Contract
Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 3 - ID 2230
CHIARIMENTI
I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx.xxx.xx
1) Domanda
Buonasera, relativamente al bando per l’affidamento della fornitura multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni vorrei avere un chiarimento in merito alla partecipazione. Per il bando dell’anno scorso (id 2110) la procedura era inserita con tipologia “convenzione” sul portale acquistinretepa.
Ora non trovo bandi disponibili, nella sezione “convenzioni”, se non su invito tramite “password di partecipazione”:
Può darmi informazioni per la partecipazione al bando attuale?
Risposta
Per partecipare alla presente iniziativa, pubblicata su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, è necessario accedere all’elenco dei bandi, selezionando dal menù la voce “Vendi”>”Convenzioni” e selezionando quindi il bando relativo alla presente iniziativa.
Dalla pagina del bando è possibile consultare la documentazione di gara e avviare la procedura di partecipazione tramite la funzione “Partecipa”.
Si ricorda che la documentazione di gara è consultabile anche sui siti xxx.xxxxxx.xx nella sezione “Gara e Avvisi” e xxx.xxx.xxx.xx nella sezioni “Bandi”.
2) Domanda
In riferimento all’articolo 15 dello schema di convenzione, si chiede di chiarire l’entità della commissione da versare alla Consip SpA, esplicitando il valore percentuale da calcolarsi sul valore del fatturato realizzato.
Risposta
Come indicato nel paragrafo 2 del Disciplinare di Gara, l'aggiudicatario della Convenzione, per ciascun lotto ad eccezione del lotto 4, è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,00% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato. Tale percentuale sarà riportata nella Convenzione in fase di stipula di ciascuna Convenzione.
3) Domanda
In riferimento al punto 8 dell’articolo 8 dello schema di convenzione, si chiede di chiarire quale tipo di garanzia sarà possibile richiedere per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento e, nel caso di cauzione, quale tipo sarà ammesso e le relative regole di riscossione di rendere noto l’elenco degli organismi per i quali sarà possibile richiedere garanzia e l’elenco degli organismi per i quali NON sarà possibile richiedere la garanzia come si stabilisce che ci si trovi
«in caso di pericolo di insolvenza» e quindi ci siano le condizioni per richiedere la garanzia.
Risposta
All’art. 8, comma 8, dello Schema di Convenzione, si fa riferimento alla facoltà del Fornitore non inadempiente di richiedere di prestare “idonea” garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto
attuativo, senza richiedere modalità particolari per la costituzione e la riscossione della stessa. L’Amministrazione, pertanto, potrà fornire tale garanzia anche in forma di cauzione, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231.
La suddetta garanzia, come previsto nello Schema di Convenzione, all’art. 8, comma 8, potrà essere richiesta agli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta.
Pertanto:
• gli organismi di diritto pubblico sono quelli di cui alla definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016;
• tali organismi devono essere diversi dalle società pubbliche, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, individuate nell’apposito elenco pubblicato dall’ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Per “pericolo di insolvenza” si intende infine il rischio che gli organismi di cui sopra non assolvano ai propri impegni contrattuali (pagamento fatture). A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce prova del pericolo di insolvenza la sussistenza di procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari, il deposito di istanze relative a procedure concorsuali, ecc.
4) Domanda
"File ID 2230_Multibrand_All. 1_Capitolato tecnico.pdf Capitolo 4.6 Lotto 6: SAP" "In relazione alle seguenti affermazioni:1. [§4.6.2-Pag. 22 di 39] L’Amministrazione usufruirà della manutenzione SW per il periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio del rinnovo della manutenzione (che coinciderà con la scadenza della precedente manutenzione).2. [§4.6.2-Pag. 23 di 39] La manutenzione dei prodotti software SAP sarà garantita (ad eccezione dei prodotti Active Attention e Valute Assurance) per un periodo da 12 a 36 mesi, in funzione di ciascuno specifico prodotto software, come si evince dal listino decorrenti dalla “Data di accettazione” della fornitura. Si chiede di specificare il periodo della manutenzione Enterprise Support".
Risposta
In caso di acquisto di “Prodotti software” (ad eccezione dei prodotti Active Attention e Value Assurance), la manutenzione (“SAP Enterprise Support”) di tali Prodotti dovrà essere garantita per un periodo da 12 a 36 mesi decorrenti dalla “Data di accettazione” della Fornitura, in funzione di ciascuno specifico Prodotto Software presente sul listino di cui all’appendice 3_Lotto 6A al Capitolato Tecnico, come riportato nel par. 4.6.3 a pag.23.
