
Articolo 12 Anticipazioni 23
Articolo 13 Sicurezza ed ambiente 24
CAPO III
ESECUZIONE DEI LAVORI
Articolo 14 Organi dell’esecuzione: Responsabile dell’esecuzione dei lavori e Direttore dei lavori 24
Articolo 15 Rappresentanti dell’Appaltatore 26
Articolo 16 Consegna dei lavori 27
Articolo 17 Adempimenti dell’Appaltatore 33
Articolo 18 Custodia dei Cantieri 34
Articolo 19 Cronoprogramma 34
Articolo 20 Prescrizioni in tema di progettazione 36
Articolo 21 Autorizzazioni relative alla esecuzione dei lavori 37
Articolo 22 Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali 38
Articolo 23 Coefficiente di qualità 40
Articolo 24 Lavori in economia e lavori urgenti 40
Articolo 25 Espropriazione per la sede stabile dell’opera appaltata 41
Articolo 26 Termine utile per l’esecuzione dei lavori e penalità. Proroghe dei termini e premi di accelerazione 41
Articolo 27 Manutenzione a carico dell’Appaltatore 43
Articolo 28 Sospensione dei lavori 43
Articolo 29 Sospensioni illegittime 46
Articolo 30 Danni da forza maggiore e responsabilità dell’Appaltatore per danni 47
Articolo 31 Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico 49
Articolo 32 Obbligo dell’Appaltatore di cooperare per verifiche e controlli del Committente 49
Articolo 33 Verifiche nel corso dell’esecuzione del lavoro 50
Articolo 34 Prescrizioni del Committente 50
Articolo 35 Riserve dell’Appaltatore 50
Articolo 36 Varianti 52
Articolo 37 Nuovi prezzi 53
Articolo 38 Aumento o diminuzione dei lavori appaltati 54
Articolo 39 Cautele antimafia, cessione del Contratto, subappalto, cottimo e subcontratti 57
CAPO IV
CONTABILITÀ DEI LAVORI
Articolo 40 Documenti di contabilità 59
Articolo 41 Giornale dei lavori 60
Articolo 42 Libretti di misura dei lavori e delle provviste 60
Articolo 43 Registro di contabilità 62
Articolo 44 Corrispettivo dell’appalto e pagamenti 62
Articolo 45 Ritardi nei pagamenti 65
Articolo 46 Conto prefinale 66
Articolo 47 Conto finale dei lavori 66
CAPO V
COLLAUDO E ACCETTAZIONE
Articolo 48 Collaudo 67
Articolo 49 Collaudo in corso d’opera 69
Articolo 50 Oggetto delle operazioni di collaudo 69
Articolo 51 Verbale della visita di collaudo 70
Articolo 52 Relazione di collaudo 70
Articolo 53 Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori 71
Articolo 54 Osservazioni dell’Appaltatore al certificato di collaudo o di regolare esecuzione 71
Articolo 55 Approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ed accettazione dell’opera 72
Articolo 56 Pagamento della rata di saldo 72
Articolo 57 Collaudo statico 73
Articolo 58 Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo 74
CAPO VI
GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 59 Garanzia per difformità e vizi dell’opera 75
Articolo 60 Clausola risolutiva espressa 75
Articolo 61 Effetti e disciplina della risoluzione 77
Articolo 62 Recesso dal Contratto 78
CAPO VII
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 63 Transazione e accordo bonario 79
Articolo 64 Foro Competente 80
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni verranno attribuiti i seguenti significati:
a) APPALTATORE: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), che si impegnano alla realizzazione dei lavori descritti nel Contratto d’appalto e delle forniture e dei servizi ad essi connessi;
b) APPALTI DEL TUTTO ESTRANEI ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI: contratti di competenza delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: i) non ricomprese tra i soggetti tenuti all’applicazione della disciplina pubblicistica in materia di contratti; ii) non tenute all’applicazione della disciplina pubblicistica in materia di contratti, per l’affidamento di appalti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture non destinati all’esercizio di attività nell’ambito dei settori speciali;
c) APPALTI NEI SETTORI ORDINARI: i contratti di appalto di lavori affidati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricompresi nell’ambito di applicazione del Codice di cui alla successiva lett. f), non destinati all’esercizio di una delle attività di cui alla successiva lett. d);
d) APPALTI NEI SETTORI SPECIALI: i contratti di appalto aventi ad oggetto l’esecuzione, o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, di lavori: i) affidati da Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane operanti nel settore del trasporto ferroviario ovvero negli altri settori indicati agli articoli del Codice di cui alla successiva lett.f): 208 (gas, energia termica ed elettrica); 209 (acqua); 210 (servizi di trasporto); 211 (servizi postali); 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi); 213 (porti e aeroporti); ii) destinati all’esercizio di attività in uno dei summenzionati settori;
e) CAPITOLATO SPECIALE: il documento diviso in due parti: la prima, contenente la descrizione delle lavorazioni, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto; la seconda, contenente la specificazione delle norme tecniche di progettazione (nel caso in cui la progettazione sia onere dell’Appaltatore), di
esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti il Contratto di appalto;
f) CODICE: il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni;
g) CODICE ETICO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE: documento approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001. La convenzione contiene apposita clausola intitolata “Codice Etico”, con la quale il fornitore: (i) attesta di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato all’indirizzo, espressamente specificato, del sito internet del Committente, ovvero di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; (ii) dichiara di ben conoscere il Codice Etico e di rispettarlo;
h) COMMITTENTE: il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata;
i) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: il presente documento che regola, in via generale, il Contratto di appalto;
j) CONTRATTO: l’accordo tra il Committente e l’Appaltatore per l’esecuzione di lavori descritti nel Contratto d’appalto, contenente l’indicazione del corrispettivo pattuito.
Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprende i seguenti documenti che, qualora anche non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
1) la convenzione nella quale sono specificati l’oggetto dell’appalto; l’importo dei lavori; il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto; i presupposti in presenza dei quali possono essere concesse proroghe al termine di ultimazione; le modalità di riconoscimento dei corrispettivi contrattuali; i limiti di riconoscimento dei danni per causa di forza maggiore; le eventuali ulteriori clausole particolari che regolano i contratti tra le parti;
2) le Condizioni Generali di Contratto;
3) l’elenco prezzi;
4) il capitolato speciale;
5) il progetto;
6) il cronoprogramma;
7) il piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera;
8) il piano sostitutivo di sicurezza;
9) le polizze di garanzia;
10) il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, redatto, ove necessario, dal Committente e contenente le misure da adottare per eliminare o, laddove ciò non fosse possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze da attività connesse all’esecuzione del Contratto;
11) eventuali ulteriori documenti, ove ciò sia ritenuto opportuno in ragione della tipologia delle opere e del livello di progettazione;
k) CRONOPROGRAMMA: il documento che stabilisce l’ordine ed i tempi di esecuzione delle opere appaltate;
l) ELENCO PREZZI: i documenti contenenti i prezzi da applicare ai fini:
a) della contabilizzazione dei lavori per i quali il corrispettivo venga determinato a misura;
b) della definizione dei prezzi delle eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dei lavori;
c) della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di estinzione del rapporto contrattuale prima dell’ultimazione dei lavori;
m) IMPIANTI DI CANTIERE: tutti gli impianti, macchinari, attrezzature, mezzi d’opera, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richiesti per l’esecuzione e la manutenzione delle opere fino all’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione (ed accettazione dei lavori da parte del Committente);
n) OPERE PROVVISIONALI: tutte le opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richieste per consentire l’esecuzione e la manutenzione delle opere fino all’accettazione da parte del Committente;
o) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL’OPERA: elaborati progettuali allegati al Contratto di appalto, redatti dal coordinatore per la progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/08 e s. m.;
p) PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA: documento redatto dall’Appaltatore in sostituzione del Piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s. m.;
q) PROGETTO: i documenti – articolati in diversi livelli di approfondimenti tecnici – contenenti le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell’oggetto dell’appalto;
r) REGOLAMENTO: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
s) RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI: il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, a cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.
Articolo 2
Ambito di applicazione, difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione
2.1
Le presenti Condizioni Generali si applicano agli appalti di lavori nei settori speciali. Salva diversa previsione contrattuale ovvero salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni delle presenti Condizioni Generali, queste si applicano anche agli appalti di lavori del tutto estranei all'ambito di applicazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. Non si applicano agli affidamenti a contraente generale, salva diversa previsione contrattuale, e agli appalti nei settori ordinari.
2.2
In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui all’art. 1 lett. j), la prevalenza è determinata dall’ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati nel citato articolo, salva diversa previsione contrattuale.
2.3
Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., ai fini dell’interpretazione del Contratto, valgono i criteri di seguito riportati:
a) l’uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del Contratto;
b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati;
c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono come, di volta in volta, emendati o modificati;
d) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole.
Articolo 3
Osservanza di leggi, regolamenti e norme
3.1
L’Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione dei lavori (qualora quest’ultima rientri tra le attività contrattualmente a carico dell’Appaltatore), di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e tutela ambientale, nonché le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma inerente l’appalto e la sua esecuzione.
3.2
Per quanto non disciplinato dal Contratto, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.
3.3
Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.
Articolo 4
Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore
4.1
Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per l’Appaltatore presso la loro sede legale.
4.2
Nel Contratto, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e i codici contributivi. Non saranno opponibili al Committente variazioni ai predetti dati non comunicati per iscritto al Direttore dei lavori.
4.3
Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del rappresentante dell’Appaltatore di cui al successivo art. 15 che dovrà controfirmarne una copia per ricevuta; ovvero dalla data di ricezione del documento stesso
inviato per lettera raccomandata a.r. ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto, indirizzato al domicilio dell’Appaltatore di cui al comma 1 del presente articolo.
4.4
La lingua ufficiale del Contratto tra il Committente e l’Appaltatore è l’italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua.
Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.
Articolo 5
Proprietà industriale e commerciale. Brevetti
5.1
L’Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione del Contratto.
5.2
L’Appaltatore deve indicare nell’offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrando, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore in caso di conclusione del Contratto con il Committente.
5.3
In ogni caso sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno.
5.4
Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro.
5.5
L’Appaltatore si impegna inoltre a far quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
5.6
Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore qualora il Committente intendesse utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre persone, in altri appalti.
Articolo 6 Impegno di riservatezza
6.1
L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto.
6.2
L’obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
6.3
L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6.4
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente ovvero alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
6.5
E’ fatto divieto all’Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sui lavori che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente.
6.6
E’, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi, disegni di tipi,
xxxxxx, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente stesso, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione dei lavori assunti.
Articolo 7 Pubblicità
7.1
Sono riservati al Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l’Appaltatore costruisca su aree di proprietà ferroviaria per l’esecuzione dei lavori, con assoluto divieto all’Appaltatore di fare o di concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.
7.2
L’Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente; inoltre, l’Appaltatore stesso non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dai diritti o dalle facoltà, che il Committente si è riservato.
Articolo 8 Incedibilità dei crediti
Ove non espressamente consentito dal Committente, i crediti derivati dai contratti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi.
Le cessioni, le delegazioni o i mandati all’incasso a favore di Xxxxxxxxx S.p.A. si intendono fin d’ora consentiti.
CAPO II CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Articolo 9 Stipula del Contratto
9.1
Il Committente comunica senza indugio all’Appaltatore, nel rispetto dei termini e con le modalità
fissati dalla disciplina vigente, l’aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento. L'aggiudicazione definitiva non equivale, comunque, ad accettazione dell'offerta.
L'aggiudicazione definitiva diviene efficace, fatto salvo l'esercizio dei diritti di autotutela, nei casi consentiti dalla disciplina vigente, una volta che il Committente abbia verificato l'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente ed, in particolare:
a) l’inesistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento ed alla stipula del Contratto, nonché l’effettiva titolarità dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria previsti nel bando di gara o nella lettera di xxxxxx;
b) l’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 252/98.
9.2
A tal fine, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’Appaltatore, sempreché tale onere sia posto a suo carico ai sensi della normativa vigente, è tenuto a trasmettere al Committente la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e la documentazione idonea a comprovare l’inesistenza delle situazioni di cui alla lett. b) del precedente comma.
Il Committente, verificato con esito positivo il possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo, ne dà comunicazione all'Appaltatore.
L’Appaltatore deve presentare le garanzie secondo quanto previsto al successivo art. 11, entro il termine fissato dal Committente nella comunicazione dell’esito positivo della verifica dei requisiti di cui al citato comma 1 del presente articolo. Tale termine, di norma, non può essere inferiore a quindici giorni.
