Attività negoziale. 1. L’attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo, in alcuni limitati casi la spesa può essere erogata in contanti.
Attività negoziale. Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni sua singola parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile imposti dal D. Lgs. 196/2003.
Attività negoziale. 1. Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo Quadro è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.
2. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
Attività negoziale. Rilevazione deleghe, assistenza alle amministrazioni ed alle XX.XX., gestione contenzioso
Attività negoziale. L’ipotesi di ACN per la specialistica ambulatoriale sottoscritta il 25 giugno 2019 e le preintese siglate il 5 settembre 2019 (MMG e PLS) non hanno ancora determinato l’erogazione delle risorse decorrenti dall’anno 2018 (né quelle riferibili all’indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai dipendenti, né quelle connesse alle aliquote degli incrementi disposti dalle leggi finanziarie). Si attendono le conclusioni degli iter formali di ratifica, per il primo in sede di Conferenza Stato-Regioni, per le seconde degli atti di indirizzo che consentano di sottoscrive l’ipotesi di ACN Intanto per concludere il triennio negoziale della medicina generale e della pediatria di libera scelta occorrerà sottoscrivere le ipotesi complete di AACCNN che dovranno includere tutte le questioni delineate dagli atti di indirizzo pervenuti. La negoziazione dei tre AACCNN del settore medico in rapporto di convenzionamento con il SSN e dell’ACN relativo alle farmacie pubbliche e private è proseguita in modo serrato in questi primi mesi del 2020 e continuerà nel corso dell’anno per concludere il triennio di contrattazione con la parte più complessa da contrattare; quella che attiene l’applicazione della riforma in materia di riorganizzazione delle cure primarie. I lavori della Struttura non si limiteranno alla redazione ed alla negoziazione ma a questa fase ne seguiranno altre di monitoraggio, attuazione e divulgazione che renderanno particolarmente gravoso il compito affidato ad un organico molto limitato anche se particolarmente professionalizzato.
Attività negoziale. Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. Palermo, Letto, confermato e sottoscritto Per Regione Siciliana - Dipartimento Energia Xxx. Xxxxxxx XXXXXXX Per ENEA - Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXX Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxxx Organizzazione: ENEA/01320740580 Data: 04/11/2022 11:39:06 10
Attività negoziale. L’attività negoziale è regolata dal d.lgs. n. 50 del 2016, dal regolamento di amministrazione e contabilità e dal relativo manuale di contabilità, dalle Linee guida Anac, nonché dai decreti attuativi emanati dai Ministeri competenti per materia. La tabella sottostante mostra i dati relativi all’attività negoziale di pertinenza dell’annualità 2021, distinti per tipologia di procedura, modalità di contrattualizzazione e con indicazione degli importi complessivi, con evidenza delle modalità (ordine diretto di acquisto-ODA-, trattativa diretta-TD-, ovvero richiesta di offerta rivolta a più operatori economici-RDO) utilizzate per i contratti relativi al mercato elettronico di Consip.
Attività negoziale. 1. L’attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite procedura di gara, confronto concorrenziale negoziazione diretta. Salve le ipotesi nelle quali la particolare natura del rapporto non lo consenta, devono essere utilizzati quei sistemi di aggiudicazione che consentano la migliore trasparenza, la comparazione delle offerte ai fini della ricerca delle più convenienti condizioni (economicità) e la partecipazione dei soggetti aventi i requisiti in posizione di parità in ogni fase del procedimento pre-contrattuale (imparzialità). In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo che devono essere necessariamente quantificati in via preventiva ai fini di legge e degli adempimenti amministrativi, ivi comprese le comunicazioni all’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici.
Attività negoziale. L’attività negoziale è affidata al Dirigente Scolastico della scuola capofila che la eserciterà nell’ambito delle disposizioni previste dall’31 –comma 1 – del DM 1°febbraio 2001 n.44. Eventuali acquisti di beni e servizi che attengono la realizzazione delle attività oggetto dell’accordo di rete sono decisi dall’Assemblea dei Dirigenti. Il Dirigente Scolastico della scuola capofila adotterà l’affidamento diretto sino al limite di 5000 euro. Per somme superiori adotterà le norme di contabilità stabilite dall’art.34 DM 44/2001 e dal Codice dei Contratti D.lgs 163/2006. I beni acquistati con i finanziamenti assegnati saranno presi in carico dalla scuola capofila e rimarranno a disposizione di tutte le scuole della rete per la realizzazione delle attività progettate ed approvate. Al momento dello scioglimento della rete, considerati i valori di ammortamenti, i beni rimarranno in dotazione alla scuola capofila.
Attività negoziale. Articolo 57 (Norme generali)
1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, avvengono nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del presente regolamento nonché, per quanto non espressamente previsto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni codice civile. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, garantiscono la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
2. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione di cui all’articolo 4.
3. Per gli acquisti di beni e servizi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 296 del 2006, concernenti l’approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni mediante le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488 del 1999 e i mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Il mercato elettronico è utilizzato nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione, per effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
a) attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia.
5. In qualsiasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici l’ANPAL può procedere comunque alla conclusione delle stesse anche nel caso in cui venga presentato un solo preventivo di offerta.