In caso di acquisto del “rinnovo della manutenzione” (“SAP Enterprise Support”) dei prodotti Software SAP già in uso presso le Pubbliche Amministrazioni, limitatamente ai prodotti acquistati nell’ambito della precedente edizione della presente Convenzione, presente sul listino di cui all’appendice 3_Lotto 6B al Capitolato Tecnico, tale rinnovo dovrà essere garantito per 12 mesi decorrenti dalla data di avvio del rinnovo della manutenzione (che coinciderà con la scadenza del contratto avente ad oggetto la precedente manutenzione), come riportato nel par. 4.6.2 a pag. 22.
5) Domanda
Con riferimento al Disciplinare di gara articolo 4.1 laddove si spiega che la durata degli ordinativi di fornitura sarà compresa tra 12 e 36 mesi, e con riferimento allo Schema di convenzione programma lotto 3, si chiede di confermare che per il lotto 3 i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 12 (dodici) mesi, ovvero 24 (ventiquattro) mesi qualora l'Amministrazione ordini con l'opzione di 1 anno aggiuntivo di manutenzione per i prodotti contenuti in Appendice 3_lotto3A e Appendice_lotto3B.
Risposta
Non si conferma.
Al paragrafo 4.1 del Disciplinare di Gara è previsto che “La durata degli ordinativi di fornitura sarà compresa tra i 12 e i 36 mesi, n funzione del lotto di riferimento”.
Con particolare riferimento al lotto 3, alla luce delle previsioni di cui al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico:
• qualora l’Ordinativo di Fornitura abbia ad oggetto l’acquisto di Prodotti Software IBM Passport, lo stesso avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di accettazione della fornitura;
• qualora l’Ordinativo di Fornitura abbia ad oggetto il rinnovo della manutenzione delle licenze IBM Passport già in uso, lo stesso avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio del rinnovo della manutenzione (che coinciderà con la scadenza del contratto avente ad oggetto la precedente manutenzione).
Si precisa che l’acquisto del rinnovo della manutenzione di prodotti software di cui al listino in appendice 3_Lotto 3B al Capitolato Tecnico deve riguardare esclusivamente le licenze IBM Passport già in uso. Pertanto lo stesso potrà essere effettuato solamente una volta stipulato il contratto di acquisto del prodotto cui la manutenzione si riferisce.
Ne consegue quindi che non sarà possibile acquistare, nell’ambito del medesimo Ordinativo i Fornitura, Prodotti Software di cui all’appendice 3_Lotto 3A, unitamente all’opzione di acquisto della relativa manutenzione di cui all’appendice 3_Lotto 3B. Infatti, qualora la Convenzione sia ancora attiva, il rinnovo della manutenzione su Prodotti Software già acquistati in Convenzione, potrà essere acquistato solo successivamente, mediante diverso Ordinativo di Fornitura, in quanto la nuova manutenzione dovrà necessariamente decorrere dalla scadenza del contratto precedente. Come previsto al paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico, inoltre, in tal caso l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura relativo al rinnovo della manutenzione dovrà avvenire “almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del precedente contratto di manutenzione”.
6) Domanda
In relazione al documento “ID 2230_Multibrand 3_All.2E Schema di convenzione programma Lotto5” al punto 2 dell’ ”ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE” si indica che:
- Con particolare riferimento alle licenze d’uso perpetue DELL-EMC e VMware fermo restando che la proprietà dei software rimane in capo ai rispettivi brand, sono concesse all’Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l’Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla Data di accettazione; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell’ipotesi di detenzione da parte dell’Amministrazione stessa.
si chiede di chiarire se in considerazione dei listini Dell e VMware allegati alla documentazione di gara (che contengono prodotti SW - licenze di tipo perpetual e Subscription) non sia più corretto indicare come oggetto della convenzione quanto qui di seguito riportato:
“Con particolare riferimento alle licenze d’uso/sottoscrizioni DELL-EMC e VMware, fermo restando che la proprietà dei software rimane in capo a DELL-EMC e VMware, le stesse sono concesse all’Amministrazione:
· in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003 nel caso di licenze concesse a tempo indeterminato;
· in modo non perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003 nel caso di licenze concesse a tempo determinato o di licenze subscription;
In ogni caso, l’Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla Data di accettazione; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell’ipotesi di detenzione da parte dell’Amministrazione stessa;”
Risposta
La richiamata previsione di cui all’art.4, comma 2, dello Schema di Convenzione relativo al Lotto 5, si riferisce espressamente ed esclusivamente alle “licenze d’uso perpetue DELL-EMC e VMware”, ossia a quelle che conferiscono sul bene immateriale un diritto d’uso senza limiti temporali (a tempo indeterminato).