Qualora l'aggiudicazione sia stata effettuata a favore di un raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, entro il termine di cui al precedente periodo del presente comma, deve essere presentato al Committente il mandato con rappresentanza del raggruppamento e l'atto costitutivo del consorzio o G.E.I.E..
9.3
Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni previste dalla disciplina vigente relative al provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo il caso in cui:
a) a seguito di pubblicazione del bando di gara ovvero di inoltro degli inviti nel rispetto della disciplina vigente, sia stata presentata una sola offerta e non siano state tempestivamente
proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, ovvero queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva;
b) si tratti di appalti basati su un accordo quadro ovvero basati su un sistema dinamico di acquisizione.
Ove imposto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può, inoltre, essere stipulato nel caso in cui sia stato presentato ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con domanda di misura cautelare. In tal caso, la preclusione alla stipula opera dal momento della notificazione dell’istanza per i successivi venti giorni, a condizione che, entro tale termine, sia intervenuto il provvedimento cautelare di primo grado, ovvero sia stato pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare, ovvero sino alla pronuncia dei detti provvedimenti, se successivi al predetto termine.
Il divieto di cui al precedente periodo cessa nel caso in cui, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice adito si dichiari incompetente ovvero fissi con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari, con il consenso delle parti, da intendersi come implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
Una volta decorsi i periodi di inibizione alla stipula ovvero, qualora consentito dalla disciplina vigente, anche in pendenza degli stessi, il Committente comunica per iscritto all’Appaltatore con un preavviso di almeno cinque giorni, giorno, ora e luogo in cui deve presentarsi per la stipula del Contratto. La stipula avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte dell'aggiudicatario della comunicazione dell'esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma 2, salva diversa indicazione nel bando di gara e/o nella lettera di invito ovvero salva l'ipotesi di differimento di tali termini concordato con l'aggiudicatario.
Con la stipula del Contratto, la garanzia eventualmente prestata a corredo dell'offerta è automaticamente svincolata.
9.4
Ove l’Appaltatore non si presenti per la stipula del Contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente è in facoltà di revocare l’aggiudicazione e di procedere all’incameramento della garanzia prestata a corredo dell’offerta.
Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate e, secondo motivata valutazione della Società del Gruppo che ha avviato la procedura, può assumere rilievo ai fini dell’ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione di
prestazioni in subappalto o cottimo.
Qualora la stipula del Contratto non avvenga nel termine di sessanta giorni fissato ai sensi del comma 3 del presente articolo, per fatto del Committente, l’Appaltatore può svincolarsi da ogni impegno con apposito atto notificato al Committente, senza avere diritto ad alcun compenso o indennizzo.
Salva diversa previsione normativa, il Contratto può essere concluso, a scelta del Committente, con la forma di corrispondenza commerciale
9.5
Nei casi consentiti dalla disciplina in tema di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, il Contratto può essere concluso, sotto condizione risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione della documentazione o delle informazioni in ordine all’inesistenza di cause ostative alla stipula. In tale ipotesi, il Committente può recedere dal Contratto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, ove venga, successivamente, accertata l’esistenza di cause ostative alla stipulazione del Contratto.
9.6
Nell’ipotesi in cui, ai fini dell’affidamento di un Contratto d’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, il Committente abbia posto a base di gara un progetto preliminare, la stipula del Contratto non può avere luogo prima dell’acquisizione degli eventuali pareri ed autorizzazioni ritenuti necessari per l’approvazione da parte del Committente del progetto definitivo presentato ai fini della partecipazione alla gara.
Entro i quarantacinque giorni successivi alla intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, il Committente attiva le procedure per l’acquisizione di pareri ed autorizzazioni eventualmente necessari per l’approvazione del progetto definitivo presentato dall’Appaltatore ai fini della partecipazione alla gara.
Quest’ultimo è tenuto, ove necessario, ad adeguare la progettazione definitiva alle eventuali prescrizioni impartite per il rilascio dei succitati pareri ed autorizzazioni entro il termine stabilito dal Committente, senza che da ciò possa derivare alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso.
Qualora l’affidatario non adegui il progetto definitivo entro il termine stabilito dal Committente, quest’ultimo è in facoltà di non procedere alla stipula del Contratto e di disporre la privazione di efficacia dell’aggiudicazione.
Nell’ipotesi in cui tale facoltà sia stata prevista nel bando di gara ovvero nella lettera di invito, il Committente, ai fini dell’affidamento dell’appalto, può, a propria insindacabile valutazione,
procedere ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, dal soggetto secondo classificato sino al sesto.
Articolo 10
Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico dell’Appaltatore
10.1
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro della copia del Contratto, di tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, dei documenti e disegni di progetto.
10.2
Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti eventualmente occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 11
Garanzie e coperture assicurative
11.1
L’Appaltatore è obbligato a costituire a favore del Committente, entro il termine di cui al secondo comma dell’art. 9, una cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori, da prestarsi, salva diversa previsione contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti bancari o assicurativi.
Ove contrattualmente previsto, in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento); e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
11.2
Ove contrattualmente previsto, la misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell'ipotesi in cui l’Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
11.3
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e per quelli connessi al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento. Essa è, inoltre, prestata a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantiere.
Nel caso in cui le inadempienze dell’Appaltatore abbiano indotto il Committente a disporre la risoluzione del Contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
Il Committente può richiedere che l’Appaltatore proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza, la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei del prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
11.4
Ove contrattualmente previsto, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato ai sensi del successivo comma 5 del presente articolo.
11.5
La garanzia cessa di avere effetto a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo, ovvero alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione.
11.6
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale, le garanzie di cui al presente articolo sono presentate, su mandato irrevocabile della mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti con responsabilità solidale; nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la
mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro quota.
Il contenuto delle garanzie fideiussore bancarie o assicurative che l’appaltatore è tenuto a costituire ed i requisiti dei soggetti che prestano la garanzia sono fissati negli atti di gara, in conformità alle previsioni e ai modelli approvati dalle vigenti Disposizioni di Gruppo adottate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A..
11.7
La mancata costituzione della cauzione di cui ai precedenti commi determina la decadenza dell'affidamento e l’acquisizione, da parte del Committente della garanzia presentata a corredo dell’offerta. Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate e, secondo motivata valutazione della Società del Gruppo che ha avviato la procedura, può assumere rilievo ai fini dell’ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione di prestazioni in subappalto o cottimo.
11.8
L’Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa con i massimali stabiliti nel Contratto, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. Sono esclusi dalla polizza di cui al presente comma i rischi di esecuzione derivanti da azioni di terzi o da cause di forza maggiore e, salvo i casi in cui la progettazione sia stata affidata allo stesso Appaltatore, quelli derivanti da errori o insufficiente progettazione, .
Ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alla complessità, nonché alla rilevanza per il Committente dei lavori, l’importo della somma assicurata può essere superiore all’importo del Contratto.
La polizza di cui al presente comma copre, in particolare, tutti i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
11.9
La polizza di cui al comma 8 del presente articolo deve prevedere, salve diverse previsioni contrattuali, anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori per massimali pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere ai sensi del menzionato comma 8 del presente articolo, con un minimo di 500.000 (cinquecentomila) ed un massimo di 5.000.000 (cinquemilioni) di Euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Nel caso in cui sia previsto un periodo di garanzia successivo all’ultimazione dei lavori, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne il Committente da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
11.10
L’Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare, per tutti i lavori di importo superiore al controvalore in Euro di 10.000.000 (diecimilioni) di euro ovvero, qualora contrattualmente previsto, anche per quelli di più ridotto importo, e salva ogni diversa previsione normativa, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del Committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di sorta. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere non inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore al 40% (quaranta per cento) dell’importo dei lavori eseguiti. Nella fissazione del limite di indennizzo, il Committente, nel rispetto del principio di proporzionalità, tiene conto delle caratteristiche, dimensioni e complessità, nonché della rilevanza per il Committente medesimo dell’intervento da realizzare.
Per tutti i lavori di importo superiore al controvalore in Euro di 10.000.000 (diecimilioni) di euro, ovvero, ove contrattualmente previsto, anche per quelli di più ridotto importo, e salva ogni diversa previsione normativa, l’Appaltatore è, inoltre, obbligato a stipulare una polizza assicurativa decennale per responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con un massimale stabilito nel Contratto pari al 5% (cinque per cento) dei lavori, eseguiti con un minimo di 500.000 (cinquecentomila) Euro ed un massimo di 5.000.000 (cinquemilioni) di Euro.
Ambedue le polizze di cui al presente comma decorrono dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e hanno durata decennale.
Fermo restando quanto previsto al successivo art. 56, comma 2, la liquidazione della rata di saldo è, in ogni caso, subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente comma.
11.11
Il Contratto di appalto stabilisce le ulteriori previsioni che devono essere contenute nelle polizze assicurative di cui ai precedenti commi ed i requisiti delle compagnie assicuratrici, in conformità alle vigenti Disposizioni di Gruppo adottate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A..
11.12
L’erogazione dell’anticipazione, ove contrattualmente prevista ai sensi del successivo art. 12 delle presenti Condizioni generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. I contenuti della garanzia ed i requisiti del garante devono essere conformi a quanto stabilito nel precedente comma 6.
11.13
Per gli appalti di importo complessivo superiore a 75.000.000 (settantacinquemilioni) di Euro aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il Committente richiede all’Appaltatore una garanzia globale di esecuzione ai sensi dell’art. 129 del Codice.
Per gli appalti di importo superiore a 100.000.000 (centomilioni) di Euro, aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori è, in ogni caso, facoltà del Committente richiedere all’Appaltatore una garanzia globale di esecuzione come prevista dall’art. 129 del Codice.
La garanzia di cui al presente comma consiste: a) nella garanzia fideiussoria di cui al comma 1 del presente articolo; b) nella garanzia di subentro di un soggetto terzo, in possesso dei necessari requisiti di idoneità, nei casi di anticipata estinzione del rapporto contrattuale di cui al successivo periodo.
La garanzia globale – prestata dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo e redatta in conformità alle indicazioni fornite dalla disciplina vigente ed alle eventuali ulteriori indicazioni del Committente ai sensi del successivo comma 14 del presente articolo – deve essere presentata a quest’ultimo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, o nel diverso termine indicato dal Committente medesimo. In caso di mancata presentazione della garanzia globale nei termini di cui al precedente periodo, il Committente è in facoltà di disporre la decadenza dall’aggiudicazione definitiva, di incamerare la cauzione provvisoria e di aggiudicare l’appalto al concorrente secondo graduato, fermo, in ogni caso, quanto disposto al precedente comma 7 del presente articolo.
Con la garanzia globale, il garante assume:
a) l’obbligo di pagare al Committente quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva di cui al comma 1 del presente articolo;
b) l’obbligo, su richiesta del Committente, di far subentrare all’Appaltatore un sostituto terzo nell’esecuzione e di far completare a quest’ultimo il lavoro garantito nei casi in cui sia stata disposta la risoluzione del Contratto per reati accertati o per decadenza della qualificazione ovvero per inadempimento, ai sensi del successivo art. 60 delle presenti Condizioni Generali. L’obbligo di cui al presente punto opera anche nel caso in cui si verifichino situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo che impediscano la corretta prosecuzione dell’esecuzione del Contratto.
La garanzia di cui alla lett. a) del presente comma è prestata con le modalità e nelle percentuali previste per la cauzione definitiva dal comma 1 del presente articolo ed è efficace sino alla data di approvazione del certificato di collaudo. La garanzia di subentro di cui alla lett. b) è efficace sino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
Nel caso in cui, in ragione delle vicende del Contratto d’appalto, sia attivata la garanzia di subentro di cui alla lett. b), la cauzione, indipendentemente dall’importo della stessa, maggiore o minore in ragione del possesso da parte dell’Appaltatore della certificazione di qualità ovvero dell’applicazione dei meccanismi di svincolo progressivo di cui al precedente comma 4 del presente articolo, deve intendersi prestata nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, non riducibile ulteriormente fino al collaudo.
11.14
Fermo il disposto dei precedenti commi 6 e 11, le altre prescrizioni del presente articolo possono essere derogate dal Contratto d’appalto. In particolare, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità dei lavori, previa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il Committente ha facoltà: a) di richiedere all’Appaltatore la costituzione delle garanzie e coperture assicurative, anche per importi inferiori rispetto a quanto previsto nel presente articolo; b) di richiedere all’Appaltatore garanzie e coperture assicurative ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo; c) di richiedere garanzie e coperture assicurative anche per lavori di importo inferiore a quello per i quali le garanzie e coperture assicurative sono richieste ai sensi del presente articolo; d) di prevedere una maggiore durata delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo.
