Servizi Applicativi Clausole campione

Servizi Applicativi. 4.1.1. Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software
Servizi Applicativi. 3.6.1 Posta elettronica (PEL)
Servizi Applicativi. I servizi applicativi sono così differenziati: • Sviluppo e manutenzione evolutiva, adeguativa, migliorativa e correttiva di software ad hoc ovvero di software specifico realizzato/modificato su esigenze funzionali e non funzionali dell’Istituto; • Personalizzazione e parametrizzazione di soluzioni commerciali o di software open source o di software in riuso. I servizi applicativi possono essere declinati in un unico progetto realizzativo oppure quale sommatoria stimata di più esigenze progettuali sull’arco temporale definito nel capitolato. In quest’ultimo caso, il servizio sarà dimensionato quale somma degli interventi progettuali stimati/pianificati – definiti anche “Obiettivi” che dovranno essere organizzati attraverso un piano di lavoro. Le attività progettuali realizzative potranno essere affidate sia con la modalità “ciclo standard, ridotto, fast-track o agile” – a partire dall’analisi dei requisiti e sino all’avvio in esercizio – sia come “cicli realizzativi” qualora l’Istituto affidi al fornitore la sola realizzazione del sw. A titolo esemplificativo, l’Istituto può disporre di risorse interne che presidiano le attività informatiche e in particolare mantengono un forte controllo delle fasi alte del ciclo di vita (definizione dell’architettura applicativa, dell’analisi dei requisiti e dell’analisi funzionale) dando in affidamento unicamente la fase realizzativa. Qualsiasi sia il ciclo e l’ambito applicativo, il fornitore deve garantire che ciascun rilascio di software sarà pienamente rispondente ai requisiti/funzioni richieste dall’Istituto, performanti nell’ambiente di esercizio richiesto, accessibili, usabili, affidabili, sicure (100% delle vulnerabilità note) e mantenibili. A tal fine, il fornitore dovrà autonomamente disporre di idonei strumenti, risorse ed organizzazione per prevenire, misurare, testare, correggere il software e le funzionalità affidategli. In ogni caso il sw realizzato o modificato deve essere pienamente testato in ciascuna fase di sviluppo e per tutte le tipologie di test necessarie (dallo unit test ai test di sistema, ai test di performance, di sicurezza, etc..) nonché rispondente alle linee guida, standard e best practices di tecnologia (come di seguito indicato nei paragrafi 4.2.2.20, 4.2.2.22, 4.2.2.23, 4.2.2.24), dimostrando l’assenza di “non conformità tecniche”. La mancata accessibilità delle applicazioni web è causa di nullità del contratto come previsto dalla legge. L’Istituto può richiedere la compatibilità con gli...
Servizi Applicativi. I Servizi applicativi sono finalizzati ad implementare le soluzioni richieste che potranno pervenire dall’Amministrazione, attraverso l’utilizzo dei necessari strumenti e del necessario know how, nonché degli ambienti di sviluppo, test e collaudo necessari per l’erogazione degli stessi. Nello specifico, includono le macrocategorie dei: Regione Campania Data: 17/11/2022 17:42:11, PG/2022/0570580 I servizi saranno erogati nelle modalità e nei termini indicati nella risposta tecnica alla gara CIG 6816184CF7, in conformità con quanto espresso nel Capitolato e in accordo con le specifiche esigenze dell’Amministrazione. In particolare, le attività ricorrenti erogate in “modalità continuativa" saranno organizzate in funzione delle diverse possibili casistiche di intervento, pianificate in fase di avvio del progetto ed erogate a valle del kick off autorizzativo del Piano Operativo. La rendicontazione sarà effettuata sulla base delle giornate effettivamente erogate di ciascun intervento, tenuto conto delle tipologie definite ed autorizzate dal referente di progetto. Periodicamente su richiesta e in occasione dell’aggiornamento mensile del piano operativo saranno analizzate le casistiche gestite, le performance del servizio ed eventualmente adeguate le rispettive pianificazioni. Le attività di manutenzione evolutiva, erogate in “modalità a progetto", anche con riferimento agli interventi di “Supporto Specialistico” per lo sviluppo nuove funzionalità ed agli interventi di “Innovazione Tecnologica” previsti dal Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro, sarano pianificate e stimate in fase di avvio della singola iniziativa e avviate solo a seguito di esplicita autorizzazione da parte del referente di progetto. Si specifica che le attività di manutenzione, adeguativa e correttiva rientranti nel perimetro del RIUSO SIAN non vengono valorizzate in questo particolare contesto e non si prevedono oneri per gli interventi che si rendono necessari a seguito delle attività di sviluppo manutentivo ed evolutivo della piattaforma AGEA.
