Definizione di Capitale in caso di invalidità permanente

Capitale in caso di invalidità permanente indennità liquidabile sotto forma di capitale in caso di infortunio o di malattia dell'assicurato che abbia come conseguenza un'invalidità permanente così come definita nelle condizioni contrattuali.
Capitale in caso di invalidità permanente. Capitale assicurato liquidabile in caso di riconosciuta invalidità permanente così come definita nelle condizioni contrattuali
Capitale in caso di invalidità permanente in caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente superiore ai due terzi, pagamento del capitale assicurato.

Related to Capitale in caso di invalidità permanente

  • Capitale in caso di decesso In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

  • Invalidità permanente la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile a seguito di infortunio o malattia della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;

  • Invalidità Totale Permanente La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Aderente/Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività esercitata. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).

  • Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

  • Periodo di validità 1. L’Assicurazione copre i Sinistri che si sono verificati durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa. I sinistri che si sono verificati durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa, la cui causa però è da trovarsi in un periodo precedente alla stipula del Contratto di Assicurazione, sono coperti soltanto se il Contraente o l’Assicurato non erano a conoscenza della causa che ha provocato il sinistro fino al momento della stipula del Contratto di Assicurazione.

  • Periodo di Riqualificazione il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione, liquidabile ai sensi della Polizza Collettiva, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Perdita d’Impiego Xxxxxxxxxxxx;

  • Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.

  • Responsabile procedimento Xxxxxxxxx Xxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXXXXXX XXXXXXX (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. XXXXXXXXXX XXXXXXXX

  • Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

  • Operazione di pagamento l’attività posta in essere dal Titolare o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite utilizzo della Carta, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario;

  • Contravvenzione reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell’assicurato.

  • impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  • Contratto di Finanziamento v. Finanziamento

  • Responsabile del Procedimento Xxxxxx Xxxxxx.

  • Pagamento Operazione comportante una Uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del servizio di tesoreria;

  • Controvalore delle quote l’importo ottenuto moltiplicando il Valore Unitario della Quota per il numero delle quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dal Contraente a una determinata data.

  • Tasso di Interesse ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Tasso di Interesse Iniziale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Tasso di Interesse Maggiorato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Terza Data di Verifica” indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2018.Tasso di Interesse Modificato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “TUF” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato. “Ulteriore Dichiarazione sui Parametri” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione Successiva, dei Parametri Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza. “Valore Nominale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. "Vincoli Ammessi" indica, in relazione all’Emittente o ad altra Società Rilevante: (a) i Vincoli Esistenti; (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto; (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti non agevolati, per un ammontare non superiore (i) ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascun anno di durata del Prestito e (ii) ad un ammontare aggregato per l’intera durata del Prestito di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00); (d) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni detenuti dall’Emittente per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società; (e) ogni Vincolo imposto per legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; (f) Vincoli autorizzati preventivamente dall’Assemblea degli Obbligazionisti secondo le maggioranze richieste.; (g) gli eventuali Vincoli consentiti da, costituiti in esecuzione e/o in conformità all’Accordo di Ristrutturazione e/o al Piano. “Vincoli Esistenti” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati: - ipoteca di primo grado concessa da Drillmec Inc. (USA) a Bank of America NA sul proprio stabilimento di Houston su linea di credito concessa il 30/03/2012 di originari USD 4.100.000,00 (importo residuo USD 3.280.001) “Vincolo” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni detenuti dall’Emittente o da altra Società Rilevante a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi.

  • Confezionamento incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Misura cm 7/10x 10/15.

  • Affidamento Risposta:

  • AREA TECNICO AMMINISTRATIVA DELIBERA n° 75 del 09-02-2023 Oggetto AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON ACCADEMIA DEL PAZIENTE ESPERTO EUPATI (ADPEE) PER COLLABORAZIONE CON IL MEYER CHILDREN’S RESEARCH INSTITUTE IN PROGETTI DI RICERCA CLINICA AREA TECNICO AMMINISTRATIVA DELIBERA n° 76 del 09-02-2023 Oggetto STIPULA CONVENZIONE CON L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER L’ESERCIZIO DISTACCATO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA IN REGIME AMBULATORIALE, AI SENSI DELLA DGRT N. 555/2007 AREA TECNICO AMMINISTRATIVA DELIBERA n° 77 del 09-02-2023 Oggetto ACCORDO RECIPROCO DI CONFIDENZIALITA’ DA SOTTOSCRIVERE CON CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. PRELIMINARE A POSSIBILE FUTURA RICERCA CLINICA – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AREA TECNICO AMMINISTRATIVA DELIBERA n° 78 del 09-02-2023 Oggetto PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA ESTAR N. 31/2023 DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE EX ART. 106 C.1 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 - NUOVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, RECUPERO E C.F. e P.I. 00000000000 ~ tel. 000 00000 ~ PEC xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx

  • Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione.

  • Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

  • Decreto il presente provvedimento;

  • Modulo di Polizza il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

  • Foro competente Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.

  • Compagno di viaggio La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.