RELAZIONE ANNUALE 2009
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali
RELAZIONE ANNUALE 2009
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO XXXXXXX XXXXXXXX
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL D.P.R. 6.11.2007
E DELL’ART. 1 DEL D.P.R. 20.01.2009
- Novembre 2009 -
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali
RELAZIONE ANNUALE 2009
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO XXXXXXX XXXXXXXX
AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 3 DEL D.P.R. 6.11.2007
E DELL’ART. 1 DEL D.P.R. 20.1.2009
- Novembre 2009 -
INDICE
Pag. | ||
1. | Introduzione e sintesi | 4 |
2. | Quadro normativo | 26 |
3. | Istituzione dell’Ufficio – Competenze – Struttura | 35 |
4. | Coordinamento e impulso alle amministrazioni al fine di velocizzare le procedure e dare efficacia all’azione pubblica (art. 1 lett. a) e b) D.P.R. 6.11.2007) 4.1 – Le conferenze di servizi 4.2 – Il rapporto con le associazioni e i soggetti del terzo settore 4.3 – Atti di impulso specifici 4.4 – Coordinamento per l’applicazione della nuova normativa (Legge n. 94/2009) | |
38 38 44 45 46 | ||
5. | Il piano di intervento del Commissario per superare le criticità nella destinazione e nell’utilizzo (art. 1 lett. c) D.P.R. 6.11.2007) 5.1 – Liberazione dei beni occupati 5.2 – Iniziative per la tutela dei beni ipotecati 5.3 – La ricerca delle risorse finanziarie | |
52 52 53 59 | ||
6. | Il PON Sicurezza: le attività ed i progetti per l’Obiettivo 2.5 affidati al Commissario | |
60 |
7. | La Programmazione Regionale 7.1 – Risorse comunitarie di competenza regionale a valere sui Programmi Operativi Regionali (POR) 7.2 – Risorse di competenza regionale a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) 7.3 – Risorse a valere sui bilanci regionali (obiettivo competitività Lazio – Lombardia ) | 70 70 74 78 |
8. | Il monitoraggio dell’utilizzo dei beni confiscati da parte dei Comuni | 82 |
9. | Il monitoraggio dei terreni agricoli confiscati | 87 |
10. | La comunicazione istituzionale e le attività per la formazione 10.1 – La comunicazione. Il sito internet del Commissario 10.2 – Le iniziative per la formazione degli operatori del settore | 89 89 90 |
11. | Rapporti con l’Autorità Giudiziaria (art. 1 lett. d) e f) D.P.R. 6.11.2007) 11.1 – Il raccordo della fase giudiziaria con quella amministrativa 11.2 – Monitoraggio dei provvedimenti definitivi di confisca e accesso alle banche dati 11.3 – Il sostegno alla gestione dei beni nella fase giudiziaria | 91 91 91 108 |
12. | Le aziende confiscate | 116 |
13. | Iniziative in ambito comunitario | 120 |
14. | Proposte normative (art. 1 lett. e) D.P.R. 6.11.2007) 14.1 – La proposta di riforma del procedimento di destinazione avanzata dall’Ufficio e la legge 15 luglio 2009 n. 94 14.2 – Gli interventi della legge 94/2009 in ordine alle aziende sequestrate e confiscate 14.3 – L’esigenza di una riforma organica della materia: il Testo Unico del contrasto patrimoniale antimafia 14.4 – L’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati | 122 122 123 126 128 |
15. | Approfondimenti | 143 |
15.1 – L’istituzione del Fondo Unico Giustizia | 143 | |
15.2 – Tutela dei diritti dei terzi. Ipoteche ed accertamento della buona | ||
fede | 160 | |
15.3 – Rendicontazione della gestione e versamenti diretti al bilancio | ||
dello Stato | 171 | |
16. | Statistiche 16.1 – Note e commenti sui dati statistici | 176 |
176 | ||
17. | Glossario | 179 |
ALLEGATI |
1. INTRODUZIONE E SINTESI
La relazione annuale, conclusiva del mandato del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, è l’occasione per tirare le somme e fare un bilancio dell’attività svolta in un breve lasso di tempo da un Ufficio con poche risorse ma animato dalla volontà di produrre risultati utili per la collettività e per soddisfare le aspettative indicate nel D.P.R. istitutivo.
Poiché i risultati, per un ufficio straordinario, costituiscono la ragione stessa della sua esistenza, ho ritenuto di esordire fornendo i dati dell’attività svolta cercando di renderli fruibili e di supportarli con alcuni grafici che facilitano la lettura dei numeri.
I numeri, per l’appunto, ci dicono inequivocabilmente che i risultati sono pienamente soddisfacenti e per certi versi sorprendenti: si consideri, a titolo di esempio, che nei diciotto mesi di attività dell’ufficio commissariale sono stati destinati 1.438 beni, a fronte dei 3.969 provvedimenti di destinazione relativi ai dodici anni precedenti (con un incremento netto del 284% della media annuale delle destinazioni; +42% sull’anno 2007); nel periodo 2008/2009 sono stati inoltre liberati 295 immobili oggetto di confisca, occupati abusivamente dagli stessi malavitosi; il valore del patrimonio destinato nei 18 mesi di mandato ammonta a 230 milioni di Euro a fronte dei 500 milioni di Euro dei beni destinati nei dodici anni precedenti.
Un cambio di passo rispetto al passato, frutto di una attività che si è dispiegata a 360 gradi e su fronti diversi: da quello normativo attraverso proposte di modifica delle leggi in vigore, a quello pattizio (in 18 mesi sono stati siglati numerosi protocolli di intesa con diverse Autorità centrali e locali); dalle conferenze di servizi cui lo scrivente ha partecipato nei singoli territori, cercando di supportare e stimolare le iniziative utili;dai contatti con le Regioni allo scopo di ottenere che venissero stanziati fondi per ristrutturare i beni inutilizzabili e per estinguere quelle ipoteche che, se legittimamente costituite, costituiscono un ostacolo spesso insormontabile alla destinazione. Molti di questi interventi hanno avuto un esito favorevole e hanno condotto alla emanazione di leggi regionali o altri atti con capitoli di spesa dedicati a tale problematica (vedasi nella relazione quanto avvenuto in Lombardia o nel Lazio, nella Puglia, etc.).
Un eccellente risultato è stato raggiunto a seguito delle intese con la Corte di Cassazione in esito alle quali si sono drasticamente ridotti i tempi di avvio del procedimento amministrativo di destinazione dei beni, fino a quel momento gravati da inefficienze burocratiche che ne ritardavano l’inizio di anni. Si è infatti passati da picchi di 4 anni per la comunicazione di una confisca definitiva dall’Autorità giudiziaria a quella amministrativa, agli attuali 30 giorni. Grazie alle
richiamate intese oggi l’Ufficio del Commissario ha il quadro completo di tutte le confische definitive che quasi in tempo reale vengono diramate alle amministrazioni competenti.
Sarà questo Ufficio in virtù del protocollo con il Ministero della Giustizia ad alimentare, in futuro, il sistema informatico delle misure di prevenzione (SIPPI) per le confische definitive ex art. 12-sexies Legge n. 356/1992.
Fattivo e incessante è stato inoltre il lavoro dell’ufficio con le Associazioni, i Consorzi costituiti per la gestione sociale dei beni, con le Fondazioni al fine di stimolare lo sviluppo della progettualità, specie dei giovani, sui beni confiscati fornendo con ciò occasioni di lavoro e promuovendo in tal modo una cultura della legalità fondata sulla concretezza.
Naturalmente rapporti quotidiani si tengono con le Prefetture che con la legge 94/2009 sono divenute protagoniste del procedimento amministrativo della destinazione dei beni confiscati e ciò, preme sottolinearlo, su proposta di questo Commissario, che ha ravvisato l’esigenza che il dominus in sede locale diventasse il Prefetto proprio perché rappresentante del governo e quindi Autorità in grado di adottare decisioni come quelle della destinazione di un bene appartenuto ad esponenti della criminalità organizzata.
Ancora, frequenti contatti sono mantenuti con il Ministero dell’Interno, della Giustizia, dell’Economia ed evidentemente con l’Agenzia del demanio che è bene ricordarlo, conserva una importante competenza, quella della gestione tecnica dei beni, senza la quale sarebbe difficile orientarsi in questa delicata materia.
L’Ufficio è stato impegnato nella elaborazione di proposte innovative circa la migliore gestione delle aziende confiscate con finalità di razionalizzazione organizzativa, riduzione dei costi ed economie di scala.
Una attività, quindi, a tutto campo non solo fondata su una costante azione di stimolo, coordinamento e verifica ma anche fatta di iniziative innovative.
È stato realizzato dal personale dell’Ufficio, a costo zero, il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. In meno di un mese, il sito si è collocato al primo posto sui maggiori motori di ricerca (Google, Yahoo, ecc.) mediante la digitazione della chiave “beni confiscati”, a conferma che l’iniziativa del Commissario ha corrisposto alle aspettative di un moderno canale informativo sull’argomento.
I risultati positivi, come ho detto inizialmente ci sono e sono certo che ci daranno gli stimoli giusti per proseguire con maggiore incisività, convinti come siamo che restituire alla società civile quei beni sottratti con violenza dalla malavita organizzata sia la via maestra per depotenziare le capacità di penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto sociale.
1.1 – Dati sui beni confiscati alle organizzazioni criminali
BENI IMMOBILI CONFISCATI
Al 30 giugno 2009 i beni immobili confiscati alla criminalità sono 8.933. L’83% si trova nelle quattro regioni meridionali, con una netta prevalenza della Sicilia al 46%, mentre Campania e Calabria si attestano rispettivamente intorno al 15% e 14%, la Puglia all’8%. Il restante 17% è concentrato prevalentemente in Lombardia e nel Lazio.
AZIENDE CONFISCATE
Al 30 giugno 2009 le aziende confiscate alla criminalità sono 1.185. Il 38% si trova in Sicilia, mentre Campania e Lombardia si attestano rispettivamente intorno al 19% e 14%, il Lazio all’8%.
DESTINAZIONI
a. Beni immobili
Su 8.933 beni immobili confiscati 5.407 (pari al 60,5%) sono stati destinati. La maggior parte dei beni destinati (86%) è stata consegnata agli Enti locali per finalità sociali. Il restante 14% è stato mantenuto allo Stato per fini istituzionali.
b. Aziende
Su 1.185 aziende confiscate 388 (pari al 32,7%) sono state destinate. Solo l’11% delle aziende è stato destinato alla vendita o all’affitto. Il restante 89% è andato in liquidazione. Infatti 1 azienda su 3 risulta già in liquidazione o tecnicamente fallita prima della confisca definitiva e, quindi, precedentemente alla presa in consegna da parte dell’Agenzia del Demanio.
RAPPORTO TRA CONFISCHE E DESTINAZIONI
Le misure di carattere patrimoniale relative al sequestro e alla confisca dei beni sono state introdotte con la cosiddetta legge “Rognoni – La Torre” del 1982 e successivamente integrate con la legge 109 del 7 marzo 1996 e con la Legge Finanziaria 2007, che hanno previsto che i beni confiscati alle organizzazioni criminali possano essere mantenuti al patrimonio
indisponibile dello Stato per finalità istituzionali o trasferiti al patrimonio degli Enti locali per finalità sociali.
Per molti anni, il numero totale dei beni destinati è stato inferiore al numero dei beni confiscati dall’autorità giudiziaria. La nomina del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, con la sua attività di coordinamento operativo e di impulso, ha portato negli ultimi 18 mesi a un’accelerazione significativa nei processi di destinazione dei beni, facendo registrare una netta inversione di tendenza.
In questo periodo, infatti, sono entrati in gestione all’Agenzia del Demanio 669 beni confiscati e ne sono usciti complessivamente 1.438, con destinazione definitiva.
BENI IMMOBILI DESTINATI E CONSEGNATI
La consegna di un bene immobile destinato avviene normalmente attraverso un sopralluogo congiunto tra l’Agenzia del Demanio e l’ente destinatario, mediante un verbale di consegna in cui viene indicato lo stato di fatto e di diritto del bene.
Dei 5.407 beni immobili destinati, in realtà, una parte deve essere ancora consegnata. Su 5.407 beni immobili destinati 4.738 sono stati effettivamente consegnati, mentre i restanti 669 sono in attesa di consegna.
La fase della consegna può subire ritardi perché non sempre tutte le criticità che gravano sui beni sono state eliminate. Ci possono essere, ad esempio, gravami ipotecari e pignoramenti che richiedono l’accertamento della buona fede del creditore; beni occupati anche dagli stessi prevenuti e familiari, beni confiscati in quote indivise o contenziosi causati dalle impugnazioni delle ordinanze di sgombero. L’azione del Commissario straordinario del Governo si è concentrata sulla necessità di accelerare i procedimenti di consegna.
1.2 – Coordinamento e impulso alle Amministrazioni al fine di velocizzare le procedure dare efficacia all’azione pubblica (art. 1 lett. A) e b) D.P.R. 6.11.2007 istitutivo dell’ufficio)
Anticipando i contenuti della riforma del procedimento di destinazione dei beni confiscati (proposta da questo Ufficio, fatta propria dal Governo e unanimemente condivisa in sede parlamentare) contenuta nella Legge sulla sicurezza del 15 luglio 2009 n. 94 (art. 2 comma 20), il Commissario Straordinario ha promosso una serie di conferenze di servizi alle quali hanno partecipato: l’Agenzia del demanio, le Regioni, gli Enti Locali e tutti i soggetti interessati presso le Prefetture di Palermo (6 e 7 maggio 2009), Bari (15 giugno), Reggio Calabria (18 giugno), Napoli (23 giugno), Catania (7-8 luglio ) e Caserta 10 luglio, Crotone ( 21 Luglio).
I risultati raggiunti sono molto incoraggianti: dall’inizio del 2009 al 13.07.2009 sono stati destinati ben 424 beni immobili confiscati ai quali vanno aggiunti i 1044 immobili e le 8 aziende destinati nel 2008, primo anno di attività dell’Ufficio.
Al riguardo, è doveroso sottolineare la preziosa e qualificata attività degli Uffici dell’Agenzia del Demanio e delle Prefetture il cui impegno ha consentito il raggiungimento dei risultati ad oggi ottenuti.
Invero, considerando che il totale dei beni immobili destinati dall’anno 1992 al 13.07.2009 è pari a n. 5462 immobili e n. 78 aziende, si rileva che:
a. in diciotto mesi di vita dell’Ufficio sono stati destinati n. 1438 beni immobili e n. 8 aziende, per un valore complessivo (stimato dall'Agenzia del Demanio) di € 230.363.596,22);
b. nei sedici anni precedenti ( dal 1992 al 2007) sono stati complessivamente destinati n. 3994 beni immobili e n. 70 aziende, per una valore complessivo di € 504.801.008,67.
Nel periodo di attività del Commissario Straordinario, dunque, l’incremento netto della media annuale delle destinazioni dei beni immobili confiscati è pari al 284% (il numero delle aziende è poco significativo). Pertanto il valore totale del destinato in soli diciotto mesi (230 milioni di euro) è pari quasi alla metà del valore complessivo del valore dei beni destinati nella gestione dei sedici anni precedenti (500 milioni).
1.3 – Utilizzazione effettiva dei beni e interventi sulle criticità
Non è sufficiente destinare, occorre assicurare l'effettivo utilizzo dei possessi.
Infatti non sempre alla destinazione segue la consegna reale, condicio necessaria per avviare l'utilizzo concreto del bene immobile da parte del destinatario.
Da questo punto di vista, i risultati prima indicati, relativi alla velocizzazione delle procedure amministrative, sono qualificati dal numero delle consegne effettive dei beni confiscati ai destinatari:
1) nel 2008 quasi n. 800 su 1044 sono i beni effettivamente giunti nella disponibilità dei comuni e degli altri enti assegnatari;
2) nel 2009, primo semestre risultano n. 216 su 424 i beni consegnati.
L’indagine, svolta in sede di monitoraggio, ha evidenziato i seguenti dati:
- sui complessivi 3.796 beni consegnati ai 480 comuni assegnatari, si è avuta risposta relativamente a 3.141 beni (362 Comuni);
- tra questi 1.489 beni (47,41%) sono effettivamente utilizzati, mentre i restanti 1.652 (52,59%) risultano inutilizzati per gravi criticità (beni inagibili, confische pro quota, pendenze giudiziarie civili o penali, mancanza di risorse, ipoteche).
Le principali cause del mancato utilizzo sono:
a. Occupazioni abusive
Al fine di assicurare l’effettivo utilizzo dei beni, l’attività dell’Ufficio di monitoraggio e impulso è stata diretta alla liberazione dei beni dalle occupazioni abusive, spesso dagli stessi mafiosi: proprio a queste ultime si è data la priorità nel Piano di azione avviato presso le Prefetture. Significativi due casi di aziende abusivamente occupate, in provincia di Caserta; per uno vi è stata revoca della destinazione da parte dell’Agenzia del Demanio su direttiva di questo Ufficio; per l’altra azienda, su impulso dell’Ufficio, vi è stato spontaneo rilascio a seguito di intimazione delle Forze dell’Ordine.
Nei primi nove mesi del 2009, sono stati complessivamente liberati n. 160 beni immobili occupati dai prevenuti o da terzi (che si aggiungono ai 135 immobili liberati nel corso del 2008) dei quali:
1) 17 Nord Italia;
2) 3 Centro;
3) 29 Campania;
4) 21 Puglia;
5) 44 Calabria;
6) 46 Sicilia.
Pertanto nell’intero periodo del mandato del Commissario sono stati liberti in totale n.
295 beni immobili.
b. I beni gravati da ipoteca
Oltre un terzo dei beni immobili in gestione presso il Demanio è gravata da ipoteche. Molti beni consegnati ai Comuni, specie in passato, sono oppressi da questa e/o altre criticità. Per tutelare i beni confiscati dalle azioni esecutive promosse in sede civile dai creditori ipotecari (istituti bancari o società di factoring) onde impedire che, spesso a prezzo vile, i beni ritornino nella disponibilità dei proposti che li acquistano alle aste giudiziarie, il Commissario, ha elaborato una direttiva indirizzata ai Prefetti.
Quest’ultimi hanno provveduto ad interessare i Sindaci nei cui comuni insistono beni confiscati ipotecati sottoposti ad esecuzione immobiliare, al fine di avviare concrete iniziative giudiziarie di tutela assicurando ogni ulteriore attività di collaborazione dell’Ufficio.
Tale iniziativa è stata già sperimentata da questo Commissario Straordinario a Palermo, relativamente alla tenuta agricola confiscata, al noto capomafia Xxxxxxx Xxxxx detto il papa, nel Comune di Polizzi Generosa.
Una siffatta “linea di difesa “dei beni è stata comunicata, altresì, all’Agenzia del Demanio.
Il carattere generale del tema richiede tuttavia iniziative di sistema per reperire le risorse finanziarie necessarie per le transazioni con i creditori ipotecari dei quali sia stata accertata la buona fede. A tal riguardo l’Ufficio ha promosso le iniziative indicate nel punto seguente, in particolare presso le Regioni.
c. Carenza di risorse finanziarie
La carenza di risorse finanziarie da destinare alla ristrutturazione e alla riconversione dei beni (normalmente vandalizzati prima del rilascio) è un’altra delle cause di non utilizzo dei beni.
È stata avviata un’attività di ricerca di ulteriori e diverse fonti di finanziamento per progetti di riutilizzo dei beni confiscati, coinvolgendo le Regioni, attraverso intese e protocolli. In particolare:
1) Regione Lombardia: in esito al protocollo sottoscritto con il Commissario, è stata approvata una delibera di giunta che stanzia 4 milioni di Euro per il biennio 2009/2010 destinati alle transazioni con i creditori ipotecari (Banche) di buona fede, nonché al finanziamento di progetti di ristrutturazione e riconversione.
Nel semestre, con il contributo di questo Ufficio, è stato pubblicato un Bando (23 aprile 2009) ed è in corso l’attività di valutazione delle istanze di finanziamento da parte di una Commissione che prevede la partecipazione del Commissario Straordinario.
2) Regione Lazio: Il 9 luglio 2009, il Commissario ha sottoscritto un Protocollo di intesa. Con delibera di Giunta del 20 aprile 2009, la Regione ha stanziato 6,9 milioni di Euro per il triennio 2009/2011 con lo scopo di finanziare progetti di ristrutturazione e riconversione di beni confiscati, secondo un bando alla cui definizione ha collaborato lo scrivente.
Inoltre su sollecitazione del Commissario e di concerto con l’Ufficio, il tema delle risorse per le transazioni con i creditori ipotecari è stato affrontato nella legge regionale di recente emanazione.
Per le regioni dell’Obiettivo Convergenza (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia) si è fatto riferimento, anzitutto, alle risorse del Programma Operativo Nazionale PON Sicurezza, Obiettivo operativo 2.5, del quale lo scrivente è Responsabile, che prevede una linea di finanziamento per la riconversione/ristrutturazione di beni confiscati per € 91.546.293.
Anche a seguito dell’opera di sensibilizzazione e accompagnamento svolta sul territorio sono stati presentati, attraverso le Prefetture, numerosi progetti di riconversione e ristrutturazione a valere sull’obiettivo 2.5 del PON Sicurezza, il cui comitato di valutazione, ha approvato ben sette importanti progetti, nell’ordine sotto indicati. In particolare, il Commissario, a seguito di una richiesta avanzata alla Commissione Europea – Direzione Generale Politiche Regionali – ha ottenuto la possibilità di finanziare con i fondi del PON
Sicurezza – Obiettivo 2.5. un intervento, per ogni Regione Obiettivo Convergenza, finalizzato alla ristrutturazione e riadeguamento di presidi di polizia fino ad allora non ammessi a contributi europei.
I primi tre progetti sono stati già avviati in sede locale:
1) Caserma Carabinieri e alloggi a Squinzano (Lecce); progetto presentato al Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza, con la partecipazione del Sottosegretario Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
2) Comando Compagnia Carabinieri ed alloggi a Gioia Tauro, nelle palazzine del boss Xxxxxxxxx;
3) Fattoria sociale ed agriturismo a Lentini (Siracusa).
Al Comitato del 13 luglio sono stati finanziati altri quattro progetti:
4) intervento di riconversione e riutilizzo dell’ex casa di Xxxxxxxxxx a Corleone (PA) per la realizzazione di una bottega per la vendita dei prodotti delle terre confiscate riutilizzate;
5) ristrutturazione di un bene da affidare a una cooperativa sociale per attività di integrazione socio-lavorativa (casa famiglia in un complesso universitario) per persone diversamente abili a Giugliano (NA);
6) recupero immobile di via Cupa Xxxxxxxxxxx a Milano – Napoli da destinare ad attività sociali;
7) centro aziendale da destinare a locale di degustazione e centro di stoccaggio, realizzato con un bene confiscato sito in San Cipirello (PA) C.da Xxx Xxxxxx.
Il progetto relativo all’utilizzo di un bene confiscato a Palermo (Il Girasole) è poi stato finanziato con i fondi dell’obiettivo 2.6 del PON “contenere le manifestazione di devianza”.
La copertura finanziaria a valere sul PON Sicurezza. Obiettivo Operativo 2.5. per i sette progetti ammonta a oltre 10.000.000,00 di Euro.
In tema di beni confiscati, nessun POR Regionale risulta essere in una tale avanzata fase di attuazione. Al fine di favorire l’utilizzo effettivo dei beni si segnalano talune iniziative adottate dall’Ufficio nel periodo di riferimento (Dicembre 2008 – Luglio 2009).