Resta inteso che per tutti gli altri prodotti software ordinabili nel Lotto 5 il diritto d’uso è concesso a tempo determinato.
Resta inteso, inoltre, che la previsione per cui, prima della data di accettazione, tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell’ipotesi di detenzione da parte dell’Amministrazione, opera per qualsiasi tipo di prodotto software e per tutti i lotti.
7) Domanda
Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi a ciascun lotto
In relazione alla consegna degli ordinativi previsti per ciascun lotto della gara si chiede quale comportamento debba tenere il fornitore (es rifiutare l’ordine) in caso di ordinativi che presentano una o più delle seguenti condizioni nelle note all’ordinativo stesso:
a) viene richiesta l’imposta di xxxxx
b) viene richiesta la sottoscrizione patto di integrità
c) viene richiesta la Dichiarazione sostitutiva Art. 80
d) viene richiesto DGUE
e) richiesta dell’emissione di nuove Polizze Fidejussorie oppure copia delle Polizze Fidejussorie già emesse a garanzia
f) viene richiesta la certificazione antimafia
g) viene richiesta la tracciabilità dei flussi
h) viene richiesta la documentazione per l’iscrizione nell’Albo Fornitori dell’Amministrazione ordinante
i) viene indicato un pagamento a 60 GG (a cui solo alcune Amministrazioni ne hanno diritto) o inseriti nelle note all’ordini termini di pagamento diversi da quelli previsti
j) nelle note dell’ordine vengono indicate penali diverse da quelle del contratto
k) ordini condizionati all’approvazione di impegni di spesa da altri soggetti
l) ordini condizionati all’approvazione di decreti attuativi
m) ordini con consegne ripartite su più dipartimenti interni con piani di consegna mancanti o incompleti per poter eseguire l’ordinativo
Risposta
Tenuto conto che gli ordinativi di fornitura devono contenere “prezzi e condizioni” così come previsti e fissati nella Convenzione, i margini di eventuali interventi da parte delle Amministrazioni contraenti dovrebbero essere limitati all’eventuale presenza di condizioni normative.
In particolare, considerato che, come previsto all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, “i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti[...]. Spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta”, si precisa quanto segue:
1. in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura corrispondenti alle ipotesi di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K e L del quesito, l’Ordinativo si intenderà perfezionato decorso il termine di cui all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, a prescindere dalla possibilità per l’affidatario di dare corso alla richiesta, di cui si dirà di seguito, e dal momento in cui ciò si realizzerà in concreto;
2. in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura inerenti all’introduzione di termini di pagamento difformi rispetto a quelli di cui di cui alla normativa vigente e/o inerenti all’introduzione di penali ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella Convenzione, stante la difformità delle stesse rispetto alle regole contrattuali di cui alla Convenzione, analogamente a quanto avviene nei casi di cui all’art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali, l’Ordinativo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, e quest’ultima, in tal caso, potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura;
3. quanto all’ipotesi di cui alla lettera M del quesito, nell’ambito della presente iniziativa, avente ad oggetto la fornitura di software, non sono previsti piani di consegna. Si rinvia a tal fine al Capitolato Tecnico e agli appositi articoli relativi alla consegna contenuti nel medesimo Capitolato Tecnico e negli Schemi di Convenzione con riferimento ai vari lotti. Con riferimento al Lotto 4 si rinvia altresì alla successiva domanda n. 14.
