Definizione di Centrale Rischi

Centrale Rischi indica il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia e disciplinato dal decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell’11 luglio 2012 n. 663 e dai regolamenti attuativi dello stesso.
Centrale Rischi. N.B. I dati devono essereinseriti all'unità di euro e non arrotondati alle migliaia DATA ACQUISIZIONE _ _ / _ _ / _ _ _ _ Totale per cassa Rischi a scadenza Sofferenze Accordato Utilizzato Accordato Utilizzato Utilizzato t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 Descrizione: Data: . ................................................................ (timbro e firma) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Totale immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni Totale rimanenze Crediti esigibili entro l'esercizio successivo Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Diponibilità liquide Totale attivo circolante Totale ratei e riscontri Totale attivo Patrimonio netto di cui: Utile (Perdita) di esercizio Totale fondi per rischi e oneri Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Debiti esigibili entro l'esercizio successivo Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti Totale ratei e riscontri Totale passivo Ricavi delle vendite e delle prestazioni Totale valore della produzione Totale ammortamenti e svalutazioni Accantonamento per rischi Altri accantonamenti Totale costi della produzione Totali interessi e altri oneri finanziari Utile (perdita) di esercizio RATEALI RATEALI N contratti perfezionati N. contratti richiesti N contratti non perfezionati N contratti rifiutati N contratti attivi N contratti attivi Importo rate mensilizzate N contratti estinti Importo rate residue Importo rate mensilizzate Importo rate scadute e non pagate Importo rate residue Importo rate scadute e non pagate NON RATEALI NON RATEALI N contratti perfezionati N. contratti richiesti N contratti non perfezionati N contratti rifiutati N contratti attivi N contratti attivi Importo accordato N contratti estinti Importo utilizzato Importo accordato Importo sconfinato Importo utilizzato Importo sconfinato CARTE CARTE N contratti perfezionati N. contratti richiesti N contratti non perfezionati N contratti rifiutati N contratti attivi N contratti attivi Importo limite utilizzo N contratti estinti Importo rate residue Importo limite utilizzo Importo rate scadute e non pagate Importo rate residue Importo rate scadute e non pagate
Centrale Rischi. Banca Dati che fornisce informazioni sulla solvibilità dei clienti di istituti creditizi, intermediari finanziari, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.). − Penale (clausola): Clausola inserita in un contratto mediante la quale le parti, per rafforzare il vincolo contrattuale stabiliscono quanto dovrà essere pagato (appunto, a titolo di penale) dalla parte che dovesse rendersi inadempiente. La clausola penale quantifica a priori la liquidazione dell'eventuale danno.

Examples of Centrale Rischi in a sentence

  • I Sistemi di informazioni creditizie a cui Santander Consumer Bank aderisce sono gestiti da: Centrale Rischi Finanziaria CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna; Ufficio Relazioni con il pubblico: Xxx Xxxxxxxxxx x.

  • Per*fido esamina i termini della richiesta di affidamento, i bilanci e le informazioni disponibili dell’azienda, il flusso di ritorno della Centrale Rischi, i rapporti in essere con gli Istituti, le garanzie offerte e perviene ad un parere sulla congruità della proposta di affidamento.

  • La pronuncia trae origine dal ricorso in Cassazione proposto dalla Banca contro la sentenza emanata dalla Corte d’Appello di Firenze, la quale in riforma della pronuncia di primo grado ha condannato l’istituto bancario a risarcire il danno non patrimoniale per lesione al diritto alla immagine subito dalla società a causa della erronea segnalazione alla Centrale Rischi effettuata dall’istituto di credito, lamentando canoni insoluti relativi ad un contratto di leasing.

  • A seguito di un’interrogazione della Centrale Rischi della Banca d’Italia effettuata nel dicembre 2014, il ricorrente apprendeva di essere stato segnalato per una garanzia personale di importo pari ad € 546.272,00 rilasciata il 15 luglio 2002, nell’interesse di società terza, a favore di un intermediario dal 2013 incorporato nell’odierna resistente.