1) Il Commissario Xxxxxxxxxxxxx ha promosso, d’intesa con la Prefettura di Catania la costituzione, avvenuta il 1 dicembre 2008, del Consorzio etneo per la legalità e lo sviluppo, consorzio di comuni per la gestione e l’amministrazione di beni confiscati, che ha già presentato progetti di ristrutturazione e riconversione dei beni con il finanziamento con il PON Sicurezza;
2) il 19 marzo 2009 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa “Le terre di xxx Xxxxx Xxxxx”, tra il Commissario straordinario, la Regione Campania, la Provincia di Caserta, i Comuni di Cancello/Arnone e Castel Volturno, la ASL e le Associazioni del terzo settore. È prevista la costituzione di una cooperativa con il contributo economico della “Fondazione Sud” e del PON sicurezza;
3) presso la Prefettura di Catania l’1.12.2008 è stato sottoscritto dal Commissario un protocollo d’intesa per la destinazione e l’utilizzo dei beni e dei fondi agricoli confiscati nei comuni di Lentini, Belpasso, Motta Sant’Anastasia e Ramacca.
4) con il Ministero per i beni e le attività culturali, sono in corso contatti per definire intese con lo scopo di verificare possibilità di utilizzo di beni confiscati per finalità culturali;
5) con il Ministro della Gioventù si è avuto un incontro per definire l’utilizzo dei beni confiscati nell’ambito dei progetti mirati alla promozione sociale delle fasce giovanili ed è stata già proposta una bozza di protocollo di collaborazione;
6) con la Fondazione SUD (che già partecipa al finanziamento del progetto Le terre di Xxx Xxxxx Xxxxx) è intervenuta un’intesa per sottoscrivere un Protocollo finalizzato a favorire l’impiego di beni confiscati nei progetti finanziati con i Bandi della Fondazione;
7) con il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia si è proposto l’avvio di una stabile collaborazione mediante la stipula di un
protocollo per la destinazione di beni confiscati a finalità sociali inerenti ai compiti dell’Amministrazione Penitenziaria;
8) si ricordano, poi, a titolo esemplificativo delle diverse potenzialità di utilizzo, alcuni beni confiscati restituiti alla collettività nel periodo in esame:
(a) Cirò (KR) - museo civico archeologico e polo culturale - 5 dicembre 2008;
(b) Trapani - costituzione cooperativa Calcestruzzi Ericina tra i lavoratori della società confiscata e inaugurazione nuovo impianto lavorazione inerti – 9 febbraio 2009;
(c) Palmi (RC) – centro pedagogico-educativo minori a rischio – 7 marzo 2009;
(d) San Xxxxxxxxxx (CE) – centro giovanile polivalente e comando Polizia municipale – 7 marzo 2009;
(e) Gaggiano (MI) parco pubblico “Bosco dei cento passi” – 18 aprile 2009;
(f) Platì (RC) - nuova caserma dei carabinieri - 16 maggio 2009;
(g) Buccinasco (MI) - asilo nido – 22 maggio 2009;
(h) San Sebastiano Po (TO) – “Cascina Caccia” sede di associazione di volontariato” - 12 luglio 2009;
(i) Xxxxxxxxx (RC) – Caritas Progetto “La locanda del Samaritano” – 5 giugno 2009;
(j) Trani (BR) – Destinazione di un bene confiscato alla Polizia Giudiziaria presso la Procura di Trani – 3 novembre 2009;
(k) Crotone (KR) – Destinazione di 67 ettari di terreni al Comune di Isola di Capo Xxxxxxx per finalità sociali – 28 ottobre 2009;
(l) Crucoli (KR) – Consegna al Comune di una villa unifamiliare – Progetto “Restitutio” – 17 novembre 2009.
Le altre fonti di finanziamento ricercate dall’Ufficio fanno riferimento in particolare:
1) a risorse comunitarie a titolarità regionale (risorse dei vari Programmi Operativi Regionali);
2) a risorse nazionali del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) a titolarità Regionale;
3) ulteriori ed eventuali risorse regionali proprie destinate con Leggi Regionali.
Sono state avviate, inoltre, concrete iniziative con le seguenti Regioni: Sicilia.
A seguito di un incontro con il V. Presidente della Regione e l’audizione del Commissario da parte della Commissione regionale antimafia, è stata richiesta l’attivazione di un tavolo per definire un piano finalizzato ad ottimizzare gli interventi finanziari regionali e nazionali (il PON Sicurezza destina alla Sicilia 29.294.813,76 €).
La legge regionale n.15 del 20 novembre 2008, inoltre, prevede un’importante disposizione generale di premialità per i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati nei bandi previsti dalle misure e dai programmi di finanziamento, sia regionali che comunitari.
Puglia.
A seguito di intese con l’assessorato competente, l’Ufficio ha seguito i lavori per il Bando “Libera il bene” che prevede l’assegnazione di 20 milioni di € dalle risorse del POR Puglia nella programmazione 2007/2013.
Si è avviato un processo di condivisione di azioni che possa portare alla stipula di un Accordo di Programma Quadro nel quale far confluire, tra le altre, le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate che la Regione eventualmente deciderà di mettere a disposizione per interventi sui beni confiscati.
Le risorse del FAS, dai vincoli meno stringenti di quelle dei fondi strutturali, potranno fornire l’elasticità necessaria a superare alcuni ostacoli che ancora si frappongono a un celere avvio degli interventi di riutilizzo sui beni confiscati.
Infine, nella conferenza di servizi del 6 maggio è stata raggiunta un’intesa per
costituire Tavolo monotematico (Prefettura, Regione, Commissario) per razionalizzare la destinazione ai beni confiscati delle risorse regionali e di quelle del PON Sicurezza che destina alla Puglia 22.099.275.13 €.
Inoltre, il 21 ottobre, il Commissario straordinario ha partecipato alla presentazione del Progetto "Libera il bene", promosso dalla Regione Puglia in collaborazione con "Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" e destinato, attraverso un avviso pubblico rivolto a Comuni e Province pugliesi, per il recupero, la riconversione e la gestione dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Il progetto è stato ideato nell'ambito del Programma Regionale "Bollenti Spiriti" e dispone di un finanziamento dell'Unione Europea nell'ambito del FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) pari a 6,5 milioni di Euro.
Campania.
In attuazione del Protocollo Xxx Xxxxx Xxxxx, sottoscritto dal Commissario con il Ministro dell’Interno xx. Xxxxxxx Xxxxxx e con il Presidente della Regione Xxxxxxx Xxxxxxxxx sono in corso di definizione una serie di progetti che potranno attingere alle (limitate) risorse della specifica legge regionale 23/03, ai fondi del P.O. Nazionale sicurezza ed eventualmente anche ai fondi FAS che la Regione Campania ha previsto, circa 25 milioni di Euro, sul proprio Programma Attuativo Regionale attualmente all’attenzione del CIPE per la delibera di presa d’atto della positiva conclusione dell’istruttoria tecnica.
Calabria.
L’Ufficio ha sottoscritto un progetto strategico integrato a regia regionale di finanziamento a fini produttivi dei beni confiscati elaborato, insieme alla Prefettura di Reggio Calabria che tiene conto delle diverse fonti di finanziamento quali: i contributi degli Enti locali, le leggi regionali n. 3 del 16 febbraio 2005, nonché la L. R. n. 5 del 10 gennaio 2007. La dotazione finanziaria al momento disponibile è di circa 20 milioni di Euro a valere sul P.O.R. Calabria 2007/2013 (sarebbero già stati individuati dall’Ufficio programmazione della Xxxxxxx X. 00 Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx verso i quali intervenire con una spesa di oltre 3.800.000,00 euro) mentre la dotazione del P.O. Nazionale Sicurezza per la Calabria è di Euro 13.081.965,27 (Il piano strategico ne prevede l’utilizzazione di 8 milioni di euro).
1.4 – I rapporti con l’Autorità Giudiziaria (art. 1 lett. C) e d ) D.P.R. 6.11.2007)
a. Le intese con le Autorità giudiziarie
Prosegue il positivo rapporto di collaborazione con il Ministero della Giustizia per assicurare il monitoraggio e rendere più celere il raccordo tra la fase giudiziaria e la fase amministrativa di destinazione dei beni confiscati; attività nata dalla constatazione dei notevoli ritardi nelle comunicazioni dei provvedimenti irrevocabili all’Agenzia del Demanio.
In particolare, grazie alla disponibilità del Primo Presidente della Corte di Cassazione, sono state concordate, a seguito di incontri, le attività da compiere per il raggiungimento dei predetti obbiettivi.
Con circolare dell’8 maggio 2008 il Primo Presidente (ed il Dirigente) ha dato disposizioni alle Cancellerie penali indicando il nuovo modello operativo, concordato con il Commissario, per la semplificazione nelle comunicazioni.
A seguito delle recenti novità legislative:
• legge n. 181/2008, istitutiva del Fondo Unico Giustizia, gestito da Equitalia Giustizia S.p.A.;
• modifica del procedimento di destinazione dei beni confiscati, oggi effettuata con provvedimento del Prefetto (art. 2 decies L. 575/65 come modificato dalla L. 94/09);
• applicazione anche ai casi di confisca di cui all’art. 12 sexies L. 356/92 delle disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dagli artt. 2 quater, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies, 2 undecies e 2 duodecies L. 575/65;
d’intesa con i vertici della Suprema Corte sono stati elaborati nuovi modelli di “comunicazione di provvedimenti di confisca divenuti definitivi”, differenziando la confisca disposta nelle procedure per misure di prevenzione da quella disposta ai sensi dell’art. 12 sexies L. 356/92 (anche in fase di esecuzione).
La nuova modulistica dovrebbe assicurare la comunicazione della definitività del provvedimento di confisca, in tempi ridotti, a:
• Prefetto per i beni immobili ed i beni aziendali nella sua nuova funzione di organo deputato alla destinazione;
• Agenzia del Demanio per:
1. la gestione dei beni immobili, delle aziende;
2. la gestione e la destinazione tutti i beni mobili diversi dalle “somme di danaro” e dei beni mobili registrati, non affidati alle forze dell’ordine (come previsto dall’art. 2 undecies comma 3 bis della legge n. 575/1965 modificato dalla legge n. 94/2009) ;
• Equitalia Giustizia S.p.A. per le “somme di xxxxxx ed i proventi” indicati nell’art. 2
L. 181/08 ed ulteriormente specificati nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 30.7.09 n. 127;
• Ministero dell’Interno Dipartimento di P.S. per finalità di monitoraggio che potrebbe essere semplificato consentendo la consultazione della Banca dati SIPPI.
La collaborazione di questo Ufficio con la Suprema Corte è stata oggetto di puntale apprezzamento del Signor Primo Presidente.
Nell’ultimo anno il Commissario ha anche sperimentato il modello organizzativo partendo dalla modulistica concordata con la Cassazione per verificare l’effettiva possibilità della riduzione dei tempi nel passaggio tra le due fasi giudiziaria ed amministrativa.
La sperimentazione ha sortito apprezzabili risultati con riduzione dei tempi (in taluni distretti da un anno ad un mese) per la comunicazione della definitività della confisca all’Agenzia del Demanio da parte dell’autorità giudiziaria.
Nel dettaglio i risultati di questa sperimentazione sono stai i seguenti:
• per i beni di competenza Equitalia Giustizia S.p.A., le somme, non note alla società perché i provvedimenti di sequestro erano di anni antecedenti alla istituzione del FUG, sono state destinate al suddetto fondo in meno di un mese. In altri casi, aver interessato la società di gestione, ha consentito alla stessa di sollecitare le comunicazioni da parte degli Uffici Giudiziari;
• per le confische in materia di misure di prevenzione si è riscontrata una riduzione dei tempi di esecuzione delle comunicazione all’Agenzia del Demanio che in alcuni casi passa da un anno a un mese;
• per i procedimenti penali e le confische in fase di esecuzione la ricezione della nota del Commissario ha consentito alle cancellerie di individuare più facilmente i fascicoli con beni in amministrazione.
Partendo da queste premesse il Commissario ha proposto al Ministero della Giustizia una circolare volta formalizzare l’obbligo per i Tribunali, ricevuta la decisione della Suprema Corte, di dare immediata comunicazione della confisca agli organi competenti senza attendere il rientro del fascicolo o la fissazione dell’udienza di rendicontazione.
Una ipotesi di circolare, ora al vaglio dei vertici del Ministero della Giustizia, potrebbero potenzialmente assicurare un risparmio di spesa, riducendo i tempi di amministrazione giudiziaria e i conseguenti compensi all’Amministratore Giudiziario.
Nel contempo è stato sottoscritto il Protocollo di collaborazione con il Dipartimento degli affari di Giustizia per l’accesso a S.I.P.P.I. (banca dati dei procedimenti e dei beni sequestrati e confiscati, gestita dal Ministero della Giustizia), essendo state espletate tutte le attività preparatorie sulla scorta dell’Accordo tecnico già stipulato con lo stesso Dipartimento.
Il Protocollo assegna al Commissario il compito di monitorare e registrate, nel sistema S.I.P.P.I., i provvedimenti definitivi di confisca, ex art. 12 sexies L. 356/1992, comunicati all’Ufficio del Commissario dalla Suprema Corte di Cassazione in virtù della direttiva suddetta del Primo Presidente.
b. Le aziende in sequestro
Il D.P.R. istitutivo assegna all’Ufficio il compito di porre “ a disposizione degli organi dell’amministrazione giudiziaria ogni utile risorsa”.
Le aziende in sequestro, secondo i dati desumibili dalla banca dati S.I.P.P.I., risultavano alla data del 18 maggio 2009, n. 1414 di cui n. 518 società di capitali, suddivise in 25 società per azioni e 493 S.r.l..
In forza del protocollo d’intesa con il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali (DI.S.E.T.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato compiuto uno studio sulle criticità delle società di capitali in sequestro i cui risultati, inviati ai Prefetti e alle Autorità Giudiziarie interessate, potranno costituire un utile strumento di supporto per i manager delle imprese sequestrate, anche alla luce delle nuove previsioni della Legge 15 luglio 0000 x 00.
I risultati complessivi dell’analisi, elaborati dal DISET medesimo hanno evidenziato:
- i settori di attività prevalenti (edilizia e terzo settore);
- riduzione del fatturato, del totale delle attività e del patrimonio netto;
- stabilità del numero di occupati in virtù delle scelte degli amministratori;
- localizzate al Sud d’Italia.
Le specifiche problematiche emerse e le possibili soluzioni finalizzate a creare un sistema adeguato di governance sono le seguenti:
1. Tensioni di liquidità. I creditori e in particolare gli istituti bancari, a seguito del provvedimento di sequestro, tendono a perdere fiducia nelle potenzialità di durata e di competitività economica delle stesse aziende e riducono gli apporti finanziari e il credito erogabile.
Si ritiene proponibile l’istituzione, con apposita previsione normativa, di un fondo rotativo, senza oneri per il bilancio dello Stato
2. Gestione delle risorse umane. La gestione degli amministratori giudiziari è tesa ad evitare il più possibile, riduzioni occupazionali anche in presenza di contrazioni marcate degli output produttivi.
Possibilità di ricorso ai cd. “ammortizzatori in deroga”, anche attraverso la rete degli uffici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dell’INPS, e strumenti premiali in favore della emersione da lavoro irregolare.
3. Criticità connesse agli adempimenti di natura amministrativa e contabile nella fase di immissione in possesso dei beni aziendali e nel successivo breve periodo. Tali difficoltà potrebbero essere superate attraverso l’emanazione di specifiche disposizioni legislative che prevedano una sospensione temporanea delle scadenze di natura amministrativa successivamente alla notifica del decreto di sequestro.
Sarebbe inoltre auspicabile la costituzione di un “tavolo Territoriale” di coordinamento (presieduto dal Prefetto) composto da varie Amministrazioni pubbliche, finalizzato al superamento delle difficoltà di natura burocratica che potrebbero rallentare la ripresa produttiva.
E’ stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra Invitalia ed il Commissario Straordinario (che ha ricevuto l’esplicito plauso del Ministro Scajola), per definire attività di risanamento di aziende sequestrate alla criminalità ed avviare una sperimentazione di modello di governance.
Con la condivisione delle Autorità giudiziarie competenti di Reggio Calabria e Palermo, sono state definiti due interventi pilota, nell’ambito di altrettante procedure giudiziarie di prevenzione, relative a due importanti gruppi di imprese sequestrate.
Si procederà all’analisi finanziaria ed economica delle aziende, da parte di Invitalia; al fine di comprendere e indicare al Giudice delegato le prospettive di prosecuzione e di redditività nonché il programma di sviluppo (anche qui anticipando la Legge n 94/2009, in ordine ai compiti dei manager delle aziende sequestrate).
L’Ufficio ha preso parte ai tavoli promossi dal Ministro dell’Interno xx. Xxxxxxx Xxxxxx e dal Sottosegretario xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx al fine di definire interventi legislativi ed amministrativi di sostegno alle aziende sequestrate e confiscate.
1.5 – I rapporti con l'Agenzia del Demanio. Le aziende confiscate
L’Ufficio ha avuto accesso alla banca dati dell’Agenzia del Demanio su determinazione del Direttore dott. Xxxxxxxx Xxxxx, col quale prosegue il comune impegno per dare il massimo dell’efficacia efficienza ed impulso all’azione amministrativa nel settore.
È stata in particolare sviluppata una specifica attenzione per la gestione delle aziende confiscate. L’attuale situazione complessiva delle aziende confiscate, desunta dalla banca dati suddetta e rielaborata da quest’ufficio, risulta dalla scheda allegata.
In particolare emerge che alla data del 30 giugno 2009, le aziende ancora in gestione al Demanio sono 216, di cui 100 S.r.l., 4 S.p.a. 53 sono imprese individuali e 33 sono società in accomandita semplice. Oltre alle anzidette 216 aziende in gestione, ne risultano 41 aziende per le quali è stata disposta la destinazione alla vendita o all’affitto e che quindi presentano attitudine alla prosecuzione dell’attività.
Riguardo alle destinazioni che devono essere attuate, 347 sono relative ad aziende da liquidare.
Al fine di prevenire tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata nella destinazione dei beni ad essa confiscati, in data 25 novembre 2008 si è proceduto alla firma del protocollo di legalità, per prevenire tentativi di infiltrazioni della criminalità nella vendita di beni aziendali confiscati, tra le Prefetture di Roma, Latina, Rieti e Frosinone, l’Agenzia del Demanio, filiale Lazio, e il Commissario Straordinario di governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati.
Sono stati acquisiti dall’Ufficio i bilanci delle società confiscate attive ed è stata svolta attività di monitoraggio e impulso:
a. sul tema delle aziende abusivamente occupate (due a Caserta);
b. sulle linee operative riguardanti i beni aziendali delle società immobiliari (confisca Piazza a Palermo, in particolare) in punto di estromissione dei beni dal patrimonio sociale;
c. su aspetti specifici confisca Xxxxxxxxx, Roma; Confisca De Benedicitis, Roma; aziende Edil Beton srl, Acli Terra Campania, Xxxxxxxx Xxxxx, Caserta; Gruppo XXXXX, Catania; Cantina Kaggio, Palermo.
Con la Direzione Nazionale Antimafia, la Prefettura di Catania, l’Agenzia del Demanio e la Procura della Repubblica di Catania, si è dato avvio, il 10 luglio 2009, ad un progetto di integrazione tra le attività di alcune aziende confiscate ed altre in sequestro giudiziario a Catania.
In relazione alle società definitivamente confiscate si ritiene che il modello legislativo attualmente vigente, il quale prevede una gestione atomizzata delle aziende, in vista della loro liquidazione ovvero del mantenimento allo Stato per la vendita o l’affitto, determini una inefficienza complessiva di gestione che non può giovarsi delle possibili sinergie derivanti da una loro integrazione.
Sulla questione l’Ufficio ha espresso l’avviso di ricercare soluzioni che consentano razionalizzare e semplificare il frammentato sistema di amministrazione delle aziende confiscate anche attraverso, ad esempio, la creazione di una holding pubblica nella quale far confluire le aziende per il tempo (oggi particolarmente lungo) necessario alla loro destinazione al fine di contenere le ingenti spese conseguenti alla pluralità degli organi di amministrazione e di controllo.
1.6 – Comunicazione istituzionale
Il 30 ottobre c.a. è stato pubblicato il sito ufficiale del Governo per i beni confiscati xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, interamente realizzato, a costo zero, dal personale dell’Ufficio con la collaborazione del servizio informatico della Presidenza, di cui si allega la fotocopia della home page.
Uno strumento di servizio utile per agevolare le procedure amministrative e l’utilizzo dei beni nonché per rendere edotti cittadini e opinione pubblica delle attività e dei risultati ottenuti dall’azione del Governo in questo peculiare settore.
Il sito è collocato al primo posto sui maggiori motori di ricerca (Google, Yahoo, ecc.) mediante la digitazione della chiave “beni confiscati”, a conferma l’iniziativa del Commissario ha corrisposto alle aspettative dell’opinione pubblica e delle amministrazioni di un moderno canale informativo sull’argomento.
1.7 – Proposte normative ai sensi dell’art. 1 lett. e) del d.p.r. 6.11.2007
Le innovazioni della legge 94/2009, che si collegano a quelle contenute nella legge 125/2008, costituiscono una soluzione importante ma parziale.
Il settore attende una riforma organica.
Restano infatti irrisolti taluni nodi fondamentali per rendere efficace l’azione di spoliazione dei patrimoni delle mafie e, conseguentemente,rapida e incisiva la restituzione alla collettività di quelle ricchezze.
Vanno disciplinati, tra gli altri, i rapporti tra sequestro, confisca patrimoniale da un lato e, dall’altro, garanzie reali di terzi, pretese di creditori chirografari,procedure fallimentari, di esecuzione mobiliare ed immobiliare, di diritto societario, norme amministrative e fiscali.
Si tratta di questioni da sempre affidate a soluzioni giurisprudenziali che determinano difficoltà che, spesso, non trovano definizione nella fase giudiziaria.
Ipoteche e diritti di terzi, occupazioni abusive, interferenze giudiziarie: sono queste le principali criticità che si trascinano dopo la confisca definitiva e che ancora oggi incagliano oltre 3.000 beni in gestione all’Agenzia del Demanio impedendone le destinazioni e l’effettivo utilizzo.
Va dunque ribadita l’esigenza di un Testo Unico che razionalizzi le fonti e disciplini in modo organico e unitario la materia .
In tale contesto assume rilievo prioritario la modifica degli assetti organizzativi del settore.
Occorre istituire l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità per assicurare la proficua gestione e la restituzione delle ricchezze sottratte alla criminalità, attraverso il loro effettivo, rapido riutilizzo sociale e istituzionale.
La Commissione Parlamentare Antimafia della XV Legislatura, all’unanimità, ha già dato indicazioni in tal senso .
La consapevolezza dei problemi irrisolti, peraltro, ha indotto il Governo ad istituire nel 2007 questo Commissario straordinario che ha operato a legislazione invariata e senza poteri speciali.
Differente è il quadro giuridico nel quale si collocherebbe l’Agenzia per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità: un soggetto unico a livello nazionale, con competenza esclusiva e generale nella materia dei beni confiscati e, nel rispetto delle
prerogative dell’Autorità giudiziaria,di quelli sequestrati. Un centro nazionale di responsabilità, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico , che si occupa del bene dalla fase del sequestro giudiziario (ponendosi al servizio dell’A. G. specie per contribuire ad assicurare la redditività delle aziende) e fino alla fase del suo utilizzo sociale o istituzionale.
L’attribuzione di competenze e poteri incisivi è finalizzata ad assicurare all’azione amministrativa continuità ed efficienza con la previsione di meccanismi di verifica dei tempi dei risultati e degli adempimenti necessari.
L’Agenzia opera all’interno di un sistema organico nel quale le risorse provenienti dai beni confiscati siano in parte utilizzate, prioritariamente, per rendere efficienti e produttivi gli stessi beni: il comparto deve essere posto in grado di produrre ricchezza e utilità sociali. Per tale ragione, a fronte dell’onere del finanziamento dei progetti di uso sociale e/o istituzionale dei beni presentati all’Agenzia dalle Amministrazioni e dai soggetti assegnatari, è prevista la confluenza di una quota dei proventi dei beni mobili, immobili e delle aziende, in un fondo gestito direttamente dall’Agenzia, fatte salve le previsioni connesse all’alimentazione del Fondo unico giustizia (FUG).