Per i lavori per i quali sia previsto l’obbligo per l’Appaltatore di presentare la garanzia globale di esecuzione nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 13, è, in ogni caso, esclusa la richiesta della cauzione definitiva di cui al precedente comma 1.
11.15
In ogni caso, l’Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie e coperture assicurative di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto.
In caso di mancata reintegrazione delle garanzie e delle coperture assicurative previste dal presente articolo, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie e delle coperture assicurative, ne ripristini l’ammontare.
Articolo 12 Anticipazioni
12.1
Salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche e complessità dei lavori oggetto dell’affidamento, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 11, comma 12, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo dei lavori.
12.2
Nei casi in cui i lavori oggetto di affidamento beneficino di un cofinanziamento da parte dell'Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l'erogazione di un'anticipazione sul prezzo contrattuale. In tale ipotesi, salva diversa previsione normativa e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 11, comma 12, delle presenti Condizioni Generali, l'anticipazione è erogata nella misura del 5% (cinque per cento) dell'importo del finanziamento della Unione Europea, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Committente. L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali; sulle somme restituite spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma.
12.3
Il Contratto stabilisce il termine, non inferiore a quindici giorni dalla data della consegna dei lavori, entro il quale l’anticipazione deve essere erogata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. L’importo dell’anticipazione è gradualmente reintegrato in corso d’opera con le modalità contrattualmente stabilite.
12.4
L’Appaltatore decade dall’anticipazione qualora l’esecuzione dei lavori non proceda secondo la tempistica di cui al cronoprogramma per fatti ad esso imputabili. In tal caso, sulle somme restituite sono dovuti al Committente gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Articolo 13 Sicurezza ed ambiente
13.1
L’Appaltatore, in relazione alla natura dell’appalto e alle condizioni ambientali in cui si eseguono i lavori, deve ottemperare - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale e della pubblica incolumità - a tutte le vigenti norme di legge e regolamentari, alle relative disposizioni ed istruzioni emanate dal Committente ovvero dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria, nonché alle connesse prescrizioni impartite dal Committente ovvero dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria.
13.2
Xxxxx restando gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sul Committente ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'Appaltatore - ai fini della redazione, dell’applicazione e dell’adeguamento del proprio documento di valutazione dei rischi e dei propri piani di sicurezza - deve comunque attivarsi per acquisire dal Committente ogni informazione e notizia relativa ai rischi specifici connessi alle attività ferroviarie.
13.3
L’Appaltatore - ove rilevi che sia divenuta necessaria, ai fini di cui al presente articolo, l’effettuazione di eventuali lavori o forniture concernenti immobili, impianti fissi ed attrezzature del Committente, eventualmente messi a disposizione dell’Appaltatore stesso in relazione all’esecuzione dei lavori appaltati - è in ogni caso tenuto a darne immediata comunicazione al Committente medesimo.
CAPO III ESECUZIONE DEI LAVORI
Articolo 14
Organi dell’esecuzione: Responsabile dell’esecuzione dei lavori e Direttore dei lavori
14.1
Il Committente, antecedentemente alla stipula del Contratto, nomina Responsabile dell’esecuzione dei lavori un soggetto munito di titolo di studio e competenza adeguati in relazione alla natura e alle
caratteristiche dei lavori oggetto dell’affidamento. Questo, unitamente ai compiti e responsabilità previsti ai sensi della disciplina vigente e a quelli ad esso attribuiti dalle presenti Condizioni Generali e da regolamenti interni del Committente, tra l’altro:
a) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
b) trasmette ai competenti organi del Committente, sentito il Direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell’esecutore, del subappaltatore o dei lavoratori autonomi presso il cantiere, di risoluzione del Contratto;
c) assicura che ricorrano le condizioni per le varianti in corso d’opera;
d) applica le penali contrattualmente previste per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori;
e) propone la risoluzione del Contratto, qualora ne ricorrano i presupposti;
f) propone la transazione e la definizione bonaria delle eventuali controversie che insorgano in relazione all’esecuzione del Contratto.
14.2
Il Committente, anteriormente alla consegna dei lavori, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore Lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. L’ufficio è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile, e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento nel rispetto delle presenti Condizioni Generali e del Contratto.
Il Direttore dei lavori, quale responsabile dell’esatto adempimento degli obblighi di legge e dei regolamenti, di compiti e responsabilità previsti dalla disciplina vigente, dalle presenti Condizioni Generali e dal Contratto:
a) cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto esecutivo e al Contratto;
b) è responsabile del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto;
c) ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi così come stabilito dalla disciplina vigente;
d) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore e del cottimista della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
e) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
f) segnala al Responsabile dell’esecuzione dei lavori l’inosservanza, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo di applicare al subappaltatore gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e di corrispondere senza alcun ribasso al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate, in subappalto.
Ferme restando le responsabilità dell’Appaltatore e/o del/dei direttore/i tecnico/i, il Direttore dei lavori, con l’ausilio dei propri coadiutori, oltre a controllare la buona e puntuale esecuzione dell’opera, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera eseguite, alla emissione delle situazioni di acconto e di quella finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento del lavoro con eventuali altri appalti con i quali vi fosse interdipendenza esecutiva, nonché recepisce e attua le prescrizioni emanate dal Committente per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario, curandone l’attuazione.
Il Direttore dei lavori trasmette tutte le comunicazioni e le istruzioni in merito alla conduzione dei lavori all’Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte.
14.3
Per effettuare i controlli necessari allo svolgimento della propria attività, il Direttore dei lavori e i propri coadiutori accedono nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori nei momenti e con la frequenza da loro ritenuta necessaria od opportuna per lo svolgimento del proprio compito.
14.4
Il Direttore dei lavori, nei casi e con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, assume l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, svolgendone le relative funzioni. Ove, invece, in seno alla parte committente l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori venga assegnato ad un soggetto diverso, spettano a quest’ultimo i poteri, doveri e responsabilità previsti in capo a tale figura dalla vigente legislazione; in tal caso, gli atti del coordinatore predetti devono essere comunicati anche al Direttore dei lavori.
Articolo 15 Rappresentanti dell’Appaltatore
15.1
L’Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia con lettera raccomandata a.r.
al Committente. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l’Appaltatore deve consegnare in copia conforme all’originale al Direttore dei lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 16, comma 5, delle presenti Condizioni Generali.
15.2
Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell’esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e all’esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità.
A tale fine, il direttore tecnico assume – in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell’Appaltatore, da questi delegate.
Rimane fermo l’obbligo dell’Appaltatore di svolgere attività di controllo sull’esercizio delle competenze delegate nonché l’esercizio diretto – da parte dell’Appaltatore – di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.
15.3
L’Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati.
15.4
Il Committente è in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di cantiere nominati dall’Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.
Articolo 16 Consegna dei lavori
16.1
Salva diversa previsione contrattuale, la consegna dei lavori deve avere luogo entro centottanta giorni dalla data di stipulazione del Contratto. Nell’ipotesi in cui il sistema prescelto per la realizzazione dei lavori sia quello del cottimo fiduciario, il termine di cui al presente comma decorre dalla data di accettazione dell’offerta.
Nell’ipotesi in cui l’appalto abbia ad oggetto l’esecuzione dei lavori congiuntamente alla progettazione esecutiva, il termine di cui al presente comma per la consegna dei lavori decorre dalla data di approvazione del progetto ai sensi del comma 4 del successivo art. 20.
In casi particolari, in cui sussistano ragioni di urgenza che impongano l’immediato avvio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, il Committente può procedere, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla disciplina vigente, alle operazioni di consegna nelle more della stipula del Contratto.
La consegna dei lavori, ai sensi del precedente periodo del presente comma, non è, di norma, consentita durante il periodo di inibizione alla stipula del Contratto di cui al comma 3 del precedente art. 9, salvo il caso in cui:
a) si tratti di affidamento per cui, ai sensi della disciplina vigente, non sia prevista la pubblicazione del bando di gara;
b) la mancata esecuzione immediata dei lavori oggetto del Contratto determinerebbe un danno grave all’interesse pubblico che gli stessi lavori sono destinati a soddisfare, ivi compresa la perdita di eventuali finanziamenti comunitari.
Il Direttore dei lavori comunica all’Appaltatore, con almeno cinque giorni di preavviso, il giorno, l’ora e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del Committente.
16.2
La consegna dei lavori è effettuata, in relazione alla natura delle prestazioni da eseguire, sulla base delle planimetrie, dei tracciati fondamentali, degli impianti da realizzare, del profilo del terreno, dei beni da occupare e di ogni altra documentazione risultante dal Contratto. Una volta effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, segnali, termini, ovunque siano ritenuti necessari. La responsabilità di segnali e capisaldi è dell’Appaltatore.
16.3
La consegna deve risultare da processo verbale redatto in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore (o un suo rappresentante) e da questi sottoscritto.
Nel processo verbale di consegna, sono indicati:
− condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite (come, ad esempio, tracciamenti, operazioni di misura, collocamenti di sagome e capisaldi);
− aree, locali, ubicazioni e capacità di cave e discariche concesse, comunque, a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
− dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che, salvo il caso di consegna parziale di cui al successivo comma 8 del presente articolo, non sussistono ostacoli all’avvio e prosecuzione dei lavori.
Nell’ipotesi in cui la consegna sia eseguita, in via d’urgenza, nelle more della stipula del Contratto, il processo verbale di consegna indica a quali materiali l’Appaltatore debba provvedere e quali siano le lavorazioni da avviare immediatamente. Una volta intervenuta la stipula, il Direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
Il processo verbale è redatto in doppio esemplare sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore.
Esemplare del verbale di consegna è inviato al Responsabile dell’esecuzione dei lavori che ne rilascia copia conforme all’esecutore ove quest’ultimo ne faccia richiesta.
16.4
Dalla data indicata in tale verbale, decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
16.5
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. In tal caso, il termine utile per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data indicata nella prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso anche l’ulteriore termine assegnato dal Direttore dei lavori, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la garanzia prestata per la buona esecuzione dei lavori.
16.6
Qualora la consegna non avvenga entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, per fatto o per colpa del Committente, l’Appaltatore può diffidare il Committente affinché, entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto di diffida, venga dato luogo alla consegna dei lavori. Decorso tale termine, l’Appaltatore, con apposita istanza notificata al Committente medesimo, può chiedere di recedere dal Contratto.
L’istanza di recesso non può peraltro essere formulata qualora il Committente abbia già comunicato la data di consegna dei lavori. In tal caso, è preclusa all’Appaltatore la possibilità di apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque connessi o dipendenti dalla ritardata consegna.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore ha diritto esclusivamente alla restituzione della garanzia ed al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull’importo netto dell’appalto: 1% (uno per cento) per la parte dell’importo sino a 258.000 (duecentocinquantottomila) Euro; 0,5% (zero virgola cinque per cento) per la eccedenza fino a 1.549.000 (unmilionecinquecentoquarantanovemila) Euro; 0,2% (zero virgola due per cento) per la parte eccedente la somma di 1.549.000 (unmilionecinquecentoquarantanovemila) Euro.
Nell’ipotesi in cui tra i compiti dell’Appaltatore rientri anche la progettazione esecutiva, l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell’importo quantificato nei documenti di gara, depurato del ribasso offerto; con il pagamento, la proprietà del progetto è acquisita dal Committente.
Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, nella misura pari all’interesse legale, calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, a decorrere dal giorno di notifica dell’istanza di recesso sino alla data di effettiva consegna dei lavori.
Salvo quanto previsto dal precedente periodo, nessuna altra somma per indennizzo, compenso o a qualsiasi altro titolo, può essere riconosciuta all’Appaltatore.
Nel caso di accoglimento da parte del Committente dell’istanza di recesso, l’Appaltatore è tenuto a formulare la richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del presente comma, debitamente quantificati, entro sessanta giorni dalla data in cui il Committente ha comunicato all’Appaltatore medesimo l’accoglimento dell’istanza di recesso.
