CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
CON ENTI TERZI PUBBLICI E PRIVATI - SCHEMA TIPO
L’UNIVERSITÀ DI PISA (di seguito denominata Università) (1) CF ,
con sede legale in Pisa, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00/00, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof...................................nato a …………………………………….il ,
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione…………………………………..
(1) Se trattasi di Convenzioni/accordo sottoscritto dal Responsabile di una struttura didattica, scientifica e di servizio dotata di una propria autonomia finanziaria e contabile,ex art.72 comma 4, dovranno essere indicati denominazione, sede della struttura, codice fiscale, nome e cognome della persona che sottoscrive, dati anagrafici , carica ricoperta (a firmare l’atto è solo chi è responsabile della struttura interessata altrimenti una persona terza può essere autorizzata solo con procura notarile), delibera di autorizzazione dell’organo collegiale competente.
E
……………………………………, con sede legale in , via
…………………………………CF , rappresentata dal
………………………………………….nato a …………il ,
PREMESSO CHE
(2) Nelle premesse devono essere indicati i presupposti di diritto e di fatto, le considerazioni, le valutazioni e le motivazioni che hanno portato alla decisione di stipulare l’accordo, la normativa rilevante in materia sia per l’Ateneo che per l’altro ente interessato
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TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
(3) Dovrà essere indicato in maniera chiara e completa l’oggetto, le finalità dell’accordo; indicando altresì le attività , i tempi e le modalità di esecuzione .
Gli accordi quadro per sua natura sono destinati ad essere attuati tramite successivi accordi attuativi.
Art. 3 Referenti
(4) Per l’attuazione dell’attività dell’accordo ciascuna delle parti può designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l’andamento dell’accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione.
Art. 4 Obbligo delle parti
(5) Dovranno essere previsti le tipologie di impegni di ciascuna parte con riferimento a oneri finanziari e a risorse messe a disposizione (personale, attrezzature, locali ecc.).
Art. 5 Accordi attuativi
La collaborazione tra l’Università e (Ente) è attuata tramite la stipula
di appositi accordi nel rispetto della presente convenzione.
Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e precisano gli impegni di cui all’articolo 4 e individuano le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.
Art. 6 Oneri Finanziari
La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.
(6) Nel caso che non ci siano impegni di natura finanziaria è meglio specificarlo.
Art. 7 Diritti di Proprietà intellettuale
(7) In relazione alla tipologia dell’oggetto e dell’attività dell’accordo, specie nel settore della ricerca, occorre disciplinare gli aspetti connessi ai risultati ottenuti nell’ambito dell’accordo stesso.
Art. 8 Durata ed eventuale rinnovo
La presente Convenzione ha una durata ……………………….. a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto …. mesi prima dalla scadenza.
È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione.
È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, fermo restando quanto previsto al comma 2 .
(8) Il termine di decorrenza della Convenzione di norma coincide con la data di sottoscrizione, qualora non fosse contestuale è la data di apposizione dell’ultima firma.
Non può essere previsto una proroga tacita dell’accordo, in virtù del principio di trasparenza dell’azione amministrativa che impone alle P.A. di addivenire alla stipula dei contratti tramite una manifestazione di volontà espressa.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 5, in conformità alla normativa vigente.
Art. 10 Controversie
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di …………….
(9) Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento alla validità, interpretazioni ed esecuzione del presente accordo si può prevedere che la competenza spetti ad uno specifico Foro, che per ragioni di economicità solitamente è il Foro di Pisa
Art. 11 Registrazione e Bollo
Le Convenzioni e gli accordi attuativi che presentano i caratteri del contenuto patrimoniale devono essere sottoposte alla registrazione in misura proporzionale (imposta pari al 3% del valore del contratto ai sensi dell’art.9 della tariffa – parte prima- allegato DPR. 131/86) presso l’Agenzia delle entrate .
(10) Le Convenzioni e gli accordi attuativi a carattere patrimoniale dovranno essere firmate congiuntamente, per non rischiare di far passare i 20 gg. necessari alla registrazione in attesa che il documento torni all’Università. E’ inoltre necessario che siano approntati i necessari stanziamenti di bilancio per far fronte all’onere dell’imposta che talvolta possono essere abbastanza elevate.
Per le scritture private non autenticate relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto – IVA, la registrazione avviene in caso d’uso ed eventualmente in termine fisso di 168.00 ( ex art. 5 comma 2 del DPR. 131/1986)