In merito al precedente punto 1., fermo restando quanto ivi previsto, si precisa altresì che:
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera A del quesito, come previsto all’art. 10, comma 1, delle Condizioni Generali “sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo”. A tal fine, il fornitore sarà tenuto al pagamento dell’imposta di bollo solo in caso d’uso, come rappresentato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’Interpello 954-915/2015;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera B del quesito, ciascuna Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di sottoscrivere il proprio patto di integrità, purché ciò non comporti
l’introduzione di penali contrattuali o condizioni risolutive ulteriori e diverse rispetto a quelle disciplinate nella Convenzione;
• con riferimento alle condizioni di cui alle lettere C e D del quesito, in conformità rispetto a quanto previsto all’art. 18 delle Regole del Sistema di eProcurement allegate alla lex specialis di gara, il fornitore sarà comunque tenuto a comunicare direttamente a Consip S.p.A., sul Sistema, qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi. Si rammenta altresì che la Consip
S.p.A. effettua controlli nel corso della procedura di gara sul possesso da parte dell’operatore dei requisiti di legge il cui esito positivo è condizionante l’aggiudicazione;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera E del quesito, fermo restando che il Fornitore non sarà tenuto ad emettere Polizze Fidejussorie eventualmente richieste dalla PA ulteriori rispetto a quelle richieste nella lex specialis di gara, il medesimo potrà fornire alle PA, ove richiesto, copia della Polizza Fidejussoria emessa in favore delle stesse ai sensi del paragrafo 21.2, n. 2), del Disciplinare di Xxxx;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera F del quesito, ciascuna Amministrazione potrà svolgere le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 in capo al Fornitore e, qualora l’accertamento dia esiti positivi (nel senso dell’accertamento di cause di decadenza, sospensione, divieto, ecc., in capo al Fornitore), l’Amministrazione potrà risolvere il singolo Contratto Attuativo come previsto all’art. 14, comma 2, lettera a), delle Condizioni Generali;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera G del quesito, il conto corrente dedicato e i nominativi dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente saranno quelli comunicati alla Consip S.p.A. prima della stipula della Convenzione. A tal fine troveranno applicazione le previsioni contenute nell’articolo rubricato “Corrispettivi e modalità di Pagamento” di ciascuno schema di Convenzione. Il fornitore inoltre sarà tenuto a garantire il rispetto delle previsioni di cui all’art. 23 delle Condizioni Generali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera H del quesito, il Fornitore non sarà tenuto ad essere iscritto nell’Albo Fornitori della singola Amministrazione;
• con riferimento alle condizioni di cui alle lettere K e L del quesito, resta ferma la possibilità, per le Amministrazioni, di esercitare il diritto di recesso nel rispetto dell’art. 15 delle Condizioni Generali, qualora gli impegni di spesa o i decreti attuativi non fossero approvati.
8) Domanda
Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi a ciascun lotto
In relazione alla consegna degli ordinativi previsti per ciascun lotto della gara, si chiede in quale documento il cliente debba indicare l’indirizzo “e-mail” che il fornitore deve utilizzare per la consegna dei prodotti ordinati, considerato che attraverso tale comunicazione viene comprovato il rispetto dei termini di esecuzione degli ordinativi.
Risposta
L’indicazione dell’indirizzo “e-mail” che il fornitore deve utilizzare per la consegna dei prodotti ordinati sarà contenuto nell’ordinativo di fornitura. In ogni caso, come previsto al paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico, le Amministrazioni potranno richiedere informazioni al Contact center del Fornitore in merito alle modalità di ordine e di consegna.
9) Domanda
Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi a ciascun lotto:
Si chiede se il PO possa emettere un unico ordinativo per più licenze che preveda l’attivazione delle medesime in tempi diversi tra loro, oppure se l’attivazione di tutte le licenze ordinate debba intervenire con decorrenza da un’unica data per l’intero ordinativo, corrispondente alla data di invio della e-mail di consegna dei prodotti ordinati.
L’erogazione della fornitura relativa ai Prodotti Software, siano essi oggetto del medesimo o di più ordinativi, decorre a partire dalla rispettiva “Data di accettazione”, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione contraente ed il Fornitore, come previsto all’art. 7 degli Schemi di Convenzione.
10) Domanda
Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi a ciascun lotto ove previsto:
Relativamente ai lotti in cui è prevista la possibilità di ordinare il rinnovo della manutenzione del SW, si chiede conferma che nell’ordinativo il PO debba specificare la scadenza del precedente contratto e gli estremi dello stesso, ai fini della verifica necessaria all’accettazione dell’ordine, così da rispettare la condizione che sia stato emesso “…. nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del precedente contratto di manutenzione.”