Nel caso in cui l’istanza di recesso non sia accolta, l’Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a formulare la richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del presente comma, mediante riserva da iscrivere sul verbale di consegna, da confermare, debitamente quantificata, sul registro di contabilità e sugli ulteriori documenti di cui al successivo art. 40 delle presenti Condizioni Generali. 16.7
Fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, l’Appaltatore, qualora intenda far valere pretese derivanti da eventuali difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei lavori, indicando analiticamente sia le ragioni di doglianza sia, ove possibile, le somme o qualsiasi cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali richieste connesse e conseguenti alla consegna che non
siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi indicati o che, pure formulate, non siano state ribadite nel registro di contabilità non potranno più essere avanzate e saranno considerate inammissibili.
16.8
Il Contratto può stabilire - quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda - che la consegna dei lavori sia effettuata in più fasi, con successivi verbali di consegna parziali, prevedendo specifici e diversificati termini utili per l’esecuzione dei lavori separatamente consegnati.
Nei casi di urgenza ovvero qualora si preveda una temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, è in ogni caso facoltà del Committente disporre parziali consegne dei lavori; in tale caso, la data di decorrenza del termine utile generale è quella dell’ultimo verbale di consegna, salva diversa previsione contrattuale.
16.9
In caso di consegna parziale, l’Appaltatore è tenuto a presentare un cronoprogramma che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal cronoprogramma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina in tema di sospensione dei lavori di cui agli art. 28 e 29 delle presenti Condizioni Generali.
16.10
Nei casi di urgenza, ove, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, l’esecuzione dei lavori abbia inizio prima della stipula del Contratto, il Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’Appaltatore per rimborsare le relative spese, nell’ipotesi in cui il Contratto non venga stipulato.
16.11
L’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio delle aree, comunque interessate dall’esecuzione dei lavori, deve essere eseguita a cura e spese dell’Appaltatore.
16.12
Nell’ipotesi in cui, in conformità alle prescrizioni di cui alla disciplina vigente, sia affidato all’Appaltatore congiuntamente all’esecuzione dei lavori anche l’incarico di predisporre la progettazione esecutiva, il Committente provvede alla consegna delle prestazioni relative alla progettazione entro il termine previsto nel Contratto.
Il Committente comunica all’Appaltatore, con almeno cinque giorni di preavviso, giorno, ora e luogo in cui deve essere effettuata la consegna delle prestazioni relative alla progettazione. Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.
Il termine fissato nel Contratto per l’ultimazione delle attività di progettazione decorre dalla data indicata nel verbale di cui al presente comma.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna delle prestazioni relative alla progettazione, il Committente fissa una nuova data. In tal caso, il termine utile per l’esecuzione delle attività di progettazione decorre dalla data indicata nella prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso anche l’ulteriore termine assegnato dal Committente, questo ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione definitiva.
Qualora la consegna delle prestazioni relative alla progettazione non abbia luogo entro il termine contrattualmente stabilito, per fatto o colpa del Committente, l’Appaltatore, con apposita istanza notificata al Committente medesimo, può chiedere di recedere dal Contratto.
L’istanza di recesso non può peraltro essere formulata qualora il Committente abbia già comunicato la data di consegna delle prestazioni relative alla progettazione. In tal caso, è preclusa all’Appaltatore la possibilità di apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque connessi o dipendenti dalla ritardata consegna.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore ha diritto esclusivamente alla restituzione della garanzia ed al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull’importo contrattuale relativo alle attività di progettazione: 1% (un per cento) per la parte dell’importo sino a 258.000 (duecentocinquantottomila) Euro; 0,5% (zerovirgolacinque per cento) per la eccedenza fino a 1.549.000
(unmilionecinquecentquarantanoveomila) Euro; 0,2% (zerovirgoladue per cento) per la parte eccedente la somma di 1.549.000 (unmilionecinquecentoquarantanovemila) Euro.
Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna delle prestazioni, l’Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, nella misura pari all’interesse legale, calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera nel periodo di ritardo, a decorrere dal giorno di notifica dell’istanza di recesso sino alla data di effettiva consegna delle prestazioni relative all’attività di progettazione.
Ai fini della presente disposizione, la produzione media giornaliera coincide con l’importo contrattuale relativo alle attività di progettazione, diviso i giorni contrattualmente stabiliti per l’ultimazione di dette attività.
Nell’ipotesi in cui la consegna delle prestazioni relative alla progettazione abbia inizio prima della stipula del Contratto, il Committente tiene conto delle attività svolte per rimborsare le relative spese, nel caso in cui il Contratto non venga stipulato.
Articolo 17 Adempimenti dell’Appaltatore
17.1
L’Appaltatore è tenuto ad osservare per l’assunzione della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro.
È tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie comparativamente più rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratori.
17.2
Per la manodopera da impiegare in lavori che richiedano, in base alla normativa in vigore ovvero al complesso degli atti facenti parte del Contratto, il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta del Committente, i relativi certificati.
17.3
L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell’appalto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.
17.4
L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
17.5
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
17.6
E’ fatto, inoltre, obbligo all’Appaltatore di esibire in visione al Committente, ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino all’effettuazione del collaudo, i libri paga e i documenti assicurativi attestanti
le corresponsioni delle paghe e delle indennità varie agli operai ed il pagamento dei contributi connessi alla retribuzione.
17.7
Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddette.
17.8
L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.
17.9
L’inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli Enti assistenziali e previdenziali preposti, verrà contestata all’Appaltatore dal Committente.
17.10
Il Committente ha facoltà di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto senza l’esplicita dichiarazione dell’Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati.
17.11
In nessun caso tale dichiarazione esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità.
Articolo 18 Custodia dei Cantieri
L’Appaltatore è tenuto a propria cura e spese alla custodia dei cantieri secondo le modalità stabilite nel Contratto o nel Capitolato tecnico.
Articolo 19 Cronoprogramma
19.1
L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese.
19.2
Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto.
19.3
Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
19.4
Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo.
In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento.
L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma.
Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e
definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.
Articolo 20
Prescrizioni in tema di progettazione
20.1
Nell’ipotesi in cui, in conformità alle prescrizioni di cui alla disciplina vigente, sia affidato all’Appaltatore anche l’incarico di predisporre la progettazione esecutiva dei lavori, quest’ultimo è obbligato, entro il termine previsto nel Contratto, a sottoporre in triplice copia gli elaborati progettuali all’approvazione del Committente.
20.2
Gli elaborati progettuali devono contenere calcoli di stabilità delle singole strutture e delle opere nel loro complesso, nonché gli elaborati concernenti il progetto esecutivo e costruttivo degli impianti (disegni, schemi, tabelle, ecc.) secondo quanto specificato nel Contratto.
20.3
Il progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore può prevedere, nei soli limiti ed alle condizioni stabilite in Contratto, variazioni alle quantità e qualità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, variazioni che sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità di cui al successivo art. 37.
20.4
Il progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore e inviato al Committente entro il termine stabilito in Contratto, è da questo approvato, sentito il soggetto incaricato della redazione del progetto definitivo.
Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorre il termine di centottanta giorni previsto per la consegna dei lavori da parte del Committente. Il benestare da parte del Committente sui disegni e calcoli presentati dall’Appaltatore nonché sul progetto esecutivo, sugli schemi, tabelle e la introduzione in essi di qualsiasi variante richiesta dal Committente, non possono costituire titolo alcuno per l’Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi, né possono, sotto alcun profilo, determinare, a carico del Committente, responsabilità alcuna per i danni che ne possano derivare, permanendo quest’ultima a carico esclusivo dell’Appaltatore. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell’affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.
20.5
Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali nella misura stabilita nel Contratto ovvero, in mancanza di indicazione pattizia, nella misura indicata dal comma 1 del successivo art. 26.
20.6
Qualora il progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, è facoltà del Committente disporre la risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore.
A titolo meramente esemplificativo, non può essere ritenuto meritevole di approvazione il progetto esecutivo: che sia stato predisposto sulla base di una inadeguata valutazione dello stato di fatto, ovvero in violazione delle norme di diligenza in cui sia carente o erroneamente identificata la normativa tecnica vincolante per la progettazione; in cui manchi il rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, risultanti da prova scritta.
In qualsiasi altra ipotesi di mancata approvazione del progetto esecutivo, il Committente recede dal Contratto ed all’Appaltatore sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute per la formalizzazione del Contratto e per la progettazione esecutiva redatta dallo stesso Xxxxxxxxxxx, nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto (ove ammesso dalla disciplina vigente), senza che l’Appaltatore stesso possa avere nulla a che pretendere a titolo di risarcimento danni.
Tutti i suddetti elaborati rimangono di proprietà del Committente.
Il progetto esecutivo e quello definitivo (eventualmente) presentato in sede di gara sono soggetti, prima dell’approvazione, alle attività di verifica secondo quanto previsto dal Regolamento.
Articolo 21
Autorizzazioni relative alla esecuzione dei lavori
21.1
Ferma restando l’autonomia e l’esclusiva responsabilità del Committente per la corretta esecuzione delle procedure finalizzate all’approvazione del progetto da parte degli enti interessati e propedeutiche all’ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità, l’Appaltatore deve procedere a propria cura e spese ad effettuare ogni attività diretta alla acquisizione di tutti i permessi occorrenti all’Appaltatore medesimo per l’esecuzione dei lavori.
Restano del pari di competenza dell’Appaltatore gli accordi operativi con gli enti pubblici o privati titolari di pubblici servizi e con terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalità esecutive
necessarie per gli spostamenti provvisori e definitivi dei sottoservizi interferenti con le opere oggetto dell’appalto ed il conseguente eventuale adeguamento degli elaborati del progetto esecutivo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente. L’Appaltatore, nell’espletamento di tutte le pratiche relative, deve tenere preventivamente e costantemente informato il Direttore dei lavori ed attenersi alle direttive che, al riguardo, sono impartite. Entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore deve effettuare a propria cura e spesa – in quanto già ricomprese nell’importo contrattuale - tutte le operazioni ed attività finalizzate alla determinazione dell’esatta ubicazione planovolumetrica delle opere oggetto dell’appalto sulle aree.
21.2
Lo studio e i calcoli dei tracciati devono essere sottoposti al benestare del Committente, senza che ciò esima l’Appaltatore dalla piena esclusiva responsabilità dell’esattezza degli stessi. Resta, pertanto, a carico dell’Appaltatore l’obbligo di eseguire a sue spese le eventuali demolizioni e ricostruzioni che, a giudizio del Direttore dei lavori, si rendano necessarie in conseguenza di imperfezioni del tracciamento.
21.3
Al termine dei lavori l’Appaltatore deve consegnare, a richiesta del Committente, tutto il materiale relativo ai tracciati oltre ad una monografia delle operazioni topografiche eseguite.
Articolo 22
Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali
22.1
Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in Contratto.
22.2
L’Appaltatore ha l’obbligo di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Committente reputi opportune per accertarne la qualità e la resistenza.
22.3
Nessun materiale può essere impiegato nelle costruzioni se non sia stato preventivamente accettato dal Committente, il quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori.
22.4
I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro entro il
termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l’Appaltatore non si uniformi a tali disposizioni, il Committente ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando all’Appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto.
22.5
L’accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto del Committente, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.
22.6
Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di Xxxxxxxxx e di legge per difformità, difetti e vizi dell’opera.
22.7
Salva diversa previsione contrattuale, l’Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali nei luoghi ritenuti opportuni.
E’, tuttavia, facoltà dell’Appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato ad una modifica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in Contratto, allegando i relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuate in un laboratorio da lui stesso scelto, tra quelli indicati in Contratto. L’utilizzo di materiali di provenienza e qualità diversi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di costo per il Committente.
Il Committente ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta di sostituzione dei materiali senza che l’eventuale rifiuto possa dare all’Appaltatore diritto a reclami o pretese di qualsiasi genere.
Qualora l’Appaltatore abbia, di sua iniziativa e con l’acquiescenza del Committente, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino all’opera; in tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dal Committente una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dal Committente, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere.
22.8
Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Committente, quando non è
diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all’Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.
22.9
Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato l’impiego, l’esito delle prove necessarie.
Articolo 23 Coefficiente di qualità
Il Contratto può prevedere l’applicazione di coefficienti di qualità riferiti a caratteristiche, parametri o condizioni oggettivamente rilevabili nella costruzione o montaggio delle opere. Nell’ipotesi in cui tali coefficienti non siano raggiunti nella misura massima stabilita in Contratto, il Committente opera una riduzione dei corrispettivi, moltiplicando detti coefficienti per i prezzi e/o corrispettivi stessi, al fine di tenere conto dei corrispondenti maggiori oneri per manutenzione a carico del Committente nonché per controlli e verifiche a carico della Direzione Lavori.