La missione sociale, economica e produttiva che i beni confiscati possono e devono assolvere, può e deve essere garantita con parte delle risorse provenenti dagli stessi beni. Il che, peraltro, postula una gestione, improntata su criteri di imprenditorialità e di elasticità gestionale, che consenta di superare agevolmente le criticità che si frappongono alla rapida utilizzazione.
La Relazione offre degli approfondimenti su talune questioni giuridiche di rilievo: le problematiche derivanti dall’istituzione del Fondo Unico di Giustizia; il rapporto tra confisca e tutela dei terzi; la ricostruzione del quadro normativo concernente il sistema di rendicontazione della gestione e lo stato versamenti diretti al bilancio statale dei proventi “netti” dei beni confiscati.
Alla Relazione sono allegati taluni atti e protocolli sottoscritti dal Commissario e, infine, le elaborazioni statistiche.
2. QUADRO NORMATIVO
L’anno 2009 è stato caratterizzato da un significativo mutamento del quadro normativo, con riferimento alle nuove competenze attribuite al Prefetto in ordine alla adozione del provvedimento di destinazione.
La legge n. 94 del 15 luglio 2009 ( "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 – Suppl. ord. n. 128-art. 2 comma 20) ha modificato il procedimento di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui alle legge 575/1965 (articoli 2 nonies e 2 undecies) e all’artt. 12 sexies della legge n. 356/1992 , attribuendo al Prefetto della Provincia ove si trovano i beni immobili o ha sede l’azienda , la competenza ad emettere il provvedimento di destinazione. In particolare l’art. 2 comma 20 della legge ha sostituito l'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, che risulta oggi così formulato:
“””1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.
2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.
3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.”””
L’elemento centrale della riforma è costituito dalla attribuzione al Prefetto della competenza all’emissione del provvedimento di destinazione in precedenza di competenza della direzione centrale dell’Agenzia del Demanio a conclusione di un procedimento che vedeva coinvolta la direzione regionale, il Prefetto , il sindaco e l’”amministratore di cui all’art. 2 sexies” .
Il nuovo procedimento prevede una sollecita istruttoria da parte della direzione regionale dell’Agenzia del Demanio, con un termine di 90 giorni per la formulazione della proposta di destinazione, da rivolgersi direttamente al Prefetto. Nella proposta va indicata la stima del valore del bene, che va ricavata dagli atti giudiziari.
Ne deriva in primo luogo la necessità che il provvedimento definitivo di confisca proveniente dall’Autorità giudiziaria sia corredato dagli atti da cui poter desumere la anzidetta stima (relazione dell’amministratore, verbale dell’udienza di rendicontazione, ecc..).
La nuova disposizione non riproduce, fra le attività di competenza dell’Agenzia, l’espressa necessità di ottenere un parere da parte del sindaco del “comune interessato “ e dell’amministratore di cui all’art. 2 sexies. Tale opzione appare finalizzata a velocizzare le procedure, che vedranno nella “conferenza di servizi” convocabile dal Prefetto, la sede per la emersione e valutazione degli interessi convergenti sul bene confiscato.
La nuova norma fa inoltre salva la competenza dell’Agenzia per la “gestione” del bene. Sotto tale profilo risulta confermata la attribuzione gestionale connessa alla competenza tecnica dell’Agenzia. La nuova disposizione non ha inoltre modificato le disposizioni contenute nella stessa legge 575/1965 (artt. 2 sexies e 2 nonies) per i quali è prevista la nomina di un amministratore dei beni, sia nella fase giudiziaria, sia nella fase successiva di competenza dell’Agenzia (salva la possibilità che l’Agenzia provveda direttamente alla gestione con il proprio apparato) .
A tale aspetto della “gestione” appare riferirsi anche la previsione di cui alla seconda parte del terzo comma “(...) Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile”, che fa salva il “potere-dovere” , di tutela esecutoria del bene confiscato, assimilato sotto tale profilo, per espressa disposizione di legge, ai beni del demanio pubblico.
La disposizione non prevede un periodo transitorio. Ne consegue la sua integrale vigenza a decorrere dall’entrata in vigore della legge in data dall’8 agosto 2008.
La nuova disposizione si riferisce anche ai beni aziendali. Per tali beni la proposta di destinazione riguarda le ipotesi di cui all’art. 2 undecies. Al riguardo si rileva che la norma non ha modificato detta previsione, e che pertanto è rimasta confermata la competenza dell’Agenzia del demanio allo svolgimento delle operazioni connesse all’affitto, alla vendita o alla liquidazione dell’azienda.
Le nuove norme sul procedimento di destinazione si inseriscono nel complesso delle disposizioni in tema di sequestro e confisca nei confronti di organizzazioni criminali e risultano finalizzate a rendere effettivo il loro utilizzo per le finalità istituzionali e sociali
previste dalla legge 109/1996, costituendo gli stessi beni confiscati anche un valore economico tangibile ed idoneo a contribuire allo sviluppo del paese e delle comunità locali.
Le disposizioni attualmente vigenti in materia, anche con le modifiche recate dall’ultimo provvedimento normativo, sono costituite principalmente dagli artt. 2 bis e 2 ter della L. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni, dagli artt. 18 e 19, L. 152/1975, leggi da ultimo modificate dalla L. 24.07.2008, n. 125 – “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” – e dall’art. 12 sexies L. 356/1992 (sequestro e confisca di beni nei confronti di condannati per determinati gravi reati tra i quali l’associazione di tipo mafioso), rispettivamente nell’ambito di applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale (L. 575/1965) ovvero nell’ambito di procedimenti penali (art. 12 sexies L. 356/1992).
La destinazione ed utilizzazione di tali beni è definita dall’articolo 2 undecies della L. 575/1965 per il quale i beni immobili sono:
a. mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici, connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b. trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla L. 11.08.1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla L. 8.11.1991, n. 381, e successive modificazioni o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9.10.1990, n. 309 e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L. 8.07.1986, n. 349 e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi.
c. trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’art. 74 del citato T.U. approvato con D.P.R. 9.10.1990, n. 309.
Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’art. 129 del medesimo T.U. ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile.
Nel caso in cui il bene confiscato costituisca, invece, un bene aziendale esso è mantenuto al patrimonio dello Stato e può essere destinato:
a. all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata. Nella scelta dell’affittuario deve essere privilegiata la soluzione che garantisce il mantenimento dei livelli occupazionali;
b. alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
c. alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.
Per le somme di denaro sequestrate e per i proventi comunque derivanti dai beni il legislatore ha nel tempo previsto varie destinazioni. Tali destinazioni debbono ora essere riconsiderate alla luce della nuova disciplina in tema di fondo unico giustizia (FUG).
Il procedimento vede attualmente coinvolti numerosi soggetti pubblici costituiti in particolare dall’Autorità giudiziaria (provvedimento di sequestro e di confisca), dall’Agenzia del Demanio (gestione ), dalle Prefetture (adozione del provvedimento di destinazione), dalle amministrazioni statali e gli enti pubblici istituzionali e territoriali (destinatari e utilizzatori dei beni) e soggetti privati (utilizzatori dei beni quali cooperative sociali), oltre agli amministratori dei beni stessi.
All’attuale assetto normativo ed organizzativo si è pervenuti con una successione di leggi che nel tempo hanno progressivamente modificato le disposizioni contro la mafia: dalla L. 575/1965 si è passati alla L. 646/1982, (c.d. legge Rognoni-La Torre) con l’introduzione del reato ex art. 416 bis c.p., la definizione di associazione di tipo mafioso, la confisca obbligatoria di cui al comma 7 nei confronti dell’associato condannato e la previsione, accanto alle misure di prevenzione personali, di misure di carattere patrimoniale, sequestro e confisca (artt. 2 bis, 2 ter e 2 quater) per eliminare dal circuito economico le ricchezze ed i
xxxx derivanti dal reimpiego di proventi di attività illecite aggredendo patrimoni accumulati illegalmente e, soprattutto, colpendo il prestigio personale del mafioso, privato non solo di un potere personale, derivante dall’accumulo delle ricchezze e dal consenso “sociale”, ma della stessa possibilità di reinvestire le risorse economiche e finanziarie in altre, lucrose attività illegali.
Negli anni successivi alla sua promulgazione, la legge Rognoni-La Torre, forse per la sua origine emergenziale (l’approvazione intervenne a ridosso degli omicidi dello stesso Xxx Xx Xxxxx e del Generale Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx), evidenziò alcune lacune in ordine alla gestione concreta e razionale dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali e soprattutto alla destinazione dei beni; si giunse quindi alla emanazione del D.L. 230/1989, convertito nella L. 282/1989 “Disposizioni urgenti per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della L. 575/1965”, primo intervento per disciplinare la gestione dei beni ed alla previsione di ipotesi particolari di confisca previste dell’art. 12 sexies di cui al D.L. 306/1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito nella L. 356/1992).
Con D.M. 1.02.1991, n. 293, veniva emanato il “Regolamento recante le modalità da osservarsi per la documentazione delle operazioni effettuate e per il rendimento del conto da parte dell’amministratore dei beni sequestrati”, al fine di disciplinare le operazioni svolte dall’amministratore, l’utilizzo delle somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo nella procedura e non utilizzate per la conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati e, soprattutto, il conto di gestione e l’udienza di rendicontazione, finalizzata a far conoscere alle parti interessate la attività di amministrazione posta in essere.
Anche le disposizioni dell’art. 4, D.L. 230/1989, si rivelarono non risolutive, permanendo le difficoltà nella destinazione dei beni che, spesso, risultavano gravati da ipoteche, non venivano utilizzati, andando in rovina o continuando a rimanere nella disponibilità dei proposti; a ciò si aggiunga l’elaborazione dottrinale sulle peculiarità della c.d. “impresa mafiosa” e la necessità di ovviare al fatto che le aziende iniziavano a generare disoccupazione perché, dopo il sequestro, non più alimentate dal circuito illecito e ritenute inaffidabili dagli istituti di credito che revocavano subito i fidi accordati. In tale contesto si inserì l’attività dell’Associazione nomi e numeri contro le mafie “Libera” (che attualmente coordina circa 1200 tra associazioni e gruppi), presieduta da Xxx Xxxxx Xxxxxx, culminata nella presentazione nel 1995 di una petizione popolare, firmata da un milione di persone, che evidenziò l’importanza del recupero e del riutilizzo dei patrimoni illeciti nel circuito economico lecito, coincidente con la riaffermazione della legalità, dello Stato sul territorio attraverso la restituzione ai Comuni e, in genere, ai cittadini di quanto illegalmente acquistato grazie
all’utilizzo di intimidazioni e minacce. Con la approvazione della L. 7.03.1996, n. 109, intervenuta anche essa in tempi rapidi in Commissione Giustizia in sede deliberante, si è realizzata una riforma fondamentale consentendo l’uso sociale dei beni confiscati alle mafie, ai soggetti indicati dall’art. 14 L. 55/1990 e ora, per effetto della L. 125/2008 anche ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., nonché ai soggetti indicati dall’art. 19 della L. 152/1975 (persone di cui all’art. 1, comma 2, L. 1423/1956 secondo un indirizzo giurisprudenziale dei Tribunali di prevenzione non uniforme). Inoltre, con la L. 4.4.2007, n. 41, di conversione del D.L. 8.02.2007, n. 8, è stato inserito l’art. 7 ter alla L. 401/1989 che prevede che possono essere applicate le misure di prevenzione anche nei confronti delle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza indicate nell’art. 6 e che sia disposta la confisca dei beni, nella loro disponibilità, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Anche le disposizioni in materia di terrorismo fanno riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione antimafia. Infatti, proprio perché ritenuto strumento efficace nella lotta alla accumulazione di patrimoni illeciti e sulla spinta, dopo l’attentato dell’11.09.2001, dell’emergenza e della necessità di contrastare il terrorismo transnazionale, recidendo i legami finanziari delle organizzazioni, con D.L. 18.10.01, n. 374, art. 7 (convertito in L. 15.12.2001,
n. 438), si è prevista la applicazione delle misure di prevenzione anche in tale campo. Infatti, l’art. 18, L. 152/1975 ora prevede: “Le disposizioni della L. 575/1965, si applicano anche a coloro che: operanti in gruppo o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato”. La l.fin. 2007 (art. 1, commi 220 e 221, L. 27.12.2006, n. 296), ha ulteriormente ampliato le ipotesi di confisca di cui all’art. 12 sexies L. 356/1992 alle ipotesi di reati contro la Pubblica Amministrazione ad eccezione dell’abuso di Ufficio (artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis, 325 c.p.) ed inserito il comma 2 bis che prevede espressamente per i suddetti titoli di reato l’applicazione delle disposizioni degli artt. 2 novies, 2 decies, 2 undecies della L. 575/1965 e successive modifiche in ordine alla destinazione dei beni confiscati. La l.fin. 2008 (art. 2, commi 102, 103, 104, L. 24.12.2007, n. 244), ferme restando le estensioni previste dalla finanziaria 2007 in ordine ai soggetti destinatari dei beni ed alle ipotesi di confisca ex art. 12 sexies L. 356/1992, aveva previsto l’istituzione di un “Fondo per la legalità” presso il Ministero dell’Interno nel quale far confluire i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965. Tali norme sono state abrogate dall’art. 61, comma 25, della L. 133/2008 che ha istituito un unico fondo nel quale far confluire tutte le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati nei procedimenti
penali, di prevenzione e di irrogazione di sanzioni amministrative. Con D.L. 16.9.08, n. 143, convertito con modifiche con L. 181 del 13.11.2008, il fondo è stato denominato “Fondo unico giustizia”, gestito da “Equitalia Giustizia S.p.A.” (al riguardo cfr. il paragrafo “Flussi finanziari e gestione dei beni”). Con la approvazione della L. 24.7.2008, n. 125, (legge di conversione del decreto sicurezza D.L. 23.5.08, n. 92) si sono estese, come detto, le misure di prevenzione ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. ed abrogato l’art. 14 L. 55/1990; è stata prevista la competenza anche del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia a richiedere l’applicazione delle misure di prevenzione; introdotto il principio in base al quale le misure di prevenzione sia personali sia patrimoniali possono essere richieste ed applicate in modo disgiunto, la possibilità, ricorrendo i presupposti richiesti, di disporre sequestro e confisca per equivalente e, soprattutto, che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del proposto. Di rilievo, ai fini che qui interessano, è la possibilità, qualora risulti che i beni definitivamente confiscati e destinati siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, di revocare l’assegnazione o la destinazione. Nel corso del 2009 sono inoltre intervenuti i provvedimenti normativi già richiamati in tema di modifica delle competenze in ordine all’adozione del provvedimento di destinazione contenute nella legge 94/2009 . La stessa legge sulla sicurezza ha previsto la istituzione di un albo, presso il ministero della giustizia, degli amministratori nonché di una sezione speciale di detto albo relativa agli amministratori aziendali. : Ulteriori precisazioni normative sono state introdotte in tema di destinazione dei proventi dei sequestri e delle confische di cui alla legge sul Fondo unico giustizia (v. anche apposito approfondimento ).
Come già evidenziato nella relazione relativa all’anno 2007-2008, l’evoluzione legislativa relativa alla confisca di prevenzione non era stata accompagnata da analoga evoluzione delle norme relative alla gestione ed alla destinazione dei beni confiscati.
La L. 109/1996, “disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati”, tendeva, come si legge nella relazione dei deputati proponenti, ad una “più razionale amministrazione dei beni confiscati ai sensi della L. 575/1965 e successive modificazioni, e ad una più puntuale destinazione degli stessi a fini istituzionali e sociali”.
A tal fine erano state apportate non solo modifiche sostanziali e procedurali ma era stata affermata la necessità di attuare un monitoraggio permanente dei beni sequestrati e confiscati, dello stato del procedimento e della destinazione e dell’utilizzazione degli stessi per avere un quadro sempre aggiornato della situazione al fine di predisporre la relazione semestrale del Governo al Parlamento. Nonostante la semplificazione delle procedure amministrative e la
previsione di tempi più brevi per l’assegnazione dei beni, le difficoltà, i ritardi ed i problemi connessi alla applicazione di tali nuovi meccanismi, avevano portato dapprima alla costituzione di un osservatorio permanente sui beni confiscati ed alla nomina di un “Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali” con D.P.R. 28.7.1999; con D.P.R. 19.1.2001, ai sensi dell’art. 11 della L. 23.8.1988, venne nominato un successivo Commissario straordinario del Governo per che ha operato sino al 31.12.2003 formulando proposte di riforma della disciplina, monitorando i beni ed i relativi procedimenti con la elaborazione di una banca dati dei beni confiscati e sollecitando le procedure per la destinazione ed assegnazione dei beni.
Nello stesso contesto la necessità di un’ulteriore riforma determinata dall’esperienza applicativa della L. 109/1996, per tutelare i diritti dei terzi, riordinare organicamente le norme sulla gestione dei beni, rendere più rapide ed efficaci le procedure di destinazione aveva portato alla istituzione, presso il Ministero della Giustizia, della Commissione per la ricognizione e il riordino della normativa ed alla elaborazione di disegni di legge (Commissione Fiandaca). I lavori della Commissione Fiandaca ed i lavori della Commissione istituita presso il Commissario di Governo non sono stati utilizzati nella XIV Legislatura ove è stato presentato il 19.10.04 il D.D.L. n. 5362 “Delega al governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali”, disegno non divenuto legge dello Stato.
Con decreto del 23.12.2003 l’Ufficio del Commissario è stato soppresso; la gestione dei beni, che era attribuita alla competenza del Ministero delle Finanze, è passata all’Agenzia del Demanio (riforma D.L.vo 30.7.1999, n. 300) con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con successivo D.Lvo 173/03 l’Agenzia del Demanio era trasformata in ente pubblico economico e con D.P.C.M. 18.4.2005 veniva sottoposta al controllo della Corte dei conti.
Il funzionamento del procedimento di gestione e destinazione è stato oggetto di indagini e approfondimenti conoscitivi (esaminati analiticamente nella relazione relativa all’anno 2007- 2008 alla quale si rinvia) di diverse istituzioni.
La Corte dei conti con deliberazione n. 17/2005/G dell’1.7.2005, nell’esaminare l’attività svolta dall’Agenzia del Demanio dall’1.1.2001 (data in cui la competenza è passata a tale organo) al 31.12.2003 (data della trasformazione dell’Agenzia in ente pubblico economico), pur dando atto di iniziative volte allo snellimento delle procedure ed alla predisposizione di un monitoraggio dei beni ha evidenziato i tempi occorsi per emettere il decreto di destinazione, di gran lunga superiori a quelli previsti dalla legge e, in numerosi casi, il
riscontrato mancato utilizzo del bene o perché non materialmente consegnato o per problematiche rilevate nelle fase giurisdizionale, nonché le difficoltà nella gestione dei beni.
Anche nelle successive relazioni la Corte dei conti ha ribadito i profili di criticità.
Anche il C.N.E.L. sia nel rapporto del maggio 2006 sia nelle “osservazioni e proposte” del 29.03.2007, nel ribadire l’importanza della L. 109/1996 e del riutilizzo a fini sociali dei beni, ha evidenziato problematiche del tutto simili a quelle rappresentate dalla Corte dei conti; le proposte conclusive si sono concentrate, avuto riguardo alla destinazione dei beni, nella indicazione della necessità di vietare la vendita dei beni, per evitare che possano essere nuovamente acquistati, tramite prestanome, dagli stessi soggetti a cui sono stati confiscati e nella prospettazione della opportunità di affidare ad una nuova struttura, specializzata ed avente solo tale funzione, il compito di gestire il transito dei beni dalla confisca alla collettività.
Infine, anche la Commissione parlamentare antimafia della XV legislatura, nel rilevare le criticità già evidenziate, concludeva, nella relazione approvata all’unanimità il 27.11.2007, con la necessità di procedere a modifiche normative tra cui quella relativa alla creazione di una struttura centrale ed alla valorizzazione del ruolo dei Prefetti per garantire la effettività della destinazione.
3. ISTITUZIONE DELL’UFFICIO - COMPETENZE – STRUTTURA E DOTAZIONE FINANZIARIA
Il Commissario straordinario del Governo per la gestione e destinazione di beni confiscati alle organizzazioni criminali è stato istituito con D.P.R. 6.11.2007 e rinnovato con D.P.R. 20 gennaio 2009, con l’assegnazione al medesimo dei seguenti compiti:
a. assicurare un efficace coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla destinazione e gestione dei beni confiscati, anche con facoltà di convocare conferenze di servizi e di emanare direttive e atti d’impulso agli enti e agli organi competenti per l’adozione degli atti amministrativi necessari alla sollecita definizione delle procedure, alla corretta gestione dei beni confiscati, alla effettiva destinazione e al proficuo utilizzo degli stessi;
b. assicurare il coordinamento operativo tra le suddette amministrazioni ed i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni confiscati, ai sensi degli articoli 2 nonies, 2 decies e 2 undecies della L. 31.05.1965, n. 575, come inseriti dall’art. 3 della L. 7.03.1996, n. 109, anche per l’individuazione di soluzioni di problematiche generali inerenti la gestione e la destinazione dei beni, compiendo a tal fine analisi e studi;
c. promuovere l’adozione di provvedimenti amministrativi per assicurare la proficua gestione dei beni confiscati e l’effettività della loro destinazione sociale, anche attraverso protocolli e intese con i soggetti pubblici e privati interessati, finalizzati ad assicurare le risorse necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni, anche il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, con l’adozione di appositi progetti e, altresì, promuovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione e alla gestione dei beni;
d. promuovere intese con le Autorità giudiziarie competenti al fine di raccordare i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti giudiziari limitatamente alla fase del sequestro e della confisca non definitiva dei beni, ed altresì al fine di ricomprendere nelle iniziative di cui al punto c) i beni medesimi e di porre a disposizione degli organi dell’amministrazione giudiziaria ogni risorsa onde assicurare una proficua gestione economica dei beni, nel rispetto di ogni prerogativa dell’Autorità giudiziaria;
e. formulare proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le modifiche e le integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati, al fine di rendere più snella ed efficace l’azione amministrativa;
f. procedere al monitoraggio dei beni confiscati in collaborazione con le amministrazioni competenti.
A seguito del decreto istitutivo il Commissario ha assunto servizio in data 15.11.2007.
Con D.P.C.M. del 29 novembre 2007 è stata istituita la struttura di supporto, con l’assegnazione di un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quindici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto, di cui cinque appartenenti al comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o al comparto Ministeri ivi comprese due unità della carriera prefettizia e dieci unità appartenenti alle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria).
Gli oneri relativi alla struttura gravano sul pertinente capitolo “Spese per il funzionamento del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali” istituito nel Centro di responsabilità 1 “Segretario Generale” –
U.P.B. 1.1.1.6 del Bilancio di Previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione finanziaria prevista, per il 2008 di euro 200.000,00, non interamente utilizzati anche in considerazione della incompleta dotazione organica.
La dotazione organica, nel corso del primo anno di attività , è avvenuta solo parzialmente con l’assegnazione di un dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (dall’1.01.2008), di un vice prefetto, (dal 14.01.2008, ritransitato al Ministero dell’Interno in data 3.06.2008), di un vice questore del Ministero dell’Interno (dal 21.02.2008), di un funzionario di cancelleria del Ministero della Giustizia (dal 17.03.2008) e di tre ispettori della Guardia di Finanza.
Con decorrenza dall’1.01.2008 l’Ufficio si è avvalso della collaborazione di tre esperti (un magistrato ordinario, un magistrato della Corte dei conti, e un esperto esterno economista) , tutti nominati ai sensi dell’art. 9 del D.L.vo n. 303/1999.
In forza del Protocollo sottoscritto il 6.03.2008 con il Di.S.E.T. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati assegnati alla collaborazione con l’Ufficio due funzionari ingegneri.
