Cessazione dell’attività per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad attività svolte dopo che l’Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo, salvo quanto disposto all'Articolo 12 (Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;
Cessazione dell’attività. 1. I Professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti e i Dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso la Federazione nazionale dell’ultima società per la quale hanno giocato per un periodo di 30 (trenta) mesi.
2. Il termine decorre a partire dal giorno in cui il giocatore ha giocato per l’ultima volta in una Partita Ufficiale per la sua società.
Cessazione dell’attività. Estensione della garanzia a 5 anni successivi alla cessazione dell'attività: • Nei primi 3 anni previo pagamento di un importo pari al 150% del premio annuale • Per i successivi 2 anni previo pagamento di un importo pari al 75% del premio annuale Che cosa non è assicurato? Antitrust Violazione di leggi poste a tutela della concorrenza. Asbesto Risarcimento traente origine da asbesto o a materiali contenenti asbesto. Atti dolosi Atti di natura dolosa dell'Assicurato e/o Contraente.
Cessazione dell’attività. La Società non sarà tenuta a corrispondere l'indennizzo quando l'attività venga a cessare definitivamente dopo il sinistro. L'attività si considera ripresa anche quando la produzione venga riattivata con impianti diversi, ed in altro luogo, da quelli usati al momento del sinistro, purché di equivalente o maggiore portata economica, e ciò anche se la attività nel luogo originario cessi per provvedimento della Pubblica Autorità. Se invece l'attività cessasse definitivamente, la Società, in luogo dell'indennizzo previsto dalla presente polizza, pagherà un indennizzo pari al 20% (venti) dell'importo del danno indennizzabile (al lordo della franchigia) dalla Sezione 1, senza applicazione della franchigia prevista dalla presente polizza
Cessazione dell’attività. E’ facoltà dell’Assicurato e/o dei suoi eredi, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale o in caso di decesso, richiedere alla Società [entro e non oltre 2 mesi dalla scadenza anniversaria della polizza - i 2 mesi risulteranno parte integrante del periodo di ultra-attività in quanto l'efficacia della stessa decorrerà dalla data di definitiva cessazione dell'attività - la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi fino ad un massimo di 10 (dieci) anni, sempre che esse si riferiscano a fatti, attività e quant'altro verificatisi prima della cessazione dell'attività, previo pagamento di un importo pari al 200 per cento del premio riferito all'annualità in corso. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.
Cessazione dell’attività. 1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
Cessazione dell’attività. 1. La cessazione dell’attività di estetista, di acconciatore e di tatuaggio e piercing è soggetta alla comunicazione al Registro delle Imprese territorialmente competente ovvero allo Sportello Unico per le attività produttive entro 30 giorni dalla cessazione medesima.
2. Al momento della cessazione il titolare è tenuto alla restituzione dell’autorizzazione o della segnalazione certificata di inizio attività.
Cessazione dell’attività. In caso di cessazione dell’attività professionale, debitamente documentata, intervenuta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione per raggiungimento dei limiti di età, rinuncia volontaria (esclusa radiazione o sospensione dall’ordine professionale), malattia o morte, è facoltà dell’Assicurato o dei suoi eredi richiedere, entro 60 giorni dall’avvenuta cancellazione dall’Albo/ordine professionale, la proroga, fino ad un massimo di dieci anni, del termine per la presentazione delle richieste di risarcimento previsto in sei mesi dall’articolo 3 – Validità temporale, che precede.
a) che l’Assicurato o i suoi eredi, sotto pena di decadenza della stessa, si impegnino a non stipulare assicurazioni per le medesime garanzie con altre Compagnie;
b) che l’Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 e 1894 del codice civile di non essere a conoscenza di atti, fatti, eventi o circostanze che potrebbero comportare richieste di risarcimento a termini di polizza. Qualora ricorrano le condizioni sopra riportate, la presente estensione di garanzia:
a) verrà resa operativa a fronte del pagamento di un premio:
b) sarà prestata fino a concorrenza del massimale previsto in polizza per l’annualità assicurativa in corso al momento della cessazione dell’attività con cancellazione dall’ordine/albo professionale, che costituirà il limite complessivo di esposizione della Società per tutti i sinistri denunciati nell’intero periodo. Qualora le citate condizioni non ricorrano, la Società si riserva di valutare la richiesta declinando, in caso di accettazione, condizioni di operatività della relativa estensione e premio per la stessa richiesto.
Cessazione dell’attività. Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente decida di cessare l’attività, ne deve dare comunicazione scritta al Comune allegando l’originale dell’autorizzazione. L’autorizzazione potrà essere riassegnata tramite nuovo bando o, nei casi previsti dal precedente art. 14, tramite l’utilizzo della graduatoria vigente.
Cessazione dell’attività. La cessazione, a qualunque titolo, dell’attività professionale non comporta la risoluzione del rapporto assicurativo; la polizza rimane in vigore fino alla naturale scadenza della copertura, come indicata nel certificato di assicurazione.