INCARICHI ESTERNI ONEROSI E GRATUITI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE -
INCARICHI ESTERNI ONEROSI E GRATUITI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE -
art. 15 D. Lgs. n. 33/2013
Estratto linee guida ANAC delib. n. 1310/2016
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l’attività 5.1. Art. 15- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza Con la modifica apportata dall’art. 14 del d.lgs. 97/2016, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.
L’articolo, cioè, non riguarda più gli obblighi di pubblicazione dei dati sui dirigenti ora regolati dal novellato articolo 14, co. 1 bis e 1 ter. I dati da pubblicare sono rimasti immutati rispetto alla precedente formulazione dell’art. 15.
Si ricorda che i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente.
Si precisa, altresì, che agli obblighi indicati all’art. 15 si aggiunge quello relativo all’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito dall’art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001.
Si ritiene utile sottolineare che all’interno della sotto-sezione “Consulenti e collaboratori” di cui all’art. 15 in esame, devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al “Contratto di appalto di servizi” assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016). Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l’art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.
Giova, altresì, sottolineare che gli incarichi conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri dipendenti rimangono disciplinati dall’art. 18 del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa sotto-sezione “Personale” - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”. Tenuto conto della eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, si rammenta che l’Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti.
Estratto TABELLA ANAC - delib. n. 1310/2016
Art. 15, c.
2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c.
1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
Per ciascun atto:
1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n. 33/2013)
Titolari di incarichi di
AArt. 15, c.
1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
Consulenti e collaboratori
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n. 33/2013)
collaborazio Art. 15, c.
(da
Consulenti e
ne o
1, lett. d),
pubblicare in
3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di
Tempestivo
collaboratori
consulenza d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c.
2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c.
14, d.lgs. n.
165/2001
Art. 53, c.
14, d.lgs. n.
165/2001
tabelle)
consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
(ex art. 8,
d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
FAQ DI ANAC
6. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15)
6.1Quali sono i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?
Per l’individuazione dei dati da pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 si rimanda all’allegato 1 alla delibera n. 50/2013.
6.2Tra i dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” con riferimento ai titolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 sono da includersi anche i dati concernenti la situazione reddituale e patrimoniale come previsti dall’art. 14 del medesimo decreto?
No, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 non sussiste un obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei titolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e consulenza.
6.3Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza conferiti antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n.
33/2013?
Nell’ipotesi in cui l’incarico sia stato conferito, si sia concluso e sia stato retribuito prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, la normativa applicabile per la pubblicazione e la comunicazione dei dati relativi all’incarico è quella vigente prima dell’entrata in vigore del decreto e quindi antecedentemente alla data del 20 aprile 2013.
Laddove un incarico, pur conferito precedentemente a tale data, mantenga i suoi effetti anche successivamente ad essa, si deve invece ritenere applicabile l’intera disciplina di cui all’art. 15 del decreto citato.
Ciò vale anche nel caso in cui un incarico conferito in precedenza sia compensato, in un momento successivo all’entrata in vigore del decreto, con una integrazione dell’emolumento inizialmente pattuito.
6.4Quali sono le modalità di pubblicazione dei compensi dei titolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e di consulenza?
I dati relativi alle retribuzioni non devono essere riportati all’interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza.
Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente.
6.5Come si individuano gli incarichi di collaborazione e consulenza che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?
L’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi anche di collaborazione e di consulenza conferiti.
Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l’individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.
6.6 L’amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ad un professionista a cui conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell’ente in giudizio ?
Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.
Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.
6.7Tra gli incarichi e le cariche da pubblicare ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai dirigenti, consulenti e collaboratori rientrano anche gli incarichi e le cariche per i quali non sono previsti compensi?
Sì, i dati relativi agli eventuali incarichi e cariche di dirigenti, consulenti e collaboratori sono da pubblicare sia se a titolo oneroso sia se a titolo gratuito.
6.8Per i dirigenti le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi ai rimborsi per spese di viaggi di servizio e missioni?
No. L’obbligo, infatti, è contenuto all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e si riferisce solo ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico.
6.9Quali sono i dati da pubblicare con riferimento ai titolari di posizione organizzativa?
Ai sensi dell’art. 10, c. 8, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013, occorre pubblicare i curricula vitae dei titolari di posizioni organizzative.