Con D.P.C.M. in data 28.08.2008 la dotazione organica è stata ridefinita con la previsione delle seguenti unità di personale: n. 1 dirigente generale di prima fascia; n. 2 dirigenti di seconda fascia di cui uno appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno appartenente alla carriera prefettizia del Ministero dell’Interno; n. 8 unità di personale appartenente al comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri o al comparto Ministeri e n. 5 unità di personale appartenente alle Forze di Polizia.
Con DPR 20 gennaio 2009 è intervenuta la conferma dell’ufficio del Commissario straordinario fino al 5 novembre 2009.
Nel corso del 2009 è stato inoltre adottato il DPCM 6 luglio 2009 con il quale sono stati modificati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2007 e 28 agosto 2008, di determinazione della struttura di supporto alle dipendenze del Commissario straordinario, costituita da un dirigente generale di prima fascia, due dirigenti di seconda fascia di cui uno appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno appartenente alla carriera prefettizia del Ministero dell’Interno, 7 unità di personale appartenente al comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o al comparto dei Ministeri, 6 unità di personale appartenente alle Forze di Polizia.
La dotazione finanziaria dell’Ufficio imputata al Capitolo 133 del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata di 200.000 Euro annui, per il 2008 e 2009, ed in entrambi i casi l’impegno delle risorse è stato contenuto ben al di sotto della dotazione iniziale.
Accanto ai compiti indicati nel decreto istitutivo, il Commissario è stato individuato dall’“Autorità di gestione” del PON, del Ministero dell’Interno, quale responsabile dell’Obiettivo operativo 2.5. “Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”.
4. COORDINAMENTO E IMPULSO ALLE AMMINISTRAZIONI AL FINE DI VELOCIZZARE LE PROCEDURE E DARE EFFICACIA ALL’AZIONE PUBBLICA
(ART. 1 LETT. A) E B) D.P.R. 6.11.2007)
4.1 – Le conferenze di servizi
L’ufficio ha rilevato numerose difformità nei modelli procedurali utilizzati per la destinazione dei beni confiscati, constatando che nei diversi ambiti provinciali si sono venute ad instaurare prassi difformi, e legate ad iniziative riferibili alla sensibilità di questo o quel Prefetto, ovvero alla proposta di qualche Ente locale o, ancora, all’attivismo di questa o quella associazione.
Il programma di lavoro dell’Ufficio anche quest’anno ha puntato a razionalizzare questa serie importante di iniziative secondo un modello di azione tendenzialmente uniforme e condiviso, caratterizzato da tre fondamenti: continuità, concretezza e concertazione di un’azione amministrativa sempre riferita a beni e contesti specifici.
Uno degli strumenti attraverso cui l’Ufficio del Commissario ha avviato un’azione di coordinamento tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale è stato individuato nelle conferenze di servizi presso le Prefetture delle principali province interessate alla problematica della destinazione dei beni confiscati.
Anticipando lo spirito della legge 15 luglio 2009 n. 94, che ha valorizzato il ruolo dei Prefetti nella materia conferendo loro la competenza sulla destinazione dei beni confiscati, sono state effettuate numerose conferenze di servizi presso le Prefetture delle provincie ove sono maggiormente ubicati i beni confiscati (Palermo 6/7 maggio, Bari 15 giugno, Reggio Calabria 18 giugno, Napoli 23 giugno, Catania 8 luglio, Caserta 10 luglio, Crotone 21 luglio) allo scopo di concludere i procedimenti di destinazione che mancavano dei pareri o soltanto della proposta della filiale dell’Agenzia del Demanio.
In quelle sedi si è raggiunto il rilevante risultato di concludere il procedimento di destinazione per oltre 300 beni immobili confiscati, per i quali mancava la formalizzazione dei pareri e delle proposte di destinazione.
In tali occasioni, si sono tenuti anche incontri con i sindaci ed i consorzi di comuni che possiedono beni confiscati e con le cooperative che gestiscono i beni allo scopo di esaminare le problematiche di settore e fornire ogni sostegno da parte delle istituzioni centrali di Governo.
Su 8.933 beni immobili confiscati, 5.407 (pari al 60,5%) sono stati destinati.
Trasferiti agli Enti locali 4.652
86%
Mantenuti allo Stato
755
14%
La maggior parte dei beni destinati (86%) è stata consegnata agli Enti locali per finalità sociali. Il restante 14% è stato mantenuto allo Stato per fini istituzionali.
Su 1.185 aziende confiscate 388 (pari al 32,7%) sono state destinate.
Alla liquidazione 347
89%
Alla vendita o all'affitto
41
11%
Solo l’11% delle aziende è stato destinato alla vendita o all’affitto. Il restante 89% è andato in liquidazione. Infatti 1 azienda su 3 risulta già in liquidazione o tecnicamente fallita prima della confisca definitiva e, quindi, precedentemente alla presa in consegna da parte dell’Agenzia del Demanio.
Di seguito si riporta il confronto tra le confische e le destinazioni negli anni:
Beni immobili confiscati Beni immobili destinati
1.400
1.200
1.000
800
600
400
prima del 1996
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008-2009 parziale
200
Le misure di carattere patrimoniale relative al sequestro e alla confisca dei beni sono state introdotte con la cosiddetta legge “Rognoni – La Torre” del 1982 e successivamente integrate con la legge 109 del 7 marzo 1996 e con la Legge Finanziaria 2007, che hanno previsto che i beni confiscati alle organizzazioni criminali possano essere mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato per finalità istituzionali o trasferiti al patrimonio degli Enti locali per finalità sociali.
Per molti anni, il numero totale dei beni destinati è stato inferiore al numero dei beni confiscati dall’autorità giudiziaria. La nomina del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, con la sua attività di coordinamento operativo e di impulso, ha portato negli ultimi 18 mesi a un’accelerazione significativa nei processi di destinazione dei beni, facendo registrare una netta inversione di tendenza.
In questo periodo, infatti, sono entrati in gestione all’Agenzia del Demanio 669 beni confiscati e ne sono usciti complessivamente 1.438, con destinazione definitiva.
Di seguito si riporta l’andamento delle destinazioni.
1.400
1.200
1.000
800
600
400
Dei 5.407 beni destinati
1.438 sono stati destinati negli ultimi 18 MESI
e 3.969 nei 12 anni precedenti
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008-2009 parziale
200
Beni immobili destinati
Anno | Beni immobili destinati | |
1996 | 19 | |
1997 | 76 | |
1998 | 133 | |
1999 | 276 | |
2000 | 294 | |
2001 | 315 | |
2002 | 523 | |
2003 | 496 | |
2004 | 452 | |
2005 | 428 | |
2006 | 280 | |
2007 | 677 | |
2008-2009 parziale | 1.438 | |
TOTALE | 5.407 |
+ 42%
incremento medio annuo delle DESTINAZIONI
rispetto al 2007*
*Proiezione elaborata sulla base dell’andamento
delle destinazioni effettuate negli ultimi 18 mesi
Conseguentemente all’aumento del numero delle destinazioni e ad una focalizzazione delle attività su beni di maggior valore, è cresciuto anche il valore complessivo dei beni destinati, con un incremento pari al 52% rispetto al 2007.
Complessivamente sono stati destinati beni per un valore di 725 MLN di euro.
Negli ultimi 18 mesi sono stati destinati beni per oltre 225 MLN di euro, e il restante valore di 500 MLN nei 12 anni precedenti.
La consegna di un bene immobile destinato avviene normalmente attraverso un sopralluogo congiunto tra l’Agenzia del Demanio e l’ente destinatario, mediante un verbale di consegna in cui viene indicato lo stato di fatto e di diritto del bene.
Dei 5.407 beni immobili destinati, in realtà, una parte deve essere ancora consegnata.
Beni destinati e consegnati 4.738
Beni destinati ma non consegnati 669
Su 5.407 beni immobili destinati 4.738 sono stati effettivamente consegnati, mentre i restanti 669 sono in attesa di consegna.
La fase della consegna può subire ritardi perché non sempre tutte le criticità che gravano sui beni sono state eliminate. Ci possono essere, ad esempio, gravami ipotecari e pignoramenti che richiedono l’accertamento della buona fede del creditore; beni occupati anche dagli stessi prevenuti e familiari, beni confiscati in quote indivise o contenziosi causati dalle impugnazioni delle ordinanze di sgombero.
L’azione del Commissario straordinario del Governo si è concentrata sulla necessità di accelerare i procedimenti di consegna.
Anno | Beni immobili consegnati | |||
Dei 4.738 beni consegnati 998 sono stati consegnati negli ultimi 18 MESI e 3.740 nei 12 anni precedenti | ||||
1996 | 19 | |||
1997 | 76 | |||
1998 | 125 | |||
1999 | 274 | |||
2000 | 280 | |||
+ 15% incremento medio annuo delle CONSEGNE rispetto al 2007* *Proiezione elaborata sulla base dell’andamento delle consegne effettuate negli ultimi 18 mesi. | ||||
2001 | 311 | |||
2002 | 501 | |||
2003 | 474 | |||
2004 | 440 | |||
2005 | 385 | |||
2006 | 264 | |||
2007 | 591 | |||
2008-2009 parziale | 998 | |||
TOTALE | 4.738 |
I risultati raggiunti sono molto incoraggianti: dall’inizio del 2009 al 13.07.2009 sono stati destinati ben 424 beni immobili confiscati ai quali vanno aggiunti i 1044 immobili e le 8 aziende destinati nel 2008, primo anno di attività dell’Ufficio.
Al riguardo, è doveroso sottolineare la preziosa e qualificata attività degli Uffici dell’Agenzia del Demanio e delle Prefetture il cui impegno ha consentito il raggiungimento dei risultati ad oggi ottenuti.
Invero, considerando che il totale dei beni immobili destinati dall’anno 1992 al 13.07.2009 è pari a n. 5462 immobili e n. 78 aziende, si rileva che:
a. in diciotto mesi di vita dell’Ufficio sono stati destinati n. 1438 beni immobili e n. 8 aziende, per un valore complessivo (stimato dall'Agenzia del Demanio) di € 230.363.596,22);
b. nei sedici anni precedenti ( dal 1992 al 2007) sono stati complessivamente destinati n. 3994 beni immobili e n. 70 aziende, per una valore complessivo di € 504.801.008,67.
Nel periodo di attività del Commissario Straordinario, dunque, l’incremento netto
della media annuale delle destinazioni dei beni immobili confiscati è pari al 284% (il numero delle aziende è poco significativo). Pertanto il valore totale del destinato in soli diciotto mesi (230 milioni di euro) è pari quasi alla metà del valore complessivo del valore dei beni destinati nella gestione dei sedici anni precedenti (500 milioni).
4.2 – Il rapporto con le associazioni e i soggetti del terzo settore
Con le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali sono stati intrattenuti anche nel 2009 contatti costanti allo scopo di fornire ogni possibile supporto tecnico per la gestione e l’utilizzo dei beni confiscati loro assegnati.
L’Ufficio del Commissario è stato validamente riconosciuto dal mondo dell’associazionismo e della cooperazione impegnata nella gestione dei beni e, in particolare dei terreni confiscati alle mafie.
Il Commissario, oltre ad un rapporto diretto con le associazioni che lo ha visto spesso presente sui terreni affidati alle cooperative per ricevere direttamente informazioni sulle criticità e per portare il proprio sostegno, si è attivato per la soluzione delle problematiche di ordine generale ovvero di carattere specifico poste all’attenzione del suo Ufficio dalle cooperative sociali e dalle associazioni coinvolgendo le Prefetture e gli Enti locali, e consentendo, spesso, di superare le criticità segnalate nelle singole gestioni dei beni.
Nell’ottobre 2009, il Commissario ha preso parte alla iniziativa nazionale “Stati generali dell’antimafia”, promossa dall’associazione Libera, con la partecipazione anche del Presidente della Repubblica, introducendo e concludendo i lavori anche al seminario tematico sui beni confiscati.
Il rapporto con i consorzi di comuni
Nel secondo anno è proseguito il rapporto con i consorzi di comuni che gestiscono immobili confiscati. Tale forma associativa che unendo amministrativamente le forze ha dato buoni risultati è stata sostenuta dall’Ufficio che ne ha talvolta favorito la costituzione come nel caso del Consorzio Etneo per la legalità e lo Sviluppo;
Attualmente i consorzi sono i seguenti: Consorzio Sviluppo e Legalità;
Consorzio Etneo per la legalità e lo Sviluppo; Consorzio Trapanese per lo Sviluppo e la legalità; Consorzio Agrigentino per la legalità e lo Sviluppo: Consorzio S.O.L.E.
Consorzio Agrorinasce.
4.3 – Atti di impulso specifici
Nell’ambito delle conferenze di servizio e degli incontri convocati presso le Prefetture, l’ufficio si è occupato di specifici casi in cui la criminalità organizzata ha continuato ad esercitare il controllo diretto o indiretto sui beni confiscati anche attraverso soggetti comunque riconducibili ai prevenuti ed ha soffermato la sua attenzione anche su situazioni di non corretto utilizzo. Per detti casi sono stati richiesti specifici accertamenti ed emessi atti d’impulso. Tra le questioni affrontate si ricordano:
La vicenda relativa all’immobile confiscato nel comune di Torchiarolo (BR), emblematica delle criticità che affliggono i beni confiscati.
Infatti sebbene la confisca definitiva risalga al 12/01/1995, fino a pochi mesi fa il prevenuto ha continuato ad occupare la villa posta al centro di un terreno confiscato assegnato ad una cooperativa di giovani verso i quali, peraltro, ha esercitato continue pressioni e intralci.
Peraltro sul bene, gravato da ipoteca, pende il procedimento esecutivo intentato dalla banca a garanzia del credito.
L’Ufficio del Commissario Straordinario si è fortemente impegnato, con un opera di raccordo e coordinamento dei diversi soggetti insieme al Prefetto di Brindisi, per risolvere sia la problematica dell’occupazione, proponendo che lo stesso Prefetto fosse nominato dal Tribunale custode del bene e quindi a estromettere il prevenuto dal bene, sia per evitare la vendita, con l’intervento dell’Avvocatura dello Stato di Lecce, giungendo alla sospensione della stessa e poi alla erogazione del contributo finanziario da parte della Regione Puglia per l’estinzione dell’ipoteca, anche mediante una congrua riduzione delle pretese che la Banca Popolare pugliese ha consentito.
Terreno confiscato in Castelvolturno (CE) ad Xxxxxxxx Xxxxx erroneamente considerato bene aziendale e quindi destinato alla vendita ma occupato senza titolo per diversi anni da soggetto collegato al prevenuto; solo a seguito di ripetute richieste agli organi competenti è stato finalmente liberato e, modificato il decreto, potrà essere trasferito al comune e destinato ad usi sociali.
Riguardo ai terreni dati in gestione ad Acli Terra Campania direttamente dall’Agenzia del Demanio, nonostante il parere contrario dei sindaci, l’Ufficio aveva chiesto la revoca in quanto il presidente, poi arrestato, aveva avuto contatti con esponenti della camorra. A seguito della revoca i sindaci dei comuni interessati Carinola, Xxxxxxxxx Maggiore e Teano hanno
aderito al protocollo d’intesa “Le terre di xxx Xxxxx Xxxxx” ed affideranno i beni alle associazioni di giovani partecipanti.
Immobile confiscato sito in Casapesenna (CE) dato in locazione dal comune alla Banca di Bari. E’ stato rappresentato all’ente locale che la locazione non è conforme alle previsioni di destinazione dei beni immobili di cui all’art. 2 undecies della legge 575/1965, e pertanto, pur tenendo conto delle difficoltà di utilizzo come “Casa degli anziani” e che i relativi canoni sono assegnati a fini sociali, è opportuno che codesto comune, alla scadenza del contratto di locazione dei locali in questione, destini gli stessi ad effettivi fini sociali.
In esito a ciò il comune ha comunicato all’istituto di credito la risoluzione del contratto alla scadenza.
Infine, si è avuto modo di esaminare i principali atti relativi alle vicende del complesso immobiliare sito nel Comune di Polizzi Generosa (PA) ritenendo utile indicare dei rimedi che il sistema di impugnazione prevede ed offre, quali l’incidente di esecuzione, da formularsi ex art. 665 e ss. nonché l’opposizione all’esecuzione al fine di inibire, nelle more dell’esito del primo giudizio, la vendita del complesso immobiliare in oggetto.
4.4 – Coordinamento per l’applicazione della nuova normativa (Legge 94/2009)
Al fine di assicurare prassi applicative coerenti e omogenee l’Ufficio ha inviato al Gabinetto dell’interno e alla Direzione centrale dell’Agenzia del demanio,una nota esplicativa delle nuove disposizioni del seguente tenore.
La recente legge n. 94 del 15 luglio 2009 n. 94 (art. 2 comma 20) Legge 15 luglio 2009, n. 94
– “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 – (Suppl. ord. n. 128) ha modificato il procedimento di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui alle legge 575/1965 (articoli 2 nonies e 2 undecies) e all’artt. 12 sexies della legge n. 356/1992, attribuendo al Prefetto della Provincia ove si trovano i beni immobili o ha sede l’azienda , la competenza ad emettere il provvedimento di destinazione.
In particolare l’art. 2 comma 20 della legge ha sostituito l'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, che risulta oggi così formulato:
“””1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni
aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.
2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.
3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.”””
In relazione alla fase di avvio dell’applicazione della norma si è tenuta in data 16 settembre 2009, presso quest’ Ufficio, cui hanno partecipato le Amministrazioni dell’Economia e Finanze, dell’Interno, e l’Agenzia del Demanio
Adempimenti dell’Agenzia del Demanio
Come evidenziato in premessa, l’elemento centrale della riforma è costituito dalla attribuzione al Prefetto della competenza all’emissione del provvedimento di destinazione, in precedenza di competenza della Direzione Centrale dell’Agenzia del Demanio.
La nuova procedura prevede una sollecita istruttoria da parte della Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio, con un termine di 90 giorni per la formulazione della proposta di destinazione, da indirizzare direttamente al Prefetto. Nella proposta va indicata la stima del valore del bene, che va ricavata dagli atti giudiziari.
Ne deriva in primo luogo la necessità che il provvedimento definitivo di confisca proveniente dall’Autorità giudiziaria sia corredato dagli atti da cui poter desumere la anzidetta stima.
L’Ufficio ha in atto una consultazione con il Ministero della Giustizia al fine di agevolare l’Agenzia del Demanio nell’individuazione degli elementi per la stima dei beni.
Nella riunione del 16 settembre 2009, l’Agenzia del Demanio ha precisato di ritenere pacifica la necessità che alla stima del valore si accompagni una dettagliata ricognizione delle condizioni giuridiche del bene.
Appare peraltro connessa a tale attività di accertamento anche la ricognizione delle condizioni di fatto e di diritto del bene sotto il profilo della sua attuale utilizzazione, della presenza di locazioni o occupazioni, dell’esistenza di oneri o vincoli anche ipotecari, costituendo detta ricostruzione il presupposto indispensabile per qualsiasi proposta in ordine alla successiva destinazione del bene.
La nuova disposizione non riproduce, fra le attività di competenza dell’Agenzia, l’espressa necessità di ottenere un parere da parte del sindaco del “comune interessato” e dell’amministratore di cui all’art. 2 sexies.
Tale previsione appare finalizzata a velocizzare le procedure, che vedranno nella “conferenza di servizi” convocabile dal Prefetto, la sede per la emersione e valutazione degli interessi convergenti sul bene confiscato.
Si ritiene tuttavia di evidenziare che dovendosi l’attività dell’Agenzia esprimere nella formulazione di una “proposta” di destinazione, questa necessariamente dovrà contenere una preliminare valutazione o indicazione circa la possibilità che il bene sia assegnato al comune ove lo stesso si trovi, ovvero ad altri soggetti titolati a richiedere la destinazione che abbiano espresso una richiesta in tal senso.
In tal modo appare necessaria, da parte dell’Agenzia del Demanio, la previsione di una procedura di interpello alle amministrazioni pubbliche interessate all’uso istituzionale ovvero alla destinazione per finalità sociali.
In tal senso risulta anche l’indicazione emersa nella riunione del 16 settembre 2009.
La nuova norma fa inoltre salva la competenza dell’Agenzia per la “gestione” del bene. Sotto tale profilo risulta confermata l’ attribuzione gestionale connessa alla competenza tecnica dell’Agenzia.
Nelle finalità della legge tale attività gestionale dovrebbe tendere ad una riduzione temporale connessa alla velocizzazione del procedimento di destinazione.
Peraltro la presenza di criticità a carico del bene (in particolare confische “pro quota”, ipoteche, pendenze giudiziarie, abusi edilizi) potrebbe determinare comunque una situazione nella quale il provvedimento di destinazione da parte del Prefetto non venga emanato nei termini temporali previsti dalla norma.
Detta situazione non potrà non comportare il proseguire della gestione da parte dell’Agenzia con i connessi oneri, anche di carattere finanziario.
Sotto il profilo della gestione, la nuova disposizione non ha modificato le previsioni contenute nella legge n. 575/1965 (artt. 2 sexies e 2 nonies) per le quali è prevista la nomina di un amministratore dei beni, sia nella fase giudiziaria, sia nella fase successiva di competenza dell’Agenzia (salva la possibilità che l’Agenzia provveda direttamente alla gestione con il proprio apparato).
A tale aspetto della “gestione” appare riferirsi anche la previsione di cui alla seconda parte del terzo comma “(...) Anche prima dell’emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile”, che fa salvo il “potere-dovere” , di tutela esecutoria del bene confiscato, assimilato sotto tale profilo, per espressa disposizione di legge, ai beni del demanio pubblico.
In conseguenza di quanto sopra appare evidente che permane altresì nella competenza dell’Agenzia del Demanio (qualora il bene non sia stato già destinato) l’emanazione dell’ordinanza di sgombero dell’immobile abusivamente occupato, per eseguire la quale il Prefetto concederà l’assistenza della forza pubblica.
La disposizione non prevede un periodo transitorio. Ne consegue la sua integrale vigenza a decorrere dall’8 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge n.94/2009.
In relazione a tale aspetto si evidenzia la sussistenza di due situazioni.
Per le confische che siano intervenute a seguito dell’entrata in vigore della legge risultano pacifici i termini fissati in giorni 90 per la proposta dell’Agenzia e di ulteriori 90 giorni per il provvedimento di destinazione a cura del Prefetto (salva l’ipotesi di proroga di ulteriori 90 giorni).
Per le confische preesistenti, rientranti nel cosiddetto “stock” di beni, per varie ragioni non ancora destinati, risulta comunque applicabile lo stesso termine per la formulazione della proposta dell’Agenzia. Peraltro, in ipotesi di obiettiva impossibilità attuale di destinazione connessa a criticità non eliminabili nel breve periodo, non appare esclusa l’ipotesi di comunicazione al Prefetto, da effettuarsi comunque nel termine prescritto, delle circostanze obiettive (giuridiche e di fatto) che, in concreto, non consentono la destinazione del bene.
Adempimenti delle Prefetture
La nuova disposizione individua la competenza del Prefetto dell’Ufficio Territoriale di Governo “ove si trovano i beni o ha sede l'azienda”.
Si stabilisce pertanto una competenza territoriale di ambito provinciale, con riferimento al luogo ove i beni immobili sono situati, ovvero alla sede (ovviamente “legale”) dell’azienda.
Il Prefetto valuta preliminarmente la esaustività della stima e la eventuale necessità di nuova stima.
Il provvedimento di destinazione viene emesso “sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni…”.
La norma non appare prevedere il necessario coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche nella forma del parere obbligatorio come nella previgente disciplina. Qualora insorgessero difficoltà o necessità di contemperare diversi interessi, il Prefetto potrà convocare la conferenza di servizi ed in esito alla stessa decidere la destinazione.
