Definizione di Classe IIIA

Classe IIIA l’osservazione diretta del fascio con strumenti ottici è pericolosa (oculari, microscopi, ecc.).

Related to Classe IIIA

  • Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.). Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce. Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

  • Classe di rischio Medio Orizzonte temporale consigliato: Medio Termine *Per maggiori informazioni si rinvia ai Prospetti degli OICR consegnati al momento della sottoscrizione del Contratto e disponibili sia sul sito internet della Società di Gestione che sul sito internet della Società ** Per giorno lavorativo non si intende il sabato, la domenica, i giorni di festa nazionale e i giorni di chiusura della Compa- gnia (pubblicati sul sito della Compagnia stessa) o di chiusura del mercato di riferimento del fondo. Nel caso in cui la valuta degli OICR esterni sia diversa dall’Euro, la Società converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea relativi al “giorno di valorizzazione della quota”.

  • Franchigia assoluta La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Categorie di emittenti Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: rischio volatilità, rischio tasso di interesse, , rischio fattori politici ed economici. Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

  • Consiglio dell'Unione europea Fascicolo interistituzionale: 2021/0376 (COD) Bruxelles, 26 novembre 2021 (OR. en) EF 364 ECOFIN 1166 CODEC 1543 IA 190 PROPOSTA

  • Breve descrizione vedi punto II.1.1)

  • Normativa Applicabile si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

  • Legge applicabile Le obbligazioni saranno regolate dalla legge di New York.

  • Classificazione del documento Consip Public

  • Franchigia La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

  • Categoria Fondo Interno Obbligazionario misto internazionale. Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Aree geografiche/mercati di riferimento: Il Fondo interno può investire in: Minimo Massimo OICR istituiti o gestiti da Società non appartenenti al Gruppo Azimut 0% 100% OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) 0% 100% Strumenti Alternativi di Investimento 0% 15% ETC/ETF anche a leva 0% 100% Titoli 0% 100% Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti verranno ripartiti come segue: Minimo Massimo Componente Obbligazionaria/Monetaria * 0% 100% Componente Azionaria * 0% 30% Liquidità ** 0% 30%

  • Codice CPV principale 45233141-9

  • Categoria Classe in cui viene collocato il fondo d’investimento a cui è collegata la polizza. La categoria è definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).

  • Fenomeno Elettrico Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: nessun vincolo in termini di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può anche essere contenuto. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Capitale assicurato iniziale Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

  • Destinazione dei proventi Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

  • Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

  • Tasso di Interesse (o di rendimento) minimo garantito

  • Consegna si rinvia alla clausola 8 delle Condizioni Generali di Vendita.

  • Subappalto v. punto I del Disciplinare

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • Modulo di Adesione il documento che firma l’Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.