Tuttavia, in assenza di una espressa indicazione di legge, l’obbligo di pubblicazione dei compensi previsto per i titolari di incarichi dirigenziali è da estendersi anche ai titolari di posizione organizzativa qualora incaricati di funzioni dirigenziali, formalmente attribuite ex art. 109, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000.
6.10Per i componenti del Collegio sindacale devono essere pubblicati i dati relativi all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?
Sì, in quanto nei loro confronti si configura il conferimento di un incarico di collaborazione e/o di consulenza.
6.11Per i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere pubblicati i dati relativi all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?
Sì, in quanto il relativo incarico è riconducibile a quelli di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.
6.12Quali conseguenze sono previste dall’art. 15, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza di cui al medesimo art. 15, c. 2?
Qualora gli enti omettano di pubblicare gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e di collaborazione e consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, il pagamento del corrispettivo al soggetto incaricato esterno all’amministrazione determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario.
6.13 L’amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali?
Sì, gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono riconducibili agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.
Dati da inserire nel software con indicazione delle specificazioni in corsivo
Da Pubblicare Si No
Fino a: calcolare almeno 5 anni e un mese dalla data di pubblicazione che sarà quella della adozione della D.D.
Forma Giuridica Persona fisica o giuridicaer
Codice Fiscale / Partita IVA
Regione / Provincia / Comune (solo per società) Cognome / Denominazione
Nome
Data di Nascita (persone fisiche)
Separati da virgola o slash
Luogo di Nascita (persone fisiche)
Forma Contrattuale
Di natura discrezionale o previsto per legge come il medico competente il commissario di gara individuato dall'albo in base al D. Lgs. n. 50/2016
Tipo di Rapporto Prestazione occasionale o collaborazione coordinata e continuativa
Attività Economica Llegale, formazione, creazioni artistiche ecc.
privati
Descrizione Incarico p.e. Incarico per patrocinio legale ricorso TAR Toscana promosso da società o da
Data Conferimento Incarico
Corrispettivo Incarico
Al lordo oneri fiscali e previdenziali vari
Data Inizio Incarico Data Fine Incarico
Variazioni Incarico
Inserire con la determinazione che preveda una variazione economica
Importo Liquidato Anno Liquidazione
Per le modalità di selezione si è fatto rif. ad un reg. ad uopo adottato dall'Amministrazione
Si o No
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI – art. D.
Lgs. n. 33/2013
estratto Linee giuda Anac del. 1310/2016
Art 26 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati - Art. 27 Elenco dei soggetti beneficiari
In virtù di quanto disposto dall’art. 26, resta fermo l’obbligo per le amministrazioni di provvedere alla pubblicazione sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici in favore di soggetti pubblici o privati, sia i medesimi atti di concessione di importo superiore a 1.000 euro. Al riguardo si rinvia a quanto già indicato dall’ ANAC con la delibera 59/2013.
Si ricorda che la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento. Il d.lgs. 97/2016 è, invece, intervenuto sul co. 3 dell’art. 26 facendo venir meno la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile dei dirigenti per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di concessione di importo superiore a 1.000 euro.
Giova evidenziare, inoltre, che l’art. 43 del medesimo decreto ha abrogato Autorità Nazionale Anticorruzione 17 l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 che disponeva l’istituzione degli Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, obbligo da ritenersi quindi assorbito dalle previsione degli artt. 26 e 27.
Estratto TABELLA ANAC - delib. n. 1310/2016
Criteri e Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni Tempestivo
Criteri e modalità
Art. 26, c.
1, d.lgs. n. 33/2013
modalità
devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
(ex art. 8,
d.lgs. n. 33/2013)
Sovvenzi oni, contributi
, sussidi, vantaggi economi ci
Atti di Art. 26, c. concessione 2, d.lgs. n.
33/2013
Atti di concessione
(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)
(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico- sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c.
4, del d.lgs. n. 33/2013)
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro
Tempestivo (art. 26, c.
3, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c.
1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Per ciascun atto:
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
Tempestivo (art. 26, c.
3, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c.
1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
2) importo del vantaggio economico corrisposto
Tempestivo (art. 26, c.
3, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c.
1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
3) norma o titolo a base dell'attribuzione
Tempestivo (art. 26, c.
3, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c.
1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
Tempestivo (art. 26, c.
3, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c.
1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Tempestivo (art. 26, c.
3, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c.
1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013
6) link al progetto selezionato
Tempestivo (art. 26, c.
3, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c.
1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 27, c.
2, d.lgs. n. 33/2013
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro
Tempestivo (art. 26, c.
3, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale (art. 27, c.
2, d.lgs. n. 33/2013)
Dati da inserire nel software con indicazione delle specificazioni in corsivo
Art. 26 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Da Pubblicare Si No Fino a
Dati Beneficiari Soggetti a Privacy Denominazione Beneficiario
Dati Fiscali Beneficiario
Norma o Titolo Attribuzione
Si No inserire sempre si se vi sono dati riservati o sensibili
Inserire la norma con gli estremi di essa e/o il regolamento comunale vigente con gli estremi non la deliberazione della G.C. precedentemente adottata, salvo che non vi siano norme o regolamenti
Ufficio Competente Il programma li prende in automatico se non inseriti
(*)
Responsabile Procedimento (*) Modalità Individuazione Beneficiario
l programma li prende in automatico se non inseriti
Precisare se il beneficiario è stato individuato con bando o con altre procedure da indicare in breve
Importo Erogato (*)l programma li prende in automatico se non inseriti
Estratto linee guida ANAC delib. n. 1310/2016
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE LEGGE N. 190/2012
Art. 37 - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture L’art. 37 è stato riformulato.
Permangono gli obblighi di pubblicazione contenuti nell’art. 1, co. 32, della l. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016. Fermo restando quanto già previsto dall’Autorità con la delibera ANAC 39/2016 «Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi dell’art.1 co. 32 della l. 190/2012 come aggiornato dall’art. 8 co. 2 della legge 69/2015» a proposito degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, l’Autorità ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell’art. 0 xxx xxx x.xxx. 00/0000, xxxxx tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione “Bandi di gara e contratti” gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 50/2016, come elencati nell’allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013.
Estratto della legge 190/2012 art. 1 comma 32
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009,
n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio. 34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonche' alle societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
FAQ DI ANAC
17. Pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)
17.1 Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 riguardano anche tutti gli affidamenti diretti?
Sì, gli obblighi di pubblicazione riguardano anche gli affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta di preventivi, ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi, non risultando allo stato la presenza di soglie normative per la pubblicazione.
17.2Gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012, cui l’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 rinvia, riguardano anche gli acquisti effettuati tramite il Mercato Elettronico delle PA (MEPA)?
Considerato che l’acquisto tramite MEPA non muta le regole di fondo applicabili all’acquisto, costituendo esso stesso un “procedimento di scelta del contraente”, i dati da pubblicare nelle tabelle di cui all’art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 devono comprendere anche quelli relativi agli acquisti che l’amministrazione effettua tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Per approfondimenti si rinvia alle FAQ “Art.1 L.190/2012 adempimenti nei confronti AVCP” pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
17.3 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare la delibera a contrarre ai sensi dell’art. 37, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?
Ogni qualvolta l’amministrazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrarre in quanto atto sostitutivo del bando di gara.
17.4Nel caso in cui l’amministrazione attribuisca ad un professionista l’incarico di difesa e rappresentanza dell’ente in giudizio è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?
Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.
Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.
17.5 Nel caso in cui l’amministrazione attribuisca all’esterno, previo svolgimento di una procedura di appalto disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006, incarichi relativi a servizi anche intellettuali è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013?
Sì, per gli incarichi relativi a servizi anche intellettuali il cui affidamento è preceduto dallo
svolgimento di una procedura di appalto disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006, xxxxxx gli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. Rientrano in questa fattispecie, fra gli altri, l’affidamento di servizi pubblicitari, l’affidamento di servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione e l’affidamento di servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili.
In questi casi, infatti, l’amministrazione non acquisisce al proprio interno professionalità ulteriori rispetto a quelle in ruolo, per finalità specifiche e temporalmente limitate, come nel caso delle consulenze e collaborazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, bensì ricorre al mercato affidando a soggetti terzi la fornitura di servizi ad essa strumentali.
17.6 Nel caso in cui l’amministrazione attribuisca incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 è tenuta a pubblicare i relativi dati?