Risposta
Nell’ambito dell’ordinativo di fornitura relativo ai lotti 3 e 6 le Amministrazioni indicheranno la data di scadenza del precedente contratto di manutenzione e gli estremi dello stesso.
11) Domanda
Rif. Schema di Convenzione – “Corrispettivi e modalità di pagamento” Art. 8:
Relativamente ai lotti in cui è prevista la possibilità di ordinare i codici prodotto per il rinnovo della manutenzione del SW separatamente dalle licenze, si chiede conferma che il corrispettivo per la fornitura di detti codici possa essere fatturato alla consegna degli stessi.
Risposta
Non si conferma. Come si evince dal combinato disposto del paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico e dell’art. 8 degli Schemi di Convenzione, il corrispettivo per il rinnovo della manutenzione nell’ambito dei lotti 3 e 6, sarà fatturato con cadenza trimestrale a decorrere dalla relativa Data di Accettazione e, pertanto, in rate trimestrali posticipate.
12) Domanda
Rif. Schema di Convenzione – “Consegna, accettazione, verifica di conformità etc” Art. 7 e capitolato tecnico “Verifica di conformità delle licenze ….” Par. 7.1:
Considerato che la predetta gara ha ad oggetto dei prodotti software standard che vengono attivati per il tramite delle credenziali rilasciate dal produttore, si chiede conferma che il termine dal quale decorre l’accettazione della fornitura e la conseguente emissione della fattura sia di cinque giorni, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato tecnico ove viene testualmente precisato che “Tale verifica dovrà essere effettuata non appena l’Amministrazione abbia ricevuto l’e-mail di consegna e comunque entro e non oltre 5 giorni solari dalla Data di Consegna e riguarderà la corrispondenza della fornitura disponibile rispetto a quanto ordinato”.
Al riguardo si segnala che una diversa interpretazione che possa condurre i Punti ordinanti addirittura a posticipare fino ad un massimo di sei mesi i tempi di attivazione, attraverso un richiamo dell’art. 7 dello Schema di Convenzione, potrebbe comportare forti ripercussioni sulla economicità della fornitura per il concorrente ed in particolare sulla formulazione del prezzo e delle dichiarazioni integrative previste dal DGUE in merito alla remuneratività dell’offerta presentata, potendosi addirittura prospettare una dichiarazione non veritiera con le conseguenze del caso Considerato che i produttori internazionali applicano condizioni di vendita inderogabili che prevedono l’attivazione ed il pagamento delle licenze al momento della loro messa a disposizione via e-mail e non dalla effettuazione della verifica di conformità, una tardiva accettazione comporterebbe delle gravose ripercussioni finanziarie ed economiche a carico del concorrente, sia per il ritardo nel pagamento della fornitura, sia perché lo stesso dovrebbe assicurare il servizio di manutenzione per un arco temporale superiore a quello garantito dal produttore.
Un simile stato di incertezza potrebbe restringere il numero dei concorrenti disposti ad affrontare tali rischi e quindi limitare la partecipazione a dette iniziative, pertanto si chiede conferma che per tali prodotti Software Standard l’attivazione deve intervenire nel termine massimo di 5 giorni dalla consegna dei prodotti stessi.
Si conferma quanto previsto al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, in merito al termine di 5 giorni solari entro cui deve essere effettuata la verifica di conformità delle licenze dei prodotti e delle sottoscrizioni. Come previsto all’art. 8 degli Schemi di Convenzione, inoltre, i corrispettivi saranno fatturati a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura. Si precisa altresì che, nel caso in cui l’Amministrazione contraente non compia, immotivatamente, quanto necessario affinché il fornitore possa adempiere l’obbligazione, sarà a suo carico l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (fornitore).
13) Domanda
Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi - Consegna Par. 5.1 Pag. 16:
Si fa riferimento al principio normativamente sancito che prevede che sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni relativi alla fornitura dei beni oggetto dell’ordinativo dell'Amministrazione contraente, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione contraente se le perdite e i danni sono ad essa imputabili, per chiedere conferma che l’Amministrazione non potrà utilizzare i suddetti beni e non avrà diritto alla relativa assistenza in garanzia fintanto che non verrà eseguita con esito positivo la verifica di conformità da parte di quest’ultima dell’intero ordinativo.
Risposta
Si conferma, ma si precisa tuttavia che l’Amministrazione non potrà utilizzare il singolo Prodotto Software e non avrà diritto alla relativa assistenza in garanzia fino alla Data di Accettazione dello specifico Prodotto Software.