Nella conferenza di servizi è previsto il coinvolgimento delle amministrazioni possibili destinatarie e dei “soggetti cui è devoluta l’amministrazione dei beni”. Tale ultimo inciso richiama la previgente versione dell’art. 2 decies per il quale il provvedimento di destinazione era adottato sentito anche l’amministratore (di cui all’art. 2 sexies). Ne consegue che per “soggetti cui è devoluta l’amministrazione dei beni” non possano che intendersi gli amministratori nominati in sede giudiziaria ed eventualmente confermati dall’Agenzia (art. 2 nonies), con ciò confermandosi quanto in precedenza segnalato sul fatto che con la confisca, anche nella attuale rinnovata disciplina, è comunque necessaria, fino alla destinazione (o meglio fino alla consegna) del bene, che lo stesso sia “gestito” (art. 2-decies-1° comma) e “amministrato”.
Naturalmente è rimessa alla valutazione del Prefetto la possibilità di convocare associazioni o soggetti del terzo settore o altri Enti che ritenga utili al fine di individuare destinazioni più efficaci.
Il provvedimento di destinazione, secondo la prassi finora adottata dall’Agenzia del Demanio, dovrà essere trasmesso:
a) in caso di mantenimento al patrimonio indisponibile dello Stato:
- alla filiale regionale dell’Agenzia del Demanio che ha formulato la proposta di destinazione affinché istituisca e/o aggiorni la relativa scheda patrimoniale e per gli ulteriori seguiti di competenza;
- al Ministero nella cui competenza rientra l’uso governativo;
- al Sindaco del Comune competente;
b) in caso di trasferimento al patrimonio indisponibile degli enti pubblici territoriali:
- all’ente cui il bene è destinato che curerà autonomamente i propri adempimenti connessi all’assunzione dello stesso al suo patrimonio;
- alla filiale regionale dell’Agenzia del Demanio;
c) in entrambe le ipotesi al Ministero di Giustizia - Dipartimento affari di giustizia
– Direzione generale giustizia penale - Ufficio I reparto dati statistici e monitoraggio- con la scheda di monitoraggio.
Operazioni di consegna del bene
Va infine evidenziato che gli adempimenti in precedenza richiamati si esauriscono con le operazioni di consegna del bene, rispetto alle quali l’Agenzia del Demanio procede alla redazione del verbale, anche ai fini dell’indicazione della data e delle modalità d’immissione in possesso.
Beni aziendali
La nuova disposizione si riferisce anche ai beni aziendali. Per tali beni la proposta di destinazione riguarda le ipotesi di cui all’art. 2 undecies. Al riguardo si rileva che la norma non ha modificato detta previsione, e che pertanto è rimasta confermata la competenza dell’Agenzia del Demanio allo svolgimento delle operazioni connesse all’affitto, alla vendita o alla liquidazione dell’azienda.
5. IL PIANO DI INTERVENTO DEL COMMISSARIO PER SUPERARE LE CRITICITÀ NELLA DESTINAZIONE E NELL’UTILIZZO (ART. 1 LETT. C) D.P.R. 6.11.2007)
L’obiettivo finale della legislazione sull’uso istituzionale e sociale dei beni confiscati è costituito dall’effettiva sua restituzione ai cittadini.
Ciò ha orientato l’intera attività del Commissario, mirando tutte le sue azioni al decisivo obiettivo: vanno dunque lette in questa chiave sia le azioni svolte nella fase giudiziaria, sia quelle dirette a velocizzare la fase della destinazione, rimuovendo gli ostacoli che bloccano i beni affidati alla gestione dell’Agenzia del Demanio, sia le tante azioni svolte che hanno riguardato i beni già destinati al patrimonio indisponibile degli Enti locali o dello Stato.
Il Commissario, nell’ambito dei compiti previsti dal decreto istitutivo (art. 1, comma 2, lett. a) e lett. c)), ha posto in essere un’attività finalizzata a rimuovere gli ostacoli all’effettiva realizzazione della destinazione sociale dei beni confiscati.
L’attenzione è stata rivolta non solo a superare le criticità che impediscono l’utilizzo dei beni formalmente ancora non destinati (dunque in gestione all’Agenzia del Demanio), ma anche di quelli che sono stati formalmente destinati e consegnati ai Comuni, agli Enti Pubblici o alle Amministrazioni statali e che tuttavia, di fatto, non risultano utilizzati.
Si è guardato in modo sistematico alla fase successiva alla destinazione ed alla consegna dei beni, quella dell’utilizzo effettivo da parte dei destinatari, successivamente alla consegna.
A tal proposito l’Ufficio ha promosso presso tutti i Comuni, assegnatari dei beni, una specifica indagine colta a monitorare l’effettivo utilizzo e ad accertare le cause dell’eventuale mancato utilizzo degli immobili confiscati alle organizzazioni criminali.
L’analisi delle criticità emerse lungo tutto il percorso del bene, dalla iniziale fase giudiziaria a quella di arrivo all’ente utilizzatore, ha determinato l’Ufficio ad affrontare in modo sistematico l’attività mirata alla piena utilizzazione dei patrimoni confiscati, proseguendo nella attuazione del piano nazionale di intervento, sviluppato secondo tre assi prioritari, relativi proprio ai tre ordini di cause che, normalmente, ostacolano il pieno utilizzo dei beni:
a. occupazioni abusive da parte degli stessi mafiosi o di terzi;
b. criticità materiali, amministrative o giudiziarie (procedure giudiziarie, ipoteche)
c. mancanza di risorse per le ristrutturazioni e le riconversioni.
5.1 – Liberazione dei beni occupati
Per quanto riguarda il primo punto (occupazioni abusive da parte degli stessi mafiosi o di terzi), con note del 30/01/2009 e del 18/03/2009, gli Uffici Territoriali del Governo delle provincie maggiormente interessate al fenomeno dell’occupazione dei beni
confiscati sono stati invitati a procedere, d’intesa con l’Agenzia del Demanio e con gli enti locali, alla estromissione dei prevenuti e degli occupanti abusivi mediante una programmazione di piani di sgombero.
Nei primi nove mesi del 2009, sono stati complessivamente liberati 160 beni immobili occupati dai prevenuti o da terzi, che si aggiungono ai 135 immobili liberati nel xxxxx xxx 0000, xxx xxxxx:
0) 00 Xxxx Xxxxxx;
2) 3 Centro;
3) 29 Campania;
4) 21 Puglia;
5) 44 Calabria;
BENI LIBERATI
160
140
120
100
n. beni 80
160
60
40
20
0
44
46
29
21
17
3
6) 46 Sicilia.
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
Italia Nord
Italia Centro
TO
BENI LIBERATI
TALE
5.2 – Iniziative per la tutela dei beni ipotecati
Per quanto riguarda le criticità relative al secondo punto (criticità materiali, amministrative o giudiziarie - procedure giudiziarie, ipoteche), si è rilevato che il problema delle ipoteche coinvolge la metà dei beni immobili in gestione presso il Demanio ed anche numerosi beni destinati e consegnati ai Comuni.
Come già rilevato nella precedente relazione oltre la metà dei beni in gestione all’Agenzia del Demanio, (n. 1.660 alla data del 30.06.2009), è gravata da ipoteca. Spesso i beni vengono dall’Agenzia del Demanio destinati e consegnati ai Comuni con tutte le loro criticità e spesso i Comuni con sono in grado di fare fronte, da soli, al pagamento delle pretese dei terzi, cioè delle Banche o società specializzate (ad es. Pirelli Re spa) che hanno acquistato il credito. Il dato accertato dall’indagine sul mancato utilizzo dei beni consegnati ai Comuni (ben 51%) rimanda spesso a questa causa. In molti casi, poi, i Xxxxxx rifiutano i beni confiscati proprio perché ipotecati o con altre criticità obiettive. E le procedure di destinazione si incagliano.
L’accertamento giudiziale della buona fede della banca creditrice al momento della concessione del mutuo ha tempi lunghissimi . Non risultano dati in ordine alla verifica , in sede giudiziaria , della buona fede della banca all’atto della concessione del mutuo . Si tratta comunque di accertamenti giudiziali che allungano oltremodo i tempi della destinazione. E quando non siano stati avviati o sia riconosciuta la buona fede,accade spesso che nelle procedure esecutive civili il bene confiscato, pignorato prima del sequestro, venga venduto all’asta con il pericolo che torni nella disponibilità dei mafiosi.
Tutto questo deriva anche dalla mancanza di chiare disposizioni normative in tema di tutela dei diritti di dei terzi che consentano di risolvere le questioni nel corso del procedimento di prevenzione, così da far giungere a confisca definitiva beni liberi da criticità.
Una soluzione in tempi ragionevoli richiede che il soggetto cui è affidata la responsabilità del comparto dei beni confiscati possa disporre delle risorse necessarie per definire in via transattivi i procedimenti con i creditori di buona fede.
La soluzione potrebbe trovarsi in appositi stanziamenti del bilancio dello Stato ma i problemi di finanza pubblica e la difficoltà di reperire la copertura non rendono oggi facilmente praticabile questa ipotesi) L’obiettivo di svincolare i beni dalle ipoteche e promuoverne lo sviluppo potrebbe utilmente perseguirsi consentendo alla struttura cui è affidata la responsabilità del settore di utilizzare le risorse dello stesso comparto dei beni confiscati e, in particolare i proventi della gestione o della vendita dei beni, nelle migliori condizioni di sicurezza. Una ipotesi che richiede un adeguamento delle recenti disposizioni in tema di fondo unico giustizia.
L’urgenza del problema ha determinato il Commissario ad interventi finalizzati alla salvaguardia del bene e della sua destinazione sociale, promuovendo, con l’ausilio dei Prefetti, incontri e tavoli per la individuazione di soluzioni transattive per casi specifici di particolare importanza, anche simbolica.
Una specifica iniziativa è stata adottata con riferimento al comune di Polizzi Generosa.
Nella ricerca di soluzioni “di sistema”, l’ufficio , nel corso del 2008 ha avviato contatti con l’associazione delle fondazioni bancarie (ACRI) per l’individuazione di soluzioni dirette alla rimozione degli impedimenti alla destinazione ed utilizzo dei beni per la presenza di vincoli ipotecari a favore di istituti di credito. L’idea era quella di un fondo finanziato dalle fondazioni al quale accedere, di volta in volta, previa valutazione della meritevolezza della soluzione transattiva concordata con l’Avvocatura dello Stato, per purgare le ipoteche iscritte in favore di istituti bancari o terzi di buona fede e consentire l’uso sociale e pubblico dei beni (in argomento si rinvia alla relazione 2008).
Nel corso del 2009, una iniziativa nello stessa prospettiva ha riguardato la Fondazione per il sud, diretta alla definizione di un protocollo di collaborazione con lo scopo di permettere la valorizzazione ed il migliore utilizzo dei beni definitivamente confiscati da parte dei Comuni o da parte di associazioni all’interno e nei limiti delle iniziative promosse dalla Fondazione. Nell’ambito del protocollo è stato previsto la costituzione di un Comitato Operativo.
Il Comitato provvede a:
a) individuare le modalità attraverso le quali consentire la promozione dell’utilizzo e valorizzazione dei beni confiscati all’interno delle iniziative promosse dalla Fondazione;
b) valutare eventuali proposte progettuali, sottoposte alla Fondazione e che prevedano l’utilizzo di beni confiscati, limitatamente alla fattibilità tecnico operativa del loro impiego e alla coerenza tra le attività progettuali proposte e il bene in oggetto, prevedendo, ove possibile, criteri di premialità per le progettazioni che prevedano l’utilizzo di beni confisca;
c) Identificare altre eventuali opportunità atte a promuovere l’utilizzo e la valorizzazione dei beni confiscati.
Per tutelare i beni confiscati dalle azioni esecutive promosse in sede civile dai creditori ipotecari ( istituti bancari o società di factoring) ed impedire che , spesso a prezzo vile, i beni ritornino nella disponibilità dei proposti che li acquistano alle aste giudiziarie, l’Ufficio ha elaborato una direttiva indirizzata ai Prefetti affinché, sulla scorta di iniziative già sperimentate a Palermo, interessino i Sindaci nei cui comuni insistono beni confiscati ipotecati sottoposti ad esecuzione immobiliare, per concrete iniziative giudiziarie di tutela (allegando anche i modelli degli atti giudiziari, posto che per i beni che passano al patrimonio dei Comuni , viene meno la difesa dell’Avvocatura dello Stato) assicurando ogni ulteriore attività di collaborazione.
Quanto alle risorse finanziarie necessarie per le transazioni con i creditori ipotecari dei quali sia stata accertata la buona fede, l’Ufficio ha promosso le iniziative presso le regioni di cui al punto seguente.
In merito alla competenza sull’accertamento del diritto del terzo, essa spetterebbe al giudice della prevenzione che dispose la confisca con incidente di esecuzione, al giudice civile o comunque prevedendo un procedimento incidentale di natura accertativi.
Detto problema è forse quello più delicato in tema di giudizio di prevenzione.
Anche in tale caso il supporto normativo è del tutto carente atteso che la legge sembra fornire tutela solo ai terzi titolari di diritti reali di godimento.
La normativa prevede infatti l’intervento dei terzi cui risultino formalmente appartenere i beni sottoposti a sequestro con tutela, quindi, del diritto di proprietà e dei diritti reali parziari (art. 2 ter, comma 5, L. 575/1965).
Nessuna previsione legislativa prende in considerazione i terzi titolari di diritti di credito (ovviamente maturati in epoca antecedente al sequestro) nei confronti del proposto.
Finora la soluzione del problema relativo alla tutela dei diritti dei terzi è stata ricollegata alla natura giuridica della ablazione operata dallo Stato (se si tratti di acquisto a titolo originario, con carattere repressivo e sanzionatorio della confisca, ovvero a titolo derivativo con natura preventiva della confisca prescindendo dalla illiceità del bene in sé considerato).
Proprio con riguardo ai diritti reali di garanzia, la Cassazione, sul presupposto della natura di acquisto a titolo derivativo riconosciuto in questo caso alla confisca, ha ritenuto l’inammissibilità dell’intervento nel procedimento dei titolari del diritto di credito garantito da pegno o ipoteca, ritenendo costoro abilitati a far valere il loro diritto nei confronti dell’Erario dopo la definitività della confisca (Cass. 21.01.1992, n. 250, Xxxxxxxxxxx; Cass. sez. 1 civile 12.11.1999, n. 12535).
A rendere tuttavia problematica la possibilità che il creditore, munito di pegno o ipoteca, possa esercitare le proprie ragioni dopo la confisca, sussistono motivi di ordine logico e giuridico:
– i beni confiscati entrano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, con conseguente inespropriabilità;
– la destinazione di tali beni è espressamente vincolata al soddisfacimento delle finalità indicate dalla L. 109/1996.
Si pone quindi l’alternativa di ritenere o che la presenza dell’ipoteca impedisca l’attivazione dei procedimenti di destinazione sociale dei beni con conseguente vendita del bene e soddisfacimento del creditore ipotecario ovvero che il diritto di sequela non comprenda anche lo jus distrahendi per cui il titolare del diritto reale di garanzia potrebbe far valere nei
confronti dell’Erario solo il diritto di credito e non anche la garanzia specifica vantata sul bene confiscato.
Alcuni Tribunali, su istanze di istituto di credito che aveva trascritto ipoteca giudiziale in epoca antecedente al sequestro, hanno ritenuto di dover affrontare tale problema, seppur in termini generali, stante l’esigenza di assicurare al terzo di buona fede la facoltà di soddisfare le ragioni creditorie facendo valere nei confronti dello Stato, nuovo proprietario del bene confiscato, la garanzia reale gravante sull’immobile.
Si è ritenuto “condivisibile sul punto l’orientamento ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite della Cassazione (8.06.1999 n. 9/1999) che, pur riconoscendo la finalità preventiva e sanzionatoria delle confische c.d. speciali (tra cui va senz’altro annoverata la confisca antimafia) - espressione di una precisa linea di politica criminale della legislazione degli ultimi anni - afferma tuttavia che “nessuna forma di confisca può determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito”.
Tuttavia la necessità da un lato di impedire che il soggetto indiziato possa procurarsi, mediante prestiti bancari e con il sistema di precostituirsi una schiera di creditori di comodo muniti di titoli con data certa, denaro di provenienza lecita sottraendo poi alla confisca i beni vincolati a garanzia di terzi creditori e, dall’altro lato, l’esigenza di non vanificare l’intervento sanzionatorio dello Stato inducono ad escludere che l’accertamento della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell’astratta verifica dell’esistenza di un credito agevolmente documentabile nell’ipotesi di illecito accordo.
L’accertamento del diritto del terzo imporrà pertanto un’indagine più approfondita per valutare in modo rigoroso l’esercizio dell’onere probatorio gravante sul terzo in ordine ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, dovendo lo stesso fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di sostanziale estraneità ai fatti che hanno dato luogo ai provvedimenti di sequestro o confisca.
La sede giudiziaria in cui tali verifiche devono essere svolte per tutelare i terzi in buona fede è il Tribunale della prevenzione con le forme dell’incidente di esecuzione.
In questo senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, anche in sede civile: “l’esigenza di non vanificare l’intervento sanzionatorio dello Stato induce a dubitare e quindi ad escludere che l’accertamento della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell’astratta verifica dell’esistenza di un credito, peraltro
agevolmente documentabile nell’ipotesi di illecito accordo. L’accertamento del diritto del terzo impone un’indagine più estesa ed approfondita che, per intuibili ragioni, può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione” (Cass. sez. civ. I, n. 12535/1999).
E, infatti, il giudice della prevenzione, oltre ad avere poteri di indagine più incisiva (potendo anche delegare specifici accertamenti alla Polizia Giudiziaria), ha un patrimonio di conoscenze - acquisito nel procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione - che normalmente investe anche l’accertamento relativo alla buona o mala fede del terzo creditore ipotecario o pignoratizio rispetto al bene sottoposto a confisca; inoltre (a differenza di quanto accade in sede civile, dove vige il principio di presunzione della buona fede) accerta l’opponibilità del credito rispetto alla pretesa ablatoria dello Stato imponendo al creditore l’onere di dimostrare la propria buona fede.
Per tutelare quei beni dalle azioni esecutive promosse in sede civile dai creditori ipotecari (istituti bancari o società di factoring) ed impedire che, spesso a prezzo vile, i beni tornino nella disponibilità dei proposti che li acquistano alle aste giudiziarie, l’Ufficio ha elaborato una nota orientativa indirizzata ai Prefetti.
Questi ultimi sono stati invitati ad interessare i Sindaci nei cui comuni insistono beni confiscati, affinché avviino concrete iniziative giudiziarie di tutela dei beni ipotecati sottoposti ad esecuzione immobiliare per la verifica della buona fede del creditore senza la quale i beni non possono essere venduti.
Tale iniziativa è stata per la prima volta promossa da questo Commissario Straordinario in provincia di Palermo, relativamente alla tenuta agricola confiscata al noto capomafia Xxxxxxx Xxxxx detto il papa, nel Comune di Polizzi Generosa.
Il carattere generale del tema richiede tuttavia iniziative di sistema per reperire le risorse finanziarie necessarie per le transazioni con i creditori ipotecari dei quali sia stata accertata la buona fede.
In merito a tale problematica, la Regione Lombardia ha pubblicato un bando di gara, finanziato integralmente con risorse del bilancio regionale, finalizzato, tra l’altro, alle transazioni per l’estinzione delle ipoteche sui beni confiscati, per le quali sia accertata la buona fede del terzo creditore.
5.3 – La ricerca delle risorse finanziarie
Quanto al terzo asse di intervento, relativo alla mancanza di risorse per le ristrutturazioni e le riconversioni , oltreché per le transazioni con i creditori ipotecari di buona fede accertata, la complessità delle problematiche, di ostacolo al reale riutilizzo dei beni confiscati e al loro reinserimento nel circuito della legalità, nonché l’enorme numero dei beni confiscati rispetto alle risorse disponibili per la loro riconversione, hanno spinto l’Ufficio del Commissario ad effettuare una ricognizione sulle diverse risorse potenzialmente disponibili per i beni confiscati; a sensibilizzare le Regioni al fine di aumentare la dotazione finanziaria da programmare nel settore.;ad attivare le procedure previste dal PON Sicurezza, il tutto secondo quanto indicato nei capitoli che seguono
6. IL PON SICUREZZA: LE ATTIVITÀ ED I PROGETTI PER L’OBIETTIVO 2.5
AFFIDATI AL COMMISSARIO
Come già ricordato, il Commissario è stato individuato dall’“Autorità di gestione” del PON, del Ministero dell’Interno, quale responsabile dell’Obiettivo operativo 2.5. “Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”.
A differenza delle funzioni di Commissario esercitate ex art. 11 della L. 400/1988, quelle relative al PON hanno carattere direttamente gestionale, nei limiti e secondo le previsioni di competenze delineate dalle relative disposizioni.
Accanto alle attività di promozione, sensibilizzazione, consulenza e accompagnamento dei diversi soggetti pubblici e privati interessati al PON, di cui si dirà nell’apposito capitolo, sia consentito sottolineare subito come il rapporto diretto con la realtà di settore, ha consentito di ottenere l’assenso della Commissione Europea alla ammissibilità di finanziamento di progetti di ristrutturazione di beni confiscati destinati a caserme per le Forze dell’Ordine, con le risorse comunitarie dell’Obiettivo operativo 2.5.
Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 2007/2013 è un programma a valere su risorse Comunitarie del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) che concorre al raggiungimento della Priorità 4 (Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale) del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 tesa a garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasività dei fenomeni criminali (Obiettivo specifico 4.2).
Il PON Sicurezza, che riguarda esclusivamente le Regioni che rientrano nell’Obiettivo Convergenza (ex Obiettivo 1 della Programmazione 200/2006), infatti, mediante la declinazione delle priorità di intervento in tre Assi, si pone l’obiettivo generale di elevare gli standard di sicurezza sia per i cittadini che per le imprese, contribuendo, da un lato, a riqualificare quei contesti territoriali ove si riscontri una maggiore infiltrazione dei fenomeni criminali e, dall’altro, ad attuare azioni di diffusione della legalità che possano accrescere la certezza degli operatori economici e la fiducia da parte dei cittadini nelle Istituzioni e nelle Forze di Polizia.
Come sopra detto il PON Sicurezza è articolato su tre Assi di intervento, di seguito elencati:
a. Asse I – “Sicurezza per la libertà economica e d’impresa”
b. Asse II – “Diffusione della legalità”
c. Xxxx XXX – “Assistenza tecnica”
per il periodo di programmazione comunitaria 2007-2013, è dotato di complessive risorse finanziarie per circa 1.158.000.000 di euro ed è previsto, nelle linee guida alla sua attuazione
(18.12.2007), che esso interagisca con le altre risorse disponibili su ulteriori fonti di finanziamento (Programmi operativi regionali – POR e Fondo aree sottoutilizzate – di cui agli artt. 60 e 61 della L. 27.12.2002, n. 289, - l.fin. 2003).
Le direttrici di intervento presuppongono un approccio interistituzionale “(…) che sappia avvantaggiarsi dell’impiego congiunto delle diverse risorse disponibili (…)”, nell’ambito del quale svolgeranno “(…) un ruolo essenziale i Prefetti delle Regioni Obiettivo convergenza”, quali protagonisti sul territorio – unitamente alla Autorità di gestione del PON – non solo delle scelte strategiche in ordine all’impiego delle risorse finanziarie in questione, ma anche come promotori di un ampio processo di rinnovamento che deve concepire (…) la sicurezza come un bene alla cui produzione devono concorrere “trasversalmente” tutti gli attori sociali (…)”.
Nell’ambito dell’Asse II, sono individuati nove Obiettivi specifici:
a. 2.1 -“Realizzare iniziative in materia di impatto migratorio”;
b. 2.2 -“Tutela del lavoro regolare”;
c. 2.3 - “Garantire maggiore trasparenza negli appalti pubblici”;
d. 2.4 - “Contrastare il racket delle estorsioni e dell’usura”;
e. 2.5 - “Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”;
f. 2.6 - “Sviluppare iniziative a beneficio delle categorie deboli”;
g. 2.7 - “Potenziare la dotazione tecnologica della PA ai fini di migliorare l’efficienza e la trasparenza dei processi decisionali”;
h. 2.8 - “Diffondere la cultura della legalità”;
i. 2.9 - “Realizzare tra gli operatori della sicurezza a tutti i livelli e altri soggetti che comunque operino nell’ambito del mantenimento della legalità una formazione integrata”.