Laddove le stazioni appaltanti conferiscano gli incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, questi devono essere inquadrati tra gli incarichi conferiti ai propri dipendenti e, pertanto, l’amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Personale”, sotto-sezione di secondo livello “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.
Diversamente, quando a causa della carenza di soggetti in possesso dei necessari requisiti all’interno della stazione appaltante, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l’incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento di servizi o di lavori, ha luogo una procedura di appalto. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n.
33/2013, dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.
Delibera ANAC numero 39 del 20 gennaio 2016
Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.
Il CONSIGLIO dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 20 gennaio 2016;
VISTO l’art. 19, comma 3, d. l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stesse svolti all’ANAC;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO l’art. 1, comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012, che dispone che le pubbliche Amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, così come integrato dall’art. 8, comma 2, della 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, che prevede l’obbligo di trasmettere alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (ora
ANAC) le informazioni di cui al punto precedente con cadenza semestrale;
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;
VISTO l’art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012 il termine del 31 gennaio ivi indicato al 31 marzo 2013;
VISTO l’obbligo a carico delle Amministrazioni, ai sensi del predetto art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, di trasmettere le informazioni sopra indicate, in formato digitale, all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC, di seguito, Autorità) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini;
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, terzo periodo, che demanda all’Autorità l’individuazione, con propria deliberazione, delle informazioni rilevanti e delle relative modalità di trasmissione;
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, quarto periodo, che demanda all’Autorità il compito di trasmettere alla Corte dei Conti, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’elenco delle Amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui sopra, in formato digitale standard aperto;
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 che prevede, per i casi di omissione della trasmissione o della comunicazione l’applicazione dell’art. 6, comma 11, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
VISTO il d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e, in particolare, l’art. 11 che individua l’ambito di applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e l’art. 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO l’art. 62-bis del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), che istituisce, presso l'Autorità, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), definita base di dati di interesse nazionale dall’art. 60 dallo stesso Xxxxxx, in cui confluiscono i dati previsti dall'articolo 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO l’art. 6-bis, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede che i dati acquisiti ai sensi dell’art. 7, comma 8, del medesimo Codice fanno parte della BDNCP;
VISTO l’art. 7, comma 8, lettere a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell’art. 7, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici, di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili;
VISTO il Comunicato del Presidente del 15 luglio 2011 che, in attuazione della legge n. 106/2011, ha uniformato a 40.000 euro la soglia minima di importo per la rilevazione dei dati dei contratti pubblici, per i settori ordinari e speciali, di servizi e forniture a quella dei lavori;
VISTO il Comunicato del Presidente del 29 aprile 2013 che ha aggiornato a 40.000 euro la soglia minima delle comunicazioni ex art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici a far data dal 1° gennaio 2013; VISTO l’art. 8, comma 1 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 luglio 2012, n. 94) che con finalità di trasparenza ha demandato all'Osservatorio dei Contratti Pubblici la pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura;
VISTO il Comunicato dell’Autorità del 18 dicembre 2012, con il quale è stata resa nota l’attivazione del Portale Trasparenza ai sensi dell’art.8, comma 1, del d.l. n. 52/2012;
CONSIDERATO che in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 7 del Codice dei Contratti Pubblici e di cui all’articolo 8, comma 1, del d.l. 52/2012, l’Autorità già rileva e pubblica sul proprio sito istituzionale, rispettivamente tramite il sistema di monitoraggio dei contratti pubblici (SIMOG) ed il Portale Trasparenza, per contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, la gran parte delle informazioni individuate dall’art. 1, comma 32, primo periodo della legge n. 190/2012;
CONSIDERATO che l’obbligo di trasmettere l’informazione relativa all’elenco degli operatori partecipanti alle procedure di scelta del contraente è assolto mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS secondo le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare la deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, che si intende integralmente sostituita dalla presente, sia in esito alla modifica introdotta all’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, sia al fine di riunire in un unico atto a
carattere generale le indicazioni fornite ai soggetti interessati con la deliberazione citata e con i Comunicati del Presidente del 22 maggio 2013 e del 13 giugno 2013;
CONSIDERATO che sono pervenute all’Autorità numerose richieste di chiarimento anche a seguito della modifica normativa descritta al punto precedente di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015; RITENUTO che si rende necessario fornire ai soggetti interessati ulteriori indicazioni operative; DELIBERA
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini degli adempimenti di cui alla presente delibera, si intende per:
TRASMISSIONE, l’invio, in formato digitale, all’Autorità, delle informazioni indicate dal comma 32 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
PUBBLICAZIONE,l’esposizione, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell’ambito di applicazione della legge n. 190/2012, delle informazioni individuate dall’art. 1, comma 32, della medesima legge, in formato digitale standard aperto, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
COMUNICAZIONE,l’invio all’Autorità della comunicazione relativa all’avvenuta pubblicazione dei dati in formato digitale standard aperto e della URL di pubblicazione;
ADEMPIMENTO,la pubblicazione completa dei dati sul sito web istituzionale dei soggetti indicati dal comma 32 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, e la loro completa trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, all’Autorità. Alla luce del chiaro disposto del comma 32 richiamato, un adempimento parziale equivale ad inadempimento e comporta l’irrogazione della sanzione prevista dalla legge;
FORMATO DIGITALE STANDARD APERTO,il formato dei dati di tipo aperto come definito dall’art. 68, comma 3, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 e s.m.i.;
AMMINISTRAZIONI ED ENTI, i soggetti individuati dall’art. 1, comma 34, della legge n.
