Quadro normativo Clausole campione

Quadro normativo. Di seguito è riportato il quadro normativo relativo alla procedura di esecuzione del contratto in via d’urgenza.  D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»  Art. 32, comma 8 L’ESECUZIONE D’URGENZA: “[…] è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.  Art. 32, comma 13 “[…] l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”.  Art 8, comma 1 lettera a) Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D’URGENZA: “1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:
Quadro normativo. 1. La responsabilità disciplinare è regolata secondo principi e norme contenute nella Legge, nei Contratti Collettivi Nazionali Quadro e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti, che in questa sede si intendono integralmente richiamati nei loro contenuti.
Quadro normativo. La normativa di riferimento relativa all’offerta oggetto del presente documento di offerta (il “Documento di Offerta”) è stata modificata per effetto del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 229 (il “Decreto Opa”), pubblicato in G.U. n. 289 del 13 dicembre 2007, che ha modificato il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Testo Unico” o “TUF”) e che è entrato in vigore il 28 dicembre 2007. Pertanto, ogni riferimento contenuto nel presente Documento di Offerta a disposizioni del Testo Unico dovrà dunque essere inteso come riferimento alle disposizioni del Testo Unico come modificate per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Opa. Di seguito si riportano gli accadimenti principali che hanno interessato Nova Re S.p.A. (l’“Emittente” o “Nova Re”) negli ultimi 12 mesi. In data 1 agosto 2007 è stato stipulato un Accordo Quadro tra l'Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, socio di controllo di Sofipar, Società per Azioni avente sede a Potenza e la famiglia Latini, azionisti di controllo di SICC S.p.A. (gli “Azionisti di Controllo di SIIC”) e titolari di n. 10.607.900 azioni, rappresentative del 78,6% del capitale sociale di SICC S.p.A., avente ad oggetto il trasferimento di dette azioni a Sofipar S.p.A. o a società interamente posseduta da quest'ultima. Gli intendimenti delle parti erano configurabili, per quanto concerne gli Azionisti di Controllo di SIIC, nel non ritenere più strategico il mantenimento di una partecipazione azionaria in una società quotata, pur nell’interesse di continuare l’attività di produzione e commercializzazione di cucine, mentre per quanto riguarda Sofipar S.p.A., tale operazione rappresentava lo strumento attraverso il quale far confluire le proprie iniziative di sviluppo immobiliare in una società quotata. Tali iniziative di sviluppo non sono poi state conferite tenuto conto delle mutate prospettive. In pari data è stata data comunicazione a Consob e a Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 114 del TUF e dell'art. 66 del Regolamento Emittenti. In data 11 settembre 2007, in riferimento all'Accordo Quadro, l'assemblea ordinaria di Sicc S.p.A. (ora Nova Re S.p.A.) oltre alla ratifica dell'operato del Consiglio di Amministrazione in merito alla costituzione di SICC S.r.l., ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare il conferimento del proprio complesso aziendale avente ad oggetto tutte le attività nel campo della produzione e commercializzazione delle cucine e di tutte le attività connesse e di n. 1.281.566 azioni proprie (rappresentant...
Quadro normativo. Il presente regolamento viene allegato al CCL di TILO. Altre basi legali oltre a quelle già citate nel CCL: Legge federale sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione).
Quadro normativo. Con il D.M. 31 dicembre 1983 sono state individuate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, per i quali gli Enti Locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, ricomprendendo tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, tra i quali è stato inserito il servizio di ospitalità nelle Case di Riposo. Successivamente, con la Legge Regionale del 4 dicembre 1989 n. 70 e successive modifiche introdotte dalla Legge Regionale n. 25 del 30.12.2020, i complessi immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) sono stati trasferiti alla Regione Lazio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge del 21 ottobre 1978, n. 641, quindi trasferiti in proprietà ai Comuni competenti per territorio per le prestazioni di servizi assistenziali, nell'interesse della collettività regionale. Nello stesso anno, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.1563, parzialmente modificata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.42/2008, è stato approvato il Regolamento concernente i requisiti di ammissione nelle Case di riposo capitoline, situate negli immobili ex O.N.P.I. ed ex E.N.A.O.L.I.. La legislazione sociosanitaria D. Lgs. 229/99 e L. 328/00 e la modifica al titolo V della Costituzione hanno introdotto un compito nuovo ed impegnativo per lo Stato: la definizione dei livelli essenziali di assistenza in campo sanitario (LEA) e socioassistenziale (LIVEAS), ovvero quali sono le prestazioni (sociali e sanitarie) che devono essere garantite a tutti i cittadini in tutte le Regioni italiane sulla base di standard comuni. L'art. 22 della L.328/2000 prevede che il sistema integrato di interventi e servizi sociali garantisca al cittadino, nell'ambito del Distretto sociosanitario, l'erogazione di alcune prestazioni essenziali che rappresentano i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale, i cosiddetti LIVEAS. Questi livelli essenziali garantiscono un sistema di prestazioni e servizi sociali idonei a garantire, alle persone, ed alle famiglie, qualità dell...