Articolo 24
Lavori in economia e lavori urgenti
24.1
Il Committente, nei limiti indicati nel quadro economico ed alle condizioni stabilite nel Contratto, ha il diritto di far eseguire, con mano d’opera, materiali e mezzi in genere da fornirsi dall’Appaltatore, ai prezzi e alle condizioni contrattuali, oppure anche con operai e mezzi propri, tutte le opere non previste nel Contratto, ma che siano di complemento a quelle formanti oggetto dell’appalto.
24.2
In tale ipotesi, l’Appaltatore non ha diritto di reclamare indennizzi o compensi di sorta oltre quelli stabiliti in Contratto e deve senz’altro procurare gli operai, i materiali ed i mezzi d’opera che gli siano richiesti dal Direttore dei lavori.
24.3
Nei prezzi della manodopera, dei noleggi, dei materiali e dei mezzi d’opera indicati nella tariffa dei prezzi, è compreso e compensato anche l’obbligo dell’Appaltatore di mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e mezzi d’opera necessari.
Articolo 25
Espropriazione per la sede stabile dell’opera appaltata
25.1
Salvo patto contrario, le espropriazioni occorrenti per la sede stabile della ferrovia e sue dipendenze e per ogni altra opera oggetto dell’appalto, sono eseguite direttamente dal Committente, in base al piano particellare di esproprio allegato agli elaborati progettuali; il Committente esegue le occupazioni temporanee di urgenza delle aree comprese nel predetto piano particellare in tempi coerenti con il cronoprogramma.
In nessun caso, il Committente è tenuto a consegnare all’Appaltatore aree oltre quelle strettamente interessate dalle opere stabili e quindi comprese nel predetto piano particellare di esproprio.
25.2
Pertanto, il Committente provvede alle predette occupazioni in modo da ottenere la disponibilità delle aree occorrenti per l’esecuzione, anche in progressione cronologica dopo la consegna dei lavori, purchè ciò consenta di garantire il regolare sviluppo esecutivo delle prestazioni appaltate.
Articolo 26
Termine utile per l’esecuzione dei lavori e penalità.
Proroghe dei termini e premi di accelerazione
26.1
Il Contratto stabilisce il termine utile per il compimento dei lavori e la misura della penale alla quale l’Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge o di Contratto, è soggetto in caso di ritardo. Detto termine, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell’art. 16, delle presenti Condizioni Generali, decorre dalla data indicata nel verbale di consegna.
Fermo restando quanto disposto all’art. 19 per l’inosservanza dei termini parziali, la misura giornaliera delle penali deve essere compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso. In difetto di indicazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille). In ogni caso, l’applicazione della penale non esclude la facoltà per il Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo del Contratto.
Ove ritenuto opportuno per ragioni legate alla rilevanza dei lavori da eseguire, anche in ragione della loro interconnessione con altri interventi, il Contratto può stabilire l’entità della penale giornaliera in misura superiore a quella indicata nel presente comma, così come può essere stabilita una limitazione
alla risarcibilità del maggior danno eventualmente subito dal Committente in misura non inferiore al valore del Contratto.
Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile dell’esecuzione dei lavori di eventuali ritardi nella esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma. Qualora, l’entità del ritardo maturato determini un importo della penale superiore all’ammontare massimo di cui al presente comma, il Responsabile dell’esecuzione dei lavori è in facoltà di avviare la procedura per l’estinzione del rapporto contrattuale ai sensi del successivo art. 60 delle presenti Condizioni Generali.
Qualora la esecuzione della prestazione sia articolata in più parti, il Contratto definisce le modalità di applicazione delle penali per eventuali ritardi in cui sia incorso l’Appaltatore rispetto ai termini di una o più di tali parti, da calcolare sui rispettivi importi.
Le penali sono applicate dal Responsabile dell’esecuzione dei lavori, in sede di conto finale, ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo, o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione.
Il Committente può disporre la disapplicazione delle penali per il ritardo nella esecuzione della prestazione contrattuale, previa motivata istanza da parte dell’Appaltatore:
a) nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione della prestazione contrattuale non sia riconosciuto come imputabile all’Appaltatore medesimo;
b) nel caso in cui l’importo della penale sia manifestamente sproporzionato rispetto al danno subito dal Committente e all’interesse dello stesso alla tempestiva esecuzione della prestazione contrattuale.
26.2
Quando, secondo le modalità previste in Contratto, l’Appaltatore dà comunicazione scritta del compimento dei lavori, il Direttore dei lavori procede, in contraddittorio con l’Appaltatore, alle necessarie constatazioni, redigendo il processo verbale di ultimazione dei lavori.
26.3
Il Contratto può anche prevedere un periodo di tempo per il compimento delle opere (da constatare con apposito verbale redatto in contraddittorio) ed un ulteriore periodo di tempo per effettuare prove e verifiche di funzionamento delle opere, al termine del quale si dovrà provvedere a verbalizzare in contraddittorio l’ultimazione dei lavori. Dalla data di ultimazione dei lavori, così accertata, decorre il periodo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, previsto dal successivo art. 27.
26.4
L’Appaltatore, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattualmente stabilito, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, possono essere concesse dal Committente a condizione che le relative domande siano pervenute prima della scadenza del termine anzidetto. Qualora la proroga sia concessa, l’Appaltatore dovrà redigere il nuovo cronoprogramma da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori.
26.5
Nel caso in cui il Committente abbia un interesse apprezzabile ad ottenere l’ultimazione dei lavori in anticipo rispetto a quanto contrattualmente previsto, il Contratto può prevedere che all’Appaltatore venga riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo da determinare sulla base dei medesimi criteri contrattualmente stabiliti per il calcolo della penale, sempreché le prestazioni eseguite siano conformi alle obbligazioni contrattualmente assunte.
Articolo 27 Manutenzione a carico dell’Appaltatore
A partire dalla data di ultimazione dei lavori accertata ai sensi del precedente art. 26 e sino alla data di approvazione del certificato di collaudo da parte del Committente, l’Appaltatore è tenuto a svolgere, a propria cura e spese, ogni attività finalizzata alla buona conservazione delle opere eseguite e ad effettuare la manutenzione.
Articolo 28 Sospensione dei lavori
28.1
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. In tal caso, l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere varianti in corso d’opera, ove queste siano riconducibili:
a) ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) a cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile dell’esecuzione dei lavori ovvero all’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, da cui possono derivare significativi miglioramenti nella qualità dell’opera;
c) alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera o a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento della stipula del Contratto;
d) ai casi stabiliti dall’art. 1664, comma 2, cod. civ., non prevedibili al momento della stipula del Contratto.
Non rientra tra le circostanze speciali di cui al presente comma, l’ipotesi in cui la sospensione sia stata dovuta alla redazione di una perizia di variante per errore progettuale.
In ogni caso, la durata della sospensione deve essere adeguata alla complessità e all’importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.
28.2
In caso di pubblico interesse o necessità, il Responsabile dell’esecuzione dei lavori ordina la sospensione dei lavori. In tale ipotesi, qualora la sospensione sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi e in ogni caso i trecentosessantacinque giorni, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto.
Rientra tra le ragioni di pubblico interesse che giustificano la sospensione dei lavori ai sensi del presente comma, anche l’interruzione dell’erogazione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione o della Provincia autonoma per sopraggiunte esigenze di equilibrio dei conti pubblici.
28.3
Il Contratto può prevedere la facoltà per il Committente di disporre una o più sospensioni dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai primi due commi del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare un decimo della durata del Contratto senza che l’Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.
28.4
La sospensione, disposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i limiti di
durata indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, senza che i lavori siano ripresi, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché l’Appaltatore possa iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
28.5
Salva diversa previsione contrattuale, qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione parziale dei lavori non eseguibili, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavori, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.
28.6
Nel caso di sospensione parziale, l’eventuale proroga del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dei lavori verrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dei lavori, salvo il diritto dell’Appaltatore di apporre, limitatamente all’entità della proroga medesima, riserva ai sensi e secondo i termini di cui all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali.
28.7
Il Direttore dei lavori, alla presenza dell’Appaltatore, redige il verbale di sospensione dei lavori indicando le ragioni che ne hanno determinato l’interruzione. Il verbale è inoltrato al Responsabile dell’esecuzione dei lavori entro dieci giorni dalla sua redazione.
Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore, contiene l’indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di pretese dell’Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo:
a) dello stato di avanzamento dei lavori;
b) delle lavorazioni la cui esecuzione è sospesa;
c) delle cautele da adottare affinché, alla ripresa delle attività, le lavorazioni sospese possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri per il Committente;
d) della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione, dando eventuali disposizioni necessarie al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
28.8
Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone visite di cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 giorni, durante le quali accerta le condizioni delle opere realizzate e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti ed emana, ove occorra, le necessarie disposizioni allo scopo di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
28.9
La sospensione dei lavori, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore, comporta il differimento del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dei lavori per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.
Nell’ipotesi di sospensione parziale, ai sensi del precedente comma 5 del presente articolo, il differimento del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dei lavori è stabilito in misura pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori che si sarebbero dovuti realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo il cronoprogramma.
28.10
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dal presente articolo, salva diversa previsione contrattuale, sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti, ai sensi del successivo art. 29.
Articolo 29 Sospensioni illegittime
29.1
Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dai commi 1 e 2 del precedente art. 28, e fermo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri:
a) le spese generali sono determinate nella misura pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento) dell’importo contrattuale, al netto delle spese generali stesse e dell’utile di commessa, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per tutta la durata della illegittima sospensione, sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto dell’utile di commessa e commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui previsti dalle vigenti norme fiscali.
Ai soli fini del presente articolo, le spese generali sono presuntivamente determinate nella misura del 13% (tredici per cento) dell’importo di Contratto; l’utile di commessa è presuntivamente determinato nella misura del 10% (dieci per cento) della sommatoria dei costi e delle spese generali. 29.2
Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Articolo 30
Danni da forza maggiore e responsabilità dell’Appaltatore per danni
30.1
Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore e ai suoi dipendenti ovvero a terzi nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi compresi i danni per forza maggiore.
30.2
L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose.
L’Appaltatore è responsabile di eventuali danni che si verifichino in connessione con l’esecuzione, dipendenti o collegati con l’esercizio o con il traffico ferroviario, qualora: a) non dimostri di aver adottato ogni provvedimento prescritto dalle presenti Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale e dal Contratto o previsto da leggi, regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze e teso ad impedire l’evento, o ad evitare il danno; b) non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.
30.3
L’Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.
30.4
L’Appaltatore è inoltre direttamente responsabile della conservazione delle preesistenti condizioni di stabilità di fabbricati e altri manufatti (ferroviari o di terzi) interessati dai lavori, per cui tutte le opere necessarie per riparare eventuali danni verificatisi in dipendenza dei lavori eseguiti fanno carico all’Appaltatore stesso.
30.5
A tal fine, prima dell’inizio dei lavori che potrebbero interessare fabbricati o manufatti o in qualsiasi altro momento in cui il Committente dovesse ritenerlo necessario, l’Appaltatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alle constatazioni inerenti i fabbricati o manufatti di cui sopra, in contraddittorio con personale incaricato dal Committente.
30.6
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le relative spese, comprese quelle per gli accertamenti catastali o per i relativi estratti, per disegni, fotografie, rilievi e misurazioni, nonché per gli avvisi ai proprietari. 30.7
Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile dell’esecuzione dei lavori, nella quale indica il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il Committente le conseguenze dannose.
30.8
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Articolo 31
Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico
31.1
Fatta salva ogni diversa disposizione vigente in materia, spettano al Committente tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, eventualmente rinvenuti durante l’esecuzione dei lavori.
31.2
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i costi derivanti dalle eventuali prescrizioni delle competenti Autorità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al precedente comma.
31.3
L’Appaltatore dà immediato avviso al Committente che, a sua volta, ne dà comunicazione alla Sovrintendenza territorialmente competente, del rinvenimento di tali opere ed oggetti, attenendosi alle disposizioni da quest’ultima impartite tramite la Direzione Lavori.
Articolo 32
Obbligo dell’Appaltatore di cooperare per verifiche e controlli del Committente
32.1
In corso di esecuzione dei lavori e fino all’accettazione delle opere ai sensi dell’art. 55, l’Appaltatore, deve provvedere a quanto necessario (ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e le forniture dei materiali) per consentire al Committente l’esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove contrattualmente previsti.