L’Obiettivo operativo 2.5 - “Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata” (per il quale è previsto uno stretto coordinamento con l’Obiettivo operativo 2.6), è affidato alla responsabilità del Commissario che dovrà operare “di concerto” con gli uffici competenti del Ministero della Giustizia (progetto SIPPI), l’Agenzia del Demanio, le Regioni, le Prefetture, le Forze di Polizia nazionali, gli Enti locali, ANCI e UPI, l’associazionismo.
La dotazione finanziaria dell’Obiettivo operativo 2.5 ammonta a 91.546.293,00 milioni di euro.
Le attività previste nell’ambito dell’obiettivo consistono in:
1) progetti di ristrutturazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata;
2) progetti finalizzati alla riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine del loro reinserimento nel circuito produttivo anche
attraverso il coinvolgimento di associazioni di promozione sociale e di cooperative sociali per la realizzazione di iniziative a beneficio di categorie deboli (minori, donne vittime di tratta o di sfruttamento, detenuti ed ex detenuti, comunità di recupero per tossicodipendenti, soggetti discriminati, ecc.).
Le risorse del PON - Obiettivo operativo 2.5 - sono pertanto finalizzate ad azioni dirette a rendere utilizzabili i beni immobili confiscati alla criminalità.
Per l’attuazione dei compiti affidati nell’ambito del PON l’Ufficio ha stabilito costanti raccordi con la direzione e la segreteria tecnica del PON medesimo, nell’ambito del Ministero dell’Interno, partecipando alle relative attività di coordinamento ed incontri a livello tecnico. Per lo svolgimento delle attività legate alla gestione dell’Obiettivo Operativo l’Ufficio del Commissario si è dotato di un’organizzazione composta da due Unità Operative separate: una per la gestione e il monitoraggio dei progetti finanziati e una per le attività di controllo sulla rendicontazione delle spese da parte dei Soggetti Beneficiari.
Dall’avvio del PON Sicurezza ad oggi sono stati approvati, e finanziati con le risorse dell’Obiettivo Operativo 2.5, ben 7 progetti relativi al riutilizzo dei beni confiscati nelle quattro Regioni del Mezzogiorno che rientrano nell’Obiettivo Convergenza.
I progetti finanziati vengono di seguito elencati e successivamente descritti:
1. Gioia Tauro (RC) - Ristrutturazione di 2 immobili confiscati per Caserma Carabinieri - Costo € 1.800.000,00;
2. Giugliano (NA) - Ristrutturazione di un bene da affidare a una cooperativa sociale per attività di integrazione socio - lavorativa per persone diversamente abili – Costo € 2.877.600,00;
3. Xxxxx NAPOLI - Recupero Immobile di Via Cupa Xxxxxxxxxxx – Costo € 698.805,00;
4. Squinzano (LE) - Rifunzionalizzazione immobile confiscato alla criminalità organizzata da adibire a caserma della Stazione Carabinieri – Costo € 750.000,00;
5. Lentini (SR) -Libera Terra Leontinoi - Fattoria della legalità – Costo € 3.050.000,00;
6. Corleone (PA) - Realizzazione Bottega dei sapori in Corleone (PA) Casa ex Xxxxxxxxxx – Costo € 55.200,04,
7. San Cipirello (PA) - Centro aziendale da destinare a locale di degustazione e centro di stoccaggio sito in San Cipirello (PA) C.da Xxx Xxxxxx – Costo € 1.416.000,00;
La Tavola 1 allegata riepiloga per l’Ob. Operativo 2.5, divise per Regioni, le risorse assegnate, i progetti approvati, le risorse utilizzate per dare copertura finanziaria agli stessi progetti, le risorse ancora disponibili, gli importi impegnati con obbligazioni giuridicamente vincolanti e le conseguenti somme già spese (questi ultimi importi corrispondono entrambi a zero).
DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA Ob. Op. 2.5 PON SICUREZZA
REGIONI - Interventi | Stanziamento Iniziale | Risorse Programmate | Risorse dispoibili | Impegni | Spesa | |||||
Regione Calabria | € | - | € | - | ||||||
Gioia Tauro (RC) - Ristrutturazione di 2 immobili confiscati per Caserma Carabinieri | € | 1.800.000,00 | ||||||||
Totale Calabria | € | 13.081.965,27 | € | 1.800.000,00 | € | 11.281.965,27 | € | - | € | - |
Regione Campania | ||||||||||
Giugliano (NA) - Ristrutturazione di un bene da affidare a una cooperativa sociale per attività di integrazione socio - lavorativa per persone diversamente abili | € | 2.877.600,00 | ||||||||
Xxxxx NAPOLI - Recupero Immobile di Xxx Xxxx Xxxxxxxxxxx | € | 698.805,00 | ||||||||
Totale Campania | € | 27.070.238,84 | € | 3.576.405,00 | € | 23.493.833,84 | € | - | € | - |
Regione Puglia | ||||||||||
Squinzano (LE) - Caserma Carabinieri e alloggi a Squinzano (Lecce) | € | 750.000,00 | ||||||||
Totale Puglia | € | 22.099.275,13 | € | 750.000,00 | € | 21.349.275,13 | € | - | € | - |
Regione Sicilia | ||||||||||
Lentini (SR) -Libera Terra Leontinoi - Fattoria della legalità | € | 3.050.000,00 | ||||||||
Corleone (PA) - Realizzazione Bottega dei sapori in Corleone (PA) Casa ex Xxxxxxxxxx | € | 55.200,04 | ||||||||
San Cipirello (PA) - Centro aziendale da destinare a locale di degustazione e centro di stoccaggio sito in San Cipirello (PA) C.da Xxx Xxxxxx | € | 1.416.000,00 | ||||||||
Totale Sicilia | € | 29.294.813,76 | € | 4.521.200,04 | € | 24.773.613,72 | € | - | € | - |
TOTALE | € | 91.546.293,00 | € | 10.647.605,04 | € | 80.898.687,96 | € | - | € | - |
63
Si riporta di seguito una descrizione sintetica dei progetti approvati:
• Gioia Tauro (RC) - Ristrutturazione di 2 immobili confiscati per Caserma Carabinieri- Costo del progetto Euro 1.800.000,00
L’intervento, presentato dal Comune di Gioia Tauro (RC), consiste nella ristrutturazione di due immobili, di cui il primo (posto a ridosso della SS 111) a sei piani ed il secondo (posto nell’area limitrofa e posteriore al primo) a quattro piani, entrambi confiscati ai sensi della Legge 575/65 alla criminalità mafiosa e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Gioia Tauro per essere destinati a finalità istituzionali; in particolare per garantire il mantenimento della legalità e della sicurezza del territorio, in particolare vista la richiesta dell’Arma dei carabinieri, l’immobile confiscato e ristrutturato sarà adibito a sede della locale Caserma dei Carabinieri.
La Regione Calabria con legge ragionale n. 3 del 25/02/2005 ha finanziato un primo stralcio dell’opera per € 700.000,00, con i quali sono stati realizzati lavori di ristrutturazione solo nello scantinato, nel piano terra e nel primo piano.
Per il completamento dell’intero primo immobile e la ristrutturazione (anche se più limitata) del secondo immobile (al fine di renderli funzionali totalmente), è necessario realizzare gli stessi lavori (edili e impiantistici) per i quali si è stimato, approssimativamente, un costo pari ad € 1.800.000,00, di cui €. 1.600.000,00 circa per il primo immobile ed €. 200.000,00 circa per il secondo immobile, finanziati con le risorse del PON Sicurezza.
Le procedure di affidamento dei lavori dovrebbero svolgersi nell’ultimo trimestre del 2009.
L’esecuzione dei lavori, il cui avvio è previsto per il primo trimestre 2010, dovrebbe concludersi nel secondo trimestre 2011.
• Giugliano (NA) - Ristrutturazione di un bene da affidare a una cooperativa sociale per attività di integrazione socio - lavorativa per persone diversamente abili – Costo del progetto Euro 2.877.600,00
Il progetto, presentato dal Consorzio S.O.L.E., prevede la ristrutturazione di parte di una palazzina facente parte di un complesso immobiliare confiscato sito nel comune di Giugliano in Campania, in località “Salicelle”, per completare la realizzazione di un Centro di Integrazione per ragazzi diversamente abili, la cui zona giorno, al piano
ammezzato dell’edificio, è già stata realizzata con il I lotto di lavori, grazie a fondi del PON Sicurezza 2000-2006.
La ristrutturazione dei rimanenti piani della palazzina consentirà di realizzare camere e laboratori come di seguito indicato:
- Piano primo: 16 camere da letto dotate di bagno esclusivo, di cui 14 per gli utenti e 2 per gli operatori; inoltre si prevede un locale deposito per la biancheria.
- Piano secondo: 2 camere da letto per gli ospiti dotate di servizi igienici propri, un deposito, una sala musica, un laboratorio di falegnameria e altri due laboratori; si prevede inoltre la sistemazione del terrazzo e la parziale copertura dello stesso.
- Piano seminterrato: teatrino da 48 posti, 2 laboratori connessi all’attività del teatro, servizi igienici e locali tecnici.
Inoltre si prevede:
- la sistemazione delle aree esterne con la definizione di spazi a verde e di vialetti ed aree di sosta pavimentate;
- la realizzazione di un’area di parcheggio a servizio della nuova struttura previa pavimentazione in asfalto di uno spazio già individuato;
- la realizzazione, nell’ambito di un volume già esistente, di una nuova scala di collegamento tra i vari piani con relativo impianto di ascensore;
- la realizzazione, sul lato posteriore dell’edificio, di una scala di sicurezza esterna in acciaio e di una rampa per il superamento del dislivello esistente tra la quota degli spazi esterni e il livello ammezzato.
Il progetto prevede una spesa di € 2.877.600,00 ed un tempo di realizzazione di 24 mesi La conclusione delle procedure di affidamento dei lavori è prevista nell’ultimo trimestre del 2009.
L’esecuzione dei lavori, il cui inizio è previsto entro il 2009, dovrebbe concludersi, con l’acquisizione degli arredi antro la fine del 2010.
I destinatari del progetto sono associazioni di promozione sociale e cooperative sociali costituite anche da giovani a rischio e giovani disabili.
• Xxxxx NAPOLI - Recupero Immobile di Via Cupa Xxxxxxxxxxx – Costo Euro 698.805,00
Il progetto, presentato dal Comune di Napoli, prevede il recupero funzionale di un’area del quartiere di Xxxxx (confinante con Secondigliano e Scampia), composta da un terreno su cui insistono due corpi di fabbrica, attualmente in stato di abbandono e degrado.
La struttura, dopo i lavori, sarà destinata ad attività sociali. In particolare sono previsti:
- centro diurno polifunzionale, finalizzato alla socializzazione dei minori tra di loro e con figure adulte significative, al sostegno alle famiglie con difficoltà sociali, culturali e di salute, allo smistamento presso i servizi competenti dei soggetti con difficoltà particolari;
- servizio permanente di orientamento e di educazione al lavoro attraverso il quale agevolare l’inserimento sociale e lavorativo dei giovani fuoriusciti dal sistema educativo; il servizio si articolerà su varie fasi (accoglienza, analisi dei bisogni della persona, bilancio delle competenze ed elaborazione di un progetto di sviluppo professionale); saranno anche realizzate delle aree laboratoriali destinate alla formazione artigianale in ambito artistico (ceramica, legno, decorazione) che potranno accogliere corsi di orientamento formativo e/o apprendistato, oltre che divenire centro di promozione e vendita sociale dell’oggettistica realizzata;
- attività ludico-ricreative nonché azioni di coinvolgimento e di animazione aperte al territorio;
- serre per piante officinali e orto da destinare a commercio di solidarietà.
Il progetto prevede una spesa di € 698.805,00 ed un tempo di realizzazione di 22 mesi.
La conclusione delle procedure di affidamento dei lavori è prevista nel primo trimestre 2010.
L’esecuzione dei lavori, il cui inizio è previsto nel secondo trimestre del 2010, dovrebbe concludersi, entro la fine dello stesso anno.
I destinatari del progetto sono principalmente i giovani, categoria, nella zona in questione, segnata da violenza, abbandono e trascuratezza.
• Squinzano (LE) - Rifunzionalizzazione immobile confiscato alla criminalità organizzata da adibire a caserma della Stazione Carabinieri – Costo Euro 750.000,00;
Il progetto, presentato dal comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, prevede la rifunzionalizzazione di un immobile confiscato e la sua riconversione a caserma della locale stazione dei Carabinieri.
Il progetto presentato prevede la demolizione di tutti i pavimenti, delle murature interne e degli impianti esistenti e successivo rifacimento, realizzazione di impianti di videosorveglianza, antintrusione, rete lan ecc e, infine, in una fase successiva, la realizzazione di una sopraelevazione per realizzare un ulteriore alloggio di servizio.
A conclusione del progetto l’immobile sarà così composto:
- piano interrato:adibito a zona servizi (autorimessa,locali tecnici, depositi);
- piano terra: zona operativa (uffici, archivi) e zona logistica (mensa, cucina, camerate ecc);
- piano primo: due alloggi di servizio;
- piano secondo: un alloggio di servizio.
Il progetto prevede una spesa di € 750.000,00 ed un tempo di realizzazione di 18 mesi.
La conclusione delle procedure di affidamento dei lavori è prevista nel quarto trimestre 2009.
L’esecuzione dei lavori, il cui inizio è previsto entro la fine del 2009, dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2010.
• Lentini (SR) -Libera Terra Leontinoi - Fattoria della legalità – Costo Euro 3.050.000,00
Con il progetto pilota “LIBERATERRA LEONTINOI - Casa Nostra, fattoria della legalità”, presentato dal Comune di Lentini (SR), sono proposti, coerentemente con i principi generali del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo Ob.Convergenza 2007-2013”, una serie di interventi che contribuiscano concretamente a diffondere la cultura della legalità attraverso un modello esportabile in altri territori.
Il progetto punta alla realizzazione, su immobili confiscati, di un’azienda agricola che, oltre alla produzione di grano duro, arance rosse biologiche, olive, latte e suoi derivati preveda una fattoria didattica, “La fattoria della legalità”, a sostegno delle attività didattiche per lo sviluppo di un turismo rurale. L’azienda opererà nel settore agrituristico e didattico tramite una cooperativa sociale di tipo B, che avrà il compito di gestire i fabbricati e le attività agricole, turistico - ricettive, ricreative, sportive, culturali, formative e ambientali che si possono effettuare nel vasto e verde territorio. Particolarmente curato sarà il rapporto con le scuole, con le associazioni del territorio, con le famiglie attraverso idonei percorsi per i portatori di handicap.
Le attività previste possono essere raggruppate in tre macro aree:
- Demolizione degli edifici preesistenti poiché sono in pessimo stato di conservazione e non recuperabili. Edificazione di nuovi complessi edilizi.
- Fattoria polifunzionale: messa a coltura dei terreni, allevamento di animali e attività educative, nonché la realizzazione di un maneggio per ippoterapia a vantaggio delle persone diversamente abili in convenzione con le A.A.S.T.;
- Azioni sistemiche volte alla valorizzazione dei luoghi, alla promozione di percorsi innovativi di diffusione della legalità e alla nuova concezione del diverso.
La conclusione delle procedure di affidamento dei lavori è prevista entro il secondo trimestre del 2010.
L’esecuzione dei lavori, il cui inizio è previsto nel secondo trimestre del 2010, dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2012.
Destinataria del progetto sarà una Cooperativa sociale formata da giovani disoccupati e/o in difficoltà, immigrati, detenuti in regime di semilibertà o ex detenuti
• Corleone (PA) - Realizzazione Bottega dei sapori in Corleone (PA) Casa ex Xxxxxxxxxx – Costo Euro 55.200,04
Il progetto, presentato dal Consorzio “Sviluppo e Legalità” (comprendente i Comuni di Alto fonte, Campo reale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, Xxxxx xxxx, San Cipirello e San Xxxxxxxx Xxxx), prevede il recupero e la riqualificazione di un immobile confiscato a Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ubicato in Via Colletti nel centro storico della citata cittadina, con lo scopo di far diventare quello che fino a qualche tempo fa era luogo di residenza dei familiari del capomafia, un simbolo concreto di riscatto sociale, un luogo aperto a tutti, dove esercitare la memoria e costruire l'impegno.
L’attuazione dell’intervento comporterà la realizzazione di interventi infrastrutturali tra cui il rifacimento dei prospetti e della copertura dell’immobile, nonché il rifacimento dell’arredamento.
Si prevede la realizzazione di:
- una bottega di generi alimentari, in cui poter degustare e acquistare i prodotti provenienti dalle terre del Consorzio, sottratte dallo Stato ai boss;
- uno spazio destinato ad incontri e dibattiti;
- una libreria contenente anche (ma non solo) testi sulle mafie.
Il progetto prevede una spesa di € 55.200,04 ed un tempo di realizzazione di 1 anno. L’espletamento delle procedure per l’affidamento dei lavori è previsto per il primo trimestre del 2010.
L’esecuzione dei lavori, il cui inizio è previsto nel secondo trimestre del 2010, dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2010.
I destinatari del progetto sono principalmente i giovani, particolarmente colpiti, nel territorio in questione, da condizioni di disagio, emarginazione e disoccupazione.
• San Cipirello (PA) - Centro aziendale da destinare a locale di degustazione e centro di stoccaggio sito in San Cipirello (PA) CDA Don Omasi – Costo Euro 1.416.000,00 Il progetto, presentato dal Consorzio “Sviluppo e Legalità” (comprendente i Comuni di Alto fonte, Campo reale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, Xxxxx xxxx, San Cipirello e San Xxxxxxxx Xxxx), prevede il recupero e la riqualificazione di un fabbricato e della vasca annessa, già assegnati (mediante contratto di comodato d’uso gratuito) alla Cooperativa Xxxxxxx Xxxxxxxx - Libera Terra, nonché la realizzazione di un capannone (30x10,20 m) destinato a ricevere e conservare le materie prime e i prodotti finiti della cantina, quest’ultima già realizzata con fondi del PON Sicurezza 2000-2006, su un terreno adiacente all’area d’intervento sul quale insistono numerose quantità di vitigni rossi coltivati dalla Cooperativa Xxxxxxx Xxxxxxxx Libera Terra. Con il progetto in questione si è voluto affiancare alla cantina, appena realizzata, idonei ambienti da destinare all'affinamento di vini selezionati di altissima qualità e alla degustazione e vendita dei vini e di altri prodotti provenienti dalle Cooperative che operano sui beni confiscati. Il progetto prevede anche la sistemazione sia del piazzale di partenza, che sarà dotato di ampio parcheggio per i pullman dei visitatori, sia del piazzale di arrivo antistante il locale degustazione.
Il costo del progetto è pari a € 1.416.000,00 interamente finanziati con le risorse dell’Ob. Operativo 2.5 del PON Sicurezza, ed ha un tempo di realizzazione di circa 3 anni.
Le procedure per l’affidamento dei lavori dovrebbero concludersi nel secondo trimestre del 2010. L’avvio dei lavori è previsto, anch’esso, nel II trimestre del 2010. La conclusione dei lavori è programmata per il quarto trimestre del 2011.
I destinatari del progetto sono principalmente i giovani, particolarmente colpiti, nel territorio in questione, da condizioni di disagio, emarginazione e disoccupazione.
La ristrutturazione del fabbricato esistente prevede la realizzazione delle seguenti opere.
- Piano terra: deposito attrezzi agricoli (circa 80 mq), locale tecnico per caldaia, autoclave, quadro elettrico generale, locale di sgombero a servizio del locale per la degustazione di cui al punto successivo.
- Piano primo: sala per la degustazione di prodotti biologici di alta qualità come vini, pasta, legumi, olio, pomodoro, ecc. (circa 52 mq) con ampia veranda scoperta, piccola cucina per la preparazione di pietanze a base di prodotti biologici, disimpegno e servizi igienici.
7. LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
La ricognizione dell’Ufficio per il reperimento di nuove risorse finanziarie è stata rivolta, essenzialmente, alle risorse a valere sui fondi comunitari a regia regionale (POR, FSE, PSR) o sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), relative alla programmazione 2007/2013, per specifiche azioni di intervento relative al riutilizzo dei beni confiscati nelle quattro Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) e, infine, a risorse a valere su bilanci regionali per le Regioni dell’Obiettivo Competitività (Lazio, Lombardia).
7.1 – Risorse comunitarie di competenza regionale a valere sui Programmi Operativi Regionali (POR)
Per quanto riguarda l’esistenza di linee di intervento sui beni confiscati finanziabili con le risorse comunitarie di competenza regionale definite con i P.O.R. (Programmi Operativi Regionali) vengono di seguito riepilogate per le quattro Regioni dell’Obiettivo Convergenza, le risultanze delle analisi effettuate sui relativi P. O. R. :
➢ Campania:
nell’Asse VI “Sviluppo urbano e qualità della vita” del POR Campania è prevista la Linea di Azione 6.2 – “Napoli e Area Metropolitana – Piano integrato di sviluppo urbano del centro storico di Napoli, collegato al sito UNESCO”, in cui, come attività qualificanti, sono previste, tra le altre, “azioni di diffusione della legalità e la sicurezza, quali il riutilizzo ai fini sociali o produttivi dei beni confiscati alla camorra e il sostegno all’infrastrutturazione immateriale dei servizi e dei sistemi di videosorveglianza.”
➢ Calabria:
nell’Asse IV “Qualità della Vita e Inclusione Sociale” del POR Calabria sono previste le sottoelencate linee di intervento che riguardano anche il riutilizzo dei beni confiscati:
- Linea di Intervento 4.2.2.1 – “Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere e migliorare le condizioni di vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e discriminazione”. La Linea di Intervento sostiene la realizzazione di azioni per contrastare la povertà e migliorare la qualità della vita dei “senza fissa dimora” e degli immigrati, e la realizzazione di centri antiviolenza finalizzati a sostenere le donne nella realizzazione di percorsi personalizzati di
uscita dalla violenza intra e extra familiare, mediante la possibilità di riutilizzare beni confiscati da destinare a Centri Antiviolenza ed a Case di Accoglienza.
- Linea di Intervento 4.2.3.1 “Azioni per la progettazione e la realizzazione di una Rete Regionale Sperimentale di Case per la Salute”. La Linea di Intervento sostiene la progettazione e la realizzazione di una Rete Regionale Sperimentale di Case per la Salute in Calabria in coerenza con le Linee Guida del Ministero della Salute. Per la realizzazione delle Case della Salute si potranno utilizzare strutture sanitarie o amministrative dismesse, per esempio a seguito della riconversione di piccoli ospedali o presidi da ristrutturare, ma anche edifici messi a disposizione dei Comuni, beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Linea di Intervento 4.2.4.1 “Sostenere la socializzazione dei giovani, la partecipazione attiva ai processi di sviluppo e l’attivazione di percorsi innovativi di inserimento lavorativo.” Nello specifico l’Obiettivo Operativo prevede:
- la realizzazione o la qualificazione di centri sociali, di centri zonali e di aree attrezzate, con priorità alle aree interne e marginali utilizzando, ove disponibili, beni immobili confiscati o beni immobili non utilizzati di proprietà o nella disponibilità degli Enti Locali;
- la realizzazione di micro attività imprenditoriali promosse e realizzate da giovani, con priorità alle aree interne e marginali, e inserite all’interno del processo della programmazione territoriale e della progettazione integrata. Per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali potranno essere utilizzati, ove disponibili, beni immobili confiscati o beni immobili non utilizzati di proprietà o nella disponibilità degli Enti Locali.