  • Info 01/2019) e il Modello Unico di Informativa relativo al “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (Mod.Info.Sic 01/2019), le Guide sull’Arbitrio Bancario e Finanziario (ABF) e sulla Centrale Rischi ed il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n.

  • Ai fini dell’esame e della corretta valutazione della proposta avanzata dal debitore, l’istante dichiara che a tutt’oggi risulta la seguente situazione debitoria, come ricostruita anche in forza della documentazione acquisita presso il CRIF (all.9) e Centrale Rischi Banca D’Italia (all.10), che meglio si specifica come segue.

  • Sotto un profilo sostanziale, pertanto, sembrano sussistere i presupposti per la segnalazione in Centrale Rischi delle garanzie di cui si discute.

  • I due prodotti sviluppati per l’area controllo rischi e strettamente integrati sono : • Seac, sulla base dei dati di andamento reperibili dagli archivi Astra e dal flusso di ritorno della Centrale Rischi, seleziona le posizioni il cui comportamento non appare regolare e richiede quindi un intervento correttivo dell’Istituto.

  • Salerno, 21 giugno 201187, ha poi considerato sussistente il periculum in mora qualora l’illecito addebito da parte della banca di somme relative al contratto swap esponga l’altra parte al rischio di se- gnalazione alla Centrale Rischi.

  • Il/i sottoscritto/i dichiara/no, altresì, di essere stato/i debitamente informato/i della possibilità di scaricare le Guide pratiche sull’Arbitro Bancario Finanziario e sulla Centrale Rischi dai siti di RCI Banque, nella sezione TRASPARENZA, indicati nel presente Contratto.

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  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: gli OICR selezionati possono investire in titoli senza limiti di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può essere anche principale. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Rischi sempre esistenti • Rischio emittente • Rischio di mercato • Rischio di liquidità • Rischi collegati alla complessità /struttura del prodotto di investimento • esistenti, se il prodotto presenta le relative caratteristiche • Rischio di cambio in caso di prodotti in valuta estera • Bail-in in caso di ETC emessi da banche o imprese di investimento all'interno dell'UE • Rischio legale per ETC, che sono emessi, detenuti o negoziati in altre giurisdizioni • Rischi collegati al principio di equivalenza • Rischi di trasferimenti per ETC, che sono negoziati o detenuti in stati, che hanno deciso o subiscono limitazioni in questo ambito • Rischio legato alla partecipazione sproporzionata allo sviluppo dell'indice di riferimento (leva) Documento informativo dell'emittente • Documento contenente le informazioni chiave ("KID")

  • Sottolimite L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

  • Telelavoro esercizio alla reversibilità del Telelavoro; disciplina dell’uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del Telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore; suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell’eventuale strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contradditorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste;

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • Compagnia vedi “Società”.

  • Classe di rischio Medio - Alto Orizzonte temporale consigliato: Lungo Termine *Per maggiori informazioni si rinvia ai Prospetti degli OICR consegnati al momento della sottoscrizione del Contratto e disponibili sia sul sito internet della Società di Gestione che sul sito internet della Società ** Per giorno lavorativo non si intende il sabato, la domenica, i giorni di festa nazionale e i giorni di chiusura della Compa- gnia (pubblicati sul sito della Compagnia stessa) o di chiusura del mercato di riferimento del fondo. Nel caso in cui la valuta degli OICR esterni sia diversa dall’Euro, la Società converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea relativi al “giorno di valorizzazione della quota”.

  • Produttore la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

  • Centrale Operativa la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;

  • Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.

  • Regolamento generale il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

  • Valore assicurato È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al mo- mento della stipulazione del contratto.

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Relatore Presidente di sezione Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;

  • Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.

  • Grado di rischio indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Corrispettivo Si intende l’ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti.

  • Riscatto parziale facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta.

  • Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione della fornitura in questione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l’esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo;

  • Caricamenti Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.