Si vedano, a tal fine, l’ultimo capoverso della risposta alla precedente domanda n. 6), nonché la risposta alla precedente domanda n. 9).
14) Domanda
Schema di Convenzione “ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE” Lotto 4: si fa presente che i prodotti RedHat, per poter essere ordinati, necessitano di una distinta (“Distinta d’ordine”) che obbligatoriamente deve essere allegata all’ordinativo del PO, consistente in un apposito modulo “xls” contenente almeno i seguenti dati necessari per processare l’ordinativo stesso: Codici, q.tà, numero account, start date, end date e durata in giorni della singola sottoscrizione. Si chiede conferma che ogni ordinativo sarà corredato da tale allegato.
Risposta
Si conferma che, solamente per il Lotto 4, gli Ordinativi di Fornitura saranno corredati da una “Distinta d’Ordine”, consistente in un apposito modulo xls contenente i seguenti dati necessari per processare l’ordinativo stesso: (Codici, qtà, numero account, start date, end date e durata in giorni della singola sottoscrizione, prezzi unitari e totali coerenti con quanto riportato nell’Ordinativo di Fornitura). Il modello di “Distinta d’Ordine” sarà in ogni caso meglio dettagliato nella fase di definizione della struttura del Catalogo e dell’Ordinativo di Fornitura sulla piattaforma all’attivazione della Convenzione. Resta inteso che, l’incompletezza o l’incoerenza della Distinta comporterà l’incompletezza dell’Ordinativo, con conseguente applicazione dell’art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali.
15) Domanda
Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi - Lotto 4: in merito alla data “Start-Date” indicata nella “distinta d’ordine” relativa alle nuove sottoscrizione si chiede conferma che al fine di poter gestire l’ordinativo stesso sulla base dei tempi previsti dalla convenzione, tale data dovrà essere successiva di almeno 15 giorni solari dalla data ordine.
Risposta
Si conferma, in conformità rispetto a quanto previsto al paragrafo 4.4.2 del Capitolato Tecnico, laddove è precisato che “Il fornitore entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla Data Ordine dovrà inviare all’Amministrazione la e- mail di cui sopra che rappresenta la consegna della fornitura”. Pertanto, nell’individuazione della “start-date” ciascuna Amministrazione terrà conto dei tempi massimi stabiliti per la consegna, come sopra riportati.
16) Domanda
Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi - Lotto 4: in merito ad un unico ordinativo emesso dal PO che contempli periodo di utilizzo delle sottoscrizioni su più anni e con differenti “start–date”, si chiede conferma che a fronte della consegna delle sottoscrizioni richieste, attestata con mail del produttore quale esecuzione della fornitura, il fornitore potrà procedere alla fatturazione, previo verifica di conformità, per l’intero ordinativo. Qualora l’ordinativo emesso dal PO contempli sottoscrizioni con periodo di utilizzo distribuito su più anni e con differenti “start–date”, anche di anni diversi, si chiede conferma che a fronte della consegna delle sottoscrizioni richieste, attraverso mail del produttore quale esecuzione della fornitura, il fornitore dovrà emettere fattura per l’intero ordinativo.
Risposta
Si rinvia preliminarmente alla risposta alla precedente domanda n. 9).
Si precisa altresì che, come previsto al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, anche con riferimento alle sottoscrizioni, la verifica di conformità sarà effettuata non appena l’Amministrazione abbia ricevuto l’e-mail di consegna e comunque entro e non oltre 5 giorni solari dalla Data di Consegna e riguarderà la corrispondenza della fornitura disponibile rispetto a quanto ordinato. In particolare, come previsto al richiamato paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, la verifica di conformità riguarderà: “a) l’effettiva disponibilità di quanto indicato dal Fornitore nella propria e-mail; b) la corrispondenza del Prodotto Software rispetto a quanto ordinato, ivi compresa la disponibilità degli elementi inclusi nella fornitura [...]. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità della fornitura, l’Amministrazione contraente provvederà a redigere apposito verbale, la cui data verrà considerata quale data di accettazione della fornitura”.