Servizi Applicativi. 2. Servizi di gestione delle infrastrutture informatiche
Servizi Applicativi. I Servizi applicativi sono finalizzati a fronteggiare le richieste che potranno pervenire dall’Amministrazione, attraverso l’utilizzo dei necessari strumenti e del necessario know how, nonché degli ambienti di sviluppo, test e collaudo necessari per l’erogazione degli stessi. Nello specifico, si articola in quattro sotto-servizi: • Sviluppo software; • Servizi di manutenzione evolutiva adeguativa e migliorativa (MEV); • Servizi di conduzione applicativa; • Innovazione tecnologica.
Servizi Applicativi. I Servizi applicativi della Piattaforma Evicertia (di seguito, i “Servizi applicativi” o “Servizi”) nel formato “Software as a Service” (SaaS), sono servizi di certificazione online erogati da un fornitore di servizi elettronici di fiducia, gestiti tramite Internet e basati sulla PIATTAFORMA che include: • applicazioni (a titolo esemplificativo, messaggistica, gestione dei contatti, firma dei documenti, gestione dei documenti) • una rete di messaggistica e scambio elettronico di dati • servizi qualificati ai sensi del Regolamento eIDAS UE 910/2014 (a titolo esemplificativo quelli di cui il Cliente Utente Registrato può usufruire: marca temporale, consegna elettronica, custodia elettronica, emissione di certificati di autenticazione o di firma, o validazione di firme) • servizi di terzi (a titolo esemplificativo servizi di marca temporale, notai, servizi di validazione identità e certificati, servizi di telecomunicazioni e invio SMS, servizi postali, servizi di riconoscimento ottico dei documenti) • sistemi di sicurezza per la firma e la custodia sicura dei dati elettronici, I Servizi applicativi includono, ma non sono limitati alle seguenti applicazioni: • Applicazione di contrattazioni elettroniche • Applicazioni di certificazione delle comunicazioni (email, SMS, fax, …) • Applicazioni di notifica affidabili (elettroniche o postali) • Documentazione protetta o applicazioni di scambio dati • Richieste sicure di custodia di prove elettroniche I Servizi Applicativi includono, ma non sono limitati a, le seguenti attività: • Certificazione del contenuto del messaggio, atti o documenti • Generazione di firma, impronta digitale o altri dati (chained hash) che consentono di tracciare e verificare l'integrità del contenuto e l'associazione del contenuto ad un'origine • Generazione di conferme di spedizione e consegna al server di posta, al dispositivo mobile del destinatario o ad altri sistemi di comunicazione • Monitoraggio in tempo reale dello stato della trasmissione • Consegna sicura, accesso crittografato e/o autenticato tramite protocolli di sicurezza • Certificazione della risposta o dichiarazione di volontà associata al contenuto trasmesso, accusandone esplicitamente ricevuta o perfezionando così il contratto • Servizio di consultazione dello storico di eventi, messaggi o contratti • Servizio universale di ricerca e localizzazione di messaggi, atti o documenti • Preparazione di documenti giustificativi per trasmissioni, atti di custodia, registrazioni di c...
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  • RICHIAMATI -l'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;