Oggetto del Regolamento Clausole campione

Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunali. 2. La gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato “Gestore”. 3. Il Gestore del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78. 5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006...
Oggetto del Regolamento. 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, il servizio di somministrazione di acqua da parte della Società Nuove Acque (di seguito Gestore) – Servizio istituito con legge 5 gennaio 1994, n. 36 e leggi regionali di attuazione 21 luglio 1995, n. 81 e 14 aprile 1997, n.26 - e si applica su tutto il territorio dell’A.T.O. n. 4 “Alto Valdarno”. 2. L’acqua viene fornita di norma per usi civili secondo la classificazione e l’articolazione tariffaria definita dal Piano di Ambito ed in generale dall’Autorità di ▇▇▇▇▇▇. L’attribuzione dell’uso alle varie utenze è effettuato dal Gestore secondo i criteri definiti dall’AIT. 3. Tutti gli utenti che per gestire la propria attività si avvalgono anche della propria abitazione, devono essere censiti non come utenze domestiche ma in base alle categorie tariffarie relative agli altri usi così come previsto dalla struttura dei corrispettivi approvata dalla competente autorità. 4. Per tutti gli usi, l’acqua viene concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti, tenendo conto in caso di emergenza delle priorità indicate dalle Autorità competenti. 5. In caso di scarsità prevedibile o per cause non dipendenti dall’attività di gestione, il Gestore informerà gli utenti, proponendo all’ AIT le misure da adottare per coprire il periodo di crisi. 6. Il servizio viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti nella Carta del Servizio vigente. 7. Il Gestore deve erogare acqua potabile secondo le prescrizioni della normativa vigente. E’ consentita in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ non potabile e comunque per usi per i quali non è richiesta la caratteristica della potabilità. 8. La fornitura di acqua non potabile può avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni: a) La natura dell’operazione deve avere carattere di straordinarietà, in quanto il Gestore è tenuto ad erogare, per legge, solo acqua potabile; b) L’erogazione deve essere subordinata all’accertamento da parte del Gestore, dell’impossibilità tecnica ad allacciare l’utente alla rete di distribuzione, oppure quando per l’utente risulti troppo oneroso il costo dell’allaccio; c) Qualora si verifichino tali condizioni, deve essere redatto un contratto, debitamente sottoscritto dall’utente, con l’indicazione specifica dell’uso per cui l’acqua viene fornita (uso non potabile). 9. La tariffa applicata dal Gestore per gli usi di acqua non potabile, dovrà essere pari al 50% di...
Oggetto del Regolamento. 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. 2) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 4) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 5) L’applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l’applicazione del presente canone.
Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento disciplina l’attività del Fondo, gestito per il tramite di Enbicredito, sul presupposto che – ai sensi dell’art. 3 del relativo Statuto – tale Ente è abilitato a perseguire le finalità, svolgendo i relativi compiti e funzioni, che le Parti contrattuali concordano a livello nazionale di attribuire allo stesso.
Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta comunale unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, prevista dall’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 2. La TARI qui disciplinata ha natura tributaria. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento, disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di nelle varie fasi: conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di rifiuti, della L.R. n. 24 del 24 ottobre 2002, conformemente ai documenti di programmazione regionali e provinciali di settore. Il presente Regolamento è integrativo del vigente Regolamento comunale d’igiene ai sensi dell’art.4 co. 2 della succitata L.R. n. 24/2002. 2. L’Amministrazione comunale con il presente regolamento intende regolamentare in via provvisoria la gestione dei rifiuti urbani per motivi igienico-sanitari e di sicurezza pubblica in attesa dell’approvazione, da parte della Regione Piemonte, del Regolamento tipo predisposto ai sensi del succitato art. 4 co. 2 della L.R. n. 24/2002. 3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia; d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’art. 184 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006; e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme del conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2 lettera e); h) determinare le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione. 4. Il presente Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia...
Oggetto del Regolamento. Il presente Regolamento disciplina: - ai sensi dell'art.12 della legge 12/8/1990 n.241, del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i. “accesso alle prestazioni sociali agevolate”, della L. 328 del 8 novembre 2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", nonché dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi per la loro attuazione, i criteri e le modalità per: a) la concessione di contributi e sovvenzioni, a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, etc. non aventi personalità giuridica; b) la concessione di sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche residenti nel comune; c) l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, etc. non aventi personalità giuridica. (1) Legge 7 agosto 1990, n.241 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue da insediamenti domestici ed industriali, classificati secondo le definizioni dell’articolo 4, comma 2 e 3 del presente Regolamento. 2. Il Regolamento costituisce vincolo, per le specifiche competenze, per il Gestore, le Amministrazioni Comunali e gli Utenti, anche in relazione alle future estensioni delle reti. 3. Esso ha lo scopo di stabilire: a) le norme tecniche per gli allacciamenti; b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle fognature per i nuovi insediamenti e quelli esistenti; c) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascuna sostanza inquinante in base alla normativa vigente ed in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura; d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto al tipi e al regime di scarico. 4. Nell’applicazione del presente Regolamento il Comune potrà operare direttamente o tramite l’Azienda di Gestione, di seguito indicata come “il Gestore”.
Oggetto del Regolamento. Art. 2 - Principi
Oggetto del Regolamento. Il presente regolamento, adottato in conformità al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifi- cazioni ed integrazioni, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati. Il presente Regolamento costituisce attuazione dell’art. 198, comma 2, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano regionale e della Pianificazione provinciale di settore e di Ambito e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.