REGOLAMENTO
PROVINCIA DI CAGLIARI – PROVINCIA DE CASTEDDU
Assessorato Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde
Settore Ambiente e Servizio Antinsetti
REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ALBO COADIUTORI NELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità con cui dovranno essere espletate le prestazioni da parte dei “coadiutori per l’attività di gestione della fauna selvatica”, iscritti nell’albo istituito presso la Provincia di Cagliari.
Art. 2 – Tipologie di intervento da attuare mediante i coadiutori
1. Gli interventi di gestione della fauna selvatica, programmati dalla provincia in virtù delle competenze conferite dall’art. 12 della L.R. 23/98, si distinguono in due categorie:
a) ordinari
b) straordinari
2. Sono ordinari gli interventi sul territorio al fine di migliorare la presenza faunistica e di controllo sulla fauna selvatica autorizzati a seguito della stima della popolazione oggetto di intervento e della relativa compatibilità ambientale, valutate a seguito delle operazioni di censimento.
3. Sono straordinari quelli derivanti da eventi di carattere eccezionale o dettati da situazioni di tangibile danno alle produzioni agricole e zootecniche o di pericolosità per le attività antropiche e per la pubblica incolumità.
Art. 3 – Modalità di espletamento degli interventi
1. In coerenza con i progetti che saranno approvati dalla Giunta Provinciale, dovranno essere predisposti i singoli programmi di intervento sul territorio al fine di migliorare la presenza faunistica e di controllo sulla fauna selvatica. Tali programmi conterranno anche la descrizione degli interventi da richiedere ai coadiutori iscritti all’albo, le modalità di intervento e l’organizzazione delle attività.
2. Le attività prestate dai coadiutori potranno essere attuate secondo le seguenti modalità:
a) volontariato per gli interventi ordinari
b) lavoro accessorio/occasionale per gli interventi straordinari
Art. 4 – Attività di volontariato
1. Gli interventi possono essere effettuati:
- dai singoli iscritti agli albi provinciali
- dalle associazioni di volontariato iscritte nell’albo regionale istituito ai sensi della
L.R. 39/1993 “Disciplina del volontariato e modifiche alle leggi regionali n. 4/88 e n. 3/89”, purchè impieghino coadiutori volontari iscritti agli albi provinciali
2. La Provincia può avvalersi di volontari singoli per le attività oggetto del presente regolamento, che saranno coordinati dal Settore Ambiente.
3. L’instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare le soppressione di posti in pianta organica né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.
4. Le attività rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l’Amministrazione Provinciale.
5. Tale attività deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l’addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa né ad orari fissi nelle prestazioni.
6. In ogni caso, i volontari aderenti ai programmi nei quali vengono coinvolti devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall’amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
7. La collaborazione dei volontari nelle attività oggetto del presente regolamento in nessun caso potrà: costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente, assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, essere considerato titolo ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
8. Le attività di volontariato non possono essere retribuite. Esse danno titolo esclusivamente ai seguenti rimborsi (sulle cui richieste dovrà essere apposto il visto di regolarità da parte del coordinatore provinciale delle attività):
a) rimborso chilometrico nella misura corrispondente ad 1/5 del costo della benzina, da calcolare al momento della stipula dell’accordo tra il volontario e la Provincia. Il numero di chilometri dovrà essere calcolato tenendo conto del luogo di residenza volontario e del luogo di svolgimento dell’attività (calcolato mediante Google maps, sito web ViaMichelin o simili). Per il rimborso chilometrico non è richiesta la presentazione di pezze giustificative, ma sarà sufficiente un’autocertificazione del volontario
b) rimborso per spese di vitto: fino a un massimo di € 10,00 al giorno, purché il volontario consegni le pezze giustificative (es. scontrini) accompagnate da relativa autocertificazione)
c) spese per il certificato medico che venga eventualmente richiesto ai sensi dell’art. 8, comma 3 del presente regolamento (purchè il volontario consegni le pezze giustificative)
d) rimborso spese per attrezzature (es: gabbie, dispositivi per la prevenzione e per motivi di studio , ecc.) e materiali necessari (es: munizioni nei piani di controllo delle specie) per l'attuazione di progetti e nei medesimi indicati
Art. 5 – Modalità di instaurazione del rapporto tra Provincia e volontario
1. All’atto dell’instaurarsi del rapporto di collaborazione tra la Provincia e il singolo volontario dovrà essere sottoscritto un apposito accordo tra il Dirigente del Settore Ambiente e il volontario al quale andrà allegato il piano operativo di cui all’art. 3, 1° comma del presente regolamento, che dovrà essere controfirmato dal volontario per accettazione.
2. L’accordo previsto dal comma precedente dovrà contenere:
A) Per la Provincia:
a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell’intervento
b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi
c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte
d) la dichiarazione che le spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni connessi allo svolgimento delle attività e per responsabilità civile verso terzi sono a carico della Provincia di Cagliari
e) l’impegno dell’amministrazione a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento
B) Per il volontario:
a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale
b) l’accettazione espressa di operare, in forma coordinata con la Provincia, nell’ambito dei programmi da questa impostati assicurando l’adeguata continuità dell’intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate
c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto delle persone con le quali si collabora, dell’ambiente, dei luoghi in cui si svolgeranno le attività e degli animali
Art. 6 – Attività prestata sotto forma di lavoro accessorio/occasionale
1. Nei casi in cui l’attività possa essere prestata secondo la forma del c.d. “lavoro accessorio” o occasionale si applicano le norme vigenti. In particolare, per il lavoro accessorio si richiama il D.Lgs. 10-09-2003 n. 276, capo II “Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti”, art. 70.
2. Il compenso orario, stabilito mediante apposito contratto, verrà erogato sulla base dei programmi predisposti ai sensi dell’art. 3, 2° comma del presente regolamento dall’ufficio PFSC e Agricoltura, previa verifica da parte del medesimo, dell’effettivo svolgimento delle attività.
3. L’attività prestata sotto forma di lavoro accessorio non potrà avere un importo annuo superiore a € 5.000,00.
Art. 7 – Modalità di instaurazione del rapporto tra Provincia e prestatore di lavoro accessorio/occasionale
1. Il rapporto di lavoro accessorio o occasionale verrà costituito con apposito contratto nel quale dovranno essere specificati:
a. le prestazioni oggetto del contratto, inclusi gli orari di svolgimento del medesimo
b. il compenso previsto
c. la durata
d. quanto altro ritenuto necessario per la definizione del rapporto
2. Il prestatore di lavoro, in occasione della stipula del contratto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti con Pubbliche Amministrazioni, che implichino incompatibilità in relazione alle attività affidate.
3. Prima della decorrenza del contratto la Provincia avrà cura di inoltrare l’apposita comunicazione agli uffici INAIL.
Art. 8 – Modalità di nomina
1. Possono essere chiamati a prestare la propria attività gli iscritti all’albo per coadiutori istituito presso la Provincia di Cagliari e visibile sul sito web xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx, alla pagina Assessorati, Tutela Ambiente.
2. Il certificato medico presentato per l’inserimento all’albo ha durata annuale, pertanto, in caso di chiamata per lo svolgimento delle attività oltre il termine di validità del medesimo, tale certificato dovrà essere rinnovato a cura e spese del coadiutore
3. Per l’attuazione dei singoli programmi, l’Ufficio Protezione Fauna selvatica, caccia e agricoltura del Settore Ambiente provvederà a contattare i coadiutori iscritti all’albo garantendo la rotazione tra tutti gli iscritti, secondo le regole stabilite dal Dirigente del Settore Ambiente.
Art. 9 – Modalità di svolgimento delle attività – Coordinamento della Provincia
1. I coadiutori volontari singoli saranno coordinati dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia o da un suo delegato, che dovrà:
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare in particolare che i coadiutori svolgano le attività con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore
- verificare i risultati delle attività concordate
- curare il controllo dell’effettivo svolgimento delle attività, la rilevazione delle effettive presenze ai fini dei rimborsi spettanti e la compilazione e consegna da parte dei coadiutori delle richieste di rimborso spese
2. All’inizio delle attività il coordinatore descrive ai coadiutori le modalità concrete di attuazione del programma operativo per la realizzazione delle attività.
3. I coadiutori si atterranno alle disposizioni convenute con il coordinatore per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l’uso degli strumenti a ciò necessari.
4. Le attività saranno organizzate a turni la cui durata non potrà superare, salvo esigenze eccezionali, le 4 ore giornaliere, con un massimo di 20 ore settimanali.
5. Le attività da svolgere nelle ore notturne non potranno essere svolte per più di tre giorni consecutivi.
6. Per garantire la necessaria programmazione e svolgimento delle attività, i coadiutori dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; i coadiutori si impegneranno a dare tempestiva comunicazione, al coordinatore delle
interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
7. Il coordinatore avrà cura di comunicare tempestivamente ai coadiutori ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.
8. I coadiutori impegnati nelle attività di cui trattasi saranno provvisti, a cura dell’Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l’immediata riconoscibilità degli stessi.
Art. 10 – Coperture assicurative e sicurezza
1. Tutti coloro che prestano la propria attività a titolo di volontariato (di cui ai precedenti art. e 5) saranno assicurati, con spesa a carico della Provincia, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.
2. I coadiutori svolgeranno la loro attività in conformità con quanto disposto dal D.LGS. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando a tal fine il vestiario antinfortunistico e i dispositivi di protezione individuali forniti dalla Provincia.
3. Sarà cura del coordinatore informare i coadiutori sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull’utilizzo di tali Dispositivi di protezione individuali.
Art. 11 – Cessazione dell’attività
1. I coadiutori saranno cancellati dagli elenchi:
a) per loro espressa rinuncia
b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione
c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta del coordinatore
d) per immotivato rifiuto per almeno tre volte a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità
2. I coadiutori si impegneranno a dare tempestiva comunicazione alla Provincia di eventuale rinuncia alla prosecuzione dell’esperienza di volontariato.