Ne consegue che, tenuto conto anche della previsione di cui all’art. 8, comma 4, dello Schema di Convenzione relativo al Lotto 4 (“I predetti corrispettivi saranno fatturati a decorrere dalla Data di accettazione della fornitura”), il fornitore potrà procedere alla fatturazione di ciascuna sottoscrizione successivamente alla rispettiva data di accettazione della fornitura, e, quindi, successivamente alla positiva conclusione della verifica di conformità della singola sottoscrizione, eseguita con le tempistiche e le modalità indicate al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico e sopra richiamate.
17) Domanda
Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi - Lotto 4: in relazione alla distinta che obbligatoriamente deve essere associata all’ordinativo, si chiede al fine di facilitare l’immissione dell’ordine da parte del PO di poter inserire oltre ai codici, le quantità, User-id e le descrizioni di ogni singolo item, anche il prezzo unitario e totale al fine di facilitare l’immissione dell’ordinativo sul portale xxxxxxxxxxxxxxx.xx con immediata quadratura economica dell’ordinativo.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 14).
18) Domanda
Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi a ciascun lotto: considerato che lo schema dell’ordinativo inviato dal PO e trasmesso tramite il portale xxxxxxxxxxxxxxx.xx, potrebbe riportare delle informazioni non esaustive per processare l’ordinativo stesso, si chiede se ogni ordinativo potrà essere accompagnato da una “distinta” all’ordine che obbligatoriamente dovrà essere allegata all’ordinativo stesso dal PO per poter consentire al fornitore la corretta esecuzione dell’ordine.
Risposta
Non si conferma. La distinta all’ordine è richiesta soltanto per il Lotto 4, come indicato nella risposta alla precedente domanda n. 14).
19) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara par. 7.2 pag.15 (Requisiti in caso di partecipazione a più lotti)
TESTO: “Resta fermo che qualora un operatore economico, indipendentemente dal mutamento o meno della forma di partecipazione, risulti primo in graduatoria su più lotti, non potrà utilizzare la medesima quota di fatturato specifico in comprova del requisito di cui al punto 7.2 per più di uno dei predetti lotti.”
DOMANDA: Xx chiede di confermare che qualora un concorrente intenda partecipare a più lotti, la capacità economica può essere dimostrata presentando per i lotti di partecipazione le stesse fatture purché la somma del valore delle
stesse sia superiore alla somma fatturato specifico richiesto (ossia in valore doppio rispetto alla somma dei fatturati medio richiesto). Ad esempio un operatore che partecipa ai lotti 1 e 2, per i quali è richiesto un fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati pari a € 2.300.000 ed a € 2.000.000, può presentare come comprova un'unica fattura emessa nell’ultimo biennio approvato pari a € 8.700.000, in quanto supera la media annua richiesta che è pari a un totale di € 4.300.000.
Risposta
Si conferma.
20) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara par. 14.3.1 Dichiarazioni integrative punto 8 - pag.28
TESTO: “In particolare il Fornitore è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale, potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, il Fornitore si impegna ii) a presentare all’Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile o Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento;”
DOMANDA: Xx chiede di confermare che l’aggiudicatario, considerato che non effettuerà per le PA alcun trattamento dei dati personali in quanto si configura come mero rivenditore dei prodotti SW contenuti nei listini relativi a ciascun lotto, non potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali da parte delle stesse PA.
Per gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d’uso Online (laddove previste), il Responsabile del Trattamento sarà direttamente il Vendor, mentre per gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d’uso On Premises, il Responsabile del Trattamento sarà il soggetto che gestisce l’infrastruttura informatica dell’Amministrazione Contraente (interna/in house o esterna/in outsourcing) presso la quale sarà installato il prodotto software licenziato.
Si chiede quindi di indicare con quali modalità avverrà tale nomina da parte delle Amministrazioni Contraenti, dal momento che la documentazione di gara prevede la nomina in capo all’aggiudicatario che in questo caso opera esclusivamente in qualità di rivenditore.
Risposta
Come previsto all’art. 6 degli schemi di Convenzione, “In ragione dell’oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall’Amministrazione Contraente “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato alla presente Convenzione”. Tenuto conto della merceologia oggetto di affidamento (fornitura di software), non può escludersi a priori la possibilità di trattamento dei
dati personali anche nell’ambito delle attività di mera rivendita di forniture software (es. eventuali dati personali indicati dalle PA nell’ambito degli ordinativi di fornitura o comunque dei quali il fornitore possa venire a conoscenza nell’esecuzione dei servizi connessi, tra cui anche quello di contact center). Ciascuna Amministrazione valuterà se le prestazioni oggetto dell’ordinativo, anche tenuto conto del proprio contesto, comportino il trattamento di dati personali.
21) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara par. 21.1 (Documenti per la stipula) punti f) e g) - pag.37
TESTO: “f) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all’art.10 dello Schema di Convenzione;
g) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che, all’atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD). ”
DOMANDA: In considerazione del fatto che l’art 113-bis introdotto dalla Legge Europea 2018, L.37/2019, non prevede lo sconto sulle fatture pagate in un termine inferiore ai 30 giorni, si chiede conferma che tale sconto non rivesta carattere di obbligatorietà. Analogamente, si chiede conferma della non obbligatorietà dello sconto nel caso di pagamento tramite bonifico bancario o di cessione del credito. Ciò in analogia con quanto riportato al chiarimento 346 presente nell’errata corrige n.2 relativa alla gara Public Cloud ID 2213.
Risposta
Si conferma che l’indicazione di entrambe le tipologie di sconto non riveste carattere di obbligatorietà.
22) Domanda
DOCUMENTO: Sistema – sezioni relative alle offerte – Scheda Offerte – Form “Compila scheda Tecnica” TESTO: “se vuoi offrire un articolo presente nel tuo catalogo - Inserisci il "Codice Articolo Fornitore"”
DOMANDA: Nell’ambito della generazione delle schede di offerta è previsto un campo per inserire il "Codice Articolo Fornitore". Si chiede di specificare di cosa si tratta e se possa/debba essere valorizzato e con quali valori.
Risposta
Il campo non è obbligatorio e non va considerato nella compilazione dell’offerta.
23) Domanda
Nel Documento “ID_2230_Multibrand_All 1_Capitolato_tecnico” (Capitolo 4, Paragrafo 4.6, Sotto-paragrafo 4.6.2) si fa riferimento al supporto denominato “SAP Enterprise Support” cosa si intende per “disponibilità di una knowledge base tecnica”? Si tratta di un’estensione del servizio che il VAR in quanto rivenditore è tenuto a fare o è limitato alla sola presa in carico delle richieste da tramitare a SAP mediante il Solution Manager?
2.Nel Documento “ID_2230_Multibrand_All_1_Capitolato_tecnico” (Capitolo 5) si fa riferimento ai paragrafi, 5.1, 5.2 e
5.3. Che significato e validità hanno in questo contesto?
Risposta
Per “disponibilità di una knowledge base tecnica” si intende il repository di articoli e informazioni che SAP mette a disposizione degli utenti e partner all’interno del proprio portale del supporto. L’aggiudicatario nella mail di consegna dovrà fornire all’Amministrazione tutte le informazioni necessarie per usufruire della manutenzione software.
I paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 descrivono le modalità di erogazione dei servizi connessi di garanzia, contact center e reportistica, così come richiamati nei precedenti paragrafi specifici per tutti i Lotti e le cui modalità di erogazione sono identiche per tutti i Lotti.
24) Domanda
Considerando il periodo che stiamo vivendo, risulta impossibile pagare l'imposta di bollo con modello X00.Xx chiede pertanto, se è possibile assolvere al pagamento mediante modello F24, debitamente compilato con riferimento alla procedura in questione.
Risposta
Non si conferma, poiché la presentazione del modello F24 è adibito all’assolvimento di diversi obblighi tributari. Tuttavia, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, alternativamente al modello F23, il pagamento dell’imposta di bollo potrà avvenire mediante contrassegno, quindi tramite marca da bollo del medesimo valore di cui al paragrafo
14.1 del Disciplinare di gara. Si precisa che, in tale ultimo caso, è obbligo dell’Impresa conservare il contrassegno per 3 anni, per l’eventualità di verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
25) Domanda
In occasione della ns. partecipazione alla gara di cui in oggetto, suddivisa in 9 Lotti, si chiede di conoscere il n. di gara che ci permetterebbe di pagare in una soluzione tutti e 9 i lotti sul portale ANAC. In assenza di questo numero siamo costretti ad effettuare singoli pagamenti per ogni CIG. Sulla documentazione di gara non si riesce ad evincere il n. attribuito alla gara.
Risposta
Il “n. gara” attribuito all’iniziativa dal SIMOG (portale ANAC) è 7694828.
Divisione Sourcing ICT Il Responsabile
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)