Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. L’ordinamento giuridico italiano prevede il divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; è fatto, altresì, espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell’interesse della Società. E’, altresì, fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. 1. L’introduzione della prestazione di MNP non ostacola e non interrompe l’offerta dei servizi resi dagli operatori all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. L’operatore ospitante Recipient comunica tempestivamente, secondo le modalità di cui all’Allegato 2 e, comunque, entro il giorno lavorativo precedente il cut-over l’imminente acquisizione del numero oggetto di portabilità all’Autorità Giudiziaria pertinente, anche per il tramite del Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni che mantiene una copia della banca dati.
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. E’ fatto divieto di esercitare condizionamenti di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità Giudiziaria al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. E’ fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante, ad eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. (art. 1 lett. d) e f) D.P.R. 6.11.2007)
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. (ART. 1 LETT. D) F) D.P.R. 6.11.2007)
11.1 – Il raccordo della fase giudiziaria con quella amministrativa
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. La Società e i Destinatari garantiscono ed assicurano la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, italiana ed estera, per essa intendendosi un qualunque organo appartenente all’ordinamento giudiziario, ivi compresi gli organi inquirenti dell’Ufficio del Pubblico Ministero nonché organi giudicanti appartenenti ad ogni Tribunale (monocratico o collegiale) o Corte, in funzione temporanea o permanente. La Società condanna ogni condotta che sia volta a ledere o intralciare il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale in senso lato o comunque a influenzare o minare la formazione della prova nel processo. E’ severamente vietato omettere o rendere dichiarazioni false o non veritiere all’autorità giudiziaria o indurre chiunque, con qualunque mezzo, a farlo.
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. E’ fatto divieto ai Destinatari esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; è fatto, altresì, espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell’interesse della Società. E’, altresì, fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. Ansaldo Energia agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia. Nello svolgimento della propria attività, opera in modo lecito e corretto, collaborando con i rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria, le Forze dell’Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi, favorendo il corretto espletamento dell’attività processuale contro tutte le indebite interferenze. In particolare è fatto divieto di:
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. Rapporti con la Procura Antidoping del CONI
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. 53.1 Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l’Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l’Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
53.2 Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
53.3 Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l’Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l’acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
53.4 La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l’acquisizione di tali atti o documenti per l’esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva del CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.