Risoluzione delle controversie Clausole campione

Risoluzione delle controversie. Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.
Risoluzione delle controversie. 1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione dalla 2. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello del luogo di esecuzione dei lavori.
Risoluzione delle controversie. 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. 2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.
Risoluzione delle controversie. 1. Le parti dirimono le eventuali controversie relative all'inter- pretazione o all'applicazione della presente convenzione mediante negoziati o altri mezzi pacifici di loro scelta. 2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, o in qualsiasi altro momento successivo, ciascuna parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere, per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della convenzione, il carattere obbligatorio di uno o di entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle parti che accettino lo stesso obbligo: a) arbitrato, secondo le procedure che saranno adottate quanto prima dalla Conferenza delle parti con apposito allegato; b) deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia. 3. Le parti che sono organizzazioni regionali di integrazione economica possono formulare una dichiarazione analoga in relazione all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, lettera a). 4. Le dichiarazioni rese a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimangono in vigore fino alla scadenza da esse prevista o alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata al depositario una notifica scritta di revoca delle medesime. 5. La cessazione degli effetti di una dichiarazione, la notifica della revoca o la formulazione di una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo gli eventuali procedimenti in corso dinanzi a un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti in controversia non convengano diversamente. 6. Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura o alcuna delle procedure di cui al paragrafo 2 e non hanno potuto risolvere la controversia entro dodici mesi a decorrere dalla data in cui una parte ha notificato all'altra l'esistenza di una controversia fra di loro, su richiesta di una qualsiasi delle parti in causa la controversia è rimessa a una commissione di conciliazione. La commissione di conciliazione predispone un rapporto nel quale formula le sue raccomanda- zioni. Le procedure complementari relative alla commissione di conciliazione saranno specificate in un apposito allegato che sarà adottato dalla Conferenza delle parti entro la sua seconda riunione.
Risoluzione delle controversie. 1. Le parti potranno concordare di deferire la definizione delle eventuali controversie nascenti dal presente contratto alla Camera di Commercio di ………………………..…….., che opererà secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato. 2. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria il Foro esclusivamente competente è sin da ora identificato nel Tribunale di …………………… (indicare il tribunale della provincia in cui sono eseguiti i lavori).
Risoluzione delle controversie. 1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo. 2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente. Letto, approvato e sottoscritto, composto da n. 5 pagine e n. 3 allegati che sono parte integrante del presente Accordo. MIC REGIONE ABRUZZO Direzione Generale Spettacolo Servizio Beni ed Attività Culturali IL DIRETTORE GENERALE Il Dirigente ad interim del Servizio DPH003 Dott. Xxxxxxx XXXXXXX Xxxx. Xxxxx Xxxxx de Landerset Parente Xxxxxxx Ministero per i beni e le Attività Culturali e Turismo 02.05.2022 10:53:06 XXXXX XXXXX Firmato digitalmente da XXXXX XXXXX DE LANDERSET GMT+01:00 +02'00' A. Lettera di adesione della Regione Abruzzo e Progetto triennale presentato ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera c) dell’Intesa contenenti l’indicazione di massima dell’impegno finanziario per le annualità 2023 e 2024 del triennio B. Tabella del cofinanziamento Stato/Regioni 2022 C. Linee guida contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione e Schema di bilancio
Risoluzione delle controversie. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di e risolte secondo il Regolamento da questa adottato5.
Risoluzione delle controversie. 1. Le controversie di natura interpretativa riguardanti il presente accordo che non possono essere regolate in occasione dell’incontro semestrale delle autorità di esecu- zione o per via diplomatica sono sottoposte all’esame di un tribunale arbitrale. 2. Il tribunale arbitrale viene istituito ad hoc su richiesta dell’una o dell’altra parte. Due membri, ciascuno nominato da una parte, scelgono di comune accordo come presidente il rappresentante di uno Stato terzo. I membri e il presidente devono essere designati rispettivamente entro due e tre mesi dall’annuncio di una delle due parti della volontà di ricorrere al tribunale arbitrale. 3. Se i termini indicati nel capoverso 2 non vengono rispettati, ognuna delle parti può, salvo disposizioni contrarie, chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alle designazioni necessarie. Se il presidente è cittadino di uno dei due Paesi o è impossibilitato a eseguire tale compito per qualsiasi altra ragione, l’incarico della designazione passa al vicepresidente. Se anche il vicepresidente è cittadino di uno dei due Paesi o è impossibilitato a eseguire tale compito per qualsia- si altra ragione, l’incarico della designazione passa al membro successivo nella gerarchia della Corte internazionale che non abbia la cittadinanza svizzera o del Liechtenstein. 4. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti sulla base degli accordi conclu- si tra le parti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono vincolanti. Ognuna delle parti sostiene le spese derivanti dall’attività dell’arbitro che ha scelto; le spese relative al presidente e tutti gli altri costi vengono ripartiti ex equo tra le due parti. Per il resto il tribunale arbitrale fissa in maniera autonoma la sua procedura.
Risoluzione delle controversie. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.
Risoluzione delle controversie. Le controversie derivanti dal presente Accordo sono risolte per via diplomatica.