Definizione di impresa unica

impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica).
impresa unica l’insieme di imprese come definito all’art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti: - un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; - un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; - un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; - un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.

More Definitions of impresa unica

impresa unica ai fini del regolamento (UE) n. 1407, s’intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
impresa unica l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
impresa unica l’insieme di Imprese, come definito all’art. 2 (2) del Reg. (UE) N. 1407/2013, tra le quali al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito esista almeno una delle relazioni seguenti: un’Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra Impresa; un’Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra Impresa; un’Impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; un’Impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima; le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre Imprese, sono anch’esse considerate un’Impresa Unica.
impresa unica l’insieme di imprese come definito all’art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una dellerelazioni seguenti:un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresacome definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: - di essere disponibile a fornire tutti gli elementi informativi di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda; - di essere disponibile a presentare tempestivamente, su richiesta, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda; - di aver preso visione del Bando e di accettarne integralmente le disposizioni. Dichiara inoltre che: ❑ l’impresa è iscritta nell’Elenco delle imprese con rating di legalità (Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 e Regolamenti attuativi in materia di rating di legalità dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e che l’impresa si impegna a comunicare al soggetto gestore, nelle forme descritte all’articolo 13 del Bando, l’eventuale revoca o sospensione del rating disposta nei confronti dell’impresa nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione dello stesso; ❑ l’impresa non è iscritta nell’Elenco delle imprese con rating di legalità (Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 e Regolamenti attuativi in materia di rating di legalità dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato); ❑ di aver preso visione dell’informativa sulla privacy rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) di cui all’articolo 14 del Bando, di aver ottemperato ad analogo adempimento nei confronti di fornitori e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della valutazione della domanda di partecipazione; ❑ l’impresa ha già presentato domanda di agevolazione a valere sui bandi Disegni+2, Disegni+3 e Disegni+4; ❑ autorizza, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” il trattamento dei dati per la finalità di effettuazione di rilevazioni sull’impatto e l’efficacia delle attività previste dal Bando, anche in termini di customer satisfaction.
impresa unica si intende l’insieme delle imprese con sede in Italia tra le quale esista uno dei rapporti di collegamento di cui all’art. 2, 2° comma del Reg. UE n. 1407/2013. La richiedente è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione sino al momento dell’ammissione da parte di FI.L.S.E. ai benefici del Fondo di Garanzia.