32.2
L’Appaltatore deve altresì esibire, a richiesta del Committente, i libri contabili e la documentazione relativa all’utilizzazione dei propri dipendenti nell’esecuzione dell’appalto e ogni altra documentazione inerente, compresi i contratti conclusi con terzi per forniture o subappalti e contratti similari autorizzati dal Committente.
32.3
L’Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere con cadenza trimestrale copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici della contrattazione collettiva, relativa al personale impiegato nella realizzazione dell’opera oggetto dell’appalto.
Articolo 33
Verifiche nel corso dell’esecuzione del lavoro
33.1
I controlli e le verifiche del Committente nel corso del lavoro non escludono né la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa e dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore per le parti e i materiali già controllati e verificati.
33.2
Il Committente, qualora riscontri che l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi e le condizioni convenute e a regola d’arte, può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali tempi e condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto può essere risolto ai sensi dell’art. 60.
Articolo 34 Prescrizioni del Committente
Il Committente impartisce per iscritto all’Appaltatore ogni prescrizione necessaria per l’esecuzione dei lavori e ordina o autorizza per iscritto, ai sensi del successivo art. 36, varianti o addizioni al progetto.
Articolo 35 Riserve dell’Appaltatore
35.1
L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili.
35.2
L’Appaltatore ha, inoltre, l’obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.
35.3
Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’Appaltatore, si intendono rinunciate.
35.4
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute.
Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
35.5
Qualora la contestazione dell’Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l’Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall’inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.
Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l’Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori, ai sensi del quarto comma dell’art. 28 delle presenti Condizioni Generali.
35.6
Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l’onere per l’Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.
35.7
Le domande formulate dall’Appaltatore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. In ogni caso,
l’importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, incrementato dell’importo relativo ad eventuali varianti in corso d’opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all’Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni.
In alcun caso, le riserve possono avere per oggetto aspetti del progetto esecutivo predisposto dal Committente o a cura dello stesso che siano stati oggetto delle attività di verifica secondo quanto previsto dal Regolamento.
Articolo 36 Varianti
36.1
Il Committente è in facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originario, che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire nei limiti del successivo art.
38. Il Contratto può limitare la facoltà del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata.
É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
36.2
L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
36.3
Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso.
36.4
Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria,
fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti.
Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 37.
36.5
Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulato.
Articolo 37 Nuovi prezzi
37.1
Qualora per modifiche tecniche o varianti, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal Contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali sono determinati in ordine di priorità:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
b) desumendoli dalle “tariffe dei prezzi F.S.” richiamate nel Contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, quando sia impossibile l’assimilazione. Nel caso di cui alla lettera a), gli oneri della sicurezza vengono stimati, salvo diversa previsione normativa, come percentuale del prezzo della singola voce offerto dall’Appaltatore. La suddetta percentuale si otterrà dal rapporto fra l’importo dei “costi della sicurezza” e l’importo dell’appalto, al netto degli oneri della sicurezza.
I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere b) e c), detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso d’asta.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la percentuale del prezzo della singola voce, da considerare convenzionalmente quale importo degli oneri della sicurezza, si ottiene, salvo diversa previsione normativa, dal rapporto fra i “costi della sicurezza” e l’importo dell’appalto al lordo del ribasso offerto dall’Appaltatore.
37.2
I nuovi prezzi sono concordati tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore. In caso di disaccordo, il
Direttore dei lavori applicherà i xxxxxx approvati dal Committente, salvo il diritto per l’Appaltatore di iscrivere riserva nei modi e nei termini stabiliti al precedente art. 35.
Articolo 38
Aumento o diminuzione dei lavori appaltati
38.1
L’Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto e senza aver diritto ad alcuna indennità, le varianti ordinate ai sensi del precedente art. 36, purché non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore a un quinto dell’importo del Contratto ovvero non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi in Contratto.
Qualora l’importo delle variazioni rientri nei limiti di cui al primo periodo del presente comma, la perizia di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere per accettazione ovvero per esercitare il proprio motivato dissenso.
Nel caso in cui l’importo della variazione ecceda i limiti di cui al primo periodo del presente comma, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al Contratto, sottoscritto dall’Appaltatore, contenente l’indicazione dei lavori da eseguire, le condizioni e i termini, anche economici, di esecuzione.
38.2
Oltre tale limite, l’Appaltatore può recedere dal Contratto con il solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti valutati ai prezzi contrattuali.
38.3
Nel caso di aumento dei lavori, si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori.
38.4
Il Contratto può prevedere che, ove le varianti siano riconducibili ad errori od omissioni progettuali e comportino un aumento di oltre un quinto dell’importo contrattuale, il Committente disponga la risoluzione del Contratto e indica una nuova gara alla quale viene invitato l’Appaltatore.
In tutti gli altri casi, raggiunti i sei quinti dell’importo contrattuale o anche prima ove sia possibile prevedere il superamento di tale limite, il Direttore dei lavori ne dà comunicazione all’Appaltatore, il quale, nel termine di dieci giorni, deve dichiarare per iscritto alla Direzione dei lavori se intende recedere dal Contratto oppure proseguire i lavori e a quali eventuali diversi prezzi, patti e condizioni.
38.5
In questa ultima ipotesi, il Committente deve rendere note le proprie determinazioni entro i successivi quarantacinque giorni.
38.6
Xxx l’Appaltatore, dopo avere ricevuto la comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo, prosegua i lavori senza chiedere né il recesso né nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte agli stessi prezzi patti e condizioni del Contratto. Qualora il Committente non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di cui al comma 5 del presente articolo, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.
38.7
Ai fini del presente articolo, l’importo dell’appalto è formato dal corrispettivo contrattuale, aumentato di quello relativo a varianti già intervenute nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all’Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni.
38.8
Nella determinazione del sesto quinto non si tiene conto degli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative alle fondazioni.
Tuttavia, ove tali aumenti rispetto alle quantità previste superino il quinto dell’importo totale del Contratto, l’Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse non sono, comunque, tenute in conto nella determinazione del sesto quinto agli effetti del comma 1 del presente articolo.
38.9
Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del Capitolato Speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.
38.10
In caso di dissenso sulla misura del compenso, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal Committente, salvo il diritto dell’Appaltatore di iscrivere riserva nei modi e nei termini previsti dal precedente art. 35.
38.11
Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'Appaltatore e la variante derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattualmente previsti e gli ulteriori danni subiti dal Committente.
38.12
Salvo il caso in cui oggetto del Contratto sia, oltre alla esecuzione, anche la progettazione dei lavori, il Contratto può prevedere la facoltà per l’Appaltatore di proporre varianti in diminuzione finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali alla natura dei lavori oggetto del Contratto.
Le proposte di modifica devono essere dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici, singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterati tempo di esecuzione e condizioni di sicurezza dei lavoratori.
In tale ipotesi, la proposta dell’Appaltatore deve essere redatta in forma di perizia tecnica e deve essere corredata anche dagli elementi di valutazione economica.
Essa è presentata al Direttore dei lavori che, entro i successivi venti giorni, la trasmette al Responsabile dell’esecuzione dei lavori, unitamente al proprio parere. Il Responsabile dell’esecuzione del lavori, sentito il progettista, comunica all’Appaltatore le motivate determinazioni del Committente e, in caso positivo, procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
Le proposte dell’Appaltatore devono essere formulate e presentate con modalità e tempi che non comportino interruzione o rallentamento nell’esecuzione dei lavori, così come stabilito nel cronoprogramma.
Ove le proposte migliorative formulate e presentate dall’Appaltatore siano approvate dal Committente, spetta all’Appaltatore una somma corrispondente alle economie risultanti dalla proposta migliorativa stessa, nella misura indicata dal Contratto.
In nessun caso, l’ammontare della somma spettante all’Appaltatore può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) delle economie ottenute.
Nel caso in cui la proposta migliorativa formulata e presentata dall’Appaltatore non sia approvata dal Committente, l’Appaltatore non potrà vantare, ad alcun titolo, alcuna pretesa a risarcimenti, indennizzi o compensi per le attività eventualmente svolte e legate alla proposta formulata.
Articolo 39
Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto, cottimo e subcontratti
39.1
Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto di appalto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui l’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali, previsti dalla disciplina vigente.
Appaltatore, subappaltatore, cottimista e subcontraente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi stabiliti dalla disciplina in tema di tracciabilità finanziaria sono tenuti a darne immediata comunicazione al Committente, alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove il Committente ha la propria sede.
39.2
Fermo restando il divieto di cessione del Contratto d’appalto a pena di nullità, l’Appaltatore può avvalersi di soggetti terzi nell’esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, previa autorizzazione del Committente, nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa che regola la materia applicabile al Contratto ovvero nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dal Contratto medesimo.
39.3
Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara o nella lettera di invito e/o nel Contratto e salvo le ipotesi in cui la disciplina vigente imponga un pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista da parte del Committente, l’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e/o cottimisti con l’indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate; in difetto, il Committente sospende il pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove detto ritardo ecceda i sessanta giorni dalla data in cui i suindicati documenti dovevano essere prodotti, il Committente può risolvere il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore stesso.
Nel caso di pagamento diretto del subappaltatore e del cottimista, ovvero nei casi stabiliti dalla disciplina vigente anche del fornitore e posatore in opera, l’Appaltatore comunica al Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista o dal fornitore e posatore in opera, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Nel caso in cui l’Appaltatore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei lavori.
39.4
L'Appaltatore deve corrispondere alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; il Committente, sentito il Direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
39.5
L'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
39.6
L’Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e del conto finale, trasmettono, salva diversa previsione normativa, al Committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza e coordinamento.
Ai fini del pagamento dei corrispettivi in acconto o a saldo e per il connesso certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione, il Committente acquisisce, in conformità alla disciplina vigente, il documento unico di regolarità contributiva dell’Appaltatore e dei subappaltatori, nonché ogni documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento dei trattamenti retributivi in favore dei loro dipendenti impiegati nell’esecuzione delle prestazioni.
39.7
Fermo restando il divieto di cessione del Contratto di appalto di cui al comma 2 del presente articolo, le operazioni di cessione, di affitto di azienda o di ramo di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a soggetti affidatari di contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell’ipotesi in cui il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle avvenute operazioni di trasformazione, fusione o scissione abbia proceduto alla comunicazione del possesso dei requisiti di idoneità morale (compresa l’inesistenza di cause ostative alla stipula, ai sensi della disciplina in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria,
adeguati all’esecuzione del Contratto. Entro sessanta giorni successivi alla comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, qualora accerti la inesistenza dei requisiti di cui al presente comma.
39.8
Per tutti i subcontratti, diversi dal subappalto o cottimo, stipulati dall’Appaltatore per l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore medesimo è tenuto a comunicare preventivamente il nome del subcontraente, l’importo del Contratto e l’oggetto dell’affidamento.
39.9
Fermo quanto previsto al successivo art. 44, comma 9, qualora il documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore o cottimista segnali per due volte consecutive inadempienze a carico di quest’ultimo, il Committente dispone la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore o cottimista e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
39.10.
Ove prescritto dalla disciplina ad essi applicabili, i contratti sottoscritti dall’Appaltatore con subappaltatori, cottimisti e subcontraenti per l’esecuzione anche non esclusiva del Contratto debbono prevedere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi stabiliti dalla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
CAPO IV CONTABILITÀ DEI LAVORI
Articolo 40 Documenti di contabilità
40.1
I documenti di contabilità per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto, salvo che il Contratto non ne disponga di ulteriori, sono i seguenti:
- il giornale dei lavori;
- i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
- il registro di contabilità;
- gli stati degli avanzamenti dei lavori e i relativi certificati per il pagamento delle rate d’acconto;
- il conto finale.
40.2
Per i lavori di importo inferiore a 100.000 (centomila) Euro, affidati mediante cottimo fiduciario, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Il visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.
Articolo 41 Giornale dei lavori
41.1
Il Direttore dei lavori ovvero persona dallo stesso formalmente incaricata tengono il giornale dei lavori su cui annotano giornalmente, o almeno ogni settimana, l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono i lavori, la specie e il numero degli operai nonché i mezzi d’opera impiegati dall’impresa.
41.2
Inoltre, si fa menzione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possono influire sui medesimi inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e tutte quelle altre particolarità che possono essere utili.
41.3
Nel giornale sono, inoltre, annotati gli ordini di servizio e le prescrizioni del Direttore dei lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le variazioni o addizioni ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi. 41.4
Il Direttore dei lavori verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori eventualmente apposte da persona dallo stesso incaricata ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione.
