Definizione di Capitolato Tecnico AQ

Capitolato Tecnico AQ il documento allegato “A” all’Accordo Quadro, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce l’ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi applicativi acquisibili tramite l’Accordo Quadro;
Capitolato Tecnico AQ il documento allegato ´ $µ DOO· $FFRUGR 4XDGUR com SUHQVLYR GL WXWWH OH $SSHQGLFL FKH GHILQLVFH O· DPELWR H OH FDUDWWHULVWLFKH tecnico - IXQ]LRQDOL GHL VHUYL]L DSSOLFDWLYL DFTXLVLELOL WUDPLWH O· $FFRUGR 4XDGUR

Examples of Capitolato Tecnico AQ in a sentence

  • Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà a verificare la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i previste/i nel Capitolato Tecnico AQ, con quelle migliorative offerte in sede di aggiudicazione dell’AQ e con quelle/i previste/i nel Capitolato Tecnico AS, a pena d’esclusione.

  • Per tutto quanto non espressamente indicato nel Capitolato Tecnico AS, dovrà farsi riferimento alle previsioni del Capitolato Tecnico AQ per le parti di pertinenza.

  • Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare all’Amministrazione Contraente, ove richiesto, gli aggiornamenti del Piano di Qualità così come riportato nel Capitolato Tecnico AQ.

  • Il Fornitore si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall’organismo di ispezione designato dall’Amministrazione, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2012, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico AQ.

  • Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà a verificare la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i previste/i nel Capitolato Tecnico AQ, con quelle migliorative offerte in sede di aggiudicazione dell’AQ e con quelle/i previste/i nel Capitolato Tecnico AS (Allegato 3), a pena d’esclusione.

  • A seconda della tipologia dei servizi, gli stessi potranno essere eseguiti presso la sede dell’Amministrazione o presso la sede del medesimo Fornitore, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico AQ.

  • Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico AS e nei suoi Allegati e nel Capitolato Tecnico AQ.

  • Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare all’Amministrazione, ove richiesto, (i) il Piano della Qualità obiettivo e (ii) gli aggiornamenti del Piano della Qualità generale così come riportato nel Capitolato Tecnico AQ nella relativa Appendice “Cicli e prodotti”.

  • I servizi dovranno essere realizzati secondo le modalità e la tempistica previste nel Capitolato Tecnico AQ e comunque nell’offerta tecnica AS, o altrimenti concordate con l’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

  • Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare all’Amministrazione, ove richiesto, (i) il Piano della Qualità obiettivo e/o (ii) gli aggiornamenti del Piano della Qualità generale così come riportato nel Capitolato Tecnico AQ nella relativa Appendice “Cicli e prodotti”.

Related to Capitolato Tecnico AQ

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

  • Capitolato Speciale Pag. 10 a 12

  • Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Capitolato si intende il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Avvalimento v. punto E del Disciplinare • Verifica dell’offerta anomala: v. punto J del Disciplinare

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 5,2%.

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Condizioni Particolari Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Massimale/Somma Assicurata l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • Sottolimite L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

  • AREA TECNICO AMMINISTRATIVA DELIBERA n° 134 del 01-03-2023 Oggetto DGRT N. 690/2015 “APPROVAZIONE PROGETTUALITÀ DI CURA DELLA MALATTIA DIABETICA IN REGIONE TOSCANA E RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE TOSCANE AL FINE DI REALIZZARE LE PROGETTUALITÀ DI CURA PER LA MALATTIA DIABETICA” - DETERMINAZIONI AREA TECNICO AMMINISTRATIVA DELIBERA n° 135 del 01-03-2023 Oggetto RACCOLTA DEI VERBALI DI DISMISSIONE DI BENI DICHIARATI FUORI USO NEL CORSO DELL’ANNO 2022 E RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DAL LIBRO CESPITI AREA TECNICO AMMINISTRATIVA DELIBERA n° 136 del 01-03-2023 Oggetto APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DA STIPULARE CON IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER L’ATTUAZIONE DELLA COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DENOMINATA “LABORATORIO T3DDY” PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DI COMUNE INTERESSE AREA TECNICO AMMINISTRATIVA DELIBERA n° 137 del 02-03-2023 Oggetto CONTRATTO “PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE SERVICES TO ALBANIAN PUBLIC HEALTH INSTITUTIONS FOR THE IMPROVING OF THE EMERGENCY - URGENCY HEALTH SYSTEM IN COASTAL AREAS” (IESCA)”: ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTI DESTINATI AL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA.