Definizione di Banca ore

Banca ore. Confluiscono in banca ore il 50% delle ore prestate in superamento dell’orario contrattuale nelle ipotesi aggiuntive di flessibilità. Le assenze contemporanee dall’unità produttiva per usufruire (esclusi i mesi di luglio, agosto e dicembre) dei riposi accantonati non possono superare il 10% della forza occupata. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana il limite percentuale è ridotto al 5%. Per le unità produttive con meno di 30 dipendenti i permessi sono goduti individualmente a rotazione.
Banca ore. Il sistema della banca ore può essere attivato a seguito di contrattazione aziendale sull’utilizzo delle prestazioni lavorative complessivamente dovute. Il sistema consente ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte delle prestazioni eccedenti l’orario medio annuo. Per i lavoratori interessati il monte annuo dei permessi ROL ed ex festività è elevato a 128 ore.
Banca ore. Ove sia previsto l’educatore di plesso/istituto, l’educatore può accumulare le ore qualora il progetto presentato dalla scuola non preveda, in caso di assenza dell’alunno, un utilizzo immediato o programmato a favore di altri alunni con disabilità. La banca ore è costituita e alimentata dalle ore derivanti dalle eventuali assenze degli alunni, dal secondo al quinto giorno di assenza. Le ore non lavorate possono essere accantonate e potranno essere utilizzate per specifici progetti, proposti dalla scuola ed autorizzati dal RUP, prioritariamente rivolti al medesimo alunno, anche al di fuori della sede e dell’orario scolastico. In via residuale, gli accantonamenti potranno essere utilizzati per incontri con operatori AUSL, incontri con docenti e famiglie, gite o uscite didattiche, assistenza agli esami. L’appaltatore si impegna a rilevare mensilmente, per ciascun alunno, le ore eventualmente accantonate in banca ore e quelle successivamente utilizzate con indicazione della relativa motivazione. Le ore accantonate nel periodo Settembre-Dicembre dovranno essere utilizzate preferibilmente entro Dicembre; le ore accantonate nel periodo Gennaio-Giugno dovranno essere utilizzate entro Giugno. Eventuali ore accantonate e non utilizzate non saranno riconosciute.

Examples of Banca ore in a sentence

  • Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.

  • Le parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in condizione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istituire una Banca ore.

  • Ai fini della saturazione delle percentuali di assenza contemporanea stabilite dal presente articolo (5%, 8,5% - 11,5%) le assenze derivanti dalla fruizione dei permessi annui retribuiti maturati nell'anno e di quelli accantonati nel Conto ore, devono essere considerate in cumulo con quelle derivanti dalla fruizione dei permessi accantonati nella Banca ore di cui all'art.

  • I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tut- to o in parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore).

  • In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi, le ore contabilizzate nella Banca ore saranno liquidate con la maggiorazione per lavoro straordinario da corrispondere entro e non oltre il 31.12 dell'anno successivo a quello di maturazione.


More Definitions of Banca ore

Banca ore. E' istituita la Banca ore utilizzabile da tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 40 ore nell'anno solare. La Banca ore sarà utilizzabile per tutte le ore di straordinario prestate nell'anno solare, a seconda delle volontà espresse.
Banca ore. Confluiscono in banca ore i permessi rol-ex festività non fruiti entro l’anno di maturazione e (a richiesta del lavoratore) le ore di lavoro straordinario prestate oltre le 80 nell’anno solare. Le ore accantonate devono essere fruite entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello nel quale la prestazione straordinaria è stata effettuata.
Banca ore. La banca ore prevista dal CCNL sarà alimentata secondo quanto previsto dal presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2012 potranno essere fatte confluire nella banca delle ore: − le prime 32 ore annue di lavoro straordinario per i full time; per i part time in − proporzione all'orario supplementare/straordinario; − il 50% delle ore di straordinario incentivato; − le maggiorazioni di straordinario tramutate in tempo; − l'eventuale recupero individuale di 16 ore di flessibilità; − permessi individuali retribuiti non goduti entro I'anno successivo a quello di − maturazione nel limite del 50% degli stessi; Le parti concordano the la possibilità di destinare 16 ore di flessibilità al recupero individuale potrà essere attivata solo nel caso in cui non ci sia la necessita di un utilizzo collettivo per far fronte ai programmi annuali di lavoro. Tale destinazione verrà valutata e definita in apposite verifiche trimestrale in coerenza con la durata del piano. In ogni caso la totalità di ore accantonate in banca ore non potrà superare le 120 pro capite (full time; part time in proporzione). Quote eccedenti verranno monetizzate con la retribuzione del mese successivo a quello del superamento.
Banca ore. Le Parti convengono di istituire, dal 1° gennaio 2007, nelle Aziende che occupano più di 250 dipendenti al 31 dicembre 2006, la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordi- nario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 dell’art. 41 (“Lavoro straordinario - La- voro festivo - Lavoro notturno”) del vigente CCNL. Il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in or- dine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola for- malmente all’Azienda entro la fine di ogni anno per l’anno solare successivo. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicom- prensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“Ferie”), comma 5, del presente CCNL. Al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. L’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realizzarsi d’intesa con l’Azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. Alle RSU saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei la- voratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore com- plessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. In tale sede le Parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto ri- portate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: - nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); - grandi manutenzioni pluriennali; - eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed ammi- nistrativi). L’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di regimi di orario multiperiodale. Le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale d...
Banca ore. Il datore di lavoro ed il lavoratore possono concordare il ricorso all'istituto della banca ore. Il lavoratore non può essere obbligato a ricorrere a questo istituto, che ha fini di compensazione tra le esigenze della società e del singolo lavoratore. Il numero massimo di ore di lavoro che potranno essere accantonate individualmente non potrà eccedere le 120 ore annue. Oltre questa soglia le ore aggiuntive verranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Il ricorso alla banca ore deve essere fatto su base individuale e per iscritto, e non può comunque derogare quanto previsto in materia di orario di lavoro dal D.Lgs. n. 66/2003. Il lavoratore ha la possibilità ogni 12 mesi di modificare la propria scelta. Le ore lavorate in eccedenza debbono essere compensate entro i 12 mesi successivi alla maturazione del diritto e comportano a favore del lavoratore il solo pagamento di un quinto della maggiorazione prevista per lo straordinario. Oltre i 12 mesi le ore aggiuntive verranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Banca ore. Le parti convengono di confermare l'istituzione della banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate, salvo diverso accordo aziendale, secondo i seguenti criteri e modalità. Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non richiedono entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di optare per il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni contrattualmente previste nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese dell'effettuazione della prestazione straordinaria. I lavoratori che richiedono formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di optare per il riposo potranno fruirlo con le modalità e quantità previste per il conto ore di cui all'art. 26. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, computata sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Ai lavoratori che nel corso del mese di prestazione di lavoro straordinario dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.
Banca ore. Può confluire in banca ore, a richiesta, una quota pari rispettivamente al 50% o al 100% dei riposi compensativi attribuiti a fronte delle prestazioni eccedenti l’orario normale effettuate nei casi previsti dal c.c.n.l. (esigenze di mercato legate a situazioni di punta o commesse con termini di consegna vincolanti, iniziative di lancio commerciale, adempimenti amministrativi concentrati in particolari momenti dell’anno, punte anomale di assenteismo, ecc.). I riposi possono essere fruiti secondo modalità da definirsi in accordo con le RSU.