Articolo 42
Libretti di misura dei lavori e delle provviste
42.1
La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si annotano sui libretti delle misure.
42.2
Nella colonna “indicazione dei lavori” si enuncia succintamente:
- il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione riportata nel Contratto;
- la parte di lavoro eseguita e il posto.
42.3
La colonna delle annotazioni contiene:
- le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il caso;
- le altre memorie, disegni, note o xxxxxxx atti a dimostrare chiaramente la forma e il modo di esecuzione.
42.4
I libretti delle misure devono essere firmati, pagina per pagina, dal Direttore dei lavori o dai suoi assistenti e dall’Appaltatore, man mano che procedono le constatazioni e i rilievi, con cadenza almeno quindicinale.
42.5
Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiuti di intervenire alle constatazioni suddette o di firmare le relative registrazioni sui libretti, dopo regolare invito per iscritto del Direttore dei lavori, quest’ultimo o i suoi eventuali assistenti eseguono ugualmente i rilievi in presenza di due testimoni, che possono essere anche due operai addetti ai lavori, facendo nel libretto specifica annotazione del mancato intervento dell’Appaltatore o del suo rifiuto di firmare. I due testimoni firmano nel libretto le constatazioni fatte, le quali costituiscono piena prova nei rapporti con l’Appaltatore.
42.6
Nell’ipotesi in cui il corrispettivo dei lavori sia determinato a misura ovvero nell’ipotesi in cui sia determinato parte a corpo e parte a misura, per la sola parte a misura, l’Appaltatore deve tempestivamente invitare il Direttore dei lavori a procedere alla misurazione dei lavori che, continuando l’esecuzione, non potrebbero più essere oggetto di quantificazione.
42.7
Qualora, per mancata tempestiva misurazione, alcune lavorazioni non possano essere più accertate, l’Appaltatore sarà vincolato alla valutazione fatta dal Committente.
42.8
Per l’accertamento delle prestazioni fatte dall’Appaltatore per i lavori in economia di cui al precedente art. 24 sono tenuti speciali libretti di constatazione. Nel caso in cui l’Appaltatore non
intervenga alle constatazioni o si rifiuti di firmare tali libretti, si procede nel modo stabilito per i libretti di misura dei lavori.
42.9
Nell’ipotesi in cui il corrispettivo dei lavori sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura per la sola parte a corpo, i lavori eseguiti sono annotati in apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal Capitolato speciale d’appalto, che sia stata eseguita.
In occasione di ogni stato di avanzamento, la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione è riportata distintamente nel registro di contabilità.
Articolo 43 Registro di contabilità
43.1
Il registro di contabilità è il documento in cui vengono riportate, in ordine cronologico, tutte le lavorazioni e le somministrazioni già iscritte nei libretti delle misure.
Le pagine del registro devono essere preventivamente numerate e sottoscritte dal Direttore dei lavori.
In base alle registrazioni contenute nei libretti di misura, il Direttore dei lavori compila e sottoscrive il registro di contabilità.
Il registro di contabilità dovrà essere sottoscritto anche dall’Appaltatore.
43.2
All’atto della firma, l’Appaltatore può iscrivere le proprie riserve secondo le modalità di cui all’art. 35.
Articolo 44
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti
44.1
Il corrispettivo del Contratto è, di norma, stabilito a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura. In tale ultima ipotesi sono contabilizzate a misura solo le parti dell’intervento per le quali in sede di progettazione risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.
Salva diversa valutazione del Committente, il corrispettivo è stabilito a misura nel caso di appalti di importo inferiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro; nel caso di lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici, di opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e di consolidamento dei terreni.
Salvo i casi stabiliti dalla disciplina vigente e salva diversa previsione contrattuale, il corrispettivo stabilito in Contratto e i relativi prezzi che lo compongono non possono essere oggetto di revisione o adeguamento in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione nei costi dei materiali e della mano d’opera eventualmente intervenute nel corso di esecuzione degli stessi. È inoltre esclusa, salva diversa previsione contrattuale, l’applicabilità del comma 1 dell’art. 1664 cod. civ..
44.2
Ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto, il pagamento delle somme spettanti all’Appaltatore a fronte dei lavori eseguiti deve essere registrato su conti correnti dedicati e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, l’Appaltatore comunica al Committente, con le modalità e nei termini da quest’ultimo stabiliti, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore è obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi.
44.3
Nel corso di esecuzione del lavoro, sono corrisposti all’Appaltatore i pagamenti in acconto con le modalità stabilite nel Contratto e a misura dell’avanzamento del lavoro.
44.4
Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine fissato nel Contratto, viene compilato un apposito stato di avanzamento in contraddittorio con l’Appaltatore ed emesso il documento di “entrata merci”, copia del quale è rilasciata all’Appaltatore.
44.5
Qualora il corrispettivo del lavoro sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura per la sola parte a corpo, i lavori sono valutati negli stati d’avanzamento lavori sulla base delle aliquote percentuali riferite, unitamente ai relativi importi, all’ammontare complessivo dell’intervento secondo quanto stabilito nel Contratto; percentuali ed importi possono essere indicati per gruppi di lavorazioni complessive omogenee dell’intervento ovvero anche disaggregati nelle loro componenti principali unitamente ai relativi importi. Nell’ipotesi in cui il corrispettivo contrattuale sia determinato a misura ovvero parte a corpo e parte a misura per la parte a misura, i lavori sono valutati ai prezzi di Contratto, tenuto conto del ribasso contrattuale.
44.6
Gli stati di avanzamento sono compilati al solo scopo di servire di base ai certificati di pagamento in acconto senza che le relative indicazioni possano essere contrapposte alle risultanze della liquidazione finale.
44.7
Il Direttore dei lavori invia all’Appaltatore copia degli stati di avanzamento.
44.8
Il Committente può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.
44.9
Il Committente prima di procedere al pagamento per un importo superiore a diecimila Euro degli stati di avanzamento verifica, ai sensi della disciplina vigente in materia ove applicabile, se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al su richiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Qualora il DURC relativo all’Appaltatore segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente dagli Enti previdenziali e assistenziali, compresa la Cassa edile.
In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo, previa verifica dell’assenza di inadempienze contributive.
Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell’Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione dei lavori, senza che lo stesso Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, è in facoltà di sostituirsi all’Appaltatore provvedendo, anche in corso d’opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori le somme dovute da quest’ultimo. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei
pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore e cottimista ovvero fornitore e posatore in opera, nell’ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore e cottimista.
Articolo 45 Ritardi nei pagamenti
45.1
Qualora lo stato di avanzamento non sia emesso entro i termini di cui all’articolo precedente, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo interamente imputabile al Committente, a partire dalla scadenza del predetto termine, e per i primi sessanta giorni successivi, spettano all’Appaltatore gli interessi legali sulle somme ad esso dovute per i lavori eseguiti.
45.2
Qualora tale emissione ritardi oltre sessanta giorni, dal sessantunesimo giorno, sulle somme dovute per i lavori eseguiti, spettano all’Appaltatore gli interessi commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
45.3
Una volta emesso lo stato di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore può emettere fattura, alla quale deve allegare copia del documento di “entrata merci” di cui al precedente art. 44. Il pagamento delle somme dovute ha luogo alla fine del secondo mese successivo alla data emissione fattura.
45.4
Qualora il pagamento a favore dell’Appaltatore avvenga oltre il termine stabilito al comma 3 del presente articolo, a partire da tale data e sino alla data del soddisfo, per i primi novanta giorni, spettano all’Appaltatore gli interessi legali sulla somma dovuta per i lavori eseguiti.
45.5
Qualora il pagamento ritardi oltre novanta giorni, dal novantunesimo giorno, sulle somme dovute per i lavori eseguiti, spettano all’Appaltatore gli interessi commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
45.6
Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
Articolo 46 Conto prefinale
Ferma restando l’osservanza dei termini di cui al successivo art. 48, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, e comunque non oltre novanta giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori in cui sono state contabilizzate le ultime partite di lavoro, verrà, se necessario, redatta una situazione prefinale avente natura di ultimo stato di avanzamento dei lavori, con il quale verranno liquidate partite di lavoro eventualmente omesse o rettificate.
Articolo 47 Conto finale dei lavori
47.1
Ferma restando l’osservanza dei termini di cui al successivo art. 48, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in Contratto per l’effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori e invita l’Appaltatore a prenderne cognizione e a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
47.2
Il conto finale si intende definitivamente accettato dall’Appaltatore, qualora quest’ultimo non lo sottoscriva entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo ovvero lo sottoscriva senza riserve.
Nel sottoscrivere il conto finale l’Appaltatore può apporre, nei modi e nei termini di cui all’art. 35, soltanto le riserve che si riferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal conto finale stesso ed è tenuto a confermare, a pena di decadenza, le riserve, sino a quel momento già iscritte negli atti contabili, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.
47.3
In ogni caso, si intendono compresi e compensati nei corrispettivi contrattualmente pattuiti, tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla stretta vicinanza dell’esercizio ferroviario, dalle limitazioni imposte dalle condizioni ambientali, dalle difficoltà di transito lungo le strade urbane e dalle limitazioni che possono essere imposte dalle Autorità locali, come pure tutti gli oneri dall’esecuzione eventuale in ore notturne in talune operazioni inerenti ai lavori.
CAPO V COLLAUDO E ACCETTAZIONE
Articolo 48 Collaudo
48.1
Salva diversa previsione contrattuale, il collaudo è effettuato entro il termine di un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
E’ facoltà del Committente, per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000 (unmilione) di Euro, in luogo del collaudo, prevedere nel Contratto, la sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, da emettersi, salva diversa previsione contrattuale, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
E’, inoltre, facoltà del Committente prevedere nel Contratto che il collaudo sia effettuato tenendo conto, altresì, della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5% (cinque per cento).
Per i lavori di cui al comma 2 del precedente art. 40, affidati mediante cottimo fiduciario e di importo inferiore a 100.000 (centomila) Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto da parte del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa.Qualora l’importo di lavori oggetto delle operazioni di collaudo sia superiore a 25.000.000 (venticinquemilioni) di Euro ovvero si tratti di opere ed impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, il collaudo è effettuato tenendo conto, altresì, della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5% (cinque per cento).
48.2
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l’approvazione da parte del Committente ed in ogni caso decorsi due anni e due mesi dalla emissione del certificato stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.
Qualora l’emissione del certificato di collaudo abbia luogo successivamente ai termini di cui al comma 1 e al primo periodo del presente comma, detto certificato assume carattere definitivo una volta decorsi due anni e due mesi dalla scadenza di tali termini senza che sia intervenuta l’approvazione del certificato medesimo da parte del Committente.
Nelle more dell’approvazione del certificato di collaudo, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.
Analoga disciplina si applica nell’ipotesi in cui sia stato emesso un certificato di regolare esecuzione.
48.3
L’organo di collaudo ovvero il Direttore dei lavori qualora si proceda alla verifica della regolare esecuzione devono comunicare in tempo utile all’Appaltatore la data d’inizio delle operazioni di collaudo o della verifica della regolare esecuzione, invitandolo ad intervenire.
48.4
Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all’Appaltatore o a suoi rappresentanti, anche il Direttore dei lavori nonché ove occorra altri dipendenti del Committente invitati dal collaudatore.
48.5
L’assenza dell’Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo o di verifica della regolare esecuzione non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.
48.6
Il Contratto può prevedere che, qualora si ravvisi la necessità di occupare od utilizzare anche in parte l’opera o il lavoro realizzato dall’Appaltatore, anteriormente alle operazioni di collaudo, il Committente proceda alla presa in consegna anticipata a condizione che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, da parte del Committente, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alla rete dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal Contratto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell’opera o del lavoro.
A richiesta del Committente, l’organo di collaudo procede a verificare l’esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera o lavoro siano possibili nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi del Committente e senza ledere i patti contrattuali; redige, pertanto, un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei lavori, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene in ordine alla agibilità delle opere anticipatamente prese in consegna. Rimane fermo che la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
Articolo 49 Collaudo in corso d’opera
E’ facoltà del Committente nominare il collaudatore o la commissione di collaudo in corso d’opera per lavori di particolare complessità e quando sia necessario che le verifiche delle opere siano effettuate durante la loro realizzazione.
Articolo 50
Oggetto delle operazioni di collaudo
50.1
Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono diretti ad accertare che il lavoro appaltato è stato eseguito a regola d’arte, in conformità al Contratto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite dal Committente. Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste e che le procedure espropriative poste a carico dell’Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore, compresi i collaudi statici di cui al successivo art. 57.