- Linea di Intervento 4.3.1.2 – “Azioni per la realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza” tra le diverse azioni sono previste “la realizzazione o adattamento di immobili da adibire a laboratori e/o aree attrezzate per piccole iniziative imprenditoriali con priorità a locali di proprietà pubblica non utilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.” e “Incentivi in de minimis per l'avvio di micro iniziative imprenditoriali che utilizzano i beni immobili confiscati e/o di proprietà pubblica non utilizzati”.
- Promuovere il riuso sociale dei beni confiscati per potenziare infrastrutture e servizi per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire l’integrazione sociale delle persone a maggiore rischio di esclusione;
- Sostenere il riutilizzo dei beni immobili confiscati per l’avvio di micro iniziative imprenditoriali;
- Sostenere il riuso di terreni e fabbricati confiscati per favorire il recupero del patrimonio rurale.
In coerenza con le suddette linee di intervento, nonché su quella ulteriore relativa ai “Progetti integrati di sviluppo locale per la realizzazione dei servizi per la qualità della vita”, la Regione Calabria sta programmando risorse, sui fondi del POR Calabria FESR 2007/2013, per il finanziamento del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale sul riutilizzo dei beni confiscati.
La dotazione finanziaria del Progetto nel suo complesso, in via di definizione, è di circa 20 milioni di euro.
Le finalità, in perfetta coerenza con le linee di intervento sopra citate, vengono perseguite esclusivamente attraverso la ristrutturazione e la riconversione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli enti locali del territorio della Regione Calabria.
Il suddetto progetto, approvato dal Comitato di Sorveglianza del 22 e 23 Giugno e in via di definizione da parte della Regione, è rivolto essenzialmente ai Comuni, singoli ed associati, che hanno in gestione beni confiscati.
➢ Puglia:
nell’Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale” è prevista nella Linea di Intervento 3.4 (Interventi per migliorare le condizioni di legalità e sicurezza a favore del territorio, dei cittadini e delle imprese) una particolare Linea di Azione per il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia ed alle altre organizzazioni criminali.
In coerenza con tale linea di azione, nella conferenza stampa 21/10/2009, alla presenza del Commissario straordinario per i Beni confiscati è stato presentato il bando “Libera il bene” finanziato con il POR Puglia FESR 2007/2013 sull’asse III, sulla specifica linea di azione 3.4.2 Interventi per il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia ed alle altre organizzazioni criminali.
Il Bando, ha una dotazione finanziaria di 6.500.000 Euro, ed è rivolto esclusivamente a Comuni e Province della Regione Puglia, in forma singola o associata, ed ha le seguenti finalità prioritarie:
- contrastare i fenomeni del mancato utilizzo, dell’abbandono e del deperimento dei beni confiscati a causa della scarsità di risorse economiche, tecniche ed umane dei comuni pugliesi assegnatari di immobili;
- sostenere gli attori pubblici nel passaggio di ruolo da agenti meramente repressivi a soggetti attivi della trasformazione dell’utile criminale in utile legale;
- favorire la creazione di reti innovative tra organizzazioni del territorio e istituzioni locali;
- promuovere la riconversione ed il riuso legale dei beni, anche come occasione e strumento efficace per lo sviluppo del territorio in termini di avvio di nuove attività e di nuove opportunità occupazionali;
- promuovere il valore simbolico, educativo e culturale del riuso sociale dei beni confiscati, anche attraverso forme di partecipazione attiva dei cittadini e delle realtà territoriali nella definizione delle nuove funzioni da assegnare agli immobili.
Le iniziative ammissibili sono gli interventi di riutilizzo dei beni confiscati nei seguenti ambiti di intervento:
- tutela e valorizzazione del territorio;
- inclusione sociale e cittadinanza attiva;
- sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali per la produzione di beni e l’erogazione di servizi.
➢ Sicilia:
non è presente una specifica misura del POR Sicilia 2007/2013 che attivi risorse per i progetti in questione. Tuttavia si segnala che L.R. n. 15 del 20/11/2008, al III comma dell’Art. 7, prevede che “Nei bandi previsti dalle misure e dai programmi di finanziamento, sia regionali che comunitari, la Regione assegna alle cooperative, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero ed ai comuni, assegnatari di beni confiscati, un punteggio specifico per i progetti che prevedono il riutilizzo a fini sociali di tali beni.”
Sulla base di tale disposizione, potrebbe essere inserita una clausola speciale nei bandi relativi ai diversi settori, a valere sul POR Sicilia, con la quale costituire una corsia preferenziale sui progetti da realizzare con beni i beni confiscati alla criminalità organizzata.
7.2 – Risorse di competenza regionale a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)
Dall’Aprile del 2009, l’attività dell’Ufficio di ricerca di ulteriori risorse finanziarie è stata indirizzata, soprattutto, alla sensibilizzazione delle Regioni dell’obiettivo convergenza, dove maggiore è il numero dei beni confiscati, alla programmazione di risorse loro assegnate a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) per il periodo 2007/20013 per interventi relativi alla riconversione ed al riutilizzo dei beni confiscati.
Tali risorse, dai vincoli meno stringenti rispetto alle risorse comunitarie, potrebbero affiancarsi a queste ultime per arrivare a strutturare possibili Accordi di Programma Quadro (APQ) con la competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico e con le Regioni interessate.
L’Accordo di Programma Quadro potrebbe rappresentare lo strumento idoneo a consentire la costruzione di un disegno strutturato ed unitario delle politiche sui beni confiscati in ogni Regione nonché il superamento di eventuali ostacoli al loro riutilizzo. L’Accordo assicurerebbe, inoltre, un monitoraggio costante delle azioni finanziate, e potrebbe offrire una visione unitaria delle attività messe in campo nel settore.
È opportuno sottolineare che per poter programmare parte delle risorse FAS della programmazione 2007/2013 assegnate alle Regioni, per ogni settore e dunque anche per interventi sui beni confiscati, è necessario che tale utilizzo sia previsto nei Programmi Attuativi Regionali (PAR) presentati dalle Regioni alla competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico per l’istruttoria tecnica, e tuttora in istruttoria, al cui esito favorevole dovrà seguire una Delibera di presa d’atto da parte del CIPE, come da disposizione della stessa Del. CIPE n.166 del 21/12/2007.
Per le singole Regioni dell’Obiettivo convergenza vengono, di seguito, sintetizzate le iniziative prese e lo stato del processo istruttorio di condivisione delle linee strategiche sui beni confiscati, finalizzate anche al reperimento di ulteriori risorse finanziarie da impegnare nel settore:
• REGIONE CAMPANIA
Per quanto riguarda la Regione Campania, l’analisi della bozza del Programma Attuativo Regionale (PAR) presentata al Ministero dello Sviluppo Economico per l’istruttoria tecnica, prevedeva circa 25 milioni di Euro da programmare su interventi di riutilizzo dei i beni confiscati.
In data 15/09/2009 è stata inviata un nota articolata al Gabinetto del Presidente della Regione e al Responsabile della Programmazione di richiesta di condivisione delle
strategie regionali sui beni confiscati, avviando anche con la Regione Campania un percorso istruttorio di condivisione di azioni, patrimonio di conoscenze e di risorse da attivare nel settore.
La risposta da parte della Regione, pervenuta in data 29/10/2009, conferma la previsione delle risorse FAS da programmare sui beni confiscati evidenziando la disponibilità anche della Campania di avviare di concertazione di azioni e strategie.
• REGIONE CALABRIA
Con la Regione Calabria si è avuto un incontro diretto con il Responsabile della Programmazione sempre allo scopo di condividere le strategie regionali sui beni confiscati.
La Regione Calabria non ha programmato risorse FAS per i beni confiscati ma, come già detto nella sezione dedicata ai POR delle Regioni dell’obiettivo convergenza, ha previsto circa 20 milioni di Euro sul POR Calabria con cui finanziare il Progetto Strategico Integrato sui beni confiscati. Inoltre, i rappresentanti della Regione si sono mostrati disponibili a condividere future iniziative con l’Ufficio del Commissario e a concertare un strategia per creare sinergie e rendere più efficaci le iniziative prese, ai diversi livelli, sui beni confiscati
• REGIONE PUGLIA
Nonostante nella bozza del Programma Attuativo della Regione Puglia manchi una specifica linea di intervento, la Regione si è mostrata sensibile a programmare una parte di risorse, a valere sul FAS ad essa assegnate, per interventi sui beni confiscati.
Con la Regione Puglia, in effetti, il processo istruttorio di definizione del possibile contenuto dell’APQ è giunto al punto più avanzato. Sono state inviate due note articolate in cui vengono proposte, all’attenzione della Regione, linee strategiche da condividere.
A seguito di tali note, si sono succedute anche alcune riunioni istruttorie. Nell’ultima riunione, in particolare, sono stati condivisi alcuni principi, ipotizzando finanche un possibile contenuto dell’Accordo.
È stato concordato che nel potenziale APQ potrebbero confluire:
1. gli interventi attivati con il bando regionale “Libera il bene” finanziato con i fondi del POR Puglia;
2. una quota di risorse a valere sul FAS regionale, ancora da definire, che finanzierebbe ulteriori interventi di ristrutturazione dei beni confiscati attraverso
la pubblicazione di un nuovo bando o consentendo lo scorrimento della graduatoria del bando finanziato con il POR;
3. un’ulteriore quota di risorse FAS regionale, di importo più contenuto, che dovrebbe intervenire sulle transazioni per la cancellazione delle ipoteche esistenti sui beni da riutilizzare. Tale opera di cancellazione dell’ipoteca potrebbe essere realizzata su:
- gli stessi interventi finanziati con il bando “Libera al bene”;
- su altri interventi di riutilizzo dei beni confiscati per il quale l’avvio degli interventi è ostacolato dalla presenza dell’ipoteca (es. interventi ammessi a finanziamenti sul PON Sicurezza);
- su ulteriori interventi, eventualmente finanziati nei bandi, a valere su risorse FAS regionali o del POR Puglia, che la Regione emana nei diversi settori, per i quali potrebbe essere previsto come requisito di preferenza il riutilizzo dei beni confiscati;
In sostanza tali risorse potrebbero intervenire nella transazione per la cancellazione dell’ipoteca solo se gli stessi beni sono inseriti in un piano di utilizzazione.
4. una parte programmatica nella quale dovrebbe essere previsto l’impegno della Regione di inserire una clausola di preferenza per gli interventi che riutilizzino i beni confiscati, sui diversi bandi a valere sul FAS o anche sul POR, che la Regione dovesse emanare nei differenti settori.
5. una possibile costituzione di un parco progetti, ottenuto con una selezione che finanzi idee-progetto e relative fasi progettazione riguardanti il riutilizzo dei beni confiscati.
6. una parte puramente informativa e ricognitiva con la quale dovrebbe essere illustrata tutta l’attività relativa alla confisca dei beni, al loro riutilizzo o al mancato utilizzo nonché ai vari interventi finanziati, con il PON Sicurezza o con altri fonti finanziarie, nella Regione Puglia, da realizzare a cura dell’Ufficio del Commissario per i beni confiscati.
• REGIONE SICILIA
Anche con la Regione Sicilia sono stati avviati contatti al fine di reperire nuove risorse da utilizzare per la ristrutturazione e il riutilizzo dei beni confiscati.
È stato fatto un incontro con il Vice Presidente Xxxxxxxxx con il quale è stato convenuto sulla necessità di avviare un piano specifico di collaborazione e di interventi sui beni
confiscati e di coordinare le misure di sostegno finanziario ai progetti di recupero e riutilizzo dei beni confiscati, condividendo specifiche linee di finanziamento sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali.
Peraltro, al momento non sono state rilevate specifiche linee di finanziamento sul POR o sul FAS regionale.
Sembra, d’altra parte, possibile tecnicamente far rientrare in alcuni obiettivi operativi specifiche linee di intervento per il riutilizzo dei beni confiscati a fini sociali, ovviamente laddove esistesse una volontà politica in questo senso.
Si segnala, infine, l’emanazione di una nuova legge regionale, già sopra citata, la L. R.
n. 15 del 20/11/2008, che al Titolo II contiene “Agevolazioni per la fruizione sociale dei beni confiscati alla Mafia”, e specificamente all’Art. 5 è contenuta una norma che destina parte delle risorse, a valere sul fondo di rotazione istituito dalla precedente L.R. 2/2002, alla progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare i beni confiscati agli obiettivi sociali da perseguire.
Tale Fondo “è alimentato con le somme che i comuni provvedono a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione” (Art. 5 comma 2), o dalle somme che, in ogni caso, i Comuni sono tenuti a restituire entro 90 gg dalla consegna dei lavori (Art. 5 comma 3).
Di particolare rilievo le disposizioni contenute negli Art. 6 e 7 di seguito riportate: “La Regione concorre, nella misura del 50 per cento, al pagamento degli interessi a carico dei comuni per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di cui all'articolo” (Art. 6) “Al fine di favorire la migliore utilizzazione dei beni confiscati, alle cooperative sociali, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero, alle cooperative dei lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata e ai comuni sono accordate fidejussioni prestate dalla Regione a copertura fino al 75 per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti dalle cooperative per le attività di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento” (Art. 7). Di notevole rilievo, il già citato III comma dell’Art. 7, il quale prevede che “Nei bandi previsti dalle misure e dai programmi di finanziamento, sia regionali che comunitari, la Regione assegna alle cooperative, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero ed ai comuni, assegnatari di beni confiscati, un punteggio specifico per i progetti che prevedono il riutilizzo a fini sociali di tali beni.”
7.3 – Risorse a valere sui bilanci regionali (obiettivo competitività Lazio – Lombardia )
Il tema della programmazione finanziaria e delle risorse regionali (POR e finanziamenti regionali) che possono essere destinati ai beni e alle aziende confiscate è al centro della iniziativa e degli incontri programmati dall’Ufficio con le Regioni interessate al fine di estendere a tutte le buone pratiche normative e amministrative presenti solo in alcune e promuovere politiche di premialità per l’uso dei beni confiscati. Alcune Regioni hanno istituito, attraverso leggi regionali specifiche, risorse destinate al finanziamento di progetti di riutilizzo dei beni confiscati e la previsione, per i medesimi obiettivi, di specifiche linee d’intervento (ad es. in tema di imprenditorialità giovanile, agricoltura, cooperazione sociale, educazione alla legalità) nell’ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali dell’Unione Europea.
Nel corso del primo anno di attività sono state svolte iniziative di raccordo, dettagliatamente riferite nella relazione 2008, con le regioni Campania, Lombardia, Calabria, Puglia e Lazio ).
In prosecuzione delle iniziative delineate nell’anno precedente , nel corso del
2009:
- con decreto n. 3456 del 8 aprile 2009 la Regione Lombardia ha approvato il bando per l’assegnazione dei contributi ai Comuni lombardi per la destinazione, il recupero e l’utilizzo ai fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata così come disposto dall’art 7 della legge regionale del 23 dicembre 2008 n. 33 istitutiva di un apposito fondi.
Il bando, predisposto dal tavolo tecnico a cui hanno partecipato rappresentanti dell’ufficio del Commissario e successivamente approvato dalla regione, è finalizzato ad incentivare il recupero da parte dei Comuni lombardi dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Individua nei comuni il soggetto beneficiario del finanziamento e individua quali forme di intervento possibili:
• estinzione delle ipoteche;
• interventi di recupero ed adeguamento degli immobili. Le risorse stanziate dalla Regione Lombardia sono:
per l’anno 2009 euro 2.150.000,00
per l’anno 2010 euro 1.850.000,00.
Per ogni anno è previsto che il fondo venga utilizzato nella misura del 50% per la estinzione delle ipoteche e il restante 50% per gli interventi di adeguamento.
Mentre le richieste di finanziamento per l’estinzione delle ipoteche è previsto sia concesso per il 100% della spesa , il contributo per gli interventi di recupero non verrà concesso fino ad un massimo del 90% della spesa e comunque in misura non superiore ad euro 125.000,00.
Le domande pervenute ed esaminate dal tavolo tecnico sono:
• estinzione ipoteche n. 13 per un contributo totale di euro 1.561.776,12. Tre domande sono state ammesse con riserva;
• interventi di recupero ed adeguamento degli immobili n. 23 per un contributo totale di euro 2.298.315,06. Solo una domanda non è stata ammessa per mancanza di requisiti e tre sono state ammesse con riserva.
Le risorse assegnate dalla Regione sono state sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo ammesse.
La Regione Lombardia in data 5 novembre 2009 ha emesso il decreto n. 11479 avente ad oggetto:
“Approvazione graduatoria per l'assegnazione dei contributi per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, finanziati ai sensi dell'art. 7 L. R. 23.12.2008 n. 33. Assunzione dei relativi impegni di spesa”.
Con la Regione Lazio, in data 9 settembre 2009 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa con l’Obiettivo di promuovere ogni possibile forma di collaborazione interistituzionale e di coordinamento tra la Regione Lazio e gli altri soggetti istituzionali e sociali interessati alla destinazione, gestione e assegnazione dei beni confiscati, per incidere sulle condizioni di legalità e di sicurezza nella Regione Lazio, prevenendo situazioni di disagio e devianza, favorendo l’inserimento sociale, l’accoglienza e l’integrazione dei soggetti residenti sul territorio.
La Regione Lazio con il predetto Protocollo si è impegnata a sviluppare l’utilizzo dei beni confiscati nell’ambito del territorio regionale, anche come diretta destinataria degli stessi ed a reperire risorse finanziarie
Il Commissario straordinario assicurerà il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla gestione ed alla destinazione dei beni confiscati, ad individuare possibili soluzioni o adottare progetti per assicurare il superamento delle criticità ed una
proficua gestione economica dei beni confiscati e ad adottare provvedimenti amministrativi per la valorizzazione e lo sviluppo dei beni, anche mediante il loro inserimento in programmi di sviluppo economico, promovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione ed alla gestione dei beni.
La stessa Regione Lazio, con la legge finanziaria regionale del 2009 ha approvato l’erogazione di 6,9 milioni di euro nel triennio 2009-2011 di contributi regionali destinati ad iniziative di promozione dell’uso sociale dei beni confiscati, ad interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei beni stessi e alle attività di riutilizzo a fini sociali, e in data in data 20 marzo 2009 ha emesso il bando per la concessione dei contributi per progetti aventi ad oggetto la ristrutturazione e la riqualificazione a fini sociali dei predetti beni.
RICOGNIZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA "BENI CONFISCATI"
81
REGIONI - Fonti | Stanziamento | Risorse Programmate | Risorse disponibili | Note | ||||
Regione Lombardia | ||||||||
Fondi di Bilancio Regionale | € | 4.000.000,00 | € | 2.150.000,00 | € | 1.850.000,00 | Bando Pubblicato in Aprile 2009 | Le risorse program. si riferiscono all'annualità 2009 |
Totale Lombardia | € | 4.000.000,00 | € | 2.150.000,00 | € | 1.850.000,00 | ||
Regione Lazio | ||||||||
Fondi di Bilancio Regionale | € | 6.900.000,00 | € | 2.300.000,00 | € | 4.600.000,00 | Bando Approvato nel Marzo 2009 | Le risorse program. si riferiscono all'annualità 2009 |
Totale Lazio | € | 6.900.000,00 | € | 2.300.000,00 | € | 4.600.000,00 | ||
TOTALE OBIETTIVO COMPETITIVITA' | € | 10.900.000,00 | € | 4.450.000,00 | € | 6.450.000,00 | ||
Regione Calabria | ||||||||
FAS CALABRIA 2007/2013 | € | - | € | - | € | - | ||
POR CALABRIA | € | 20.000.000,00 | € | - | € | 20.000.000,00 | Bando in via di definizione | |
PON Sicurezza | € | 13.081.965,27 | € | 1.800.000,00 | € | 11.281.965,27 | ||
Totale Calabria | € | 33.081.965,27 | € | 1.800.000,00 | € | 31.281.965,27 | ||
Regione Campania | ||||||||
FAS CAMPANIA 2007/2013 | € | 25.000.000,00 | € | - | € | 25.000.000,00 | Programma in corso di approvazione | |
PSR CAMPANIA | € | 10.000.000,00 | € | - | € | 10.000.000,00 | Bando in Corso di realizzazione | |
POR CAMPANIA | € | - | € | - | € | - | C'è una Linea di intervento ma non è possibile quantificare l'importo | |
PON Sicurezza | € | 27.070.238,84 | € | 3.576.405,00 | € | 23.493.833,84 | ||
Totale Campania | € | 62.070.238,84 | € | 3.576.405,00 | € | 58.493.833,84 | ||
Regione Puglia | ||||||||
FAS PUGLIA 2007/2013 | € | - | € | - | € | - | Nessuna Linea specifica ma disponibilità della Regione a finaziarla | |
POR PUGLIA | € | 6.500.000,00 | € | - | € | 6.500.000,00 | Emanato Bando | |
PON Sicurezza | € | 22.099.275,13 | € | 750.000,00 | € | 21.349.275,13 | ||
Totale Puglia | € | 28.599.275,13 | € | 750.000,00 | € | 27.849.275,13 | ||
Regione Sicilia | ||||||||
FAS SICILIA 2007/2013 | € | - | € | - | € | - | Nessuna linea di intervento | |
POR SICILIA | € | - | € | - | € | - | Nessuna linea di intervento | |
PON Sicurezza | € | 29.294.813,76 | € | 4.521.200,04 | € | 24.773.613,72 | ||
Totale Sicilia | € | 29.294.813,76 | € | 4.521.200,04 | € | 24.773.613,72 | ||
TOTALE OBIETTIVO CONVERGENZA | € | 153.046.293,00 | € | 10.647.605,04 | € | 142.398.687,96 | ||
TOTALE GENERALE | € | 163.946.293,00 | € | 15.097.605,04 | € 148.848.687,96 |
8. IL MONITORAGGIO DELL’UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI DA PARTE DEI
COMUNI
L’art. art. 2-undecies, comma 2, della Legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere” stabilisce che i beni immobili sono:
a) …omissis…
b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato …, a cooperative sociali …, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti
…, nonché alle associazioni ambientaliste…. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
c) …omissis….
Nel secondo anno di attività l’ufficio del Commissario Straordinario ha proseguito nell’opera di coordinamento e impulso verso gli enti coinvolti nella gestione, destinazione ed utilizzo dei beni confiscati attraverso il piano nazionale d’intervento sviluppato come detto, sui tre assi prioritari corrispondenti alle cause che, maggiormente, ostacolano il pieno utilizzo dei beni: occupazioni, criticità (ipoteche), mancanza di risorse.
Al fine di verificare che gli immobili confiscati destinati e consegnati agli Enti territoriali siano stati effettivamente utilizzati, è stato proposto, a livello nazionale, il monitoraggio avviato nel primo anno di attività dell’uffici del Commissario.
Sulla base dei dati dell’Agenzia del Demanio al 31.12.2008, è stato richiesto ai Comuni di fornire indicazioni in ordine all’effettivo utilizzo dei beni confiscati e, ove necessario, di fornire le motivazioni per l’eventuale mancato utilizzo.
Dai dati dell’Agenzia del Demanio risultano destinatari dei beni confiscati n. 480 Comuni per una quantità complessiva di beni immobili pari a n. 3.796 la cui dislocazione a livello nazionale è rappresentata nella figura seguente:
DISLOCAZIONE NAZIONALE BENI CONFISCATI
1800
1600
1746
1400
1200
1349
1000
n. beni
800
600
400
498
200
203
0
Nord
Centro
Sud
Isole
Dai dati rilevati risulta che n. 362 Comuni (pari al 75,41% del totale dei Comuni) hanno fornito risposte relative a n. 3.141 beni (pari al 82,74% del totale dei beni confiscati).
La ripartizione delle risposte a livello nazionale è di seguito indicata:
ITALIA
% risposte
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
100
100
100
89,87
70,27
45,45
42,86
Xxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxxx
Le risposte giunte, riepiloganti la situazione di n. 3.141 beni di cui n. 1.489 utilizzati (pari al 47,41% del totale dei beni confiscati) e n. 1.652 non utilizzati (pari al 52,59% del totale dei beni confiscati) forniscono un’indicazione precisa sulla presenza di criticità in ordine all’utilizzo del bene confiscato.