190/2012 , nonché i soggetti individuati dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. 33/2013 che operano come stazioni appaltanti;
CIG, il codice identificativo della gara;
SMARTCIG, CIG in modalità semplificata utilizzato per micro-contrattualistica (contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, affidati ai sensi dell’art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando) e contratti esclusi in tutto o in parte dell’applicazione del Codice;
PEC, la Posta Elettronica Certificata.
Art. 2 Oggetto
1. La presente Deliberazione, al fine di garantire la corretta osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, comma 32, della l. 190/2012, descrive le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti, individua le modalità e i tempi di pubblicazione delle stesse e richiama le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili. Inoltre, il presente atto individua le informazioni rilevanti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di trasmissione dei dati all’Autorità e le relative modalità.
Art. 3 Informazioni oggetto di pubblicazione
1. Le Amministrazioni e gli Enti pubblicano e aggiornano tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, le informazioni indicate all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett. b) del medesimo articolo.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni e gli Enti pubblicano in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni di cui al comma 1 riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti.
3. Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente articolo riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall’acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all’esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o
diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di xxxxxx. Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della l. 190/2012, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie.
Art. 4 Descrizione delle informazioni oggetto di pubblicazione
1. Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle Amministrazioni e degli Enti sono le seguenti:
Dato | Descrizione |
CIG | Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri) |
Struttura proponente | Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente |
Oggetto del bando | Oggetto della procedura di scelta del contraente |
Procedura di scelta del contraente | Procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
Aggiudicatario | Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
Importo di aggiudicazione | Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA |
Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista) |
Importo delle somme liquidate | Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto |
Art. 5 Xxxxxxxx responsabile della pubblicazione
1. Le Amministrazioni e gli Enti individuano i soggetti tenuti alla elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 tenendo conto di quanto previsto nel Programma Triennale per la Trasparenza o in altri atti organizzativi.
Art. 6 Standard da utilizzare per la pubblicazione
1. I dati di cui all’articolo precedente devono essere pubblicati in un formato digitale standard aperto che ne consenta l’analisi e la rielaborazione. A tal fine le Amministrazioni e gli Enti di cui all’art. 1 della presente deliberazione devono utilizzare il formato XML secondo gli schemi XSD definiti nel documento “specifiche tecniche” disponibile sul sito dell’Autorità.
Art. 7 Durata della pubblicazione
1. Nel rispetto delle previsioni dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dati e le informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012 sono pubblicati sul sito web delle Amministrazioni e degli Enti per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all’esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento.
2. Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i dati e le informazioni sono conservate e rese disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.
Art. 8 Obbligo di trasmissione dei dati all’Autorità e possibilità di esportazione degli stessi
1. Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa e nelle more del ridisegno integrato dei sistemi informatici dell’Autorità, gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 si intendono assolti nelle modalità di seguito indicate:
a. per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie effettuate, ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti Pubblici all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza;
b. per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi Smart CIG o SIMOG;
c. per tutte le informazioni non acquisite ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVCPASS l’obbligo di trasmissione si intende assolto tramite la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione e successiva comunicazione della URL di pubblicazione secondo quanto previsto al successivo art. 9.
2. L’Autorità pubblica sul proprio sito web le informazioni acquisite con le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, mettendo a disposizione delle Amministrazioni e degli Enti la funzionalità per l’esportazione in formato aperto dei dati. Tale funzionalità consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire i dati già trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali delle informazioni di cui all’articolo 1, comma 32, della l. 190/2012, previa verifica, aggiornamento e integrazione dei dati stessi.
Art. 9 Comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dei dati all’Autorità per le finalità di vigilanza
1. Al fine di consentire l’esercizio dell’attività di vigilanza sull’osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, ferme restando le indicazioni fornite nell’articolo precedente, i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti a trasmettere all’Autorità mediante PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l’ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l’Autorità eseguirà le verifiche di competenza.
2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere effettuata a cura del soggetto che ha provveduto alla relativa pubblicazione con le modalità indicate nel documento “specifiche tecniche”. Non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate con modalità diverse.
Art. 10 Controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione
1. Il responsabile per la trasparenza, nominato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013 dalle Amministrazioni e dagli Enti di cui all’art. 1 della presente deliberazione, controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione all’Autorità previsti dall’art. 1, comma 32 della
l. 190/2012 assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e comunicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Restano ferme le responsabilità in capo ai soggetti tenuti all’elaborazione e alla pubblicazione dei dati.
Art. 11 Rapporto degli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 con gli obblighi di pubblicazione o comunicazione previsti da altre disposizioni di legge
1. Gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in esame non sostituiscono gli obblighi di pubblicazione o comunicazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e da altre disposizioni normative.
Art. 12 Inadempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione
1. L’omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell’aggiornamento dei dati, il ritardo nell’adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite al riguardo con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comportano l’esercizio del potere d’ordine da parte dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell’art. 45 del d.lgs. 33/2013.
2. La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all’Autorità ai sensi dell’art. 9 della presente deliberazione o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comporta l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione della sanzione prevista all’art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/06 nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione individuato dalle Amministrazioni o dagli Enti.
3. Le fattispecie di cui a precedente comma 1 saranno, altresì, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 32, della l. 190/2012.
Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 gennaio 2016 Il Segretario: Xxxxx Xxxxxxxx
Art. 4
Estratto TABELLA ANAC - delib. n. 1310/2016
Dati
delib. Anac n. 39/2016
Art. 1, c.
32, l. n.
190/2012
previsti dall'articolo 1, comma
32, della
legge 6 novembre 2012, n.
190
Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo
Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori
Art. 37, c.
Informazio invitati a presentare offerte/Numero di
1, lett. a)
d.lgs. n. 33/2013
Art. 4 delib. Anac
Informazioni n. 39/2016 sulle singole
procedure in formato tabellare
ni sulle singole procedure
(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la
offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate
Tabelle riassuntive rese liberamente
Tempestivo
pubblicazio scaricabili in un formato digitale
Art. 1, c.
32, l. n.
190/2012
ne dei dati ai sensi dell'art. 1,
standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo
Art. 37, c.
1, lett. a)
d.lgs. n. 33/2013
comma 32, Gara (CIG), struttura proponente, della Legge oggetto del bando, procedura di scelta
n. del contraente, elenco degli operatori 190/2012", invitati a presentare offerte/numero di
Annuale (art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)
Art. 4
delib. Anac n. 39/2016
adottate secondo quanto indicato
offerenti che hanno partecipato al
procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o
nella delib. fornitura, importo delle somme
Anac 39/2016)
liquidate)
Per i dati da inserire nel software con indicazione delle specificazioni in corsivo legge 190/2012, vedere nel foglio del software le indicazioni sotto NOTE
Estratto linee guida ANAC delib. n. 1310/2016 - Art. 23 D. Lgs. n. 33/2013
- Provvedimenti amministrativi
L’art. 23, co. 1 del x.x.xx 33 del 2013 è stato modificato dall’art. 22 del d.lgs. 97/2016. Quest’ultimo ha abrogato le disposizioni dell’art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera. Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la legge 190/2012, che all’art. 1, co. 16, lett. a e d), continua a fare riferimento alla trasparenza dei suddetti procedimenti, tali obblighi devono ritenersi abrogati. Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.
Questo adempimento è semestrale ed è relativo ad un Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.