Quadro normativo. La Legge 3 agosto 2007 n. 123, “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e de- lega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, ha previsto l’obbligo per il dato- re di lavoro, in caso di affidamento di lavori all’interno della propria azienda a imprese appaltatrici o la- voratori autonomi, di redigere il DUVRI. Tale documento, allegato ai contratti di appalto o di opera, deve contenete tutti i rischi da interferenze tra i lavori delle diverse imprese che operano all’interno dell’azienda. Nello specifico, secondo l’art. 26 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), sostitutivo dell’ex art. 7 del D.Lgs. 626/94 e integrato dal D.Lgs. 106/09, il datore di lavoro committente:
Quadro normativo. L’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 495, lett. a) della L. n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016) ha introdotto per le Agenzie fiscali l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip. Allo stato non sono presenti ed attive Convenzioni Consip per il servizio in oggetto, non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (considerato il valore complessivo da porre a base della procedura di gara superiore al limite di soglia comunitaria), né al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la mancanza di un conferente bando. La presente procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico in modalità ASP - Application Service Provider - (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
Quadro normativo. La riforma del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. 6 agosto 2016, n. 179), di seguito anche CAD, ha portato all’abrogazione dell’art. 13, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 39/93 che definiva il monitoraggio dei cosiddetti contratti di «grande rilievo», determinando pertanto l’inefficacia delle circolari attuative emesse dall’AIPA sull’argomento. Il CAD ha affidato all’AgID la definizione dei «criteri e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte dell’Amministrazione interessata». In applicazione di quanto indicato, con la circolare n. 4 del 15 dicembre 2016, l’AgID ha regolamentato il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte delle Amministrazioni che presentano le seguenti caratteristiche:  abbiano un valore, al netto di IVA, superiore a 15 milioni di euro, ovvero, in caso di contratti con validità pluriennale, superiore a 3,5 milioni di euro in media ogni anno. In caso di procedure di gara suddivisi in lotti, si considera il valore totale della procedura indipendentemente dal numero dei lotti e dal loro valore relativo. In tal caso, il monitoraggio si applicherà a ognuno dei contratti scaturenti dalle aggiudicazioni dei vari lotti;  costituiscano proroghe o atti aggiuntivi delle tipologie di contratto sopra riportate;  si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate;  abbiano un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefiggono di conseguire, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate, e che l’Agenzia ritenga necessario sottoporre a monitoraggio; in questo caso, l’Agenzia si riserva di richiedere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’eventuale richiesta di monitoraggio del contratto all’Amministrazione. Il MIT è fra le Amministrazioni tenute ad applicare la suddetta circolare.
Quadro normativo. La normativa specifica è la seguente: · Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; · Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; · Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; · Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni; · Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. La procedura di gara e l'esecuzione del contratto, infine, saranno regolate dal D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, recante il “Codice dei contratti pubblici” e relativi atti allegati e/o richiamati, e dalla Legge Regionale n.12 del 12/10/2023, “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto...
Quadro normativo. L’articolo 54bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 96 del 21 xxx- xxx 0000 (Xx n. 144 del 23 giugno 2017) ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali. La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto famiglia (di seguito, anche “Lf”) e il contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche “Cpo”). Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diver- se categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto. Sulla base delle previsioni del comma 1, dell’art. 54bis, del citato Dl n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa: