Attività di volontariato. Le lavoratrici ed i lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 11 agosto 1991 n. 266 ai fini dell’espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell’art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL. In sede decentrata, nell’ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire lo svolgimento dell’attività di volontariato.
Attività di volontariato. 1. I lavoratori facenti parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'Articolo6 della legge 11 agosto 1991 n.266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'Articolo 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL.
2. In sede di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire agli interessati di svolgere attività di volontariato.
3. In caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire delle agevolazioni previste rispettivamente ai sensi delle leggi n. 266/91 e 49/87.
Attività di volontariato. I lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, a tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL. In sede di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire agli interessati di svolgere attività di volontariato.
Attività di volontariato. Ai fini del presente atto, per attività di volontariato s’intende l’attività prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e non coincidente con l’attività istituzionale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’Organizzazione di cui fa parte. L’attività del volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo diretto o indiretto, nemmeno dal beneficiario.
Attività di volontariato. 1. Gli interventi possono essere effettuati: - dai singoli iscritti agli albi provinciali - dalle associazioni di volontariato iscritte nell’albo regionale istituito ai sensi della L.R. 39/1993 “Disciplina del volontariato e modifiche alle leggi regionali n. 4/88 e n. 3/89”, purchè impieghino coadiutori volontari iscritti agli albi provinciali
2. La Provincia può avvalersi di volontari singoli per le attività oggetto del presente regolamento, che saranno coordinati dal Settore Ambiente.
3. L’instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare le soppressione di posti in pianta organica né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.
4. Le attività rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l’Amministrazione Provinciale.
5. Tale attività deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l’addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa né ad orari fissi nelle prestazioni.
6. In ogni caso, i volontari aderenti ai programmi nei quali vengono coinvolti devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall’amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
7. La collaborazione dei volontari nelle attività oggetto del presente regolamento in nessun caso potrà: costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente, assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, essere considerato titolo ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
8. Le attività di volontariato non possono essere retribuite. Esse danno titolo esclusivamente ai seguenti rimborsi (sulle cui richieste dovrà essere apposto il visto di regolarità da parte del coordinatore provinciale delle attività):
a) rimborso chilometrico nella misura corrispondente ad 1/5 del costo della benzina, da calcolare al momento della stipula dell’accordo tra il volontario e la Provincia. Il numero di chilometri dovrà essere calcolato tenendo conto...
Attività di volontariato. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo Settore hanno diritto di usufruire, ai sensi del comma 6 bis del D.Lgs 117/2017, delle forme di flessibilità di orario di lavoro e delle turnazioni previste dal presente CCNL. In sede di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire agli interessati di svolgere attività di volontariato, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Attività di volontariato. Art. 29 - Donazioni di sangue Art. 30 - Assistenza legale
Attività di volontariato. Ai sensi della legge 266/1991, i lavoratori che svolgono la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in vigore, possono usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazione, compatibilmente con lʼorganizzazione del lavoro del reparto di appartenenza.
Attività di volontariato. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge 14.08.91 n. 281, l’aggiudicatario deve garantire la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti In particolare i volontari dovranno essere coinvolti nelle attività che afferiscono al benessere animale, nelle iniziative in favore delle adozioni, nei controlli pre e post adozione, nell’apertura del canile alla città e nella promozione della conoscenza e valorizzazione della struttura, in coerenza con quanto indicato nella propria proposta progettuale. L’aggiudicatario dovrà pertanto individuare modalità che garantiscano una presenza importante del volontariato e di coinvolgimento dei volontari in particolare nell’attività di consulenza e supporto nei confronti delle persone interessate all’adozione degli animali ospiti della struttura, in collaborazione con l’aggiudicatario per potenziare la quantità e la qualità delle adozioni. Dovrà infine realizzare iniziative sui territori comunali interessati ai servizi svolti che favoriscano la conoscenza della struttura e la promozione delle adozioni degli animali, come descritto all’art. 13 del presente capitolato. I volontari possono accedere alla struttura, sia nei giorni feriali che festivi, negli orari di attività della struttura. Per accedere in qualità di volontario al Canile/Gattile occorre:
a) essere maggiorenni;
b) essere iscritto ad una associazione di volontariato animalista o zoofila riconosciuta ai sensi di legge;
Attività di volontariato. Art. 6 Fruitori della struttura