50.2
Nel corso del collaudo:
a) verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare:
- se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei materiali e delle provviste;
- se il compenso determinato nella liquidazione finale sia conforme al Contratto;
- se i collaudi tecnici siano stati eseguiti ed abbiano dato esito positivo;
b) verranno esaminate le riserve formulate dall’Appaltatore in conformità a quanto prescritto dal precedente art. 35.
Devono essere sottoposti al collaudatore tutti i progetti approvati (ed eventualmente allegati e perizie) e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal Contratto o comunque richiesti dal collaudatore o dal Direttore dei lavori per l’adempimento del suo mandato.
Articolo 51
Verbale della visita di collaudo
51.1
Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve enunciare la provincia e la località; il lavoro appaltato; la data e l’importo del progetto e delle successive variazioni ed aggiunte; la data del Contratto e degli atti supplementari e integrativi; l’importo della spesa; le generalità dell’Appaltatore; le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori; il tempo prescritto per l’esecuzione con l’indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data e l’importo della situazione finale; gli estremi di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo; i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, sebbene invitati, non intervennero.
51.2
Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti.
51.3
Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l’organo di collaudo, dall’Appaltatore o dal suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei lavori e dalle altre persone eventualmente intervenute.
51.4
Il certificato di regolare esecuzione deve contenere la indicazione degli elementi di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 52 Relazione di collaudo
52.1
Il collaudatore ovvero la Commissione di Xxxxxxxx pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita (o delle visite, quando prescritto) di cui al precedente articolo con quanto previsto dal progetto e dai documenti contabili, e redigono apposita relazione contenente le deduzioni sull’osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo:
a) se l’opera sia o meno collaudabile o certificabile;
b) sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare o certificare;
c) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) la liquidazione delle penali e degli addebiti;
f) le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati;
g) il credito liquido dell’Appaltatore.
52.2
In una relazione separata il collaudatore o, per il certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei lavori espongono poi il proprio parere sulle riserve dell’Appaltatore, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.
Articolo 53
Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori
53.1
Qualora il lavoro risulti regolarmente eseguito, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori sono sottoposti per l’approvazione al Committente ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 55.
53.2
In tale certificato, premesse le indicazioni di cui al precedente art. 52 e le date del processo verbale e della relazione:
a) vengono riassunti per sommi capi gli elementi che hanno concorso alla formazione del costo dell’opera, specificando le modificazioni, le aggiunte e le deduzioni al conto finale;
b) sono determinati, la somma da porsi a carico dell’Appaltatore per i danni, le indennità o le spese che eventualmente dovesse risarcire al Committente a qualsiasi titolo; l’importo delle penalità stabilite dal Contratto evidenziando eventuali controversie pendenti insorte in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto;
c) viene accertato, salvo ulteriori verifiche e rettifiche del Committente, il conto liquidato all’Appaltatore e la collaudabilità o la certificabilità dell’opera e delle forniture connesse all’opera realizzata.
Articolo 54
Osservazioni dell’Appaltatore al certificato di collaudo o di regolare esecuzione
54.1
Il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione sono comunicati, per la loro accettazione, all’Appaltatore, il quale deve firmarli nel termine di venti giorni.
54.2
All’atto della firma, l’Appaltatore può aggiungere esclusivamente le riserve che siano direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
54.3
Se l’Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.
Articolo 55
Approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ed accettazione dell’opera
55.1
Xxxxx restando quanto disposto dal secondo comma dell’art. 48 delle presenti Condizioni Generali, il collaudo o la verifica di regolare esecuzione dei lavori si intendono perfezionati ed il lavoro accettato con l’approvazione scritta del relativo certificato da parte del Committente.
55.2
L’approvazione scritta del Committente equivale ad accettazione dell’opera; l’eventuale presa in consegna dell’opera o di una parte di essa e l’eventuale messa in esercizio della stessa non costituisce accettazione dell’opera.
55.3
Dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrono le garanzie previste dalle disposizioni di Contratto e di legge.
Articolo 56 Pagamento della rata di saldo
56.1
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previa:
- deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta;
- emissione della relativa fattura da parte dell’Appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del detto termine.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, cod. civ..
56.2
Il Committente, prima di procedere al pagamento per un importo superiore a diecimila euro della rata di saldo, verifica se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno al surrichiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Ai fini del pagamento della rata di saldo, il Committente acquisisce, con le modalità previste dalla disciplina vigente, il documento unico di regolarità contributiva dell’Appaltatore in corso di validità. 56.3
La fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, è costituita per un importo pari alla somma erogata maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.
La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
56.4
Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato per più di novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori per motivi attribuibili al Committente, spettano all’Appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima dalla scadenza del predetto termine. Qualora il pagamento ritardi ancora per oltre novanta giorni, dal giorno successivo a tale scadenza, sugli importi dovuti spettano all’Appaltatore gli interessi commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
56.5
Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
Articolo 57 Collaudo statico
57.1
Oltre al collaudo, l’opera potrà essere soggetta ai collaudi tecnici particolari, anche in corso d’opera, prescritti dalla legge o dal Contratto i cui oneri, ivi compresi i compensi per i collaudatori a carico dell’Appaltatore debbano intendersi ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
57.2
Tutte le opere in cemento armato, normale o precompresso, ed in acciaio saranno sottoposte, a cura e spese dell’Appaltatore, ove non sia diversamente stabilito dalle pattuizioni contrattuali, alle prove di carico disposte dalle norme vigenti ed al collaudo statico, con l’osservanza delle modalità fissate dal Committente, a cura e spese dell’Appaltatore, ove non sia diversamente stabilito dalle pattuizioni contrattuali.
In ogni caso, il collaudatore statico è nominato dal Committente ed il relativo compenso viene addebitato all’Appaltatore, secondo le modalità contrattualmente stabilite.
Articolo 58
Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo
58.1
Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali nonché l’eventuale già avvenuto acquisto della proprietà, il Committente, nell’ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori:
a) ha diritto di chiedere che l’Appaltatore, entro il termine fissato dal Committente stesso, elimini tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese, comunque con il minimo pregiudizio per l’esercizio delle opere e/o degli impianti;
b) alternativamente a propria scelta oppure ove l’Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario o opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all’Appaltatore;
c) alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.
58.2
In tutti i casi sopra indicati, il Committente ha diritto al risarcimento del danno.
58.3
Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l’Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d’arte, di tutte le opere danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dal Committente nel caso in cui quest’ultimo abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altra impresa. 58.4
In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l’opera inadatta alla sua destinazione, il Committente ha diritto di chiedere la risoluzione del Contratto, salvo il risarcimento del danno.
CAPO VI
GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 59
Garanzia per difformità e vizi dell’opera
59.1
In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali o dei lavori in qualsiasi fase di lavoro o tempo contrattuale riscontrati, il Committente, anche quando manchi una qualsiasi colpa dell’Appaltatore, ha tutti i diritti previsti nell’art. 58 che si intendono qui integralmente riportati.
59.2
Quale che sia l’esito delle verifiche degli eventuali collaudi intermedi e del collaudo generale, l’Appaltatore garantisce che i materiali forniti sono esenti da vizi, difetti o difformità e che il lavoro appaltato è in ogni sua parte esente da qualsiasi vizio, difetto o difformità.
59.3
La durata della garanzia, prevista in Contratto o dalla legge, decorre dalla data di approvazione espressa o tacita del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione da parte del Committente del lavoro appaltato. Per le parti riparate o sostituite il periodo di garanzia decorre dall’avvenuta riparazione o sostituzione.
59.4
In deroga a quanto previsto dall’art. 1667 cod. civ., la denuncia dei vizi, difetti o difformità deve essere effettuata dal Committente entro un anno dall’avvenuto loro accertamento; l’azione contro l’Appaltatore, si prescrive in due anni dalla data di accettazione dell’opera.
Articolo 60 Clausola risolutiva espressa
60.1
Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché quelle eventualmente previste in Contratto, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto - ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d’opera - anche in presenza di uno solo dei seguenti inadempimenti dell’Appaltatore:
a) sospensione o rallentamento dei lavori da parte dell’Appaltatore;
b) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Committente, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, del lavoro appaltato;
c) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell’Appaltatore, entro il termine a tal fine fissato dal Committente;
d) mancata esecuzione, da parte dell’Appaltatore, di tutto o di parte dei lavori appaltati entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto e/o nel cronoprogramma;
e) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
f) sia stato accertato il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla disciplina vigente applicabile del Contratto .
60.2
Il Committente ha facoltà, inoltre, di procedere alla risoluzione del Contratto, qualora nei confronti dell’Appaltatore:
a) sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965 n. 575;
b) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle Parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi delle stazioni appaltanti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
c) sia stata accertata la grave inosservanza dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di tutela ambientale;
d) l’Appaltatore abbia commesso una grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Committente, ovvero un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nell’esercizio della sua attività professionale;
e) sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), b), e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
f) sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;
g) sia intervenuta un’informativa prefettizia ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 da cui risulti che l’Appaltatore è esposto a tentativi di infiltrazione mafiosa;
h) il Documento unico di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, su proposta del Responsabile dell’esecuzione dei lavori, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
60.3
Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r..
Articolo 61
Effetti e disciplina della risoluzione
61.1
La risoluzione del Contratto obbliga l’Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata a.r. inviata all’Appaltatore, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcunché.
In caso di ritardo dell’Appaltatore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri, l’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in Contratto, salvo risarcimento del maggior danno.
Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggior danno.
61.2
Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la propria determinazione di risolvere il Contratto, stabilisce con un preavviso che non può essere inferiore a quindici giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già oggetto di esecuzione, nonché l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente.
La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, l’inventario dei materiali, macchine e mezzi di opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione hanno luogo in contraddittorio con l’Appaltatore.
Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore non si presenti nella data stabilita dal Committente, le operazioni di cui al presente comma hanno luogo con l’assistenza di due tecnici scelti tra i professionisti iscritti all’albo dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione dei lavori, i cui onorari sono a carico dell’Appaltatore medesimo.
61.3
Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali a piè d’opera.
L’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare i macchinari ed attrezzature e i mezzi d’opera di sua proprietà che il Committente non intende utilizzare.
Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell’Appaltatore, che dovrà provvedere, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dal Committente di volta in volta, previa comunicazione scritta da eseguirsi con anticipo di almeno sessanta giorni.
Qualora l’Appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell’Appaltatore.
Il Committente per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo dovrà riconoscere all’Appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi contrattualmente pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili.
61.4
Dal momento in cui il Contratto viene risolto l’Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.
61.5
Sono a carico dell’Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti, per l’ultimazione dei lavori da parte di altra impresa.
Articolo 62 Recesso dal Contratto
62.1
Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.
62.2
Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r..
62.3
L’Appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
62.4
L’Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.
62.5
A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell’Appaltatore, il Committente corrisponde all’Appaltatore medesimo il 10% (dieci per cento) dell’ammontare dei lavori non eseguiti fino ai quattro quinti dell’importo contrattuale, nonché il valore dei materiali utili presenti in cantiere.
62.6
Il Committente ha facoltà di acquisire le opere provvisionali, gli impianti di cantiere in tutto o in parte non asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponde all’Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.
CAPO VII RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 63 Transazione e accordo bonario
63.1
Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente in tema di contratti pubblici, tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto di appalto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto di appalto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.
63.2
Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Committente applica il procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente eventualmente integrate dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo 64 Foro Competente
64.1
Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto d'appalto o comunque a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto d'appalto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva e salva diversa previsione contrattuale, il Foro del luogo ove il Committente ha la propria sede legale.
64.2
In deroga a quanto stabilito dal precedente comma del presente articolo, ove ricorrano particolari e motivate circostanze legate alla natura, complessità e importanza dell'oggetto contrattuale e sempreché consentito dalla disciplina vigente, il Contratto può prevedere, con apposita clausola compromissoria, che le controversie di cui al comma 1 del presente articolo siano deferite ad un Collegio arbitrale da costituire con le modalità stabilite in Contratto.
64.3
La clausola compromissoria deve prevedere la facoltà per parte attrice di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda innanzi al giudice competente e la facoltà per parte convenuta di escludere la competenza arbitrale, notificando alla controparte, a pena di decadenza entro i sessanta giorni successivi alla notifica della domanda di arbitrato, atto di declinatoria.
In ogni caso, il Committente può ricorrere all'arbitrato e non esercitare la facoltà di cui al precedente periodo solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato della società.