La localizzazione nazionale dei beni non utilizzati è riportata nel grafico seguente:
ITALIA
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
429
390
411
n. beni
189
96
120
0
17
Nord
Centro
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Le tabelle precedenti evidenziano, pur tenendo conto delle singole realtà territoriali, che a parità di condizioni, le zone dell’Italia che ancora incontrano maggiori difficoltà a riutilizzare il bene confiscato sono concentrate nel sud e nelle isole.
Centro n. 96 beni
Isole n. 428 beni
Sud n. 939 beni Nord n. 189 beni
Le motivazioni addotte a supporto del mancato utilizzo sono appresso riportate:
a. 5,99% immobili inagibili;
b. 2,78% immobili in quota indivisa;
c. 18,40% carenza di risorse finanziarie;
d. 1,94% immobili occupati dal prevenuto e/o dai suoi familiari;
e. 1,69% immobili occupati da terzi con titolo;
f. 1,88% immobili occupati da terzi senza titolo;
g. 0,30% immobili gravati da ipoteca;
h. 0,73% immobili gravati da procedura giudiziaria in corso;
i. 29,24% procedure per l’utilizzo avviate;
l. 14,83% in attesa di finanziamenti;
m. 22,22% altro.
Dai dati censiti particolare attenzione è stata rivolta ai casi di:
- occupazioni abusive;
- carenza di risorse finanziarie.
In ordine al primo punto dai dati conclusivi del monitoraggio relativo all’anno 2008, è stata affrontata, in collaborazione con gli Uffici Territoriali del Governo delle sole Regioni Obiettivo Convergenza (Campania-Calabria-Puglia-Sicilia), la problematica delle occupazioni abusive degli immobili.
BENI LIBERATI
160
140
120
100
n. beni 80
160
60
40
20
0
44
46
29
21
17
3
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
Italia Nord
Italia Centro
TOTALE BENI LIBERATI
Nei primi nove mesi dell’anno 2009 sono stati liberati, a seguito dell’opera di coordinamento ed impulso verso gli enti coinvolti nella gestione dei beni confiscati, n. 160 beni immobili occupati abusivamente.
Per quanto riguarda, invece, le risorse finanziarie, atteso che molti beni destinati e consegnati agli Enti locali necessitano di ingenti spese per la loro ristrutturazione, è stato rilevato che il problema è da ricercare nella carenza di fondi dei Comuni stessi.
Pur tenendo conto che le risposte dei comuni scontano, verisimilmente, un certo margine di approssimazione dovuto ad una non completa conoscenza delle problematiche relative ai beni confiscati, si può rilevare che, complessivamente, gli enti locali si stanno avviando verso una migliore consapevolezza dei positivi effetti che l’utilizzo dei beni confiscati riversa sulla società civile.
9. IL MONITORAGGIO DEI TERRENI AGRICOLI CONFISCATI
Con riguardo ai terreni confiscati, le azioni condotte dall’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo sono derivate dalla consapevolezza che gli stessi, a seguito di confisca definitiva, vadano comunque valorizzati per ciò che simbolicamente rappresentano e per la loro potenziale capacità produttiva.
In tale senso, il 12 giugno 2009 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con l’AGEA che, mediante lo scambio di informazioni e banche dati tra l'Ufficio del Commissario straordinario e la stessa Agenzia, ha precisi fini di:
- permettere una migliore individuazione e conoscenza dei terreni sequestrati e confiscati, finalizzata anche alla valorizzazione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio agricolo anche attraverso iniziative che favoriscono l'erogazione degli aiuti comunitari alle attività promosse su tali beni;
- migliorare la prevenzione di eventuali frodi connesse ad un improprio utilizzo dei fondi comunitari.
Una prima attività dell’Ufficio, condotta a seguito della sottoscrizione del citato protocollo, si è concretizzata con la comunicazione all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura degli elenchi identificativi dei terreni definitivamente confiscati nell’anno 2008 e nell’anno 2009 (fino al mese di aprile) al fine di portare in evidenza la qualità catastale degli stessi terreni e l’esistenza di beneficiari di aiuti in agricoltura su tali beni.
Dallo scambio di informazioni tra l’Ufficio e l’AGEA è emerso che oltre il 91% dei terreni definitivamente confiscati nel citato periodo di riferimento si trova in Sicilia, Calabria e Puglia, con una superficie totale pari a 4.317.917 mq.
Di questa superficie, oltre la metà ha una natura catastale dedicata ai pascoli. Mentre per il 18% a seminativi. Il restante 25% ha una qualità catastale destinata a vigneti, uliveti o altro.
Inoltre è emerso che, su taluni terreni, sono presenti cooperative sociali che percepiscono aiuti in agricoltura a testimonianza di una conduzione attiva dei citati terreni confiscati.
Il protocollo di intesa ha permesso di rilevare che l’AGEA non dispone, all’interno del SIAN (Sistema Informativo Nazionale per l’Agricoltura), dei dati relativi ai terreni confiscati e permetterà, in prospettiva, di sopperire a tale mancanza attraverso un flusso di dati tra varie amministrazioni interessate e, quindi, permettere di provvedere ad “etichettare” all’interno del SIAN come “confiscati” i terreni che sono stati oggetto di confisca definitiva.
Il protocollo ha, altresì, posto l’accento sulla problematica del passaggio dei terreni dalla fase di sequestro a quella della confisca definitiva. In dettaglio, è allo studio una semplificazione della procedura amministrativa che agevoli, in tale passaggio, gli amministratori giudiziari dei terreni sui quali gli stessi amministratori avevano chiesto ed ottenuto contributi in agricoltura (già nella fase di sequestro) e che, una volta giunti a confisca definitiva, non impedisca al soggetto destinatario dei citati beni di continuare a condurre e a richiedere aiuti alla produzione.
Una successiva attività è stata effettuata attraverso un raccordo dei dati in possesso all’Agenzia del Demanio su taluni terreni confiscati e di quelli comunicati a questo Ufficio dall’AGEA. Sono state, pertanto, segnalate all’AGEA tutte quelle situazioni di cointeressenza o coesistenza, a vario titolo, di diversi soggetti sui terreni confiscati al fine di prevenire un utilizzo improprio delle erogazioni pubbliche comunitarie in agricoltura.
Tali circostanze impongono un’attenta riflessione sulla necessità di aggiornare con le modalità previste dall’art. 10-bis della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (introdotto dall’art. 20 della Legge 13 settembre 1982, n. 646) l’elenco degli enti e delle amministrazioni (di cui al
D.P.C.M. 5 luglio 1983) compresi fra i soggetti contemplati nel primo comma del citato art. 10-bis, e ricomprendere in esso l’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
10. LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E LE ATTIVITÀ PER LA FORMAZIONE
10.1 – La comunicazione. Il sito internet del Commissario
Al fine di creare un filo diretto costantemente aperto con le istituzioni, con le associazioni e i cittadini non era possibile esimersi dall’utilizzare le più recenti tecnologie della comunicazione, ormai di larghissimo impiego, quali la posta elettronica e la rete internet.
Il 30 ottobre 2009 è stato pubblicato ed aperto il sito ufficiale del governo per i beni confiscati xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, interamente realizzato dal personale dell’Ufficio con la collaborazione del servizio informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
All’interno del sito è presente una breve presentazione della figura istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, quale Autorità centrale di coordinamento operativo delle diverse competenze, amministrative e giudiziarie, voluta dal Governo al fine di garantire la rapida restituzione dei beni confiscati alla collettività e per dare continuità all’azione pubblica sui beni confiscati.
Oltre a descrivere quali sono le attività affidate al Commissario straordinario, il sito presenta una sezione sempre aggiornata e dedicata ai dati e alle statistiche sui beni confiscati, derivanti da un’azione costante e ripetuta di monitoraggio. In particolare sono presenti dati a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale con riferimento ai beni immobili ed alle aziende confiscate.
Oltre ai dati e alle statistiche, è presente una sezione dedicata alla comunicazione ed alla stampa, che raccoglie i comunicati stampa, la galleria fotografica dei principali incontri, una rassegna stampa “selezionata” e un’agenda del Commissario che riporta e permette di seguire i più importanti appuntamenti ed incontri.
Infine, vi è una sezione in cui si può trovare tutta la documentazione inerente la normativa di settore, i bandi regionali, i dossier su temi connessi alla gestione ed alla destinazione dei beni confiscati, le relazioni, i testi dei principali interventi e delle pubblicazioni cui ha partecipato il Commissario straordinario.
In definitiva il sito costituisce uno strumento di servizio utile per agevolare le procedure amministrative e l’utilizzo dei beni, portando a conoscenza dei cittadini le attività ed i risultati ottenuti dall’azione del Governo in questo peculiare e delicato settore.
In brevissimo tempo il sito si è collocato al primo posto sui maggiori motori di ricerca (Google, Yahoo, ecc.) mediante la digitazione della chiave “beni confiscati”, a conferma che l’iniziativa del Commissario ha corrisposto alle aspettative dell’opinione pubblica e delle amministrazioni di un moderno canale informativo sull’argomento.
10.2 – Le iniziative per la formazione degli operatori del settore
L’art. 2 lett. c) del D.P.R. istitutivo, prevede, tra l’altro che il Commissario promuova “iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione e alla gestione dei beni”.
Nel corso del 2009, le iniziative ed attività nel settore della formazione hanno riguardato interventi del Commissario in diversi contesti, tra cui:
- in data 25 maggio 2009 presso l'Università degli Studi di Bari sul tema e sui problemi connessi alla gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali;
- in data 5 giugno 2009 alla discussione degli elaborati degli specializzandi e al conferimento del titolo di specializzazione della I Edizione del Master in "Valorizzazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata" dell'Università degli Studi del Sannio - Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali;
- in data 17 giugno 2009 presso l’Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Psicologia 2 nell’ambito dell’insegnamento del Corso di Psicologia della Legalità e della Sicurezza;
- in data 2 ottobre 2009 ha partecipato alla Lezione per formazione decentrata organizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche ed Economiche della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Reggio Calabria, intervenendo sul tema “La gestione dei patrimoni illeciti: aspetti pratici - rapporti tra Giudice e Amministratore”;
- in data 13 novembre 2009 al Convegno di Studi a Palermo, organizzato dall’ISEL – Istituto Documentazione Ricerche e Formazione per gli Enti Locali – sul tema della “Confisca e amministrazione dei beni sottratti alla delinquenza organizzata”.
11. RAPPORTI CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 1 LETT. D) F) D.P.R. 6.11.2007)
11.1 – Il raccordo della fase giudiziaria con quella amministrativa
Il D.P.R. istitutivo, (art. 1, lett. d) pone al Commissario il compito di promuovere intese con le Autorità giudiziarie competenti al fine di raccordare i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti giudiziari limitatamente alla fase del sequestro e della confisca non definitiva dei beni, ed altresì, al fine di ricomprendere nelle iniziative di cui al punto c) del medesimo D.P.R., i beni medesimi e di porre a disposizione degli organi dell’Amministrazione giudiziaria ogni risorsa onde assicurare una proficua gestione economica dei beni, nel rispetto di ogni prerogativa dell’Autorità giudiziaria.
L’attività di raccordo con gli Uffici giudiziari ha avuto come premessa, come già evidenziato, la definizione, nel corso del 2008, di incontri ed intese con il Ministero della Giustizia, la Corte Suprema di Cassazione e con D.N.A..
11.2 – Monitoraggio dei provvedimenti definitivi di confisca e accesso alle banche dati
L’attività che viene illustrata in questo capitolo è la prosecuzione di quanto intrapreso nel corso dell’anno 2008 per la realizzazione del monitoraggio degli eventi e dei tempi che contraddistinguono il procedimento di confisca e destinazione dei beni.
Il lavoro si è posto come obbiettivo di avere informazioni aggiornate e trasparenti capaci di descrivere l’andamento dei procedimenti ablatori e dei successivi atti di destinazione dei beni acquisiti al patrimonio dello Stato con una particolare attenzione agli effetti che producono le novelle legislative, evidenziando le eventuali patologie anche al fine individuare nuove modalità di gestione più efficienti.
Come è noto attualmente i dati dei beni confiscati, sia ai sensi della legge n. 575/1965 sia ai sensi dell’art. 12 sexies della legge n. 356/1992, vengono gestiti in modo automatico dal Ministero della Giustizia, sistema SIPPI, e dall’Agenzia del Demanio per le fasi procedimentali di rispettiva competenza.
L’Ufficio del Commissario ha richiesto l’accesso alle suddette banche dati già nel corso del precedente anno di attività durante il quale si è dato corso a tutte le prove tecniche preliminari alla attivazione delle utenze.
L’accesso al sistema SIPPI del Ministero della Giustizia è stato garantito, in fase sperimentale, sin dal settembre 2008 consentendo in questo modo al personale dell’Ufficio, che è parte del gruppo di lavoro del progetto SIPPI, di poterne verificare le funzionalità, individuare gli interventi migliorativi, nonché contribuire a determinare l’impatto che le nuove norme in materia di beni confiscati avranno sull’applicativo.
Lo stato di avanzamento del sistema ha rafforzato l’interesse dell’Ufficio di Governo ad ottenere l’accesso a questo patrimonio informativo.
Proprio per dare corso a questa esigenza, il 17 settembre 2009 è stato sottoscritto, con il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, un protocollo di collaborazione che disciplina l’accesso ai dati solo dalla fase successiva alla esecuzione del sequestro, per ovvie ragioni di garanzie processuali, e sancisce l’impegno del Commissario ad assicurare il corretto monitoraggio delle confische emesse ai sensi dell’art 12 sexies della legge n. 356/1992.
Nel contempo l’Agenzia del Demanio, nei primi mesi del corrente anno, ha abilitato il personale dell’Ufficio del Commissario alla consultazione del sistema di gestione dei beni confiscati.
Questa banca dati, destinata ad avere come utenti i dipendenti della Filiali dell’Agenzia, raccoglie le informazioni dei procedimenti amministrativi di destinazione dei beni definitivamente confiscati.
Le due banche dati trattano separatamente due fasi diverse del procedimento di confisca e destinazione senza alcuna integrazione automatica anche se prevista e collaudata nel progetto SIPPI. Inoltre i due sistemi classificano i beni in modo differente.
Infatti, l’applicativo SIPPI presta una attenzione maggiore ai dati dei soggetti e alla ricostruzione dei patrimoni a lui riconducibili, adottando una classificazione che ricalca quella dei registri ufficiali per materia, oltre a ciò al momento non vengono valorizzati i campi relativi alle informazioni concernenti la gestione in quanto non di competenza delle cancellerie ma dell’Amministratore Giudiziario che è il funzionario responsabile della amministrazione.
La trattazione informatica dei dati giudiziari dei procedimenti di prevenzione ha rappresentato un salto di qualità assicurando la completezza e l’aggiornamento dei dati dei beni; tanto da rendere possibile all’utente di seguire in tempo reale l’iter processuale dei beni.
In detta banca dati, così come previsto dalla legge n. 109/1996, sono presenti anche le informazioni relative al provvedimento di destinazione il cui inserimento al momento è garantito dal personale del Ministero della Giustizia che, ricevuti i decreti di destinazione, digita i dati nel sistema.
La banca dati dell’Agenzia del Demanio ha come fulcro le informazioni necessarie alla gestione dei beni, in particolare vengono monitorate per gli immobili i dati delle ipoteche, dei contratti di affitto, il valore del bene anche in rapporto alla percentuale oggetto di confisca.
Entrambe le banche dati sono state realizzate pensando alle informazioni indispensabili al lavoro del Cancelliere e del Funzionario dell’Agenzia per cui spesso è difficile, o molto complesso, creare dei report che diano una visione di insieme del fenomeno e non legata al singolo procedimento che si intende aggiornare.
Questa impostazione è giusta per la banca dati del Demanio ma va necessariamente migliorata per la banca dati SIPPI che, essendo quella prevista dalla legge n. 109/1996 e che dovendo essere messa a fattor comune tra tutte le amministrazioni anche al fine di garantire un supporto informativo per le scelte politiche e gli interventi legislativi nel settore, deve assolutamente consentire ad utenti, diversi dal mondo giustizia, di estrarre in modo semplice le informazioni di proprio interesse.
Questa situazione di mancata integrazione dei sistemi e la conseguente necessità di ridigitazione di dati con aumento di possibili errori e duplicazione del lavoro, diventa ancora più complessa con l’entrata in vigore della legge n. 181/2008, istitutiva del Fondo Unico Giustizia, e della legge n. 94/2009.
Le novità normative devono essere oggetto di una attenta riflessione, non solo dal punto di vista processuale e amministrativo, ma anche da un punto di vista organizzativo, di adeguamento dei sistemi informatici, del flusso delle comunicazione nella prospettiva di garantire la condivisione delle informazioni.
L’istituzione del predetto Fondo inserisce un nuovo attore nel procedimento a cui devono essere trasmesse le informazioni relative ai prodotti finanziari, con un dettaglio non sempre
presente nei provvedimenti giudiziari, sin dalla fase del sequestrato nonché al momento della definitiva confisca.
La previsione, introdotta dalla legge n. 94/2009, della competenza del Prefetto del luogo dove è ubicato il bene o l’azienda alla decretazione della destinazione modifica la posizione di uno degli attori del procedimento. Egli viene ad assumere ruolo centrale nel procedimento.
Da questi mutamenti di disciplina consegue che il workflow alla base delle attuali comunicazione, nonché requisito per la progettazione dei due sistemi informatici illustrati, è cambiato.
Iniziando ad analizzare l’impatto che le nuove norme hanno sul flusso delle informazioni, che diventa una priorità per assicurare la piena ed immediata attuazione dei disposti normativi, occorre concentrarsi su due fasi:
1. quella delle decretazione della definitività del provvedimento ablativo;
2. quella dell’emissione del decreto di destinazione del bene.
Per la prima fase, anteriormente all’entrata in vigore delle nuove norme, il legislatore aveva disposto (art. 2 nonies legge n. 575/1965) che la cancelleria che ha emesso il provvedimento di confisca comunicava il decreto definitivo, con le relative annotazioni, alla filiale dell’Agenzia del Demanio territorialmente competente, alla Prefettura e al Ministero dell’Interno Dipartimento di P.S..
A fronte del dettato normativo l’Ufficio del Commissario ha potuto riscontrare prassi diverse. Infatti, le comunicazione vengono spesso effettuate dalla organo di secondo grado alla ricezione del fascicolo o dell’estratto della decisione dell’organo di legittimità; in alcuni casi gli stessi Prefetti hanno segnalato la mancanza di comunicazioni.
Oggi, pur non essendo stato modificato il summenzionato articolo, diviene necessario informare della definitività del provvedimento di confisca:
• Equitalia Spa per le “somme di danaro” stante il disposto della legge n. 181/2008;
• Agenzia del Demanio per:
1. la gestione dei beni immobili, delle aziende;
2. la gestione e la destinazione tutti i beni mobili diversi dalle “somme di danaro” e dei beni mobili registrati, non affidati alle forze dell’ordine(come previsto dall’art. 2 undeciens comma 3 bis della legge n. 575/1965 modificato dalla legge n. 94/2009) ;
• Prefetto per i beni immobili e le aziende nella sua nuova funzione di organo deputato alla destinazione e non con le sole funzioni di mera informativa per il controllo del territorio.
• Il Ministero dell’Interno dipartimento di P.S. per finalità di monitoraggio, cosa che potrebbe essere semplificata consentendo la consultazione della Banca dati SIPPI.
Al verificarsi del secondo evento, fino a luglio scorso, l’Agenzia del Demanio trasmetteva copia del decreto di destinazione degli immobili e delle aziende al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli Affari di Giustizia – per l’aggiornamento manuale della Banca dati SIPPI. Le informazioni relative alla destinazione delle restati tipologie di beni non venivano comunicate per l’aggiornamento della Banca dati SIPPI, con la conseguente incompletezza delle informazioni gestite dal suddetto Ministero.
Con l’entrata in vigore della legge n. 181/2008 e della legge n. 94/2009 lo scenario è il seguente:
A. Per le somme di danaro Equitalia Giustizia SpA non è tenuta ad alcuna comunicazione per l’aggiornamento del sistema SIPPI; ne consegue che ai fini statistici andrebbe valutata l’opportunità di considerare questa tipologia di beni incamerata al bilancio dello Stato con la semplice comunicazione dei dati di definitività alla società di gestione;
B. Per gli immobili e le aziende, poiché il decreto è emesso dal Prefetto, si deve individuare chi è tenuto ad informare il Ministero della Giustizia per assicurare l’aggiornamento della Banca dati centrale,
C. Per i beni mobili registrati e per i beni mobili diversi dalle somme di danaro si deve canalizzare il flusso di informazioni tra l’Agenzia del Demanio e la Direzione Generale della Giustizia Penale.
Per le considerazioni che precedono, già in vista dell’entrata in vigore della riforma del procedimento amministrativo di destinazione (legge n. 94/2008), per la prima fase, l’Ufficio ha tenuto, il 22 luglio 2009, una riunione con il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, al fine di adeguare i modelli organizzativi e di comunicazione.
Nel corso degli incontri si è convenuto che, per le confische in materia di misure di prevenzione, l’estratto della sentenza/ordinanza della Corte di Cassazione vada inviato via fax:
❑ per competenza al Tribunale;
❑ per conoscenza alla DNA e alla Corte di Xxxxxxx;
Per le comunicazioni ai sensi dell’art. 2 nonies legge n. 575/1965 e per le eventuali comunicazioni ad Equitalia Giustizia.
Mentre per le confische ai sensi dell’ art. 12 sexies legge n. 356/1992, anche in fase di esecuzione, si è concordato che l’estratto della sentenza della Corte di Cassazione vada inviato:
❑ per competenza all’ufficio che ha trasmesso gli atti;
❑ per conoscenza alla DNA.
Per le comunicazioni ai sensi dell’art. 2 nonies legge 575/1965 e per le eventuali comunicazioni ad Equitalia Giustizia.
Questa nuova modulistica dovrebbe assicurare una corretta applicazione dell’art. 2 nonies e 3 ter ultimo comma della legge n. 575/1965 estesa oggi anche alle confische disposte ai sensi dell’art. 12 sexies legge n. 356/1992 dalla legge n. 94/2009, nonché una possibile riduzione di tempi nella fase esecutiva dei provvedimenti ablatori.
Passo avanti auspicabile e per il quale il Commissario ha già proposto al Ministero della Giustizia la emanazione di una circolare sulla esecuzione di questo tipo di provvedimenti e che tra l’altro potrebbe ulteriormente contribuire a definire il nuovo flusso di comunicazioni coordinando il disposto della legge n. 575/1965 con le disposizioni legislative, regolamentari e ministeriali in materia di Fondo Unico Giustizia.
I problemi illustrati in precedenza per il secondo evento (emissione dell’atto di destinazione) forse vanno più correttamente affrontati nel momento in cui si analizzano le nuove norme per gli effetti che produrranno sugli attuali sistemi informatici.
Questa potrebbe essere l’occasione per integrare i diversi applicativi e implementare sulle due banche dati i campi per monitorare l’attività delle Prefetture.
Di certo le modifiche avvenute in questi due anni incidono particolarmente sul sistema SIPPI ed in particolare sui registri delle misure di prevenzione considerate le rilevanti novità con la modifica della legge n. 55/1990.
Per le comunicazione indirizzate ad Equitalia Giustizia SpA è già in corso l’analisi per implementare un invio automatico dei dati dal sistema informatico delle misure di prevenzione.
Questi interventi migliorativi dei sistemi potrebbero essere l’opportunità per connettere le diverse pubbliche amministrazioni al fine di assicurare lo scambio dei dati di reciproco interesse, nonché rendere accessibile a tutti i soggetti del procedimento la banca dati centrale SIPPI migliorandone le funzioni di consultazione così come già in precedenza evidenziato nonché valutare la base dati che può supportare il lavoro delle Prefetture.