Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. L’ordinamento giuridico italiano prevede il divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; è fatto, altresì, espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell’interesse della Società. E’, altresì, fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. 1. L’introduzione della prestazione di MNP non ostacola e non interrompe l’offerta dei servizi resi dagli operatori all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. È fatto divieto di esercitare condizionamenti di qualsiasi natura sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità Giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. Fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente e/o amministrativamente rilevante ad eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. (ART. 1 LETT. D) F) D.P.R. 6.11.2007) Il D.P.R. istitutivo, (art. 1, lett. d) pone al Commissario il compito di promuovere intese con le Autorità giudiziarie competenti al fine di raccordare i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti giudiziari limitatamente alla fase del sequestro e della confisca non definitiva dei beni, ed altresì, al fine di ricomprendere nelle iniziative di cui al punto c) del medesimo D.P.R., i beni medesimi e di porre a disposizione degli organi dell’Amministrazione giudiziaria ogni risorsa onde assicurare una proficua gestione economica dei beni, nel rispetto di ogni prerogativa dell’Autorità giudiziaria. L’attività di raccordo con gli Uffici giudiziari ha avuto come premessa, come già evidenziato, la definizione, nel corso del 2008, di incontri ed intese con il Ministero della Giustizia, la Corte Suprema di Cassazione e con D.N.A..
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. (art. 1 lett. d) e f) D.P.R. 6.11.2007) 11.1 – Il raccordo della fase giudiziaria con quella amministrativa 11.2 – Monitoraggio dei provvedimenti definitivi di confisca e accesso alle banche dati 11.3 – Il sostegno alla gestione dei beni nella fase giudiziaria 91 91 91 108
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. 53.1 Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l’Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l’Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. Ansaldo Energia agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia. Nello svolgimento della propria attività, opera in modo lecito e corretto, collaborando con i rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria, le Forze dell’Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi, favorendo il corretto espletamento dell’attività processuale contro tutte le indebite interferenze. In particolare è fatto divieto di:
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. E’ fatto divieto ai Destinatari esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; è fatto, altresì, espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell’interesse della Società. E’, altresì, fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria. La Società e i Destinatari garantiscono ed assicurano la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, italiana ed estera, per essa intendendosi un qualunque organo appartenente all’ordinamento giudiziario, ivi compresi gli organi inquirenti dell’Ufficio del Pubblico Ministero nonché organi giudicanti appartenenti ad ogni Tribunale (monocratico o collegiale) o Corte, in funzione temporanea o permanente. La Società condanna ogni condotta che sia volta a ledere o intralciare il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale in senso lato o comunque a influenzare o minare la formazione della prova nel processo. E’ severamente vietato omettere o rendere dichiarazioni false o non veritiere all’autorità giudiziaria o indurre chiunque, con qualunque mezzo, a farlo.
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria art. 54 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI